TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Nella causa iscritta al n. 2130/2014 R.G., promossa ex articoli
442 e ss. c.p.c. da Ferruccio Lorenzoni rappresentato e difeso dagli
avv.ti Corrado Scivoletto, Luca Simonetti e Antonio Giovanni Prati ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Brescia, ricorrente, contro INPS - Istituto Nazionale di Previdenza
Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Faienza ed elettivamente
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'istituto in Brescia
via P. Bulloni n. 14, resistente.
E con l'intervento adesivo dipendente di Dircredito Associazione
Sindacale Nazionale dell'area direttiva e delle alte professionalita'
del credito, delle Societa' assicurative, Agenzie esattoriali e\o
Riscossione Tributi, della Finanza delle attivita' similare e\o
strumentali delle Poste, delle Fondazioni Bancarie e delle
Authorities o Agenzie Nazionali comunque denominate, in persona del
segretario nazionale, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti
Corrado Scivoletto, Luca Simonetti e Antonio Giovanni Prati ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Brescia
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 novembre 2015, ha
pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale.
Premesso in fatto che:
con ricorso depositato il 23 giugno 2014, il Lorenzoni ha
sollecitato la rimessione degli atti del presente giudizio alla Corte
costituzionale per l'esame della questione di legittimita'
costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 75 n.
201/2011, per contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1, 38 comma 2,
nonche' con il combinato disposto degli art. 3, 36 e 38, Cost.. ed
altresi' della questione di legittimita' costituzionale sulla base
dei medesimi parametri dell'art. 1 comma 483 della legge 27 dicembre
2013 n. 147 al fine di ottenere la declaratoria di illegittimita' del
reiterato blocco della perequazione automatica della sua pensione che
assumeva essere stato operato al di la' di ogni canone di
ragionevolezza e proporzionalita' e per poter ottenere cosi' la
condanna dell'INPS a provvedere alla perequazione del suo trattamento
pensionistico ex legge n. 388 del 23 dicembre 2000 art. 69 con
decorrenza dal gennaio 2012 oltre interessi e rivalutazione monetaria
sugli arretrati sino all'effettivo soddisfo;
che il Lorenzoni ha riferito di essere stato assunto in data
4 ottobre 1956 dall'allora Credito Agrario Bresciano presso il quale
aveva ininterrottamente lavorato sino alla data in cui era maturato
il suo diritto alla pensione di anzianita' e cioe' sin al 1° giugno
1996;
che il trattamento pensionistico era stato dal 2002 pari ad €
3.990,35 e quindi per effetto di successive rivalutazioni e per
accumulo di contributi versati nella gestione sperata INPS ad €
4.842,98 sino al 1° gennaio 2012 ;
che dal 1° gennaio 2012, a motivo della disposizione di legge
di cui denunciava la incostituzionalita', non era stato rivalutato;
che dal gennaio 2014 aveva ricevuto in incremento di € 17,83
mensili pari al 40 per cento dell'incremento del costo della vita sui
primi € 2.972,48 euro di pensione, a loro volta equivalenti a sei
volte il trattamento minimo INPS e nessun incremento per la parte
rimanente;
ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'istituto
convenuto ha domandato, in via preliminare, la declaratoria di
inammissibilita' del ricorso affermando di essersi limitato ad
applicare la normativa vigente che il ricorrente reputava essere
incostituzionale, ma in relazione alla quale non poteva chiedere la
rimessione alla Corte costituzionale in quanto la stessa poteva
pronunciarsi solo in via incidentale, e, nel merito, il rigetto delle
domande svolte nei suoi confronti stante l'inequivoco dettato
legislativo;
con intervento adesivo dipendente l'Associazione sindacale
indicata in epigrafe ha sostenuto la fondatezza della richiesta del
ricorrente ed a sua volta ha insistito per la rimessione alla Corte
costituzionale;
Osserva che e' del tutto infondata (e persino poco comprensibile)
l'eccezione preliminare sollevata dall'INPS circa l'inammissibilita'
del ricorso sul presupposto che il pensionato non avrebbe la
possibilita' di sollecitare la rimessione alla Corte costituzionale
delle norme, se correttamente applicate dall'Istituto: al contrario
proprio dalla circostanza che l'INPS ha applicato correttamente la
vigente disciplina che, ad avviso della parte ricorrente sarebbe
viziata di incostituzionalita', discende la necessita\opportunita' di
sottoporre la questione al giudice delle leggi una volta che il
giudice di merito ne riconosca la non manifesta infondatezza e la
rilevanza per la decisione che e' chiamato a dare;
che va subito affermato che la questione sollevata nel presente
giudizio e' certamente rilevante in quanto il Lorenzoni invoca la
perequazione della sua pensione con la conseguente riliquidazione ed
il pagamento di una differenza sul trattamento pensionistico
pregresso che non gli puo' essere concessa ne' dall'INPS ne' da
questo Giudice proprio in applicazione della normativa di cui si
contesta la costituzionalita'.
