IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
(Sezione Seconda)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 3084 del 2015, proposto da:
Comune di Regalbuto, Comune di Belpasso, Comune di Santa
Maria di Licodia, Comune di Niscemi, Comune di Modica, Comune di
Sortino, Comune di Santa Venerina, Comune di Aci Sant'Antonio, Comune
di Graniti, Comune di Catenanuova, Comune di Gaggi, Comune di
Pietraperzia, in persona dei sindaci pro tempore, rappresentati e
difesi dagli avvocati Andrea Scuderi e Luca Ardizzone, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Scuderi in Roma, via Antonio
Stoppani, 1;
Contro Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero
dell'interno, Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, Istituto nazionale di statistica - ISTAT, Presidenza del
Consiglio dei ministri, in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Rapina, Comune di Motta Camastra;
Per l'annullamento:
dell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT
richiamato quanto alla classificazione dei comuni totalmente e
parzialmente montani ai fini dell'esenzione dell'Imposta municipale
propria dall'art. 1 del decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 4 (con
particolare riferimento all'elenco del 1° gennaio 2015 e relativo
aggiornamento del 30 gennaio 2015);
delle tabelle riportate negli allegati A e B del medesimo
decreto-legge del 24 gennaio 2015 numero 4, recanti gli importi delle
variazioni compensative operate in danno dei comuni ricorrenti, sulle
risorse precedentemente stanziate in loro favore a valere sul Fondo
di solidarieta' comunale;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque
connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale
dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il
dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo
dell'imposta comunale sugli immobili ha previsto, all'art. 7, comma
1, lettera h), l'esenzione da tale imposta per «... i terreni
agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984».
I comuni ricorrenti espongono che, rientrando a pieno titolo tra
quelli espressamente individuati ai sensi dell'art. 15 della legge n.
984 del 1977, sono stati coerentemente inseriti nell'elenco allegato
alla circolare ricognitiva del Ministero delle finanze del 16 giugno
1993, n. 9 (con cui si era provveduto alla ricognizione di tutti i
comuni ritenuti «montani» o di «collina» ai fini dell'esenzione
dall'ICI).
Soggiungono che la situazione non e' cambiata con l'istituzione
della nuova imposta municipale propria (IMU), che ha sostituito l'ICI
in quanto l'art. 9, comma 8, decreto legislativo n. 23 del 2011 ha
mantenuto, anche per la nuova imposta, la stessa esenzione gia'
prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n.
504 del 1992.
Rappresentano altresi' che il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto del 28
novembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis, del
decreto-legge n. 66 del 2014, ha assunto quale criterio di
riferimento per l'esenzione dalla c.d. IMU agricola la sola quota
altimetrica della Casa comunale.
Di talche', i comuni ricorrenti, ad eccezione del Comune di
Modica, hanno impugnato con separati ricorsi il decreto
interministeriale del 28 novembre 2014 e tali ricorsi sono stati
definiti con sentenze di questa sezione 4 agosto 2015, nn. 10657 e
10659, che, per sopravvenuta carenza di interesse, hanno dichiarato
l'improcedibilita' degli stessi.
Successivamente, e' stato adottato il decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 4, che ha dettato altri criteri per l'individuazione dei
comuni esenti.
I ricorrenti hanno premesso che ne' l'elenco dei comuni
classificati «montani» e «parzialmente montani» predisposto
dall'ISTAT e richiamato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 4
del 2015, ne' le tabelle sulle variazioni compensative al Fondo di
solidarieta' comunale richiamate ai commi successivi della medesima
disposizione sarebbero oggetto di un rinvio recettizio idoneo ad
attribuire loro forza e valenza di legge formale, con conseguente
sottoposizione alla giurisdizione amministrativa.
In particolare, la mancata specificazione degli estremi di
pubblicazione dell'elenco richiamato dalla norma impedirebbe di
cristallizzare nel corpo della disposizione richiamante uno specifico
contenuto.
La medesima natura di atto amministrativo dovrebbe essere
conseguentemente riconosciuta alle tabelle richiamate ai commi sette,
otto e nove dell'art. 1 del decreto legislativo n. 5 del 2014 che,
contenendo l'indicazione delle variazioni compensative da applicarsi
al Fondo di solidarieta' a seguito della previsione di maggior
gettito dell'imposta, sarebbero strettamente dipendenti dall'elenco
di cui al primo comma e parteciperebbero della medesima natura
amministrativa di tale elenco.
Il ricorso e' articolato nei seguenti motivi di impugnativa:
Violazione del principio di riserva di legge ex art. 23 Cost.
Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza
dell'imposizione tributaria. Violazione degli artt. 29 legge n. 142
del 1990, 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e 15 della legge
n. 984 del 1977. Eccesso di potere per difetto di motivazione,
disparita' di trattamento ed ingiustizia manifesta.
L'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2015 rinvia «all'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica»
sia per l'individuazione dei comuni totalmente montani, nel cui
territorio tutti i terreni agricoli sono esenti dall'Imposta
municipale propria, che per l'individuazione dei comuni parzialmente
montani, nel cui territorio i terreni agricoli sono esenti
dall'imposta solo se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza
agricola.
