TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE 
                           (Prima Civile) 
 
    Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9
novembre 2015 (con termine alle parti di giorni 80 per il deposito di
note illustrative), 
    esaminati gli atti e le deduzioni delle parti, 
 
                        Osserva quanto segue 
 
    Con ricorso depositato in cancelleria in data 28  febbraio  2013,
il   Sig.   Vincenzo   Squillacioti   chiedeva   emettersi   sentenza
dichiarativa di scioglimento  degli  effetti  civili  del  matrimonio
concordatario contratto con  la  signora  V.R.  in  data  ......  con
accertamento  negativo   del   diritto   all'assegno   divorzile   di
controparte per autosufficienza economica e riduzione dell'assegno di
mantenimento dei figli disposto in sede  di  separazione,  in  quanto
maggiorenni; 
    con memoria difensiva datata 4 marzo 2013,  ex  art.  4  comma  5
l.div, il  coniuge  V.R.  contestava  le  pretese  del  ricorrente  e
chiedeva, tra l'altro la corresponsione di assegno divorzile; 
    all'udienza presidenziale del 23  maggio  2013  venivano  dati  i
provvedimenti  provvisori  previsti  dall'art.  4  comma  7   l.div.,
rinviando per la fase contenziosa avanti al G.I. all'udienza  del  14
ottobre 2013, con gli avvertimenti decadenziali previsti dalla legge; 
    la V. si costituiva in giudizio solo il 4  ottobre  2013,  quindi
oltre il termine massimo previsto dall'art. 167 codice  di  procedura
civile, come richiamato dall'art. 4 comma  10  l.div.,  ciononostante
formulando alcune domande riconvenzionali (tra cui l'accertamento  di
un assegno di mantenimento, nonche' di assegno divorzile  e  altresi'
l'emanazione dei  provvedimenti  di  garanzia  patrimoniale  previsti
dall'art. 8 l.div.); 
    il G.i. pro tempore non rilevava  la  decadenza  della  V.  dalle
domande  riconvenzionali  spiegate  e  ammetteva  i  mezzi  di  prova
richiesti ex art. 183 comma 6 codice di procedura civile; 
    Nelle more dell'istruttoria,  in  data  17  gennaio  2014  veniva
emessa sentenza parziale  di  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio, in applicazione dell'art. 4 comma 12 l.div. 
    Con ordinanza  emessa  fuori  udienza  del  25  agosto  2015,  lo
scrivente rilevava d'ufficio la questione di rito della decadenza  di
parte resistente dalle domande riconvenzionali spiegate,  dichiarando
la nullita' di tutti gli atti istruttori  tesi  ad  provare  i  fatti
costitutivi di tali domande, sulla  scorta  della  perentorieta'  dei
termini ex art. 167 codice  di  procedura  civile,  rilevabile  anche
d'ufficio (cfr. Cass. 11318/05); 
    con la medesima ordinanza lo scrivente poneva altresi'  d'ufficio
la questione della irregolarita' della costituzione altresi' di parte
ricorrente per non aver depositato nei termini la memoria integrativa
prevista dall'art. 4 comma 10 l.div.; 
    all'udienza di discussione ex art. 101 codice di procedura civile
delle rilevate questioni processuali,  tenuta  il  9  febbraio  u.s.,
parte ricorrente insisteva per la  declaratoria  di  inammissibilita'
delle domande riconvenzionali della V.  e  per  l'accertamento  della
regolare costituzione di' parte ricorrente sin dal ricorso; 
    la V. deduceva invece che il giudice era  incorso  in  errore  di
diritto nella  declaratoria  di  decadenza  ex  art.  167  codice  di
procedura civile, posto che la predetta doveva  ritenersi  costituita
sin dalla memoria difensiva depositata addi' 25 marzo  2013  in  fase
presidenziale; 
    Il giudice poneva la  questione  d'ufficio  della  illegittimita'
costituzionale dell'art. 4 comma 10 l.div. nella parte  in  cui  pone
l'onere al solo convenuto di costituirsi avanti al G.I. e  non  anche
