LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna
In funzione di Giudice unico delle pensioni in composizione
monocratica in persona del consigliere Marco Pieroni, ha pronunciato
la seguente ordinanza sui ricorsi iscritti ai nn. 43610, 43611,
43612, 43613, 43614, 43615, 43616, 43617, 43618, 43666/Pensioni
Civili del registro di segreteria, proposti, rispettivamente, dai
signori De Robertis Roberto, nato a Bari il 29 dicembre 1942,
residente in Modena; Cavarra Antonino, nato a Castelvetro il 31
maggio 1930, residente in Modena; Cricchio Antonino, nato ad Ortona
il 18 ottobre 1933, residente in Modena; De Robertis Leonardo, nato a
Forli' il 22 aprile 1937, residente in Modena; Ferrari Giampaolo,
nato a Piandimeleto il 31 agosto 1932, residente in Modena; Gragnoli
Leonida, nato a Roma il 28 settembre 1931, residente in Modena; Lugli
Mauro, nato a Modena il 22 aprile 1936, residente in Modena; Luongo
Manfredi, nato ad Altavilla Irpina il 19 settembre 1945, residente in
Modena; Signa Salvatore Umberto, nato a Palermo il 25 gennaio 1941,
residente in Modena; tutti rappresentati e difesi dagli avv. prof.
Rolando Pini e Giovanni C. Sciacca; Surace Salvatore, nato a
Rizziconi (RC) il 6 settembre 1952, residente in Modena,
rappresentato e difeso dall'avv. Rolando Pini; tutti elettivamente
domiciliati in Bologna, via santo Stefano, n. 43, presso lo studio
dell'avv. Giancarlo Fanzini;
Uditi, nella pubblica udienza del 23 febbraio 2016, con
l'assistenza della sig.ra Laura Cannas, l'avv. prof. Rolando Pini per
i ricorrenti e l'avv. Mariateresa Nasso per l'INPS di Roma;
Premesso
1. Con atti depositati rispettivamente in data 27 febbraio 2013 e
11 aprile 2013, i ricorrenti, tutti rappresentati e difesi dagli avv.
prof. Rolando Pini e Giovanni C. Sciacca, proponevano distinti
ricorsi, - riuniti in rito per identita' di oggetto -, avverso: a) i
provvedimenti di determinazione del trattamento pensionistico loro
attribuito a partire dal mese di agosto 2011, nella parte in cui
detto trattamento e' stato assoggettato al «contributo di
perequazione» previsto dall'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, nel testo successivamente modificato dall'art. 24,
comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; b) la mancata rivalutazione automatica del loro
trattamento pensionistico in applicazione dell'art. 24, comma 25, del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
2. Questo Giudice, con riferimento alla prima richiesta, decideva
con separata pronuncia.
3. Con riferimento alla seconda richiesta sub b), i ricorrenti si
dolevano del fatto che, in applicazione dell'art. 24, comma 25, del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214
del 2011, la mancata rivalutazione automatica del loro trattamento
pensionistico, prolungando nel tempo i medesimi effetti derivanti dal
citato art. 18 comma 22-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011,
comportasse violazione degli articoli 3, 53, 36 e 38 Cost.
L'INPS produceva, in replica, memorie depositate in data 12
settembre 2013 e 26 settembre 2013.
Questo Giudice, con le ordinanze n. 37 e n. 38 del 13 maggio
2014, ritenuta la sussistenza dei, presupposti previsti dall'art. 23
della legge n. 87 del 1953, sospendeva i giudizi e rimetteva alla
Corte costituzionale la risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla
Corte costituzionale, per ritenuta violazione degli articoli 3, 53,
36 e 38 Cost. oltreche', sulla base dell'art. 117, primo comma,
Cost., quale parametro interposto, della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
firmata a Roma 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva
con legge 4 agosto 1955, n. 848.
4. La Corte costituzionale si e pronunciata con la sentenza n.
70/2015 dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24,
comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In
considerazione della contingente situazione finanziaria, la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013,
esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo
fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per
cento».
Medio tempore, e' intervenuto il decreto-legge 21 maggio 2015, n.
65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori
sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2015, n. 109, che all'art. 1 (Misure in materia di
rivalutazione automatica delle pensioni - In vigore dal 21 luglio
2015), cosi' dispone: «1. Al fine di dare attuazione ai principi
enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015,
nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli
obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
anche in funzione della salvaguardia della solidarieta'
intergenerazionale, all'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
«25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e
riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici
di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.
Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento
minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e
pan o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS
e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.»;
2) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:
«25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013
come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti
pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono 1
rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa
vigente.».
A seguito dell'entrata in vigore di detta normativa l'INPS ha
emanato la circolare INPS n. 125 del 25 giugno del 2015.
