ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 9,  comma
1, e 14, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 novembre  2013,
n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale),
promosso dal Tribunale amministrativo regionale per  la  Liguria  nel
procedimento vertente tra Amt Azienda Trasporti e  Mobilita'  spa  ed
altri e Atpl Liguria e Regione Liguria, con ordinanza del 21  gennaio
2016, iscritta al n. 95 del  registro  ordinanze  2016  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  20,  prima   serie
speciale, dell'anno 2016. 
    Udito nella camera di consiglio del 5  ottobre  2016  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Liguria  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e  117,  primo  e  secondo
comma, lettere e) e s), della Costituzione, questioni di legittimita'
costituzionale degli artt. 9, comma 1, e 14,  comma  1,  della  legge
della Regione Liguria 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema  di
trasporto pubblico regionale e locale). 
    2.- Il rimettente premette che: 
    -  in  Liguria  il  trasporto  pubblico  locale  e  regionale  e'
disciplinato  dalla  legge  regionale  n.  33  del  2013,  che  -  in
attuazione dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 14 settembre 2011, n. 148 - ha introdotto per  l'organizzazione
e la gestione del relativo servizio la nozione di ambito territoriale
ottimale (ATO),  anche  denominato  bacino  unico  regionale  per  il
trasporto; 
    - la gestione dell'ATO e' stata attribuita alla Regione, mediante
l'istituzione di  un'Agenzia  regionale  per  il  trasporto  pubblico
locale (d'ora in avanti ATPL), avente, tra  l'altro,  il  compito  di
espletare la procedura ad evidenza  pubblica  per  l'affidamento  del
servizio da realizzarsi, ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 14, comma
1, della legge reg. Liguria  n.  33  del  2013,  in  un  unico  lotto
relativo all'intero territorio regionale e con  possibile  estensione
anche al trasporto ferroviario; 
    -  l'Agenzia,  nonostante  il  parere  contrario   dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato  (d'ora  in  avanti  AGCM)  e
quello della stessa Regione Liguria - quest'ultimo espresso ai  sensi
dell'art. 34, comma 20, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n.
221 -, ha quindi indetto una gara  informale  per  l'affidamento  del
servizio  di  trasporto  pubblico  su  tutto  il  territorio  ligure,
pubblicando un avviso per l'individuazione degli operatori  economici
ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
    - alcune societa' esercenti servizi  di  trasporto  pubblico  nel
territorio regionale hanno impugnato tale avviso e  nel  giudizio  si
sono costituite la Regione Liguria e l'ATPL; 
    - in seguito alla notifica  del  ricorso,  quest'ultima  ha  piu'
volte sospeso  e  riaperto  i  termini  per  la  presentazione  delle
manifestazioni di  interesse,  nonche'  rettificato  i  requisiti  di
partecipazione originari, con atti tutti oggetto  di  impugnazione  a
mezzo di motivi aggiunti; 
    - il tribunale adito, con ordinanza 2 ottobre 2013,  n.  231,  ha
accolto l'istanza cautelare. 
    3.-  In  punto  di  rilevanza,  il  rimettente  osserva  che   le
ricorrenti sono gestori di servizi di trasporto  pubblico  in  ambito
provinciale, sicche' la previsione di un ambito territoriale ottimale
di dimensione regionale e l'affidamento in un lotto  unico  sarebbero
idonei a frustare le loro aspettative di aggiudicazione del servizio,
aspettative  che  invece  sarebbero  garantite  dal   dimensionamento
previsto dall'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011. 
    Sempre sotto il profilo della rilevanza,  il  rimettente  ritiene
non  fondate  le  eccezioni   di   inammissibilita',   tardivita'   e
improcedibilita' formulate dalle resistenti. 
    Andrebbe   disattesa,   in   primo    luogo,    l'eccezione    di
inammissibilita' del  ricorso  per  difetto  di  presentazione  della
domanda di partecipazione alla gara e per difetto di lesivita'  delle
clausole  impugnate,  poiche'  con  la  questione   di   legittimita'
costituzionale si contesterebbe in radice la stessa gara «cosi'  come
strutturata nelle sue dimensioni per effetto delle norme  legislative
regionali». 
