IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Seconda) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 16228 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comune di Perugia e Comune di Narni, in persona dei Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Bartolini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Aristide Police in Roma, Via di Villa Sacchetti, 11; Contro Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei ministri, Istat, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12; E con l'intervento di ad adiuvandum: Comuni di Motta Camastra e Belpasso, in persona dei Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Scuderi e Luca Ardizzone, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Scuderi in Roma, Via Antonio Stoppani, 1; Anci Umbria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Formica, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Aristide Police in Roma, Via di Villa Sacchetti, 11; Per l'annullamento, quanto all'atto introduttivo del giudizio, del decreto interministeriale del 28 novembre 2014, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'interno, avente ad ometto «esenzione dall'IMU, prevista per terreni agricoli, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504»; Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonche', quanto al primo atto dei motivi aggiunti, per l'annullamento dell'elenco Istat, richiamato nell'art. 1, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 4 del 2015, contenente la classificazione dei comuni italiani come montani, parzialmente montani e non montani, nella parte in cui classifica i comuni ricorrenti come parzialmente montani per l'accertamento in via incidentale, mediante rimessione della questione alla Corte costituzionale, dell'incostituzionalita' dell'art. 1 decreto-legge n. 4 del 2015 e dei relativi allegati, sotto molteplici profili; nonche' per l'annullamento degli atti presupposti ed applicativi decreto-legge n. 4 del 2015 e relativi allegati relativi al taglio delle spettanze a favore dei comuni ricorrenti a valere sul fondo di solidarieta' comunale per gli anni 2014-2015 nonche' per l'accertamento dell'illegittimita'/illiceita' dei comportamenti materiali conseguenti al taglio delle spettanze a favore dei comuni ricorrenti derivanti dal predetto decreto-legge nonche' per la condanna alla restituzione ai comuni ricorrenti delle somme indebitamente, trattenute a valere sul fondo di solidarieta' comunale per le annualita' 2014 e 2015, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonche' per l'annullamento del decreto-legge n. 4 del 2015 e della conseguente legge di conversione, nella parte avente contenuto provvedimentale, laddove stabilisce nuovi criteri per l'individuazione del regime delle esenzioni dall'IMU per i terreni agricoli; Dei provvedimenti inerenti all'esenzione del versamento dall'IMU prevista per i terreni agricoli; Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale nonche', quanto al secondo atto di motivi aggiunti, per l'annullamento del comunicato del Ministero dell'interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, del 1° aprile 2015, con cui viene data notizia della rideterminazione dei tagli al fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014; Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale nonche' per la condanna alla restituzione ai comuni ricorrenti delle somme indebitamente trattenute a valere sul fondo di solidarieta' comunale per le annualita' 2014 e 2015, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonche', quanto al terzo atto di motivi aggiunti, per l'annullamento del comunicato del Ministero dell'interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, del 15 aprile 2015, con cui viene data notizia dell'avvenuta determinazione dei criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015; Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato; Visti gli atti di intervento ad adiuvandum dei Comuni di Motta Camastra e Belcastro nonche' dell'Anci Umbria; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 1. I Comuni ricorrenti espongono che, a decorrere dall'anno 2014, l'IMU (Imposta Municipale Unica) ha sostituito l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) nonche', per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, dovute in relazione ai redditi fondiari per i beni non locati. Soggiungono che l'IMU costituisce ad oggi il «cardine» del federalismo fiscale municipale, in quanto permette la devoluzione ai comuni di un gettito fiscale derivante da un tributo la cui fonte impositiva trae origine con diretto riferimento agli immobili collocati, sul territorio comunale. Rappresentano altresi' che, in base alla previsione contenuta nell'art. 9, comma 8, del decreto-legge n, 23 del 2011, all'IMU si applicano le medesime esenzioni gia' previste per la previgente ICI dall'art. 7, lettera h, del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovverosia le esenzioni relative ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della le e 27 dicembre 1977, n. 984 e che, ai