TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione civile
In persona del Giudice unico dott.ssa Maria Cristina Scarzella ha
pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale nella causa iscritta al n. 7625/2015 promossa da:
Edilcave Liguria S.r.l. in persona del legale rappresentante pro
tempore, sig. Notari Giacomo (partita IVA 00334270097), corrente in
Genova, via Carlo Barabino n. 16/10, elettivamente domiciliata nello
studio dell'avv. Enrico Peratello (codice fiscale PRTNRC70E03H620L)
in Genova, Salita Salvatore Viale n. 5/6, che la difende ed assiste
in forza di procura speciale in calce del ricorso parte opponente;
contro Citta' Metropolitana di Genova, succeduta ex lege (art. 1,
comma 16, legge n. 56/2014) alla Provincia di Genova partita IVA
00949170104 - codice fiscale 80007350103, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con poteri anche
disgiunti, dall'avv. Carlo Scaglia (codice fiscale SCGCRL62S15L219B),
dall'avv. Valentina Manzone (codice fiscale MNZVNT72P65D969Y) e
dall'avv. Lorenza Olmi (codice fiscale LMOLNZ77S63D969B), presso i
quali e' elettivamente domiciliata, in Genova, piazzale Mazzini n. 2,
come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
parte opposta;
In fatto
Con ricorso depositato in data 16 giugno 2015, la Edilcave
Liguria S.r.l. ha svolto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione
di pagamento della Citta' Metropolitana di Genova, datata 18 maggio
2015 e notificata in data 18 maggio 2015, n. 80/AS, prot. gen.
41491/2015, con cui «richiamato il verbale di accertamento di
violazione amministrativa n. 29/2011/AS del 16 settembre 2011 redatto
da agenti dell'Amministrazione provinciale di Genova - ambiente, con
il quale in occasione di una verifica documentale inerente la
gestione di rifiuti prodotti e smaltiti presso il cantiere sito nel
comune di Genova e denominato "rete merci, nodo Genova-Ventimiglia e
realizzazione della variante del tracciato del tratto di linea
interessato a soluzione dell'interferenza con il nuovo assetto viario
di lungomare Canepa, localita' Sampierdarena" si e' rilevata una non
corretta compilazione di n. 48 formulari relativi al trasporto di
rifiuti non pericolosi (CER 170504 "terre e ricce da scavo"). In
particolare, si e' riscontrato che: a fronte della corretta
indicazione del codice di recupero e' stata barrata la casella
relativa all'attivita' di smaltimento, in violazione dell'art. 193,
comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, sanzionato dall'art.
258, comma 5, del medesimo decreto», e' stato ordinato ed ingiunto al
sig. Bonelli Giorgio e alla Edilcave Liguria S.r.l., quale obbligata
in solido, di pagare la somma complessiva di euro 12.500,00.
L'opponente ha dedotto un unico motivo, di asserita violazione
dell'art. 8-bis della legge n. 689/1981, quarto comma, esponendo in
fatto che le violazioni contestate attengono alla compilazione di 48
formulari compilati in tre distinte giornate, nel breve volgere di
pochi minuti l'uno dall'altro, riferiti allo stesso cantiere e allo
stesso produttore, e che il medesimo errore di compilazione del primo
formulario risulta essere stato ripetuto nella redazione dei
successivi formulari; in considerazione di cio' a parere
dell'opponente si e' in presenza di una unica condotta illecita di
durata, compiuta in tre giorni distinti, e quindi reiterata per tre
volte, come tale sussumibile nella disciplina dell'art. 8-bis, comma
4 della legge n. 689/1981. Facendo applicazione di detta norma
(secondo cui che le violazioni amministrative successive alla prima,
se commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria, non sono valutate ai fini della
reiterazione) avrebbero dovuto essere comminate tre sanzioni,
ciascuna per l'importo di € 260, per un totale di € 789, anziche' 48
come accaduto.
Con decreto reso ai sensi dell'art. 415 del codice di procedura
civile, in data 25 giugno 2015 e' stata fissata l'udienza del 29
ottobre 2015 per la discussione e, starne l'istanza dell'opponente,
e' stata sospesa l'esecutivita' dell'ordinanza impugnata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16 ottobre
2015 si e' costituita in giudizio la Citta' Metropolitana di Genova,
contestando le avverse difese e istanze, chiedendo il rigetto del
ricorso evidenziando in particolare che l'unificazione delle sanzioni
prevista dal primo camma dell'art. 8 della legge n. 689/1981 riguarda
la sola ipotesi in cui la pluralita' di violazioni discende da
un'unica condotta e non opera invece nel caso di condotte distinte,
quali quelle in esame, ove l'accettazione del carico di rifiuti
accompagnati da un formulario compilato non correttamente si
riferisce a 48 distinti trasporti effettuati con modalita'
cronologiche distinte le une dalle altre e con carichi e formulari
differenti.
