IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
(Sezione Seconda)
Ha pronunciato la presente ordinanza sui ricorsi numero di
registro generale 796, 805, 834, 863, 954, 955, 956, 957 del 2015:
r.g. 796/2015 proposto da DHL Express (Italy) S.r.l., DHL
Global Forwarding (Italy) S.p.a., DHL Supply Chain (Italy) S.p.a.,
Giorgio Gori S.r.l., Eurodifarm S.r.l., in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli
avv.ti Antonio Catricala', G. Cesare Rizza e Marco Zotta,
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Silvia Verzaro
in Torino, Via Vittorio Amedeo II, 24;
r.g. 805/2015 proposto da United Parcel Service Italia
S.r.l., UPS Healthcare Italia S.r.l. e UPS SCS (Italy) S.r.l., in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentate e difese dagli avv.ti Francesca Sutti, Alessandro Boso
Caretta, Ilaria Gobbato, Toti S. Musumeci e Chiara Carpignano, con
domicilio eletto presso l'avv.to Toti S. Musumeci in Torino, Via
Ettore de Sonnaz, 14;
r.g. 834/2015 proposto da CONFETRA - Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica, FEDESPEDI - Federazione
Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, FEDIT -
Federazione Italiana Trasportatori, ASSOLOGISTICA - Associazione
Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali e Frigoriferi,
Terminal Operators Portuali, Interportuali ed Aeroportuali,
TRASPORTOUNITO - FIAP, JAS - Jet Air Service S.p.a., Rhenus Logistics
S.p.a., ANITA - Associazione Nazionale Imprese Trasporti
Automobilistici, FERCAM S.p.a., Associazione Nazionale delle
Cooperative di Servizi - LEGACOOP SERVIZI, CFT - Societa'
Cooperativa, TRANSCOOP - Societa' Cooperativa, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese
dagli avv.ti Salvatore Alberto Romano e Andrea Romano, con domicilio
eletto presso l'avv.to Silvia Verzaro in Torino, Via Vittorio Amedeo
II, 24;
r.g. 863/2015 proposto da Venezia Terminal Passeggeri S.p.a.,
La Spezia Container Terminal S.p.a., Medcenter Container Terminal
S.p.a., Porto Industriale Cagliari S.p.a., ASSITERMINAL -
Associazione Italiana Terminalisti Portuali, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese
dagli avv.ti Alessandro Dondero, Stefano Malinconico, Davide Maresca
e Paolo Federico Videtta, con domicilio eletto presso l'avv.to Paolo
Federico Videtta in Torino, Via Cernaia, 30;
r.g. 954/2015 proposto da Aviapartner S.p.a. e Aviapartner
Handling S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentate e difese dagli avv.ti Edoardo Vinci e Alessandro Gigli,
con domicilio eletto presso l'avv.to Bruno Sarzotti in Torino, Corso
Re Umberto, 27;
r.g. 955/2015 proposto da GH Catania S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Edoardo Vinci e Alessandro Gigli, con domicilio eletto presso
l'avv.to Bruno Sarzotti in Torino, Corso Re Umberto, 27;
r.g. 956/2015 proposto da Aviation Services S.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Edoardo Vinci e Alessandro Gigli, con domicilio eletto
presso l'avv.to Bruno Sarzotti in Torino, Corso Re Umberto, 27;
r.g. 957/2015 proposto da ALISUD - GESAC HANDLING - SERVISAIR
2 - Societa' consortile a responsabilita' limitata, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Edoardo Vinci e Alessandro Gigli, con domicilio eletto presso
l'avv.to Bruno Sarzotti in Torino, Corso Re Umberto, 27;
contro
Autorita' di Regolarzione dei Trasporti, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale
e' domiciliato in corso Stati Uniti, 45;
Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente pro tempore;
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del
Ministro pro tempore;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona
del Ministro pro tempore;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 796 del 2015:
della delibera 23 gennaio 2014, n. 10, dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, recante Determinazione in prima attuazione
della aliquota del contributo dovuto per l'anno 2014 dai gestori
delle infrastrutture e dei servizi regolati, modalita' di riscossione
e comunicazione all'Autorita' dei dati relativi;
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
febbraio 2014 di approvazione della delibera citata, ai fini della
sua esecutivita', non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
della lettera standard datata 19 marzo 2014 (n. prot.
U248/2014), oggetto: contributo per il funzionamento dell'Autorita'
di regolazione dei trasporti, la Lettera standard 19 marzo 2014,
inviata alle Ricorrenti - oltre che ad altre societa' destinatarie,
di cui non sono noti numero e identita' - per posta raccomandata dal
Segretario generale dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, e
ricevuta rispettivamente in data 21 marzo 2013 da DHL Supply Chain
(Italy) S.p.A. e in data 24 marzo 2014 da DHL Express (Italy) s.r.l.
e DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A.;
nonche'
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque
connesso, in particolare, ove occorra:
(i) della determinazione 17 gennaio 2014, n. 9, del
Segretario generale dell'Autorita' di regolazione dei trasporti,
recante Definizione delle modalita' operative relative al versamento
e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti per l'anno 2014, anch'essa notificata alle
Ricorrenti in allegato alla Lettera standard 19 marzo 2014;
(ii) della determinazione del Segretario generale 10 aprile
2014, n. 24, avente ad oggetto Ulteriori istruzioni relative alle
modalita' di versamento del contributo per il funzionamento
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno 2014;
(iii) della lettera datata 11 aprile 2014, n. prot. U324,
inviata per posta raccomandata dal Segretario generale dell'Autorita'
di regolazione dei trasporti alle Ricorrenti, oltre che ad altre
societa' destinatarie, di cui non sono noti numero e identita';
della delibera ART 27 novembre 2014, n. 78, recante Misura e
modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' di
regolazione dei trasporti per l'anno 2015; la Delibera, pubblicata
sul sito dell'ART in data ignota e comunicata alle Ricorrenti con
lettera standard datata 17 aprile 2015 (n. prot. 2015/1735, oggetto:
contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti la «Lettera standard);
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
aprile 2015 di approvazione della Delibera ai fini della sua
esecutivita', trasmesso all'ART in data 9 aprile 2015 e pubblicato
sul sito dell'ART in data ignota (il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri);
della determina 16 aprile 2015, n. 24, del Segretario
generate dell'ART, recante Definizione delle modalita' operative
relative al versamento e comunicazione del contributo per il
funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno
2015 (la Determina);
della Lettera standard, inviata alle Ricorrenti - oltre che
ad altre societa' destinatarie, di cui non sono noti numero e
identita' - per posta raccomandata;
nonche'
di ogni altro atto presupposto dai, o consequenziale e/o
comunque connesso, ai precedenti;
quanto al ricorso n. 805 del 2015:
della delibera dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti n.
10/2014 del 23 gennaio 2014 concernente la determinazione in prima
attuazione dell'aliquota del contributo dovuto per l'anno 2014 dai
gestori delle infrastrutture e dei servizi regolari, modalita' di
riscossione e comunicazione dei dati relativi, approvata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2014 qui
parimenti impugnato;
nonche', per quanto occorrer possa: a) delle note
dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti nn. U 133/2013 e U
67/2014 rispettivamente del 23 dicembre 2013 e 24 gennaio 2014 - non
note -; c) della nota del Ministero dell'economia e delle finanze -
Capo di Gabinetto n. 1963 del 27 gennaio 2014 - non nota -; d) del
parere espresso in merito dal Ministero dell'economia e della finanza
con nota del Capo di Gabinetto n. 3358 del 7 febbraio 2014 con cui si
rappresenta di non avere osservazioni da formulare - non noto -; e)
della determinazione del Segretario Generale dell'Autorita' di
Regolazione dei Trasporti n. 912014 avente ad oggetto definizione
delle modalita' operative relative al versamento e comunicazione del
contributo per il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione dei
Trasporti per l'anno 2014; f) della determinazione del Segretario
Generale dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti n. 24/2014
avente ad oggetto ulteriori istruzioni relative alle modalita' di
versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di
Regolazione dei Trasporti per l'anno 2014;
della delibera dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti n.
78/2014 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto misura e modalita' di
versamento del contributo dovuto all'Autorita' di Regolazione di
Trasporti per l'anno 2015, approvata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 aprile 2015 (trasmesso il 9 aprile 2015 per
le vie brevi e acquisito al protocollo dell'Autorita' il 10 aprile
2015 con n. 1510);
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 aprile 2015 che ha approvato la delibera 78/2014;
nonche', per quanto occorrer possa, a) delle note del
Ministero dell'economia e delle finanze - Capo di Gabinetto
protocollo n. 647 del 14 gennaio 2015 e 4039 del 24 febbraio 2015 -
non note - con le quali sono stati chiesti all'Autorita' di
Regolazione dei Trasporti chiarimenti in merito alla menzionata
delibera n. 78/2014; b) delle note dell'Autorita' di Regolazione dei
Trasporti protocollo 2015/263 del 28 gennaio 2015 e 2015/1053 del 16
marzo - non note - con cui l'Autorita' di Regolazione dei Trasporti
ha fornito chiarimenti in merito alle osservazioni formulate dal
Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla menzionata
delibera n. 78/2014; c) della nota del Ministero dell'economia e
delle finanze-Capo di Gabinetto protocollo 6776 del 30 marzo 2015 -
non nota - con la quale sono stati trasmessi i pareri del
Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria Generate della Stato; d)
dei pareri - non noti - di cui al precedente punto c); e) della
determina del Segretario Generale dell'Autorita' di Regolazione dei
Trasporti n. 24/2015 avente ad oggetto definizione delle modalita'
operative relative al versamento e comunicazione del contributo per
il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti per
l'anno 2015;- di ogni altro atto connesso, presupposto o
consequenziale, ancorche' non conosciuto;
quanto al ricorso n. 834 del 2015:
della nota dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti 17
aprile 2015 recante il prot. n. 2015/1735 inviata a ciascuna delle
imprese ricorrenti e delle altre imprese associate alle
organizzazioni ricorrenti e pervenuta loro nei giorni successivi
avente ad oggetto il contributo per il funzionamento dell'Autorita'
di Regolazione dei Trasporti con la quale si comunicavano gli atti
sotto indicati e le istruzioni e informazioni relative al versamento
del preteso contributo;
della deliberazione dell'Autorita' di Regolazione dei
Trasporti n. 78 del 27 novembre 2014 concernente la misura di
modalita' del versamento del contributo dovuto all'Autorita' di
Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015;
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2
aprile 2015 recante l'approvazione della predetta deliberazione n. 78
del 27 novembre 2014;
della determina dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti
16 aprile 2015 n. 24 avente ad oggetto Definizione delle modalita'
operative relative al versamento e comunicazione del contributo per
il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti per
l'anno 2015;
di ogni altro atto antecedente e susseguente ai precedenti
atti collegato e connesso tra cui occorrendo, i seguenti atti
richiamati nei sopra indicati provvedimenti ma di contenuto non
conosciuto: le note del Ministero economia e finanze - Capo di
Gabinetto prot. n. 647 del 14 gennaio 2015 e prot. n. 4039 del 24
febbraio 2015; le note dell'ART prot. 2015/263 del 28 gennaio 2015 e
prot. 2015/1053 del 16 marzo 2015; la nota Ministero economia e
finanze - Capo di Gabinetto prot. n. 6776 del 30 marzo 2015 e i
citati pareri del Dipartimento del tesoro e della Ragioneria, tutti
citati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile
2015;
quanto al ricorso n. 863 del 2015:
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
aprile 2015 con cui ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera b) del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e' stata approvata ai fini
dell'esecutivita', la deliberazione n. 78 del 27 novembre 2014
dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti;
della deliberazione dell'Autorita' di Regolazione dei
Trasporti (A.R.T.) n. 78/2014 del 27 novembre 2014 concernente la
misura e le modalita' di versamento del contributo dovuto
all'Autorita' di regolazione dei Trasporti per l'anno 2015, come
integrata dalla determina del Segretario generale A.R.T. n. 24 del 16
aprile 2015, nella sua interezza e, comunque, laddove assoggetta al
contributo di funzionamento per l'anno 2015 anche le imprese
esercenti l'attivita' di terminalisti portuali;
di tutte le successive comunicazioni trasmesse dall'A.R.T.