I criteri per l'applicazione dell'esenzione tributaria non
potrebbero essere stabiliti dall'ISTAT mediante i propri elenchi, ma
avrebbero dovuti essere predeterminati in modo formale con l'atto
legislativo. Viceversa, sarebbe violato il principio di cui all'art.
23 Cost. a mente del quale nessuna prestazione personale o
patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge.
Infatti, l'esenzione dall'imposta, in precedenza, era regolata
dalla disposizione contenuta al primo comma, lettera h), dell'art. 7
decreto legislativo n. 504 del 1992.
I comuni ricorrenti avrebbero i requisiti oggettivi fissati dalla
legge n. 991 del 1952 per il riconoscimento del carattere di
«montanita'».
Illegittimita' derivata. Eccesso di potere per travisamento, difetto
di istruttoria e sviamento dalla causa tipica. Difetto assoluto di
motivazione. Irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione dei
principi comunitari di legittimo affidamento, e certezza del diritto.
Le censure dedotte, in ragione del rapporto di consequenzialita'
tra l'esenzione dall'imposta e la decurtazione delle risorse
finanziarie in danno dei comuni ricorrenti, refluirebbero in via
derivata sull'illegittimita' delle variazioni compensative disposte
con le tabelle allegate al decreto-legge n. 5 del 2014.
Le variazioni compensative, peraltro, sarebbero affette anche da
vizi propri quale, in particolare, la mancata elaborazione sulla base
di una effettiva stima del maggior gettito conseguente per ciascun
comune dal venir meno dell'esenzione dall'imposta.
I comuni, in ogni caso, non potrebbero imporre retroattivamente
in capo ai contribuenti il pagamento dell'IMU agricola per il 2014,
ostandovi il fondamentale principio, di derivazione comunitaria, del
legittimo affidamento.
Il preteso maggior gettito d'imposta che i comuni sono obbligati
ad iscrivere in bilancio determinerebbe riflessi negativi sul patto
di stabilita' interno.
L'Avvocatura generale dello Stato, in via preliminare, ha
sollevato le seguenti eccezioni processuali:
inammissibilita' del ricorso collettivo in quanto non si
riscontrerebbe un interesse univoco che accomuna le posizioni di
tutti i ricorrenti. In particolare, non si comprenderebbe quale
interesse al ricorso possa avere un comune i cui terreni, esenti
sulla base dei vecchi criteri, continuano ad essere esenti;
mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di
tutti gli altri enti territoriali tra i quali e' ripartito l'onere
determinato dal vincolo di bilancio statale previsto dal comma 5-bis
dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012. Nella denegata ipotesi
di accoglimento del ricorso, infatti, la somma portata in riduzione
per comuni incisi dalle norme dovrebbe essere necessariamente
riversata sugli altri enti locali;
inammissibilita' del ricorso in quanto l'elenco dei comuni
italiani pubblicato sulla pagina web dell'ISTAT non potrebbe essere
configurato come un provvedimento amministrativo e comunque non
sarebbe autonomamente impugnabile, atteso che, oltre ad essere privo
delle caratteristiche e dei requisiti tipici del provvedimento
amministrativo, costituirebbe il risultato di una raccolta di dati ed
informazioni, riportati in una tabella per ciascun comune italiano,
in virtu' dell'attivita' di cui all'art. 15 decreto legislativo n.
322 del 1989;
carenza di legittimazione passiva dell'ISTAT che non avrebbe
elaborato la classificazione censurata ne' avrebbe concorso ad
adottare gli atti impugnati, sicche' dovrebbe essere estromesso dal
giudizio.
L'ISTAT, per quanto concerne la classificazione dei comuni in
montani/parzialmente montani/non montani, si sarebbe limitato a
raccogliere e diffondere sul proprio sito istituzionale informazioni
derivanti da fonti diverse;
assenza di qualunque doglianza volta a contestare presunti
vizi di legittimita' del decreto ministeriale 28 novembre 2014;
inammissibilita' per carenza di interesse in quanto il
ricorso sarebbe principalmente rivolto avverso un atto ex se non
impugnabile e privo dei presupposti tipici del provvedimento
amministrativo ed in quanto, inoltre, non si evincerebbe che parte
ricorrente abbia subito un pregiudizio diretto ed immediato
dall'elenco impugnato.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte
concludendo per il rigetto del ricorso.
I ricorrenti hanno depositato altre memorie a sostegno delle
proprie ragioni.
2. Con sentenza 4 agosto 2015, n. 10606, questa sezione,
riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel
merito e sulle spese, ha cosi' provveduto sul ricorso in epigrafe:
ha respinto l'eccezione di inammissibilita' dell'azione di
annullamento proposta avverso l'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'ISTAT;
ha respinto la richiesta di estromissione dal giudizio
dell'ISTAT;
ha disposto che la parte ricorrente depositi in giudizio,
entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o
notificazione, se anteriore, della sentenza non definitiva, una
tabella indicante la classificazione di ogni singolo comune
ricorrente, ai fini dell'applicazione dell'IMU agricola, prima della
emanazione del decreto-legge n. 66 del 2014 ed a seguito
dell'emanazione del decreto-legge n. 1 del 2015;
ha disposto che le amministrazioni resistenti depositino
entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o
notificazione, se anteriore, della presente sentenza non definitiva
una dettagliata relazione al fine di chiarire, a prescindere ed in
aggiunta a quanto gia' rappresentato circa le pregresse competenze,
della Commissione censuaria centrale e dell'UNCEM, quali sono stati
in concreto i criteri, in base ai quali la classificazione e' stata
effettuata e, quindi, e' stato predisposto l'impugnato elenco dei
comuni italiani, con particolare riferimento alla classificazione dei
comuni ricorrenti.