In sede di discussione e' stata prospettata ex officio la
possibile questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8,
secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato
dall'art. 1-sexies della legge 31 gennaio 1986, n. 11, limitatamente
alle parole «in materia di previdenza e assistenza obbligatorie», in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. All'esito
della discussione, assunto il provvedimento in riserva, e' stata
emessa la presente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte
costituzionale, ritenendo integrati i presupposti di cui all'art. 23,
terzo comma della legge n. 87/1953.
Norma oggetto
La norma oggetto della questione di legittimita' costituzionale
prospettata e' l'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, come modificato dall'art. 1-sexies della legge 31 gennaio
1986, n. 11, che prevede: «Alla stessa sanzione prevista dal
precedente comma soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni,
esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di
norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in
tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse norme di
legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie»,
limitatamente alle parole «in materia di previdenza e assistenza
obbligatorie», avuto riguardo dell'art. 3 della Costituzione, primo
comma, quale parametro di legittimita' costituzionale.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo
comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art.
1-sexies della legge 31 gennaio 1986, n. 11, limitatamente alle
parole «in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie», in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione e' gia' stato
posta al vaglio della Corte costituzionale, da ultimo con l'ordinanza
di promovimento n. 139 del 15 aprile 2014 del Consiglio di Stato,
sezione prima, e con l'ordinanza n. 48 atto di promovimento del 25
novembre 2014 dal Tribunale di Imperia.
In entrambi i casi l'esame della Corte si e' arrestato per la
manifesta inammissibilita' della questione come posta, rilevandosi in
entrambi i casi (vedi ordinanze n. 36/2015 e n. 270/2015) che «la
motivazione dell'ordinanza di rimessione non contiene indicazioni
sufficienti ad una completa ricostruzione della fattispecie a quo,
necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di
legittimita' costituzionale; che in particolare l'ordinanza non
chiarisce quali siano gli esatti termini degli illeciti
amministrativi contestati con riferimento alle plurime condotte che
hanno dato luogo al provvedimento sanzionatorio impugnato; in
particolare, non vengono fornite indicazioni circa le concrete
modalita' esecutive delle violazioni, con riferimento alla natura
eterogenea delle plurime condotte, al contesto temporale in cui le
stesse sono state realizzate e, in definitiva, alla riconducibilita'
delle stesse ad un medesimo disegno trasgressivo, come richiesto
dalla disposizione impugnata; che - alla luce del principio di
autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - tale carenza
costituisce motivo di inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale, in quanto preclusiva della valutazione
della rilevanza, non essendo stati forniti sufficienti elementi che
consentano di ritenere che le plurime violazioni contestate siano
riconducibili al modello del concorso materiale e possano - in
ipotesi - essere unificate sotto il vincolo della continuazione, come
disciplinato dall'art. 8, secondo comma, della legge n. 689 del
1981».
Rilevanza
La scrivente, avuto riguardo al caso in esame, ritiene che la
questione come infra prospettata sia rilevante nella presente
fattispecie, ove, a fronte di plurime condotte (il che comporta la
inapplicabilita' della disciplina del concorso formale previsto
dall'art. 8 della legge n. 689/1981, che richiede l'unicita'
dell'azione od omissione produttiva della pluralita' di violazioni,
nonche' delle disciplina dell'art. 8-bis della legge n. 689/1981
invocata dall'opponente, che esplica i suoi effetti solo al fine di
rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della
reiterazione) - e' stata comminata la sanzione della somma
complessiva di € 12.500,00, comprensiva di € 20,00 per spese di
notifica, per la non corretta compilazione di 48 formulari relativi
al trasporto di rifiuti non pericolosi, compilazione e trasporti
avvenuti in data 15 dicembre 2010, 16 dicembre 2010 e 2 febbraio
2011.