5. Le parti ricorrenti, a seguito del pronunciamento della Corte
costituzionale, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 297 codice di
procedura civile la fissazione della nuova udienza dopo la
sospensione del processo e, con successive memorie (depositate il 28
ottobre, 25 novembre 2015, 13 gennaio 2016 e 4 febbraio 2016), hanno
eccepito: a) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25,
lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dal
decreto-legge n. 65 del 2015, in riferimento all'art. 136 Cost.,
sotto il profilo che la disposizione, con riguardo ai trattamenti
pensionistici complessivamente superiore a sei volte il trattamento
minimo INPS, mantiene, per il biennio 2012-2013, l'esclusione dalla
rivalutazione automatica gia' prevista dal medesimo art. 24, comma
25, nella versione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla
sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale; b)
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, lettera e),
del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dal decreto-legge
n. 65 del 2015, in riferimento agli articoli 38, 36 e 3 Cost., sotto
il profilo che la disposizione, nell'escludere per il biennio
2012-2013, ogni rivalutazione dei trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS,
viola i principi di adeguatezza, proporzionalita' e ragionevolezza
che presiedono alla materia pensionistica; c) l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 24, comma 25-bis, del decreto-legge n. 201
del 2011, come modificato dal decreto-legge n. 65 del 2015, in
riferimento agli artt. 38, 36 e 3 Cost., sotto il profilo che la
disposizione riconosce la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013
come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti
pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS: a) negli anni 2014 e 2015, nella misura del
20 per cento; b) a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 50 per
cento, con cio' escludendo dal meccanismo perequativo i percettori di
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi, fascia pensionistica entro la quale si
collocano i ricorrenti, con cio' violando i principi di adeguatezza,
proporzionalita' e ragionevolezza che presiedono alla materia
pensionistica; d) l'illegittimita' costituzionale del comma 25 e del
comma 25-bis, dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, come
modificato dal decreto-legge n. 65 del 2015, in riferimento all'art.
3 Cost., sotto il profilo che, ambedue le disposizioni,
rispettivamente nell'escludere per i trattamenti pensionistici
superiore a sei volte il trattamento minimo INPS la rivalutazione
automatica per il 2012 e il 2013, nonche' per il successivo biennio
2014-2015, estendendo detta preclusione «a decorrere dal 2016», e
cioe' «a regime», violano il valore costituzionale dell'affidamento
ingenerato dell'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, contemplante un meccanismo di rivalutazione significativamente
piu' elevato; e) l'illegittimita' costituzionale della citata
disciplina introdotta dal decreto-legge n. 65 del 2015 per violazione
dell'art. 53 Cost.
L'Inps, con memoria depositata il 4 dicembre 2015, ha
controdedotto ritenendo, la normativa di cui al decreto-legge n. 65
del 2015, medio tempore intervenuta, rispettosa del decisum della
Corte costituzionale, facendo proprie le argomentazioni contenute
sia: a) nella sentenza n. 186/2015, della Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Lombardia, secondo la quale «la
normativa sopravvenuta e' da ritenere costituzionalmente legittima,
in quanto non piu' fissa, ma progressivamente proporzionata
all'entita' delle pensioni in godimento e calibrata, secondo criteri
di progressivita' ed evitando automatismi valevoli indistintamente
per tutti i pensionati, a bilanciare, in un momento di recessione,
contrapposte esigenze costituzionali, di tutela delle finanze e dei
conti pubblici e specularmente di protezione dei meno elevati
trattamenti pensionistici acquisiti», tanto piu' che la sospensione
della perequazione implica che le somme trattenute vengono riversate
direttamente al sistema previdenziale al fine specifico di garantirne
la sostenibilita', in ossequio ad un principio solidaristico (Corte
cost. sentenza n. 173/1986); quanto alla forza retroattiva della
disposizione denunciata riguardante gli esercizi 2012 e 2013, l'INPS
ha ritenuto che la portata retroattiva della norma non confligge con
i principi di ragionevolezza, considerata anche l'emergenza
finanziaria in cui versa il nostro Paese; b) sia nella sentenza n.
491/2015, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, secondo la quale la normativa impugnata sarebbe
coerente con i principi di adeguatezza e proporzionalita' i indicata
dalla Corte costituzionale al legislatore con la sentenza n. 70/2015.
6. Nel merito, i ricorrenti, in relazione ai trattamenti
pensionistici in godimento, tutti complessivamente superiori a sei
volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi (con la conseguenza che le
pretese pensionistiche degli interessati avanzate in questa sede non
sarebbero meritevoli di accoglimento, laddove l'eccepita questione di
legittimita' costituzionale riguardante la disciplina medio tempore
introdotta dal decreto-legge n. 65/2015 non dovesse presentare dubbi
di «non manifesta infondatezza» in relazione ai parametri evocati),
hanno formulato, in aggiunta all'originaria domanda avente ad oggetto
il censurato mancato riconoscimento della perequazione pensionistica
riferita agli esercizi 2012-2013, anche quella concernente, il
biennio 2014-2015, e il periodo successivo che si snoda, a regime, «a
decorrere dal 2016».
7. Al riguardo, a seguito di sollecitazione di questo Giudice
(art. 101 c.p.c.), l'INPS ha ritenuto che la pretesa, estesa dalle
parti attrici al trattamento pensionistico spettante relativamente
agli anni 2014-2015 e dal 2016, costituisca domanda nuova e pertanto
inammissibile poiche' non conforme alle originarie conclusioni del
ricorso.
L'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Istituto
previdenziale, e avversata dalla difesa dei ricorrenti, non e'
fondata.
