IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                           (Sezione Prima) 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 13646 del 2015, proposto da: Francesco  Crisafulli,
Emanuela Lo Presti, Salvatore Saija, Daniela Cavaliere, Rosalia Russo
Femminella, Andrea La Spada, Lorena Canaparo, Serena Andaloro,  Luigi
Umberto Riganti, Raffaella Filoni, Sebastiano Neri,  rappresentati  e
difesi    dall'avvocato    Alessandro    Lipani    codice     fiscale
LPNLSN69L20F839Y, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Placidi
in Roma, via Cosseria, 2; 
    Contro: 
        Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Ministero   della
giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze, tutti in  persona
del rispettivo legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentati  e
difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso  i  cui
uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
        Istat - Istituto nazionale  di  statistica,  in  persona  del
legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 
    Per l'annullamento: 
        a) del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7
agosto 2015 adottato di concerto con il Ministero della giustizia  ed
il Ministero dell'economia e delle finanze, nella Gazzetta  Ufficiale
n. 210 del 10 settembre  2015,  concernente  l'adeguamento  triennale
degli stipendi e delle indennita' del personale  di  magistratura  ed
equiparati; b) se e per quanto occorra, del provvedimento di cui alla
nota    m_dg.DOG.04/09/2015.0095475.0    del    direttore    generale
dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale  e  dei  servizi  -
Direzione generale del bilancio e della  contabilita'  del  Ministero
della giustizia; c) della nota dell'I.S.T.A.T. del 20  febbraio  2015
prot. n. SP/ 96.2015, allo stato non conosciuta;  d)  di  ogni  altro
atto presupposto, connesso e/o conseguente; 
        per la declaratoria di nullita' e/o l'annullamento  dell'atto
o degli atti, ove esistenti,  con  i  quali  e'  stato  disposto,  in
esecuzione del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
impugnato sub a), il recupero di somme corrisposte quale stipendio ai
ricorrenti; 
    nonche' per l'accertamento e  la  declaratoria  del  diritto  dei
ricorrenti a percepire le somme corrisposte a titolo  di  adeguamento
dello stipendio e  delle  correlative  indennita'  fino  al  mese  di
settembre 2015 incluso ed illegittimamente individuate quale «credito
erariale»  dalle  Amministrazioni  resistenti  e  fatte  oggetto   di
recupero,  nonche'  per  l'accertamento  e  la   declaratoria   della
conseguente inesistenza del diritto delle Amministrazioni  resistenti
di ripetere le predette somme, con ogni conseguente statuizione  come
per legge. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza  pubblica  del  giorno  6  luglio  2016  la
dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale; 
 
            Considerato e ritenuto in fatto ed in diritto 
 
    1. - Che con il  ricorso  in  epigrafe,  proposto  da  Magistrati
ordinari in servizio presso differenti  Uffici  giudiziari  italiani,
viene impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
7 agosto 2015 (di  seguito,  anche  «Decreto»)  recante  «adeguamento
triennale stipendi e indennita'  del  personale  di  magistratura  ed
equiparati  (15AO6752)»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   10
settembre  2015  n.  210,  unitamente   ai   relativi   provvedimenti
applicativi, con i quali, nei confronti degli odierni  esponenti,  e'
stata disposta l'applicazione dell'adeguamento triennale nella misura
dello 0,01 per cento, a decorrere dal 1° gennaio  2015,  alla  misura
della  retribuzione  in  vigore  al  1°  gennaio  2012,  nonche'  del
conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1°  gennaio  2015,
degli acconti corrisposti negli anni 2013 e 2014.  L'impugnazione  e'
stata estesa anche alla nota dell'ISTAT 20 febbraio  2015  sulla  cui
base e' stato emesso il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri predetto. 
    I ricorrenti chiedono inoltre l'accertamento  e  la  declaratoria
del proprio diritto a percepire le  somme  corrisposte  a  titolo  di
adeguamento dello stipendio e delle correlative  indennita'  fino  al
mese di settembre 2015 incluso, ed illegittimamente fatte oggetto  di
recupero da parte delle Amministrazioni resistenti; 
    2. - Che il contenzioso in esame concerne la vicenda  applicativa
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto  2015,
adottato di concerto con il Ministero della giustizia e il  Ministero
dell'economia e delle finanze, applicativo degli  articoli  11  e  12
della legge 2 aprile 1979 n. 97, come sostituiti  dall'art.  2  della
legge 19 febbraio 1981 n. 27, e dell'art. 24 della legge 23  dicembre
1998 n. 448, il quale stabilisce: 
    All'art. 1, che «1. Le misure degli stipendi del personale di cui
alla  legge  19  febbraio  1981,  n.  27,  dell'indennita'   prevista
dall'art. 3,  primo  comma,  della  stessa  legge  e  dell'indennita'
integrativa speciale in vigore alla data del  1°  gennaio  2012  sono
incrementate dello 0,01 per cento con decorrenza 1° gennaio 2015, con
conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1°  gennaio  2015,
degli acconti corrisposti negli anni 2013 e 2014.» 
    All'art. 2, che «Le misure degli stipendi del  personale  di  cui
alla  legge  19  febbraio  1981,  n.  27,  dell'indennita'   prevista
dall'art. 3,  primo  comma,  della  stessa  legge  e  dell'indennita'
integrativa speciale in vigore alla data del 1°  gennaio  2015,  come
determinate dall'art. 1 del presente decreto, non sono  incrementate,
a  titolo  di  acconto  sull'adeguamento  triennale  successivo,  per
ciascuno degli anni 2016 e 2017»; 
    3.  -  Che,  in  attuazione   della   citate   disposizioni,   le
Amministrazioni resistenti hanno provveduto al recupero in danno  dei
ricorrenti di emolumenti assuntivamente non dovuti e  del  quale  gli
interessati sono venuti  a  conoscenza  soltanto  dalla  lettura  del
cedolino  paga  relativo  al  mese  di  ottobre   2015,   nel   quale
l'Amministrazione  dell'economia  e  delle  finanze  si  limitava   a
comunicare quanto segue: «in applicazione del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 7  agosto  2015  relativo  all'adeguamento
triennale  degli  stipendi  e  delle  indennita'  del  personale   di
Magistratura ed equiparati, e' stato accertato un credito erariale di
euro [...] imponibile fiscale (al netto delle ritenute previdenziali)
con recupero in 3 rate  mensili,  a  decorrere  dalla  mensilita'  di
ottobre 2015». 
