TRIBUNALE DI BOLZANO
Uff. del Giudice per l'udienza preliminare
Il Giudice letti gli atti del processo penale pendente sub n.
866/'12 RGNR, cui veniva riunito quello pendente sub n. 5787/'13
RGNR, premesso:
che nel processo penale pendente sub n. 866/'12 RGNR ai
coimputati si contesta la violazione degli articoli 223, comma 1, in
relazione all'art. 216, comma 1, n. 1) e comma 2, e 219, commi 1 e 2,
n. 1), regio decreto n. 267/1942, per avere dato luogo ad una
complessa operazione di sostanziale sottrazione dei beni ai creditori
della societa' poi fallita, mediante la costituzione di un cosiddetto
trust liquidatorio, nell'ambito della quale il notaio rogante
numerosi atti ad essa collegati e' anch'esso imputato;
che, in particolare, il fatto contestato al capo 1 e' il
seguente: «per avere, in concorso tra loro, nelle vesti per ciascuno
qui di seguito, specificate:
«Trocker Horst, quale amministratore unico della "Trocker
S.r.l."» e liquidatore della stessa a far data dal 16 marzo 2011,
quale disponente del «trust» denominato «Betabruzzo», quale legale
rappresentante della sede secondaria di Castelrotto (in piazza
Klausen n. 3) della «Ciastel Ltd.», quale fiduciante della «Servizio
Italia societa' fiduciaria e di servizi S.p.a.» ed, infine, quale
preposto della «Posthotel Lamm S.r.l.»;
Trocker Hubert, quale socio maggioritario della «Trocker S.r.l.»
e quale disponente del «trust» denominato «Betabruzzo»;
Marsicano Gerardo Maria, quale «trustee» del «trust» denominato
«Betabruzzo» dal 16 marzo 2011 al 18 luglio 2011, ma di fatto sino ad
oggi;
Borghi Andrea, quale «trustee» del «trust» denominato
«Betabruzzo» dal 18 luglio 2011;
Cameli Gaetano, quale procuratore in Italia della «Ciastel Ltd.»;
Magno Fabio, quale amministratore unico della «Posthotel Lamm
S.r.l.»;
De Matteis Giovanni, quale notaio che formava gli atti di:
costituzione, conferimento beni e nomina «trustee» del «trust»
denominato «Betabruzzo»; contratto di affitto dell'azienda per
l'esercizio dell'attivita' di albergo/ristorante ad insegna
«Posthotel Lamm» dal «trust» denominato «Betabruzzo» alla «Ciastel
Ltd.»; costituzione della «Posthotel Lamm S.r.l.»; cessione del
contratto di affitto dell'azienda per l'esercizio dell'attivita' di
albergo/ristorante ad insegna «Posthotel Lamm» dalla «Ciastel Ltd.»
alla «Posthotel Lamm S.r.l.».
Ponendo in essere gli atti e negozi giuridici qui di seguito
riportati, distratto l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare
della «Trocker S.r.l.», societa' dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Bolzano di data 5 dicembre 2011, ed in particolare i
beni immobili rientranti nella p.ed. 26 e nella p.f. 47 in P.T.
784/II C.C. Castelrotto, nonche' l'azienda alberghiera «Posthotel
Lamm» sita in Castelrotto, piazza Krausen n. 3, comprensiva di arredi
e corredi:
1) in data 16 marzo 2011, con atto del notaio De Matteis
Giovanni, la «Trocker S.r.l.» in liquidazione - a mezzo del
liquidatore Trocker Horst - nonche' i soci Trocker Horst e Trocker
Hubert, costituivano un «trust» con «finalita' liquidatorie»
denominato «Betabruzzo» e vi conferivano l'intero patrimonio
mobiliare ed immobiliare della «Trocker S.r.l.», in particolare, i
beni immobili rientranti nella p.ed. 26 e nella p.f. 47 in P.T.
