UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO
per i Circondari dei Tribunali di Spoleto e Terni
Il Magistrato di sorveglianza ha pronunciato, a scioglimento
della riserva di cui al verbale d'udienza in data 26 aprile 2016,
sentiti pubblico ministero e difesa, la seguente ordinanza.
Letto il reclamo n. SIUS 2014/4650 presentato nell'interesse di
C.E. nato a Napoli il ..., detenuto presso la Casa circondariale di
Terni in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., con il quale
la difesa dell'interessato chiede che lo stesso possa ricevere dai
propri familiari libri e riviste a stampa mediante la corrispondenza
o pacco postale o ricevendole all'esito del colloquio visivo in
istituto penitenziario, previa disapplicazione della circolare
3701/2014 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che
ripristina le disposizioni egualmente impeditive gia' emesse
dall'amministrazione con circolare 8845/2011, giudicata a suo tempo
illegittima e dunque disapplicata dal magistrato di sorveglianza di
Spoleto con provvedimento in data 18 dicembre 2012;
Osserva
Il C. si duole dei divieti ancora impostigli dall'istituto
penitenziario in ottemperanza a circolare DAP che ha previsto
particolari limitazioni nella ricezione di libri e stampa
dall'esterno ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui
all'art. 41-bis ord. pen. Agli atti dell'Ufficio sono presenti
circolari e note emesse in materia dal Dipartimento amministrazione
penitenziaria e note della Casa circondariale di Terni in cui si
espone come l'istituto si sia adeguato alle indicazioni del
dipartimento.
In particolare, puo' leggersi la circolare DAP in data 16
novembre 2011 n. 8845/2011 in cui, dopo un preambolo sulla
fattispecie concreta che ha generato la necessita' di rivedere alcune
limitazioni imposte ai detenuti in regime differenziato in senso
restrittivo per esigenze di prevenzione, si dispone che:
1) siano eliminati dalle biblioteche degli istituti penitenziari
libri contenenti tecniche di comunicazione criptata;
2) sia vietato l'acquisto di stampa autorizzata (quotidiani,
riviste, libri) al di fuori dell'istituto penitenziario, compresi
abbonamenti, da sottoscriversi direttamente da parte della Direzione
o dell'impresa di mantenimento per la successiva distribuzione ai
detenuti richiedenti, per impedire che terze persone vengano a
conoscenza dell'istituto di assegnazione dei detenuti;
3) sia vietata la ricezione di libri e riviste da parte dei
familiari, anche tramite pacco consegnato al colloquio o spedito per
posta, cosi' come l'invio del predetto materiale ai familiari da
parte del detenuto;
4) sia vietato l'accumulo di un numero eccessivo di testi, anche
al fine di agevolare le operazioni di perquisizione ordinaria;
5) sia vietato lo scambio di libri e riviste tra detenuti
appartenenti a diversi gruppi di socialita'.
La circolare si conclude poi rammentando che tali disposizioni
non incidono sulle «possibilita' offerte» ai detenuti
dall'ordinamento penitenziario, poiche' «vengono cambiate le
modalita' di acquisire libri e stampa ma rimane garantito il diritto
all'informazione».
E' agli atti inoltre nota della Direzione della Casa
circondariale di Terni in cui si da' atto di aver assunto, a seguito
dell'emanazione della detta circolare, ordine di servizio 965/2011,
unitamente ad avviso alla popolazione detenuta con cui si precisavano
alcune puntuali limitazioni, ad esempio in ordine al numero di libri
che era possibile tenere presso di se' in cella.
Sui divieti imposti al C., a causa di tale circolare ed
attraverso gli ordini di servizio sopra richiamati, intervenne una
prima pronuncia da parte del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in
data 18 dicembre 2012, che accoglieva il reclamo dell'interessato,
disapplicava la circolare ministeriale in presenza di una
regolamentazione amministrativa confliggente con l'art. 15 Cost.,
interpretava in senso costituzionalmente orientato il combinato
disposto degli articoli 41-bis e 18-ter ord. pen. e riteneva ascritta
alla sola A.G. la competenza a disporre limitazioni ed eventuale
visto di controllo sui libri e le riviste spedite al detenuto o da
questi trasmesse ai familiari, con conseguente caducazione dei
divieti imposti dalla Direzione dell'istituto penitenziario.
In seguito, tuttavia, e' intervenuta una nuova circolare DAP
(pure leggibile in atti) dell'11 febbraio 2014, che ribadisce i
contenuti della propria precedente, piu' volte citata, sulla scorta
della pronuncia della Corte di cassazione intervenuta il 23 settembre
2013 nei confronti di altro detenuto in regime differenziato, nella
quale la Suprema Corte considera le limitazioni sin qui descritte in
linea con le finalita' preventive del regime speciale di cui all'art.
41-bis, non risultandone menomati il diritto all'informazione ed allo
studio. Per tale motivo l'amministrazione impone che si tornino ad
applicare i divieti a tutti i detenuti in regime differenziato.
Su tali basi fu disposto dalla Casa circondariale di Terni il
ripristino delle limitazioni imposte dall'amministrazione anche nei
confronti del C., per il quale pure era stato emesso provvedimento di
accoglimento di reclamo in merito da parte del Magistrato di
sorveglianza di Spoleto.
Si giunge cosi' all'odierna istanza del C., che trova attualmente
spazio nell'ambito segnato dagli articoli 35-bis e 69 comma 6 lettera
b) ord. pen., per come formulati con decreto-legge n. 146/2013 poi
convertito in legge n. 10/2014, ed infatti i provvedimenti
dell'Amministrazione penitenziaria che incidano in modo grave ed
attuale su diritti soggettivi della persona detenuta sono sindacabili
in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di
sorveglianza che decide con ordinanza ricorribile dinanzi al
Tribunale di sorveglianza ed eventualmente per cassazione, avente
carattere immediatamente vincolante per l'amministrazione intrinseco
alle finalita' di tutela urgente che l'art. 69 ord. pen. persegue,
anche in pendenza di impugnazione alle predette a.g..
Nel caso di specie l'interessato allega un pregiudizio grave e
perdurante all'esercizio del proprio diritto di corrispondere ed
informarsi, entrambi costituzionalmente tutelati ed ampiamente
riconosciuti nell'ordinamento penitenziario, e deve percio'
adoperarsi il procedimento previsto nel citato art. 35-bis ord. pen.
Dato atto dell'istruttoria documentale che e' stato necessario
effettuare, occorre aggiungere che all'odierna udienza sono state
ascoltate le posizioni delle parti presenti in ordine alla questione
di legittimita' costituzionale che si andra' a porre.
In particolare il pubblico ministero ha chiesto che il Magistrato
di sorveglianza promuova la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 41-bis nella misura in cui non consente la ricezione della
stampa dall'esterno, individuando i parametri costituzionali attinti
negli articoli 3, 15 e 21 Cost.
La difesa ha parimenti richiesto il promovimento da parte
dell'a.g. scrivente, insistendo sul conflitto esistente tra l'art.
41-bis ord. pen., nella parte in cui facoltizza l'amministrazione a
disporre limitazioni nella corrispondenza e nella stampa, e la
riserva di giurisdizione di cui all'art. 15 Cost., fornendo inoltre
memorie in cui precisa il significato che ha avuto per l'interessato,
finche' gli e' stato possibile, scambiarsi libri con i propri
familiari, ed in particolare con il nipote avvocato, quale esercizio
della gia' scarsa affettivita' consentitagli, rappresentando inoltre
che l'acquisto di libri in istituto penitenziario incontra numerose
difficolta' tra cui i limiti di spesa mensili impostigli.
Occorre premettere alcune considerazioni necessarie a motivare
innanzitutto in punto di rilevanza la rimessione alla Corte
costituzionale.
Per poter decidere in ordine all'odierno reclamo il Magistrato di
sorveglianza deve infatti esaminare il quadro normativo di
riferimento tenendo presente che la giurisprudenza ormai
consolidatasi, di merito, ma piu' ancora di legittimita', ha adottato
sulla questione che ci occupa una soluzione ermeneutica che, alla
luce della sua costante reiterazione, puo' dirsi ormai assunta a
«diritto vivente» e non appare quindi in alcun modo superabile da una
difforme interpretazione, eventualmente costituzionalmente orientata,
che questo magistrato di sorveglianza intendesse riproporre.
La Suprema Corte si e' infatti pronunciata in materia piu' volte
(cfr. sentenza 27 settembre 2013 n. 4204, sentenza 3 ottobre 2013 n.
9674, sentenza 23 settembre 2013 n. 46783, sentenza 14 febbraio 2014
n. 484) sino all'arresto piu' ampio e recente contenuto nella
sentenza n. 1774 del 29 settembre 2014, massimata nei termini
seguenti: «E' illegittima l'ordinanza con cui il magistrato di
sorveglianza disapplica la circolare ministeriale del DAP 16.
novembre 2011, con cui si prevedono limitazioni relative all'invio e
alla ricezione di libri, riviste o scritti nei confronti del detenuto
sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen.,
trattandosi di forme particolari di comunicazione che non rientrano
nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi
dell'art. 18-ter ord. pen., ne' rinvenendosi nelle disposizioni della
normativa secondaria in questione un'eccessiva ed ingiustificata
limitazione del diritto di informazione e di studio».
In motivazione la S.C. ritiene che le norme coinvolte nella
decisione siano essenzialmente l'art. 18-ter ord. pen. e l'art.
41-bis ord. pen., la prima comportante la garanzia che limitazioni e
controlli sulla corrispondenza e la stampa in arrivo ed in partenza
da detenuti sia rilasciata all'a.g. e la seconda, che deve ritenersi
prevalente secondo il criterio interpretativo della specialita', che
sospende l'applicazione di talune regole del trattamento
penitenziario e di istituti previsti nell'ordinamento penitenziario
che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e
di sicurezza nei confronti di detenuti e internati per taluno dei
delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis in
relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la
sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale,
terroristica o eversiva.
Se si tratta di limitare o sottoporre a visto di controllo la
corrispondenza, aggiunge la cassazione, devono certamente applicarsi
il procedimento e la competenza individuati nell'art. 18-ter, tanto
che la scelta sul trattenimento o meno della epistola spetta all'a.g.
Nel caso di specie pero' non si e' in presenza di corrispondenza,
concetto riferibile a comunicazioni interpersonali tra mittente e
destinatario, relazioni affettive che sono particolarmente tutelate
anche come espressione di un nucleo intangibile di affettivita' che
non puo' essere precluso neppure a fronte di detenuti per reati
particolarmente gravi e pericolosi per i rapporti che potrebbero
intrattenere con l'esterno. Qui si tratta invece di trasmissione di
pubblicazioni che contengono espressioni di pensiero di terze persone
destinate alla generalita' dei lettori.
La cassazione aggiunge che l'art. 18-ter concerne in realta'
anche le limitazioni alla stampa ma «cio' non esclude la legittimita'
di forme limitative del diritto alla informazione o alla istruzione
che derivino dalla sottoposizione del detenuto al regime
differenziato di cui all'art. 41-bis, anch'esso previsto dalla legge
di ordinamento penitenziario, con carattere di specialita' derogante
(in tale limitato ambito).»
E' dunque l'art. 41-bis, in particolare al comma 2-quater lettera
a) e lettera c), a legittimare l'adozione di misure idonee a
prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza e a
limitare gli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno.
Proprio nel generico riferimento alla possibilita' di limitare
gli oggetti ricevibili dall'esterno puo' trovarsi la legittimazione
del divieto imposto alla ricezione di libri, giornali e pubblicazioni
provenienti dall'esterno e dirette al soggetto sottoposto al regime
detentivo speciale.
Si conclude percio' che «non vi e' pertanto, nel caso in esame,
alcuna illegittima sottrazione al controllo giurisdizionale di simile
previsione limitatrice, cosi' interpretata, posto che ci si muove su
un terreno diverso rispetto a quello della "corrispondenza" (in senso
stretto) e le norme regolamentari non esorbitano dal tracciato
normativo disegnato dalla disposizione di riferimento, con adeguata
ponderazione degli interessi in rilievo, come gia' ritenuto da questa
Corte di legittimita' in diverse decisioni sul tema (n. 46783 del
29.09.2013, n. 42902 del 27 settembre 2013, n. 9674 del 3 ottobre
2013)».
Le regole, per come ricostruite, non comportano, sempre ad avviso
della S.C., una soppressione del diritto del detenuto ad informarsi o
a studiare ma servono unicamente a sottoporre «a un piu' rigoroso
controllo la provenienza dei libri o delle stampe e si impedisce al
detenuto di effettuare scambi sospetti con familiari di libri che
potrebbero contenere messaggi criptici, non facilmente individuabili
dal personale addetto al controllo».
Per vero, nelle altre precedenti pronunce la S.C. pur giungendo
alla medesima conclusione sin qui succinta non cita espressamente i
parametri normativi richiamati, ma ritiene comunque che la circolare
ministeriale in materia di limitazioni alla ricezione dall'esterno di
libri e stampa sia espressione ed esplicazione coerente di un potere
conferito all'amministrazione dall'art. 41-bis ord. pen. di imporre
limitazioni per ragioni di sicurezza e di ordine interno ed esterno,
senza che nel caso di specie manchi un equo bilanciamento tra valori
di rango costituzionale poiche' «non c'e', nelle disposizioni in
questione, un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti
costituzionali di informazione e di libera circolazione delle idee,
che sono in definitiva salvaguardati», poiche' comunque l'interessato
potra' acquistare libri e riviste mediante l'istituto penitenziario,
soffrendo una maggiore difficolta' ma imposta da ampie e verificate
ragioni giustificative, essenzialmente riassumibili nel dato
esperienziale per cui «libri, giornali e stampa in genere siano molto
spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente
con l'esterno» (citazioni tratte da sentenza 42902 del 27 settembre
2013, in molti punti del tutto sovrapponibili a quelle contenute in
sentenza n. 46783 del 29 settembre 2013).