    Che gli odierni esponenti si dolgono della circostanza  che,  per
effetto del Decreto, in  considerazione  della  trascurabile  entita'
dell'incremento (0,01 per cento), prossima allo  zero,  gli  stipendi
dei ricorrenti non riceverebbero, per un triennio, alcun  adeguamento
che possa compensare l'aumento del costo della vita e la  perdita  di
potere  di  acquisto  dello  stipendio  stesso;  infatti,  la   detta
percentuale sarebbe  anche  di  gran  lunga  inferiore  al  tasso  di
inflazione programmata per l'anno 2015 (0,6 per  cento,  poi  rivisto
allo 0,3 per cento). 
    Che,  poiche'  ad   avviso   delle   Amministrazioni   resistenti
l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  7
agosto 2015 legittimerebbe addirittura  la  ripetizione  delle  somme
ricevute dai ricorrenti a titolo di adeguamenti stipendiali  fino  al
mese di settembre 2015  incluso,  per  questi  ultimi  si  renderebbe
necessario contestare il predetto Decreto, per dedurne  il  contrasto
con la normativa primaria in materia di adeguamento degli stipendi  e
delle indennita' spettanti ai Magistrati ordinari ed equiparati, come
pure  la  stessa  ripetizione  delle  somme,  e   chiedere   altresi'
l'accertamento dell'insussistenza  del  diritto  dell'Amministrazione
resistente a disporre ed eseguire la ripetizione con le modalita'  in
concreto prescelte; 
    4. - Che i ricorrenti affermano l'illegittimita' del decreto  del
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri    impugnato    nonche'
l'illegittimita' della ripetizione delle somme, deducendo due  motivi
di ricorso di seguito sintetizzati: 
1.Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 12 della  legge
2 aprile 1979 n. 97, come modificati dalla legge 19 febbraio 1981  n.
27, dell'art. 3 della legge 19 febbraio  1981  n.  27,  dell'art.  24
della legge 23 dicembre 1998 n. 448, della legge 6 agosto 1984 n. 425
e degli  articoli  3,  36  e  104  della  Costituzione  -  Violazione
dell'art. 2033 codice civile - Difetto  assoluto  dei  presupposti  -
Difetto di  istruttoria  -  Ingiustizia  manifesta  -  Disparita'  di
trattamento. 
    Il meccanismo di adeguamento  delle  retribuzioni  in  parola  e'
stabilito dagli articoli 11 e 12 della legge 2  aprile  1979,  n.  97
(come sostituiti dall'art. 2 della  legge  n.  27  del  1981),  norme
successivamente integrate dall'art. 24 della legge 23  dicembre  1998
n. 448. 
    Le citate disposizioni prevedono che gli stipendi dei  magistrati
«sono adeguati di diritto, ogni triennio,  nella  misura  percentuale
pari alla media degli incrementi realizzati nel  triennio  precedente
dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive
calcolate  dall'Istituto  centrale  di  statistica  ai   fini   della
elaborazione  degli  indici  delle  retribuzioni  contrattuali,   con
esclusione della indennita' integrativa speciale. [...] 
    La variazione percentuale e' calcolata rapportando  il  complesso
del trattamento economico medio per  unita'  corrisposto  nell'ultimo
anno del triennio  di  riferimento  a  quello  dell'ultimo  anno  del
triennio precedente ed ha effetto dal 1° gennaio successivo a  quello
di riferimento. 
    Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno  di  ogni
triennio  sono  aumentati,  a  titolo  di  acconto   sull'adeguamento
triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre  allo  stipendio
in vigore al 1° gennaio del primo anno, per una percentuale  pari  al
30  per  cento  della  variazione  percentuale  verificatasi  fra  le
retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio  precedente,  salvo
conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo. 
    La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti
commi e' determinata entro il  30  aprile  del  primo  anno  di  ogni
triennio con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di
concerto con il Ministro di grazia  e  giustizia  e  con  quello  del
tesoro. A tal fine, entro il  mese  di  marzo,  l'ISTAT  comunica  la
variazione percentuale di cui al primo comma. Qualora i dati indicati
nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini  previsti,
gli  stipendi  vengono  adeguati  con   applicazione   della   stessa
percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e  ferme
restando le date di decorrenza dell'adeguamento». 
    Tanto  premesso,  i  ricorrenti  lamentano  come  la   variazione
complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei dipendenti
pubblici, accertata dall'ISTAT in misura pari allo  0,01  per  cento,
appaiaprima faciesensibilmente sottostimata, risultando di gran lunga
inferiore  ai  tassi  di  inflazione  programmata  nel   periodo   di
riferimento. 
    Inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  7
agosto 2015 sarebbe illegittimo ove lo si dovesse interpretare - come
hanno fatto le Amministrazioni intimate - in modo tale da autorizzare
il recupero di somme gia'  corrisposte  ai  ricorrenti  a  titolo  di
adeguamenti stipendiali. 
    Il meccanismo in esame, che posticipa  l'adeguamento  stipendiale
al compimento del triennio, imporrebbe la previsione,  da  parte  del
legislatore, di  uno  specifico  correttivo  tale  da  consentire  al
Magistrato il recupero,  quanto  meno  parziale,  della  perdita  del
potere di acquisto dello stipendio all'interno del  triennio  e  fino
alla  determinazione  del  nuovo  adeguamento;  la  legge,  pertanto,
nell'ottica   della   salvaguardia   di   valori   costituzionalmente
garantiti, prevederebbe la corresponsione degli acconti quale  misura
di  incremento  stipendiale  correlato  alla  misura  dell'incremento
conseguito  dagli  altri  dipendenti  pubblici,  e  configurerebbe  i
conguagli  alla  fine  del  triennio  come  conguagli  a  favore  dei
magistrati. 
    Quanto poi al primo anno di ogni  triennio,  il  5°  comma  degli
articoli 11-12 della legge n. 97/1979 disporrebbe, specularmente,  il
mantenimento del medesimo livello  retributivo  in  godimento,  salvo
successivo conguaglio,  il  quale  ultimo  non  potrebbe  che  avere,
dunque, a detta dei ricorrenti, natura di conguaglio positivo; non vi
sarebbe, al contrario, alcuna previsione che legittimi il  conguaglio
a sfavore dei dipendenti  con  conseguente  restituzione  di  acconti
ovvero di differenze stipendiali da parte di chi li abbia percepiti. 
    Osservano ancora i ricorrenti che laddove nel pubblico impiego si
verificasse, come nella specie,  un  incremento  minimo  (0,01%),  la
conseguenza sarebbe solo  l'impossibilita'  di  operare  conguagli  a
favore dei Magistrati, e non  anche  la  possibilita'  di  recuperare
somme che hanno contribuito a formare il livello stipendiale in  loro
godimento fino all'emanazione e alla pubblicazione  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri.   Conseguentemente,   dal
dipendente  verrebbero  definitivamente  acquisiti   non   solo   gli
«acconti» relativi al secondo e terzo anno del triennio, ma anche  la
misura della retribuzione del primo anno del nuovo triennio in attesa
dell'emanazione  del  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, la quale sarebbe pari a quella del primo anno del  triennio
piu' la misura dei precedenti acconti. 
    Una siffatta interpretazione delle norme di cui agli articoli  11
e 12 della legge n. 97/1979, che esclude la possibilita' di conguagli
sfavorevoli   ai   Magistrati   nell'ambito   della    determinazione
dell'adeguamento dello stipendio e delle relative indennita', sarebbe
l'unica  coerente  con  la  lettera  e  la   ratio   delle   suddette
disposizioni e risulterebbe altresi' conforme ai principi di cui agli
articoli 3, 36 e 104 Cost., ai quali il meccanismo di adeguamento  in
esame e' dal Giudice delle leggi correlato. 
    Per  converso,  il  mancato  incremento  delle  retribuzioni  nel
pubblico impiego  contrattualizzato  costituirebbe  il  risultato  di
normative  (quali,  innanzitutto,  il  blocco  della   contrattazione
economica) in gran parte dichiarate incostituzionali (fra  le  altre,
sentenza n. 178/2015); con la conseguenza che,  rispetto  agli  altri
dipendenti  pubblici,  i   Magistrati   risulterebbero   ancor   piu'
penalizzati, atteso che i benefici della ripresa della contrattazione
economica verrebbero ad essere goduti dagli  stessi  -  con  evidente
disparita' di trattamento - con  tre  anni  di  ritardo  rispetto  al
settore pubblico; 
2) Nullita' per inesistenza di elementi essenziali  (art.  21-septies
della legge n. 241/1990) -  Violazione  e  falsa  applicazione  degli
articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979  n.  97,  come  modificati
dalla legge 19 febbraio 1981  n.  27,  dell'art.  3  della  legge  19
febbraio 1981 n. 27, dell'art. 24 della legge  23  dicembre  1998  n.
448, della legge 6 agosto 1984 n. 425 e degli articoli 3,  36  e  104
della Costituzione  -  Violazione  dell'art.  2033  codice  civile  -
Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 - Difetto assoluto  di
istruttoria - Difetto  dei  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  -
Ingiustizia manifesta. 
    Ove il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2015, per contro, non dovesse essere interpretato quale provvedimento
legittimante la ripetizione degli emolumenti gia'  in  godimento  dei
Magistrati, la ripetizione operata dalle  Amministrazioni  resistenti
sarebbe  illegittima  per  l'inesistenza  di  qualsivoglia   «credito
erariale» e del relativo diritto  delle  Amministrazioni  medesime  a
disporre la ripetizione delle somme percepite dai ricorrenti a titolo
di adeguamento dello stipendio e delle indennita'  fino  al  mese  di
settembre 2015. 
    Anche le modalita' con le quali il recupero in  parola  e'  stato
effettuato prestano il fianco a contestazioni di vario tipo. 
    E invero, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  7
agosto 2015 nulla dispone circa le  retribuzioni  e  gli  adeguamenti
percepiti nell'anno  2015  e  quindi  non  potrebbe  legittimarne  la
ripetizione. 
    Il recupero e' stato eseguito mediante la diretta  detrazione  in
busta  paga  delle  somme,  senza  la   doverosa   adozione   di   un
provvedimento, debitamente motivato e notificato. 
    L'Amministrazione avrebbe dovuto dare il giusto rilevo alla buona
fede dell'accipiense all'incidenza del  recupero  sulle  esigenze  di
vita del debitore. 
    Il recupero e' illegittimo anche in relazione  alla  sua  cadenza
temporale, essendo recuperate in tre mesi somme erogate in nove mesi. 
    In  assenza  di  qualsivoglia  specificazione  da   parte   delle
Amministrazioni  resistenti,  i  ricorrenti  non  sono  in  grado  di
comprendere l'effettiva entita' e natura del recupero. 
    Infine, la somma oggetto di  ripetizione  avrebbe  dovuto  essere
determinata  al  netto  anche  delle  ritenute  di  natura   fiscale,
trattandosi di somme mai pervenute nel patrimonio del dipendente; 
    5. - Che  le  Amministrazioni  intimate  si  sono  costituite  in
giudizio per  difendere  la  piena  legittimita'  e  doverosita'  del
proprio operato a termini di legge; la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri ha depositato in atti la documentazione ISTAT relativa  alla
odierna controversia (lettera del 20 febbraio 2015, nota metodologica
e relazione); 
    6. - Che all'esito dell'udienza pubblica del  6  luglio  2016  il
ricorso e' stato quindi introitato dal Collegio per la decisione; 
    7. - Che, ai fini della  decisione  delle  complesse  e  delicate
questioni  evocate  dai  ricorrenti,  il  Collegio   deve   esaminare
partitamente le singole censure, partendo da  quelle  -  maggiormente
satisfattive dell'interesse  al  bene  della  vita  azionato  con  il
ricorso - volte a far valere l'illegittimita' tout court del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2015 per contrasto
con la normativa di riferimento (essenzialmente,  articoli  11  e  12
della legge n. 97/1979, come sostituiti dall'art. 2 della legge n. 27
del 1981, e dell'art.  24  della  legge  23  dicembre  1998  n.  448)
applicabile al  caso  in  esame,  per  poi  passare  all'esame  delle
doglianze   proposte   avverso   la   ripetizione    operata    dalle
Amministrazioni resistenti, dovendosi infine valutare, solo  in  caso
di mancato accoglimento di tutte le predette  censure,  e  quindi  di
legittima applicabilita' della  disciplina  in  esame,  le  ulteriori
censure concernenti le  errate  ed  ingiuste  modalita'  con  cui  la
ripetizione di somme sarebbe stata applicata; 
    8. - Che, con il primo motivo di ricorso indicato,  i  ricorrenti
censurano l'illegittimita' del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 7 agosto 2015, deducendo, da un lato, che il  conguaglio
da eseguire il terzo anno non potrebbe che essere in aumento, laddove
invece  gli  stipendi  sono  stati  riportati   alle   misure   della
retribuzione in  vigore  al  1°  gennaio  2012;  dall'altro,  che  il
recupero delle somme erogate in  eccesso  dal  1°  gennaio  del  2015
rispetto alla nuova misura determinata nel Decreto  sarebbe  avvenuto
in violazione dei principi in materia; 
    9. -  Che  il  Collegio  ritiene  il  motivo  nel  suo  complesso
infondato, alla luce delle seguenti considerazioni. 
    Sotto un primo profilo, i criteri di calcolo dell'adeguamento del
coefficiente relativo all'adeguamento triennale  degli  stipendi  del
personale di Magistratura, determinato dall'ISTAT, sono vincolati  al
rispetto di precisi parametri normativi,  mentre  la  metodologia  in
concreto utilizzata, per  come  illustrata  nella  Nota  metodologica
versata in atti, si appalesa espressiva dei principi di  obiettivita'
ed affidabilita' propri delle valutazioni tecniche operate in  ambito
scientifico, quest'ultime restando soggette al sindacato del  giudice
amministrativo sotto il solo profilo della ragionevolezza,  logicita'
e  coerenza  nonche'  della  verifica  che  l'Autorita'   non   abbia
esorbitato dai margini di opinabilita', non potendo invece il giudice
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Autorita' che entro
i suddetti margini si sia mantenuta. 
    Sotto altro profilo, il Collegio osserva  che  il  meccanismo  di
adeguamento   triennale   delle   retribuzioni   del   personale   di
Magistratura a quello del pubblico impiego, per come congegnato dalla
normativa   invocata,   ha   effettivamente   riguardo,   non   gia',
indistintamente, agli effettivi incrementi  retributivi  intervenuti,
ma soltanto alla loro media, ed e' calcolato rapportando il complesso
del trattamento economico medio per  unita'  corrisposto  nell'ultimo
anno del triennio  di  riferimento  a  quello  dell'ultimo  anno  del
triennio precedente. 
    E poiche' la puntuale formulazione della legge (articoli 11 e  12
cit.: comma 1, «... la media degli incrementi realizzati ...»;  comma
4, «... sono aumentati, a titolo di  acconto  ...,  salvo  conguaglio
...)  non  sembra,  a  parere   del   Collegio,   autorizzare   altra
interpretazione se non quella per cui il  meccanismo  di  adeguamento
triennale delle retribuzioni del personale di magistratura  trova  il
proprio presupposto -  ancor  prima  che  quantitativo,  propriamente
fattuale - nell'incremento delle retribuzioni del  pubblico  impiego,
per come effettivamente intervenuto nel triennio precedente,  risulta
evidente come, nel caso all'esame - posta pari al solo 0,01 per cento
la variazione complessiva  registratasi,  dal  2011  al  2014,  nelle
retribuzioni contrattuali pro capite  dei  pubblici  dipendenti  (con
esclusione  del  personale  di  magistratura  e  dei  dirigenti   non
contrattualizzati) - in modo del  tutto  conforme  alle  disposizioni
normative in esame  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri impugnato abbia previsto, per il personale di  Magistratura,
un adeguamento triennale pari alla percentuale anzidetta,  essendosi,
nella specie, manifestato in  misura  assolutamente  trascurabile  il
presupposto della «media degli  incrementi  realizzati  nel  triennio
precedente  dalle  altre  categorie  dei  pubblici  dipendenti  ...»,
assunto dal legislatore per il conseguente adeguamento  «di  diritto»
degli stipendi del personale di Magistratura ed equiparati. 