fini della concreta individuazione delle aree soggette all'esenzione, l'art. 22, comma 2, del decreto-legge n. 24 aprile 2014 ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 decreto legislativo n. 504 del 1992 sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat. Per effetto dell'applicazione del detto tributo e stato stimato dalla medesima disposizione «un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014». In attuazione di tale previsione di legge, e' stato adottato il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 che ha stabilito l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine dai 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'elenco comuni italiani pubblicato sul sito internet dell'Istat, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «altitudine del centro (metri)» I ricorrenti, con l'atto introduttivo del giudizio, hanno impugnato il decreto interministeriale in discorso sia per vizi propri, derivanti dalla mancata conformita' delle relative previsioni al decreto-legge n. 66 del 2014 sia per vizi derivati dalla illegittimita' costituzionale del medesimo decreto lese di cui costituisce attuazione, nonche' per la violazione delle previsioni di cui al c.d. statuto del contribuente. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, ha modificato i criteri di individuazione dei comuni esenti, per cui i ricorrenti pongono in rilievo che, all'esito dello ius superveniens, il quadro di riferimento e casi definito: - il decreto-legge n. 4 del 2015 disciplina il nuovo regime delle esenzioni dal tributo facendo esclusivo riferimento alla classificazione contenuta nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat; - resta invariato, con riferimento all'anno 2014, il meccanismo che prevede il taglio immediato dei trasferimenti ai comuni a valere sul fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014 ed il conseguente obbligo per i comuni destinatari dei predetti tagli di provvedere alla variazione dei bilanci gia' approvati; - per il 2015, e' disposta una parziale rimodulazione dei tagli ai trasferimenti sul fondo di solidarieta' comunale in conformita' al nuovo regime delle esenzioni; - e' stata disposta l'esenzione, limitatamente al 2015, a favore dei contribuenti che in base alla previgente normativa risultavano esenti, ma che risultano invece soggetti al tributo in base alle nuove disposizioni; - viene meno, a decorrere dal 2015, per l'abrogazione del comma 5-bis dell'art. 4 decreto-legge n. 16 del 2012, l'esenzione dal tributo per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile ed inusucapibile; - e' disposta un'ulteriore proroga della scadenza del versamento del tributo al 10 febbraio 2015. Con il primo atto di motivi aggiunti, i Comuni ricorrenti hanno dedotto l'illegittimita' dell'elenco Istat, cosi' come richiamato dall'art. 1, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 4 del 2015, laddove, in violazione dell'art. 3 Cost., attribuisce loro la classificazione di comuni «parzialmente montani» nonche' l'illegittimita' della scelta di operare i tagli ai trasferimenti a valere sul fondo di solidarieta' comunale in via ex ante anziche' a consuntivo, in violazione dei fondamentali principi di regolarita' contabile sanciti dall'art. 81 Cost., nonche' hanno contestato la scelta dei criteri utilizzati per la stima del gettito, in considerazione della scarsa trasparenza ed attendibilita' del relativo, procedimento di calcolo da parte del Ministero. I ricorrenti, con un secondo atto di motivi aggiunti, hanno, impugnato, deducendo vizi di illegittimita' derivata (violazione degli articoli 3 e 53, comma 2, Cost.; violazione degli articoli 81 e 119 Cost.; violazione degli articoli 3 e 97 Cost; violazione dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile; eccesso di potere per irragionevolezza, disparita' di trattamento, violazione dei principi di regolarita' contabile, violazione del principio di irretroattivita' della legge), il comunicato del l'aprile 2015, con cui il Ministero dell'Interno ha dato notizia di avere concretamente applicato quanto disposto dal decreto-legge 4 del 2015, come convertito in legge n. 34 del 2015. In particolare, per il Comune di Perugia, e' stata pubblicata la rideterminazione del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014 pari ad euro 19.206.470,25, con un taglio risultante implicitamente da tale rideterminazione pari ad euro 1.549.167,59, mentre, per il Comune di Narni, e' stata pubblicata la rideterminazione del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014 pari ad euro 2.826.853,14, con un taglio risultante implicitamente da tale rideterminazione pari ad euro 507.650,77. Il Ministero dell'interno, Direzione per la Finanza Locale, con altro comunicato del 15 aprile 2015, ha dato notizia di avere concretamente applicato quanto disposto dal decreto-legge n. 4 del 2015, cosi' convertito in legge n. 34 del 2015, con decurtazione, per l'anno 2015, a valere sul fondo di solidarieta' comunale, di una somma di euro 1.549.167,59 per il Comune di Perugia e di euro 