Per quanto concerne piu' in particolare il C., lo stesso ottenne
dal magistrato di sorveglianza di Spoleto, per come sopra gia'
rammentato, una pronuncia di accoglimento del reclamo che questi
aveva proposto avverso i trattenimenti di libri e riviste impostegli
dalla Casa circondariale di Terni sulla scorta della circolare del
2011, ma si e' visto nuovamente imposte tali stringenti limitazioni
dopo la nuova circolare DAP, emessa dal Dipartimento alla luce della
prima delle sentenze della cassazione sin qui richiamate, ed in
effetti poi seguite da un indirizzo costante.
In casi analoghi a quello odierno, il magistrato di sorveglianza
di Spoleto, nuovamente adito, come dal C., da altri detenuti
sottoposti al regime differenziato che si erano viste ripristinate le
limitazioni imposte loro e poi giudicate illegittime dal magistrato
di sorveglianza, ha pronunciato una nuova disapplicazione (cfr.
ordinanza Magistrato di sorveglianza Spoleto 29 aprile 2014, V. e
ordinanza Magistrato di sorveglianza Spoleto 29 aprile 2014 D.S.),
ribadendo nel merito la convinzione che vi fosse una interpretazione
costituzionalmente orientata del combinato degli artt. 18-ter e
41-bis ord. pen. , che consentiva di imporre limitazioni nella
materia oggetto dell'odierno procedimento soltanto disposte
dall'autorita' giudiziaria. Tali provvedimenti sono stati tuttavia
oggetto di impugnazione dinanzi al competente Tribunale di
sorveglianza di Perugia, che li ha annullati sulla scorta del
richiamato autorevole insegnamento della Corte di cassazione.
Secondo la ricostruzione offerta dal Tribunale di sorveglianza
l'orientamento consolidato della S.C. costituisce un «fatto nuovo»
idoneo a far riconsiderare all'amministrazione ed all'autorita'
giudiziaria anche quanto gia' fatto oggetto di un provvedimento di
accoglimento di reclamo a suo tempo non impugnato (si cita la
giurisprudenza della cassazione in materia di misure cautelari reali:
cfr. sentenza n. 19176 del 6 maggio 2010).
In tal senso appariva obbligata la scelta del DAP, volta a
garantire l'uguaglianza di trattamento tra tutti i detenuti in regime
differenziato di fronte alla legge, di esercitare nuovamente il
proprio potere regolamentare anche nei confronti di chi avesse gia'
ottenuto una precedente decisione favorevole in sede di' reclamo e
cio' tanto piu' poiche' le sentenze della S.C. si muovono
sintonicamente agli assunti dell'amministrazione ed affermano che «le
disposizioni impartite per i detenuti in regime 41-bis in materia di
ricezione di quotidiani, riviste e libri non incidono sulle
possibilita' offerte agli stessi dall'ordinamento penitenziario,
poiche' vengono cambiate le modalita' di acquisirne ma rimane
garantito il diritto all'informazione» (cfr. ordinanza Tribunale di
sorveglianza Perugia 23 ottobre 2014, Di Stefano o, sostanzialmente
sovrapponibile, ordinanza Tribunale di sorveglianza Perugia 10
ottobre 2014, V.).
Nel merito della questione che ci occupa, poi, il Tribunale di
sorveglianza ritiene di escludere che «qualsiasi limitazione o
regolamentazione che concerna corrispondenza e stampa sia, ratione
materiae, automaticamente sottratta all'autorita' amministrativa e
necessariamente coperta dalla garanzia giurisdizionale di cui
all'art. 18-ter ord. pen.» poiche' l'amministrazione conserva «in
materia di regime differenziato, un generale potere regolamentare per
la concreta ed utile applicazione di tutte le restrizioni connesse a
detto regime», come ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza di
legittimita' (cfr. ordinanza cit.).
Nel provvedimento, ancora, si torna a precisare come le circolari
del DAP non riguardino in alcun modo la corrispondenza epistolare e
telegrafica dei detenuti dovendo distinguere queste dalla ricezione
od invio mediante pacco postale di un testo a stampa, poiche'
quest'ultimo non implica alcuna forma di comunicazione del pensiero.
D'altra parte il divieto non e' neppure sovrapponibile ad una
limitazione della stampa, poiche' il detenuto puo' arrivare alla
fonte informativa, ma gli si impone soltanto di farlo tramite il
circuito penitenziario perche' la ricezione dai familiari si appalesa
foriera di rischi per l'ordine e la sicurezza, dipesi dal possibile
uso di quel passaggio per trasmettere in realta' messaggi criptici.
Non vi e' in definitiva alcuna compromissione neppure dei diritti
all'informazione ed allo studio, non trovando inoltre rilievo alcuno
il diritto alla segretezza della corrispondenza, perche' appunto sono
qui soltanto disciplinate le modalita' per fruirne senza reali
compressioni (cfr. ordinanza cit.).
Per tutto quanto sin qui esposto, si e' dunque cristallizzato un
definito orientamento giurisprudenziale (rispetto al quale il
magistrato di sorveglianza ha gia' esperito inutilmente in precedenza
ogni tentativo interpretativo difforme in chiave costituzionalmente
orientata) sulla base del quale l'art. 41-bis, in particolare il
comma 2-quater lettera a) e lettera c), prevede che l'amministrazione
adotti, tra le misure di elevata sicurezza volte a prevenire contatti
con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale
riferimento, il divieto di ricevere e trasmettere all'esterno ed in
particolare da e ai familiari libri e riviste, a prescindere che gli
stessi siano trasmessi all'interno di una corrispondenza epistolare o
contenuti in pacchi separati, trattandosi di un potere derivante
dalle finalita' della norma che sul punto deve ritenersi rivestire
carattere di specialita' derogante anche rispetto all'art. 18-ter
ord. pen. nella parte in cui prevede che sia l'autorita' giudiziaria
a disporre le limitazioni e i controlli sulla stampa.
Il C. invoca con il suo reclamo di subire un pregiudizio grave ed
attuale all'esercizio dei propri diritti, in particolare alla
liberta' di corrispondere con i propri familiari e di informarsi ed
informare, determinatogli dalle disposizioni amministrative con le
quali gli viene vietata l'introduzione di libri e riviste speditegli
dagli stessi.
L'interessato e' da tempo sottoposto al regime differenziato di
cui all'art. 41-bis ord. pen. ed e' destinatario di un provvedimento
che impone il visto di controllo sulla corrispondenza che riceve e
trasmette, nonche' sulla stampa che legge, emesso dal Magistrato di
sorveglianza di Spoleto, attualmente in proroga per mesi tre (gia'
piu' volte prorogato con provvedimento motivato, come richiesto dalla
norma).