    In merito alla censura volta  a  contestare  l'applicazione,  con
decorrenza 1° gennaio 2015, della percentuale dello  0,01  per  cento
alla misura della retribuzione vigente al 1° gennaio 2012, e non gia'
a quella comprensiva anche degli acconti corrisposti negli anni  2013
e  2014,  osserva  il  Collegio  che  nessuna   disposizione,   nelle
richiamate   norme   che   prevedono   e   presiedono   al    calcolo
dell'adeguamento stipendiale in  discorso,  potrebbe  autorizzare  il
risultato postulato da parte ricorrente, atteso che il meccanismo  di
adeguamento triennale - che  prevede  la  progressiva  erogazione  di
acconti in vista di un  futuro  conguaglio  -  poiche'  evidentemente
pensato  in  relazione  ad  un  trend  positivo  di  crescita   delle
retribuzioni del settore pubblico,  non  contiene  alcuna  previsione
specifica che,  per  l'ipotesi  in  cui  si  verifichi  una  crescita
infinitesimale, come nel caso all'attualita', o addirittura negativa,
delle  retribuzioni  in  questione,  sia  volta  a   scongiurare   la
conseguente possibilita' di conguagli di segno negativo a carico  del
personale di Magistratura. 
    Con l'effetto che, una volta rilevato  -  secondo  la  tempistica
normativamente prescritta  -  il  mancato  «incremento»  medio  delle
retribuzioni del settore pubblico nel periodo di  riferimento,  viene
meno ex post anche il  presupposto  per  l'attribuzione  delle  somme
ricevute a titolo di acconti, con conseguente assenza di  titolo,  in
capo ai percipienti e in difetto di  diversa  e  puntuale  previsione
normativa, a conservare gli acconti  predetti,  i  quali  sono  stati
anticipati  al  dipendente  in  virtu'  di  un  calcolo   automatico,
successivamente risultato disancorato dalla reale dinamica  salariale
di riferimento. 
    Ne', a parere del Collegio, puo' assumere rilievo la  circostanza
che il mancato incremento delle retribuzioni di riferimento sia stato
conseguenza di disposizioni legislative interessate dalla sentenza n.
178/2015 della Corte costituzionale - la  quale  peraltro  «spiega  i
suoi  effetti   a   seguito   della   pubblicazione   ...   lasciando
impregiudicati, per il periodo gia' trascorso, gli effetti  economici
derivanti dalla disciplina esaminata» -  dal  momento  che  la  legge
ancora l'incremento ad un dato economico ben individuato  che,  nella
specie, non ha avuto concreta manifestazione. 
    Dalle esposte considerazioni discende anche l'infondatezza  della
tesi attorea secondo la quale il conguaglio da eseguire il terzo anno
non potrebbe che essere in aumento. 
    Al contrario, proprio la  piana  lettura  delle  disposizioni  in
esame, unita all'assenza di una norma che escluda per il personale di
Magistratura la possibilita' di conguagli di segno negativo,  conduce
alla conclusione che la previsione di  conguagli  di  segno  negativo
operata dal Decreto risulti coerente con  le  disposizioni  normative
suddette e  non  sia  quindi  causa  di  illegittimita'  del  Decreto
impugnato; 
    10.  -  Che,  con  il  secondo  motivo  di  ricorso  indicato,  i
ricorrenti - per l'ipotesi in  cui  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 7 agosto 2015 non dovesse essere  interpretato
come legittimante la ripetizione degli acconti gia' in godimento  dei
Magistrati - censurano  direttamente  la  ripetizione  degli  acconti
operata dalle Amministrazioni  resistenti,  effettuata  in  tre  rate
mensili, a decorrere dalla mensilita' di ottobre 2015; 
    11. - Che non meritevoli  di  adesione  appaiono  tali  ulteriori
censure, svolte sia sotto un profilo giuridico-procedimentale sia sul
piano economico-quantitativo, avverso il recupero degli acconti. 
    Nello specifico, si trattava di attivita'  totalmente  vincolata,
discendente dalle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, che all'art. 1 ha decretato quanto  segue:  «Le  misure
degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio  1981,  n.
27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma,  della  stessa
legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data  del
1° gennaio 2012 sono incrementate dello 0,01 per cento con decorrenza
1°  gennaio  2015,  con  conseguente  conguaglio,  con  la   medesima
decorrenza 1° gennaio 2015, degli acconti corrisposti negli anni 2013
e 2014.» 
    A fronte di siffatta previsione, non doveva farsi luogo ad alcuna
attivita' provvedimentale da parte delle Amministrazioni intimate  ma
ad una mera operazione di recupero, della quale oltretutto le  stesse
intimate,  pur  nella  veloce  successione   degli   eventi,   davano
contestuale informativa agli interessati nel cedolino paga  del  mese
di ottobre 2015, indicando la fonte normativa, l'importo  complessivo
degli acconti da recuperare ed il numero delle rate mensili. 
    In ordine al contestato ammontare delle ritenute operate,  rileva
il Collegio come,  nella  specie,  l'individuazione  del  quantum  si
basasse su una mera operazione di calcolo algebrico, fondata su  dati
oggettivi noti e incontroverbili (le nuove percentuali da applicare e
gli  importi  gia'  corrisposti  a  titolo  di  acconti)  o  comunque
conoscibili dagli interessati, per cui, pur in mancanza dei  dettagli
informativi in ordine alle posizioni  individuali,  ciascuno  sarebbe
stato  in  grado  di  ricostruire  la   propria   situazione   presso
l'Amministrazione di riferimento. 
