LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI
Sezione 32
riunita con l'intervento dei signori:
Notari Alfredo, Presidente e relatore;
Gallo Sergio, giudice;
Ucci Pasquale, giudice,
ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 10907/2015
depositato il 5 novembre 2015, avverso la sentenza n. 6079/2015 Sez.
12 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli;
Contro: Ag. Entrate Direzione provinciale I di Napoli;
Contro: Comune di Napoli - Piazza Municipio - 80100 Napoli;
Contro: Errico Amedeo - via Po, 20 - 80126 Napoli; difeso da
Albinio D'Antonio, via Di Pozzuoli n. 88A - 80078 Pozzuoli;
proposto dall'appellante: Agente di riscossione Napoli Equitalia
Sud S.p.a., difeso da Sartorio D'Analista Massimo, corso Vittorio
Emanuele 416 piano 1 - 80135 Napoli;
terzi chiamati in causa: Presidente della Camera dei deputati
Palazzo Montecitorio - 00186 Roma.
Atti impugnati:
fermo amministrativo n. 07180201400041689000 Irpef - Altro;
fermo amministrativo n. 07180201400041689000 Iva - Altro;
fermo amministrativo n. 07180201400041689000 Irap;
fermo amministrativo n. 07180201400041689000 Tarsu/Tia.
Svolgimento del processo
Con l'impugnata sentenza la C.T.P. di Napoli accoglieva il
ricorso proposto da Errico Amedeo avverso il preavviso di fermo
amministrativo come da epigrafe relativo all'auto Mazda 3 tg. DG824GY
di sua proprieta', preavviso speditogli dalla s.p.a. Equitalia Sud
per conto dell'Agenzia delle entrate di Napoli e del Comune di
Napoli. relativamente a dieci cartelle di pagamento per TARSU, IVA,
IRPEF, IRAP ed altro dal 2005 al 2011, il tutto per un importo
complessivo di € 61.022,72.
Il ricorrente aveva dedotto l'omessa notifica delle cartelle
richiamate in esso preavviso e la decadenza dal diritto a quelle
esazioni tributarie, nonche' la necessita' di usare la detta auto per
accompagnare il figlio minore portatore di grave handicap.
L'Agenzia delle entrate di Napoli ed il comune di Napoli,
instauratosi il contraddittorio, si erano costituiti deducendo la
loro estraneita' alla lite, in quanto la notifica delle cartelle
riguardava esclusivamente la s.p.a. Equitalia Sud, e quest'ultima,
costituitasi anch'essa, aveva contestato in fatto ed in diritto ogni
avversa deduzione.
La C.T.P. di Napoli, previamente ritenuto impugnabile il
preavviso di fermo, lo annullava rilevando la mancata prova
documentale della notifica delle cartelle sottesevi, pur rigettando
la domanda di annullamento delle medesime e quella di declaratoria di
decadenza.
Avverso tale sentenza proponeva appello la s.p.a. Equitalia
Sud,producendo documentazione relativa alla notifica delle dette
cartelle e comunque sostenendo l'erroneita' della decisione adottata
per divisate inammissibilita' ed infondatezza della domanda di
annullamento del preavviso di fermo, nonche' comunque per difetto di
prova circa la dedotta necessita' del contribuente di accompagnare
con quell'auto il figlio minore portatore di handicap.
Radicatasi la lite nel presente procedimento di secondo grado, si
costituiva solo, l'Errico resistendo all'appello per asserita
tardivita' dell'avversa produzione documentale e formulando gravame
incidentale in ordine al mancato annullamento di tutte le cartelle
nonche' in ordine al rigetto della deduzione di decadenza, tanto poi
ribadendo in note difensive prodotte in data 1° aprile 2016.
Indi questo collegio ha adottato la deliberazione, come da
dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con
le formalita' di cui all'art. 34 decreto legislativo n. 546/1992
nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
Motivi della decisione
S'impone ai fini del decidere - previamente ammessa
l'impugnabilita' del preavviso di fermo (cfr. Cass. S.U. n. 11087/10)
- la delibazione di questa C.T.R. circa la questione di
costituzionalita', da sollevarsi d'ufficio, in ordine al disposto
dell'art. 58, comma 2 del decreto legislativo n. 546/92, sia in se'
che in relazione al comma 1 della stessa norma, questione
strettamente funzionale alla decisione della causa, in cui appunto si
controverte della legittimita' della produzione in appello della
prova documentale della notifica delle cartelle prodromiche al
preavviso di fermo in oggetto, pur se tale prova era nella
disponibilita' della parte producente, nella specie la s.p.a.
