ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  10,  comma
2,  della  legge  della  Regione  Calabria  26  luglio  1999,  n.  19
(Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria),
come sostituito dall'art. 13, comma  1,  della  legge  della  Regione
Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni  di  carattere
ordinamentale e finanziario collegate alla  manovra  di  assestamento
del bilancio di previsione per l'anno  2007  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promosso dalla
Corte  d'appello  di  Catanzaro,  sezione  lavoro,  nel  procedimento
vertente tra la Regione Calabria e A.G., con ordinanza del 21 gennaio
2016, iscritta al n. 105 del registro  ordinanze  2016  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  22,  prima   serie
speciale, dell'anno 2016. 
    Visto l'atto di costituzione di A.G., depositato fuori termine; 
    udito nella camera di consiglio del 9 novembre  2016  il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 21 gennaio  2016,  la  Corte  d'appello  di
Catanzaro, sezione lavoro, ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 10,  comma  2,  della  legge  della  Regione
Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei  servizi  di  sviluppo
agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall'art. 13, comma
1,  della  legge  regionale  5  ottobre  2007,   n.   22   (Ulteriori
disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate  alla
manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai
sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.
8). La disposizione censurata prevede che «[n]el caso  di  volontario
scioglimento di una  o  di  tutte  le  Associazioni  di  Divulgazione
Agricola il personale, unitamente  alle  attrezzature  delle  UDA  di
competenza,  e'  assegnato  ad  altra  Associazione  di  Divulgazione
Agricola in grado  di  proseguire  l'attivita'  che  ne  abbia  fatto
specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della
Regione Calabria». 
    Il  rimettente   riferisce   che   la   signora   A.G.,   assunta
dall'Associazione  di  Divulgazione  Agricola   «Argessa   Cia»   con
contratto di lavoro a  tempo  indeterminato  dal  1°  marzo  2000,  a
seguito dello scioglimento di tale associazione ha  proposto  ricorso
davanti al Tribunale  ordinario  di  Catanzaro  affermando  di  avere
diritto, in base al  citato  art.  10,  comma  2,  della  legge  reg.
Calabria n. 19 del 1999, di  essere  assunta  alle  dipendenze  della
Regione Calabria. 
    In tale giudizio - riferisce ancora il rimettente  -  la  Regione
Calabria ha chiesto che il ricorso  venisse  respinto  in  quanto  la
propria disposizione legislativa sarebbe stata «in  aperto  contrasto
con la normativa regolante  l'accesso  al  pubblico  impiego  perche'
l'eventuale assunzione comporterebbe il transito dal settore  privato
a quello pubblico senza l'espletamento di un pubblico concorso, cosi'
come previsto dall'art. 97 della Costituzione». 
    Il Tribunale ha, invece, accolto il ricorso, rilevando che l'art.
42, comma 4, della legge della Regione Calabria 13  giugno  2008,  n.
15,  recante  «Provvedimento  generale  di   tipo   ordinamentale   e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale  per  l'anno
2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4  febbraio
2002, n. 8)», ha stabilito che l'art. 10, comma 2, della  legge  reg.
Calabria n. 19 del 1999, cosi' come modificato dall'art. 13, comma 1,
della legge regionale n. 22 del 2007, «s'interpreta nel senso che, in
assenza di una associazione di divulgazione  agricola  disponibile  a
proseguire il rapporto con il personale di cui alla  medesima  norma,
nel rapporto medesimo subentra, ai medesimi termini e condizioni,  la
Regione Calabria [...]»; inoltre, il Tribunale - riferisce sempre  il
giudice a quo - ha evidenziato «la circostanza che la ricorrente  sia
stata assunta non a seguito di una mera selezione ma  di  un  vero  e
proprio concorso assimilabile ad un  concorso  pubblico»,  e  che  la
Regione gia' finanziava direttamente l'associazione nelle spese per i
dipendenti, in quanto, «pur  essendo  di  natura  privatistica,  essa
realizzava le finalita' di cui all'art. 11 LR 19/1999, ossia  compiti
istituzionali della regione». 
    Avverso tale sentenza la Regione Calabria  ha  proposto  appello,
insistendo  -   riferisce   il   rimettente   -   sull'illegittimita'
costituzionale dell'art.  10,  comma  2,  della  legge  della  stessa
Regione n. 19 del 1999 (come sostituito dall'art. 13, comma 1,  della
legge regionale n. 22 del  2007  e  poi  interpretato  autenticamente
dall'art. 42, comma 4, della legge regionale  n.  15  del  2008)  per
violazione dell'art. 97 della Costituzione. La  Corte  d'appello  da'
atto che la disposizione e' stata  abrogata  dall'art.  1,  comma  1,
della legge regionale 15 novembre 2012, n. 58,  recante  «Abrogazione
dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 luglio  1999,  n.
19 e s.m.i.  (Disciplina  dei  servizi  di  sviluppo  agricolo  nella
Regione Calabria)», ma osserva che essa trova  tuttavia  applicazione
nel giudizio a quo, nella versione risultante dalla modifica  operata
con il citato art.  13  della  legge  regionale  n.  22  del  2007  e
dall'interpretazione operata con il citato art. 42,  comma  4,  della
legge  regionale  n.  15   del   2008,   poiche'   «lo   scioglimento
dell'associazione di divulgazione agricola e'  intervenuto  in  epoca
anteriore all'entrata in vigore dell'art. l L.R. 58/2012 [...] e dopo
il 2008». 
    2.- Quanto alla non manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale,  il  giudice  a  quo  ritiene  di  dover
verificare se l'art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 19 del
1999 sia in contrasto con gli artt. 97 e 117 Cost., «dal momento  che
l'ente di diritto privato che ha proceduto  alla  formale  assunzione
del dipendente non e' tenuto al rispetto di  procedure  selettive  di
tipo concorsuale». 
    La Corte d'appello di Catanzaro, sezione lavoro, da' atto che  la
divulgazione agricola costituisce una finalita' di  competenza  della
Regione e che cio' spiega il finanziamento regionale  previsto  dalla
legge regionale n. 19 del 1999 e  il  contenuto  dell'art.  10  della
stessa  legge,  ma  osserva  che  la  norma  in   questione   sarebbe
suscettibile «di instaurare rapporti di lavoro  presso  le  pubbliche
amministrazioni regionali, prescindendo dal necessario  ricorso  alla
forma del "concorso pubblico" sancita dall'art. 97 Cost.», in  quanto
essa non precisa i  «requisiti  che  dovrebbero  avere  le  procedure
d'accesso predisposte dalle associazioni agricole poi  scioltesi  per
legittimare l'eventuale transito dei loro lavoratori alle  dipendenze
dell'amministrazione regionale». 
    Inoltre, rileva il giudice a quo, le norme regionali in questione
«non forniscono alcuna  specificazione  in  merito  alla  sussistenza
degli eventuali requisiti  fissati  dalla  Corte  Costituzionale  per
potere ammettere deroghe al principio del pubblico concorso,  vale  a
dire la  peculiarita'  delle  funzioni  che  il  personale  svolge  o
specifiche necessita' funzionali dell'amministrazione». 
    In definitiva, la norma regionale consentirebbe,  «di  fatto,  la
possibilita' della  migrazione  dal  settore  privato  a  quello  del
pubblico impiego (alle dipendenze della Regione  Calabria)  anche  in
mancanza del previo espletamento di un pubblico  concorso  o  di  una
procedura selettiva tendenzialmente equipollente». Dunque,  la  Corte
d'appello dichiara  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, della  legge  reg.
Calabria n. 19 del 1999, come modificato dall'art. 13, comma 1, della
legge regionale n. 22 del 2007, per contrasto con gli artt. 97 e  117
Cost. 
    3.- Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente  formula
due distinte argomentazioni. Da un lato, osserva come  dai  documenti
prodotti in giudizio si ricavi che  la  procedura  selettiva  cui  ha
partecipato l'appellante per essere assunta presso l'associazione  di
divulgazione agricola (soggetto di diritto privato) «non risponde  ai
requisiti fissati dall'art. 97 Cost. (e specificati  anche  nel  T.U.
165/2001, all'art. 35),  difettando,  il  bando  di  concorso,  degli
essenziali requisiti di pubblicita' che, in ossequio agli artt.  3  e
51  Cost.,  avrebbero  consentito  un'adeguata  conoscibilita'  dello
stesso  a  tutti  i  cittadini  e  legittimato  la  sua   tendenziale
equiparazione  al  bando  di  indizione  di  un  concorso   pubblico»
(requisiti che, secondo il rimettente, consistono nella pubblicazione
del bando nella Gazzetta ufficiale o nel B.u.r.). Dall'altro, ritiene
sussistente la rilevanza in quanto,  per  le  ragioni  gia'  esposte,
l'abrogazione della norma de qua ad opera della legge  reg.  Calabria
n. 58 del 2012 non  ne  ha  fatto  venir  meno  l'applicabilita'  nel
giudizio a quo, ragion per cui l'eventuale decisione di  accoglimento
della Corte costituzionale non sarebbe inutiliter data. 
    4.- La Regione Calabria, come parte del giudizio a quo, non si e'
costituita davanti alla Corte costituzionale ne' il Presidente  della
Regione e' intervenuto nel giudizio di  legittimita'  costituzionale.
La signora A.G. si e' costituita con atto depositato  il  4  novembre
2016. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Corte d'appello di Catanzaro, sezione lavoro, dubita della
legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge  della
Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19  (Disciplina  dei  servizi  di
sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito  dall'art.
13, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2007, n.  22  (Ulteriori
disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate  alla
manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai
sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.
8), con riferimento agli  artt.  97  e  117  della  Costituzione.  La
disposizione  censurata  prevede  che  «[n]el  caso   di   volontario
scioglimento di una  o  di  tutte  le  Associazioni  di  Divulgazione
Agricola il personale, unitamente  alle  attrezzature  delle  UDA  di
competenza,  e'  assegnato  ad  altra  Associazione  di  Divulgazione
Agricola in grado  di  proseguire  l'attivita'  che  ne  abbia  fatto
specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della
Regione Calabria». 
    La questione ha origine in un giudizio d'appello  promosso  dalla
Regione Calabria contro una sentenza del Tribunale di  Catanzaro  che
ha accolto il ricorso della signora A.G., accertando  il  diritto  di
quest'ultima,  a  seguito  dello  scioglimento  dell'Associazione  di
Divulgazione Agricola «Argessa Cia», di essere assunta dalla  Regione
Calabria, sulla base del citato art. 10, comma 2,  della  legge  reg.
Calabria n. 19  del  1999  e  dell'art.  42,  comma  4,  della  legge
regionale 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento  generale  di
tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra  di  finanza
regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della  legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8)», in base al quale l'art. 10,  comma
2, della legge regionale  n.  19  del  1999,  cosi'  come  modificato
dall'art. 13,  comma  1,  della  legge  regionale  n.  22  del  2007,
«s'interpreta nel senso  che,  in  assenza  di  una  associazione  di
divulgazione agricola disponibile a proseguire  il  rapporto  con  il
personale di cui alla medesima norma, nel rapporto medesimo subentra,
ai medesimi termini e condizioni, la Regione Calabria [...]». 