Tant'e' vero che una delle due disposizioni di cui il ricorrente
ha dubitato essere conformi a Costituzione e' stata oggetto di
pronuncia di incostituzionalita' con la sentenza n. 70 del 2015 del
1° marzo 2015 (pubblicata in data 30 aprile 2015 nella Gazzetta
Ufficiale) in fattispecie del tutto analoga;
che nelle more del giudizio non solo e' intervenuta la citata
pronuncia che avrebbe consentito al ricorrente di ottenere la
perequazione per il biennio 2012-2013, bensi' anche decreto-legge 21
maggio 2015 (convertito in legge 17 luglio 2015 n. 109) con il quale
il legislatore ha modificato la norma questa volta inserendo un
blocco di perequazione solo in relazione alle pensioni superiori a
sei volte il complessivo trattamento minimo INPS, impedendo la
perequazione della pensione del ricorrente (titolare di un
trattamento superiore a sei volte il trattamento minimo) e
riproponendo (seppure elevando il limite dei trattamenti da incidere)
una norma che si presta alle medesime censure di quella ante modifica
ed in relazione alla quale il Lorenzoni ha chiesto comunque la
rimessione alla Corte costituzionale;
che di conseguenza il ricorrente, titolare di una pensione di €
4.842,98 non si vedra' corrispondere nulla per il biennio 2012 e 2013
e per il periodo successivo e segnatamente per l'anno 2014 percepira'
una perequazione parziale (sino all'importo corrispondente a sei
volte il trattamento minimo INPS) estremamente ridotta;
che, ad avviso di questo giudice, inoltre, la questione appare
non manifestamente infondata.
Com'e' noto nella scelta del meccanismo perequativo da
utilizzare, il legislatore gode di una certa discrezionalita', atteso
che il combinato disposto dell'art. 36 e 38 Cost. impone il
raggiungimento del fine (l'adeguamento delle pensioni all'incremento
del costo della vita), senza imporre una particolare modalita'
attuativa del principio indicato.
E' stato correttamente osservato, nelle ordinanze di remissione
dei giudici sulla norma in questione prima della modifica introdotta,
che sebbene non esista un principio costituzionale che possa
garantire l'adeguamento costante delle pensioni al successivo
trattamento economico dell'attivita' di servizio corrispondente, il
legislatore e' tenuto ad individuare meccanismi che assicurino la
perdurante adeguatezza delle pensioni all'incremento del costo della
vita.
Tale principio ha portato piu' volte la Corte costituzionale a
dichiarare l'illegittimita' di disposizioni che non contenevano
alcuna previsione volta ad assicurare nel tempo la conservazione del
valore delle prestazioni erogate.
In particolare proprio nella sentenza n. 70\2015 la Corte
costituzionale ha nuovamente ribadito che «8. - Dall'analisi
dell'evoluzione normativa in subiecta materia, si evince che la
perequazione automatica dei trattamenti pensionistici e' uno
strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto
del criterio di adeguatezza di cui all'art. 38, secondo comma, Cost.
tale strumento si presta contestualmente a innervare il principio di
sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36 Cost., principio
applicato, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai
trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita tra le
altre, sentenza n. 208 del 2014 e sentenza n. 116 del 2013).