Ufficio Affari Generali, Amministrazione e Personale alle odierne
ricorrenti aventi ad oggetto Contributo per il funzionamento
dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti del 17 aprile 2015 prot.
2015/1736 inviata a Venezia Terminal Passeggeri; del 17 aprile 2015
prot. 2015/1735 inviata a Medcenter Container Terminal; del 17 aprile
2015 prot. 2015/1735 inviata a La Spezia Container Terminal; del 17
aprile 2015 prot. 2015/1735 inviata a Porto Industriale Cagliari SPA
- CICT Cagliari International Container Terminal;
di tutti gli atti antecedenti, successivi a comunque
connessi, ivi compresa la Determina del Segretario Generale n. 24 del
16 aprile 2015;
quanto al ricorso n. 954 del 2015:
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2
aprile 2015 di approvazione della Deliberazione dell'Autorita' di
Regolazione dei Trasporti n. 78 del 27 novembre 2014, concernente la
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita'
di regolazione dei Trasporti per l'anno 2015;
della predetta deliberazione dell'ART n. 78/2014;
della determina dell'ART n. 24 del 16 aprile 2015, recante la
definizione delle modalita' operative relative al versamento e
comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di
Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015;
nonche' dei provvedimenti dell'ART, prot. n. 2015/1736 del 17
aprile 2015 (ricevuti dalle ricorrenti il 27 aprile 2015), aventi ad
oggetto la richiesta del versamento del contributo per il
funzionamento dell'Autorita' di Regolazione;
quanto al ricorso n. 955 del 2015:
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2
aprile 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutivita', della
deliberazione dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 78
del 27 novembre 2014, concernente la Misura e modalita' di versamento
del contributo dovuto all'Autorita' di regolazione dei Trasporti per
l'anno 2015;
della predetta deliberazione dell'ART n. 78/2014;
della determina dell'ART n. 24 del 16 aprile 2015, recante la
definizione delle modalita' operative relative al versamento e
comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di
Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015;
nonche' del provvedimento dell'ART, prot. n. 2015/1736 del 17
aprile 2015 (ricevuto dalla ricorrente il 27 aprile 2015), avente ad
oggetto la richiesta del versamento del contributo per il
funzionamento dell'Autorita' di Regolazione;
quanto al ricorso n. 956 del 2015:
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2
aprile 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutivita', della
deliberazione dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 78
del 27 novembre 2014, concernente la Misura e modalita' del
versamento del contributo dovuto all'Autorita' di regolazione dei
Trasporti per l'anno 2015;
della predetta deliberazione dell'ART n. 78/2014;
della determina dell'ART n. 24 del 16 aprile 2015, recante la
definizione delle modalita' operative relative al versamento e
comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di
Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015;
nonche' del provvedimento dell'ART, prot. n. 2015/1736 del 17
aprile 2015 (ricevuto dalla ricorrente il 28 aprile 2015), avente ad
oggetto la richiesta del versamento del contributo per il
funzionamento dell'Autorita' di Regolazione;
quanto al ricorso n. 957 del 2015:
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2
aprile 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutivita', della
deliberazione dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 78
del 27 novembre 2014, concernente la Misura e modalita' del
versamento del contributo dovuto all'Autorita' di regolazione dei
Trasporti per l'anno 2015;
della predetta deliberazione dell'ART n. 78 del 2014;
della determina dell'ART n. 24 del 16 aprile 2015, recante la
definizione delle modalita' operative relative al versamento e
comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di
Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015;
nonche' del provvedimento dell'ART, prot. n. 2015/1736 del 17
aprile 2015 (ricevuto dalla ricorrente il 28 aprile 2015), avente ad
oggetto la richiesta del versamento del contributo per il
funzionamento dell'Autorita' di Regolazione.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorita' di
Regolazione dei Trasporti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2015 la
dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Le ricorrenti sono societa' che esercitano attivita' connesse con
il trasporto (servizi di magazzinaggio, distribuzione, logistica,
consulenza per la catena di distribuzione, trasporto merci per via
aerea terrestre e marittima, trasporto espresso, spedizione,
brokeraggio doganale, gestione di terminal portuali, handling
aeroportuale, corriere espresso), ovvero sono associazioni di
categoria rappresentative di detti settori.