al ricorrente; 
    Parte ricorrente insisteva nella decadenza di parte resistente in
applicazione della lettera dell'art. 4 comma 10  l.div.  senza  nulla
dire circa il rilevato  disequilibrio  a  sfavore  della  difesa  del
resistente; 
    Parte  resistente  non  dubitava   affatto   della   legittimita'
costituzionale  dell'art.  4  comma  10  l.div.  sulla  scorta  degli
orientamenti della Cassazione, che saranno esaminati  nel  prosieguo,
senza tuttavia  dire  alcunche'  in  merito  alla  coerenza  di  tali
orientamenti  con  la  lettera  dell'art.  4  comma  10   l.div.,   e
soprattutto senza  minimamente  cennare  sulla  evoluzione  normativa
disposta dalle novelle del 1987 e 2005, rispetto al  previgente  rito
ambrosiano, che allo stato appare ancora paradossalmente vigente. 
    Ritiene   questo   Giudicante   che   la   questione   sottoposta
all'attenzione della Suprema Corte sia rilevante e non manifestamente
infondata. 
    A) In merito alla rilevanza della questione dedotta, il  giudizio
in corso non puo' essere definito in difetto della risoluzione  della
questione  di  legittimita'  costituzionale,  perche',  in  caso   di
decadenza dalle domande riconvenzionali, parte resistente si vedrebbe
negata il  diritto  di  assegno  divorzile  e  le  garanzie  previste
dall'art. 8. 
    B) Con riguardo alla non manifesta  infondatezza,  il  remittente
osserva che l'attuale rito divorzile nella fase contenziosa  pone  un
eccessivo  aggravio  dell'onere  difensivo  in  capo  al  resistente,
situazione che appare irragionevole e iniqua a fronte  del  principio
del giusto processo (art. 111 Cost.), che pone condizioni di  parita'
tra le parti, nonche' chiarezza delle fasi procedimentali, allo stato
fortemente adombrata  dalla  ibrida  posizione  del  ricorrente,  che
sarebbe costituito ad oltranza, a fronte di una dubbia posizione  del
resistente, onerato, stando alla lettera della norma, ad una sorta di
doppia costituzione; il delineato assetto processuale inoltre  appare
lesivo del principio sovranazionale dell'equita' del  processo  (cfr.
art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti  dell'uomo
e delle liberta' fondamentali e art. 117 comma 1 Cost.); 
    C) chi scrive non  ignora  che  l'interrogativo  posto  all'esame
della Suprema Corte e' stato gia'  affrontato  dalla  Cassazione,  in
ragione della violazione dell'art. 3 Cost., e  risolto  negativamente
sulla scorta  del  rilievo  per  cui  il  procedimento  divorzile  e'
speciale,  con  fase  introduttiva   peculiare,   vede   su   diritti
indisponibili, e che la specialita' trova la sua ragione della rapida
mutevolezza delle situazioni fattuali dedotte in giudizio,  caratteri
tutti riassumibili nella natura  rebus  sic  stantibus  dei  predetti
procedimenti (cfr. Cassazione 4903/04 pag. 12); 
    D) lo scrivente non comprende tuttavia perche' tali  peculiarita'
debbano ricadere negativamente sulla sola posizione  processuale  del
convenuto, con irragionevole aggravio del contenuto  del  diritto  di
difesa, registrandosi una posizione di dominanza processuale in  capo
al ricorrente e una difesa di controparte, a  fronte  di  diritti  di
ugual   natura,   eccessivamente   dipendenti   dall'iniziativa   del
ricorrente; 
    le ragioni  del  discostamento  dall'orientamento  della  Suprema
Corte sono altresi' rinvigorite da precedenti giurisprudenziali della
corte nomofilattica del tutto avversati  dalla  Corte  costituzionale
(cfr. in tema di adozione  di  maggiorenni  Corte  costituzionale  23
febbraio 1994 n. 53 contro Cassazione 354/99, Cass. 2426/06). 
    La necessita' di ottenere una pronunzia additiva da  parte  della
Suprema Corte delle leggi deriva dalle seguenti 
 