507.650,07 per il Comune di Narni. Di talche', i Comuni ricorrenti, con un terzo atto di motivi aggiunti, hanno impugnato anche tale atto di determinazione del fondo di solidarieta' comunale per il 2015, ritenendo anch'esso affetto, per i vizi in precedenza richiamati, da illegittimita' derivata. L'Avvocatura Generale dello Stato, in via preliminare, ha sollevato seguenti eccezioni processuali: - inammissibilita' del ricorso collettivo in quanto non si riscontrerebbe un interesse univoco che accomuna le posizioni di tutti i ricorrenti. In particolare, non si comprenderebbe quale interesse al ricorso possa avere un comune i cui terreni, esenti sulla base dei vecchi criteri, continuano ad essere esenti; - mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri enti territoriali tra i quali e' ripartito l'onere determinato dal vincolo di bilancio statale previsto dal comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012. Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, infatti, la somma portata in riduzione per comuni incisi dalle norme dovrebbe essere necessariamente riversata sugli altri enti locali; - inammissibilita' del ricorso in quanto l'elenco dei comuni italiani pubblicato sulla pagina web dell'Istat non potrebbe essere configurato come un provvedimento amministrativo e comunque non sarebbe autonomamente impugnabile, atteso che, oltre ad essere privo delle caratteristiche e dei requisiti tipici del provvedimento amministrativo, costituirebbe il risultato di una raccolta di dati ed informazioni, riportati in una tabella per ciascun comune italiano, in virtu' dell'attivita' di cui all'art. 15 decreto legislativo n. 322 del 1989; - carenza di legittimazione passiva dell'Istat che non avrebbe elaborato la classificazione censurata ne' avrebbe concorso ad adottare gli atti impugnati, sicche' dovrebbe essere estromesso dal giudizio. L'Istat, per quanto concerne la classificazione dei comuni in montani/parzialmente montani/non montani, si sarebbe limitato a raccogliere e diffondere sul proprio sito istituzionale informazioni derivanti da fonti diverse; - assenza di qualunque doglianza volta a contestare presunti vizi di legittimita' del decreto ministeriale 28 novembre 2014; - inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse in quanto il ricorso sarebbe principalmente rivolto avverso un atto ex se non impugnabile e privo dei presupposti tipici del provvedimento amministrativo ed in quanto, inoltre, non si evincerebbe che parte ricorrente abbia subito un pregiudizio diretto ed immediato dall'elenco impugnato; - inammissibilita' della richiesta di rimessione della questione di legittimita' costituzionale in quanto tale domanda incidentale sarebbe solo quando sia stato impugnato il provvedimento amministrativo, facendo valere la sua illegittimita' per contrasto con la norma. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato altre memorie a sostegno delle proprie ragioni. All'udienza pubblica del 4 novembre 2015, la causa e' stata trattenuta per la decisione. 2. L'interesse dei ricorrenti al ricorso puo' essere individuato nella volonta' degli enti locali di conservare lo status quo ante, vale a dire di non subire i «tagli» al fondo di solidarieta' comunale derivanti dal venire meno dell'esenzione dall'IMU agricola per i terreni ricadenti nel proprio territorio, e, quindi, di opporsi a tale decisione del Governo centrale, atteso che la riduzione dei terreni esentati dal pagamento dell'IMU agricola e' volta proprio ad aumentare il gettito Fiscale in favore dei comuni, a compensazione delle decurtazioni nell'ambito del fondo di solidarieta' comunale. L'ammontare complessivo delle variazioni per effetto del maggior gettito derivante dalla riduzione delle esenzioni dall'imposta, peraltro, e' stato ridotto da euro 350.000.000,00 a partire dal 2014 (importo previsto nel decreto-legge n. 66 del 2014) ad euro 230.691.885,33 per il 2014 e ad euro 268.652.847,44 per il 2015 (importi previsti nel decreto-legge n. 4 del 2015). Diversamente, infatti, il ricorso si rivelerebbe inammissibile per carenza di interesse in quanto l'ente territoriale, in astratto, avrebbe un evidente interesse ad ottenere un maggior gettito derivante dall'assoggettamento ad IMU di terreni agricoli in precedenza esclusi, sicche' il reale interesse, come detto, e' individuabile nel mantenimento dello status quo ante, vale a dire nella conservazione dell'esenzione dall'imposta al fine di evitare i tagli al fondo di solidarieta' comunale che l'estensione dell'imposta con il conseguente maggior gettito comporta. Il Collegio deve rappresentare altresi' che la decisione operata dal Governo centrale di operare decurtazioni al fondo di solidarieta' comunale costituisce un atto politico, che attiene ai rapporti tra Governo centrale e Governi territoriali, non assoggettato, in quanto tale, al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo. Va da se', allora, che l'interesse al ricorso non puo' essere fatto discendere dall'interesse dei ricorrenti a non subire le decurtazioni al fondo di solidarieta' comunale in