ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, promosso dal Tribunale ordinario di Pistoia nel procedimento vertente tra Bechelli Vladimiro e Fauzia Angelo Rosario, con ordinanza del 30 settembre 2015, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2016. Udito nella camera di consiglio del 18 maggio 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis. Ritenuto che, con ordinanza del 30 settembre 2015, il Tribunale ordinario di Pistoia ha sollevato, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, secondo il quale «[s]ono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; che la questione e' sorta nel corso di un giudizio promosso con ricorso ex art. 447-bis del codice di procedura civile, mediante il quale un locatore ha chiesto l'accertamento della validita' e dell'efficacia del contratto di locazione immobiliare per uso abitativo concluso verbalmente il 15 luglio 2002, ma non registrato entro il termine di legge, e ha chiesto la condanna del conduttore al pagamento della somma pari alla differenza tra il canone concordato e quello versato in misura inferiore, corrispondente al triplo della rendita catastale dell'immobile, per effetto della registrazione del contratto avvenuta a cura del conduttore il 1° maggio 2012, in applicazione dell'art. 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), norme, queste ultime, delle quali il ricorrente ha eccepito l'illegittimita' costituzionale; che il giudice a quo riferisce che nelle more del processo principale e' sopravvenuta la sentenza n. 50 del 2014, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 per eccesso di delega, e che successivamente e' stato emanato il d.l. n. 47 del 2014, il cui art. 5, comma 1-ter, inserito dalla legge di conversione, ha previsto la conservazione degli effetti che si sono prodotti in applicazione delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime e dei rapporti che ne sono derivati; che, ad avviso del rimettente, lo ius superveniens viola il giudicato costituzionale, in quanto fa illegittimamente salvi gli effetti di norme che hanno cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte, ai sensi dell'art. 136 Cost.; che la questione sarebbe rilevante, in quanto dall'applicazione della disposizione contestata dipenderebbe l'accertamento in concreto sia della durata del contratto di locazione che dell'ammontare del canone dovuto; che nessuno si e' costituito o e' intervenuto nel giudizio davanti alla Corte. Considerato che il Tribunale ordinario di Pistoia dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80; che, ad avviso del rimettente, la norma contrasta con l'art. 136 della Costituzione, in quanto, facendo «salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23», violerebbe il giudicato costituito dalla sentenza n. 50 del 2014, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' dei citati commi 8 e 9, per eccesso di delega; che questa Corte, con la sentenza n. 169 del 2015, anteriore all'ordinanza di rimessione, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014, per violazione dell'art. 136 Cost.; che la questione e' dunque priva del suo oggetto fin dall'origine, non dovendo il rimettente fare applicazione della norma contestata, gia' espunta dall'ordinamento; che da quanto esposto emerge una ragione di inammissibilita', per difetto di rilevanza, ancora piu' evidente di quella che, secondo il costante orientamento di questa Corte, colpisce le questioni divenute ormai prive di oggetto a seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma contestata sopravvenuta nel corso del giudizio costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 26 del 2016 e n. 164 del 2014, attinenti alla stessa materia); che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.