Con diversi provvedimenti, indirizzati a ciascuna delle societa'
ricorrenti, l'Autorita' di Regolazione dei Trasporti (di seguito ART)
ha chiesto, per quanto di rispettiva competenza, il versamento del
contributo dovuto all'Autorita' medesima per gli anni 2014 e 2015, in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
febbraio 2014, di approvazione della delibera ART n. 10/2014, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile 2015,
di approvazione della successiva delibera ART n. 78/2014.
Le ricorrenti hanno impugnato, con diverse tipologie di censure,
i singoli provvedimenti di sollecitazione del contributo, nonche' le
due presupposte delibere dell'ART e i rispettivi decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione.
La problematica centrale del contenzioso, comune a tutti i
ricorsi, consiste nella difficolta' di individuare i soggetti tenuti
al contributo ai sensi della normativa vigente; tutte le ricorrenti
sostengono infatti di non essere tra gli obbligati al versamento del
contributo, in quanto non appartenenti alla categoria dei «gestori
delle infrastrutture e dei servizi regolati» i quali, in base
all'art. 37 comma 6 lettera b) del decreto-legge n. 201/2011,
convertito in legge n. 214/2011, sono tenuti al versamento in favore
dell'ART di un «contributo in misura non superiore all'uno per mille
del fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' svolte
percepito nell'ultimo esercizio».
Talune parti ricorrenti hanno avanzato dubbi di legittimita'
costituzionale dell'art. 37 comma 6 lettera b) del decreto-legge n.
201/2011 medesimo; la questione e' stata inoltre sottoposta d'ufficio
a tutte le parti all'udienza di discussione.
Recita l'art. 37 comma 6 del decreto-legge n. 201/2011,
convertito in legge n. 214/2011, per quanto qui di interesse:
«Alle attivita' di cui al comma 3 del presente articolo si
provvede come segue: a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5
milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno
2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato
avvio dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la
copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella misura di
1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per
l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di cui
al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del
contributo di cui alla lettera b), l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette risorse,
assicura all'Autorita' di regolazione dei trasporti, tramite apposita
convenzione, il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti; b) mediante un contributo versato dai
gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non
superiore all'uno per mille del fatturato derivanti (ndr sic)
dall'esercizio delle attivita' svolte percepiti nell'ultimo
esercizio. Il contributo e' determinato annualmente con atto
dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da parte del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione
dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorita' si
conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende
approvato».
Quanto alle attivita' cui e' finalizzato il finanziamento la
norma richiama il comma 3, il quale disciplina non le
competenze/attivita' dell'ART bensi' i poteri di cui la medesima
dispone nell'ambito delle proprie competenze; per comprendere le
competenze occorre leggere il precedente comma 2, a sua volta
richiamato dal comma 3. Esso intesta all'ART poteri regolatori in
materia di «trasporti e accesso alle relative infrastrutture».
A tale formula segue una analitica elencazione di compiti, per lo
piu' attinenti all'accesso alle infrastrutture di trasporto e agli
oneri di servizio pubblico.
Quanto alla perimetrazione dell'attivita' dell'ART (operazione
indispensabile per individuare i «soggetti regolati» e quindi
obbligati al pagamento del contributo) il comma 1 dell'art. 37, nella
versione attualmente in vigore, pur collocando in linea di principio
l'ART «nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481»
attribuisce alla medesima competenza «nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in
conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli enti locali
di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione».
In tale comma la vocazione dell'ART risulta dunque generalista
nell'ambito della materia del trasporto, e tale da potenzialmente
interessare l'intero settore, non ulteriormente qualificato con
riferimento agli oneri di servizio pubblico; la norma evoca anzi una
non meglio definita «disciplina europea dei trasporti».
La versione originaria del comma 1 del decreto-legge recitava:
«Il Governo con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si esprimono nel
termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una
compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario, aereo e
marittimo.»
Gia' in sede di conversione il dettato normativo cessava di fare
riferimento a specifici settori dei trasporti con l'introduzione
della piu' ampia formula «disposizioni volte a realizzare una
compiuta liberalizzazione e un'efficiente regolazione nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture».
La norma continuava, in ogni caso, a focalizzare il proprio
interesse sulla liberalizzazione del settore.
Tra i criteri direttivi per l'emanazione dei regolamenti vi era
l'intestazione, ad una delle gia' esistenti Autorita' Indipendenti
aventi le funzioni piu' affini a quelle oggetto di nuova regolazione,
di una serie di competenze in buona parte coincidenti con
l'elencazione di cui ancora all'odierno comma 2 dell'art. 37.
Pertanto l'originaria vocazione dell'ART (neppure concepita come
distinta Autorita' Indipendente) era, in coerenza con la ancor oggi
vigente rubrica dell'articolo, principalmente la «liberalizzazione
del settore dei trasporti», con specifico riguardo ai settori del
trasporto ferroviario, aereo e marittimo, cioe' a tipologie di
trasporto per definizione vincolate a servizi di rete, a presupposte
concessioni amministrative, o ancora ad oneri di servizio pubblico.
Il comma 1 dell'art. 37, come detto, e' stato tuttavia piu' volte
modificato prima che l'Autorita' entrasse in funzione, in particolare
dall'art. 36, comma 1, lettera a), decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
cio' senza che la disciplina del contributo venisse mai adeguata o
chiarita.
