ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
55, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita' 2014), promosso dalla Provincia autonoma  di  Bolzano  con
ricorso  notificato  il  24  febbraio-4  marzo  2014,  depositato  in
cancelleria il 4 marzo 2014 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi
2014. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  12  gennaio  2016  il  Giudice
relatore Paolo Grossi; 
    uditi gli avvocati Renate Von Guggenberg e Luca Graziani  per  la
Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante
per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Con  ricorso  notificato  il  24  febbraio-4  marzo  2014  e
depositato lo stesso 4 marzo, la Provincia autonoma  di  Bolzano,  in
persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato  numerose  norme
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di  stabilita'
2014), tra le quali il comma 55  dell'art.  1,  nella  parte  in  cui
prevede che una somma pari a 70 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2014, 2015 e 2016 e'  destinata  dal  sistema  delle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura   al   sostegno
dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese  attraverso  il
rafforzamento  dei  confidi,   senza   effetti   di   aumento   sulla
determinazione della misura annuale del diritto camerale. 
    La  ricorrente,  in  termini  generali,  premette  una  analitica
ricostruzione del sistema delle relazioni finanziarie con  lo  Stato,
rafforzato  dalla  previsione  di  un  meccanismo  peculiare  per  la
modificazione  delle  disposizioni  del  Titolo  VI   dello   statuto
speciale, che ammette l'intervento del legislatore statale con  legge
ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa  con  la  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome, appunto
in applicazione dell'art. 104 del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    Nello specifico, la Provincia  autonoma  rileva,  preliminarmente
che - seppure  l'art.  4,  primo  comma,  numero  8),  dello  statuto
speciale attribuisce alla  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  la
competenza legislativa primaria  in  materia  di  «ordinamento  delle
camere di commercio» e l'art. 2 del d.P.R. 31 luglio  1978,  n.  1017
(Norme  di  attuazione   dello   Statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige  in  materia  di  artigianato,  incremento  della
produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati),
assegna  alla  stessa  il  potere  di  esercitare   le   attribuzioni
dell'amministrazione dello Stato  in  materia  di  ordinamento  delle
camere medesime - con l'art. 1 della legge regionale 17 aprile  2003,
n. 3 (Delega di funzioni amministrative  alle  Province  Autonome  di
Trento e di Bolzano), la Regione autonoma ha  delegato,  a  decorrere
dal 1° febbraio 2004, alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  le  sue
funzioni amministrative in materia di camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. 
    Cio' premesso, la ricorrente osserva peraltro come  -  nonostante
il censurato  comma  55  introduca  un  vincolo  finanziario  imposto
apparentemente al sistema delle camere di commercio  -  sia  evidente
che, destinando  risorse  (peraltro  indeterminate)  da  parte  delle
camere di commercio ad un  fondo  per  il  sostegno  dell'accesso  al
credito delle piccole e medie imprese,  la  norma  impugnata  sottrae
dette risorse alle menzionate camere. 
    In ragione di cio', la Provincia autonoma denuncia, innanzitutto,
la violazione dell'art. 79 dello statuto di autonomia, il quale  (non
solo definisce i termini e le modalita' del concorso  delle  Province
autonome al  conseguimento  degli  obiettivi  di  perequazione  e  di
solidarieta', nonche' all'assolvimento degli  obblighi  di  carattere
finanziario  posti  dall'ordinamento  comunitario,   dal   patto   di
stabilita' interno  e  dalle  altre  misure  di  coordinamento  della
finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa   statale),   ma   in
particolare,  attribuisce  alle  Province  stesse  la   funzione   di
stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno  e  di
provvedere alle funzioni di coordinamento anche con riferimento  alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ed inoltre
deduce la violazione «degli articoli 103, 104 e  107  dello  Statuto;
delle norme di attuazione allo Statuto di  cui  al  d.lgs.  16  marzo
1992, n. 268; dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione
e di delimitazione temporale». 
    2.- E' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
concludendo per  l'inammissibilita'  o  comunque  per  l'infondatezza
dell'intero   ricorso,    senza    tuttavia    svolgere    specifiche
argomentazioni in ordine alla singola questione in esame. 
