ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato del 5 dicembre 2012 (Modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122), promosso dalla Regione autonoma Sardegna con ricorso notificato l'11 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 20 febbraio 2013 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2013. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2016 il Presidente Paolo Grossi in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Aldo Carosi; uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ricorso iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2013, la Regione autonoma Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per l'annullamento del decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato del 5 dicembre 2012 (Modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario, ai sensi dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122), in riferimento agli artt. 7, 8 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonche' agli artt. 3, 117, e 119 della Costituzione, anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonche' all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2012, n. 122; che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato che la Regione autonoma Sardegna ha rinunciato al ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe; che detta rinuncia e' stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri; che, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo.