ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3,
della legge della Regione autonoma Sardegna 28  giugno  2013,  n.  15
(Disposizioni transitorie in materia  di  riordino  delle  province),
promosso dal Consiglio di Stato,  sezione  quinta,  nel  procedimento
vertente tra T. F. ed altri e la Regione autonoma Sardegna ed  altro,
con ordinanza del 14 aprile 2015, iscritta al  n.  135  del  registro
ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visti gli atti di costituzione di T. F. ed altri e della  Regione
autonoma Sardegna; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  19  ottobre  2016  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi gli avvocati Marcello  Cecchetti  per  T.  F.  ed  altri  e
Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna. 
    Ritenuto che - nel corso di un giudizio  amministrativo  promosso
da T. F., quale Presidente della Provincia del Medio Campidano, dalla
Provincia stessa e  dall'Unione  delle  Province  Sarde,  avverso  la
delibera della Giunta regionale  della  Sardegna  2  luglio  2013  n.
25/10, e successivo decreto attuativo, di nomina  di  un  commissario
straordinario per la suddetta Provincia  -  il  Consiglio  di  Stato,
sezione quinta, adito in sede di impugnazione avverso la sentenza  di
primo  grado  che  aveva  escluso  la  legittimazione  ad  agire  dei
ricorrenti, ha reputato, viceversa, rilevante al fine di decidere, ed
ha per cio' sollevato, con  l'ordinanza  in  epigrafe,  due  connesse
questioni incidentali di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 giugno  2013,
n.  15  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di  riordino   delle
province), nella parte in cui prevede che, nelle province soppresse a
seguito dei referendum abrogativi svoltisi il 6  maggio  2012  e  del
relativo decreto del Presidente della Regione 25 maggio 2012,  n.  73
(tra  cui,  appunto,  quella  del  Medio  Campidano),  sono  nominati
commissari  straordinari   che   assicurano,   medio   tempore,   «la
continuita'  dell'espletamento  delle  funzioni  gia'  svolte   dalle
province» e predispongono, entro sessanta  giorni  dall'insediamento,
gli atti necessari  per  le  procedure  conseguenti  alla  successiva
adottanda legge di riforma organica degli enti locali; 
    che, secondo il Consiglio rimettente, la disposizione  denunciata
violerebbe, infatti, per un verso, l'art. 43,  secondo  comma,  della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per  la
Sardegna), per il quale solo con legge atipica e "rafforzata", e  non
con legge ordinaria, potrebbero essere modificate le circoscrizioni e
le funzioni -  e  quindi  anche  disposta  la  soppressione  -  delle
province   (non   solo   "storiche"   ma   anche   "ordinarie");    e
contrasterebbe, per altro verso, con gli articoli 1, 48  e  51  della
Costituzione, introducendo  una  illegittima  causa  di  scioglimento
anticipato  della  Provincia  del  Medio  Campidano  e,  quindi,  una
inammissibile interruzione dell'ordinaria durata del mandato dei suoi
organi elettivi, destinati a scadere regolarmente entro il 15  maggio
2015; 
    che  si  sono  costituite,  con  congiunta  memoria,  in   questo
giudizio, tutte le parti ricorrenti (ed appellanti)  nel  giudizio  a
quo, aderendo alla prospettazione del Consiglio di Stato; 
    che e', altresi', intervenuta la Regione  autonoma  Sardegna,  la
quale, in via preliminare, ha concluso per  l'inammissibilita'  delle
questioni sollevate per omessa specifica indicazione del  correlativo
oggetto e per difetto di  motivazione  sulla  loro  rilevanza  e  non
manifesta  infondatezza.  E  subordinatamente,  nel  merito,  ne   ha
sostenuto la non fondatezza, sul  rilievo  che  -  nella  ipotesi  di
cessazione del  mandato  conseguente  alla  "soppressione"  dell'ente
provinciale determinatasi per  effetto  della  volonta'  referendaria
(dal rimettente erroneamente comparata a  quella  di  "abbreviazione"
del mandato elettivo, di cui alla sentenza di questa Corte n. 48  del
2003, non pertinentemente richiamata) - sarebbe  proprio  l'ordinaria
prosecuzione del mandato elettorale delle amministrazioni provinciali
soppresse per via referendaria ad  essere  lesiva  del  principio  di
sovranita' popolare e della liberta' di voto,  di  cui  agli  evocati
parametri costituzionali; 
    che, nell'imminenza della udienza  di  discussione,  gli  istanti
hanno  depositato  memoria  per  replicare   alle   eccezioni   della
controparte e la Regione  ha  presentato  altra  memoria,  contenente
anche istanza di restituzione  degli  atti  al  giudice  a  quo,  per
intervenuta  modifica  della  normativa  denunciata  ad  opera  della
sopravvenuta legge della Regione autonoma Sardegna 4  febbraio  2016,
n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). 
    Considerato che - nel motivare il contrasto del censurato art. 1,
comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 15 del  2013  con  gli
evocati parametri statutari e costituzionali - il Consiglio di  Stato
si limita ad adombrarne (in  consonanza  con  la  prospettazione  dei
ricorrenti) una sorta di  "illegittimita'  derivata",  consequenziale
alla  «illegittimita'  costituzionale  dell'abrogazione  referendaria
della legge n. 9 del 2001, istitutiva degli enti provinciali,  tra  i
quali la Provincia del Medio Campidano», ma omette poi, del tutto, di
prendere in esame, e di sottoporre al  vaglio  di  questa  Corte,  il
contesto normativo (legge della Regione autonoma Sardegna  17  maggio
1957, n.  20,  recante  «Norme  in  materia  di  referendum  popolare
regionale») e procedimentale (specificamente inerente alla  ricordata
procedura referendaria del 6 maggio 2012), direttamente dal quale - e
non gia' dalla norma censurata - discende la soppressione di tutte le
province "ordinarie" (id est di quelle non previste dallo Statuto  di
autonomia), tra cui, appunto, la Provincia ricorrente; 
    che inoltre, nell'ascrivere alla  norma  impugnata  l'effetto  di
"abbreviazione" del mandato degli organi elettivi della Provincia del
Medio Campidano, il giudice a quo non tiene  conto  della  precedente
legge della Regione  Sardegna  25  maggio  2012,  n.  11  (Norme  sul
riordino generale delle autonomie  locali  e  modifiche  della  legge
regionale n. 10 del 2011), ai sensi del cui  art.  1,  comma  3,  gli
organi in carica - delle province destinate (come quella della  quale
si tratta) ad essere soppresse all'esito dei referendum abrogativi  -
erano gia' stati trasformati in organi di mera gestione  provvisoria,
con scadenza al «28 febbraio 2013», prorogata  «al  30  giugno  2013»
dalla legge 27 febbraio 2013,  n.  5  (Proroga  dei  termini  di  cui
all'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2012, n.  11,  recante
"Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche  alla
legge regionale n. 10 del 2011"); 
    che,   pertanto,   entrambe   le   questioni    sollevate    sono
manifestamente  inammissibili:  la  prima,  per  non  pertinente,   o
comunque perplessa, individuazione  del  correlativo  oggetto  e,  la
seconda,  per  incompleta  valutazione  del   quadro   normativo   di
riferimento; 
    che i rilevati profili di manifesta inammissibilita', logicamente
preliminari  in  quanto  attinenti  ai   termini   delle   questioni,
impediscono di accogliere la richiesta, avanzata dalla  difesa  della
Regione, di restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo  esame
della rispettiva rilevanza e non manifesta  infondatezza,  alla  luce
dello ius superveniens di cui alla citata legge regionale  n.  2  del
2016 (ordinanza n. 289 del 2006).