ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  29  della
legge della Provincia autonoma  di  Bolzano  19  maggio  2015,  n.  6
(Ordinamento del personale della Provincia), promosso dal  Presidente
del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato  il  24-29  luglio
2015, depositato in cancelleria il 30 luglio 2015 ed iscritto  al  n.
78 del registro ricorsi 2015. 
    Udito nella camera di consiglio del 18  maggio  2016  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra. 
    Ritenuto che, con ricorso spedito il 24 luglio 2015, pervenuto al
destinatario il 29 luglio 2015  e  depositato  il  giorno  successivo
(reg. ric. n. 78 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso  questione   principale   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 29 della legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  19
maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del  personale  della  Provincia),  in
riferimento agli artt.  3,  81,  terzo  comma,  117,  secondo  comma,
lettera o), e terzo comma, e 119 della Costituzione; 
    che l'impugnato art. 29 - il quale, come  le  altre  disposizioni
della legge provinciale n. 6 del 2015, e' applicabile  al  «personale
della Provincia e degli enti pubblici da essa  dipendenti  o  il  cui
ordinamento rientra nella competenza legislativa propria  o  delegata
della Provincia» (art. 1 della legge provinciale n.  6  del  2015)  -
sotto la rubrica «Collocamento a riposo  d'ufficio»,  stabilisce  che
«Al fine di favorire il  ricambio  generazionale  e  il  contenimento
delle spese di personale degli enti di cui all'articolo 1, la  Giunta
provinciale stabilisce  il  collocamento  a  riposo  d'ufficio  e  la
contestuale risoluzione del rapporto  di  lavoro  del  personale  con
diritto a pensione tenendo conto dei  seguenti  criteri:  a)  un'eta'
anagrafica non inferiore a 63 anni e non superiore all'eta'  prevista
per  la  pensione  di  vecchiaia;  b)  graduale  riduzione  dell'eta'
anagrafica  per  il  collocamento  a  riposo  d'ufficio,   garantendo
comunque  la  permanenza  in  servizio   fino   all'eta'   anagrafica
necessaria per escludere la riduzione della pensione;  c)  previsione
del trattamento in servizio oltre il termine di cui alla  lettera  a)
al fine di maturare il diritto alla pensione, e  comunque  non  oltre
l'eta' prevista dalla normativa vigente  per  i  dipendenti  pubblici
[comma 1]. In deroga al comma 1 trovano  applicazione  le  specifiche
disposizioni statali vigenti per  la  dirigenza  medica  e  sanitaria
[comma 2]»; 
    che, ad avviso del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  tale
disposizione  eccede  la  competenza  legislativa   attribuita   alla
Provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 8, 9  e  10  dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  il  d.P.R.  31
agosto 1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige), che non contemplano la materia  «previdenza  sociale»,  nella
quale ha invece  legislazione  esclusiva,  ai  sensi  dell'art.  117,
secondo comma, lettera o), Cost., lo Stato; 
    che, secondo lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri,  la
disposizione censurata viola gli  artt.  3,  81,  terzo  comma,  117,
secondo comma, lettera o),  e  terzo  comma,  e  119  Cost.,  perche'
disciplina «l'anticipo del trattamento di fine  rapporto  o  di  fine
servizio» in modo difforme dalla normativa dettata in  materia  dallo
Stato con  le  disposizioni  -  costituenti  parametri  interposti  -
dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni,
dell'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.  114,  dell'art.
24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201  (Disposizioni  urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei  conti  pubblici),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  22
dicembre 2011, n. 214, e del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    che l'art. 29 della legge provinciale n. 6 del 2015  si  porrebbe
in contrasto anche con l'art. 3 Cost., perche' viola il  «diritto  di
uguaglianza dei cittadini su tutto il territorio nazionale»; 
    che, sempre secondo il  ricorrente,  la  disposizione  impugnata,
essendo «suscettibile di determinare maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica», violerebbe inoltre gli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo
comma, Cost., la' dove questo riserva allo  Stato  la  determinazione
dei principi fondamentali nella materia «coordinamento della  finanza
pubblica», nonche' l'art. 119 Cost., la' dove prevede che le  Regioni
e le Province  concorrono  ad  assicurare  l'osservanza  dei  vincoli
economici  e  finanziari   derivanti   dall'ordinamento   dell'Unione
europea; 
    che la Provincia autonoma di Bolzano  non  si  e'  costituita  in
giudizio; 
    che, nelle more di questo, l'art. 23, comma 1, lettera f),  della
legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre  2015,  n.  11
(Disposizioni in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio  di
previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario
2015 e per  il  triennio  2015-2017),  ha  abrogato  la  disposizione
impugnata; 
    che il 22 dicembre 2015  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha
depositato atto di rinuncia al ricorso, approvata dal  Consiglio  dei
ministri nella riunione del 4 dicembre 2015, con la motivazione  che,
a seguito della menzionata sopravvenienza normativa, «appaiono venute
meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa»; 
    che il 9 febbraio  2016  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha
depositato  la  nota  dell'Avvocatura  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano protocollo n.  17.01.02/14189/57952  del  1°  febbraio  2016,
indirizzata alla stessa Avvocatura  generale,  con  la  quale  veniva
comunicato  che  la  Giunta  della   Provincia   autonoma,   con   la
deliberazione n. 30  del  19  gennaio  2016  (allegata  alla  nota  e
anch'essa depositata), ha accettato la rinuncia al ricorso  e  veniva
richiesto all'Avvocatura statale  di  volere  provvedere,  stante  la
mancata costituzione in giudizio della Provincia, al deposito,  oltre
che della stessa nota, anche  della  menzionata  deliberazione  della
Giunta provinciale. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso  questione   principale   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 29 della legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  19
maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del  personale  della  Provincia),  in
riferimento agli artt.  3,  81,  terzo  comma,  117,  secondo  comma,
lettera o), e terzo comma, e 119 della Costituzione; 
    che la Provincia autonoma di Bolzano  non  si  e'  costituita  in
giudizio; 
    che, conformemente  alla  delibera  adottata  dal  Consiglio  dei
ministri nella  riunione  del  4  dicembre  2015,  il  ricorrente  ha
rinunciato al ricorso; 
    che, in mancanza di  costituzione  in  giudizio  della  Provincia
convenuta, l'intervenuta rinuncia  al  ricorso  determina,  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (da ultimo, ordinanze n. 27
del 2016, n. 199, n. 134 e n. 9 del 2015).