Ricorso  della Provincia   autonoma   di   Trento   (cod.   fisc.
00337460224), in  persona  del  Presidente  pro  tempore  Ugo  Rossi,
autorizzato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 39 del 20
gennaio 2017 (doc.  1),  rappresentata  e  difesa,  come  da  procura
speciale del 25 gennaio 2017 n. 28350 di repertorio (doc.  2)  rogata
dal dott. Guido  Baldessarelli,  ufficiale  rogante  della  Provincia
autonoma,   dall'avv.   prof.   Giandomenico   Falcon   (cod.   fisc.
FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc.
PDRNCL56R01G428C)  dell'avvocatura  della  Provincia  di   Trento   e
dall'avv. Luigi Manzi (cod.  fisc.  MNZLGU34E15H501Y)  di  Roma,  con
domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via  Confalonieri,
n. 5; 
    Contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale: 
        dell'art. 7  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia   fiscale   e   per   il
finanziamento di esigenze indifferibili», convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 - suppl.  ordinario  n.
53; 
        dell'art. 1, commi da 633 e 636, e dell'art. 2,  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2017-2019»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  297  del  21
dicembre 2016 - suppl. ordinario n. 57; 
    Per violazione: 
        del Titolo  VI  dello  Statuto  speciale,  approvato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in
particolare degli  articoli  75,  75-bis,  79  e  80,  nonche'  degli
articoli 103, 104 e 107; 
        del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; 
        del principio di leale collaborazione, in relazione  all'art.
120 della Costituzione, e dell'Accordo del 15 ottobre 2014. 
 
                                Fatto 
 
    L'art. 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nel
testo risultante dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225,
riapre i termini per la procedura  di  collaborazione  volontaria  in
materia fiscale (voluntary disclosure), regolata  dagli  articoli  da
5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del  1990  (convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto  1990,  n.  227),  introdotti
dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 (recante  appunto  «Disposizioni
in materia di emersione e rientro  di  capitali  detenuti  all'estero
nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale»). 
    La riapertura e' operata con l'inserimento, sempre nel testo  del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, dell'art.  5-octies,  il  quale
contestualmente specifica  ulteriori  modalita'  e  condizioni  della
nuova fase della «volontaria collaborazione». 
    Di seguito si illustrera' - per una piu' agevole comprensione del
contesto della presente impugnazione - il complessivo contenuto della
disciplina attuale della volontaria collaborazione  per  la  quale  i
termini sono ora riaperti. Conviene tuttavia precisare subito che  la
Provincia autonoma di Trento non censura in  se'  e  per  se'  questa
disciplina  articolata  ed  organica,  che  agevola  l'attivita'   di
accertamento e di riscossione di imposte e  delle  connesse  sanzioni
incentivando  la  collaborazione  dei  contribuenti  responsabili  di
violazioni dichiarative. 
    Invece, essa lamenta  solo  il  fatto  che  tale  disciplina  non
preveda - ed anzi, come  si  dira',  sulla  base  di  ulteriori  dati
normativi (e segnatamente di quanto  si  ricava  dall'art.  1,  commi
633-636,  e  2,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232)   sembri
addirittura escludere - che  il  ricavato  delle  quote  del  gettito
percette nei territori provinciali sia ripartito tra lo  Stato  e  le
Province autonome in applicazione dei criteri stabiliti dallo Statuto
di autonomia per il riparto delle entrate tributarie: i  quali,  come
ben noto, assegnano alla Provincia autonoma gli otto decimi  dell'IVA
riscossa sul territorio provinciale e i nove decimi di tutte le altre
entrate  tributarie   erariali,   dirette   o   indirette,   comunque
denominate, inclusa l'imposta locale sui  redditi,  ad  eccezione  di
quelle di spettanza regionale o di  altri  enti  pubblici  (art.  75,
lettera e e lettera g), con la precisazione che nell'ammontare  delle
quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province  sono
comprese  anche  le  entrate   afferenti   all'ambito   regionale   e
provinciale affluite, in attuazione  di  disposizioni  legislative  o
amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e
delle rispettive province (art. 75-bis, comma 1), e che attribuiscono
alla  stessa  Provincia  le  compartecipazioni  al   gettito   e   le
addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono
agli enti locali,  con  riguardo  agli  enti  locali  del  territorio
provinciale (art. 80, comma 3). 