    Il giudice rimettente, dato atto che l'art. 10,  comma  2,  della
legge regionale n. 19 del 1999 e' stato abrogato dall'art.  1,  comma
1,  della  legge  regionale  15  novembre  2012,   n.   58,   recante
«Abrogazione dell'articolo 10, comma  2,  della  legge  regionale  26
luglio 1999, n. 19 e  s.m.i.  (Disciplina  dei  servizi  di  sviluppo
agricolo  nella  Regione  Calabria)»,  ma  che  esso  trova  tuttavia
applicazione  nel  giudizio   a   quo,   poiche'   «lo   scioglimento
dell'associazione di divulgazione agricola e'  intervenuto  in  epoca
anteriore all'entrata in vigore dell'art. l L.R. 58/2012 [...] e dopo
il 2008», dubita della conformita' di  tale  norma  con  i  parametri
costituzionali sopra indicati in quanto essa sarebbe suscettibile «di
instaurare rapporti di lavoro  presso  le  pubbliche  amministrazioni
regionali,  prescindendo  dal  necessario  ricorso  alla  forma   del
"concorso pubblico" sancita dall'art. 97 Cost.», perche' non  precisa
i «requisiti che dovrebbero avere le procedure d'accesso  predisposte
dalle associazioni agricole poi scioltesi per legittimare l'eventuale
transito dei loro  lavoratori  alle  dipendenze  dell'amministrazione
regionale» e non  fornisce  «alcuna  specificazione  in  merito  alla
sussistenza   degli   eventuali   requisiti   fissati   dalla   Corte
Costituzionale per potere ammettere deroghe al principio del pubblico
concorso, vale a dire la peculiarita' delle funzioni che il personale
svolge o specifiche necessita' funzionali dell'amministrazione». 
    2.- In via  preliminare,  occorre  dichiarare  l'inammissibilita'
della costituzione della  signora  A.G.  per  tardivita',  in  quanto
l'atto di costituzione e' stato depositato il 4 novembre 2016, mentre
il termine per la costituzione delle parti del giudizio a quo scadeva
il 21 giugno 2016, sulla base di quanto previsto  dall'art.  3  delle
Norme integrative per i giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale
(delibera 7 ottobre 2008 della Corte costituzionale). 
    3.- La questione di legittimita' costituzionale e' fondata. 
    Questa Corte ha affermato in numerose  occasioni  che  la  regola
costituzionale della necessita' del pubblico concorso  per  l'accesso
alle pubbliche  amministrazioni  va  rispettata  anche  da  parte  di
disposizioni che regolano il passaggio da soggetti  privati  ad  enti
pubblici (ex multis, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n.  227
e n. 167 del 2013, n. 62 del 2012, n. 299 e n. 52 del  2011,  n.  267
del 2010, n. 190 del 2005). 
    L'art. 97, quarto comma, Cost. risulta violato anche dalla  norma
regionale oggetto del presente  giudizio.  Infatti,  da  un  lato  e'
pacifica la natura privatistica delle  associazioni  di  divulgazione
agricola menzionate dalla norma stessa, dall'altro l'art.  10,  comma
2, della legge reg.  Calabria  n.  19  del  1999  (come  interpretato
autenticamente dall'art. 42, comma 4, della legge regionale n. 15 del
2008) dispone il subingresso della Regione Calabria nel  rapporto  di
lavoro fra le associazioni di divulgazione agricola sciolte e i  loro
dipendenti, senza alcuna forma di selezione concorsuale, e non indica
alcuna specifica esigenza di interesse pubblico  che  giustifichi  la
deroga all'art. 97, quarto comma, Cost., non potendo bastare  a  tale
fine, secondo la giurisprudenza costituzionale, ne' l'interesse  alla
difesa dell'occupazione, ne' quello ad avere il personale  necessario
allo svolgimento delle funzioni spettanti alle disciolte associazioni
(sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 52  del
2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005). 
    Va dunque dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 1999,  come
sostituito dall'art. 13, comma 1, della legge  regionale  n.  22  del
2007, per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost. 
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale   sollevata   con
riferimento all'art. 117 Cost. puo' considerarsi assorbita.