All'esito delle modifiche, oltre ad essere stata individuata una
autonoma Autorita' dei Trasporti, la vocazione dell'ente pare
significativamente ampliata, in quanto riferita da un lato al
generico concetto di «trasporti» (dal quale non si vede come
escludere tout court, come preteso dai ricorrenti, i trasporti
terrestri), e dall'altro alla «disciplina europea» dei medesimi.
Quest'ultimo parametro non puo' che essere letto alla luce del
Titolo VI del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(articoli 90-100) il quale, oltre a contemplare tutte le tipologie di
trasporto (ferroviario, stradale, per via aerea e marittima),
individua nei trasporti non solo un mercato in cui promuovere la
concorrenza ma anche uno strumento di complessiva coesione
dell'Unione e degli ulteriori mercati, evocando, ad esempio, aspetti
di sicurezza e mobilita' di carattere generale.
Sulla scorta dei Trattati la politica europea dei trasporti si e'
infatti sviluppata attraverso numerosi Libri Bianchi e Libri Verdi
non solo sulla direttrice concorrenziale ma anche con prese di
posizione riferite agli elevati rischi di fallimento del mercato
stesso (una volta creato) in un settore che presenta fisiologiche
barriere naturali e amministrative all'ingresso e si presta a
distorsioni, sui connessi profili di sicurezza, sulle ricadute
ambientali, sulla necessita' di favorire l'intermodalita' dei
trasporti, sui costi sociali e le esternalita' negative proprie di
questi servizi (ad esempio in termini di inquinamento, congestione
delle pur «limitate» vie di comunicazione, sfruttamento di
infrastrutture).
Gia' nel «Libro Bianco. Pagamento commisurato all'uso
dell'infrastruttura: approccio graduale a un quadro comune di
fissazione degli oneri per l'infrastruttura di trasporto nell'UE, COM
(1998) 466 def. del 22 luglio 1998» la Commissione Europea
utilizzava, ad esempio, il concetto di «costo marginale sociale dei
trasporti»; nella COM(2008) 435 def. dell'8 luglio 2008 vengono
suggerite politiche di internalizzazione di questi costi per evitare
che restino a solo carico della collettivita'.
D'altro canto sia la politica europea dei trasporti che la
disciplina dell'ART pongono attenzione alla tutela del
consumatore/utente finale, tutela che evidentemente meglio si
realizza se la filiera viene presa in considerazione nel suo
complesso.
Pare in definitiva indiscutibile che, ancorche' la rubrica
dell'art. 1 sia rimasta immutata con riferimento alle esigenze di
«liberalizzazione», la scelta del legislatore, al momento della
istituzione di una autonoma Autorita', sia stata quella di una piu'
ampia vocazione della medesima, coerentemente con la creazione di un
soggetto distinto da preesistenti Autorita' Indipendenti; limitarne
le competenze a profili specificatamente concorrenziali ne avrebbe
reso le funzioni per lo piu' sovrapponibili a quelle dell'Autorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Siffatta evoluzione normativa sconta, tuttavia, il mancato
adeguamento, in termini di specificita' ed individuazione dei
soggetti destinatari, delle disposizioni inerenti il contributo.
E' infatti ovvio che, se pure appare coerente con la moderna
politica europea dei trasporti una attenzione al settore nel suo
complesso a tutela di rilevantissimi interessi (dei consumatori,
ambientali, economici), le cui esigenze di regolazione trascendono i
tradizionali confini della concorrenza o del servizio pubblico,
l'imposizione di forme di contribuzione coattiva soggiace a specifici
vincoli costituzionali in termini di riserva di legge (ancorche'
relativa), tassativita', progressivita' e prevedibilita' del carico
fiscale.
Paiono dunque al collegio rilevanti e non manifestamente
infondati i prospettati dubbi di legittimita' costituzionale
dell'art. 37 comma 6 lettera b) del decreto-legge n. 201/2011,
convertito in legge n. 214/2011, con particolare riferimento alla
violazione degli articoli 3, 23, 41 e 97 della Costituzione.
Quanto alla rilevanza della questione ai fini del decidere essa
e' indubbia, posto che l'intero contenzioso si fonda proprio sulla
difficolta' di individuare, sulla scorta delle contestate
disposizioni e delle loro possibili alternative interpretazioni,
l'esatta platea dei destinatari del contributo.
L'obiettiva sussistenza di un problema di carattere normativo e'
stata stigmatizzata anche nel secondo Rapporto Annuale presentato
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti al Parlamento, ai sensi
dell'art. 37 comma 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in
cui si legge testualmente: «La materia dell'autofinanziamento e'
oggetto di ricorsi, in particolare in merito al perimetro dei
soggetti tenuti al versamento del contributo all'autofinanziamento
dell'Autorita'. La situazione richiede interventi legislativi urgenti
al fine di assicurare la certezza delle fonti di finanziamento delle
attivita'».
Quanto alla non manifesta infondatezza preliminarmente il
contributo non puo' che essere inquadrato quale imposizione fiscale o
prestazione patrimoniale imposta a carico dei destinatari.
Risulta infatti al proposito pertinente la pronuncia della Corte
costituzionale n. 256 del 2007, la quale ha avuto ad oggetto l'art. 1
comma 67 della legge n. 266/2005.
Quest'ultimo, con riferimento all'allora Autorita' di vigilanza
sui lavori pubblici (oggi ANAC) recita: «L'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici, cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e
finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare
delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati,
sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di
riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da
parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilita'
dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla
realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il
totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25
per cento del valore complessivo del mercato di competenza».