    I primi tre periodi del  comma  1  dell'art.  5-octies,  inserito
dall'impugnato art. 7, comma 1, del decreto-legge n.  193  del  2016,
dispongono come segue: 
        «Dalla data di entrata in vigore del presente  articolo  sino
al  31  luglio  2017  e'  possibile  avvalersi  della  procedura   di
collaborazione  volontaria  di  cui  agli  articoli  da  5-quater   a
5-septies a condizione che il soggetto  che  presenta  l'istanza  non
l'abbia gia' presentata in precedenza, anche per interposta  persona,
e ferme restando le cause ostative previste dall'art. 5-quater, comma
2. Resta impregiudicata la facolta' di presentare  l'istanza  se,  in
precedenza, e' stata gia' presentata, entro il 30 novembre  2015,  ai
soli fini di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, della legge 15  dicembre
2014,  n.  186.  L'integrazione  dell'istanza,  i  documenti   e   le
informazioni di cui all'art. 5-quater, comma 1, lettera  a),  possono
essere presentati entro il 30 settembre 2017.» 
    Dunque,  la  procedura  di  collaborazione  volontaria   prevista
dall'art.  5-octies  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.   167,
introdotto  dall'art.  7  del  decreto-legge  n.  193  del  2016,  e'
applicabile  sia  alla  emersione  di  attivita'  estere   sia   alle
violazioni dichiarative «nazionali», relative  ad  imposte  erariali.
Infatti, l'art. 5-octies fa rinvio, nel comma 1, alle norme  generali
sulla voluntary disclosure internazionale  (articoli  da  5-quater  a
5-septies dello stesso decreto-legge), e nel comma 3  alle  norme  in
materia di violazioni dichiarative  relative  alle  imposte  erariali
(imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA) e
dei sostituti d'imposta, regolate dall'art. 1, commi da 2 a 5,  della
legge 15 dicembre 2014, n. 186. 
    Piu' precisamente, la collaborazione volontaria internazionale e'
riservata ai soggetti che non l'avessero gia' proposta in precedenza,
mentre non e' preclusa dal fatto che l'interessato abbia  in  passato
gia' presentato l'istanza di disclosure volontaria nazionale, ai soli
fini di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014,
n. 186. Per converso, la collaborazione volontaria nazionale  non  e'
impedita dal fatto che l'interessato abbia in passato gia' presentato
l'istanza di disclosure volontaria internazionale. 
    Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30  settembre
2016 e la finestra temporale per la proposizione delle nuove  istanze
di collaborazione  volontaria  fiscale  e'  riaperta  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge n. 193 del 2016 (24 ottobre 2016)
al 31 luglio 2016. 
    Il quarto periodo dello stesso art. 5-octies  dispone  che  «alle
istanze presentate secondo le modalita' stabilite  con  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano  gli  articoli
da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l'art. 1, commi da 2  a
5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e
l'art. 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre
2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre
2015, n. 187, in quanto  compatibili»,  tuttavia  con  una  serie  di
modificazioni elencate dalle seguenti lettere da a) a i). 
    Tali disposizioni non interessano la presente controversia, e  se
ne da' qui conto solo per la completezza del contesto. 
    La lettera a) precisa che  le  violazioni  sanabili  sono  quelle
commesse fino al 30 settembre 2016. 
    La successiva lettera b) proroga i termini per  gli  accertamenti
delle imposte sui redditi e dell'IVA e  per  la  contestazione  delle
sanzioni  tributarie,  con  riferimento  alle  attivita'  oggetto  di
collaborazione volontaria,  e  limitatamente  agli  imponibili,  alle
imposte, alle ritenute, ai contributi alle sanzioni e agli interessi,
per tutte le annualita' e le violazioni oggetto della  procedura.  La
lettera c) esonera i  soggetti  interessati  (a  certe  condizioni  e
limitatamente alle attivita' oggetto della procedura riaperta  e  con
riferimento al 2016 e al periodo di imposta antecedente) dall'obbligo
di presentazione delle dichiarazioni sugli investimenti all'estero  e
sulle attivita' estere prevista dall'art. 4 del decreto-legge n.  167
del 1990, e prevede altresi' l'esonero dichiarativo per le  attivita'
estere suscettibili di produrre redditi assoggettati a ritenuta  alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutive delle imposte  sui
redditi, nonche' per i redditi derivanti dall'investimento in  azioni
o in quote di fondi  di  investimento  non  conformi  alla  normativa
dell'Unione europea, assoggettati all'aliquota IRPEF massima. 
