Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, contro la Regione
autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro-tempore, per
la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della
legge regionale Sardegna 11 aprile 2016, n. 6, come da delibera del
Consiglio dei ministri in data 10 giugno 2016.
Sul B.U.R. Sardegna 13 aprile 2016, n. 18 (S.O. n. 1) e' stata
pubblicata la legge regionale 11 aprile 2016, n. 6, recante «Bilancio
di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni
2016-2018)».
Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nella
disposizione contenuta nell'art. 3 per contrasto con l'art. 81, terzo
comma, Cost.
Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai
sensi dell'art. 127 primo comma Cost. per i seguenti motivi.
La L.R. 11 aprile 2016, n. 6, all'art. 3 (recante «Spesa») cosi'
dispone:
1. E' approvato in euro 8.884.339.515,84 in termini di competenza
e in euro 8.515.821.189,22 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31
dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2016. La
differenza tra il totale dell'entrata di cui all'art. 2, comma 6, e
il totale della spesa, pari a euro -31.553.438,75, costituisce, ai
sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011,
e successive modifiche ed integrazioni, disavanzo tecnico da
coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi
reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui
passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata.
2. Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese,
per l'anno 2016, 2017 e 2018, dal l° gennaio al 31 dicembre di
ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla
presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per
l'anno 2016 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli
stanziamenti di cassa.
La disposizione approva il bilancio della Regione non in
pareggio, con una differenza di € 31.553.438,75 pari al disavanzo
tecnico da riaccertamento straordinario.
In applicazione dell'art. 3, comma 13 (1) del decreto legislativo
n. 118/2011 la norma rinvia la copertura del disavanzo «nei bilanci
degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali
esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati
e del fondo pluriennale vincolato di entrata».
Pur rispettando formalmente la citata previsione dell'art. 3,
comma 13, la disposizione omette pero' di darvi attuazione, in quanto
la copertura avrebbe dovuta essere disposta all'interno della stessa
L. R., che ha ad oggetto appunto «Bilancio di previsione per l'anno
2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018)».
Ne consegue che la norma, pur rispettando formalmente la citata
previsione dell'art. 3, comma 13, sul piano concreto non ne fa
applicazione, considerato che la copertura non e' stata prevista -
come sarebbe stato necessario - nel bilancio di previsione 2017.
La disposizione impugnata si pone quindi in contrasto con l'art.
81, terzo comma Cost. il quale, com'e' noto, prevede che «Ogni legge
che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi
fronte».
(1) L'art. 3, comma 13 del decreto legislativo n. 118/2011 cosi'
dispone: «Nel caso in cui a seguito del riaccertamento
straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad
un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo
pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi
reimputati al medesimo esercizio, tale differenza puo' essere
finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un
disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi
successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi
eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e
del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i
quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere
approvati in disavanzo di competenza, per un importo non
superiore al disavanzo tecnico».