quanto tale scelta si configura come una decisione espressione di volonta' politica, il cui eventuale sindacato sarebbe del tutto esorbitante dai limiti di questa giurisdizione. Di contro, l'interesse qualificato e differenziato in grado di rendere ammissibile il ricorso appare costituito dall'aspirazione al mantenimento dello status quo ante, attraverso l'inclusione tra i comuni esenti, che eviterebbe di sostituire ad un'entrata certa, quale quella derivante dal finanziamento a carico del fondo di solidarieta' comunale, un'entrata presunta e piu' difficile da realizzare immediatamente e per intero, oltre che piu' onerosa per i proprietari dei terreni agricoli stanziati sui territori comunali non piu' esentati dal pagamento dell'imposta, quale il gettito derivante dal pagamento dell'IMU agricola. Ne consegue che l'interesse sotteso alle censure rivolte avverso l'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat deve intendersi finalizzato a ottenere l'inclusione dei comuni ricorrenti tra i comuni totalmente montani, mentre non e' percepibile quale interesse possa sussistere alla integrale caducazione dell'elenco, atteso che, ad un suo eventuale travolgimento, non potrebbe in alcun caso seguire il ripristino della situazione normativa precedente al di n. 4 del 2015 ed al decreto-legge n. 66 del 2014, ma esclusivamente l'obbligo di procedere ad una nuova predisposizione dello stesso. I Comuni di Perugia e Narni hanno rappresentato di essere stati classificati come «esenti» dall'ICI nella previgente disciplina e come «parzialmente montani» nella nuova disciplina, sicche' sotto tale profilo il ricorso si rivela ammissibile. 3. Il Collegio ritiene di sollevare d'ufficio, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, nella parte in cui, alle lettera a) e b), prevede l'esenzione dall'IMU agricola per i terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani (in tal caso, ove posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali) nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat. 3.1 La questione si presenta all'evidenza rilevante ai fini della decisione della controversia in quanto la legittimita' dell'impugnato elenco Istat e degli atti conseguenti di rideterminazione delle risorse!. stanziate a valere sul Fondo di Solidarieta' Comunale e, quindi, la complessiva definizione del presente giudizio discende inevitabilmente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale della norma nella parte in cui determina che (l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli situati in ogni singolo Comune discende dalla classificazione del grado di montanita' dei Comuni stessi contenuta nell'elenco predisposto dall'Istat. 3.2 Detta questione, oltre che rilevante ai fini della decisione della controversia, non e' manifestamente infondata con riferimento alla possibile violazione dell'art. 23 Cost. secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge. La riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., gia' prevista nello Statuto albertino, contiene il principio classico delle democrazie liberali «no taxation without representation» e, attraverso la locuzione «in base alla legge», si configura come una riserva relativa e non assoluta, per cui la legge puo' non regolare integralmente il rapporto tributario, demandando ad un regolamento, o ad altra fonte subordinata, la disciplina specifica degli elementi fissati in generale dalla norma primaria. La problematica di maggiore rilievo, quindi, si concreta nell'individuazione di quale contenuto minimo la legge debba avere nel disciplinare la fattispecie tributaria e, di tale contenuto minino, deve ritenersi elemento ineliminabile la specificazione del presupposto di fatto fonte dell'obbligazione. La Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire come, in linea di principio, non vi sia dubbio che le norme di agevolazione tributaria siano anch'esse, al pari delle norme impositive, sottoposte alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. perche' realizzano un'integrazione degli elementi essenziali del tributo (sentenze n. 60 del 2011 e n. 123 del 2010). Ne consegue che i profili fondamentali della disciplina agevolativa, cosi' come di quella impositiva, devono essere regolati direttamente dalla fonte normativa primaria. Nel caso esaminato nella sentenza n. 60 del 2010, ad esempio, nel dichiarare infondata la questione di legittimita' costituzionale con riferimento all'art. 23 Cost., la Corte costituzionale ha rappresentato che le norme censurate hanno attribuito alla Giunta regionale la possibilita' di concedere agevolazioni fiscali «nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale», per cui, affinche' la riserva di legge sia rispettata, e' necessario che il riferimento alla legge finanziaria sia inteso nel senso che quest'ultima non deve limitarsi a fissare i tetti massimi dell'importo delle agevolazioni accordate, ma deve determinare in modo sufficiente anche le fattispecie di agevolazioni, individuandone gli elementi fondamentali, quali, tra gli altri, presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire del beneficio. L'art. 