Infatti, la domanda di specie non puo' configurarsi, ai sensi
degli articoli 183 e 189 c.p.c., domanda nuova bensi' estensione
della, domanda originaria (emendatio libelli) poiche' la vicenda
sostanziale appare collegata (recte «connessa a vario titolo») a
quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo, sicche', nella
formulazione della medesima domanda presentata in sede di
riassunzione del giudizio, non e' dato ravvisare mutamento ne' della
causa petendi ne' del petitum mediato, che, a ben vedere, rimangono,
a seguito della previsione introdotta dal decreto-legge n. 65/2015,
non solo inalterati, ma nella prospettazione delle parti attoree
confermati stante l'aggravamento dei diritti che si assumono
conculcati; la normativa medio tempore intervenuta - che le parti non
avrebbero comunque avuto modo di impugnare in occasione della
formulazione del ricorso originario -, nel confermare l'azzeramento
della perequazione pensionistica non solo per il successivo biennio
2014-2015 e a «regime» «a decorrere dal 2016», presenta dunque un
nesso di stretta consequenzialita' rispetto alle domande originarie
(Cass. civ. sez, unite, sent., n. 12310/2015), sicche', anche in
ragione del principio di economia processuale, l'eccezione dell'INPS
non puo' trovare accoglimento.
8. La menzionata disciplina introdotta con il decreto-legge n. 65
del 2015, come dimostra la tabella allegata alle memorie depositate
nel corso del giudizio, trova applicazione nel caso di specie, in
quanto la misura dei trattamenti pensionistici in godimento dei
ricorrenti e' superiore al limite di sei volte il minimo INPS, con la
conseguenza che ove detta disciplina dovesse trovare nella specie
concreta applicazione, le domande attoree dovrebbero essere
rigettate, con il che la questione di costituzionalita' eccepita dai
ricorrenti e' rilevante ai fini del decidere.
9. Quanto al secondo «filtro» di accesso al giudizio incidentale
di legittimita' costituzionale, l'art. 23 della legge n. 87 del 1953
assegna al giudice del processo principale il potere-dovere di
accertare, in linea di mera delibazione, e dunque prima facie, se, in
riferimento alla norma di cui egli debba fare applicazione, sussista
un dubbio di legittimita' costituzionale in relazione a disposizioni
della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono
violate, con conseguente sospensione dell'applicazione della norma
medesima, e remissione della questione medesima alla Corte
costituzionale.
Sicche' allo scopo di stabilire se sussista nella specie il
requisito della «non manifesta infondatezza della questione» evocata
per ritenuta violazione del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.)
e degli altri parametri costituzionali di cui agli articoli 3, 36, 38
e 53 Cost., occorre, preliminarmente, ricostruire il dictum
giudiziale estraibile dalla sentenza n. 70 del 2015, con richiamo del
congiunto della motivazione e del dispositivo, laddove il solo
dispositivo non possa essere sufficiente alla comprensione del
comando giudiziale (Cass. n. 17649/2012).
Tale operazione di definizione del «comando giudiziale», appare,
nella specie, tanto piu' necessaria dal momento che, pur di fronte ad
una «declaratoria di illegittimita' costituzionale secca», con
conseguente caducazione della norma oggetto di scrutinio, la
motivazione della sentenza della Corte, significativamente, conclude
affermando che «la norma censurata e', pertanto, costituzionalmente
illegittima nei termini esposti».
10. Nella ricostruzione del giudicato della Corte appaiono
significativi taluni passaggi che, lungi dal limitare il decisum alle
sole «fasce (pensionistiche) piu' basse», garantendo a queste ultime
l'integrale tutela dall'erosione indotta dalle dinamiche
inflazionistiche, in piu' parti, si riferisce a tutti i trattamenti
pensionistici, anche a quelli di «maggiore consistenza».
A conferma di cio' la sentenza n. 70 volge in dictum cio' che la
Consulta aveva formulato in termini di monito al legislatore con la
sentenza n. 316 del 2010, laddove la ratio decidendi (della sentenza
n. 70) si sostanzia nell'affermazione che «la sospensione a tempo
indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione
di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli
invalicabili principi di ragionevolezza e' proporzionalita'».
Difatti, nella pronuncia n. 70 si trova affermato, in continuita'
con la pregressa giurisprudenza costituzionale, che «la perequazione
automatica dei trattamenti pensionistici e' uno strumento di natura
tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di
adeguatezza di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. Tale strumento
si, presta contestualmente a innervare il principio di sufficienza
della retribuzione di' cui all'art. 36 Cost., principio applicato,
per costante giurisprudenza di questa Corte, ai trattamenti di
quiescenza, intesi quale retribuzione differita (fra le altre,
sentenza n. 208 del 2014 e sentenza n. 116 del 2013). Per le sue
caratteristiche di neutralita' e obiettivita' e per la sua
strumentalita' rispetto all'attuazione dei suddetti principi
costituzionali, la tecnica della perequazione si impone, senza
predefinirne le modalita', sulle scelte discrezionali del
legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il
quantum di tutela di volta in volta necessario. Un tale intervento
deve ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli articoli 36,
primo comma, e 38, secondo comma, Cost., principi strettamente
interconnessi, proprio in ragione delle finalita' che perseguono.»
[...] «Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi
che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni
all'incremento del costo della vita».
La medesima sentenza n. 70, al punto 10 del Considerato in
diritto, cosi conclude «La censura relativa al comma 25 dell'art. 24
del decreto-legge n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della
proporzionalita' e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce
a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e
proporzionalita', con conseguente pregiudizio per il potere di
acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione
delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo
successivo alla cessazione della propria attivita'» (sentenza n. 349
del 1985). Non e' stato dunque ascoltato il monito indirizzato al
legislatore con la sentenza n. 316 del 2010. Si profila con
chiarezza, a questo riguardo, il nesso inscindibile che lega il
dettato degli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.