    Nemmeno fondata apparirebbe l'eccezione di  inammissibilita'  del
ricorso per difetto di  «legittimazione  processuale»  delle  aziende
ricorrenti, poiche', da un lato, tale  eccezione  non  sarebbe  stata
sollevata con riferimento a una di  esse  (l'ATC  Esercizio  spa)  e,
dall'altro, perche', con  riferimento  alla  ATP  Esercizio  srl,  la
circostanza che essa stia dando esecuzione a un concordato preventivo
con continuita' aziendale omologato dal Tribunale  non  comporterebbe
l'impossibilita' di partecipare alle gare pubbliche, non  ricavandosi
tale preclusione dall'art. 38 del d.lgs. n. 163 del  2006  (d'ora  in
avanti codice dei contratti pubblici o codice). 
    Non avrebbe pregio,  poi,  l'eccezione  di  inammissibilita'  per
difetto di alterita' sostanziale delle parti del giudizio, incentrata
sul rilievo che  i  Comuni  che  detengono  quote  di  partecipazione
maggioritaria nelle societa' ricorrenti sono detentori anche di quote
dell'ATPL resistente. Tale dato fattuale non sarebbe idoneo, infatti,
a scalfire il rilievo della  diversa  soggettivita'  giuridica  delle
ricorrenti, rispetto agli enti territoriali  e  all'ATPL  resistente,
anche in ragione dell'autonomia di cui godrebbero gli organi  sociali
delle prime. 
    Ne', prosegue il TAR Liguria, potrebbe avere rilievo  l'eccezione
di tardivita' dei motivi aggiunti, dal  momento  che  essi  hanno  ad
oggetto solo gli  atti  che  hanno  fissato  i  nuovi  termini  e  le
modalita' di partecipazione alla gara,  la  cui  indizione  e'  stata
invece ritualmente impugnata con il ricorso principale. 
    4.- In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene
che  un  primo  profilo  di  illegittimita'  costituzionale  starebbe
nell'avere la Regione Liguria «adottato una legge  provvedimento,  in
spregio alle previsioni di cui all'art. 117, comma 1», recte: secondo
comma «lettera e), della Costituzione». 
    Osserva il TAR Liguria che  la  disciplina  degli  ATO  e'  stata
ricondotta dalla Corte costituzionale alle materie della tutela della
concorrenza e dell'ambiente, di competenza esclusiva  statale,  e  in
tali  materie  la  Regione  potrebbe   solo   esercitare   competenze
amministrative;   quest'ultime   potrebbero   essere    oggetto    di
legge-provvedimento,  solo   laddove   la   normativa   statale   non
prevedesse, anche implicitamente, una riserva di amministrazione. 
    Nella fattispecie al suo esame, prosegue il rimettente, «la norma
statale di riferimento», ossia l'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011,
ha delegato alle Regioni l'individuazione degli ATO,  predeterminando
una dimensione standard coincidente con  il  territorio  provinciale,
derogabile all'esito di una  complessa  istruttoria,  finalizzata  ad
accertare  la  ricorrenza  nel   caso   concreto   di   esigenze   di
differenziazione territoriale  e  socio-economica,  proporzionalita',
adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.
La scelta di  un  bacino  territoriale  ottimale  di  dimensione  non
provinciale andrebbe, quindi, specificamente motivata dalla Regione. 
    La  complessa  istruttoria  e  il  riferimento  alla  motivazione
starebbero a dimostrare, in conclusione, che la norma statale avrebbe
imposto alle Regioni una riserva di amministrazione. 
    Identiche argomentazioni  varrebbero  per  la  determinazione  di
affidare il servizio in un unico lotto. 