Equitalia Sud, gia' in primo gado.
Il cit. art. 58 invero - dopo aver prescritto, al comma 1,
pedissequamente al disposto dell'art. 345 codice di procedura civile,
che non possono essere prodotti nuovi mezzi di prova in appello,
salvo che non siano ritenuti indispensabili o che la parte non
dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per
causa ad essa non imputabile - al comma 2 sembra far salva
indiscriminatamente la possibilita' di produzione in secondo grado di
nuovi documenti.
Ora, va subito ricordato che a riguardo si e' ravvisata la
specialita' di tale ultima disposizione normativa - peculiare del
rito tributario in cui non puo' trovare propriamente ingresso quasi
nessuno mezzo di prova ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo n.
546/92 - rispetto a quella generale di cui al cit. art. 345 codice di
procedura civile (cfr., ex multis, Cassazione n. 6914/11; n.
10234/12; n. 3661/15) e che se n'e' costantemente registrata una
ferrea, e perfino burocratica, interpretazione letterale, donde viene
avallata la legittimita' della produzione di nuovi documenti in
appello pur quando essi siano, stati gia', come nella specie, in
possesso della parte che per sua mera inerzia non li abbia fino ad
allora prodotti.
Per l'effetto la disposizione di legge in esame faculterebbe, a
quanto gia' cennato, una libera ed incondizionata producibilita'
documentale cui non sarebbe d'ostacolo l'omessa o tardiva produzione
di quegli stessi documenti in primo grado, e cio' in aderenza ad
univoco orientamento della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cassazione
n. 18907/11; n. 20109/12; n. 665/14; n. 21909/15).
Anzi al piu' la giurisprudenza di legittimita' si e' fatta
scrupolo di affermare che dovrebbe applicarsi anche in secondo grado
il limite posto dall'art. 32 decreto legislativo n. 546/92 per
effetto del richiamo operato dall'art. 61 decreto legislativo n.
546/92, di guisa che la produzione di nuovi documenti in appello
dovrebbe rispettare il termine di venti giorni liberi prima
dell'udienza, oltre ad osservare le formalita' di cui al comma 1
dell'art. 24 di esso decreto legislativo n. 546/92 (cfr. Cassazione
n. 20109/12 e n. 3661/15 gia' cit.).
Pertanto, per restare nello specifico, secondo l'insegnamento dei
Supremi Giudici, la prova della notifica al contribuente delle
cartelle prodromiche al preavviso di fermo in oggetto ben potrebbe
essere acquisita nel presente grado, pur non avendo la s.p.a.
Equitalia Sud provato la sussistenza di caso fortuito o forza
maggiore impeditivi di tale produzione in primo grado.
In altri termini la perenzione cristallizzatasi davanti alla
C.T.P. per mancata produzione di tali documenti o per ipotetica
mancata produzione dei medesimi nel termine previsto dall'art. 32 del
decreto legislativo n. 546/92 - termine di natura indubbiamente
perentoria proprio perche' prescritto come tempo utile ed ultimativo
per il compimento di atti del processo, nell'evidente logica
pubblicistica dell'ordinato suo svolgimento, donde trae appunto la
propria ragion d'essere la comminatoria della decadenza (cfr. anche
Cassazione n. 655/14 che, nel ravvisare la perentorieta' in discorso,
pur in assenza di espressa previsione legislativa, giustifica la
decadenza con riferimento al rispetto del diritto di difesa e del
principio del contraddittorio) - resterebbe sempre sanabile davanti
alla C.T.R., o, nella peggiore delle ipotesi, lo resterebbe nel
rispetto del termine dei venti giorni ex art. 32 cit. anteriori alla
prima udienza in appello.