(fra le piu' recenti, sentenza n. 208 del 2014, che richiama la
sentenza n. 441 del 1993). Su questo terreno si deve esercitare il
legislatore nel proporre un corretto bilanciamento, ogniqualvolta si
profili l'esigenza di un risparmio di spesa; nel rispetto di un
ineludibile vincolo di scopo «al fine di evitare che esso possa
pervenire a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile
l'intervento correttivo della Corte» (sentenza n. 226 del 1993). La
disposizione concernente l'azzeramento del meccanismo perequativo,
contenuta nel comma 24 dell'art. 25 del decreto-legge n. 201 del
2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la
«contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno
complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui
diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano
interventi cosi' fortemente incisivi. Anche in sede di conversione
(legge 22 dicembre 2011, n. 214), non e' dato riscontrare alcuna
documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come
previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» (sentenza n. 26
del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale «puntualizzazione
tecnica» dell'art. 81 Cost.). L'interesse dei pensionati, in
particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali
modesti, e' teso alla conservazione del potere di acquisto delle
somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a
una prestazione previdenziale adeguata.».
11. Come e' possibile ricavare dalla lettura della citata
sentenza n. 70, deve ritenersi se per un verso l'an circa la
spettanza della perequazione non puo' essere negata ai percipienti
trattamenti pensionistici (non essendone consentito l'«azzeramento» a
meno che non «emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza
delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei
cui confronti si effettuano interventi cosi' fortemente incisivi»),
per altro verso, in ragione di concorrenti interessi di rilevanza
costituzionale, e' consentito al legislatore calibrarne «il quantum
di tutela» nel rispetto dei «limiti della ragionevolezza e
proporzionalita'».
12. Alla luce di quanto precede, non possono non dirsi vulnerati
i parametri di cui agli articoli 136, 38, 36 e 3 Cost., ad opera
dell'art. 24, commi 25, lettera e, per il biennio 2012-2013, e i
parametri di cui agli articoli 38, 36 e 3 Cost., ad opera dell'art.
25-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato e integrato dal decreto-legge 21 maggio
2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di
ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, che per i bienni
2012-2013 e 2014-2015, nonche' a decorrere dal 2016 esclude per i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi la perequazione automatica di detti trattamenti
pensionistici.
Infatti, mentre il citato art. 24, comma 25, lettera e, puo'
qualificarsi «riproduttivo» della disposizione espunta
dall'ordinamento con la citata sentenza caducatoria (intendendosi per
«riproduttiva» quelle disposizioni che pongono una disciplina, pur se
sostanzialmente non diversa, tuttavia formalmente diversa ed autonoma
rispetto a quella divenuta inefficace, [mentre le disposizioni
«confermative» esplicitamente o implicitamente ne protraggono o ne
presuppongono integra l'efficacia]), il successivo comma 25-bis,
costituisce un prolungamento della disposizione medesima elevando «a
regime» la non spettanza di alcuna perequazione pensionistica i
trattamenti complessivamente superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi.
Tale disposizione di cui occorre fare applicazione nel presente
giudizio, in quanto riproduttiva di altra disposizione gia'
dichiarata costituzionalmente illegittima, alla luce degli
insegnamenti della Corte costituzionale deve formare oggetto di uno
scrutinio di stretta ragionevolezza (segnatamente per il biennio
2012-2013), nel senso che le decisioni di illegittimita'
costituzionale hanno per destinatario non solo chi e' chiamato ad
applicare la legge, ma anche il legislatore, al quale l'art. 136
Cost. impone di accettare l'immediata cessazione dell'efficacia
giuridica della norma incostituzionale, poiche' diversamente opinando
si potrebbe determinare un'ipotesi di violazione di giudicato laddove
la norma ripristini o preservi l'efficacia di una norma gia'
dichiarata incostituzionale (Corte cost. n. 262/2009; v., anche,
sentenza n. 73/2013).
Sulla base di quanto precede, non si rivela perspicuo, in
relazione a quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 70, con
riferimento alla disposizione dichiarata incostituzionale (ove si
afferma che "la disposizione concernente l'azzeramento del meccanismo
perequativo, contenuta nel comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge
201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente
la «contingente; situazione finanziaria», senza che emerga dal
disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze
finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti
si effettuano interventi cosi' fortemente incisivi. Anche in sede di
conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non e' dato riscontrare
alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come
previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» [sentenza n. 26
del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale «puntualizzazione
tecnica» dell'art. 81 Cost.]"), quanto previsto nel decreto-legge
citato che cosi' genericamente si esprime «Al fine di dare
attuazione, ai principi enunciati nella sentenza della Corte
costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica,
assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della
salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale»; infatti al
riguardo non e' dato cogliere il bilanciamento fra l'interesse
pubblico perseguito dal legislatore e il grave sacrificio imposto ai
pensionati i quali, rassicurati dal pronunciamento della Corte
costituzionale, si sono visti nuovamente riproporre, per il passato,
l'azzeramento del diritto alla rivalutazione del trattamento
pensionistico in godimento, e il prolungamento di tale sacrificio «a
regime».