    Anche relativamente a tale scelta,  infatti,  la  legge  statale,
dettata nell'esercizio  della  competenza  esclusiva  in  materia  di
tutela   della   concorrenza,   recherebbe   precise    disposizioni,
applicabili alle concessioni di servizi in virtu' del rinvio  di  cui
all'art.  30,  comma  3,  del  codice  dei  contratti  pubblici,  che
sottopone i relativi affidamenti ai principi desumibili dal  Trattato
e a quelli generali relativi ai contratti pubblici. 
    Tra questi ultimi vi sarebbero, in particolare, quelli  enunciati
dall'art. 2 del codice, e tra essi, per quanto qui rileva, vi sarebbe
la  previsione  dell'espressa  motivazione   in   caso   di   mancata
suddivisione della gara in lotti. 
    Poiche' la disposizione in parola fa riferimento alla determina a
contrarre, dovrebbe escludersi - conclude  il  rimettente  -  che  la
scelta di stabilire il numero dei lotti possa essere assunta mediante
legge-provvedimento. 
    5.-  Entrambe   le   disposizioni   impugnate,   poi,   sarebbero
illegittime anche «per violazione dell'art. 117 commi 1 e 2 lett.  e)
e dell'art. 97 Costituzione  in  quanto  contrastanti  con  le  norme
interposte costituite per l'art. 9 l.r. 33/13  dall'art.  3-bis  d.l.
138/11 mentre per l'art. 14 dagli artt. 3-bis d.l. 138/11 e 2,  comma
1-bis e 30 d.lgs. 163/06». 
    Le norme censurate sarebbero sfornite di sufficiente  motivazione
e istruttoria e in contrasto con i pareri resi  dall'AGCM  in  ordine
alla   strutturazione   regionale    dell'ambito    territoriale    e
all'affidamento del servizio in un unico lotto. 
    La contrarieta' dell'AGCM sarebbe stata puntualmente espressa  in
una fitta interlocuzione con la Regione  Liguria  e  con  l'ATPL;  la
stessa AGCM, con parere del 25 giugno 2015, reso ai  sensi  dell'art.
21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato),  aveva  invitato  l'ATPL  a  disapplicare
l'art. 14 della legge regionale n. 33 del 2013, e, a fronte  del  suo
rifiuto, aveva impugnato gli atti di gara innanzi al TAR Liguria. 
    Ne', infine, sarebbe idoneo  a  giustificare  il  dimensionamento
regionale della gara e l'affidamento del servizio in un  lotto  unico
lo studio di una  societa'  privata  commissionato  dalla  Regione  e
richiamato dalle parti resistenti, in quanto esso risalirebbe al 2007
e non sarebbe, sotto svariati profili, esauriente. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Liguria,  con
ordinanza del 21  gennaio  2016,  iscritta  al  n.  95  del  registro
ordinanze 2016, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale
degli artt. 9, comma 1, e 14, comma  1,  della  legge  della  Regione
Liguria 7 novembre 2013, n. 33  (Riforma  del  sistema  di  trasporto
pubblico regionale e locale). 
    Secondo il rimettente, le disposizioni censurate, nella parte  in
cui, rispettivamente, fanno coincidere con l'intero territorio ligure
l'ambito territoriale ottimale per il trasporto pubblico regionale  e
locale e stabiliscono che l'affidamento del relativo servizio avvenga
in un unico lotto, violerebbero l'art. 117, primo comma,  lettera  e)
(recte: l'art. 117, secondo comma, lettere e e s) della  Costituzione
e il «divieto di legge-provvedimento», in quanto «le norme statali di
riferimento» - ossia l'art. 3-bis del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma
1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e l'art.  2,  comma  1-bis,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) -,  dettate  nell'esercizio  delle
competenze esclusive della tutela della concorrenza e  dell'ambiente,
porrebbero su tali scelte una riserva di amministrazione. 
    Le norme censurate, inoltre, violerebbero gli  artt.  97  e  117,
primo e secondo comma, lettera e), Cost., «in quanto contrastanti con
le norme interposte» citate, poiche' le  decisioni  di  stabilire  un
ambito territoriale coincidente con l'intera Regione e di affidare la
gara in un unico lotto sono sfornite  di  sufficiente  istruttoria  e
motivazione. 