Il percorso motivazionale della detta sentenza e' stato il
seguente:
«2. Il collegio ritiene opportuno premettere una sintetica
descrizione del quadro normativo in materia.
L'art. 2 del decreto del 28 novembre 2014, adattato dal Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro
dell'interno, ha stabilito che sono esenti dall'imposta municipale
propria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo n. 504 del 1992:
i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601
metri e oltre, individuati sulla base dell'Elenco comuni italiani,
pubblicato sul sito internet dell'ISTAT, tenendo conto dell'altezza
riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)";
i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto
legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, dei
comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri,
individuati sulla base dell'Elenco comuni italiani, pubblicato sul
sito internet dell'ISTAT, tenendo conto dell'altezza riportata nella
colonna "Altitudine del centro (metri)";
i terreni di cui al precedente alinea nel caso di concessione
degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto
legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola.
Il decreto e' stato adottato visto, tra l'altro, l'art. 4, comma
5-bis, del decreto-legge n. 16 del 2002, convertito dalla legge n. 44
del 2012, come modificato dal comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge
n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del
2014, in base al quale, con decreto di natura non regolamentare sono
individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta
2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sulla base
dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'ISTAT, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza
agricola e gli altri terreni.
Nelle premesse, il decreto interministeriale del 28 novembre 2014
ha altresi' fatto riferimento al medesimo comma 5-bis dell'art. 4 del
decreto-legge n. 16 del 2012 in base al quale, dalle disposizioni di
cui allo stesso comma 5-bis, deve derivare un maggior gettito
complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014 ed in base al quale il recupero del maggior gettito,
come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del
decreto e' operato con la procedura prevista dai commi 128 e 129
dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 (per i comuni delle Regioni a
statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna), vale a dire
mediante decurtazione alle assegnazioni finanziarie stanziate in loro
favore dall'apposito fondo di solidarieta' comunale.
L'art. 1, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2013, n. 4,
convertito dalla legge n. 34 del 24 mano 2015, ha abrogato il comma
5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012.
Il primo comma dello stesso art. 1 ha previsto che, a decorrere
dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU)
prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 504 del 1992, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati,
ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco
dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
a-bis) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati,
ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della
legge n. 448 del 2001;
b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n.
99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni
classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
I criteri de quibus, ai sensi del terzo comma del detto articolo
1, si applicano anche all'anno di imposta 2014, per il quale, ai
sensi del quarto comma, non e' comunque dovuta l'IMU per i terreni
esenti in virtu' del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto, con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014.
Per quanto maggiormente interessa in questa sede, giova rilevare
inoltre che:
ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 4 del
2015, a decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di
risorse conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, sono operate nelle misure riportate nell'allegato A al
provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle
Regioni Sicilia e Sardegna, nell'ambito del fondo di solidarieta'
comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'art. 1
della legge n. 228 del 2012 e, per i comuni del Friuli-Venezia Giulia
e Valle d'Aosta, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificatomi, dalla
legge n. 214 del 2011;
ai sensi del comma 9-quinquies, al fine di assicurare la piu'
precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui
agli allegati A, B e C al decreto, fermo restando l'ammontare
complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente,
230.691.885,23 euro per l'anno 2014 e 268.652.847,44 euro per l'anno
2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una
metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni
italiani: (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, provvede, entro il 30 giugno 2015, alla verifica
del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui allo
stesso art. 1, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo.
Ne consegue che - con l'espressa abrogazione dell'art. 4, comma
5-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, in attuazione del quale e'
stato adottato il decreto del 28 novembre 2014 - costituisce un dato
inconfutabile che i criteri per l'esenzione dall'IMU agricola, allo
stato, sono stabiliti esclusivamente dalle norme sopravvenute, di cui
all'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2015.
3. L'interesse che muove i comuni ricorrenti all'impugnazione
dell'elenco ISTAT denominato elenco dei comuni italiani al 1° gennaio
2015 puo' essere individuato nella volonta' degli enti locali di
conservare lo status quo ante, vale a dire di non subire i "tagli" al
fondo di solidarieta' comunale derivanti dal venire meno
dell'esenzione dall'IMU agricola per i terreni ricadenti nel proprio
territorio, e, quindi, di opporsi a tale decisione del Governo
centrale, atteso che la riduzione dei terreni esentati dal pagamento
dell'IMU agricola e' volta proprio ad aumentare il gettito fiscale in
favore dei comuni, a compensazione delle decurtazioni nell'ambito del
fondo di solidarieta' comunale. L'ammontare complessivo delle
variazioni per effetto del maggior gettito derivante dalla riduzione
delle esenzioni dall'imposta, peraltro, e' stato ridotto da euro
350.000.000,00 a partire dal 2014 (importo previsto nel decreto-legge
n. 66 del 2014) ad euro 230.691.885,33 per il 2014 e ad euro
268.652.847,44 per il 2015 (importi previsti nel decreto-legge n. 4
del 2015).