Nella citata pronuncia la Corte costituzionale, dirimendo un
conflitto tra Stato e Regioni, ha osservato che la disciplina del
contributo era riconducibile alla categoria delle entrate tributarie
statali, di cui presentava i principali requisiti. In particolare, si
legge nella pronuncia, «si tratta di una contribuzione - imposta in
base alla legge e connessa ad una particolare situazione in cui i
soggetti obbligati si vengono a trovare per effetto dell'attivita'
dell'ente - alle spese necessarie e consentire l'esercizio della sua
attivita' istituzionale, che si caratterizza per la doverosita' della
prestazione, il collegamento di questa ad una pubblica spesa e il
riferimento ad un presupposto economicamente rilevante. Il primo
requisito e' soddisfatto in quanto essa grava sull'intero mercato di
riferimento, senza alcuna relazione diretta con il godimento di
specifici servizi e in difetto di rapporto sinallagmatico tra
prestazione e beneficio percepito dal singolo; il secondo in quanto
e' connessa alla spesa relativa al servizio di vigilanza del settore
obbligatorio in relazione all'istituzione dell'Autorita'; il terzo in
quanto l'entita' di detta contribuzione e' determinata con una
percentuale rispetto ai ricavi delle imprese regolate».
Nel caso di specie il contributo viene imposto a carico dei
gestori dei «servizi regolati» (con le gia' evidenziate ambiguita'
che l'evoluzione normativa ha apportato al concetto) in termini
generali ed e' strumentale al finanziamento della spesa pubblica
sottesa all'operativita' dell'Autorita'; esso e' del tutto avulso da
rapporti di corrispettivita' con specifici servizi, sicche' resta
anche non pertinente la giurisprudenza invocata da talune delle
ricorrenti in materia di «Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
radiotelevisive», con riferimento all'art. 6 comma 1 lettera b) e
comma 2 della legge n. 249/97 nonche' all'art. 2 comma 38 della legge
n. 431/95.
In quest'ultimo specifico ambito, infatti, presidiato da una
puntuale normativa comunitaria (ben differente dell'evocazione del
complessivo «diritto europeo dei trasporti»), la disposizione puo'
essere ritenuta specifica perche' si inserisce su un mercato ben piu'
agevole da circoscrivere; la giurisprudenza nazionale e comunitaria,
inoltre, hanno ricostruito il contributo quale sostanziale
corrispettivo di specifiche attivita' regolatorie ed amministrative,
aspetto che, per le ragioni gia' esposte, non si evince nella
disposizione in esame.
In definitiva ritiene il collegio che il contributo non possa che
ascriversi alle prestazioni patrimoniali imposte di carattere
generale; pacificamente, poi, «la denominazione della prestazione non
e' rilevante poiche' il criterio decisivo per ritenere applicabile
l'art. 23 della Costituzione e' che si tratti di prestazione
obbligatoria in quanto istituita da un atto d'autorita'» (Corte
costituzionale n. 4/1957).
Cosi' inquadrata la fattispecie, ne consegue la necessita' di
valutare se la scarna disposizione di legge che la disciplina
rispetti i parametri dettati dall'art. 23 della Costituzione, come
interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, in materia di
riserva di legge e, in subordine, se l'ampia e indiscriminata
potenziale platea di obbligati non comporti, a fronte di una unitaria
disposizione, possibili contrasti con l'art. 3 della Costituzione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale la riserva relativa di
legge in materia impone al legislatore l'obbligo di determinare
preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee
generali di disciplina della discrezionalita' amministrativa quanto
al presupposto, alla base imponibile, ai soggetti passivi,
all'aliquota, nonche' alla determinazione della c.d. «quota di
prelievo»
(Corte costituzionale n. 350/2007).
Nel caso di specie paiono al collegio porsi dubbi di rispetto di
siffatti principi con particolare riferimento all'individuazione dei
soggetti incisi e della «quota di prelievo», oltre che, in subordine,
e come detto, con riferimento all'art. 3 per la parificazione di
posizioni tra loro estremamente difformi.
La norma presenta infatti significative peculiarita' (in termini
di genericita') rispetto a quanto prescritto dall'art. 38 comma 2
legge n. 431/95, riferito alle tradizionali Autorita' regolatorie in
materia di pubblici servizi (AEEG e AGcom), nel cui generale
«contesto» la stessa ART e' stata istituita.
La pur similare disposizione del 1995 si distingue per i seguenti
significativi aspetti.
1. L'individuazione, oltre che di un massimo percentuale di
ricavi suscettibili di costituire la base imponibile a carico degli
obbligati, anche di un tetto complessivo di oneri e costi (suddivisi
tra finanziamento pubblico e privato) imputabili all'istituzione e al
funzionamento dell'Autorita'.
Nel caso di interesse, invece, la legge indica la percentuale
massima di fatturato suscettibile di prelievo a carico di ciascun
obbligato, fissa un tetto alla sola quota di finanziamenti pubblici
ma non stabilisce un limite di costi globali destinati all'ART. Ne'
pare soddisfacente sostenere che tale limite si ricaverebbe,
implicitamente, da quanto necessario per la gestione della struttura
dell'ART poiche', trattandosi di Autorita' Indipendente che presenta
spiccata autonoma organizzativa e gestionale, la stessa Autorita',
oltre a fissare il contributo, individua anche le proprie stesse
esigenze organizzative; essa potrebbe quindi scegliere di applicare
sempre l'aliquota massima, contestualmente autodeterminando la
propria struttura in tal senso, senza che sia rinvenibile nella legge
una predeterminazione del tetto di spesa (pubblica) ad essa
spettante.
Per tale profilo non pare quindi sostanzialmente rispettata la
riserva di legge quanto alla predeterminazione della «quota di
prelievo».