E' dunque dell'art. 41-bis ord. pen. che il magistrato di
sorveglianza scrivente deve servirsi per decidere il procedimento,
mentre gli e' ormai preclusa dal formarsi di un vero e proprio
diritto vivente una differente interpretazione dello stesso.
Di qui la rilevanza nel caso sottoposto al suo esame della
questione di legittimita' costituzionale, che lo scrivente magistrato
di sorveglianza ritiene non manifestamente infondata, dell'art.
41-bis comma 2-quater lettera a) e lettera c) ord. pen. ove lo stesso
legittima il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria con il
quale viene vietato al detenuto in regime differenziato di ricevere
dall'esterno, ed in particolare dai propri familiari, o di inviare
loro, libri e riviste all'interno della ordinaria corrispondenza o
con pacchi postali separati, per violazione degli articoli 15, 21,
33, 34 e 117 comma 1 Cost.
Sembra sussistere innanzitutto un contrasto tra l'art. 41-bis
(come sin qui interpretato univocamente dal diritto vivente) e l'art.
15 Cost.
Tale ultima norma presidia con riserva di legge e di
giurisdizione la liberta' e la segretezza della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione senza che, secondo la concorde
dottrina, possa farsi alcuna differenza in ordine ai mezzi ed alle
forme adoperate.
La trasmissione di libri e riviste, che avvenga all'interno di
una epistola in senso stretto, o mediante un pacco, piu' idoneo per
dimensioni a contenere ad esempio piu' volumi, in partenza dal
detenuto o in arrivo allo stesso da parte dei suoi familiari o da
terzi, viene allo stato inibita, sulla base del disposto dell'art.
41-bis ord. pen., mediante circolare emessa dal Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, secondo l'espressa motivazione
del predetto atto amministrativo, e secondo la stessa interpretazione
fornita dalla cassazione con i plurimi arresti gia' citati, non gia'
per il contenuto di tali scritti nella loro destinazione al pubblico,
e dunque non gia' quale forma di possibile limitazione al diritto,
pure costituzionalmente tutelato, di informarsi e di informare ex
art. 21 Cost., ma poiche' provenienti o indirizzati al detenuto da
parte dei suoi familiari o di terzi e cio' in quanto possibile
veicolo di comunicazioni illecite, quelle che, essenzialmente, si
vogliono impedire ai detenuti in regime differenziato (ordini o
informative che consentano flussi conoscitivi sulle attivita' del
gruppo criminale di riferimento all'esterno) mediante le limitazioni
e il visto di censura previsti dall'art. 18-ter ord. pen.
Viene cioe' inibito non gia' il possesso della pubblicazione in
quanto tale ma una vera e propria comunicazione che intercorre tra il
detenuto e terze persone, in particolare i suoi familiari. Mediante
un libro infatti puo' evidentemente assolversi la necessita' di far
conoscere uno stato d'animo, di veicolare un messaggio di vicinanza,
di condividere una certa urgenza emotiva, di manlevare in concreto il
detenuto delle spese dell'acquisto di un testo manifestandogli cosi'
il sostegno familiare, oppure anche, naturalmente, di interpolare nel
testo messaggi affettuosi o di riflessione, oppure invece criptici o
addirittura francamente rivolti a trasmettere informazioni od ordini.
Si tratta, appunto, di un flusso comunicativo che in nulla differisce
da quello ordinariamente esaminato dall'autorita' giudiziaria
competente ai sensi dell'art. 18-ter, il magistrato di sorveglianza
nel caso di detenuto con posizione giuridica analoga a quella del
reclamante, nelle epistole che i detenuti trasmettono e ricevono
dall'esterno.
Il trattenimento compiuto dall'amministrazione di libri e riviste
avviene percio' unicamente perche' la comunicazione interviene tra un
certo mittente ed un certo destinatario e cio' e' dimostrato dal
fatto che gli stessi libri e riviste non sono vietati
dall'amministrazione se il detenuto li acquista attraverso l'istituto
penitenziario, proprio perche' non e' il contenuto rivolto al
pubblico indifferenziato a preoccupare l'amministrazione, ma il
messaggio che con quell'invio i familiari del detenuto o il detenuto
medesimo vogliono far passare.
Si tratta dunque, ad avviso dello scrivente, di una forma di
comunicazione coperta dalla riserva di giurisdizione di cui all'art.
15 Cost. e come tale necessita del vaglio dell'autorita' giudiziaria,
chiamata, come gia' fa nelle forme e nei limiti individuati dall'art.
18-ter ord. pen., a scriminare messaggi e comunicazioni che non
determinino pericolo alcuno per la sicurezza e l'ordine, e siano
percio' soltanto esplicazione del diritto costituzionalmente
garantito a corrispondere liberamente, e messaggi che invece
integrino tale pericolo e debbano percio' essere trattenuti affinche'
non raggiungano il destinatario. L'art. 41-bis comma 2-quater lettera
a) e lettera c) sembra dunque porsi in netto contrasto con
l'esplicita previsione dell'art. 15 Cost. che deve trovare piena
attuazione anche rispetto alle comunicazioni dei detenuti in regime
differenziato che si esplichino mediante la ricezione e l'invio di
libri e riviste, con le forme dell'art. 18-ter ord. pen., che prevede
una competenza dell'autorita' giudiziaria e le consente per altro di
scegliere tra un ampio ventaglio di soluzioni caso per caso, dal
divieto di ricezione alla mera sottoposizione al visto di censura
(con conseguente vaglio delle singole comunicazioni e trattenimento
soltanto di quelle che determinino un effettivo pericolo), con
l'ulteriore risultato di consentire un conseguente piu' congruo
contemperamento delle esigenze di sicurezza con l'esercizio di
diritti costituzionalmente tutelati.
Sembra poi sussistere un contrasto tra l'art. 41-bis comma
2-quater lettere a) e c) e l'art. 21 Cost.
Com'e' noto in quest'ultima norma, nella quale e' stagliato in
tutta la sua ampiezza il diritto alla libera manifestazione del
pensiero, sono ricompresi dalla giurisprudenza costituzionale il
diritto di informare e quello di essere informati, cui si applicano
dunque le garanzie riconosciute dall'art. 21 cit.. Del diritto ad
essere informati e' profonda espressione l'accesso ai libri, alle
riviste ed ai quotidiani, dove i temi vengono selezionati ed
elaborati con ampiezza ed approfondimento in alcun modo paragonabile
al mero accesso alla informazione mediante la radio e la televisione.
Per tale motivo, con specifico riguardo alla detenzione, sono
espliciti i riferimenti contenuti nell'ordinamento penitenziario e
nel regolamento di esecuzione al diritto di accedere alla biblioteca
dell'istituto penitenziario ed alla piena liberta' di scelta nel
possesso dei libri e nelle letture che si preferiscono (cfr. art. 18
comma 6 e 19 comma 4 ord. pen.). L'art. 14-quater ord. pen.,
nell'ambito delle restrizioni cui va incontro il detenuto che si
renda responsabile di condotte negative legittimanti il regime di
sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen., stabilisce poi che
non possano esservi comunque limitazioni nel possesso, acquisto e
ricezione di oggetti permessi dal regolamento (tra i quali certamente
libri e riviste) e che, espressamente, non possano esservi
limitazioni nella lettura di libri e periodici.