    2.- Successivamente all'ordinanza di rimessione e' intervenuta la
legge della Regione Liguria 9 agosto 2016, n. 19, recante  «Modifiche
alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema  del
trasporto pubblico regionale e locale) ed altre  modifiche  normative
in materia di trasporto pubblico locale», la quale, a  decorrere  dal
12 agosto 2016, ha integralmente sostituito gli artt. 9  e  14  della
legge regionale n. 33 del 2013. 
    Per quanto qui rileva, le nuove disposizioni non prevedono  piu',
per l'esercizio dei servizi di trasporto terrestre  e  marittimo,  un
bacino ottimale su scala regionale  ma  quattro  ambiti  territoriali
omogenei (d'ora in avanti  ATO),  coincidenti  col  territorio  della
Citta' metropolitana di Genova e degli enti di area vasta di Imperia,
La Spezia e Savona (un unico  ATO  e'  rimasto  per  i  soli  servizi
ferroviari non oggetto della gara  impugnata  innanzi  al  giudice  a
quo). E' stato anche eliminato il lotto unico, prevedendosi che  «Gli
enti  affidanti  definiscono  lotti  di  gara   di   dimensioni   che
garantiscano  la  piu'  ampia  partecipazione   alle   procedure   di
affidamento,  secondo  modalita'  non  discriminatorie»   (cosi'   il
novellato art. 14, comma 4). 
    2.1.- Lo ius superveniens non impone la restituzione  degli  atti
al rimettente, poiche' e' ininfluente nel  giudizio  a  quo,  ove  si
discute  della  legittimita'  di  provvedimenti   amministrativi   da
valutare in base al principio tempus regit actum (sentenze n. 203, n.
49 e n. 30 del 2016, n. 151 del 2014, n. 90  del  2013,  n.  177  del
2012, n. 209 del 2010 e n. 509 del 2000). 
    3.- Le questioni sono inammissibili per difetto di rilevanza, non
sussistendo la legittimazione a ricorrere delle imprese che non hanno
partecipato alla gara. 
    3.1.- In base alla giurisprudenza di questa Corte, la valutazione
della sussistenza della giurisdizione, dell'interesse a  ricorrere  e
degli altri presupposti concernenti la  legittima  instaurazione  del
giudizio a quo e' riservata al giudice rimettente, mentre la verifica
della Corte costituzionale e'  meramente  esterna  e  strumentale  al
riscontro   della   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale,  con  la  conseguenza  che  la  motivazione  su  tali
presupposti puo' essere sindacata solo laddove implausibile (sentenze
n. 154 e n. 110 del 2015, n. 200 del 2014, n. 91 del 2013, n. 41  del
2011, n. 270 del 2010, n. 241 del 2008, n. 50 del 2007 e  n.  62  del
1992). 
    Secondo il TAR Liguria, l'eccezione di difetto di  «interesse  ad
agire» delle ricorrenti «per difetto di presentazione  della  domanda
di  partecipazione  e  per  difetto  di  lesivita'  delle   clausole»
impugnate sarebbe infondata,  perche',  da  un  lato,  le  ricorrenti
medesime  contesterebbero  «in  radice  la  stessa  gara  cosi'  come
strutturata nelle sue dimensioni per effetto delle norme  legislative
censurate», sicche'  non  sarebbe  stata  necessaria  la  domanda  di
partecipazione alla gara medesima; e, dall'altro, la previsione di un
lotto  unico  sarebbe  immediatamente  lesiva  delle  loro  posizioni
giuridiche. 
    3.2.- La motivazione e' implausibile. 
    Per come riferito dal rimettente,  le  ricorrenti,  imprese  gia'
affidatarie di servizi di trasporto pubblico  su  scala  provinciale,
non   hanno    preso    parte    alla    gara    informale    bandita
dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 30  del  d.lgs.  n.
