TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE (Prima Civile) Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 novembre 2015 (con termine alle parti di giorni 80 per il deposito di note illustrative), esaminati gli atti e le deduzioni delle parti, Osserva quanto segue Con ricorso depositato in cancelleria in data 28 febbraio 2013, il Sig. Vincenzo Squillacioti chiedeva emettersi sentenza dichiarativa di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la signora V.R. in data ...... con accertamento negativo del diritto all'assegno divorzile di controparte per autosufficienza economica e riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli disposto in sede di separazione, in quanto maggiorenni; con memoria difensiva datata 4 marzo 2013, ex art. 4 comma 5 l.div, il coniuge V.R. contestava le pretese del ricorrente e chiedeva, tra l'altro la corresponsione di assegno divorzile; all'udienza presidenziale del 23 maggio 2013 venivano dati i provvedimenti provvisori previsti dall'art. 4 comma 7 l.div., rinviando per la fase contenziosa avanti al G.I. all'udienza del 14 ottobre 2013, con gli avvertimenti decadenziali previsti dalla legge; la V. si costituiva in giudizio solo il 4 ottobre 2013, quindi oltre il termine massimo previsto dall'art. 167 codice di procedura civile, come richiamato dall'art. 4 comma 10 l.div., ciononostante formulando alcune domande riconvenzionali (tra cui l'accertamento di un assegno di mantenimento, nonche' di assegno divorzile e altresi' l'emanazione dei provvedimenti di garanzia patrimoniale previsti dall'art. 8 l.div.); il G.i. pro tempore non rilevava la decadenza della V. dalle domande riconvenzionali spiegate e ammetteva i mezzi di prova richiesti ex art. 183 comma 6 codice di procedura civile; Nelle more dell'istruttoria, in data 17 gennaio 2014 veniva emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in applicazione dell'art. 4 comma 12 l.div. Con ordinanza emessa fuori udienza del 25 agosto 2015, lo scrivente rilevava d'ufficio la questione di rito della decadenza di parte resistente dalle domande riconvenzionali spiegate, dichiarando la nullita' di tutti gli atti istruttori tesi ad provare i fatti costitutivi di tali domande, sulla scorta della perentorieta' dei termini ex art. 167 codice di procedura civile, rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. 11318/05); con la medesima ordinanza lo scrivente poneva altresi' d'ufficio la questione della irregolarita' della costituzione altresi' di parte ricorrente per non aver depositato nei termini la memoria integrativa prevista dall'art. 4 comma 10 l.div.; all'udienza di discussione ex art. 101 codice di procedura civile delle rilevate questioni processuali, tenuta il 9 febbraio u.s., parte ricorrente insisteva per la declaratoria di inammissibilita' delle domande riconvenzionali della V. e per l'accertamento della regolare costituzione di' parte ricorrente sin dal ricorso; la V. deduceva invece che il giudice era incorso in errore di diritto nella declaratoria di decadenza ex art. 167 codice di procedura civile, posto che la predetta doveva ritenersi costituita sin dalla memoria difensiva depositata addi' 25 marzo 2013 in fase presidenziale; Il giudice poneva la questione d'ufficio della illegittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 10 l.div. nella parte in cui pone l'onere al solo convenuto di costituirsi avanti al G.I. e non anche al ricorrente; Parte ricorrente insisteva nella decadenza di parte resistente in applicazione della lettera dell'art. 4 comma 10 l.div. senza nulla dire circa il rilevato disequilibrio a sfavore della difesa del resistente; Parte resistente non dubitava affatto della legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 10 l.div. sulla scorta degli orientamenti della Cassazione, che saranno esaminati nel prosieguo, senza tuttavia dire alcunche' in merito alla coerenza di tali orientamenti con la lettera dell'art. 4 comma 10 l.div., e soprattutto senza minimamente cennare sulla evoluzione normativa disposta dalle novelle del 1987 e 2005, rispetto al previgente rito ambrosiano, che allo stato