    Infine, trattandosi di attivita' di recupero posta  in  essere  a
breve distanza dal pagamento delle somme  in  seguito  risultate  non
dovute, e' da ritenere che correttamente il recupero veniva  eseguito
al lordo delle ritenute fiscali, nello stesso anno d'imposta, in modo
da incidere direttamente sulla base imponibile del medesimo esercizio
finanziario (2015); di tal che, le  ritenute  fiscali  corrispondenti
agli  importi  recuperati  al  lordo  d'imposta,  venivano,   secondo
ragione,  correlativamente  scomputate  dal  totale  delle   ritenute
fiscali operate sugli emolumenti corrisposti, in  tal  modo  evitando
che  i  suddetti  oneri  venissero  nella  sostanza  a  gravare   sul
dipendente; 
    12. - Che le pregresse considerazioni hanno  dunque  condotto  il
Collegio, con la sentenza non definitiva n. 8695/2016 del  27  luglio
2016,  ad  escludere  la  fondatezza   delle   dedotte   censure   di
illegittimita', sia del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  7  agosto  2015  sia  della   ripetizione   operata   dalle
Amministrazioni resistenti; 
    13.  -  Che,  tuttavia,  all'esito   dell'approfondimento   delle
complesse e delicate questioni sollevate dagli odierni esponenti,  il
Collegio, rilevato che il Decreto impugnato  ha  dato  legittimamente
applicazione agli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979  n.  97,
come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio  1981  n.  27,  e
all'art. 24 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, ritiene tuttavia  di
dover esaminare  d'ufficio,  proprio  alla  stregua  delle  pregresse
considerazioni,   plurimi   profili   di   possibile   illegittimita'
costituzionale delle norme legislative in base alle quali il  Decreto
e' stato adottato, per la possibile violazione degli articoli 3,  36,
38, 101, 104 e 108 della Costituzione; 
    14. - Che la rilevanza delle indicate questioni  di  legittimita'
costituzionale per la decisione del giudizioa  quonon  appare  dubbia
alla luce dell'esposizione dei fatti di causa, atteso che il  Decreto
impugnato e, per l'effetto,  la  ripetizione  degli  acconti  operata
dalle Amministrazioni resistenti, trovano la loro indefettibile  base
normativa nei citati articoli 11 e 12 della legge 2  aprile  1979  n.
97, come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, e
24 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, di modo che il loro eventuale
annullamento   per   illegittimita'   costituzionale    comporterebbe
l'illegittimita' derivata degli atti impugnati,  con  il  conseguente
accoglimento  del  ricorso  che  altrimenti  -  alla  stregua   delle
pregresse considerazioni - dovrebbe essere respinto; 
    15. - Che ben piu' complesso e' il vaglio, riservato al giudice a
quo, della «non manifesta infondatezza» dei profili di illegittimita'
costituzionale che il Collegio ritiene di sollevare d'ufficio; 
    16. - Che occorre  in  primo  luogo  rammentare  il  fondamentale
canone ermeneutico secondo il quale «in linea di principio, le  leggi
non   si   dichiarano   costituzionalmente   illegittime»   [o   «una
disposizione   non   puo'    essere    ritenuta    costituzionalmente
illegittima»]   perche'   e'    possibile    darne    interpretazioni
incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perche'  e'
impossibile  darne  interpretazioni  costituzionali»   (sentenza   n.
356/1996  e  pronunce  successive)  per  giustificare,  insieme,   il
potere-dovere dei  giudici  di  interpretaresecundum  constitutioneme
l'inammissibilita'  dell'incidente  costituzionale   promosso   senza
esercitarlo; 
    Che, sulla scorta del suddetto canone, al  giudice  comune  viene
richiesto di sperimentare preventivamente la possibilita' di dare  al
testo  legislativo  un  significato  compatibile  con  il   parametro
costituzionale, e - ove il tentativo risulti infruttuoso - di offrire
adeguata motivazione, nell'ordinanza di rimessione, delle ragioni che
impediscono  di  pervenire  in  via  interpretativa  alla   soluzione
ritenuta  costituzionalmente   corretta;   e,   per   l'effetto,   la
dichiarazione di inammissibilita' o  di  manifesta  inammissibilita',
con cui la Corte sanzionasse le questioni incidentali sollevate senza
farsi carico di tali oneri, sarebbe, a  rigore,  determinata  da  una
lacuna dell'ordinanza di rimessione, che trascurasse di  motivare  su
un punto essenziale ai fini della rilevanza  e  della  non  manifesta
infondatezza della questione e si  risolvesse  in  una  inammissibile
«richiesta di parere alla Corte costituzionale, incompatibile con  la
funzione istituzionale di questo Collegio (cfr. la  sentenza  n.  123
del 1970)»; 
    17. - Che  a  riguardo  il  Collegio  osserva  che  l'adeguamento
triennale delle retribuzioni del personale di Magistratura  a  quello
del pubblico impiego viene realizzato «nella misura percentuale  pari
alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente  dalle
altre  categorie  dei  pubblici  dipendenti  [...].   La   variazione
percentuale e' calcolata rapportando  il  complesso  del  trattamento
economico medio per unita' corrisposto nell'ultimo anno del  triennio
di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio  precedente  ed
ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello di riferimento». 
    Che le espressioni utilizzate negli articoli 11  e  12  in  esame
(cfr. comma 1, «... la media degli incrementi realizzati ...»;  comma
4, «... sono aumentati, a titolo di acconto,  salvo  conguaglio  ...)
rendono evidente che il meccanismo di  adeguamento  triennale  -  che
prevede la progressiva erogazione di acconti in vista  di  un  futuro
conguaglio - e' stato pensato avendo riguardo ad un prospettico trend
positivo di crescita delle  retribuzioni  del  settore  pubblico  che
comporti un allineamento di diritto delle retribuzioni del  personale
di Magistratura a  nuovi  e  piu'  elevati  livelli  retributivi  per
effetto dell'adeguamento medesimo; 
    18. - Che tanto risulta in linea con laratiodi  tale  disciplina,
la quale ben e' stata individuata dalla  Corte  costituzionale  nella
sentenza  n.  238  del  1990,  laddove  ha  delineato   la   funzione
dell'adeguamento  triennale  e  dei  meccanismi  rivalutativi   della
retribuzione dei  magistrati,  affermando  che,  «In  attuazione  del
precetto costituzionale  dell'indipendenza  dei  magistrati,  che  va
salvaguardata anche sotto il profilo  economico  (...)  evitando  tra
l'altro che essi  siano  soggetti  a  periodiche  rivendicazioni  nei
confronti di altri poteri,  il  legislatore  ha  col  citato  art.  2
predisposto   un   meccanismo   di   adeguamento   automatico   delle
retribuzioni dei magistrati che, in quanto configurato con  l'attuale
ampiezza di  termini  di  riferimento,  concretizza  una  guarentigia
idonea a tale scopo». 