Nel regolamento di esecuzione, infine, certamente sono ricompresi
i libri e le riviste tra gli oggetti di particolare valore morale ed
affettivo di cui, con il disposto dell'art. 10, e' ammesso il
possesso, purche' non abbiano un consistente valore economico e non
siano incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita
nell'istituto.
L'art. 14 del reg. es., sempre a proposito di oggetti, ammette
che possano esservi limitazioni, ma sostenute da motivate esigenze di
sicurezza, in connessione con il particolare regime differenziato del
detenuto e si fa riferimento agli articoli 14-bis, 41-bis e 64
dell'ordinamento penitenziario.
Abbiamo pero' gia' visto come, proprio per cio' che concerne la
ricezione di oggetti tra i quali libri e riviste, non siano possibili
limitazioni di sorta con riguardo ai detenuti in regime di 14-bis.
D'altra parte, anche dalla lettura di fonti sovranazionali e'
possibile dedurre con chiarezza come tale diritto sia particolarmente
presidiato da garanzie. Si pensi alla Risoluzione ONU 30 agosto 1955
in tema di Regole minime per il trattamento dei detenuti che, nella
parte dedicata ai «contatti con il mondo esterno» dispone che i
detenuti siano tenuti regolarmente al corrente dei piu' importanti
avvenimenti, «sia attraverso la lettura di giornali quotidiani, di
periodici o di pubblicazioni penitenziarie speciali, sia attraverso
audizioni radiofoniche, conferenze e mezzi analoghi, autorizzati o
controllati dall'amministrazione» (con formulazione della
disposizione che evidenzia come il controllo dell'amministrazione sia
consentito soltanto in relazione ad audizioni, conferenze e simili).
Ed ancora, la raccomandazione adottata dal Consiglio l'11 gennaio
2006 sulle Regole penitenziarie europee del Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa agli Stati membri dell'Unione, individua regole
penitenziarie europee minime, tra le quali al punto 24.10 il diritto
dei detenuti ad essere «informati regolarmente degli avvenimenti
pubblici abbonandosi e leggendo quotidiani, riviste ed altre
pubblicazioni» prevedendo come unico limite possibile che vi sia uno
specifico divieto imposto dall'autorita' giudiziaria (e non dunque
dall'amministrazione) su un singolo caso e per un periodo di tempo
determinato.
Come strumento di bilanciamento della liberta' dei detenuti di
essere informati e della necessita' di evitare che dalla lettura dei
contenuti della stampa, comunque intesa, derivi un pericolo per
l'ordine e la sicurezza dell'istituto penitenziario o un pregiudizio
alle esigenze investigative o di indagine o di prevenzione dei reati,
l'ordinamento penitenziario prevede nell'art. 18-ter la possibilita'
che siano disposti nei confronti di singoli detenuti o internati, per
periodi determinati ed eventualmente prorogabili, limitazioni di
vario tipo, dall'autorita' giudiziaria individuata dalla legge (e non
dunque dall'amministrazione) a seconda della posizione giuridica
dell'interessato.
Oltre la possibilita' di disporre il divieto di ricezione, e'
possibile sottoporre la stampa al visto di controllo sui contenuti,
eventualmente anche con delega da parte dell'a.g. alla direzione
dell'istituto penitenziario al controllo in concreto dei singoli
libri o riviste, dovendo pero' provvedere all'eventuale trattenimento
soltanto l'a.g., che vagliera' in concreto se un certo scritto sia o
meno pregiudizievole secondo i parametri indicati nell'art. 18-ter
ord. pen.
Anche il C. e' destinatario, attualmente per mesi tre prorogabili
(e di fatto gia' piu' volte prorogati) di un provvedimento che
dispone il visto di controllo anche sulla stampa, che deve essere
motivato dall'a.g. ed e' suscettibile di impugnazione nelle sedi
individuate dalla normativa.
Il C., per come gia' detto, e' sottoposto al regime differenziato
ex art. 41-bis ord. pen.
Secondo la ricostruzione sopra offerta dal diritto vivente,
l'art. 41-bis ord. pen., atteso il carattere di specialita' derogante
della norma, legittima l'adozione di un trattenimento amministrativo
di qualsiasi libro o rivista che provenga al detenuto dall'esterno o
che questi intenda dall'interno trasmettere ai familiari o ad altri.
Si prescinde, dunque, per questa ipotesi, dalla competenza di cui
all'art. 18-ter ord. pen.
Salve le considerazioni gia' svolte con riferimento al paventato
contrasto dell'art. 41-bis con l'art. 15 Cost., viene ora in
questione la compressione che oggettivamente subisce il detenuto nel
proprio diritto ad essere informato ex art. 21 Cost., in particolare
mediante un decremento di tutela di quel diritto, cui non fa fronte
un corrispondente significativo incremento di tutela del bene
costituito dalla necessita' di evitare che il detenuto venga a
conoscenza di fatti significativi legati alla vita dell'associazione
criminale e che possa quindi mantenere vivi i suoi legami con quel
mondo criminale all'esterno.
Nella giurisprudenza di legittimita' sopra ampiamente richiamata
si afferma che non sussiste alcuna incisione al diritto ad essere
informati del detenuto cui l'amministrazione inibisca di ricevere un
libro o una rivista dai propri familiari o da terze persone, potendo
lo stesso acquistarli mediante la direzione dell'istituto
penitenziario. Grande invece si mostrerebbe il beneficio per l'ordine
e la sicurezza, poiche' si evita in tal modo che possibili messaggi
siano trasmessi tra le righe, interpolate, di un testo a stampa,
senza che di cio' possano avvedersi gli addetti al visto di controllo
per delega dell'a.g., per la gran mole di lavoro su di loro gravante
o per le dimensioni anche ponderose dei testi a stampa. Si
tratterebbe, dunque, di una mera difficolta' pratica aggiuntiva
imposta al detenuto in regime differenziato, legata al modo con il
quale si accede alla stampa, ma che non pregiudica affatto la
liberta' di essere informati.
Opina il giudice rimettente che dalla realta' della vita
carceraria, fatta di un coacervo inimmaginabile per una persona
libera di domande che il detenuto deve porre all'amministrazione per
risolvere anche la piu' semplice esigenza della vita quotidiana, con
tratti lungamente criticati per gli effetti infantilizzanti che se ne
determinano, le difficolta' pratiche, ove non giustificate e
proporzionate, trasmodano inevitabilmente in compressione di diritti.
Nel caso di specie, in particolare, emerge un quadro di ostacoli al
reperimento della suddetta stampa che, lungi dall'incidere sul solo
metodo di acquisizione, appare determinare un pregiudizio
all'esercizio concreto del diritto.