    Peraltro, sul piano generale, la difesa  dello  Stato  sottolinea
che  tutte  le  disposizioni  impugnate  possono  essere  considerate
principi di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  finalizzati  a
fronteggiare una situazione economica congiunturale, in  un  contesto
di  perequazione  delle  risorse  finanziarie,  che   possono   anche
determinare riduzioni nelle disponibilita' finanziarie delle  Regioni
purche' non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con
le complessive esigenze di spesa regionale. 
    3.- La Provincia autonoma ricorrente  ha  depositato  memoria  di
udienza in cui ribadisce le proprie difese e conclusioni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato numerosi  commi
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita' 2014). 
    Riservata a separate pronunce la decisione sulle altre  questioni
proposte  dalla  medesima  Provincia  autonoma  con  il  ricorso   in
epigrafe, oggetto del presente giudizio  sono  le  censure  mosse  al
comma 55 dell'art. 1, che prevede quanto segue: «Una somma pari a  70
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2014,  2015  e  2016  e'
destinata  dal  sistema  delle  camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al  credito  delle
piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi,  ivi
compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della  Banca  d'Italia,
anche utilizzando una quota della  dotazione  annuale  del  fondo  di
perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre
1993,  n.  580.  I  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  e   di
monitoraggio degli  effetti  delle  norme  del  presente  comma  sono
definiti con il decreto  di  cui  all'articolo  18,  comma  4,  della
suddetta legge n. 580 del 1993. La presente disposizione non comporta
effetti di aumento sulla  determinazione  della  misura  annuale  del
diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n.  580
del 1993». 
    La ricorrente denuncia, in primo luogo, la  violazione  dell'art.
79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige) - il quale attribuisce alle Province autonome la
funzione di stabilire gli obblighi relativi al  patto  di  stabilita'
interno  e  provvedere  alle  funzioni  di  coordinamento  anche  con
riferimento  alle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura - giacche' (nonostante la norma  impugnata  introduca  un
vincolo finanziario imposto apparentemente al sistema delle camere di
commercio), la destinazione di risorse, peraltro indeterminate, ad un
fondo destinato al sostegno dell'accesso al credito delle  piccole  e
medie imprese, sottrae tali risorse alle  menzionate  camere.  E,  in
secondo luogo, la lesione  «degli  articoli  103,  104  e  107  dello
Statuto; delle norme di attuazione allo Statuto di cui al  d.lgs.  16
marzo  1992,  n.  268;  dei  principi  di  ragionevolezza,  di  leale
collaborazione e di delimitazione temporale». 
    2.- Va  premesso  che  -  contrariamente  alla  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, la quale  (in  attuazione  dell'accordo
concluso dalla Regione e dalle Province autonome con  il  Governo  in
data 15 ottobre 2014, ove, al  punto  15,  si  prevede  l'impegno  di
ritirare i ricorsi promossi contro  lo  Stato  innanzi  alle  diverse
giurisdizioni  relativi  alle  impugnative  di  leggi   o   di   atti
consequenziali  in  materia  di  finanza  pubblica)   ha   rinunciato
integralmente ad altro ricorso, riguardante (tra le altre)  anche  la
stessa norma, cosi' determinandosi (con l'accettazione da  parte  del
Consiglio  dei  ministri)  anche  l'estinzione   di   quel   processo
(ordinanza n. 257 del 2015) - la Provincia  autonoma  ricorrente  ha,
viceversa,  rinunciato  a  tutte  le  altre  proposte  questioni   di
legittimita' costituzionale, eccezion fatta per  la  disposizione  in
esame, sull'assunto (specificato nella memoria di udienza) della  sua
estraneita' rispetto al tema del coordinamento della finanza pubblica
oggetto del menzionato accordo. 
    Peraltro, come questa Corte ha gia' rilevato in altre  occasioni,
la conclusione di un accordo (che ha natura squisitamente  politica),
seppur contenente una clausola che obbliga la Regione a rinunciare ai
ricorsi pendenti, non si riflette  sull'ammissibilita'  ovvero  sulla
procedibilita' di questi ultimi (sentenze n. 239, n. 176, n. 125,  n.