appare ancora paradossalmente vigente. Ritiene questo Giudicante che la questione sottoposta all'attenzione della Suprema Corte sia rilevante e non manifestamente infondata. A) In merito alla rilevanza della questione dedotta, il giudizio in corso non puo' essere definito in difetto della risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, perche', in caso di decadenza dalle domande riconvenzionali, parte resistente si vedrebbe negata il diritto di assegno divorzile e le garanzie previste dall'art. 8. B) Con riguardo alla non manifesta infondatezza, il remittente osserva che l'attuale rito divorzile nella fase contenziosa pone un eccessivo aggravio dell'onere difensivo in capo al resistente, situazione che appare irragionevole e iniqua a fronte del principio del giusto processo (art. 111 Cost.), che pone condizioni di parita' tra le parti, nonche' chiarezza delle fasi procedimentali, allo stato fortemente adombrata dalla ibrida posizione del ricorrente, che sarebbe costituito ad oltranza, a fronte di una dubbia posizione del resistente, onerato, stando alla lettera della norma, ad una sorta di doppia costituzione; il delineato assetto processuale inoltre appare lesivo del principio sovranazionale dell'equita' del processo (cfr. art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e art. 117 comma 1 Cost.); C) chi scrive non ignora che l'interrogativo posto all'esame della Suprema Corte e' stato gia' affrontato dalla Cassazione, in ragione della violazione dell'art. 3 Cost., e risolto negativamente sulla scorta del rilievo per cui il procedimento divorzile e' speciale, con fase introduttiva peculiare, vede su diritti indisponibili, e che la specialita' trova la sua ragione della rapida mutevolezza delle situazioni fattuali dedotte in giudizio, caratteri tutti riassumibili nella natura rebus sic stantibus dei predetti procedimenti (cfr. Cassazione 4903/04 pag. 12); D) lo scrivente non comprende tuttavia perche' tali peculiarita' debbano ricadere negativamente sulla sola posizione processuale del convenuto, con irragionevole aggravio del contenuto del diritto di difesa, registrandosi una posizione di dominanza processuale in capo al ricorrente e una difesa di controparte, a fronte di diritti di ugual natura, eccessivamente dipendenti dall'iniziativa del ricorrente; le ragioni del discostamento dall'orientamento della Suprema Corte sono altresi' rinvigorite da precedenti giurisprudenziali della corte nomofilattica del tutto avversati dalla Corte costituzionale (cfr. in tema di adozione di maggiorenni Corte costituzionale 23 febbraio 1994 n. 53 contro Cassazione 354/99, Cass. 2426/06). La necessita' di ottenere una pronunzia additiva da parte della Suprema Corte delle leggi deriva dalle seguenti Considerazioni in diritto 1. Come noto, a seguito della riforma del rito di separazione e divorzio, previsto dall'art. 8 legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 2 comma 3-bis decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005 n. 80, e' stato abrogato il previgente rito ambrosiano, in base al quale procedimento era da ritenere unitario con onere per le parti di costituirsi sin dalla fase presidenziale; 2. A seguito della riforma citata e' stata invece introdotta la bifasicita' dei procedimenti di separazione e divorzio, con una fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione delle parti e alla emanazione di' provvedimenti provvisori, e una successiva fase a contenzioso pieno; 3. L'introduzione della bifasicita' e' evidente dal tenore letterale dell'art. 4 comma 10 l.div. laddove indica il contenuto dell'ordinanza presidenziale, precisando che: «Con l'ordinanza di cui al comma 8, il Presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, numeri 2) 3) 4) 5) 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 166 e 167 c.p.c.»; Chi scrive non ignora che la Suprema Corte di cassazione ha gia' affrontato la questione, anche se in maniera ondivaga, ritenendo che, pur sconfessato il rito ambrosiano, la riforma del 1897/2005 non e' tale da esigere che il convenuto costituito davanti al presidente debba costituirsi ex novo