La stampa quotidiana, periodica o addirittura i libri in vendita
all'esterno, possono essere trasmessi, in special modo dai familiari,
con una tempistica di gran lunga piu' adeguata alle esigenze di
informazione, posto che i passaggi autorizzativi altrimenti
necessari, ed i tempi tecnici di reperimento dei testi, specialmente
in realta' di provincia come quella nella quale e' ristretto
l'interessato, determinano attese che non possono che essere, anche
solo fisiologicamente, assai piu' lunghe (di tali dati si fa carico,
da ultimo, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari 14
aprile 2016, A., che considera pienamente legittimo il divieto
imposto dall'amministrazione alla ricezione di libri, sulla base
dell'art. 41-bis, e pero' sollecita l'istituto penitenziario alla
pronta evasione delle richieste di acquisto di libri e riviste, per
evitare che sia compromesso il diritto allo studio e
all'informazione, non potendo rilevare «problemi o inadempienze della
impresa incaricata della fornitura o allegate indifferenti
difficolta' burocratiche»: inadempienze e difficolta' che dunque
anche in quel caso si sono puntualmente verificate).
L'acquisto da parte del detenuto, anche ove sostenuto
economicamente dalle rimesse dei familiari, poi, si configura come un
onere significativo, non potendo lo stesso acquistare libri usati (si
pensi al peculiare dispendio legato ai libri di approfondimento
giuridico, particolarmente necessari a detenuti dalle impegnative
posizioni giuridiche, limitazione dunque persino ridondante nel
corretto e pieno esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost.).
Di piu', in presenza di significative limitazioni, previste per
altro specificamente dall'art. 41-bis ord. pen. sui limiti di spesa
mensile dei detenuti in regime differenziato, connessi alla
comprensibile esigenza di evitare che i detenuti piu' abbienti
possano attraverso lussuosi acquisti manifestare la propria rilevanza
criminale e cercare di imporsi sui gruppi di socialita', l'acquisto
di volumi viene reso piu' arduo poiche', invece che favorirlo, la
norma finisce per porre al detenuto l'alternativa tra quella spesa e
quelle legate al sopravvitto alimentare o dei prodotti per l'igiene
personale non passati gratuitamente (per la quasi totalita')
dall'amministrazione penitenziaria.
Questo complesso di difficolta' costituisce dunque, ad avviso del
magistrato di sorveglianza scrivente, una concreta limitazione al
diritto ad essere informati.
Tale limitazione puo' essere giustificata, ove dalla stessa
derivi pero' un beneficio significativo alla tutela di un interesse
contrapposto avente pari rango, come nel caso di specie, per i
detenuti in regime differenziato, l'evitamento di contatti degli
stessi con i gruppi criminali di riferimento e dunque il contrasto
alla criminalita' organizzata.
La Corte costituzionale ha pero' piu' volte ribadito come cio'
debba avvenire avendo sempre presente l'assoluta necessita' della
compressione determinata in quanto congrua e proporzionata al fine
perseguito.
Con la sentenza n. 143/2013, con la quale la Corte costituzionale
ha accolto una questione di legittimita' costituzionale concernente
l'art. 41-bis ord. pen. nella parte in cui limitava l'esercizio pieno
del diritto di difesa, la Consulta ha espressamente affermato che
«non puo' esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale
se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di
altro interesse di pari rango.»
Nella sentenza n. 135/2013, ancora, il Giudice delle leggi ha
espressamente affermato che «l'estensione e la portata dei diritti
dei detenuti puo' subire restrizioni di vario genere unicamente in
vista delle esigenze di sicurezza inerenti, alla custodia in carcere.
In assenza di tali esigenze, la limitazione acquisterebbe unicamente
un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della
liberta' personale, non compatibile con l'art. 27 comma terzo Cost.»
e lo ha fatto proprio in una circostanza in cui veniva in rilievo il
diritto fondamentale all'informazione, inciso dal diniego imposto al
detenuto dall'amministrazione penitenziaria di guardare alla
televisione i programmi di alcuni canali Rai del digitale terrestre,
e confluito in un provvedimento di accoglimento del reclamo proposto
dall'interessato al magistrato di sorveglianza, che tuttavia non era
stato volontariamente ottemperato dall'amministrazione.
Il C. e', per come piu' volte ricordato, detenuto in regime
differenziato ex art. 41-bis ed e' anche destinatario di un
provvedimento con il quale gli viene imposto il visto di controllo
sulla corrispondenza e la stampa in uscita ed in ingresso
dall'esterno in suo favore.
Sembra dunque al magistrato scrivente che l'art. 41-bis, nella
parte in cui legittima il divieto di ricevere dall'esterno libri e
riviste, e impone di acquistarli soltanto presso l'istituto
penitenziario, comporti una compressione del diritto ad informarsi
significativa per i profili sopra ricordati senza che ne derivi un
incremento significativo allo stesso modo nella tutela delle esigenze
di sicurezza per come individuate dall'amministrazione e descritte
anche dalla S.C.
Infatti, la sottoposizione al visto di controllo della stampa in
ingresso da parte di personale professionale a cio' preposto dalla
Direzione dell'istituto penitenziario, delegato ordinariamente
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'art. 18-ter ord.
pen., consente di verificare adeguatamente quando si stia facendo
accedere materiale utile all'esercizio del diritto ad essere
informati e quando, invece, cio' costituisca passaggio strumentale a
finalita' di comunicazione illecita tra i sodali liberi ed il
detenuto dal cosi' importante inserimento nella compagine criminale
di riferimento.
Tale meccanismo procedimentale consente, per altro, di sceverare
quest'ultimo pericoloso genere di comunicazione mediante un
trattenimento motivato da parte dell'a.g. e, per come gia' detto,
sottoponibile a rituale impugnazione.
Il trattamento che subisce il detenuto in regime differenziato,
secondo la normativa come oramai univocamente interpretata dal
diritto vivente, comporta un divieto che colpisce tutta la stampa che
provenga dall'esterno dell'istituto penitenziario, appalesandosi
strumento che non raggiunge l'obbiettivo di sicurezza in modo
migliore rispetto al visto di censura con eventuale trattenimento,
salvo un fattuale riferimento ad un possibile errore umano nella
lettura della stampa da parte degli addetti alla censura, che pero'
appare argomento troppo debole trattandosi in questa sede di
bilanciamento tra diritti costituzionalmente tutelati (d'altra parte
l'errore e' sempre possibile anche in materia di corrispondenza, dove
le lettere non hanno limiti dimensionali ed in piu' si confrontano
con la talvolta severa difficolta' della grafia dello scrivente).
Si tratta dunque di una soluzione non proporzionata
all'obbiettivo, che e' gia' raggiunto dal visto di controllo che,
rispetto al divieto imposto dall'amministrazione, appare ictu oculi
piu' garantito e dunque congruo al bilanciamento tra il diritto ad
informarsi e l'esigenza che tale esercizio non diventi occasione di
contatti illeciti con l'esterno, obbiettivo unico della
sottoposizione del detenuto al regime differenziato che, per come
detto, non puo' subire limitazioni che non siano congrue e
proporzionate all'obbiettivo perseguito.