Diversamente, infatti, il ricorso si rivelerebbe inammissibile
per carenza di interesse in quanto l'ente territoriale, in astratto,
avrebbe un evidente interesse ad ottenere un maggior gettito
derivante dall'assoggettamento ad IMU di terreni agricoli in
precedenza esclusi, sicche' il reale interesse, come detto, sembra
individuabile - sempre che effettivamente sia questa la posizione dei
comuni ricorrenti, vale a dire esentati con il precedente regime ed
assoggettati in base al nuovo regime - nel mantenimento dello status
quo ante, vale a dire nella conservazione dell'esenzione dall'imposta
al fine di evitare i tagli al fondo di solidarieta' comunale che
l'estensione dell'imposta con conseguente maggior gettito comporta.
Il collegio deve rappresentare altresi' che la decisione operata
dal Governo centrale di operare decurtazioni al fondo di solidarieta'
comunale costituisce un atto politico, che attiene ai rapporti tra
Governo centrale e Governi territoriali, un assoggettato, in quanto
tale, al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo.
Va da se', allora, che l'interesse al ricorso non puo' essere
fatto discendere dall'interesse dei ricorrenti a non subire le
decurtazioni al fondo di solidarieta' comunale in quanto tale scelta
si configura come una decisione espressione di volonta' politica, il
cui eventuale sindacato sarebbe del tutto esorbitante dai limiti di
questa giurisdizione.
Di contro, l'interesse qualificato e differenziato in grado di
rendere ammissibile il ricorso appare costituito dall'aspirazione al
mantenimento dello status quo ante, attraverso l'inclusione tra i
comuni esenti, che eviterebbe di sostituire ad un'entrata certa,
quale quella derivante dal finanziamento a carico del fondo di
solidarieta' comunale, un'entrata presunta e piu' difficile da
realizzare immediatamente e per intero, oltre che piu' onerosa per i
proprietari dei terreni agricoli stanziati sui territori comunali non
piu' esentati dal pagamento dell'imposta, quale il gettito derivante
dal pagamento dell'IMU agricola.
Ne consegue che l'interesse sotteso alle censure rivolte avverso
l'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT deve intendersi
finalizzato a ottenere l'inclusione di ogni comune ricorrente tra i
comuni totalmente montani o, eventualmente, parzialmente montani,
mentre non e' percepibile quale interesse possa sussistere alla
integrale caducazione dell'elenco, atteso che, ad un suo eventuale
travolgimento, non potrebbe in alcun caso seguire il ripristino della
situazione normativa precedente al di n. 4 del 2015 ed al
decreto-legge n. 66 del 2014, ma esclusivamente l'obbligo di
procedere ad una nuova predisposizione dello stesso.
3.1 Cosi' delineata la cornice fattuale e giuridica in cui si
inserisce il presente ricorro con riferimento agli interessi
sostanziali che appaiono perseguiti dai ricorrenti, il collegio, per
quanto concerne l'eccezione di inammissibilita' del ricorso
collettivo, ritiene necessario, al fine della sua delibazione,
acquisire una tabella da parte dei comuni ricorrenti con
l'indicazione, per ciascuno di essi, del regime impositivo, vale a
dire della loro classificazione come esente o meno dall'IMU agricola,
precedente alle modifiche normative intervenute a far tempo dal
decreto-legge n. 66 del 2014, ed alla loro classificazione come
comuni totalmente montani, parzialmente montani o non montani
contenuta nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 4
del 2015.
3.2 L'eccezione di inammissibilita' dell'impugnazione dell'elenco
dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
e' da disattendere.
In primo luogo, la classificazione del singolo comune quale
totalmente montana, parzialmente montano o non montano, con la
conseguente esenzione o meno dall'applicazione dell'imposta, discende
dall'elenco in discorso, sicche' lo stesso ha certamente efficacia
provvedimentale e potenzialmente lesiva dei destinatari e, d'altra
parte, se tale atto fosse ritenuto non impugnabile, non potrebbe
esservi alcuna tutela per il comune (o per il contribuente) che
ritenga di essere stato illegittimamente classificato come non
montano, anziche' totalmente o parzialmente montano, o parzialmente
montano, anziche' totalmente montano.
Per altro verso, il richiamo contenuto nell'art. 1 del
decreto-legge n. 4 del 2015 all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'ISTAT costituisce mero rinvio non recettizio e non
ha carattere novativo della fonte.
Il rinvio recettizio, infatti, opera una novazione della fonte
che eleva la norma richiamata al rango primario, mentre la funzione
del rinvio non recettizio non e' quella di incorporare il contenuto
della norma richiamata, bensi' di indicare la fonte competente a
regolare una determinata materia.
La stessa differenza tra rinvio materiale e rinvio formale e'
stata recepita anche dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha
ulteriormente precisato che l'effetto di incorporazione si produce
soltanto quando la volonta' del legislatore di recepire mediante
rinvio sia espressa oppure sia desumibile da elementi univoci e
concludenti, operando altrimenti, come nel caso di specie, una
presunzione di rinvio formale agli atti amministrativi (ex multis:
Corte costituzionale 7 novembre 2014, n. 250).
