UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PALERMO
Il Giudice di pace, letti gli atti del procedimento n. 13669/2015
e sciolta la riserva di decidere espressa alla udienza del 19 aprile
2016, ha emesso la seguente ordinanza;
Rilevato che, alla udienza del 19 aprile 2016 la causa e' stata
posta in riserva e che alla medesima udienza il procuratore di parte
attrice ha insistito nella rimessione degli atti alla Corte
costituzionale;
Rilevato che l'oggetto del presente giudizio, introdotto nelle
forme di cognizione con rito ordinario, ha ad oggetto opposizione a
cartella esattoriale e che, nello specifico, parte attrice chiede
emettersi sentenza di annullamento della pretesa creditoria di cui
alla cartella esattoriale deducendo di avere regolarmente, nei
termini prescritti, proceduto al pagamento di cui alla sanzione con
le modalita' del bonifico bancario;
Rilevato che, nel caso di specie, parte opposta Comune di Palermo
deduce la legittimita' della procedura poiche' il pagamento cosi'
come effettuato con bonifico bancario, e' da considerarsi
intempestivo poiche', pur se effettuato nei termini, e' concretamente
pervenuto all'ente dopo la scadenza temporale;
Rilevato che l'art. 202 C.d.S. al comma 2 prevede che «Il
trasgressore puo' corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal
quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in
c/c postale oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di c/c
bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo
nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le
modalita' di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti in
c/c postale o eventualmente in quelle in c/c bancario ovvero mediante
strumenti di pagamento elettronico»;
Rilevato che pur prevedendo tale norma la modalita' di pagamento,
con effetto solutorio, oltre che nei modi tradizionali e quindi con
pagamento del bollettino in c/c postale con accredito dalla data di
pagamento all'ufficio postale, anche mediante c/c bancario e
elettronico, ragion per cui nel bollettino allegato al caso concreto
risulta inserito l'IBAN di riferimento, essa nessuna disposizione
reca in ordine dell'effetto solutorio in caso di effettuazione di
pagamento con tali mezzi alternativi;
Rilevato che l'effetto solutorio che viene riconosciuto in tali
casi quando la somma in questione risulta accreditata nella materiale
disponibilita' dell'ente, per come eccepisce in tale contesto il
Comune di Palermo, crea una ingiustificata disparita' di trattamento
tra chi si avvale del versamento in c/c postale e chi invece intende
avvalersi del mezzo bancario (bonifico) ammesso questo, come detto,
dalla norma, riconosciuto dall'ente creditore con la descrizione
dell'IBAN, disparita' di trattamento resa piu' evidente e tangibile
dalla circostanza obbiettiva che anche in caso di pagamento tramite
bonifico bancario si verifica, immediatamente dopo l'effettuazione
della operazione, il contestuale prelievo della valuta dal conto
corrente del debitore;
Rilevato inoltre che la disparita' di trattamento e lesione del
diritto opera anche in relazione ai diversi tempi di pagamento a
disposizione tra colui il quale sceglie di effettuare il pagamento a
mezzo di conto corrente postale che puo' utilizzare tutto il tempo
massimo dei sessanta giorni concesso dalla norma e colui il quale
invece intendendo utilizzare il mezzo di bonifico bancario, anche
esso previsto dalla norma, ha a disposizione un termine ridotto
rispetto a quanto stabilito, non quantificabile da parte del
debitore, creando ad esso incertezza sull'esatto rispetto dei
termini, termine peraltro variabile in base ai meccanismi telematici
dell'istituto erogante, coincidente, in termini di effetto solutorio,
con l'accredito della somma in favore dell'ente creditore nel conto
corrente da esso stabilito;