Per le sue caratteristiche di neutralita' e obiettivita' e per la
sua strumentalita' rispetto all'attuazione dei suddetti principi
costituzionali, la tecnica della perequazione si impone, senza
predefinirne le modalita', sulle scelte discrezionali del
legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il
quantum di tutela di volta in volta necessario. Un tale intervento
deve ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli artt. 36, primo
comma, e 38, secondo comma, Cost., principi strettamente
interconnessi, proprio in ragione delle finalita' che perseguono.
La ragionevolezza di tali finalita' consente di predisporre e
perseguire un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al
dettato dell'art. 3, secondo comma, Cost. cosi' da evitare disparita'
di trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti
pensionistici. Nell'applicare al trattamento di quiescenza,
configurabile quale retribuzione differita, il criterio di
proporzionalita' alla quantita' e qualita' del lavoro prestato (art.
36, primo comma, Cost.) e nell'affiancarlo al criterio di adeguatezza
(art. 38, secondo comma, Cost.), questa Corte ha tracciato un
percorso coerente per il legislatore, con l'intento di inibire
l'adozione di misure disomogenee e irragionevoli (fra le altre,
sentenze n. 208 del 2014 e n. 316 del 2010. Il rispetto dei parametri
citati si fa tanto piu' pressante per il legislatore, quanto piu' si
allunga la speranza di vita e con essa l'aspettativa, diffusa fra
quanti beneficiano di trattamenti pensionistici, a condurre
un'esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell'art. 36
Cost.
Non a caso fin dalla sentenza n. 26 del 1980, questa Corte ha
proposto una lettura sistematica degli articoli 36 e 38 Cost., con la
finalita' di offrire «una particolare protezione per il lavoratore».
Essa ha affermato che proporzionalita' e adeguatezza non devono
sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, «ma vanno
costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai
mutamenti del potere d'acquisto della moneta», senza che cio'
comporti un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle
pensioni e l'ultima retribuzione, poiche' e' riservata al legislatore
una sfera di discrezionalita' per l'attuazione, anche graduale, dei
termini suddetti (ex plurimis, sentenze n. 316 del 2010; n. 106 del
1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980; n. 46 del 1979; n. 176 del
1975; ordinanza n. 383 del 2004).
Nondimeno, dal canone dell'art. 36 Cost. «consegue l'esigenza di
una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle
retribuzioni del servizio attivo» (sentenza n. 501 del 1988; fra le
altre, negli stessi termini, sentenza n. 30 del 2004).
Il legislatore, sulla base di ragionevole bilanciamento dei
valori costituzionali deve «dettare la disciplina di un adeguato
trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie
attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze
minime di protezione della persona» (sentenza n. 316 del 2010). Per
scongiurare il verificarsi di «un non sopportabile scostamento»
fra l'andamento delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore
non puo' eludere il limite della ragionevolezza (sentenza n. 226 del
1993)» Omissis.
«Pertanto, il criterio di ragionevolezza, cosi' come delineato
dalla giurisprudenza citata in relazione ai principi contenuti negli
articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., circoscrive la
discrezionalita' del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione
di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali.
9. - Nel vagliare la dedotta illegittimita' dell'azzeramento del
meccanismo perequativo per i trattamenti pensionistici superiori a
otto volte il minimo INPS per l'anno 2008 (art. 1, comma 19 della
gia' citata legge n. 247 del 2007), questa Corte ha ricostruito la
ratio della norma censurata, consistente nell'esigenza di reperire
risorse necessarie «a compensare l'eliminazione dell'innalzamento
repentino a sessanta anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell'eta'
minima gia' prevista per l'accesso alla pensione di anzianita' in
base all'art. 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243», con
«lo scopo dichiarato di contribuire al finanziamento solidale degli
interventi sulle pensioni di anzianita', contestualmente adottati con
l'art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge» (sentenza n. 316 del
2010).