Deve aggiungersi, che la disposizione di cui si dubita della
legittimita' costituzionale, caducata e riprodotta, si caratterizza
in tre sostanziali differenze rispetto alla disposizione di cui
all'art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, oggetto del monito
di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 316 del 2010
(monito non ascoltato dal legislatore medesimo e che ha indotto la
Corte a volgere in dictum il monito medesimo con la sentenza
caducatoria n. 70) e cioe' che la disposizione caducata e riprodotta
(art. 24, comma 25, lett e): a) riguarda un biennio (2012-2013),
mentre quella del 2007 riguardava solo l'anno 2008; b) risulta
motivata in relazione a generiche esigenze di equilibrio di bilancio,
laddove la norma precedente individuava la specifica esigenza di
«introdurre un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e
dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo
scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio del predetto Fondo»; c) individua quale ammontare sul
quale incide l'azzeramento della perequazione il trattamento
pensionistico complessivamente superiore a sei volte il minimo INPS,
mentre la norma del 2007 individuava quale entita' massima un
ammontare piu' elevato (pari ad otto volte il minimo INPS); detta
disciplina e' stata portata a regime per il biennio 2014-2015 e «a
decorrere dal 2016» (circa il significato da assegnare alla locuzione
«a decorrere» indicata dal legislatore, quale sinonimo del carattere
«permanente» della misura, cfr. Corte costituzionale, sentenza n.
43/2016, punto 9 del Considerato in diritto).
Per le ragioni che precedono, non puo' ritenersi fugato ogni
dubbio circa la «non manifesta infondatezza» della questione di
costituzionalita' delle disposizioni delle quali occorre fare
applicazione; nel presente giudizio, in relazione agli articoli 136,
38, 36 e 3, poiche', appunto, l'art. 24, comma 25, lettera e), come
modificato ad opera del decreto-legge n. 65 del 2015, di fronte ad
una pronuncia della Corte costituzionale, n. 70, a carattere
caducatorio circa l'azzeramento della perequazione pensionistica per
tutti i trattamenti pensionistici e non «in parte qua», limitatamente
cioe' ai trattamenti previdenziali modesti, persevera nell'azzerare
per taluni trattamenti pensionistici superiori ad una determinata
soglia la perequazione pensionistica, senza cioe' modularne la
spettanza sia pure in modo inversamente proporzionale rispetto
all'ammontare della pensione percepita.
Analogo dubbio, in relazione agli articoli 38, 36 e 3 Cost.,
investe la disciplina «a regime» introdotta dall'art. 24, comma
25-bis, citato, in tal modo non solo prolungando il blocco della
rivalutazione monetaria (nella specie) dei trattamenti pensionistici
ma escludendo «a regime», rendendolo cioe' strutturale per la sola
categoria dei titolari di trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a sei volte il minimo INPS, il meccanismo della
rivalutazione - riconducibile nell'alveo dei sistemi di
indicizzazione - che attende alla precipua funzione di mantenere
integro il collegamento con il fenomeno dell'inflazione e dunque dei
trattamenti pensionistici - nella misura in cui essi attendono alla
funzione fondamentale inerente a diritti civili e sociali, quali
quelli di sostegno della vecchiaia (art. 5, comma 1, lettera g, della
legge costituzionale n. 1 del 2012) - con le complessive dinamiche
del costo della vita a garanzia della adeguatezza degli emolumenti
percepiti e maturati dai lavoratori alle loro esigenze di vita (art.
38 Cost.).
Detta disciplina appare dunque confliggere con il precetto della
«adeguatezza» (art. 38, secondo comma, 36 e 3 Cost.) della
prestazione pensionistica nel tempo in quanto detto precetto
presuppone la permanenza delle condizioni di effettivita' della
protezione economica garantita, effettivita' che viene a mancare
quando una legge non preveda l'adeguamento (non necessariamente per
mezzi di meccanismi automatici, cfr. Corte cost., sentt. n. 457 del
1998 e n. 280 del 1974) dell'importo della prestazione al mutamento
nel tempo dei valori monetari (Cort. cost., sentenza n. 487 del
1988), come in «maniera definitiva» dispone ora la normativa di cui
all'art. 24, commi 25 e 25-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011.
12.1. In proposito, vale anche ricordare quanto affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 127 del 2015 (punto 7 del
Considerato in diritto) in ordine al regime di cui all'art. 34 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo) che ha introdotto un nuovo sistema di
perequazione automatica delle pensioni idoneo e indefettibile
nell'assicurare la dinamica perequativa delle pensioni; tale
argomento, ha indotto la Corte a rigettare la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 18, commi 6, 7 e 8, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 981 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata,
in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, 117, primo comma,
della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana,
stante il carattere anacronistico di tale meccanismo, che non si
profila come una componente essenziale e indefettibile
nell'assicurare la dinamica perequativa delle pensioni, ora regolata
secondo criteri direttivi sensibilmente diversi (quelli disciplinati
proprio dal citato art. 34 che disciplina la perequazione automatica
di tutte le pensioni).
12.2. E' altresi' da notare che con la sentenza n. 30 del 2004,
la Corte costituzionale ha affermato che in tema di perdurante
adeguatezza dei trattamenti pensionistici nel settore del pubblico
impiego l'integrazione anche economica tramite interventi a carico
della finanza pubblica appare tanto piu' necessaria «in presenza di
un significativo allungamento della vita dei cittadini, e del
conseguente prolungamento del periodo nel quale e' anzitutto il
trattamento pensionistico ad assicurare un'esistenza libera e
dignitosa al pensionato e ai suoi familiari». In assenza di un
principio costituzionale, che assicuri l'adeguamento costante delle
pensioni al successivo trattamento economico dell'attivita' di
servizio corrispondente, spetta al legislatore individuare modalita'
per garantire un trattamento pensionistico adeguato non solo al
momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in
relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta sulla base
di un «ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali
coinvolti», tenendo conto della attuale disponibilita' delle risorse
finanziarie ma con il limite, comunque, di assicurare «la garanzia
delle esigenze minime di protezione della persona».