163 del 2006, limitandosi a impugnare l'avviso  per  l'individuazione
degli  operatori  economici  recante   l'invito   a   presentare   le
manifestazioni d'interesse, nella parte in cui dispone  l'affidamento
su base regionale e in un lotto unico. 
    La giurisprudenza amministrativa e' consolidata nel ritenere  che
l'impresa che non partecipi alla gara non puo' contestare la relativa
procedura e l'aggiudicazione in favore di imprese terze,  perche'  la
sua  posizione  giuridica   sostanziale   non   e'   sufficientemente
differenziata  ma  riconducibile  a  un  mero  interesse   di   fatto
(Consiglio di Stato, sezione III, 10 giugno 2016, n. 2507;  Consiglio
di Stato, sezione III, 2 febbraio 2015, n. 491; Consiglio  di  Stato,
sezione VI, 10 dicembre 2014, n. 6048; Consiglio di  Stato,  Adunanza
plenaria, 25 febbraio  2014,  n.  9;  Consiglio  di  Stato,  Adunanza
plenaria, 7 aprile 2011, n. 4). 
    E' anche acquisizione consolidata che  «i  bandi  di  gara  e  di
concorso  e  le  lettere  di  invito  vanno   normalmente   impugnati
unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento  che
sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto  leso  dal
provvedimento, ed a rendere  attuale  e  concreta  la  lesione  della
situazione soggettiva dell'interessato» (Consiglio di Stato, Adunanza
plenaria, 29 gennaio 2003, n. 1). 
    A queste regole, che discendono  dalla  piana  applicazione  alle
procedure di gara dei principi generali in materia di  legittimazione
e interesse a  ricorrere,  fanno  eccezione  le  ipotesi  in  cui  si
contesti che la gara sia mancata  o,  specularmente,  che  sia  stata
indetta o, ancora, si impugnino  clausole  del  bando  immediatamente
escludenti, o, infine, clausole che  impongano  oneri  manifestamente
incomprensibili o del tutto sproporzionati o che rendano  impossibile
la stessa formulazione dell'offerta (Consiglio di Stato, sezione III,
10 giugno 2016, n. 2507; Consiglio di Stato, sezione V,  30  dicembre
2015, n. 5862; Consiglio di Stato, sezione V, 12  novembre  2015,  n.
5181; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n.  9;
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 aprile 2011, n. 4). 
    In tali casi, la domanda di  partecipazione  alla  procedura  non
rileva ai fini dell'impugnazione, o  perche'  e'  la  stessa  gara  a
mancare,  o  perche'  la   sua   contestazione   in   radice   ovvero
l'impossibilita' di parteciparvi fanno emergere ex se una  situazione
giuridica  differenziata  (in  capo,   rispettivamente,   all'impresa
titolare di un rapporto giuridico incompatibile con l'indizione della
nuova  procedura  e  all'impresa  di  settore  cui  e'  impedita   la
partecipazione) e una sua lesione attuale e  concreta  (Consiglio  di
Stato, Adunanza plenaria, 7 aprile 2011, n. 4). 
    Che il caso all'esame del giudice a quo  non  rientri  in  queste
ipotesi eccezionali emerge dalla stessa motivazione dell'ordinanza di
rimessione,  laddove   si   afferma   che   le   clausole   impugnate
inciderebbero sulle chanches di aggiudicazione delle  ricorrenti  che
«si ridurrebbero fin quasi ad azzerarsi», mentre, in presenza di  una
gara dimensionata su base provinciale  e  suddivisa  in  lotti,  esse
«avrebbero moltissime probabilita' di aggiudicarsi il  servizio,  non
foss'altro per effetto del vantaggio di essere  state  le  precedenti
gestrici dello stesso». 
    Da tale motivazione non  si  ricava  alcun  impedimento  certo  e
attuale alla partecipazione alla gara, bensi'  la  prospettazione  di
una lesione solo  eventuale,  denunziabile  da  parte  di  chi  abbia
partecipato alla procedura ed esclusivamente all'esito della  stessa,
in caso di mancata aggiudicazione.