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, come innanzi precisato, ha previsto che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: «a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT». Di talche', la norma di legge ha fissato il criterio generale per ottenere l'esenzione dall'IMU, vale a dire l'ubicazione dei terreni agricoli e di quelli non coltivati nei comuni totalmente montani e l'ubicazione dei terreni agricoli e di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nei comuni parzialmente montani, ma ha demandato la classificazione dei comuni come totalmente montani, parzialmente montani o non montani all'Istat, vale a dire all'elenco predisposto da tale Istituto. Il presupposto di fatto per l'applicazione dell'agevolazione e, di converso, per l'applicazione dell'imposta, quindi, discende da una variabile esogena al dettato legislativo, la classificazione dei singoli Comuni nell'elenco predisposto dall'Istat. Il rispetto o meno della riserva relativa di legge, di conseguenza, postula la verifica della natura del potere amministrativo nella formazione del suddetto elenco, nel senso che se il potere esercitato e' vincolato da norme di legge, sia pure differenti rispetto alla norma di cui all'art. 1 decreto-legge n. 4 del 2015, il presupposto di fatto dell'agevolazione deve comunque ritenersi stabilito dalla legge con conseguente compatibilita' costituzionale della norma, mentre se il (potere esercitato nella predisposizione dell'elenco non e' vincolato ma e' espressione di discrezionalita' amministrativa, il presupposto di fatto dell'agevolazione e, di contro, dell'imposizione non puo' ritenersi stabilito dalla legge, con conseguente sospetto di incostituzionalita' della norma attributiva del beneficio e, in definitiva, indicativa del perimetro di applicazione dell'imposta. L'Avvocatura Generale dello Stato, nella propria memoria, ha rilevato, quanto alla classificazione per grado di montanita', che la suddivisione dei Comuni in «totalmente montani», «parzialmente montani» e «non montani» non deriva da una classificazione operata dall'Istat, ma e' essenzialmente applicativa dell'art. 1 della legge n. 991 del 1952 nonche' dell'art. 14 della stessa legge ed e' stata definita dalla Commissione censuaria centrale e trasmessa all'Istat dall'Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani); la difesa erariale ha altresi' sottolineato che, con l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, la quale ha abrogato gli articoli 1 e 14 della legge n. 991 del 1952, sono state cancellate le norme che prevedevano l'aggiornamento della suddetta classificazione. L'art. 1 della legge n. 991 del 1952 considerava territori montarli i Comuni censuari situati per almeno l'80% della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non e' minore di seicento metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro fosse inferiore a certe soglie, attribuendo alla Commissione censuaria centrale il compito di compilare e tenere aggiornato un elenco ed altresi' la facolta' di includere nell'elenco stesso i Comuni, o le porzioni di Comune, anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni anzidette, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni gia' classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici. Tale articolo e' stato prima sostituito dall'articolo unico della legge n. 657 del 1957 e successivamente abrogato dall'art. 29 della legge n. 142 del 1990. Ne consegue che, se durante la vigenza dell'art. 1 della legge n. 991 del 1952 l'elenco formato dalla Commissione censuaria poteva dirsi sostanzialmente vincolato dalla norma di legge, una volta abrogata tale disposizione, i parametri per la formazione dell'elenco sono divenuti discrezionali e se l'Istat, o qualunque altra amministrazione abbia il potere di incidere sulla formazione dell'elenco stesso, ha deciso di mantenere la classificazione effettuata prima dalla Commissione censuaria e dopo dall'Uncem lo ha fatto in modo del tutto volontario e svincolato da un dettato legislativo non piu' esistente. In altri termini, con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 4 del 2015, il criterio di esenzione dall'IMU agricola e' basato sulla classificazione dei Comuni di cui all'elenco Istat, sicche', abrogate gia' nel 1990 le norme del 1952 che dettavano i parametri per la redazione dell'elenco, l'eventuale riferimento agli stessi parametri da parte dell'amministrazione competente costituisce una determinazione discrezionale e non piu' vincolata dalla norma di legge. Il Collegio, sulla base di tali considerazioni, ritiene che la norma di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2015, possa rivelarsi violativa della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. nella parte in cui, alle lettera a) e b), prevede l'esenzione dall'IMU agricola per i terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani (in tal caso, ove posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali) nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat. Infatti, il presupposto di fatto fonte dell'esenzione tributaria e' demandato ad una classificazione del grado di montanita' dei Comuni contenuta in un atto amministrativo non predisposto nell'attuazione vincolata di criteri prefissati da una norma di legge, ma frutto di discrezionalita' dell'amministrazione che redige l'elenco o, eventualmente (anche se dagli atti del giudizio non risulta chiaro quale sia l'autorita' amministrativa effettivamente competente, fermo restando, ovviamente, che un'amministrazione competente deve necessariamente esserci), di altra amministrazione che abbia il potere di incidere sui criteri di formazione dello stesso. 