784/II C.C. Castelrotto, nonche' l'azienda alberghiera «Posthotel
Lamm» sita in Castelrotto, piazza Krausen n. 3, comprensiva di arredi
e corredi, nominando quale «trustee» Marsicano Gerardo Maria, cui
tavolarmente veniva trasferita la proprieta' dei beni immobili (ed al
quale, tra il 2010 ed il 2011, venivano corrisposti compensi,
indebitamente tratti dalle casse sociali della «Trocker S.r.l.», pari
complessivamente a 94.661,14 €);
2) in data 28 aprile 2011, con contratto di affitto d'azienda
del notaio De Matteis Giovanni, il «trustee» Marsicano Gerardo Maria
concedeva in affitto alla «Ciastel Ltd.» di Londra, in persona del
procuratore speciale Cameli Gaetano (cui il 4 maggio 2011 veniva
corrisposto un compenso pari a 3.000 € indebitamente tratto dalle
casse sociali della «Trocker S.r.l.»), l'intero compendio costituente
l'azienda per l'esercizio dell'attivita' di albergo/ristorante in
Castelrotto, piazza Klausen n. 3, ad insegna «Posthotel Lamm»,
comprensivo di due appartamenti posti nello steso fabbricato con
ingresso da vicolo Vogelweider, all'irrisorio canone annuo di 24.000
€;
3) in data 7 giugno 2011 la «Ciastel Ltd.» di Londra
deliberava di aprire una sede secondaria in Castelrotto, piazza
Klausen n. 3, nominando Trocker Horst quale legale rappresentante di
tale sede secondaria;
4) in data 20 giugno 2011, con atto del notaio De Matteis,
veniva costituita la «Posthotel Lamm S.r.l.», con sede in Casterotto,
piazza Klausen n. 3, con socio unico la «Servizio Italia societa'
fiduciaria e di servizi S.p.a.» (i cui fiducianti sono Trocker Horst
e Trocker Hubert) e con amministratore unico Magno Fabio;
5) in data 23 giugno 2011, con atto del notaio De Matteis, la
«Ciastel Ltd.», in persona di Trocker Horst quale legale
rappresentante della sede secondaria di Castelrotto della detta
societa', cedeva alla neo costituita «Posthotel Lamm S.r.l.», in
persona dell'amministratore unico Magno Fabio, il contratto d'affitto
dell'azienda ad insegna «Posthotel Lamm» di cui sopra sub 2,
all'irrisorio prezzo di 4.000 €;
6) in data 18 luglio 2011, con atto del notaio De Matteis, la
«Trocker S.r.l.» in liquidazione, a mezzo del liquidatore Trocker
Horst, nonche' i soci Trocker Horst e Trocker Hubert sostituivano il
«trustee» del «trust» denominato «Betabruzzo», Marsicano Gerardo
Maria, con Borghi Andrea;
7) in data 3 agosto 2011 Magno Fabio, quale amministratore
unico della «Posthotel Lamm S.r.l.», faceva volturare dal Comune di
Castelrotto la licenza rilasciata per la gestione dell'esercizio
«Posthotel Lamm» - Hotel ristorante bar, in capo al preposto Trocker
Horst.
Nonche', dopo la dichiarazione di fallimento della «Trocker
S.r.l.» e durante la procedura fallimentare, in forza degli atti e
negozi giuridici sopra ricordati, distratto gli incassi relativi ai
mesi di dicembre 2011, gennaio, febbraio e marzo 2012 dell'azienda
per l'esercizio dell'attivita' di albergo/ristorante ad insegna
«Posthotel Lamm», pari a diverse centinaia di migliaia di euro, ed,
in 'particolare, Magno Fabio, dopo che il Tribunale di Bolzano aveva
in data 7 marzo 2012 disposto il sequestro giudiziario dell'intero
complesso aziendale ad insegna «Posthotel Lamm» e dei relativi
immobili, distratto in data 21 marzo 2012. una somma di denaro pari a
24.000 € che attraverso bonifico bancario trasferiva su di un proprio
conto personale a titolo di «anticipo emolumenti»; con le aggravanti
di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita' (pari a
diversi milioni di euro) e di aver commesso piu' fatti tra quelli
previsti dall'art. 216, regio decreto n. 267/1942»;
che nel corso dell'udienza preliminare si costituiva parte civile
il fallimento;
che il pubblico ministero modificava il capo di imputazione,
aggiungendo, nei confronti di tutti i coimputati, la contestazione
della violazione degli articoli 110 codice penale, 217, comma 1, n. 3
e n. 4 e 219, comma 2, n. 1 L.F., pertanto di natura colposa;
che il coimputato De Matteis, ovvero il notaio rogante gli atti
contestatigli nel capo di imputazione n. 1, a seguito della nuova
contestazione, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio
la propria compagnia di assicurazione, «AIG Europe Limited», ex art.