    La lettera d) esclude, per l'attivita' oggetto della  disclosure,
la punibilita' per il  reato  di  autoriciclaggio,  ove  le  condotte
penalmente rilevanti siano commesse in relazione ai  reati  enumerati
nell'art. 5-quinquies, fino alla data del versamento  della  prima  o
unica rata delle somme dovute per accedere alla procedura. 
    La lettera e) del nuovo comma  5-octies  specifica  le  modalita'
procedurali  per  l'adesione   alla   procedura   di   collaborazione
volontaria - e in particolare i termini  e  le  modalita'  di  quanto
dovuto sulla base  della  istanza  a  titolo  di  imposte,  ritenute,
contributi, interessi e sanzioni  -  e  gli  effetti  favorevoli  del
versamento delle somme sulle  sanzioni  penali  e  amministrative  in
astratto previste. Le successive lettere f), g) e h) disciplinano poi
le conseguenze per il mancato o insufficiente versamento, entro il 30
settembre 2017, delle somme dovute, determinate in  autoliquidazione,
oppure delle somme determinate  nell'accertamento  con  adesione,  in
termini successivi. 
    La lettera i)  chiude  il  primo  comma  introducendo  una  nuova
ipotesi di reato, che punisce chi si  avvale  fraudolentemente  della
procedura di collaborazione volontaria  per  far  emergere  attivita'
finanziarie e patrimoniali o denaro  contante  provenienti  da  reati
diversi da quelli di cui all'art. 5-quinquies, comma 1, lettera a). 
    Il comma 2 dell'art. 5-octies stabilisce poi ipotesi  di  esonero
dal raddoppio di determinate sanzioni. Infine, il comma  3  dell'art.
5-octies  estende  la  procedura  di  collaborazione  volontaria   ai
soggetti non destinatari  degli  obblighi  di  monitoraggio  fiscale,
autori di violazioni dichiarative per attivita' detenute  in  Italia,
ai fini delle  imposte  su  redditi  e  relative  addizionali,  delle
imposte sostitutive, dell'IRAP; dell'IVA,  nonche'  delle  violazioni
relative ai sostituti d'imposta,  per  fatti  commessi  entro  il  30
settembre 2016, e detta disposizioni particolari per il caso  in  cui
la collaborazione volontaria abbia ad oggetto contanti  o  valori  al
portatore. 
    Il  comma  2  dell'art.  7  affida  ad  un  atto   adottato   con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate  del  30  dicembre  2016  la
definizione  del  modello  per  la   presentazione   da   parte   del
contribuente di accesso alla procedura di volontaria collaborazione. 
    Il  comma   3,   infine,   contiene   disposizioni   in   materia
potenziamento dell'attivita' di accertamento fiscale da  parte  degli
enti locali. 
    Come sopra  anticipato,  la  Provincia  autonoma  di  Trento  non
censura questa disciplina, che al contrario e'  ad  essa  favorevole,
proprio  in  quanto  agevola  l'attivita'  di   accertamento   e   di
riscossione di imposte (IVA, IRPEF, e  ogni  altra),  che  secondo  i
termini dello Statuto spettano in larghissima misura ad essa: lamenta
invece che dalla normativa  impugnata  tale  spettanza  sia,  se  non
negata espressamente, negata implicitamente o comunque ignorata. 
    Che la destinazione delle somme  dovute  dai  contribuenti  della
Provincia di Trento a titolo di imposta e  recuperate  a  seguito  di
procedure di collaborazione volontaria debba essere  quella  prevista
dallo Statuto di autonomia puo' dirsi pacifico. Sia  consentito  -  a
questo proposito - subito ricordare gia' qui che con la  sentenza  n.
66 del 2016 codesta Corte costituzionale e'  gia'  intervenuta  sulla
procedura  di  collaborazione  volontaria  prevista  dagli   articoli
5-quater e  seguenti  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
dichiarando l'illegittimita', con riferimento alla  Regione  autonoma
Valle d'Aosta, dell'art. 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n.
