IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                       (Sezione Terza Quater) 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza sul  ricorso  n.  13866  del
2014  proposto  da  Takeda  Italia  spa,  in   persona   del   legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti
Antonio Lirosi e e Cinzia Guglielmello ed  elettivamente  domiciliata
presso lo studio Gianni, Grippo, Cappelli &  Partners  in  Roma,  Via
Delle Quattro Fontane n. 20; 
    contro: 
        l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in persona del  legale
rappresentante pro tempore, 
        il Ministero  della  Salute,  in  persona  del  Ministro  pro
tempore; 
        rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale  dello  Stato
presso  la  cui  sede  in  Roma,  Via  dei  Portoghesi  n.  12,  sono
domiciliatari; 
        la Regione Lazio, la Regione Puglia, la Regione  Sicilia,  la
Regione Sardegna, la Regione Campania, la Regione Abruzzo, la Regione
Calabria, la Regione Marche e  la  Regione  Molise,  in  persona  dei
rispettivi legali  rappresentanti  pro  tempore,  non  costituite  in
giudizio; 
    nei confronti di Soc Eg Spa, non costituito in giudizio; 
    per l'annullamento: 
        della  determina  AIFA  del  30  ottobre  2014  (e   relativi
allegati) pubblicata sulla GURI n. 254 del 31  ottobre  2014  recante
«Ripiano  dello  sfondamento  del  tetto  dell'11,35%   della   spesa
farmaceutica territoriale 2013 ai sensi della  legge  n.  222/2007  e
ss.mm.ii» e degli atti pubblicati sull'area riservata  del  Front-End
dell'AIFA a  partire  dal  3  novembre  2014,  recanti  i  calcoli  e
l'importo da ripianare a carico di Takeda con il riparto regionale; 
        del documento «Procedimento di ripiano dello sfondamento  del
tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013 ai sensi
della  legge  n.  222/2007  e  ss.mm.ii.»  allegato  alla   determina
pubblicata dall'AIFA sul proprio sito internet  in  data  1°  ottobre
2014 e in data 31 ottobre 2014; 
        della «Metodologia di ripiano  dello  sfondamento  del  tetto
dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013 ai sensi della
legge n. 222/2007» pubblicata dall'AIFA sul proprio sito internet  in
data 12 settembre 2014»; 
        della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA  n.
22 del 24 giugno 2014 e delle note e dei documenti ivi menzionati; 
        del conto consuntivo della spesa farmaceutica  regionale  del
2013 approvato nella riunione del 29 aprile  2014  dal  Consiglio  di
Amministrazione  dell'AIFA  e  del   suo   successivo   aggiornamento
approvato nella  riunione  del  24  giugno  2014  dal  CdA  dell'AIFA
pubblicato il giorno successivo sul sito internet dell'agenzia; 
        della  deliberazione   del   Consiglio   di   Amministrazione
dell'AIFA del 29 aprile 2014, non conosciuta  dalla  ricorrente,  con
cui sarebbe stato accertato  lo  sfondamento  del  tetto  dell'11,35%
della  spesa  farmaceutica   territoriale   2013,   con   particolare
riferimento del Fondo dei farmaci innovativi; 
        di   ogni   ulteriore   atto   connesso,   presupposto    e/o
conseguenziale. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia  Italiana
del Farmaco e del Ministero della salute; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2015 il  dott.
Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale; 
    Con  il  proposto  gravame  la  societa'  ricorrente,  la   quale
commercializza in Italia una serie di farmaci collocati in  classe  A
e, pertanto rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato
i provvedimenti, in epigrafe indicati, in esito  ai  quali  e'  stata
chiamata a ripianare pro-quota, lo sfondamento relativo all'anno 2013
del Fondo destinato all'acquisto dei farmaci innovativi. 
    I contestati provvedimenti sono stati adottati ai sensi dell'art.
5 del decreto-legge n. 159/2007, convertito con  modificazioni  nelle
legge n. 222/2007, con il quale  e'  stata  introdotta  un'articolata
disciplina per il controllo della spesa farmaceutica territoriale. 