Va da se' che, avendo natura provvedimentale l'elenco dei comuni
italiani predisposto dall'ISTAT, non puo' essere accolta la richiesta
di estromissione dal giudizio dell'Istituto nazionale di statistica
in quanto anch'esso da qualificare come amministrazione resistente.
3.3 L'ISTAT, nella relazione illustrativa depositata in
ottemperanza all'ordinanza istruttoria di questa Sezione in altro
ricorso afferente analoga fattispecie (ricorso R.G. n. 1968 del 2015)
- come peraltro evidenziato anche nella memoria difensiva
dell'Avvocatura generale dello Stato - ha rappresentato che la
classificazione dei territori in montani e parzialmente montani e'
stata formulata dalla Commissione censuraria centrale che operava
presso il Ministero dell'economia e delle finanze negli anni '50,
tanto che la legge 25 luglio 1952, n. 991, contenente "Provvedimenti
in favore dei territori montani" assegnava alla Commissione censuaria
centrale il compito di compilare e tenere aggiornato un elenco nel
quale, in applicazione dei criteri stabiliti dalla stessa legge,
venivano individuati i territori montani.
L'istat ha tra l'altro soggiunto che, successivamente, la legge
n. 142 del 1990 ha abrogato gli artt. 1 e 14 della legge n. 991 del
952, eliminando di fatto il meccanismo di classificazione dei comuni
per "grado di montanita'" da parte della detta Commissione censuaria,
ma, tuttavia, fino al 2009 l'attivita' di revisione della
classificazione e' stata comunque svolta dall'UNCEM (Unione nazionale
comuni comunita' enti montani), ora confluita nell'ANCI; nell'ambito
delle attivita' connesse al monitoraggio delle comunita' montane.
Ha inoltre posto in rilievo che soltanto alcuni dati della
tabella fornita sono imputabili all'Istituto.
Il collegio rileva che tali indicazioni appaiono all'evidenza
insufficienti a chiarire in base a quali criteri i comuni italiani
siano stati classificati come totalmente montani, parzialmente
montani o non montani nell'elenco cui rinvia l'art. 1 del
decreto-legge n. 4 del 2015, facendo conseguire rilevanti conseguenze
giuridiche in ordine all'imposizione all'IMU agricola dei terreni
agricoli situati nei vari comuni dello Stato.
Pertanto, si rende necessario acquisire una ulteriore dettagliata
relazione redatta in maniera congiunta dall'ISTAT, dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle
finanze, che potranno eventualmente assumere informazioni e
documentazione presso altre strutture pubbliche interessate al
procedimento, al fine di chiarire, a prescindere ed in aggiunta a
quanto gia' rappresentato circa le pregresse competenze della
Commissione censuaria centrale e dell'UNCEM, quali sono stati in
concreto i criteri in base ai quali la classificazione e' stata
effettuata e, quindi, e' stato predisposto l'impugnato elenco dei
comuni italiani, con particolare riferimento alla classificazione dei
comuni ricorrenti.
4. In conclusione, il collegio - decidendo in maniera non
definitiva sulla presente controversia e riservando al definitivo
ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese - cosi'
provvede:
respinge l'eccezione di inammissibilita' dell'azione di
annullamento proposta avverso l'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'ISTAT;
respinge la richiesta di estromissione dal giudizio
dell'ISTAT;
dispone che la parte ricorrente depositi in giudizio, entro
trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o
notificazione, se anteriore, della presente sentenza non definitiva,
una tabella indicante la classificazione di ogni singolo comune
ricorrente, ai fini dell'applicazione dell'IMU agricola, prima della
emanazione del decreto-legge n. 66 del 2014 ed a seguito
dell'emanazione del decreto-legge n. 1 del 2015;
dispone che le amministrazioni resistenti depositino entro
trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o
notificazione, se anteriore, della presente sentenza non definitiva
una dettagliata relazione al fine di chiarire, a prescindere ed in
aggiunta a quanto gia' rappresentato circa le pregresse competenze
della Commissione censuaria centrale e dell'UNCEM, quali sono stati
in concreto criteri in base ai quali la classificazione e' stata
effettuata e, quindi, e' stato predisposto l'impugnato elenco dei
comuni italiani, con particolare riferimento alla classificazione dei
comuni ricorrenti».
3. In esito agli incombenti istruttori disposti, i ricorrenti
hanno depositato la richiesta tabella indicando che, in base alla
classificazione precedente al decreto-legge n. 66 del 2014, erano
tutti esenti (il Comune di Modica parzialmente delimitato), mentre la
classificazione successiva al decreto-legge n. 1 del 2015 li
individua come parzialmente montani (Comuni di Regalbuto, Belpasso,
Santa Maria di Licodia, Sortino, Graniti e Gaggi) o non montani
(Comuni di Niscemi, Modica, Santa Venerina, Aci Sant'Antonio,
Catenanuova e Pietraperzia), per cui il ricorso collettivo e'
ammissibile.
Parimenti, per adempiere all'incombente istruttorio, la
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi, ha inviato la relazione predisposta
dall'ISTAT, il cui contenuto e' stato integralmente condiviso sia
dalla stessa Presidenza sia dal Ministero dell'economia e delle
finanze, reiterando sostanzialmente quanto gia' in precedenza
rappresentato.
