ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  5,  comma
1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.  47  (Misure  urgenti  per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni  e  per  Expo
2015), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,  della
legge 23 maggio 2014, n. 80,  promosso  dal  Tribunale  ordinario  di
Pistoia nel procedimento vertente tra  Bechelli  Vladimiro  e  Fauzia
Angelo Rosario, con ordinanza del 30 settembre 2015, iscritta  al  n.
346 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2016. 
    Udito nella camera di consiglio del 18  maggio  2016  il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 30 settembre 2015,  il  Tribunale
ordinario di Pistoia ha sollevato, in riferimento all'art. 136  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  5,
comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47  (Misure  urgenti
per l'emergenza abitativa, per il mercato  delle  costruzioni  e  per
Expo 2015), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 23 maggio 2014, n. 80, secondo  il  quale  «[s]ono  fatti
salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi  e
i rapporti giuridici sorti sulla  base  dei  contratti  di  locazione
registrati ai sensi  dell'articolo  3,  commi  8  e  9,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 
    che la questione e' sorta nel corso di un giudizio  promosso  con
ricorso ex art. 447-bis del codice di procedura civile,  mediante  il
quale  un  locatore  ha  chiesto  l'accertamento  della  validita'  e
dell'efficacia  del  contratto  di  locazione  immobiliare  per   uso
abitativo concluso verbalmente il 15 luglio 2002, ma  non  registrato
entro il termine di legge, e ha chiesto la condanna del conduttore al
pagamento della somma pari alla differenza tra il canone concordato e
quello versato in misura inferiore, corrispondente  al  triplo  della
rendita catastale dell'immobile, per effetto della registrazione  del
contratto avvenuta a cura  del  conduttore  il  1°  maggio  2012,  in
applicazione dell'art. 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in  materia  di  federalismo  Fiscale
Municipale), norme, queste  ultime,  delle  quali  il  ricorrente  ha
eccepito l'illegittimita' costituzionale; 
    che il giudice a  quo  riferisce  che  nelle  more  del  processo
principale e' sopravvenuta la sentenza n. 50 del 2014, con  la  quale
la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  3,
commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 per eccesso di delega,  e  che
successivamente e' stato emanato il d.l. n. 47 del 2014, il cui  art.
5, comma 1-ter, inserito dalla legge di conversione, ha  previsto  la
conservazione degli effetti che  si  sono  prodotti  in  applicazione
delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime e dei  rapporti
che ne sono derivati; 
    che, ad avviso del  rimettente,  lo  ius  superveniens  viola  il
giudicato costituzionale, in quanto  fa  illegittimamente  salvi  gli
effetti di norme che hanno cessato  di  avere  efficacia  dal  giorno
successivo alla pubblicazione della decisione della Corte,  ai  sensi
dell'art. 136 Cost.; 
    che la questione sarebbe rilevante, in  quanto  dall'applicazione
della disposizione contestata dipenderebbe l'accertamento in concreto
sia della durata del contratto di locazione  che  dell'ammontare  del
canone dovuto; 
    che nessuno si  e'  costituito  o  e'  intervenuto  nel  giudizio
davanti alla Corte. 
    Considerato che il Tribunale ordinario di  Pistoia  dubita  della
legittimita'   costituzionale   dell'art.   5,   comma   1-ter,   del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure  urgenti  per  l'emergenza
abitativa, per  il  mercato  delle  costruzioni  e  per  Expo  2015),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  23
maggio 2014, n. 80; 
    che, ad avviso del rimettente, la norma contrasta con l'art.  136
della Costituzione, in quanto, facendo «salvi, fino alla data del  31
dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i  rapporti  giuridici  sorti
sulla  base  dei  contratti  di   locazione   registrati   ai   sensi
dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
n. 23», violerebbe il giudicato costituito dalla sentenza n.  50  del
2014, con la quale questa Corte ha  dichiarato  l'illegittimita'  dei
citati commi 8 e 9, per eccesso di delega; 
    che questa Corte, con la sentenza  n.  169  del  2015,  anteriore
all'ordinanza di  rimessione,  ha  gia'  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014, per
violazione dell'art. 136 Cost.; 
    che  la  questione  e'  dunque  priva   del   suo   oggetto   fin
dall'origine, non dovendo il rimettente fare applicazione della norma
contestata, gia' espunta dall'ordinamento; 
    che da quanto esposto emerge una ragione di inammissibilita', per
difetto di rilevanza, ancora piu' evidente di quella che, secondo  il
costante orientamento di questa Corte, colpisce le questioni divenute
ormai prive di oggetto a seguito della declaratoria di illegittimita'
costituzionale della norma  contestata  sopravvenuta  nel  corso  del
giudizio costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 26 del 2016  e  n.
164 del 2014, attinenti alla stessa materia); 
    che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.