    Al riguardo deve essere evidenziato che la menzionata norma: 
        a)  prevede  che  la  spesa  per  l'assistenza   farmaceutica
territoriale, cosi' come specificata nel comma 1, non puo' superare a
livello nazionale  ed  in  ogni  singola  regione  una  certa  misura
percentuale,  pari  per  il  2013   all'11,35%,   del   finanziamento
complessivo cui concorre ordinariamente lo Stato; 
        b) a tal fine stabilisce: 
          l'attribuzione  da  parte  dell'AIFA  a  ciascuna   azienda
titolare di autorizzazioni all'immissione  in  commercio  di  farmaci
entro  il  15  gennaio  di  ogni  anno  di   un   budget   annuale...
distintamente per i  farmaci  equivalenti  e  per  i  farmaci  ancora
coperti da brevetto»; (comma 2, lett. a); 
          che la somma dei budget di  ciascuna  azienda  incrementata
del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui  alla
lettera a) nonche' dell'ulteriore quota del  20  per  cento  prevista
dalla stessa lettera a) deve risultare uguale all'onere a carico  del
SSN  per  l'assistenza  farmaceutica  a   livello   nazionale,   come
determinato al comma 1; 
        c) al comma 3  definisce  le  regole  per  il  ripiano  dello
sforamento prevedendo che (lett.a) «l'intero sforamento e'  ripartito
a lordo IVA tra aziende  farmaceutiche,  grossisti  e  farmacisti  in
misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi  dei
medicinali, con l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla
spesa per farmaci acquistati presso le  aziende  farmaceutiche  dalle
aziende sanitarie locali e  da  queste  distribuiti  direttamente  ai
cittadini,  che  e'  posta  a   carico   unicamente   delle   aziende
farmaceutiche stesse  in  proporzione  ai  rispettivi  fatturati  per
farmaci ceduti alle strutture pubbliche.  L'entita'  del  ripiano  e'
calcolata, per ogni singola azienda, in  proporzione  al  superamento
del budget attribuito di cui al comma  2,  lettera  a).  Al  fine  di
favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei  farmaci  innovativi  la
quota dello sforamento imputabile al superamento, da  parte  di  tali
farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera a) del comma
2 e' ripartita, ai fini del ripiano,  al  lordo  IVA,  tra  tutte  le
aziende titolari di  AIC  in  proporzione  dei  rispettivi  fatturati
relativi ai medicinali non innovativi  coperti  da  brevetto.  Se  il
fatturato  derivante  dalla   commercializzazione   di   un   farmaco
innovativo e'  superiore  a  300.000.000  di  euro,  la  quota  dello
sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di  cui  al
comma 2, lettera a), resta, in misura pari al 20 per cento, a  carico
dell'azienda titolare di AIC  relativa  al  medesimo  farmaco,  e  il
restante 80 per cento e' ripartito, ai fini  del  ripiano,  al  lordo
IVA, tra  tutte  le  aziende  titolari  di  AIC  in  proporzione  dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto». 
    Nella fattispecie in esame la  societa'  ricorrente,  pur  avendo
rispettato il budget originariamente assegnatole, e'  stata  tuttavia
chiamata a versare la somma contestata,  quantificata  ai  sensi  del
comma 3 dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 159/2007,  a  seguito
dello  sforamento  del  fondo  destinato  all'acquisto  dei   farmaci
innovativi. 
    Il gravame e' affidato ai seguenti motivi di doglianza: 
        1) Sull'illegittimita' derivata dei  provvedimenti  impugnati
per incostituzionalita' delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 2
lett. a) e comma 3) lett. a) della legge n. 222/2007, anche nel  loro
combinato disposto, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione; 
        2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n.
222/2007  e  dell'art.  3  della  legge  n.  241/1990.  Difetto   dei
presupposti giustificativi. Violazione del  principio  del  legittimo
affidamento.   Violazione   del   principio    di    trasparenza    e
partecipazione. 
    Si sono costituiti sua il Ministero della  salute  che  l'Agenzia
Italiana del Farmaco contestando genericamente  la  fondatezza  delle
prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse. 
    Alla pubblica udienza del 5  maggio  2015  il  ricorso  e'  stato
assunto in decisione. 
    Oggetto della presente  controversia  sono  i  provvedimenti,  in
epigrafe indicati, in forza dei  quali  la  societa'  ricorrente,  ai
sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 222/2007 e' stata chiamata
a ripianare pro-quota, lo  sfondamento  relativo  all'anno  2013  del
Fondo destinato all'acquisto dei farmaci innovativi. 
    Con il primo motivo di doglianza  Takeda  Italia  ha  prospettato
l'illegittimita'   derivata   dei   provvedimenti    impugnati    per
l'incostituzionalita' delle citate disposizioni  normative  in  forza
delle quali sono stati adottati. 
    Al riguardo la suddetta societa', premessa  la  peculiare  natura
dei farmaci innovativi, da individuare in quei farmaci che secondo la
discrezionale valutazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco  sono  in
grado di offrire al paziente notevoli  benefici  aggiuntivi  rispetto
alle  altre  opzioni  disponibili,  ha  prospettato  con  riferimento
all'art.  3   della   Costituzione   l'irragionevolezza   di   quella
disposizione, art. 5, comma 3,  la  quale  prevede  che  in  caso  di
sforamento del fondo destinato all'acquisto dei  farmaci  de  quibus,
tale sforamento deve essere ripartito tra tutte le  aziende  titolari
di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali
non innovativi coperti da brevetto. 