Le parti hanno entrambe depositato la dichiarazione di riserva di
appello ex art. 103 c.p.a. avverso la richiamata sentenza non
definitiva di questa Sezione n. 10606 del 2015.
I ricorrenti hanno prodotto altra memoria a sostegno ed
illustrazione delle proprie ragioni.
All'udienza pubblica del 4 novembre 2015, la causa e' stata
trattenuta per la decisione.
4. Il collegio ritiene che sia rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, nella parte in cui,
alle lettere a) e b), prevede l'esenzione dall'IMU agricola per i
terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o
parzialmente montani (in tal caso, ove posseduti e condotti da
coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali)
nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT.
4.1 La questione si presenta all'evidenza rilevante ai fini della
decisione della controversia in quanto la legittimita' dell'impugnato
elenco ISTAT e delle conseguenti tabelle riportanti gli importi delle
variazioni compensative sulle risorse precedentemente stanziate a
valere sul Fondo di solidarieta' comunale e, quindi, la definizione
del presente giudizio discende inevitabilmente dalla risoluzione
della questione di legittimita' costituzionale della norma nella
parte in cui determina che l'esenzione dall'IMU per i terreni
agricoli situati in ogni singolo comune discende dalla
classificazione del grado di montanita' dei comuni stessi contenuta
nell'elenco predisposto dall'ISTAT.
4.2 Detta questione, oltre che rilevante ai fini della decisione
della controversia, non e' manifestamente infondata con riferimento
alla possibile violazione dell'art. 23 Cost. secondo cui nessuna
prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in
base alla legge. La riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., gia'
prevista nello Statuto albertino, contiene il principio classico
delle democrazie liberali «no taxation without representation» e,
attraverso la locuzione «in base alla legge», si configura come una
riserva relativa e non assoluta, per cui la legge puo' non regolare
integralmente il rapporto tributario, demandando ad un regolamento, o
ad altra fonte subordinata, la disciplina specifica degli elementi
fissati in generale dalla norma primaria.
La problematica di maggiore rilievo, quindi, si concreta
nell'individuazione di quale contenuto minimo la legge debba avere
nel disciplinare la fattispecie tributaria e, di tale contenuto
minino, e' stato ritenuto essere elemento ineliminabile la
specificazione del presupposto di fatto fonte dell'obbligazione.
La Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire come, in linea
di principio, non vi sia dubbio che le norme di agevolazione
tributaria siano anch'esse, al pari delle norme impositive,
sottoposte alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost.
perche' realizzano un'integrazione degli elementi, essenziali del
tributo (sentenze n. 60 del 2011 e n. 123 del 2010).
Ne consegue che i profili fondamentali della disciplina
agevolativa, cosi' come di quella impositiva, devono essere regolati
direttamente dalla fonte normativa primaria.
Nel caso esaminato nella sentenza n. 60 del 2010, ad esempio, nel
dichiarare infondata la questione di legittimita' costituzionale con
riferimento all'art. 23 Cost., la Corte costituzionale ha
rappresentato che le norme censurate hanno attribuito alla Giunta
regionale la possibilita' di concedere agevolazioni fiscali «nei
limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale», per
cui, affinche' la riserva di legge sia rispettata, e' necessario che
il riferimento alla legge finanziaria sia inteso nel senso che
quest'ultima non deve limitarsi a fissare i tetti massimi
dell'importo delle agevolazioni accordate, ma deve determinare in
modo sufficiente anche le fattispecie di agevolazioni, individuandone
gli elementi fondamentali, quali, tra gli altri, i presupposti
soggettivi ed oggettivi per usufruire del beneficio.
L'art. 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, come innanzi
precisato, ha previsto che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione
dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del
comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
si applica:
«a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati
nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali... ubicati nei comuni classificati parzialmente montani
di cui allo stesso elenco ISTAT».
Di talche', la norma di legge ha fissato il criterio generale per
ottenere l'esenzione dall'IMU, vale a dire l'ubicazione dei terreni
agricoli e di quelli non coltivati nei comuni totalmente montani e
l'ubicazione dei terreni agricoli e di quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali, nei comuni parzialmente montani, ma ha
demandato la classificazione dei comuni come totalmente montani,
parzialmente montani non montani all'ISTAT, vale a dire all'elenco
predisposto da tale Istituto.
Il presupposto di fatto per l'applicazione dell'agevolazione e,
di converso, per l'applicazione dell'imposta, quindi, discende da una
variabile esogena al dettato legislativo, la classificazione dei
singoli comuni nell'elenco predisposto dall'ISTAT.
Il rispetto o meno della riserva relativa di legge, di
conseguenza, postula la verifica della natura del potere
amministrativo nella formazione del suddetto elenco, nel senso che se
il potere esercitato e' vincolato da norme di legge, sia pure
differenti rispetto alla norma di cui all'art. 1 decreto-legge n. 4
del 2015, il presupposto di fatto dell'agevolazione deve comunque
ritenersi stabilito dalla legge con conseguente compatibilita'
costituzionale della norma, mentre se il potere esercitato nella
predisposizione dell'elenco non e' vincolato ma e' espressione di
discrezionalita' amministrativa, il presupposto di fatto
dell'agevolazione e, di contro, dell'imposizione non puo' ritenersi
stabilito dalla legge, con conseguente sospetto di
incostituzionalita' della norma attributiva del beneficio e, in
definitiva, indicativa del perimetro di applicazione dell'imposta.