77 e n. 19 del  2015).  E,  pertanto,  l'impugnativa  proposta  dalla
Provincia autonoma deve essere affrontata e risolta  nel  merito,  in
quanto appunto processualmente non rinunciata in parte qua. 
    3.- Cio' premesso, va anche  esclusa  la  praticabilita'  di  una
soluzione interpretativa (evocata  anch'essa  dalla  ricorrente  solo
nella memoria di udienza) secondo cui la norma  censurata  -  pur  in
assenza di una  espressa  clausola  di  salvaguardia  -  non  sarebbe
destinata ad applicarsi alle  autonomie  speciali  aventi  competenza
primaria in materia di ordinamento delle  camere  di  commercio,  con
conseguente inammissibilita' della impugnazione. 
    La generale attribuzione al «sistema delle camere  di  commercio»
(che comprende, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 580 del
1993, «Le camere di commercio italiane,  le  unioni  regionali  delle
camere di commercio, l'Unione italiana  delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura [...], nonche' i loro  organismi
strumentali», oltre alle «camere di commercio italiane  all'estero  e
estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato  italiano»)  del
compito di destinare la somma prevista ai fini indicati,  costituisce
un indice testuale e sistematico che porta ad affermare che la  norma
impugnata  sia  applicabile  anche  nei  confronti  della   Provincia
autonoma ricorrente (sentenza n. 131 del 2015). 
    4.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    4.1.- La Provincia autonoma di Bolzano (come  quella  di  Trento)
gode  di  una   particolare   autonomia   in   materia   finanziaria,
caratterizzata  (e  rafforzata)  da  un   meccanismo   peculiare   di
modificazione delle relative  disposizioni  statutarie,  che  ammette
l'intervento del legislatore statale  con  legge  ordinaria  solo  in
presenza di una preventiva  intesa  con  la  Regione  e  le  Province
autonome. Il cosiddetto  "Accordo  di  Milano"  (sottoscritto  il  30
novembre del 2009 tra i Ministri dell'economia e delle finanze e  per
la semplificazione normativa e i Presidenti delle  Province  autonome
di Trento e di Bolzano) ha costituito il  preludio  per  la  concreta
attuazione del principio dell'accordo per regolare la  partecipazione
delle due Province  autonome  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica (ex Titolo VI dello statuto speciale: sentenza n. 99
del 2014), secondo la procedura rinforzata prevista dal  citato  art.
104. La quale ha portato - ai sensi, dapprima, dell'art. 2, commi  da
106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2010),  e,  successivamente,  dei  commi  da  406  a  413
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita' 2015) - ad un nuovo sistema di relazioni  finanziarie  con
lo Stato, predisposto in coerenza con  il  processo  di  "riforma  in
senso federalista" delineato nell'art. 27 della legge 5 maggio  2009,
n. 42 (Delega al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) (sentenze n.  263  e
n. 155 del 2015, n. 71 del 2012). 
    4.2.-  Tale  quadro  statutario   in   materia   finanziaria   si
caratterizza, tra l'altro, per la previsione  espressa  dall'art.  79
dello statuto, che definisce i termini e le  modalita'  del  concorso
delle  Province  autonome  al  conseguimento   degli   obiettivi   di
perequazione  e  di  solidarieta',  nonche'  all'assolvimento   degli
obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario,
dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento
della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Il comma  3
di detto articolo (nel testo vigente al  momento  della  proposizione
del presente giudizio, introdotto dall'art. 2, comma 107, lettera  h,
della citata legge n. 191 del  2009)  prevede(va)  che  «Al  fine  di
assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione
e le province  concordano  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze gli obblighi relativi al  patto  di  stabilita'  interno  con
riferimento ai saldi di bilancio da conseguire  in  ciascun  periodo.
Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica,  spetta
alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di  stabilita'
interno e provvedere alle funzioni di coordinamento  con  riferimento
agli enti locali,  ai  propri  enti  e  organismi  strumentali,  alle
aziende sanitarie, alle universita' non statali di  cui  all'articolo
17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  alle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti  od
organismi a ordinamento  regionale  o  provinciale  finanziati  dalle
stesse in  via  ordinaria.  [...]».  E  la  sostanziale  conferma  di
siffatte attribuzioni spettanti alle Province autonome nelle  materie
de quibus si ha anche con la sopravvenuta modifica dello stesso comma
3 dell'art. 79 dello statuto (nel testo sostituito dall'art. 1, comma
407, lettera e, della legge n. 190 del 2014), secondo cui  «[...]  le
province  provvedono  al   coordinamento   della   finanza   pubblica
provinciale, nei confronti degli  enti  locali,  dei  propri  enti  e
organismi strumentali pubblici e  privati  e  di  quelli  degli  enti
locali, delle aziende sanitarie, delle  universita',  incluse  quelle
non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15  maggio
1997, n. 127, delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o
provinciale finanziati dalle stesse in  via  ordinaria.  Al  fine  di
conseguire gli obiettivi in termini  di  saldo  netto  da  finanziare
previsti in capo alla regione e alle province ai sensi  del  presente
articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva
competenza. [...]». 
    4.3.- Orbene, nella sostanza, la norma censurata (in un  contesto
di competenze statutariamente attribuite alla ricorrente) si  connota
per il fatto di predisporre a  carico  del  sistema  integrato  delle
camere di commercio (e quindi anche  di  quelle  site  nei  territori
delle Province autonome di Bolzano e  di  Trento)  un  meccanismo  di
finanziamento, a «sostegno dell'accesso al credito  delle  piccole  e
medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi,  ivi  compresi
quelli non sottoposti alla  vigilanza  della  Banca  d'Italia,  anche
utilizzando  una  quota  della  dotazione  annuale   del   fondo   di
perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre
1993, n.  580»,  per  certi  versi  analogo  a  quello  dei  fondi  a
destinazione  vincolata.  Rispetto  ai  quali,   come   ripetutamente
affermato da questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 273 del 2013, che
richiama le sentenze n. 451 del 2006; n. 107 del  2005;  n.  423,  n.
320, n. 49 e n. 16 del 2004), la "generalita'" dei destinatari  delle
risorse,   nonche'   le   finalita'   perseguite   consistenti    nel
finanziamento  di  funzioni  pubbliche  regionali,  determinano   una
deviazione, sia dal modello del Fondo perequativo da istituire  senza
vincoli di destinazione, sia dalla sfera degli «interventi  speciali»
e delle «risorse aggiuntive», che lo Stato destina  esclusivamente  a
«determinate»   Regioni   per   finalita'   enunciate   dalla   norma
costituzionale o comunque per «scopi diversi  dal  normale  esercizio
delle loro funzioni». 
    Inoltre, l'impugnato intervento, risulta altresi'  caratterizzato
(ed aggravato) dal fatto che il vincolo non  riguarda  somme  erogate
dallo Stato, ma concerne risorse appartenenti alle stesse  camere  di
commercio; rispetto alla cui concreta individuazione, quantificazione
e destinazione, anche i poteri di normazione secondaria  sono,  dalla
norma stessa, affidati all'amministrazione statale, in ragione  della
previsione per la quale «I criteri e le modalita' di attuazione e  di
monitoraggio degli  effetti  delle  norme  del  presente  comma  sono
definiti con il decreto  di  cui  all'articolo  18,  comma  4,  della
suddetta legge n. 580 del 1993». 
    5.- La conseguente lesione dell'art. 79, comma 3,  dello  statuto
speciale - derivante, altresi' dal  contenuto  di  estremo  dettaglio
della  norma  impugnata,  unilateralmente  imposta  dal   legislatore
statale, in assenza delle previste forme di  concertazione  (sentenza
n.  263  del  2013)  -  determina  la  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 55, della legge n. 147 del 2013,  nella  parte  in
cui si applica alla Provincia autonoma di Bolzano. 
    5.1.- Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione. 
    5.2.- La dichiarazione di illegittimita' di cui sopra estende  la
propria efficacia anche nei confronti  della  Provincia  autonoma  di
Trento, tenuto conto  dell'identita'  di  contenuto  della  normativa
statutaria violata (sentenze n. 301 del 2013, n. 133 del 2010, n. 341
e n. 334 del 2009, n. 45 del 2005).