4. Il Collegio, diversamente, ritiene che siano manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale astrattamente ipotizzabili con riferimento agli articoli 3, 81 e 119 Cost. nonche' quelle relative alla violazione del principio di irretroattivita' delle norme. 4.1 Nel caso di specie, non viene in rilievo il canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., assurto nella giurisprudenza costituzionale a clausola generale, anche quale limite immanente all'esercizio della discrezionalita' del legislatore, in quanto la questione di compatibilita' costituzionale della norma riguarda proprio l'assenza di criteri utili a definire il grado di montanita' - che in una materia coperta da riserva relativa di legge dovrebbero essere necessariamente presenti - e non gia' la presenza di criteri che possano essere reputati irragionevoli o lesivi del principio di uguaglianza. 4.2 In relazione agli articoli 81 e 119 Cost., inoltre, il Collegio rileva che se e' vero che un Comune, precedentemente classificato come montano, puo' essere leso dalla sostituzione di un'entrata certa, quale quella derivante dal finanziamento a carico del fondo di solidarieta' comunale, con un'entrata presunta e piu' difficile da realizzare immediatamente e per intero, oltre che piu' onerosa per i proprietari dei terreni agricoli stanziati sui territori comunali non piu' esentati dal pagamento dell'imposta, quale il gettito derivante dal pagamento dell'IMU agricola, e' altrettanto vero che non sembra da questa previsione di legge desumersi alcuna violazione dei precetti costituzionali. In particolare, non appare ravvisabile alcuna lesione delle prerogative costituzionalmente riconosciute agli enti locali atteso che, come in modo condivisibile posto in rilievo dall'Avvocatura Generale dello Stato, il versamento di un tributo ha antologicamente insito un profilo di incertezza per cio' che riguarda sia la corresponsione dello stesso, dipendente dalla volonta' del contribuente o dall'eventuale accertamento del Comune, sia la quantificazione della prestazione che puo' dar luogo ad errori o inesattezze, per le quali il Comune e' comunque dotato degli strumenti adeguati per accertare l'evasione o l'inesattezza dei versamenti e ripristinare cosi' la regolarita' della posizione tributaria. 5.3 Per quanto concerne, infine, la prospettata violazione del principio di irretroattivita', occorre in primo luogo rilevare che la riduzione delle esenzioni dall'IMU agricola per farne derivare un maggior gettito annuo complessivo e' stata prevista dall'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, come sostituito dall'art. 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014. Ne consegue che la modifica del regime di esenzione dall'IMU agricola, avente decorrenza dal periodo d'imposta 2014, non puo' dirsi abbia effetto retroattivo e, comunque, non puo' ritenersi leso il principio di affidamento dei contribuenti prima esentati in quanto almeno dal 24 aprile 2014 (data di pubblicazione del decreto-legge n. 66 del 2014), gli stessi erano in grado di conoscere che il regime di esenzione sarebbe variato per ricavarne un maggior gettito complessivo annuo. Inoltre, per l'ipotesi in cui un determinato terreno, esente in base alla previsione del decreto interministeriale del 28 novembre 2014, sia invece assoggettato all'IMU agricola in base alla previsione dell'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, ai sensi del quarto comma 4 dello stesso art. 1, conserva efficacia in parte qua il decreto interministeriale con esclusivo riferimento all'anno di imposta 2014. A cio' si aggiunga, ad ogni buon conto, che fra i precetti costituzionali preposti all'ordinamento tributario non esiste il divieto di retroattivita' delle norme, come invece accade per il diritto penale ai sensi dell'art. 25 Cost. 6. Per tutte le ragioni sopraesposte, il Collegio ritiene rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 23 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, nella parte in cui, alle lettera a) e b), prevede l'esenzione dall'IMU agricola per i terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani (in tal caso, ove posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali) nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat, sicche' deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale o,la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87.