In particolare si evidenzia che i formulari recanti la data del
15 dicembre 2010 risultano redatti in taluni casi a distanza di pochi
minuti l'uno dall'altro (ore 8,00, 9,05, 9,15, 10,05, 10,55, 11,35,
13,20, 13,45, 14,30, 15,56), cosi' come quelli del 16 dicembre 2010
(7,00, 7,30, 7,40, 9,00, 9,05, 9,10, 10,20, 10,25, 10,35, 11,00,
11,46, 11,48, 12,00, 13,26, 13,50, 14,00, 14,10, 14,55, 15,17, 15,20,
15,35) nonche' del 2 febbraio 2011 (7,30, 7,36, 7,37, 9,00, 9,12,
9,17, 9,50, 10,16, 10,40, 10,42, 11,00, 11,37, 11,50, 13,00, 13,15,
14,17, 14,20). Tenuto conto del brevissimo lasso temporale
intercorrente fra la compilazione dei formulari come sopra indicati,
attesa la coincidenza del produttore dei rifiuti, dell'area di
provenienza, e tenuto conto del brevissimo lasso di tempo intercorso
fra la redazione dei verbali, ben puo' ritenersi che essi siano
frutto di un medesimo disegno; se il cumulo giuridico fosse
applicabile al caso in esame, la sanzione complessiva irrogabile
potrebbe in concreto essere notevolmente inferiore a quella irrogata,
in quanto, anche a considerare le condotte illecite come compiute
autonomamente una dall'altra, avuto riguardo ai tre diversi giorni,
la sanzione massima aumentata sino al triplo per effetto della
continuazione potrebbe essere notevolmente ridotta (posto che la
sanzione prevista dall'art. 258, comma 5 del decreto legislativo n.
152/2006 va da € 260 a € 1550 e che e' stata applicata la sanzione
complessiva di € 12.500, ottenuta moltiplicando la sanzione nel
minimo per il numero - 48 - di violazioni riscontrate); pertanto
l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' della disposizione
censurata potrebbe comportare l'eventuale annullamento del
provvedimento sanzionatorio impugnato e/o la riduzione della sanzione
applicata.
Per tali ragioni, la scrivente ritiene soddisfatto il requisito
della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
prospettata.
Non manifesta infondatezza
L'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle sanzioni
amministrative, contenente «Modifiche al sistema penale», ha
introdotto nel sistema sanzionatorio amministrativo il cumulo
giuridico corrispondente a quello previsto per le pene dall'art. 81
del codice penale, ossia il concorso formale al primo comma, e
successivamente al secondo comma, la continuazione, in particolare
disponendo «(I) ... chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu'
violazioni della stessa disposizione: soggiace alla sanzione prevista
per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. (II) Alla
stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con
piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posta in
essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni
amministrative, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni
della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie», e percio' limitando la continuazione, e il
conseguente cumulo giuridico delle pene, alle sole violazioni di
leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (vedi, fra
le altre la sentenza di Cassazione 21 giugno 2010, n. 19659, che
richiama la costante giurisprudenza che ha ritenuto
l'inapplicabilita' del «concorso materiale» fuori del caso predetto).
Circa la non manifesta infondatezza della questione, la scrivente
fa proprie le considerazioni gia' svolte dal Consiglio di Stato nella
recente ordinanza dell'aprile 2014 di rimessione degli atti alla
Corte costituzionale, del cui esito si e' gia' riferito; in
particolare in tale pronuncia e' stato ripercorso l'excursus storico
della disciplina penale relativa agli istituti del cumulo giuridico e
dell'assorbimento delle sanzioni in determinati casi di concorso di
illeciti, dal codice penale del 1889, fino alla riforma dell'art. 81
del codice Rocco, attuata con l'art. 8 del decreto-legge 1° aprile
1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, che,
sostituendo il testo dell'art. 81 del codice penale con quello
vigente, ha previsto il sistema del cumulo giuridico sia per il
concorso formale sia per la continuazione ed ha esteso quest'ultima
al caso di piu' violazioni di diverse disposizioni di legge
(«Concorso formale. Reato continuato. (I) E' punito con la pena che
dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave aumentata sino al
triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse
disposizioni di legge ovvero commette piu' violazioni della medesima
disposizione di legge (II). Alla stessa pena soggiace chi con piu'
azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso,
commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di
diverse disposizioni di legge. (III) Nei casi preveduti da
quest'articolo, la pena non puo' essere superiore a quella che
sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti»). E' stato
evidenziato che la finalita' delle disposizioni trascritte e' quella
di non pervenire a pene complessive spropositate quando la pluralita'
di reati consiste pur sempre in una medesima azione od omissione, in
un medesimo fatto secondo la terminologia del 1889 (concorso
formale), o in una condotta, o comportamento, diretta a un unico fine
(continuazione).
Nel percorrere l'iter di approvazione della legge n. 689 del
1981, pare opportuno evidenziare che il disegno di legge n. 339,
approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 settembre
1980, prevedeva all'art. 6 - intitolato «Piu' violazioni di
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative» - soltanto il
concorso formale: «Salvo che diversamente stabilito dalla legge, chi
con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono
sanzioni amministrative o commette piu' violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu'
grave aumentata sino al triplo».