L'Istituto nazionale di statistica, nelle proprie relazioni, ha
posto in rilievo che il legislatore, nel richiamare il predetto
elenco dei comuni italiani pubblicato sul sito istituzionale
dell'ISTAT, rinvia in concreto ad una tabella nella quale sono
congiuntamente riportate una pluralita' di informazioni sui comuni
stessi. In particolare, ha rappresentato che alcune di queste
informazioni, quali i codici identificativi dei comuni italiani, i
dati relativi alla popolazione legale e alla superficie territoriale
(di forma censuaria), sono state elaborate dall'Istituto nell'ambito
dell'attivita' classificatoria di propria competenza, mentre altre, e
in particolare quelle concernenti la qualificazione
montana/parzialmente montana/non montana, derivano invece da fonti
diverse che l'ISTAT si e' limitato a raccogliere e diffondere sul
proprio sito istituzionale con finalita' informative.
L'Istituto ha soggiunto che, ai fini dell'individuazione e della
classificazione dei territori montani, la legge 25 luglio 1952, n.
991 assegnava alla Commissione censuaria centrale il compito di
compilare e tenere aggiornato un elenco nel quale, in applicazione
dei criteri stabiliti dagli articoli 1 e 14 della suddetta legge,
venivano individuati i territori montani e che, successivamente, la
legge 8 giugno 1990, n. 142, ha abrogato gli artt. 1 e 14 della legge
n. 991 del 1952, eliminando di fatto il meccanismo di classificazione
dei comuni per «grado di montanita'» da parte della Commissione
censuaria; tuttavia, fino al 2009, l'attivita' di revisione della
classificazione e' stata svolta dall'UNCEM (Unione nazionale comuni
comunita' enti montani ora confluita nell'ANCI), nell'ambito delle
attivita' connesse al monitoraggio delle comunita' montane.
L'Avvocatura generale dello Stato, nelle proprie memorie, ha
parimenti rilevato, quanto alla classificazione per grado di
montanita' che la suddivisione dei comuni in «totalmente montani»,
«parzialmente montani» e «non montani» non deriva da una
classificazione operata dall'ISTAT, ma e' essenzialmente applicativa
dell'art. 1 della legge n. 991 del 1952 nonche' dell'art. 14 della
stessa legge ed e' stata definita dalla Commissione censuaria
centrale e trasmessa all'ISTAT dall'UNCEM; la difesa erariale ha
altresi' sottolineato che, con l'entrata in vigore della legge n. 142
del 1990, la quale ha abrogato gli artt. 1 e 14 della legge n. 991
del 1952, sono state cancellate le norme che prevedevano
l'aggiornamento della suddetta classificazione.
L'art. 1 della legge n. 991 del 1952 considerava territori
montani i comuni censuari situati per almeno l'80% della loro
superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del
mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica
inferiore e la superiore del territorio comunale non e' minore di
seicento metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro
fosse inferiore a certe soglie, attribuendo alla Commissione
censuaria centrale il compito di compilare e tenere aggiornato un
elenco ed altresi' la facolta' di includere nell'elenco stesso i
comuni, o le porzioni di comune, anche non limitrofi ai precedenti, i
quali, pur non trovandosi nelle condizioni anzidette, presentino pari
condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai comuni gia'
classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti,
per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici.
Tale articolo e' stato prima sostituito dall'articolo unico della
legge n. 657 del 1957 e successivamente abrogato dall'art. 29 della
legge n. 142 del 1990.
Ne consegue che, se durante la vigenza dell'art. 1 della legge n.
991 del 1952 l'elenco formano dalla Commissione censuaria poteva
dirsi sostanzialmente vincolato dalla norma di legge, una volta
abrogata tale disposizione, i parametri per la formazione dell'elenco
sono divenuti discrezionali e se l'ISTAT, o qualunque altra
amministrazione abbia il potere di incidere sulla formazione
dell'elenco stesso, ha deciso di mantenere la classificazione
effettuata prima dalla Commissione censuaria e dopo dall'UNCEM lo ha
fatto in modo del tutto volontario e svincolato da un dettato
legislativo non piu' esistente.
In altri termini, con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 4
del 2015, il criterio di esenzione dall'IMU agricola e' basato sulla
classificazione dei comuni di cui all'elenco ISTAT, sicche', abrogate
gia' nel 1990 le norme del 1952 che dettavano i parametri per la
redazione dell'elenco, l'eventuale riferimento agli stessi parametri
da parte dell'amministrazione competente costituisce una
determinazione discrezionale e non piu' vincolata dalla norma di
legge.
Il collegio, sulla base di tali considerazioni, ritiene che la
norma di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2015, possa
rivelarsi violativa della riserva relativa di legge di cui all'art.