    E, successivamente, con la sentenza n. 42  del  1993  il  Giudice
delle leggi ha ribadito che il sistema di adeguamento  automatico  e'
caratterizzato  dalla  garanzia  di  un   aumento   periodico   delle
retribuzioni, che viene  assicurato  per  legge,  sulla  base  di  un
meccanismo che costituisce un «elemento  intrinseco  della  struttura
delle retribuzioni» la  cui  ratio  consiste  nella  «attuazione  del
precetto costituzionale  dell'indipendenza  dei  magistrati,  che  va
salvaguardato anche sotto il profilo  economico  (...)  evitando  tra
l'altro che essi  siano  soggetti  a  periodiche  rivendicazioni  nei
confronti di altri poteri» (cfr. anche ordinanze n. 137 e n. 346  del
2008); 
    19. - Che, ciononostante, la puntuale e  inequivoca  formulazione
delle disposizioni legislative all'esame, non sembra,  a  parere  del
Collegio, autorizzare altra interpretazione se non quella per cui  il
meccanismo di adeguamento triennale delle retribuzioni del  personale
di  Magistratura   trova   il   proprio   indefettibile   presupposto
nell'effettivo incremento delle retribuzioni  del  pubblico  impiego,
per come intervenuto nel triennio precedente, incremento assunto  dal
legislatore  per  il  conseguente  adeguamento  «di  diritto»   degli
stipendi dei magistrati e soggetti equiparati; 
    20.  -  Che,  pertanto,  le  disposizioni  legislative  in  esame
rivelano la loro incompletezza e contraddittorieta', potendo condurre
in  concreto  a  risultati  antinomici  rispetto  alla  propriaratio,
laddove le stesse  non  prevedono,  al  fine  di  regolarla  in  modo
espresso e coerente con la disciplina complessiva, l'ipotesi  in  cui
nel triennio la variazione nelle retribuzioni di riferimento  sia  di
importo trascurabile oppure negativa. In una  siffatta  eventualita',
la meccanica applicazione degli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile
1979, n. 97, come modificati dall'art.  2  della  legge  19  febbraio
1981, n. 27 e dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
suscettibile infatti di condurre al risultato di conguagli  di  segno
negativo a carico del personale di Magistratura, della ripetizione di
acconti anticipati nel triennio trascorso, della rideterminazione dei
livelli stipendiali  non  comprensivi  degli  acconti  risultati  non
dovuti e del mancato  riconoscimento  di  acconti  a  valere  per  il
triennio successivo; 
    Che, in particolare, la mancata previsione di una norma  che  per
il  personale  di  Magistratura  e  soggetti  equiparati  escluda  la
possibilita' di conguagli di segno negativo e al contempo stabilisca,
in linea con laratiodella normativa all'esame, modalita'  alternative
di determinazione  dell'adeguamento  stipendiale  triennale  -  quale
«guarentigia» idonea a salvaguardare l'indipendenza dei magistrati  -
pur in assenza  del  presupposto  «degli  incrementi  realizzati  nel
triennio precedente dalle altre categorie dei  pubblici  dipendenti»,
autorizza,  a  parere  del   Collegio,   dubbi   sulla   legittimita'
costituzionale delle ridette disposizioni legislative,  in  relazione
agli articoli 3, 36, 38, 101, 104 e 108 della Costituzione; 
    21. - Che le esposte considerazioni inducono, in  particolare,  a
far ritenere la possibile violazione degli articoli 3, 36 e 38  della
Costituzione, in quanto, nell'ipotesi di  variazioni  trascurabili  o
negative nelle retribuzioni di riferimento, il  descritto  meccanismo
di adeguamento triennale degli  emolumenti  comporta,  a  carico  del
personale di Magistratura, il calcolo di conguagli di segno negativo,
il  recupero  di  acconti  anticipati  nel   decorso   triennio,   la
rideterminazione di livelli stipendiali non comprensivi degli acconti
gia'  erogati  e   risultati   non   dovuti,   nonche'   il   mancato
riconoscimento di acconti a valere sul triennio successivo; 
    Che la remunerazione della  funzione  di  magistrato  e  soggetti
equiparati risulta in tal modo ridotta - e suscettibile di  ulteriori
riduzioni in relazione alla possibile futura  dinamica  negativa  dei
salari  -  con  una  corrispondente   decurtazione   dei   contributi
previdenziali e, di conseguenza, del trattamento di fine  servizio  e
pensionistico, con la conseguente violazione del diritto al lavoro  e
ad una retribuzione «proporzionata alla  quantita'  e  qualita'»  del
lavoro prestato, oltre che  alla  conseguente  implementazione  della
tutela assistenziale e previdenziale  garantita  dall'ordinamento,  e
tanto, malgrado i «particolari "oneri" che i  magistrati  "incontrano
nello  svolgimento  della  loro  attivita'",  la  quale  tra  l'altro
comporta  un  impegno  senza   precisi   limiti   temporali»   (Corte
costituzionale  3  maggio  1990,  n.   238,   richiamata   da   Corte
costituzionale, 11 ottobre 2012, n. 223); 
    Che la distonia nel funzionamento del meccanismo  di  adeguamento
nell'ipotesi di perdurante assenza di incrementi nella categoria  del
pubblico  impiego  contrattualizzato  e  nella  conseguente   mancata
percezione  di  acconti  a  valere  sul  triennio  successivo  sembra
confermata dall'assenza, nelle richiamate  norme  di  legge,  di  uno
strumento di tutela delle  posizioni  retributive  del  personale  di
Magistratura analogo  all'indennita'  di  vacanza  contrattuale,  che
tenga conto delle  possibili  conseguenze  negative  determinate  dal
prolungato ritardo nella stipula di rinnovi contrattuali. 
