LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA Sezione 14 Riunita con l'intervento dei signori: Delucchi Marcello - Presidente e relatore; Marcenaro Eugenio - Giudice; Vinciguerra Gabriele - Giudice. Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2287/2015, depositato il 15 dicembre 2015 avverso diniego rimborso n. 2015/83712 IRPEF-Altro 2011; Contro: Agenzia Entrate - Direzione provinciale Genova, proposto dal ricorrente: Scimia Michele - via Carlo Orgiero, 13/3 - 16151 Genova (GE). Conclusioni Per il ricorrente: Per i motivi sopra esposti si chiede all'on.le Corte: 1) in via pregiudiziale, sospensione del processo e ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale ex articolo 23 delle legge 87/1953 (previa notifica a cura della Segreteria alle Parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicazione della stessa ai Presidenti di Camera e Senato, allegato 9: indirizzario) affinche' la Corte dichiari l'illegittimita' delle norme impugnate peri motivi illustrati per violazione dell'articolo 3 della Costituzione; 2) nel merito, raccoglimento del ricorso e la condanna dell'Agenzia al rimborso della somma di € 169,12 oltre interessi a decorrere dal 23 agosto 2011; 3) sulle spese, la condanna dell'Agenzia alle spese di giudizio, nella somma che il ricorrente si riserva di dettagliare. Per l'Agenzia delle entrate: Chiede a codesta onorevole Commissione tributaria provinciale, respinta l'istanza di sospensione del processo e di rinvio degli atti alla Corte costituzionale, di rigettare il ricorso e confermare il diniego impugnato. Con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 10, del decreto legislativo n. 546/1992. Svolgimento del processo Con decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126 (recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie") le somme erogate nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008 a livello aziendale in relazione, tra l'altro, a incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa, vennero assoggettate ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di € 3.000,00 lordi (articolo 2). In particolare venne stabilito: a) che i redditi di cui innanzi non concorrevano ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite anzidetto; b) che la disposizione aveva "natura sperimentale" e; c) che la normativa trovava "applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a € 30.000,00". Tale disposizione di favore (poiche' applicava il regime della tassazione separata - normalmente piu' vantaggiosa per il contribuente rispetto al regime ordinario - a somme costituenti reddito comunque prodotto nell'annualita' soggette ad aliquota progressiva) venne sostanzialmente prorogata negli anni successivi. In particolare - e per quanto qui interessa - l'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 stabili' che "per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale" vennero assoggettate "a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di € 6.000,00 lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000,00. Con istanza in data 27 marzo 2015 Michele Scimia, dipendente dell'Agenzia delle entrate, il quale nell' anno 2011 aveva percepito la somma lorda di € 1.366,19 dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' (FPSRUP), assoggettata a ritenuta del 23,69% (pari all'aliquota media) anziche' quella del 10% (quale imposta sostitutiva), chiese il rimborso dell'ammontare di € 169,92, pari alla differenza tra le due aliquote. E dedusse: a) che il fondo FPSRUP previsto dall'articolo 85 del contratto collettivo nazionale delle agenzie fiscali era "finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione in sede di contrattazione integrativa di piani e progetti strumentali e di risultato"; b) che le somme erogate dal fondo integravano sia i presupposti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 93/2008 (in quanto volte a remunerare "incrementi di produttivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa") sia quelli di cui all'articolo 53 del decreto-legge 78/2010 (in quanto collegate a quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali); c) che la normativa di favore anzidetta era irrazionalmente limitata ai soli dipendenti privati creando una disparita' di trattamento a svantaggio degli appartenenti al comparto pubblico; d) che l'istante, dipendente pubblico, si era visto privare del beneficio sulla base di una normativa contrastante con l'articolo 3 Cost. che, come tale, doveva essere dichiarata incostituzionale; e) che non vi era alcuna ragione giustificante la diversita' di trattamento. In particolare la natura sperimentale del beneficio, riconosciuta dall'articolo 2 del decreto-legge 93/2008 e che l'avrebbe in teoria giustificata per quell'annualita', non poteva piu' essere considerata tale negli anni successivi nei quali esso era stato costantemente riprodotto senza alcuna spiegazione. L'Agenzia denego' il rimborso sul rilievo che il prelievo impositivo era stato correttamente effettuato sulla base dell'aliquota di pertinenza; e che non poteva applicarsi l'aliquota di maggior favore, riservata ai lavoratori del settore privato. Avverso il predetto provvedimento propose ricorso in questa sede lo Scimia reiterando nei motivi di doglianza gia' oggetto della fase amministrativa del giudizio. In particolare denuncio' l'incostituzionalita' della normativa che riservava ai soli, dipendenti del settore privato un'aliquota di maggior favore a fronte di redditi di uguale natura percepiti dai dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 3 Cost. Chiese quindi in via preliminare denunziarsi la questione di costituzionalita' alla Corte costituzionale; nel merito condannare l'A.F. al rimborso in proprio favore della somma illegittimamente trattenuta a detto titolo. L'ufficio, costituitosi, chiese il rigetto delle