davanti al G.I. (cfr. Cassazione 23910/09 pag. 5, nonche' Cassazione 12 settembre 2005 n. 18116); la stessa Cassazione peraltro ritiene il ricorrente gia' costituito sin dalla fase presidenziale con il mero deposito di ricorso (Cass. civ. Sez. I, 8 settembre 1992, n. 10291). Non si coglie tuttavia il nesso logico tra le predette pronunce e altre nelle quali invece si precisa che il convenuto deve costituirsi avanti al G.I. a seguito della riforma del 1987/2005 (cfr. Cassazione, I, 25 luglio 2002, n. 109, Cass., 10 marzo 2004, n. 4903, Cassazione 24 giugno 1989, n. 3095; Cassazione 8 settembre 1992, n. 10291, nonche' Cassazione 25 luglio 2002, n. 10914; Cassazione 15 novembre 2002, n. 16066); 4. Dalla interpretazione nomofilattica dell'art. 4 l.div. deriva che il ricorrente debba ritenersi costituito sin dal deposito del ricorso, in omaggio alla teoria processualistica della cd. vocatio judicis, mentre il resistente puo', ma non deve, costituirsi in giudizio sino al termine ex art. 166, 167 codice di procedura civile fissato dal Presidente del tribunale nell'ordinanza ex art. 4 comma 10 l.div.; 5. Tale ricostruzione delle riforme del 1987/2005 non convince perche' non e' in linea con l'effetto novativo della riforma cennata e soprattutto non spiega il motivo della disapplicazione del termine «costituzione in giudizio» recato dall'art. 4 comma 10 l.div. per il convenuto. Da tali premesse, se confermate dalla Suprema Corte, deriva una disparita' di trattamento tra ricorrente e resistente, posto che la memoria integrativa del ricorrente prevista dall'art. 4 l.div. appare meramente facoltativa, mentre la costituzione in giudizio del resistente appare obbligata a pena di decadenza ex art. 167 codice di procedura civile, salvo a disapplicare del tutto la riforma indicata; la rilevata disparita' di trattamento consiste nel fatto che il ricorrente ha la possibilita' di scegliere se spiegare memoria integrativa o no, quantunque il tenore dell'art. 4 comma 10 l.div. utilizza i seguenti termini: Con l'ordinanza di cui al comma 8, il Presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, numeri 2) 3) 4) 5) 6), del codice di procedura civile. Il resistente avrebbe invece sempre l'onere di costituirsi avanti al G.I., anche qualora abbia gia' depositato memoria avanti al Presidente, non a caso definita dal legislatore «difensiva»,e si badi ben non «di costituzione», ai sensi dell'art. 4 comma 5 l.div. Tale quadro processuale e' fortemente sbilanciato a danno del resistente, il quale puo' controdedurre al ricorso introduttivo di giudizio con memoria difensiva in fase presidenziale, per poi doverosamente costituirsi avanti al G.I.; cio' a fronte di un ricorrente che ha la mera possibilita' di spiegare memoria integrativa, o rimanere del tutto inerte, nonostante la bifasicita' introdotta dalla riforma, profittando di una formulazione normativa che riconnette in capo al resistente un eccessivo onere difensivo, chiaramente trasparente dal tenore della norma: «L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio» (art. 4 comma 10 ultimo inciso); Il prospettato disequilibrio e' ancor piu' aggravato da quelle pronunzie della Corte nomofilattica che indicano come il ricorrente possa proporre domande del tutto nuove in memoria integrativa, esigenza plausibile a fronte di intervenuti mutamenti fattuali tra il deposito del ricorso e la fase a contenzioso pieno. Ne deriva che resistente deve spiegare il diritto di difesa in via eventuale nella fase presidenziale, per contrastare le richieste del ricorrente, e obbligatoriamente nella fase contenziosa per contrastare le eventuali nuove richieste formulate in memoria integrativa, oppure per reiterare gli argomenti gia' dedotti in memoria difensiva avanti al Presidente per non incorrere in decadenze; la non chiara formulazione normativa e il mancato raccordo tra fase presidenziale e fase istruttoria necessitano di un autorevole chiarimento dal Giudice delle leggi, non essendo possibile risolvere la questione con gli ordinari criteri ermeneutici, nemmeno con interpretazione di sistema che rispetti l'evoluzione normativa intervenuta;