E per di piu' tale sanatoria opererebbe, come gia' detto, in modo
del tutto incondizionato, e cioe' neppure vincolato ad un previo
giudizio di eventuale indispensabilita' di quell'acquisizione,
parallelamente a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 58 in discorso
(comma 1 implicante, a tacer d'altro, una delicata valutazione
giudiziale che, districandosi fra veri e propri equilibrismi
interpretativi, dovrebbe evitare di tradursi in interventi adiutori
del giudice in violazione del diritto di difesa dell'altra parte). Su
tali premesse, a parere di questa C.T.R., non potendo ritenersi
consentita una lettura cosi' largheggiante dell'art. 58, comma 2
decreto legislativo n. 546/92, non si potrebbe sfuggire da questa
alternativa: o ritenere costituzionalmente illegittima, senza mezzi
termini, la disposizione in esame, o limitarla fortemente e
significativamente in sede interpretativa.
A tal ultimo riguardo per documenti nuovi potrebbero piuttosto
intendersi - ed invero proprio in ossequio alla cennata logica di
specialita' ascrivibile alla nota inibizione di esperire prove
testimoniali ex art. 7, comma 4 decreto legislativo n. 546/92 cit. -
documenti ulteriori rispetto a quelli gia' acquisiti, come nel caso
in cui sussista la necessita' di integrarli o anche di produrli per
la prima volta in relazione alla sopravvenvienza di argomentazioni
fattuali o giuridiche esposte nella sentenza impugnata oppure nel
gravame (a seconda che si consideri la posizione dell'appellante o
dell'appellato), o ancora, al piu', in ogni altro caso in cui non si
sia gia' perento il diritto della parte di versarli in processo.
Ma - senza peraltro nascondersi che forse quanto appena delineato
sarebbe gia' scritto nel sistema, di guisa che una tale lettura
restrittiva e, ad avviso di questa C.T.R., costituzionalmente
orientata finirebbe col rendere del tutto pleonastica la
specificazione contenuta in esso art. 58 comma 2 - dovrebbe comunque
evitarsi radicalmente che tale disposto normativo possa mai
consentire di produrre in appello documenti producibili in primo
grado e nondimeno, senza cogenti ragioni giustificative, non prodotti
affatto oppure non prodotti tempestivamente nel termine di cui
all'art. 32 cit., e quindi documenti la cui produzione si sia perenta
in primo grado.
E', a ben guardare, lo stesso concetto di perenzione ad indicare,
nel lessico comune prima ancora che in quello giuridico,
l'impossibilita' di reviviscenza: si perime cio' che si perde e cio'
che si perde piu' non risorge.
Sarebbe invero singolare che il sistema processuale tributario
vietasse in primo grado l'acquisizione di documenti oltre i limiti
temporali fissati dall'art. 32 decreto legislativo n. 546/92 per poi
consentire in appello, ai sensi dell'art. 58, comma 2 dello stesso
decreto legislativo, la loro producibilita' libera e piena.
Ne' meno libera e meno piena essa sarebbe anche a voler recepire
il citato pensiero giurisprudenziale (Cass. n. 20109/12 e n. 3661/15)
per il quale dovrebbe rispettarsi anche in grado d'appello il limite
di cui all'art. 32 cit., e cio' in quanto resterebbe pur sempre il
problema di consentire la reviviscenza di una facolta' processuale
perenta.
E cio' non sarebbe soltanto antinomico rispetto alla dimensione
logico-giuridica del perimersi decadenziale nei sensi sopra cennati,
ma finirebbe, ancor peggio, col vanificare quel rispetto del diritto
di difesa e del principio del contraddittorio di cui, come gia'
detto, si fa opportunamente carico la giurisprudenza, ravvisandovi
appunto la ratio stessa della decadenza (cfr. Cassazione n. 655/14
cit. ed anche n. 3661/15 cit.).
Invero una produzione documentale nuova in appello, pur se
possibile in primo grado e non avvenuta per mera inerzia della parte
interessata, potrebbe essere voluta ad arte per impedire al
controsoggetto processuale la proposizione di motivi aggiunti in
primo grado e quindi il pieno esercizio del diritto di difesa di
quegli.
Ne' varrebbe opporre che una tale facolta' sarebbe pur sempre
salva all'esito della produzione in appello, dal momento che, per
com'e' evidente, la controparte del producente avrebbe, pur sempre e
per sempre, perso - senza quindi possibilita' di reviviscenze di
sorta - un grado di giudizio utile alla sua difesa.
Utile alla difesa e percio' necessario ed anzi, ex art. 24 Cost.,
ineludibile.
