ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito del decreto  del  Direttore  generale  delle  finanze  e  del
Ragioniere generale dello Stato del 5  dicembre  2012  (Modalita'  di
individuazione del maggior  gettito  di  competenza  delle  autonomie
speciali da riservare all'Erario, ai sensi dell'articolo 2, comma  4,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122),  promosso  dalla
Regione autonoma Sardegna con ricorso notificato l'11 febbraio  2013,
depositato in cancelleria il 20 febbraio 2013 ed iscritto al n. 3 del
registro conflitti tra enti 2013. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2016 il Presidente Paolo
Grossi in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna
e l'avvocato dello Stato Giuseppe  Albenzio  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ricorso iscritto al n. 3 del registro conflitti
tra enti 2013, la Regione autonoma Sardegna ha proposto conflitto  di
attribuzione nei confronti dello Stato per l'annullamento del decreto
del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale  dello
Stato del 5 dicembre 2012 (Modalita' di  individuazione  del  maggior
gettito  di  competenza  delle  autonomie   speciali   da   riservare
all'Erario, ai sensi dall'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122), in riferimento agli artt. 7, 8 e 54 della legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna), nonche' agli artt. 3, 117, e 119 della Costituzione, anche
in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre  2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della  Costituzione),
nonche' all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.
74 (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite  dagli
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il
29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 1° agosto 2012, n. 122; 
    che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso. 
    Considerato che la Regione autonoma  Sardegna  ha  rinunciato  al
ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe; 
    che  detta  rinuncia  e'  stata  accettata  dal  Presidente   del
Consiglio dei ministri; 
    che, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative  per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al  ricorso,
seguita  dall'accettazione  della  controparte  costituita,  comporta
l'estinzione del processo.