2. La disposizione del 1995 individua la percentuale del
contributo con riferimento ai «ricavi», mentre la norma in analisi
utilizza il piu' opinabile concetto di «fatturato»; potrebbe quindi
mettersi in dubbio la sufficiente determinazione della base
imponibile;
3. La disposizione in tema di servizi di pubblica utilita',
infine, e' indirizzata ad Autorita' quali la AEEG e la AgCom, che
regolano mercati (energia, telecomunicazioni) caratterizzati da
elevata specificita' e specializzazione degli attori.
Il mercato dei trasporti e loro «accessori», per contro, cosi'
genericamente richiamato dal legislatore come elemento di
individuazione dei soggetti incisi dall'imposizione (come per altro
palesato dalla natura disparata delle attivita' svolte degli odierni
ricorrenti), pur presentando esigenze di regolazione complessiva ed
organica ormai pacificamente riconosciute anche a livello europeo,
pare al collegio richiedere un maggior rigore normativo nella
definizione della platea dei destinatari del contributo e della sua
struttura
In ogni caso la parificazione di siffatta indefinita platea entra
in conflitto con l'art. 3 della costituzione.
Si consideri quanto avvenuto con le delibere impugnate;
nell'apparente e non rigorosa cornice normativa sono stati
individuati come omogenei destinatari del contributo soggetti che,
pur parte del mercato dei trasporti, e non certo impermeabili ad
esigenze di regolazione, sono in posizione assolutamente difforme tra
loro (le esigenze di regolazione rispetto ad un gestore di rete o a
un concessionario di servizio pubblico, piuttosto che rispetto ad un
mero prestatore di servizi di trasporto su strada sono ovviamente di
diversa entita' e natura); la stessa Autorita' ha individuato una
sorta di soglia «de minimis» di fatturato imponibile (non evincibile
in alcun modo nella legge, con il risultato di poter essere elevata o
abbassata ad libitum) soluzione che, benche' ragionevole, induce, con
modalita' sostanzialmente arbitrarie, notevoli effetti in termini di
maggiore o minore suddivisione del carico impositivo su platee piu' o
meno ampie di destinatari.
Con la soluzione adottata, ad esempio, risultano di fatto
esentati dal contributo soggetti, come i taxisti, espressamente
menzionati nella legge tra la platea dei soggetti regolati.
A cio' si aggiunga che i soggetti incisi sono, a vario titolo,
imprenditori del mercato dei trasporti; l'imprevedibilita' degli
oneri impositivi si traduce allora anche in una potenziale violazione
della loro libera iniziativa economica, che trova tutela nell'art. 41
della Costituzione. Nella pronuncia Corte costituzionale 10/2015,
evidenziato che ben puo' il legislatore individuare specifici settori
di mercato da assoggettare ad altrettanto specifica tassazione, in
ragione delle peculiari caratteristiche degli stessi (quali barriere
all'ingresso e anelasticita' della domanda che possono garantire
parziali rendite di posizione), ha precisato che tanto e' possibile
nei limiti in cui si traduca in una coerente, proporzionale e
ragionevole struttura dell'imposta.
Nel senso dell'illegittimita' costituzionale di norme impositive
che hanno parificato fattispecie tra loro difformi si e' pronunciata
la sentenza Corte costituzionale n. 83/2015 (nel presente caso la
parificazione cade sui soggetti, nella pronuncia della Corte la
parificazione riguardava gli «oggetti»).
La stessa pronuncia ha censurato la normativa ivi analizzata sia
per la mancata indicazione di specifici e vincolanti criteri
direttivi, idonei a limitare la discrezionalita' amministrativa nella
fase di attuazione della normativa, sia in quanto non prevedeva
alcuna forma procedurale partecipativa; quest'ultima possibilita',
infatti, e' stata talvolta indicata dalla giurisprudenza
costituzionale come possibile correttivo alla elasticita' delle
prescrizioni legislative (in tal senso le sentenze della Corte
costituzionale n. 180/96, 157/96, 182/94) idonea a garantire il
rispetto dei parametri dell'art. 23, pur a fronte di un apparente
deficit di tassativita' della norma primaria.
Siffatto correttivo non e' presente nel caso di specie, restando
quindi intatti i gia' prospettati dubbi di compatibilita' della norma
con l'art. 23 della Costituzione.
Innanzitutto la normativa speciale non prevede una partecipazione
nella fase di elaborazione del regolamento che disciplina il
contributo.
I provvedimenti impugnati, per il loro carattere generale,
neppure soggiacciono ai principi di partecipazione ai sensi dell'art
13 della legge n. 241/90.
Ancora, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del decreto-legge n.
201/2011, l'ART esercita le proprie competenze in applicazione, in
quanto compatibili, delle disposizioni organizzative e di
funzionamento dettate dalla legge n. 481/1995; quest'ultima all'art.
2 richiama specifiche disposizioni in materia di procedimento
amministrativo (ad esempio in tema di responsabile del procedimento,
garanzia del contraddittorio, conoscibilita' degli atti istruttori)
ma nessuna forma partecipativa, coerentemente con la natura
dell'atto, e' prevista con riferimento alla delibera sui contributi,
e tanto, come visto, sia nella disciplina del decreto-legge n.
201/2011, che in quella dalla legge n. 481/95.