In quell'occasione questa Corte non ha ritenuto che fossero stati
violati i parametri di cui agli artt. 3, 36, primo comma, e 38,
secondo comma, Cost. Le pensioni incise per un solo anno dalla norma
allora impugnata, di importo piuttosto elevato, presentavano «margini
di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo».
L'esigenza di una rivalutazione costante del correlativo valore
monetario e' apparsa per esse meno pressante.
Questa Corte ha ritenuto, inoltre, non violato il principio di
eguaglianza, poiche' il blocco della perequazione automatica per
l'anno 2008, operato esclusivamente sulle pensioni superiori ad un
limite d'importo di sicura rilevanza, realizzava «un trattamento
differenziato di situazioni obiettivamente diverse rispetto a quelle,
non incise dalla norma impugnata, dei titolari di pensioni piu'
modeste». La previsione generale della perequazione automatica e'
definita da questa Corte «a regime», proprio perche' «prevede una
copertura decrescente, a mano a mano che aumenta il valore della
prestazione». La scelta del legislatore in quel caso era sostenuta da
una ratio redistributiva del sacrificio imposto, a conferma di un
principio solidaristico, che affianca l'introduzione di piu' rigorosi
criteri di accesso al trattamento di quiescenza. Non si viola il
principio di eguaglianza, proprio perche' si muove dalla ricognizione
di situazioni disomogenee.
La norma, allora oggetto d'impugnazione, ha anche superato le
censure di palese irragionevolezza, poiche' si e' ritenuto che non vi
fosse riduzione quantitativa dei trattamenti in godimento ma solo
rallentamento della dinamica perequativa delle pensioni di valore
piu' cospicuo. Le esigenze di bilancio, affiancate al dovere di
solidarieta', hanno fornito una giustificazione ragionevole alla
soppressione della rivalutazione automatica annuale per i trattamenti
di importo otto volte superiore al trattamento minimo INPS, «di
sicura rilevanza», secondo questa Corte, e, quindi, meno esposte al
rischio di inflazione.
La richiamata pronuncia ha inteso segnalare che la sospensione a
tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente
reiterazione di misure intese a paralizzarlo, «esporrebbero il
sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di
ragionevolezza e proporzionalita'», poiche' risulterebbe incrinata la
principale finalita' di tutela, insita nel meccanismo della
perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere
d'acquisto delle pensioni. Omissis.
Deve rammentarsi che, per le modalita' con cui opera il
meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di
acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, e', per
sua natura, definitiva. Le successive rivalutazioni saranno, infatti,
calcolate non sul valore reale originario, bensi' sull'ultimo importo
nominale, che dal mancato adeguamento e' gia' stato intaccato.
10.- La censura relativa al comma 25 dell'art. 24 del
decreto-legge n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della
proporzionalita' e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce
a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e
proporzionalita', con conseguente pregiudizio per il potere di
acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione
delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo
successivo alla cessazione della propria attivita'» (sentenza n. 349
del 1985).
Ebbene la norma recentemente introdotta ha nuovamente escluso la
perequazione per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo superiore sino a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi (ved. lettera c) del comma 25 del decreto-legge
n. 201\11 come novellato dall'art. 1 del decreto-legge n. 65 del 2015
conv. con legge n. 109 del 7 luglio 2015).
In tal modo e' stato reiterato il blocco della perequazione dei
trattamenti pensionistici per un biennio innalzandone la soglia e
quindi in concreto contravvenendo proprio alle indicazioni fornite
dalla Corte costituzionale e sopra analiticamente richiamate e cio'
in quanto la somma corrispondente a sei volte il trattamento minimo
INPS, cioe' € 2972,58 non appare trattamento di sicura rilevanza
come, invece, e' stato riconosciuto essere il trattamento di importo
«otto volte superiore al trattamento minimo INPS» dalla Corte
costituzionale quando peraltro l'esclusione dalla perequazione di
tali trattamenti era stato previsto con riferimento ad un solo anno
(2008).