Sul punto la Corte ha altresi' evidenziato che «il legislatore
nazionale, dopo aver cercato di garantire un collegamento delle
pensioni relative al settore del pubblico impiego alla dinamica
retributiva» e, successivamente, aver configurato un «meccanismo di
perequazione automatica per consentire l'adeguamento periodico delle
pensioni di tutte le diverse categorie del pubblico impiego agli
incrementi stipendiali intervenuti, secondo un indice da concordare
tra il Governo e le parti sindacali», ha «svincolato, per esigenze di
contenimento della spesa pubblica, i trattamenti pensionistici
dall'andamento delle successive retribuzioni e cercato di
salvaguardarne nel tempo il potere d'acquisto e l'adeguatezza
attraverso il solo meccanismo della perequazione automatica
dell'importo alle variazioni del costo della vita». Tale meccanismo
risulta «coerente sia con il prevalente carattere contributivo
assunto dal sistema pensionistico [...] sia con la profonda riforma
che ha interessato il pubblico impiego ed in particolare la dirigenza
pubblica, il cui trattamento economico e, per la parte accessoria,
correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilita' ed
ai risultati conseguiti». Rimane, comunque fermo che «il verificarsi
di irragionevoli scostamenti dell'entita' delle pensioni rispetto
alle effettive variazioni del potere d'acquisto della moneta, sarebbe
indicativo della inidoneita' dei meccanismo in concreto prescelto ad
assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una
esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti
sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione».
12.3. Occorre poi rimarcare, quanto alla permanenza del
sacrificio che ora si impone ai percipienti il trattamento
pensionistico nella misura eccedente sei volte il minimo INPS, che la
stessa Corte ha si' affermato che, in ragione delle necessarie
attuali prospettive pluriennali del ciclo di bilancio, rese ancor
piu' stringenti in ossequio alla modifica costituzionale di cui alla
legge costituzionale n. 1 del 2012 (segnatamente dall'art. 97, primo
comma, Cost., che impone, elevandolo a indefettibile principio
costituzionale, l'innovativo principio della sostenibilita' del
debito, Corte costituzionale sentenza n. 310/2013, punto 13.4 del
Considerato in diritto), sacrifici gravosi non possono non
interessare periodi piu' lunghi rispetto a quelli presi in
considerazione da precedenti sentenze della Corte (es.: sentenza n.
245 del 1997); e tuttavia la Corte ha prontamente aggiunto e
rimarcato che detti periodi devono essere «certo definiti» (Corte
cost. sentenza n. 310/2013, punto 13.5. del Considerato in diritto;
ordinanza n. 113 del 2014).
D'altro canto, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n.
178 del 2015 (punto 17 del Considerato in diritto), ha sottolineato
la rilevanza della «temporaneita'» di sacrifici di situazioni
soggettive consolidate in base alla previgente normativa, richiamando
l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo (Seconda
sezione, sentenza 8 ottobre 2013, Antonio Augusto da Conceiçao Mateus
e Lino Jesus Santos Januario contro Portogallo, punti 23 - 29 del
Considerato in diritto), secondo il quale l'esigenza di «un "giusto
equilibrio" tra le esigenze di interesse generale della comunita' e i
requisiti di protezione dei diritti fondamentali dell'individuo»,
proprio in tema di riduzione dei trattamenti pensionistici, va
operata sulla scorta dell'elemento chiave del limite temporale che le
contraddistingue.
12.4. Conclusivamente deve ritenersi non manifestamente infondata
la questione di legittimita':
a) con riferimento, al biennio 2012-2013, dell'art. 24, comma 25,
lettera e), dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, come
modificato dal decreto-legge n. 65 del 2015, in relazione agli
articoli 136, 38, 36 e 3 Cost.
b) con riferimento al biennio 2014-2015 e a regime dal 2016,
dell'art. 24, comma 25-bis, dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 del
2011, come modificato dal decreto-legge n. 65 del 2015, in relazione
agli articoli 38, 36 e 3 Cost.
13. Quanto alla questione riguardante il biennio 2012-2013,
l'art. 24, comma 25 lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, la nuova
formulazione del decreto-legge n. 65 del 2015, pur dopo la pronuncia
della Corte costituzionale n. 70 del 2015, impedisce a questo
Giudice, ponendosi come pregiudiziale, l'accoglimento del ricorso
avendo riprodotto con «effetto retroattivo», per pensionati titolari
di trattamento pensionistico complessivamente superiore a sei volte
il minimo INPS.
Si pone pertanto un dubbio di non manifesta infondatezza della
norma citata in relazione agli articoli 2, 3 e 117, primo comma,
della Costituzione, rispetto all'art. 6 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, in quanto norma interposta.
In particolare, la disciplina citata sembra infatti recare i
pregiudizio al valore del legittimo affidamento e della certezza del
diritto, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost.
Invero, detto principio non esclude che il legislatore possa
assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli
interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto
di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige
che cio' avvenga alla condizione «che tali disposizioni non
trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a
situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento
dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento
fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302
del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009). Solo in presenza di posizioni
giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito
alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi
normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre
nei limiti della proporzionalita' dell'incisione rispetto agli
obiettivi di interesse pubblico perseguiti, e' consentito alla legge
di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori
precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015).