In fatto e' pacifico che, per la prima delle delibere oggetto di
impugnativa, nessuna forma di partecipazione sia stata attivata;
l'ART afferma di aver, per contro, proceduto ad ampie consultazioni
degli interessati per l'adozione della delibera n. 78/2014
(circostanza contestata dai ricorrenti), evidenziando comunque la
difficolta' di coinvolgere un numero cosi' elevato e indefinito di
soggetti. Premesso che l'indeterminatezza dei destinatari
dell'imposizione, secondo la stessa difesa dell'ART, si e' quindi
tradotta anche in indeterminatezza dei potenziali soggetti
destinatari di eventuali garanzie partecipative, la difficolta' di
concretizzare la partecipazione in fattispecie di questa natura
coincide con la ratio legis di esclusione della partecipazione per la
predisposizione di atti di carattere generale.
Fermo quindi che il dettato normativo non impone forme di
partecipazione procedimentale, lo sforzo che la stessa ART ha
asseritamente condotto per realizzarle, in un contesto di
indeterminatezza della fattispecie normativa, non sembra al collegio
idoneo in alcun modo a soddisfare il parametro costituzionale.
Il collegio ritiene poi che la peculiarita' del soggetto
destinatario del contributo porrebbe, ove quest'ultimo fosse
determinato con la collaborazione dei soggetti incisi, anche un
problema di rispetto dell'art. 97 della Costituzione, sotto il
profilo del buon andamento e dell'imparzialita'/neutralita' della
stessa.
La problematica si colloca infatti in un delicato crocevia di
valori e potrebbe rendere preferibile una piu' rigorosa lettura della
riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali
imposte in siffatto ambito, con ulteriore rafforzamento dei dubbi di
legittimita' costituzionale gia' espressi.
Fisiologicamente le Autorita' Indipendenti sono prive di
legittimazione politica, a differenza della maggior parte dei
soggetti ordinariamente deputati all'emanazione delle fonti
secondarie integrative; questi ultimi di norma, ancorche' non
espressione dello Stato-Comunita', sono soggetti a responsabilita'
politica, che rende giustificata la loro sostanziale
compartecipazione al potere impositivo; tale giustificazione
ovviamente non si attaglia alle Autorita' Indipendenti.
A cio' si aggiunga che, benche' l'art. 37 comma 6 lettera b) del
decreto-legge preveda che il regolamento in materia di contributo sia
«sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»,
si legge nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
approvazione delle impugnate delibere che, per non influenzare il
contenzioso pendente e nelle more dello stesso, «tenuto conto
dell'autonomia della decisione riconosciuta all'Autorita' di
Regolazione dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni», le
delibere vengono approvate pur presenti la criticita' in termini di
individuazione dei soggetti obbligati.
La scelta governativa e' quindi stata quella di valorizzare
l'indipendenza dell'Autorita'.
Ancora la legittimita' dell'integrazione della riserva di legge
da parte di fonti secondarie viene, come visto, giustificata dal
giudice delle leggi anche quando ragionevolmente circoscritta dalla
previsione di meccanismi partecipativi a favore dei destinatari
dell'imposizione. La soluzione parrebbe coerente con la presente
fattispecie, poiche' e' comunemente condiviso l'assunto per cui
proprio le garanzie partecipative sarebbero le piu' idonee, in
materia di Autorita' Indipendenti, a fornire giustificazione agli
ampi poteri regolatori e decisionali alle medesime riconosciuti in
assenza di legittimazione e responsabilita' politica.
Tuttavia, la' dove si tratti di determinare puntualmente le fonti
di finanziamento dell'Autorita' (la cui autonomia finanziaria e'
garanzia stessa di indipendenza), le esigenze di neutralita' e
indipendenza ben possono entrare in conflitto con interventi
partecipativi significativi da parte dei destinatari della
regolazione. Non si vede infatti come possa contestualmente
predicarsi la necessita' di un parziale distacco dell'ente dai
meccanismi tradizionali della finanza pubblica, per garantirne
l'autonomia rispetto al potere politico, e richiedere poi una
necessaria ed incisiva partecipazione (se non al fine di acquisire
meri dati tecnici, si pensi alla determinazione dei «fatturati
rilevanti»), dei destinatari del contributo; l'esigenza di autonomia
e neutralita' si pone, infatti, parallelamente sia rispetto al potere
politico che, e tanto piu', rispetto ai poteri economici destinatari
della regolazione.
In tale contesto e' evidente che, quanto piu' la riserva relativa
di legge in materia di contributo obbligatorio sara' rigorosamente
interpretata, con necessaria determinazione di criteri effettivi e
chiari, tanto maggiore sara' la garanzia di indipendenza della stessa
Autorita'.
Per quest'ultimo profilo, che incide su aspetti strettamente
organizzativi dell'Autorita', si ritiene pertanto che il difetto di
tassativita' della norma ponga anche un dubbio di compatibilita' con
l'art. 97 della Costituzione, alla luce delle esigenze di
imparzialita' che la peculiare posizione dell'Autorita' traduce nel
piu' pregnante concetto di neutralita'.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, ritenendola rilevante e non manifestamente
infondata, il tribunale amministrativo regionale Piemonte solleva
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 comma 6 lettera
b) del decreto-legge n. 201/2011, nella parte in cui attribuisce
all'ART un potere di determinazione di una prestazione patrimoniale
imposta senza individuare i necessari presupposti dell'imposizione,
per violazione degli articoli 3, 23, 41 e 97 della Costituzione.
Resta confermata la sospensione degli atti come gia' disposta con
ordinanza n. 346/2015 di questo TAR.
Il presente giudizio resta sospeso fino alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della decisione della
Corte costituzionale sulle questioni indicate, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 79 ed 80 del c.p.a. e 295 c.p.c.