Il testo fu soppresso dal Senato (testo trasmesso alla Camera il
17 giugno 1981) essendo stato ritenuto superfluo - a quanto si legge
ne resoconto della seduta della IV commissione della Camera del 22
luglio 1931 - perche' la disposizione era ricavabile dai principi
generali; ma fu ripristinato dalla Camera, nella seduta del 10
settembre 1981 della IV commissione, sempre con la previsione del
cumulo giuridico per il concorso formale di illeciti. In tale testo
e' stato emanato l'art. 8 della legge n. 689 del 1981. Il cumulo
giuridico per la continuazione fu introdotto dall'art. 1-sexies della
legge 31 gennaio 1986, n. 11, di conversione in legge del
decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti, tra
l'altro, in materia previdenziale, nel quadro della lotta
all'evasione contributiva, allo scopo di evitare una pesantezza delle
sanzioni che avrebbe potuto scoraggiare gli evasori a mettersi in
regola (seduta della Camera del 24 gennaio 1986). Ne e' risultato
l'attuale secondo comma dell'art. 8, secondo cui «Alla stessa
sanzione prevista dal precedente comma» (per il concorso formale)
«soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che
stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi
diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse norme di legge in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie»; e la limitazione
e' dovuta a null'altro che alla circostanza che la normativa in esame
atteneva alla materia previdenziale, senza nessuna riconsiderazione
del sistema sanzionatorio generale.
Cosi' ricostruito il quadro normativo, sovviene alla scrivente il
dubbio che la limitazione, cosi' introdotta, della continuazione alle
sole violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
crei un'irrazionale disparita' di trattamento, tra chi appunto
commetta violazioni in materia previdenziale e assistenziale e chi
commetta illeciti amministrativi in altre materie.
Pur non dubitando del fatto che rientri nella discrezionalita'
del legislatore differenziare all'interno del sistema sanzionatorio
il trattamento del concorso d'illeciti - prevedendo il cumulo
giuridico delle sanzioni per il solo concorso formale e non anche per
l'illecito continuato o viceversa (per quanto la mancata previsione
della continuazione gia' nel testo originario della legge n. 689 del
1981 sembri essere stata piuttosto casuale che voluta) - e neppure
che il legislatore abbia la facolta' di sottrarre al beneficio del
cumulo giuridico, assoggettandole al cumulo materiale, sanzioni
prescritte per violazioni in una determinata materia, nella quale
ritenga sussistenti ragioni per usare un particolare rigore, tuttavia
permane il dubbio se il legislatore possa, introducendo in una legge
recante la disciplina generale sulla repressione degli illeciti
amministrativi, con una legge settoriale, un istituto parimenti
generale di mitigazione delle sanzioni qual e' la continuazione,
limitarlo alla sola materia considerata dalla legge settoriale, cosi'
immotivatamente escludendolo da tutte le altre; tanto piu' che la
continuazione, come istituto di mitigazione delle sanzioni appunto in
linea di principio e salvo ragionevoli eccezioni, e' valida per la
generalita' delle leggi repressive.
Ancora: pur prendendo atto che la Corte costituzionale
nell'ordinanza sopra indicata - benche' abbia dichiarato
manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione
come prospettata - ha parimenti rilevato la inammissibilita' della
stessa osservando che «un intervento come quello invocato dal
rimettente deve ritenersi precluso dalla discrezionalita' del
legislatore nel configurare trattamento sanzionatorio per il concorso
tra plurime violazioni, nonche' per l'assenza di soluzione
costituzionalmente obbligate (ordinanza n. 280 del 1999 , n. 23 del
1995, n. 468 del 1989)», la scrivente auspica una riconsiderazione
della questione alla luce delle argomentazioni svolte nella presente
sede. Da un lato si osserva che l'esclusione del cumulo formale alla
continuazione non sembra essere motivato da discrezionalita' del
legislatore, che ben potrebbe sottrarre una determinata materia alla
disciplina generale della continuazione, purche' tale scelta sia
motivata da una ratio di tutela di particolari beni giuridici, che
renda opportuno un maggior rigore sanzionatorio; l'attuale disciplina
sembra riconducibile piuttosto ad un intervento casuale, originato da
una riforma settoriale, che comporta una differenziazione immotivata
e incoerente con il sistema; d'altra parte si rileva che i richiami
al legislatore svolti dalla stessa Corte costituzionale in due
precedenti ordinanze (n. 468/1989 e n. 23/1995, volti alla
formulazione di una disciplina organica, relativa all'accertamento e
alla contestazione della continuazione, non sarebbero altrimenti
comprensibili - se non presupponendo la condivisione della medesima
opportunita' di rimeditazione in oggi rappresentata, in ragione del
dubbio di costituzionalita' della predetta normativa.