    Piu' precisamente, premesso l'interesse  pubblico  finalizzato  a
favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei farmaci de quibus, cosi'
come affermato espressamente dal  legislatore,  Takeda  ha  sostenuto
l'irrazionalita'  della  scelta  legislativa  di  far  gravare  sulle
singole aziende farmaceutiche, solamente con riferimento al fatturato
relativo all'attivita' di produzione  di  medicinali  non  innovativi
coperti da brevetto,  lo  sforamento  del  citato  fondo,  il  quale,
peraltro, e' stato sempre quantificato nel corso degli anni in misura
del tutto insufficiente per evitare eventuali sforamenti. 
    Secondo  la  tesi  ricorsuale,  infatti,  la  particolare  natura
dell'interesse pubblico correlato allo sviluppo e alla diffusione dei
farmaci innovativi, avrebbe dovuto comportare che  il  ripiano  degli
sforamenti doveva essere garantito dalla fiscalita' generale,  e  che
in ogni caso non sono individuabili  le  specifiche  ragioni  ne'  le
caratteristiche peculiari  connesse  all'attivita'  di  produzione  e
commercializzazione di farmaci non innovativi coperti da brevetti, in
forza delle quali le imprese svolgenti  la  suddetta  attivita'  sono
tenute a sostenere tale aggravio economico. 
    In particolare il legislatore avrebbe dovuto  tener  conto  della
circostanza che le imprese de quibus, anche se possono godere  di  un
maggior margine di  guadagno  in  relazione  ai  farmaci  prodotti  e
commercializzati, tuttavia sono chiamate a sostenere rilevanti  spese
di ricerca in grado di ridimensionare tale margine. 
    Ne' puo' sostenersi, al fine di giustificare la  logicita'  della
citata normativa, che le imprese de quibus vengono sostanzialmente  a
coincidere con le imprese produttrici di farmaci innovativi, per  cui
alla fine il sacrificio economico verrebbe a gravare  sulle  medesime
imprese che il legislatore ha voluto favorire. 
    Premesso  che   tale   presupposto   risulta   essere   meramente
apodittico, atteso che non puo' essere escluso che ci possono  essere
imprese produttrici unicamente di farmaci non innovativi  coperti  da
brevetto, tuttavia, anche ad ammetterne l'esistenza, risulta illogica
la disciplina della quantificazione dell'entita' del ripiano gravante
sulle singole  imprese,  dato  che  e'  stato  quantificato  non  con
riferimento al fatturato  relativo  all'attivita'  di  produzione  di
farmaci innovativi, bensi' con riferimento al fatturato correlato  ad
un'altra tipologia di farmaci. 
    In  sostanza,  secondo  la  condivisibile  prospettazione   della
societa' ricorrente, una volta ammesso che il  comparto  dei  farmaci
innovativi e' diverso da quello dei farmaci non innovativi coperti da
brevetto, come e' testimoniato dalla circostanza che  per  l'acquisto
dei primi da parte del SSN e' stato  previsto  uno  specifico  fondo,
risulta contraddittoria con tale premessa la disciplina normativa che
stabilisce che l'eventuale sforamento  del  fondo  in  questione  non
venga a gravare sulle imprese produttrici di tali farmaci  che  hanno
contribuito  allo  sforamento  o,  come  ulteriore   opzione,   sulla
fiscalita' generale, bensi' venga accollato alle imprese che  operano
in un diverso comparto. 
    Cosi' come disciplinato dalla richiamata normativa il  ripiano  a
carico  delle  imprese  farmaceutiche  produttrici  di  farmaci   non
innovativi coperti da brevetto dello sfondamento del fondo  destinato
all'acquisto  di  farmaci  innovativi  assume  la   natura   di   una
prestazione  imposta,  peraltro  non  quantificabile  ex  ante,   che
prescinde, quindi, da qualsiasi comportamento  negligente  imputabile
alle suddette imprese, ed e' posto a carico delle stesse  in  assenza
di una specifica e non  individuata  situazione  che  avrebbe  potuto
razionalmente giustificare tale scelta normativa. 
    La rilevanza e la pregiudizialita' della sollevata  questione  di
costituzionalita' per la  controversia  in  esame  appare  del  tutto
evidente, stante che investe la disciplina normativa in  applicazione
della quale sono stati adottati i contestati provvedimenti. 
    Per  le  ragioni  suesposte  deve  essere  quindi   disposta   la
remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione  del
giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e dell'art. 23 della  legge
11 marzo 1953 n. 87.