23 Cost. nella parte in cui, alle lettere a) e b), prevede
l'esenzione dall'IMU agricola per i terreni ubicati nei comuni
classificati totalmente montani o parzialmente montani (in tal caso,
ove posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori
agricoli professionali) nell'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'ISTAT.
Infatti, il presupposto di fatto fonte dell'esenzione tributaria
e' demandato ad una classificazione del grado di montanita' dei
comuni contenuta in un atto amministrativo non predisposto
nell'attuazione vincolata di criteri prefissati da una norma di
legge, ma frutto di discrezionalita' dell'amministrazione che redige
l'elenco o, eventualmente (anche se dagli atti del giudizio e
nonostante i reiterati incombenti istruttori non risulta chiaro quale
sia l'autorita' amministrativa effettivamente competente, fermo
restando, ovviamente, che un'amministrazione competente deve
necessariamente esserci), di altra amministrazione che abbia il
potere di incidere sui criteri di formazione dello stesso.
5. Il collegio, diversamente, ritiene che siano manifestamente
infondate le questioni di legittimita' costituzionale astrattamente
ipotizzabili con riferimento agli articoli 3, 81 e 119 Cost. nonche'
quelle relative alla violazione del principio di irretroattivita'
delle norme.
5.1 Nel caso di specie, non viene in rilievo il canone di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., assurto nella giurisprudenza
costituzionale a clausola generale, anche quale limite immanente
all'esercizio della discrezionalita' del legislatore, in quanto la
questione di compatibilita' costituzionale della norma riguarda
proprio l'assenza di criteri utili a definire il grado di montanita'
- che in una materia coperta da riserva relativa di legge dovrebbero
essere necessariamente presenti - e non gia' la presenza di criteri
che possano essere reputati irragionevoli o lesivi del principio di
uguaglianza.
5.2 In relazione agli artt. 81 e 119 Cost., inoltre, il collegio
rileva che se e' vero, ed in questo e' stato enucleato l'interesse al
ricorso, che un comune, precedentemente classificato come montano,
puo' essere leso dalla sostituzione di un'entrata certa, quale quella
derivante dal finanziamento a carico del fondo di solidarieta'
comunale, con un'entrata presunta e piu' difficile da realizzare
immediatamente e per intero, oltre che piu' onerosa per i proprietari
dei terreni agricoli stanziati sui territori comunali non piu'
esentati dal pagamento dell'imposta, quale il gettito derivante dal
pagamento dell'IMU agricola, e' altrettanto vero che non sembra da
questa previsione di legge desumersi alcuna violazione dei precetti
costituzionali.
In particolare, non appare ravvisabile alcuna lesione delle
prerogative costituzionalmente riconosciute agli enti locali atteso
che, come in modo condivisibile posto in rilievo dall'Avvocatura
generale dello Stato, il versamento di un tributo ha ontologicamente
insito un profilo di incertezza per cio' che riguarda sia la
corresponsione dello stesso, dipendente dalla volonta' del
contribuente o dall'eventuale accertamento del comune, sia la
quantificazione della prestazione che puo' dar luogo ad errori o
inesattezze, per le quali il comune e' comunque dotato degli
strumenti adeguati per accertare l'evasione o l'inesattezza dei
versamenti e ripristinare cosi' la regolarita' della posizione
tributaria.
5.3 Per quanto concerne, infine, la prospettata violazione del
principio di irretroattivita', occorre in primo luogo rilevare che la
riduzione delle esenzioni dall'IMU agricola per farne derivare un
maggior gettito annuo complessivo e' stata prevista dall'art. 4,
comma 5-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con
modificazioni dalla legge n. 44 del 2012, come sostituito dall'art.
22, comma 2, decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014.
Ne consegue che la modifica del regime di esenzione dall'IMU
agricola, avente decorrenza dal periodo d'imposta 2014, non puo'
dirsi abbia effetto retroattivo e, comunque, non puo' ritenersi leso
il principio di affidamento dei contribuenti prima esentati in
quanto, almeno dal 24 aprile 2014 (data di pubblicazione del
decreto-legge n. 66 del 2014), gli stessi erano in grado di conoscere
che il regime di esenzione sarebbe variato per ricavarne un maggior
gettito complessivo annuo.
Inoltre, per l'ipotesi in cui un determinato terreno, esente in
base alla previsione del decreto interministeriale del 28 novembre
2014, sia invece assoggettato all'IMU agricola in base alla
previsione dell'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, ai sensi del
quarto comma 4 dello stesso art. 1, conserva efficacia in parte qua
il decreto interministeriale con esclusivo riferimento all'anno di
imposta 2014.
A cio' si aggiunga, ad ogni buon conto, che fra i precetti
costituzionali preposti all'ordinamento tributario non esiste il
divieto di retroattivita' delle norme, come invece accade per il
diritto penale ai sensi dell'art. 25 Cost.
6. Per tutte le ragioni sopraesposte, il collegio ritiene
rilevante ai fini della decisione della controversia e non
manifestamente infondata, per violazione dell'art. 23 Cost., la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, nella parte in cui,
alle lettere a) e b), prevede l'esenzione dall'IMU agricola per i
terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o
parzialmente montani (in tal caso, ove posseduti e condotti da
coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali)
nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, sicche' deve
essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 134 della
Costituzione, dell'art. 1 delta legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1 e dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87.