TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro IL GIUDICE Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16 settembre 2016, pronuncia la seguente ordinanza. Premesso che con ricorso ex artt. 28 D. Lgs 150/2011 e 44 TU Immigrazione depositato in data 22 gennaio 2015 Mikic Vasilije, di nazionalita' serba, ha esposto che: 1) in data 15 aprile 2014 aveva presentato domanda di assegno sociale, essendo in possesso dei requisiti di eta' e di reddito ed essendo vissuto stabilmente in Italia per quasi vent'anni; 2) l'INPS aveva respinto la sua domanda per la mancanza del permesso di soggiorno di lungo periodo; il ricorrente, evidenziata la contraddittorieta' fra la natura della provvidenza in questione, volta a tutelare situazioni di vera e propria indigenza, con la necessita' del permesso di soggiorno di lungo periodo, che presuppone un requisito reddituale minimo (pari proprio all'importo annuo dell'assegno sociale), ha convenuto in giudizio l'INPS chiedendo il riconoscimento del suo diritto all'assegno sociale o in subordire chiedendo che fosse rimessa alla Corte costituzionale la questione della legittimita' degli artt. 3 l. 335/95 e 80 e. 19 l. 388/2000, che disciplinano la materia. L'INPS si e' costituito sostenendo che non sarebbe irragionevole subordinare la concessione dell'assegno sociale a un maggior radicamento sul territorio nazionale attraverso la richiesta del permesso di soggiorno di lungo periodo, ed evidenziando le differenze fra l'assegno sociale e le provvidenze in materia di invalidita' e inabilita', per cui la Corte costituzionale ha, con diversi interventi anche recenti, dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 80 c. 19 1. 388/2000; l'INPS ha inoltre contestato che il ricorrente fosse in possesso degli altri requisiti, primo fra tutti quello di aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. All'esito dell'istruttoria svolta e' risultato provato che il ricorrente e' in possesso di tutti gli altri requisiti (compreso quello del soggiorno legale continuativo in Italia per almeno dieci anni) richiesti per beneficiare dell'assegno sociale, escluso il permesso di soggiorno di lunga durata. Nelle more in un caso analogo il Tribunale di Bologna, con ordinanza in data 23 marzo 2015, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale sull'art. 80 c. 19 1. 388/200G. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 180 del 15 luglio 2016 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione in quanto «il giudice rimettente ha mostrata di non essersi posto il problema della eventuale applicabilita', anche solo per escluderla», della disciplina dettata dall'art. 20 c. 10 DL 112/2008 convertito con mod. dalla l. 133/2008 (v. anche ord. Corte cost. n. 197/2013). L'assegno sociale e' stato istituito dall'art. 3 e. 6 1. 335/1995 per i cittadini italiani, poi esteso agli stranieri extracomunitari prima con il solo limite della titolarita' del permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 T.U. Immigrazione) e poi con il limite della titolarita' della carta di soggiorna - ora permesso di soggiorno di lungo periodo - (art. 80 o. 19 1. 1. 388/2000). Avevano quindi diritto all'assegno sociale, per quanto riguarda gli stranieri, solo quelli che, oltre al requisito reddituale e di eta', erano in possesso appunto del permesso di soggiorno di lungo periodo, Successivamente l'art. 20 c. 10 DL 112/2008 conv. con mod dalla 1. 133/2008 ha previsto che «a decorrere dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale di cui all'art. 3 o. 6 1. 335/1995 e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa (per almeno dieci anni) nel territorio nazionale». Tale requisito (richiesto sia per gli italiani che per gli stranieri) e' ulteriore, in quanto si aggiunge a tutti gli altri gia' richiesti per avere diritto alla prestazione, come risulta dalla lettera della norma. Anche nella presente causa sia il ricorrente che l'INPS (v. circolare n. 105 del 2 dicembre 2008) hanno mostrato di interpretare in tal senso il requisito de quo (cioe' come aggiuntivo rispetto al permesso di soggiorno di lunga durata). Al ricorrente certamente si applica l'art. 20 c. 10 1. 