Con riferimento al dubbio di costituzionalita' prospettato in
questa sede, lo scrutinio della Corte ben potrebbe avere come oggetto
l'opportunita' della scelta compiuta dal legislatore in relazione al
principio di ragionevolezza. Come pacificamente affermato dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale. «La ragionevolezza si
manifesta anche come non arbitrarieta', quando la scelta legislativa
sia sostenuta da una ragione giustificatrice sufficiente ovvero non
si presenti come costituzionalmente intollerabile» (si confronti
sentenza n. 206 del 1999). Nel caso di specie, alla luce di quanto
sopra premesso, la scrivente nutre dubbi di legittimita'
costituzionale in merito alla non arbitrarieta' della previsione
normativa che applica il cumulo formale con riferimento ad un unico
settore normativo, anziche' prevedere una disciplina organica, con la
conseguente esclusione del medesimo trattamento sanzionatorio a
fattispecie analoghe.
La stessa Corte ha gia' ritenuto che «Il sindacato di
ragionevolezza puo' consistere anche in una valutazione circa la
proporzionalita', la congruita', l'adeguatezza, l'eccessivita',
l'equilibrio, ecc., del mezzo (strumento, meccanismo, misura)
rispetto al fine perseguito. In questi casi il criterio del giudizio
di ragionevolezza non si risolve nei termini di una valutazione di
conformita', quanto piuttosto in termini di non
difformita'/accettabilita'/plausibilita' di una certa scelta
legislativa.».
In tal senso si era espressa anche la sentenza n. 1130 del 1988
che stabiliva che «il giudizio di' ragionevolezza, lungi dal
comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e
astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative
alla proporzionalita' dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua
insindacabile discrezionalita' rispetto alle esigenze obiettive da
soddisfare o alle finalita' che intende perseguire, tenuto conto
delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti».
La sentenza n. 14 del 1964, sull'espropriazione delle imprese
elettriche, e' fra le prime a esemplificare la valutazione di
ragionevolezza; in essa, sia pure per escluderli, si menzionano i
criteri di illogicita', arbitrarieta' o contraddittorieta': «Per
potere affermare che la legge denunziata non risponda a fini di
utilita' generale ai sensi dell'art. 43 della Costituzione,
bisognerebbe che risultasse: che l'organo legislativo non abbia
compiuto un apprezzamento di tali fini e dei mezzi per raggiungerli o
che questo apprezzamento sia stato inficiato da criteri illogici,
arbitrari o contraddittori ovvero che l'apprezzamento stesso si
manifesti in palese contrasto con i presupposti di fatto. Ci sarebbe
anche vizio di legittimita' se si accertasse che la legge abbia
predisposto mezzi assolutamente inidonei o contrastanti con lo scopo
che essa doveva conseguire ovvero se risultasse che gli organi
legislativi si siano serviti della legge per realizzare una finalita'
diversa da quella di utilita' generale che la norma costituzionale
addita».
Il maggiore rigore dovuto alla mancata previsione del cumulo
formale alla continuazione, salvo nel settore della previdenza e
dell'assistenza obbligatorie, non supera a parere della scrivente il
vaglio di plausibilita' richiesto dal principio di ragionevolezza:
non sembra infatti rinvenibile alcuna ratio giustificatrice della
differenziazione delle conseguenze sanzionatorie stabilite, che renda
adeguato e congruo lo strumento deterrente rispetto alla
riprovevolezza del comportamento punito.
In ragione di tali principi, si puo' ritenere che la
ragionevolezza assurga a parametro di coerenza di una norma al
sistema, al quadro normativo o ai principi generali del sistema
stesso.
Nella sentenza n. 84 del 1997, la Corte ha affermato: «La
semplice constatazione che le due norme poste a raffronto facciano
parte di sistemi distinti ed autonomi non basta ad escludere che sia
irragionevole il risultato normativo: il canone della ragionevolezza
deve trovare applicazione non solo all'interno del singoli comparti
normativi, ma anche con riguardo all'intero sistema».
Alla luce di quanto sopra illustrato permane il dubbio in capo
alla scrivente che in ipotesi quali quella oggetto del presente
procedimento, caratterizzate da plurime condotte tenute in un breve
arco temporale violative della medesima disposizione di legge
l'inapplicabilita' della continuazione e del regime del concorso
formale non sia coerente al sistema sanzionatorio nel suo complesso,
posto che la limitazione della continuazione alla sola materia di
previdenza e assistenza obbligatorie non sembra aderente al principio
di ragionevolezza.