ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 25-26 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 7 marzo 2014 e iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 15 giugno 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio. Ritenuto che, con ricorso depositato il 7 marzo 2014, la Regione Veneto ha impugnato l'art. 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), in riferimento agli artt. 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione; che, con atto depositato il 4 aprile 2014, si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato; che, in data 22 dicembre 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato, in entrambi i giudizi, memoria, segnalando che, dopo la presentazione del ricorso, e' stata adottata la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ed insistendo sulle proprie conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione; che in data 5 gennaio 2016 la Regione Veneto ha depositato memoria, ribadendo l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni censurate anche a seguito del mutato quadro normativo; che, con atto depositato il 2 febbraio 2016, la Regione Veneto ha rinunciato al ricorso; che in data 23 febbraio 2016 e' stata depositata accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, come da delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016. Considerato che con riguardo alla questione proposta vi e' stata rinuncia da parte della Regione ricorrente e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 119 e n. 35 del 2016, n. 93, n. 79 e n. 73 del 2015).