Come si vede, quel tale rispetto del diritto di difesa e del
principio del contraddittorio, rispetto pur valorizzato dalla citata
giurisprudenza, verrebbe gravemente meno, con il risultato
antigiuridico di conculcare o limitare il diritto di difesa della
parte non negligente ed invece favorire proprio la parte negligente
che, avendo omesso di produrre in primo grado cio' che ben poteva
produrre, verrebbe in tal modo ad essere premiata anziche' essere
sanzionata.
O meglio verrebbe ad essere premiata dopo essere stata sanzionata
solo in maniera effimera e precaria in primo grado e percio', in fin
dei conti e per dirla tutta, solo per finta, cosi' come solo per
finta il diritto di produrre documenti si sarebbe estinto davanti al
primo giudice per poi risorgere davanti al secondo.
E - si ripete - non vi resta implicata la sola preoccupazione
logica e sistematica di postulare la possibilita' di una tale
resurrezione, ma ben piuttosto quella di veder minata in radice la
certezza delle situazioni giuridiche di cui consta il rapporto
processuale.
Infatti la decadenza del diritto di una parte non potrebbe mai
radicare l'effetto estintivo che le e' proprio con correlate
conseguenze nel patrimonio giuridico della parte contrapposta: il
diritto acquisito da quest'ultima di giovarsene, come di consueto, in
via definitiva ed irreversibile piu' non sussisterebbe, dal momento
che essa parte contrapposta resterebbe condannata ad uno stato di
dubbio e precarieta' sull'esistenza di quel suo diritto derivato
dall'avversa caducazione, diritto che percio' potrebbe definirsi tale
solo per intanto o, per cosi' dire, allo stato degli atti.
Parallelamente la decadenza non avra' sancito, secondo la regola
ordinaria, la morte, peraltro di tipo abortivo, del diritto non
esercitato, ma solo una sorta di sua morte presunta, con l'intuibile
precarieta' che ne deriva.
Tanto varrebbe dunque liberalizzare fin da subito, in primo
grado, la facolta' di produrre documenti senza limiti di sorta. E
cio' anche e soprattutto al fine di evitare la contorsione
logico-giuridica di scompensare gli spazi decisori fra i due gradi di
giudizio, restringendo il primo in attesa di ampliare eventualmente
il secondo. Verrebbe cosi' a crearsi un sistema ibrido in cui sarebbe
possibile ed anzi in qualche modo precostituita una cognizione
iniziale piu' ridotta rispetto a quella del gravame.
Ed invero l'estensione del giudizio d'appello risulterebbe in tal
modo, in un abnorme ribaltamento dei tradizionali schemi processuali,
non piu' dimensionato minoritariamente sul devolutum (nella piu'
corretta accezione che trascende i meri aspetti difensivi ed
argomentativi e coinvolge anche i mezzi di prova acquisti e
richiamati a supporto delle deduzioni censorie), bensi' passibile
delle piu' impreviste ed impensabili dilatazioni innescate dai nuovi
documenti, fino a snaturare la stessa concezione del giudizio
d'appello come revisio prioris instantiae.
Pertanto quantomeno s'imporrebbe, ad avviso di chi giudica, una
lettura restrittiva del comma 2 dell'art. 58 decreto legislativo n.
546/92 - salvo a ritenerlo addirittura incostituzionale - rispetto a
quella abilitante una produzione documentale senza limiti e
condizioni in grado d'appello (o finanche con l'uguale limite di cui
all'art. 32 decreto legislativo n. 546/92 applicato ex art. 61 dello
stesso decreto legislativo), onde evitare l'effetto perverso di
annullare le decadenze gia' verificatesi in primo grado e cosi'
sovvertire ogni garanzia di contraddittorio ed ogni certezza
correlata a quest'ultimo, nonche', prima ancora, la stessa dimensione
strutturale e funzionale del processo che non consente regressioni di
sorta nel suo coessenziale divenire.
Stavolta dunque, a voler seguire il citato pensiero
giurisprudenziale della Suprema Corte dal quale si dissente, la
sanzione della decadenza resterebbe annullata, con singolare esito
premiale dell'inerzia sottesa alla perenzione caducativa gia'
realizzatasi e quindi con incidenza su effetti gia' definiti nel
rapporto processuale fra le parti, non gia' jussu judicis come nella
detta ipotesi della divisata indispensabilita' del documento di cui
al comma 1 dell'art. 58 in discorso, bensi' addirittura, sempre e
comunque, ope legis.