Attualmente quindi le pensioni di importo superiore a sei volte
il trattamento minimo complessivo INPS sono integralmente escluse
dalla perequazione per il biennio 2012 e 2013 ed, inoltre, sui
trattamenti nuovamente non perequati si innesta la disciplina della
legge n. 147 del 27 dicembre 2013 per il triennio successivo
2014-2016 che ha previsto il blocco di perequazione per l'anno 2014
sulla parte di pensione superiore a sei volte il trattamento minimo
complessivo INPS e lasciando la perequazione del 40% sull'importo
inferiore (ma non sul trattamento complessivo bensi' solo fino a sei
volte l'importo del trattamento minimo, nulla essendo previsto per
l'eccedenza) e cio' senza che il legislatore abbia ben specificato le
esigenze finanziarie a fronte delle quali si impone tale sacrificio
ai soggetti incisi ne' la destinazione dei risparmi cosi' ottenuti.
Conclusivamente, ad avviso di questo giudice, in relazione alla
novella introdotta dalla legge del 2015 ed in relazione alla legge n.
147\2013 con riferimento al blocco afferente l'anno 2014 si assumono
violati:
a) il principio di cui all'art. 38 comma 2, Cost., perche' la
mancata rivalutazione impedisce la conservazione nel tempo del valore
della pensione, menomandone l'adeguatezza;
b) il principio di cui all'art. 36 comma 1, Cost., poiche' la
mancata rivalutazione viola il principio di proporzionalita' tra
pensione (che costituisce il prolungamento in pensione della
retribuzione goduta in costanza di lavoro) e retribuzione goduta
durante l'attivita' lavorativa;
c) il principio derivante dal combinato disposto degli
articoli 36, 38, 3 Cost., perche' la mancata rivalutazione, violando
il principio di proporzionalita' tra pensione e retribuzione e quello
di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il principio
di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale
discriminazione in danno della categoria dei pensionati a cui non
viene garantito il rispetto dei principi fondamentali
dell'ordinamento costituzionale.
Ancora una volta «risultano, dunque, intaccati i diritti
fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati
inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalita' del
trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art.
36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art 38., secondo comma,
Cost.). Quest'ultimo e' da intendersi quale espressione certa, anche
se non esplicita, del principio di solidarieta' di cui all'art. 2
Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza
sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.» (cosi' sentenza
n. 70 del 2015 Corte costituzionale).
Inoltre solo con riferimento alla modifica legislativa introdotta
con la legge n. 109 del 17 luglio 2015 in relazione alla reiterazione
del blocco della rivalutazione per le annualita' 2012 e 2013 per i
trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore sino a sei
volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi (ved. lettera c) del comma
25 del decreto-legge n. 201\11 come novellato dall'art. 1 del
decreto-legge n. 65 del 2015 conv. con legge n. 109 del 17 luglio
2015) si assume violato l'art. 136 Costituzione:
a) in quanto il decreto-legge n. 65\15 e la successiva legge
di conversione hanno violato il giudicato costituzionale in quanto
hanno, di fatto, riproposto il blocco della rivalutazione per il
2012\2013 gia' dichiarato incostituzionale semplicemente alzando la
soglia e, nel caso concreto, facendo venir meno per il ricorrente il
diritto appena riconosciutogli dalla Corte costituzionale stessa. Si
ricorda, in proposito, che la Corte costituzionale sin dal 1963 e da
ultimo nella sentenza n. 169 del 2015 richiamando il suo indirizzo
precedente (sentenza n. 88 del 1966) ha evidenziato che l'art. 136 C.
sarebbe violato «non solo ove espressamente si disponesse che una
norma dichiarata illegittima conservi la sua efficacia», ma anche ove
una legge, per il modo con cui provvede a regolare le fattispecie
verificatesi prima della sua entrata in vigore, perseguisse e
raggiungesse, «anche se indirettamente, lo stesso risultato»).
Principi, questi, ripresi e ribaditi in numerose altre successive
decisioni (fra le altre, le sentenze n. 73 del 2013; n. 245 del 2012;
n. 354 del 2010; n. 922 del 1988; n. 223 del 1983)».