    A  riguardo  il  Collegio  ritiene  che  debba  essere  preso  in
considerazione    anche    l'elevatissimo    standard     qualitativo
dell'attivita' svolta dal personale di Magistratura, cui e' richiesto
un grado di preparazione di eccellenza, con  lo  stabile  inserimento
nell'organico di una «magistratura togata» e con particolari garanzie
di stabilita', nonche' l'assunzione di tutte le connesse  prerogative
e rilevanti responsabilita', di natura professionale e civile, per il
proprio operato. 
    I tratti fondamentali  dell'attivita'  professionale  stabilmente
svolta dai ricorrenti vale dunque a configurare  l'esercizio  di  una
vera  e  propria  e  stabile  attivita'   lavorativa   professionale,
differenziando  la  fattispecie  in  esame  dai  numerosi   casi   di
svolgimento (talvolta essenzialmente  gratuito)  di  pubblici  uffici
«onorari», di volta in volta motivati da alte e peculiari  competenze
(come accade per i  Tribunali  per  i  minori)  o  da  meccanismi  di
sorteggio nell'ambito di platee in possesso di particolari  requisiti
(come accade per le giurie popolari), anche  ai  fini  dell'esercizio
della sovranita' popolare (come accade per i seggi elettorali); 
    22. - Che  a  giudizio  del  Collegio  sembra  potersi  parimenti
dedurre la violazione degli articoli 101, 104 e 108 Cost., quanto  al
possibilevulnusallo  status  di   indipendenza   ed   autonomia   dei
magistrati,  protetto  dalle  predette  disposizioni  costituzionali.
Infatti, la Corte costituzionale, nel decidere questioni  concernenti
norme  aventi  ad   oggetto   la   retribuzione   e   la   disciplina
dell'adeguamento  retributivo  dei  magistrati,  ha   affermato   che
l'indipendenza  degli  organi  giurisdizionali  si   realizza   anche
mediante l'apprestamento di garanzie circa lo status  dei  componenti
concernenti,  fra  l'altro,  la  progressione  in  carriera   ed   il
trattamento economico (cosi', fra le altre, sentenza n. 1  del  1978)
che, in un assetto costituzionale dei poteri dello Stato che vede  la
magistratura  come  ordine  autonomo  ed  indipendente,  non  possono
esaurirsi in un mero rapporto di lavoro, in cui il  contraente-datore
di lavoro possa  al  contempo  essere  parte  e  regolatore  di  tale
rapporto (Corte costituzionale, 11 ottobre 2012, n. 223); 
    Che in tale direzione  conduce  altresi'  univoca  giurisprudenza
costituzionale, a mente della quale  «sussiste  un  collegamento  fra
tale disciplina ed i precetti costituzionali summenzionati, nel senso
della imprescindibilita' dell'esistenza di un  meccanismo,  sia  pure
non  a  contenuto  costituzionalmente  imposto,   che   svincoli   la
progressione stipendiale da una contrattazione e, comunque,  in  modo
da evitare il mero arbitrio di un  potere  sull'altro.  Va  aggiunto,
poi, che siffatti principi sono  confortati  dai  lavori  preparatori
della  Costituente,  dai  quali  traspare  che  l'omessa  indicazione
specifica  dell'indipendenza  economica  delle  magistrature  non  ha
significato l'esclusione di tale aspetto dal complesso di  condizioni
necessario per realizzare l'autonomia ed  indipendenza  delle  stesse
(Corte costituzionale, 11 ottobre 2012, n. 223); 
    Che  la  specificita'  della  disciplina  in  esame  costituisce,
peraltro,  anche  conseguenza  del   fatto   che   la   magistratura,
nell'organizzazione dello Stato costituzionale, esercita una funzione
ad essa affidata direttamente dalla Costituzione. Per  tale  ragione,
come riconosciuto dal Giudice delle leggi, attraverso  un  meccanismo
di adeguamento automatico del trattamento economico  dei  magistrati,
la legge, sulla base dei principi costituzionali, ha messo al  riparo
l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da qualsiasi forma di
interferenza, che potesse, sia  pure  potenzialmente,  menomare  tale
funzione, attraverso una dialettica contrattualistica. 
    E, soggiunge il Collegio, il mancato  incremento  retributivo  in
favore dei  magistrati  quale  realizzatosi  nel  caso  in  esame  in
conseguenza del mancato incremento delle  retribuzioni  nel  pubblico
impiego contrattualizzato, quest'ultimo determinato dal blocco  della
contrattazione  economica,  si  pone  in  contraddizione  ancor  piu'
stridente  con  la  funzione  di  garanzia  dell'indipendenza   delle
magistrature dagli altri poteri, funzione che proprio al  sistema  di
adeguamento retributivo automatico il legislatore ha assegnato; 
    23. - Che l'accertata  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza
della predetta questione incidentale di  legittimita'  costituzionale
dei citati articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979,  n.  97,  come
modificati dall'art. 2  della  legge  19  febbraio  1981,  n.  27,  e
dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei termini  sopra
evidenziati, determina la necessita' di rimettere gli atti  di  causa
alla Corte costituzionale sospendendo il presente giudizio fino  alla
sua decisione.