A tacer d'altro, poi, si dovrebbe anche ritenere che il comma l
dell'art. 58 decreto legislativo n. 546/92 resti sempre abrogato dal
suo comma 2, atteso che non sussiste un netto discrimine concettuale
fra la categoria giuridica dei mezzi di prova e quella dei documenti,
rientrando questi ultimi propriamente nel novero dei primi, quali
mezzi di prova costituiti diversi da quelli costituendi e percio'
come species dello stesso genus (cfr. Cassazione S.U. n. 8203/05), il
tutto non senza ribadire ancora che nel processo tributario i mezzi
di prova sono appunto essenzialmente i documenti, attese le minimali
indicazioni dell'art. 7 decreto legislativo n. 546/92 circa gli altri
mezzi istruttori consentiti e dovendosi altresi' ricordare che
neppure la c.t.u. puo' considerarsi tecnicamente un mezzo di prova
(cfr., ex multis, Cassazione n. 132/96; n. 4720/96; n. 996/99; n.
14979/00; n. 5422/02; 9060/03; 3004/04; n. 13401/05; n. 9522/06 S.U.;
n. 23087/06; n. 24620/07; n. 1850/09 S.U.; n. 9461/10; n. 3130/11; n.
8989/11; n. 2251/13).
Il che renderebbe, per altro verso, alquanto pletorico il dettato
di esso comma 1, per cui il riferimento letterale dei due commi in
discorso rispettivamente ai mezzi di prova ed ai documenti si
risolverebbe, in definitiva, in una dualita' solo apparente.
Non si ravvisa quindi manifesta infondatezza della questione di
costituzionalita' qui posta d'ufficio con riferimento alla
contrarieta' della normativa di che trattasi rispetto agli articoli 3
e 24 Cost., essendo innegabile il dato della disparita' di
trattamento delle parti, con intollerabile sbilanciamento, a favore
di quella facultata a produrre per la prima volta in appello
documenti gia' in suo possesso nel grado anteriore ed in danno della
controparte, costretta comunque a vedere limitata e compromessa la
sua difesa per effetto dell'indubbia sottrazione di un grado di
giudizio alla sua posizione processuale.
Da quanto appena detto discende altresi', quasi a mo' di
corollario, la non manifesta infondatezza della stessa questione di
costituzionalita' rispetto all'art. 117, primo comma Cost. e, per
esso, rispetto ai vincoli derivanti, a tacer d'altro, dall'art. 6
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, che sancisce il diritto ad un processo equo.
A cio' si aggiungano le esposte notazioni, di immediata valenza
logica prima che giuridica, riferite alla reviviscenza di diritti
perenti o caducati ed ai connessi guasti giuridici che si
verificherebbero in capo alla controparte della producente i nuovi
documenti e, piu' in generale, nel sistema nonche', per quanto di
ragione, in ordine alla stessa dimensione concettuale di processo
come divenire non regressivo ed a quella di processo di secondo grado
con devoluzione non maggiore rispetto al primo grado, non senza
infine considerare tutte le anomalie e le incongruenze interpretative
radicate dalla congiunta lettura dei due commi dell'art. 58 nei sensi
detti.
Per tutto quanto precede, la tematica della legittimita'
costituzionale del complessivo disposto di tale norma, ad avviso di
questa C.T.R., merita di essere approfondita, quantomeno alla stregua
degli argomenti qui addotti ex officio judicis, nella parte in cui si
prevede che la produzione di nuovi documenti in appello sia sempre
ammessa (ancorche' nei termini ex art. 32 decreto legislativo n.
546/92 per il disposto dell'art. 61 decreto legislativo n. 546/92),
anche per i documenti gia' in possesso della parte in primo grado da
essa non prodotti affatto o non prodotti tempestivamente, e quindi ad
onta dell'effetto decadenziale definitivo ed insanabile verificatosi
sulla facolta' di produrli in appello, salvo conclamate evenienze
fortuite o di forza maggiore.
Ai sensi dell'art. 23, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
il presente giudizio sospeso fino alla definizione dell'incidente di
costituzionalita', mentre ai sensi dell'art. 23, comma 4 della legge
11 marzo 1953, n. 87 la presente ordinanza sara' notificata alle
parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'
comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.