186 (Disposizioni in materia  di  emersione  e  rientro  di  capitali
detenuti  all'estero  nonche'  per  il  potenziamento   della   lotta
all'evasione fiscale), che attribuiva allo Stato il gettito di quella
operazione, per contrasto con le norme  sull'ordinamento  finanziario
della  Valle  d'Aosta,  che  attribuisce  integralmente  alla  stessa
Regione speciale il gettito dell'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche, dell'imposta sul  reddito  delle  societa',  delle  relative
imposte sostitutive, dell'IVA, nonche', per i nove decimi, quello  di
tutte le altre  entrate  tributarie  erariali,  comunque  denominate,
percette nel territorio regionale (art. 4, terzo comma). 
    Per  vero,  al  contrario  che  nel  caso  appena  ricordato,  il
complesso normativo qui impugnato non sembra comprendere una espressa
disposizione di riserva del gettito allo  Stato.  Tuttavia,  come  si
dira' nella premessa alla parte  in  Diritto,  sussistono  importanti
indizi interpretativi nel senso dell'esistenza di  tale  riserva.  E'
per tale ragione che la Provincia ricorrente  impugna  l'art.  7  del
decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e  gli  art.  1,
commi 633-636, e 2,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  ove
interpretati nel senso  di  escludere,  ovvero  nella  parte  in  cui
escludono,   che   il   gettito   della   collaborazione   volontaria
disciplinata dallo stesso art. 7 del decreto-legge n.  193  del  2016
sia ripartito tra lo Stato e le Province autonome in applicazione dei
criteri statutari, disponendone  invece  l'acquisizione  al  bilancio
dello Stato. In tal caso, infatti, essi sarebbero  costituzionalmente
illegittimi per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
Premessa sulla lesivita' della disposizione impugnata. 
    Come gia' ricordato nella  parte  in  Fatto,  nell'insieme  delle
regole disposte o richiamate dall'art. 5-octies del decreto-legge  28
giugno 1990, n. 167, introdotto  dall'art.  7  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, non figura una  espressa  riserva  del  gettito
allo Stato,  analoga  a  quella  che  formava  oggetto  del  giudizio
concluso dalla sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n.  66
del 2016. Precisamente, l'art. 1, comma 7, della  legge  n.  186  del
2014, dichiarato illegittimo nella parte in  cui  si  applicava  alla
Valle  d'Aosta,  infatti,  disponeva   che   le   entrate   derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a
5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990 «affluiscono ad  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato». 
    Benche' tale disposizione sia stata annullata limitatamente  alla
Valle d'Aosta, essa non sembra di  per  se'  applicabile  alla  nuova
voluntary disclosure prevista dall'art. 7 del  decreto-legge  n.  193
del 2016 attraverso il comma 5-octies introdotto nel decreto-legge n.
167 del 1990. 
    Infatti, da un lato l'art. 1, comma 7, della  legge  n.  186  del
2014  (che  tale  riserva  prevedeva)  continua  a   fare   specifico
riferimento   «alle   entrate   derivanti    dall'attuazione    delle
disposizioni di  cui  agli  articoli  da  5-quater  a  5-septies  del
decreto-legge 28 giugno 1990,  n.  167»,  e  non  si  riferisce  alle
entrate derivanti dal comma 5-octies; dall'altro lato, l'art.  7  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, stabilisce  che  alle  istanze
presentate  in  esecuzione  dell'art.  5-octies  «si  applicano   gli
articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 196  del  1990,
nonche' l'art. 1, commi da 2 a 5, della legge 15  dicembre  2014,  n.
186» e dunque non richiama il successivo comma 7, cioe'  (ancora)  la
disposizione che assegnava integralmente allo Stato i proventi  della
operazione. 
    Cio' che non e'  stabilito  da  norma  espressa  sembra  tuttavia
implicato dalle disposizioni  che  quantificano  il  gettito  per  lo
Stato. 
    Infatti, l'art. 1, comma 633, della legge n. 232 del 2016  (legge
di bilancio 2017), entrato in vigore successivamente, stabilisce  che
«le maggiori entrate  per  l'anno  2017  derivanti  dall'art.  7  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono quantificate nell'importo
di 1.600 milioni di euro»; i commi da 634 a 636 della stessa legge n.