Di qui, dunque, la non manifesta infondatezza, ad avviso del
magistrato di sorveglianza scrivente, della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 41-bis comma 2-quater lettera a) e lettera
e), rispetto all'art. 21 Cost., per la compressione incongrua e non
proporzionata che deriva all'esercizio del diritto ad informarsi del
detenuto a fronte del divieto, legittimo secondo la norma sul regime
differenziato, di ricevere e di trasmettere all'esterno qualsiasi
stampato, libro o rivista periodica o quotidiana. Cio' perche' a
fronte di tale compressione non si apprezza un corrispondente
incremento di tutela rispetto alle esigenze di sicurezza proprie del
regime, gia' adeguatamente assolte mediante lo strumento, piu'
malleabile e modulabile (dal divieto al mero visto di controllo),
previsto dall'art. 18-ter ord. pen. per tutti i detenuti ed in specie
per il detenuto che propone il reclamo, per il quale e' rilevante la
questione che si pone all'esame del giudice delle leggi.
Sembra, ancora, sussistere un contrasto tra l'art. 41-bis comma
2-quater lettere a) e c) e gli articoli 33 e 34 Cost. che assicurano
il diritto allo studio ed in particolare disegnano una scuola aperta
a tutti ed in grado di' assicurare che anche i privi di mezzi possano
raggiungere i piu' alti gradi degli studi, affinche' sia «assicurata
a ciascuno, in una societa' aperta, la possibilita' di sviluppare la
propria personalita'.» (Cfr. sentenza Corte costituzionale n.
219/2012).
Anche nell'ordinamento penitenziario, d'altra parte, sono plurimi
i richiami all'istruzione - articoli 15 e 19 ord. pen., 44 reg. es. -
come elemento essenziale del trattamento, che viene agevolato in vari
modi e che si alimenta tra l'altro della possibilita' di fruire dei
libri a disposizione nelle biblioteche d'istituto (nell'istituto
penitenziario di Terni la biblioteca a disposizione dei detenuti in
regime differenziato e' separata, per ragioni di sicurezza, da quella
per gli altri detenuti e consta, evidentemente, di un numero di testi
di gran lunga piu' esiguo).
Il divieto di ricevere libri e riviste dall'esterno, di cui
parliamo, compromette dunque anche il diritto allo studio
dell'interessato, inteso nel senso ampio restituitoci
dall'insegnamento della Consulta e dunque inciso propriamente nel
caso di detenuti iscritti a corsi di studio ma anche quando tale
studio, come nel caso del reclamante, non sia finalizzato al
raggiungimento di un obbiettivo scolastico o universitario, ma al
mero approfondimento, tra l'altro, delle questioni giuridiche
tecniche che lo impegnano alla luce della propria gravosa posizione
giuridica.
Il libero svolgimento degli studi trova ostacoli particolarmente
nocivi nella necessita' di utilizzare il canale difficile e altamente
burocratizzato degli acquisiti di libri e riviste mediante l'istituto
penitenziario, per le tempistiche necessarie a reperirli, in sicuro
contrasto con quelle del proprio piano di studi, per il denaro
ingente necessario a far fronte alle spese, non potendo attingere ad
esempio a libri usati, come invece garantito a qualunque studente
libero, anche a fronte dei costi spesso molto alti di tali
indispensabili supporti di studio, per l'impossibilita' di fruire di
testi ormai fuori stampa o comunque non altrimenti reperibili se non
in dispense fotocopiate (ipotesi assai frequente per gli scritti
accademici) e per i limiti quantitativi agli acquisti che dalle altre
limitazioni proprie del regime differenziato ai detenuti derivano.
Per altro, per come visto, lo stesso servizio biblioteca e', nel
caso del reclamante, di scarso supporto, trattandosi di un elenco di
testi assai esiguo se paragonato anche soltanto alla biblioteca a
disposizione delle sezioni comuni.
A fronte di tale compromissione del diritto allo studio,
incongrua e non proporzionata, ancora una volta, non si ravvisa un
significativo incremento di tutela del valore di pari rango
rappresentato dalla sicurezza e dalla recisione di legami del
detenuto con l'organizzazione criminale esterna, tutelabili invece
mediante gli strumenti di controllo ed eventuale censura di libri e
riviste individuati dall'art. 18-ter con la competenza dell'autorita'
giudiziaria e non dell'amministrazione.
L'art. 41-bis comma 2-quater lettera a) e lettera c) sembra
ancora in contrasto con l'art. 117 comma 1 Cost, quale parametro che
impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,
conseguenti al pieno valore giuridico della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, che questo magistrato di sorveglianza ritiene
violata dalla descritta normativa in particolare rispetto agli
articoli 3 e 8 della Convenzione.
La detenzione, infatti, come ha anche ricordato la S.C. (cfr.
sentenza n. 1774 del 29 settembre 2014) pur se correlata a reati di
particolare gravita' e pur nei suoi aspetti di afflittivita' e
contenimento della accertata pericolosita', non sopprime i diritti
individuali al mantenimento della relazionalita' e della vita
affettiva del soggetto detenuto, non potendo consistere in
trattamenti inumani o degradanti per come individuati dall'art. 3
della Convenzione Europea. «Piu' volte la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ha
affermato il principio per cui l'isolamento sociale correlato allo
stato detentivo puo' essere soltanto relativo e non di tipo assoluto
(...)». Con specifico riguardo al regime del 41-bis la Corte europea
si e' pronunciata piu' volte ritenendo il regime giustificato dalle
speciali esigenze di sicurezza enunciate ma ha poi stigmatizzato il
contrasto tra singole disposizioni ed il diritto al mantenimento
delle relazioni affettive. in tema di corrispondenza cio' e' accaduto
con una sequenza di condanne nei confronti dell'Italia (Diana c.
Italia, 15 novembre 1996; Domenichini c. Italia, 15 novembre 1996;
Rinzivillo c. Italia, 21 dicembre 2000; Natoli c. Italia 9 gennaio
2001; Di Giovine c. Italia, 20 luglio 2001) che hanno condotto il
legislatore italiano ad introdurre la disposizione dell'art. 18-ter
ord. pen.
La Corte Europea in tali occasioni ricorda come l'art. 8 della
Convenzione disponga che «ogni persona ha diritto al rispetto della
propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della
propria corrispondenza. Non puo' esservi ingerenza di una autorita'
pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia
prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societa'
democratica, e' necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica
sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine
e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della
morale, o alla protezione dei diritti e delle liberta' altrui».
Ogni forma di detenzione comporta dunque una restrizione
sensibile di tali diritti, ed una detenzione in regime differenziato,
a fronte di una pericolosita' sociale notevolissima, ne comporta una
davvero ampia, poiche' l'interessato subisce una drastica limitazione
nelle visite dei familiari (una al mese dopo la novella del 2009,
della durata di un'ora e con un vetro divisorio a tutta altezza che
impedisce ogni contatto fisico tra i congiunti) e delle telefonate
che puo' svolgere con gli stessi (una al mese della durata di dieci
minuti, soltanto per i detenuti che non effettuano colloqui visivi).
Tali restrizioni sono legittime in quanto previste per legge, ma
tale previsione va incontro alla necessita' che la norma interna si
fondi, in una societa' democratica, su un impellente bisogno sociale,
certamente sussistente nel caso della necessita' di impedire
collegamenti di detenuti per reati di criminalita' organizzata
particolarmente gravi con i gruppi criminali all'esterno, ma sia
anche caratterizzata dalla proporzionalita' rispetto all'obbiettivo
perseguito (cfr., tra le altre, sentenza Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
Messina c. Italia, 28 settembre 2000, parr. 59 e ss.).
La Corte ritenne, dunque, che non fosse conforme all'art. 8 della
Convenzione la norma italiana che prevedeva una censura della
corrispondenza dei detenuti disposta dall'autorita' giudiziaria ma
con provvedimento motivato genericamente sulle esigenze di sicurezza
e privo di limiti temporali, tanto da rendere la motivazione vaga e
generica.
Si pervenne per tale ragione all'introduzione nell'ordinamento
penitenziario dell'art. 18-ter, che appunto prevede un obbligo
specifico di motivazione circa la limitazione che l'a.g. ritiene
necessaria e contiene anche un limite temporale stringente, salvo
proroghe comunque autonomamente motivate.
Da tali insegnamenti, rispetto al divieto di ricevere stampa
dall'esterno, legittima dall'art. 41-bis ord. pen., tenuto conto
dell'interpretazione ormai univocamente datane dal diritto vivente e
sopra piu' volte ricordata, sembra emergere il contrasto che oggi
conduce il magistrato di sorveglianza a sollevare anche sotto questo
profilo la questione legittimita' costituzionale.
L'art. 8 della Convenzione Europea, ove anche si decidesse di non
accede all'interpretazione per la quale i libri e la stampa che
provengono dall'esterno costituiscono comunicazione tra soggetti che
rientra nella nozione di corrispondenza presidiata da forme e modi
descritti nell'art. 15 Cost., costituisce una estrinsecazione della
socialita' residua consentita al detenuto in regime differenziato dal
gravoso regia impostogli.
Piu' drammaticamente ancora, costituisce una residua epifania
della propria vita privata familiare. Non puo' infatti dimenticarsi
che il detenuto sottoposto al 41-bis ha nulli contatti fisici con i
propri congiunti, e scarsi e controllati contatti visivi e telefonici
sempre presidiati dall'ascolto e registrazione audio e video. La
stessa corrispondenza epistolare e' soggetta al visto di controllo e
puo' essere trattenuta in presenza di una motivazione compresa
nell'art. 18-ter ord. pen.
In questo contesto, ricevere libri e stampa da persone che si
interessino del detenuto all'esterno, e segnatamente (si tratta del
caso dell'interessato ed in generale del caso o gran lunga piu'
ricorrente nella pratica) dai propri familiari, costituisce un
lacerto di socialita' peculiarmente prezioso. Se per chiunque,
infatti, il rapporto fisico con un libro che sia stato letto o anche
solo acquistato da un congiunto rappresenta un valore e la
manifestazione di un legame la cui esperienza e' comune e ci deriva
da un bagaglio socio-culturale che affonda nei secoli della nostra
tradizione (di talche' la necessita' di conservare nel tempo i libri
dei nostri familiari e' generalmente posta per importanza tra quelle
piu' stringenti), per un detenuto gia' tanto deprivato di ogni
rapporto fisico con i propri familiari, per giuste ragioni di
prevenzione dal pericolo del passaggio di ordini o informazioni
relative alla vita dei gruppi criminali, cio' acquista un significato
tutto peculiare e dunque costituisce un residuo che, per essere
limitato ancora, non deve poter trovare altro strumento di azione
volto a prevenire il pericolo di compromissione dell'altrettanto
importante valore costituito dalla salvaguardia dal pericolo dei
contatti del ristretto con i sodali dei gruppi criminosi in liberta'.
E non meno drammatico e' anche il divieto di inviare ai propri
familiari quei libri e quelle riviste a stampa che l'interessato
abbia tenuto presso di se' e che, non potendo in alcun modo lui
raggiungere i propri familiari all'esterno, lo vicariano in modo
certamente incompleto ma ancora fisicamente tangibile.
Anche per i detenuti in regime di 41-bis, per come gia'
ampiamente visto, e' invece previsto normativamente uno strumento
flessibile, costituito dal visto di controllo e dall'eventuale
trattenimento della corrispondenza e della stampa di cui all'art.
18-ter ord. pen., con procedimento e modalita' stringenti, e con la
possibilita' rilasciata all'a.g. competente di sceverare gli scritti
eventualmente pericolosi e di lasciar passare quelli chi invece non
lo sono. Tale censura, oculatamente sorvegliata dall'a.g.,
consentirebbe che questo pur minimale spazio di vita privata non
fosse del tutto pretermesso, senza rinunciare alla garanzia
necessaria in relazione agli eventuali contenuti illeciti della
comunicazione.
L'art. 41-bis ord. pen. sembra dunque in contrasto con l'art. 117
Cost. integrato dagli artt. 3 e 8 della Convenzione Europea, assunti
a norme interposte, nella parte in cui dispone il divieto di
ricezione, e di trasmissione all'esterno, di libri e riviste a
stampa, poiche' tale generale limitazione, imposta nei confronti di
tutti i detenuti in regime differenziato, comprime il diritto alla
vita privata e familiare (oltre che alla privatezza e liberta' delle
corrispondenza, ad informarsi e a studiare, per come gia' sopra piu'
diffusamente enunciato) degli stessi, pur nella forma residua
rappresentata da quel passaggio di beni dal peculiare valore emotivo
e rappresentativo di vicinanza fisica, senza che risulti in modo
significativo e proporzionato incrementata la tutela dell'interesse
pubblico a contrastare i contatti del detenuto con ruoli apicali in
contesto di criminalita' organizzata con l'associazione a delinquere
di riferimento. Si determina infatti un divieto generale imposto per
altro senza limiti temporali e senza specifica motivazione, nonche'
senza impugnazioni possibili, e dunque sproporzionato rispetto
all'obbiettivo dell'art. 41-bis ord. pen., raggiungibile invece
mediante l'ordinario provvedimento disposto ex art. 18-ter nei
confronti del singolo detenuto e con adeguata motivazione.
Per tutte le sopra enunciate ragioni, ad avviso del magistrato di
sorveglianza scrivente sussiste dunque contrasto con l'art. 41-bis
ord. pen. e gli articoli 15, 21, 33, 34, e 117 comma 1 Cost. e
pertanto, presuppostane la rilevanza per l'odierno procedimento, deve
sollevarsi questione di legittimita' costituzionale che si ritiene
non manifestamente infondata.