133/2008 e, poiche' lo stesso e' in possesso del relativo requisito (come gia' detto sul punta e' stata svolta attivita' istruttoria che lo ha confermato), ne deriva che l'unico requisito di cui e' privo (per cui d'altra parte l'INPS ha respinto la sua domanda) e' il permesso di soggiorno di lungo periodo. Cio' rende rilevante, al fine della decisione della causa la questione della possibile illegittimita' costituzionale dell'art. 80 c. 19 1. 388/2008. Ne' - sempre in punto rilevanza - e' possibile ritenere sussistente il diritto del ricorrente, come pure dallo stesso richiesto, in applicazione della direttiva 2011/98 UE, che all'art. 12 (non recapito nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del D. Lgs 40/2014 di recepimento, ma applicabile incondizionatamente), impone la parita' di trattamento fra i «lavoratori» stranieri e i cittadini dello Stato europeo che li ospita per quanto riguarda il settore della sicurezza sociale. Per quanto il paragrafo l lett. b e c della stessa direttiva, richiamato dall'art. 12, qualifichi come «lavoratori», oltre ai «cittadini dei Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi», anche i «cittadini dei Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attivita' lavorativa ai quali e' consentito lavorare», anticipando la tutela a una situazione di potenzialita' (cioe' estendendola ai cittadini di Paesi terzi che abbiano anche solo la possibilita' di svolgere attivita' lavorativa), e per quanto il ricorrente sia in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari, che gli avrebbe consentito di lavorare, nel caso di specie lo stesso che, pur avendone avuto la possibilita', non ha mai lavorato per tutta la durata della sua vita lavorativa, non puo' in concreto essere qualificato come un «lavoratore» e beneficiare della tutela della direttiva de qua. Non vi e' ragione infatti di valorizzare una situazione di potenziante, che e' contraddetta, a posteriori, dal fatto positivo che lo stesso, nel ventennio circa in cui ha stabilmente soggiornato in Italia, non ha mai lavorato. Quanto alla non manifesta infondatezza si osserva che l'art. 80 c. 19 1. 388/2000, nella parte in cui subordina la concessione dell'assegno sociale agli stranieri extracomunitari al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, pare contrastare in modo insanabile con l'art. 10, c. 1 Cost., dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti inviolabili indipendentemente dalle appartenenze a determinate entita' politiche, vietano la discriminazione nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato, poiche' al legislatore e' consentito dettare norme non palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona. Lo stesso articolo contrasta altresi' con l'art. 117 c. 1 Cost. in relazione all'art. 14 Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' Fondamentali, in quanto l'assegno sociale e' comunque subordinato sia allo stato di bisogno del richiedente e della sua famiglia, che allo stabile soggiorno ultradecennale in Italia, sicche' l'ulteriore requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo (ineliminabile in via interpretativa ad avviso di questo giudice) e' ridondante e quindi ancor piu' discriminatorio in quanto richiesto per i soli stranieri. Infine ad avviso di questo giudice l'assegno sociale, pur nelle evidenti diversita' rispetto alle provvidenze in materia di invalidita' e inabilita' (per cui la Corte costituzionale e' gia' ripetutamente intervenuta dichiarando incostituzionale l'art. 80 c. 19 1. 388/2000), non appare immune da censure, stante il suo carattere di prestazione essenziale, comunque volto a sopperire ad una necessita' di base, seppure di natura economica. Sul punto quindi non appare condivisibile il recente orientamento della Corte di cassazione (non ancora consolidato e quindi non qualificabile come «diritto vivente»), che con la sentenza 22261/2015 ha ritenuto non irragionevole subordinare il godimento dell'assegno sociale per gli stranieri alla titolarita' del permesso di soggiorno di lungo periodo. L'irragionevolezza insanabile, e quindi il contrasto anche con l'art. 3 Cost., infatti risiede nel subordinare la prestazione al possesso di un requisito che presuppone l'esistenza di un minimo reddituale, alla cui mancanza la prestazione stessa dovrebbe sopperire. La questione quindi appare sia rilevante che non manifestamente infondata.