Tanto premesso, sussiste il dubbio che il quadro normativo
preesistente alla disposizione denunciata di incostituzionalita', e
cioe' il regime perequativo, come descritto in precedenza, fosse tale
da far sorgere nei pensionati la ragionevole fiducia nel non
azzeramento di detto meccanismo, anche in relazione tanto alla ratio
decidendi sottesa alle sentenze n. 70 del 2015 e n. 127 del 2015
quanto al principio affermato nella sentenza n. 216 del 2015, secondo
la quale le scelte onerose per gli interessi dei privati esigono una
equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco, nei
limiti, cioe', della ragionevolezza e della proporzionalita'; nella
specie, l'emergenza finanziaria (nella pronuncia n. 216, la
disciplina denunciata aveva l'obiettivo di ridurre il debito) e'
stata ritenuta recessiva innanzi alla tutela dei diritti riconosciuti
ai possessori di banconote in lire di prestazione pensionistica;
analoga radicale e irreversibile incisione sulle situazioni
giuridiche soggettive dei pensionati, dopo la pronuncia n. 70 del
2015 della Corte costituzionale, sembra derivare dalla scelta del
legislatore di prevedere il blocco della perequazione pensionistica
nei termini sopra indicati.
Ne discende che l'art. 24, comma 25 lettera e), del decreto-legge
n. 201 del 2011 come modificato dal decreto-legge n. 65 del 2015
(riguardante il biennio 2012-2013), per le ragioni sopra esposte,
sembra confliggere agli articoli 2, 3 e primo comma, della
Costituzione, rispetto all'art. 6 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, in quanto norma interposta (Corte cost. sentenze
n. 348 e 349/2007), per come in casi analoghi e' stata interpretata
dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo (cfr., anche Corte EDU, sentenza 7/6/2011 Agrati c.
Italia), sussistendo concretamente una fattispecie di riproduzione,
con effetti retroattivi, di una norma gia' espunta dall'ordinamento
siccome costituzionalmente illegittima, con conseguente violazione in
termini di ragionevolezza del principio del legittimo affidamento e
di certezza del i diritto, per come definito dalla sentenza della
Corte costituzionale (Corte cost. sentt. nn. 216/2015; n. 156/2007).
14. Ulteriore dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 24,
commi 25, lettera e), e 25-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011,
come modificato dal decreto-legge n. 65 del 2015, si pone in
relazione agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione,
rispetto all'art. 1 (Protezione della proprieta') del Protocollo
addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, in quanto norma interposta,
riguardante il «diritto [di ogni persona] al rispetto dei suoi beni».
Difatti, la Corte di Strasburgo, in diverse sentenze, ha ritenuto
riconducibili nel «diritto di ogni persona al rispetto dei suoi beni»
non solo i «beni attuali» in quanto valori patrimoniali, ma anche i
crediti e tra questi quelli relativi ad una pensione (cfr., caso
Mottola e altri c. Italia, ricorso n. 29932/07, sentenza 4 febbraio
2014, punti 40 e 41; caso Staibano e altri c. Italia, ricorso n.
29907/07, sentenza 4 febbraio 2014, punti 40 e 41; caso Maggio e
altri c. Italia, ricorsi nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e
56001/08 sentenza 31 maggio 2011), a condizione che il titolare di
essi abbia sufficiente fondamento nel diritto interno, come nel caso
del titolare dei trattamenti pensionistici cui spetta, alla luce
della sentenza n. 70 del 2015, la «perequazione automatica»; e
tuttavia, il legislatore, con la normativa oggetto di dubbio, non
sembra avere disciplinato detto «bene», e cioe' la «perequazione
automatica», nel rispetto del requisito dell'equo bilanciamento alla
luce del principio per cui ogni ingerenza su un «bene» della persona
debba essere ragionevolmente proporzionata al fine perseguito, avendo
privato, in modo «non transitorio», e cioe' in modo permanente, i
percettori di un reddito superiore complessivamente a sei volte il
minimo INPS del meccanismo perequativo, con conseguente incisione
individuale eccessiva dei diritti di detti pensionati.
15. Con la sentenza n. 70 del 2015, la Corte dichiarava non
fondata la questione di legittimita' costituzionale, della disciplina
impugnata, in riferimento alla ipotizzata violazione degli articoli
2, 3, 23 e 53 Cost., in relazione alla presunta natura tributaria
della misura in esame (Corte cost. n. 70/2015, punto 4 del
Considerato in diritto). Orbene, in considerazione della nuova
formulazione della norma, la misura di azzeramento della
rivalutazione automatica per gli anni 2012-2013, 2014-2015 e dal
2016, relativa ai trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, ripropone il dubbio
circa la introduzione, ad opera del legislatore, indipendentemente
dal nomen iuris utilizzato, di una prestazione patrimoniale di natura
tributaria, lesiva del principio di universalita' dell'imposizione a
parita' di capacita' contributiva, in quanto posta a carico di una
sola categoria di contribuenti; sicche', la norma, nell'imporre alle
parti di concorrere alla spesa pubblica non in ragione della propria
capacita' contributiva, presenterebbe profili di violazione del
principio di eguaglianza, in quanto la Costituzione non impone una
tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e
proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria,
esigendo un indefettibile raccordo con la capacita' contributiva, in
un quadro di sistema informato a criteri di progressivita', come
svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del
principio di eguaglianza (Corte cost. sentt. nn. 10/2015; 116/2013;
223/2012).