83, codice di procedura penale;
che lo stesso - premesso trattarsi di assicurazione obbligatoria
ex lege, stante la previsione di cui all' art. 3, comma 5, lettera c)
del decreto legislativo n. 138/2011 - sollevava contestualmente
eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 83, codice di
procedura penale, nella parte in cui non consente ad esso imputato -
alla pari di quanto ormai riconosciuto dopo la sentenza di codesta
Corte n. 112/'98 all'imputato danneggiante a seguito di circolazione
di veicoli per i quali sia prevista assicurazione obbligatoria - di
chiamare a sua volta in giudizio il proprio assicuratore.
Rilevato in ordine alla rilevanza della questione:
che questo giudice intende sollevare ex officio la prospettata
questione;
che e' provato il rapporto assicurativo tra il coimputato notaio
e la compagnia «AIG Europe Limited», stipulata con il Consiglio
nazionale del notariato e pertanto in esecuzione, di obbligo ex lege,
derivante dagli articoli 19 e 20 della legge notarile;
che al Giudice penale e' interdetta qualsiasi valutazione in
ordine alla fondatezza della chiamata del responsabile civile, alla
pari di quanto avviene in ambito processuale civile, ove al Giudice
non e' consentito subordinare la chiamata in causa in garanzia a
previo esame della fondatezza della domanda che il chiamante intende
esercitare contro il chiamato;
che il requisito in esame appare evidente, posto che e' stato
l'imputato a chiedere la citazione del responsabile civile e che
l'art. 83 codice di procedura penale non comprende l'imputato tra i
soggetti legittimati a domandarne la citazione in giudizio;
che i principi sottesi dalla sentenza di codesta Corte n. 112/'98
non consentono di estenderne gli effetti alla presente fattispecie,
non ricorrendo i presupposti per una interpretazione cosiddetta
«costituzionalmente orientata» dell'articolo in parola - la cui
lettera non si presta ad alcuna interpretazione eventualmente
estensiva - e perche' gli effetti delle pronunce dichiarative
dell'illegittimita' costituzionale e di disposizioni di legge non
possono essere estesi, sulla base degli argomenti esposti in
motivazione dalla Corte costituzionale, a previsioni diverse da
quelle indicate nel dispositivo di tali pronunce (Cass., sez. lav.,
sentenza n. 02451 del 13 aprile 1985, Cass., sez. lav., sentenza n.
00857 del 29 gennaio 1987).
In ordine alla fondatezza della questione:
dato ovviamente per noto il contenuto della sentenza n. 112/'98
di codesta Corte, pare a questo Giudice che quanto ivi dedotto possa
riflettersi anche nella fattispecie con identiche conclusioni, posto
che dalla lettura di detta sentenza - a differenza di quanto invece
dedotto nella precedente pronuncia n. 38/'82 - pare potersi trarre la
conclusione che ove la fonte di responsabilita' del responsabile
civile non sia atto negoziale ma la legge - tale da integrare la
previsione di cui all'art. 185 codice penale - si verifichi lesione
quantomeno degli articoli 3 e 24 Cost. e dei sottesi principi di
eguaglianza e del diritto difesa, in relazione alle diverse facolta'
offerte al danneggiante convenuto in un processo civile;
che pertanto questo Giudice ritiene rilevante e non
manifestamente infondata la questione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 83 codice di procedura penale, in relazione
agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede la facolta' dell'imputato di citare in giudizio il proprio
assicuratore, quando questo sia responsabile civile ex lege per danni
derivanti da attivita' professionale.