                      Considerazioni in diritto 
 
    1. Come noto, a seguito della riforma del rito di  separazione  e
divorzio, previsto dall'art. 8 legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 2
comma  3-bis  decreto-legge  14  marzo  2005  n.  35  convertito  con
modificazioni in legge 14 maggio 2005 n. 80,  e'  stato  abrogato  il
previgente rito ambrosiano, in base  al  quale  procedimento  era  da
ritenere unitario con onere per le parti  di  costituirsi  sin  dalla
fase presidenziale; 
    2. A seguito della riforma citata e' stata invece  introdotta  la
bifasicita' dei procedimenti di separazione e divorzio, con una  fase
presidenziale, finalizzata alla  conciliazione  delle  parti  e  alla
emanazione di' provvedimenti provvisori,  e  una  successiva  fase  a
contenzioso pieno; 
    3.  L'introduzione  della  bifasicita'  e'  evidente  dal  tenore
letterale dell'art. 4 comma 10 l.div.  laddove  indica  il  contenuto
dell'ordinanza presidenziale, precisando che: 
        «Con l'ordinanza di cui al comma  8,  il  Presidente  assegna
altresi' termine al ricorrente per  il  deposito  in  cancelleria  di
memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163,
terzo comma, numeri 2) 3) 4) 5) 6), del codice di procedura civile  e
termine al  convenuto  per  la  costituzione  in  giudizio  ai  sensi
dell'art. 166 e 167 c.p.c.»; 
    Chi scrive non ignora che la Suprema Corte di cassazione ha  gia'
affrontato la questione, anche se in maniera ondivaga, ritenendo che,
pur sconfessato il rito ambrosiano, la riforma del 1897/2005  non  e'
tale da esigere che il convenuto  costituito  davanti  al  presidente
debba costituirsi ex novo davanti al G.I. (cfr.  Cassazione  23910/09
pag. 5, nonche' Cassazione 12 settembre 2005 n. 18116); 
    la  stessa  Cassazione  peraltro  ritiene  il   ricorrente   gia'
costituito sin dalla fase  presidenziale  con  il  mero  deposito  di
ricorso (Cass. civ. Sez. I, 8 settembre 1992, n. 10291). 
    Non si coglie tuttavia il nesso logico tra le predette pronunce e
altre nelle quali invece si precisa che il convenuto deve costituirsi
avanti  al  G.I.  a  seguito  della  riforma  del   1987/2005   (cfr.
Cassazione, I, 25 luglio 2002, n. 109, Cass., 10 marzo 2004, n. 4903,
Cassazione 24 giugno 1989, n. 3095; Cassazione 8 settembre  1992,  n.
10291, nonche' Cassazione 25 luglio 2002,  n.  10914;  Cassazione  15
novembre 2002, n. 16066); 
    4. Dalla interpretazione nomofilattica dell'art. 4 l.div.  deriva
che il ricorrente debba ritenersi costituito  sin  dal  deposito  del
ricorso, in omaggio alla teoria processualistica  della  cd.  vocatio
judicis, mentre il resistente  puo',  ma  non  deve,  costituirsi  in
giudizio sino al termine ex art. 166, 167 codice di procedura  civile
fissato dal Presidente del tribunale nell'ordinanza ex art.  4  comma
10 l.div.; 
    5. Tale ricostruzione delle riforme del  1987/2005  non  convince
perche' non e' in linea con l'effetto novativo della riforma  cennata
e soprattutto non spiega il motivo della disapplicazione del  termine
«costituzione in giudizio» recato dall'art. 4 comma 10 l.div. per  il
convenuto. 
    Da tali premesse, se confermate dalla Suprema Corte,  deriva  una
disparita' di trattamento tra ricorrente e resistente, posto  che  la
memoria integrativa del ricorrente prevista dall'art. 4 l.div. appare
meramente  facoltativa,  mentre  la  costituzione  in  giudizio   del
resistente appare obbligata a pena di decadenza ex art. 167 codice di
procedura civile, salvo a disapplicare del tutto la riforma indicata; 
    la rilevata disparita' di trattamento consiste nel fatto  che  il
ricorrente ha  la  possibilita'  di  scegliere  se  spiegare  memoria
integrativa o no, quantunque il tenore dell'art. 4  comma  10  l.div.
utilizza i seguenti termini: Con l'ordinanza di cui al  comma  8,  il
Presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito  in
cancelleria di memoria integrativa, che deve avere  il  contenuto  di
cui all'art. 163, terzo comma, numeri 2) 3) 4) 5) 6), del  codice  di
procedura civile. 
    Il resistente avrebbe invece sempre l'onere di costituirsi avanti
al G.I., anche  qualora  abbia  gia'  depositato  memoria  avanti  al
Presidente, non a caso definita dal legislatore «difensiva»,e si badi
ben non «di costituzione», ai sensi dell'art. 4 comma 5 l.div. 
    Tale quadro processuale e' fortemente  sbilanciato  a  danno  del
resistente, il quale puo' controdedurre al  ricorso  introduttivo  di
giudizio  con  memoria  difensiva  in  fase  presidenziale,  per  poi
doverosamente costituirsi  avanti  al  G.I.;  cio'  a  fronte  di  un
ricorrente  che  ha  la  mera  possibilita'   di   spiegare   memoria
integrativa, o rimanere del tutto inerte, nonostante  la  bifasicita'
introdotta dalla riforma, profittando di una  formulazione  normativa
che riconnette in capo al resistente un  eccessivo  onere  difensivo,
chiaramente trasparente dal tenore della norma: 
        «L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al  convenuto  che
la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui
all'art. 167 del codice di procedura civile e che  oltre  il  termine
stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni  processuali  e
di merito non rilevabili d'ufficio» (art. 4 comma 10 ultimo inciso); 
    Il prospettato disequilibrio e' ancor piu'  aggravato  da  quelle
pronunzie della Corte nomofilattica che indicano come  il  ricorrente
possa proporre  domande  del  tutto  nuove  in  memoria  integrativa,
esigenza plausibile a fronte di intervenuti mutamenti fattuali tra il
deposito del ricorso e la fase a contenzioso pieno. 
    Ne deriva che resistente deve spiegare il diritto  di  difesa  in
via eventuale nella fase presidenziale, per contrastare le  richieste
del  ricorrente,  e  obbligatoriamente  nella  fase  contenziosa  per
contrastare  le  eventuali  nuove  richieste  formulate  in   memoria
integrativa, oppure per  reiterare  gli  argomenti  gia'  dedotti  in
memoria  difensiva  avanti  al  Presidente  per  non   incorrere   in
decadenze; 
    la non chiara formulazione normativa e il  mancato  raccordo  tra
fase presidenziale e fase istruttoria necessitano  di  un  autorevole
chiarimento dal Giudice delle leggi, non essendo possibile  risolvere
la questione  con  gli  ordinari  criteri  ermeneutici,  nemmeno  con
interpretazione  di  sistema  che  rispetti  l'evoluzione   normativa
intervenuta;