opposte pretese denunciandone l'infondatezza. In particolare ritenne conforme a legge l'effettuata trattenuta sulla base di una aliquota prevista dalla legislazione vigente; e che ogni pretesa disparita' di trattamento era giustificata dalla natura sperimentale del beneficio. All'udienza odierna, intesi i rappresentanti delle parti, la vertenza e' stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo. Motivi della decisione E' pacifico, non contestato e comunque documentalmente provato che il ricorrente ha percepito nel 2011 la somma di € 1.366,19 dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' (FPSRUP); e che su tale somma gli e' stata effettuata la ritenuta a titolo di imposta del 23,69% pari all'aliquota media dell'annualita'. E' altrettanto pacifico, non contestato e anche in questo caso documentalmente provato che detto fondo e' "finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione in sede di contrattazione integrativa di piani e progetti strumentali e di risultato" (cosi' l'articolo 85 del contratto collettivo nazionale delle agenzie fiscali). Tali finalita' sono le stesse riguardanti le erogazioni a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlati a incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale, cosi' come previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Anche in questo caso, infatti, l'erogazione ai dipendenti pubblici delle somme del FPSRUP e' ricollegata ad incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, del tutto analoghi a quelli previsti per i lavoratori del settore privato; mentre solo a favore di questi ultimi e' prevista la particolare disciplina di favore di cui in appresso. Identiche essendo quindi la natura e le finalita' delle somme erogate dal FPSRUP in favore dei dipendenti pubblici rispetto a quelle proprie delle somme erogate ai lavoratori privati, l'assoggettamento dei compensi percepiti dai secondi all'aliquota di maggior favore del 10% rispetto a quella normale applicata ai compensi percepiti dai primi costituisce una irrazionale ed irragionevole disparita' di trattamento in violazione dell'art. 3 e 53 Cost. Non trova giustificazione a giudizio della Commissione la natura sperimentale del beneficio (cosi' come indicato nell'articolo 2 del cit. decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126) posto che siffatta esigenza - che peraltro non avrebbe giustificato ne' giustificherebbe alcuna disparita' di trattamento perche' si tradurrebbe pur sempre in una sperimentazione discriminatoria a favore di una categoria - ove fosse stata presente nel 2008 dovrebbe ritenersi necessariamente venuta meno nel 2011 (anno di riferimento della ritenuta), avendo avuto il legislatore un ampio lasso temporale tale da verificare la buona riuscita dell'esperimento. E comunque la nuova formulazione del beneficio delineata dall'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (applicabile ratione temporis al rapporto in contestazione) non reca menzione della sperimentabilita' del sistema, cosi' come invece previsto nel decreto-legge 93 del 2008; onde l'ininfluenza di tale rilievo ai fini dell'eccezione di costituzionalita' formulata. Ne' varrebbe opporre quale contrappeso alla discriminazione la sostenibilita' del debito pubblico di cui all'articolo 81 Cost. (come riformulato dall'articolo 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, entrata in vigore per l'esercizio finanziario del 2014) per il quale occorrerebbe verificare se l'accoglimento della richiesta dello Scimia e dei suoi colleghi potrebbe impattare negativamente sull'equilibrio di bilancio, inteso come valore costituzionale. La presente vertenza riguarda infatti una istanza di rimborso per somme percepite nel 2011 allorquando ratione temporis la nuova disciplina costituzionale non era ancora non solo entrata in vigore ma neppure approvata. Ma anche a ritenere che essa si riferisca ai bilanci futuri sui quali andranno a gravare debiti maturati in annualita' precedenti, occorrerebbe verificare in quale bilancio il presente rimborso andra' ad impattare, tenuto conto dei tempi tecnici per ottenere una declaratoria di incostituzionalita' e delle disposizioni emanande per attuare concretamente i rimborsi. Ed occorrera' altresi' verificare, in base alla legge approvativa dell'esercizio gravato dal rimborso, se sia stato o meno raggiunto l'equilibrio a prescindere dal carico prevedibile dall'accoglimento dell'eccezione di costituzionalita'. Si tratterebbe quindi di evenienze future, eventuali ed obiettivamente incerte, che non potrebbero essere valutate in questa sede; senza considerare che appare difficilmente comprimibile il diritto costituzionale primario di eguaglianza (che e' un diritto insopprimibile della persona) con altri valori costituzionali. Deve quindi ritenersi che la norma di cui all'articolo 53 comma 1 del decreto-legge 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 sia incostituzionale nella parte in cui riserva ai soli lavoratori del settore privato il beneficio dell'assoggettamento ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali dei redditi da incremento della produttivita' in discorso; e cio' sia in violazione del principio di eguaglianza (articolo 3 Cost.), sia in violazione del principio della capacita' contributiva (articolo 53 Cost.). La questione non pare alla Commissione manifestamente infondata per i motivi dianzi evidenziati; ed e anche rilevante ai fini del decidere posto che l'accoglimento dell'istanza di rimborso dell'imposta corrisposta in piu' dal ricorrente e' pregiudicato unicamente dalla normativa che esclude i dipendenti pubblici dal beneficio, previsto per la sola categoria dei lavoratori privati. Si impone quindi la rimessione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del presente procedimento sino all'esito del giudizio di costituzionalita'.