Nel rigettare la predetta questione, la Corte ricordava che tre
sono gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria: la
disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare
una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto
passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un
rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto
economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione,
devono essere destinate a sovvenire pubbliche spese (Corte cost.
sentt. nn. 70/2015; 219/2014; 154/2014; 310/2013; 238/2009; 141/2009;
335; 64/2008; 334/2006; 73/2005).
Tanto premesso, l'azzeramento della perequazione automatica
oggetto di censura, non sembra sfuggire ai canoni della prestazione
patrimoniale di natura tributaria, atteso che: a) esso da' luogo ad
una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto
autoritativo di carattere ablatorio, destinato a reperire risorse per
l'erario. Infatti, la norma all'esame esclude per i trattamenti
superiori complessivamente a sei volte il trattamento minimo INPS (e
senza distinzione per fasce pensionistiche) la perequazione,
procurando una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del
soggetto passivo; tant'e' che la stessa Corte costituzionale, nella
sentenza n. 70 del 2015, osserva che, «per le modalita' con cui opera
il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere
di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, e,
per, sua natura definitiva. Le successive rivalutazioni saranno,
infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensi'
sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento e' gia'
stato intaccato» (Corte cost. sentenza n. 70/2015, punto 9 del
Considerato in diritto); b) la decurtazione non integra, per
definizione, una modifica di un rapporto sinallagmatico, poiche' il
trattamento pensionistico non e' correlato ad una controprestazione
(peraltro, nell'ipotesi del sistema contributivo, la decurtazione non
comporta modifica del rapporto di sinallagma); c) le risorse,
connesse al presupposto economicamente rilevante, individuato nel
superamento della predetta fascia pensionistica, e derivanti dalla
suddetta decurtazione, sembrano, sulla base dei principi che
presiedono al diritto contabile, destinate a sovvenire pubbliche
spese. Infatti, sulla base del disposto dell'art. 17 della legge n.
196 del 2009 (attuativo dell'art. 81 Cost.; cosi', Corte
costituzionale n. 26/2013), la copertura finanziaria di nuovi o
maggiori oneri e' costituita oltreche' da nuove o maggiori entrate
(art. 17, comma 1, lettera c) anche dalla riduzione di precedenti
autorizzazioni legislative di spesa (art. 17, comma 1, lettera b); e
sembra essere quest'ultimo il caso entro il quale ricondurre il cd.
«risparmio di spesa» derivante dalla norma oggetto di scrutinio che
ha rimosso dall'ordinamento l'autorizzazione legislativa di spesa che
«a regime» estendeva anche ai trattamenti complessivamente superiori
a sei volte il minimo INPS la perequazione pensionistica, risorse
finanziarie che dunque verranno utilizzate per sovvenire pubbliche
spese diverse da quelle per le quali erano state originariamente
destinate in considerazione della dichiarata esigenza di «rispetto
del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di
finanza pubblica».
Deve aggiungersi che l'assenza di una espressa indicazione della
destinazione delle maggiori risorse conseguite dallo Stato per
effetto della disciplina in questione non esclude che siano destinate
a sovvenire pubbliche spese, e, in particolare, a stabilizzare la
finanza pubblica, trattandosi di un usuale comportamento del
legislatore quello di non prevedere, per i proventi delle imposte,
una destinazione diversa dal generico «concorso alle pubbliche spese»
desumibile dall'art. 53 Cost. Nella specie, tale destinazione si
desume anche dall'incipit dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n.
65 del 2015 («1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati
nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel
rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi
di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in
funzione della salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale
[...]).
Occorre soggiungere che la misura introdotta dal decreto-legge n.
65 del 2015, concorre ad approfondire un ulteriore elemento di
irragionevolezza ove si consideri che il blocco della perequazione si
cumula con altre forme di prelievo surrettizio IRPEF, qual e' il
contributo di solidarieta', che gia', allo stato, determina
accentuate differenze orizzontali in danno dei pensionati percettori
di redditi elevati i quali, per effetto del contributo di
solidarieta' loro imposto, vedono crescere di 15 punti l'incidenza
del prelievo fra i 90 e i 350 mila euro, il triplo di quanto sarebbe
avvenuto sulla base della sola IRPEF rispetto, ad esempio, ai
dipendenti privati e ai lavoratori autonomi (cfr. Corte dei conti,
sez. riun. in sede di controllo, n. 5/SSRRCO/RCFP/14, Rapporto sul
coordinamento della finanza pubblica 2014, pp. 85 e 86).
Ne discende che sussistono dubbi di legittimita' costituzionale
della disciplina citata anche in relazione agli articoli 2, 3, 23 e
53 Cost.
16. Per quanto sopra esposto, visti gli articoli 134 Cost. e la
legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, questo Giudice dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 24, commi 25, lettera e), e 25-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
come modificato dal decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni
urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di
garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge
17 luglio 2015, n. 109, in relazione agli articoli 136, 38, 36, 3, 2,
23 e 53 Cost. e 117, primo comma, della Costituzione rispetto
all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) e all'art. 1 del
Protocollo addizionale di detta Convenzione firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,
n. 848, in quanto norme interposte.
17. Si dispone, in conseguenza, la sospensione dei giudizi in
epigrafe, ordinando l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e gli adempimenti a cura della Cancelleria di cui al
dispositivo.