232  del  2016  prevedono  poi  le  misure  da  attuare  qualora   il
monitoraggio delle istanze presentate evidenzi che il gettito  atteso
dai conseguenti versamenti non consenta  la  realizzazione  integrale
dell'importo di cui al predetto comma 633, al fine di  assicurare  il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto  del
pareggio di bilancio. E' chiaro che tale stima riguarda  entrate  del
bilancio dello Stato, come e' confermato dal successivo art. 2  della
legge di bilancio 2017, che approva gli stati di previsione. 
    L'esame delle Relazione tecnica al disegno di legge  di  bilancio
induce a ritenere che la quantificazione in 1,6 miliardi di euro  del
gettito  stimato  della  voluntary   disclosure   ex   art.   7   del
decreto-legge  n.  193  del  2016  sia   stata   fatta   considerando
integralmente imputabile allo Stato  gli  incassi  della  operazione.
Infatti, con riferimento  all'art.  89  del  disegno  di  legge  (poi
divenuto l'art. 1, comma 633), essa afferma che «per la  stima  degli
effetti finanziari della riapertura dei termini  della  procedura  di
collaborazione  volontaria  sono  stati  utilizzati,  come  base   di
partenza, i  dati  relativi  alla  regolarizzazione  delle  attivita'
finanziarie e patrimoniali emerse a seguito della apertura  ordinaria
del programma di collaborazione volontaria (VD1), in  vigore  dal  1°
gennaio 2015 al 30 novembre  2015,  dai  quali  risulta  che  129.620
soggetti  hanno  aderito  alla  procedura,  per   un'imposta   totale
(comprensiva di sanzioni) liquidata dalla Agenzia delle entrate  pari
a 3.996 milioni di euro e un'imposta pro-capite pari a  30.828  euro»
per cinque annualita', ed aggiunge che per stimare il tasso di  nuove
adesioni  in  seguito  alla  riapertura  operata  dall'art.   7   del
decreto-legge n. 193 del 2016  sono  stati  considerati  gli  effetti
della riapertura della misura dello scudo  fiscale  di  cui  all'art.
13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. 
    La  stima  finale   e'   il   risultato   della   moltiplicazione
dell'imposta media pro-capite, proporzionata  su  sei  annualita'  in
luogo  di  cinque,  per  il  numero  di  soggetti  che  si  prevedono
interessati,  e  aumentando  il  risultato  dell'esito  atteso  degli
effetti finanziari della procedura con riferimento ai contanti  e  ai
valori al portatore. 
    In tutti  questi  conteggi  non  e'  minimamente  considerata  la
componente di imposta devoluta dagli statuti speciali  alle  Province
autonome e ad altri enti ad autonomia differenziata, anzi, e'  palese
che la base di calcolo tiene in considerazione operazioni di  cui  in
passato ha beneficiato soltanto (prima della  correzione  operata  da
codesta Corte  con  la  richiamata  sentenza  n.  66  del  2016,  con
riferimento alla Valle d'Aosta) il bilancio statale, assumendo valori
di gettito che non sono «depurati» dalla  quota  di  spettanza  degli
enti autonomi. 
    Inoltre,  il  gettito  della  riapertura  dei  termini   per   la
collaborazione volontaria fiscale, come quantificato dalla  legge  di
bilancio 2017 nell'art. 1, commi 633-636,  e'  imputato  al  bilancio
statale dal seguente art. 2 che  approva  gli  stati  di  previsione,
stabilendo  che  «l'ammontare  delle  entrate  previste  per   l'anno
finanziario 2017, relative  a  imposte,  tasse,  contributi  di  ogni
specie e ogni altro provento, accertate,  riscosse  e  versate  nelle
casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni
altro titolo, risulta dall'annesso stato di  previsione  dell'entrata
(Tabella n. 1)». 
    Si deve dunque ritenere che le indicate disposizioni dell'art.  1
e dell'art. 2 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  conferiscano
all'impugnato art. 7 del decreto-legge n. 193 del 2016 un significato
lesivo  della  autonomia  finanziaria  della  Provincia,   vincolando
l'interprete - con un effetto analogo a quello della  interpretazione
autentica - a costruire la procedura di cui al predetto art.  7  come
una operazione il cui gettito  rifluisce  integralmente  al  bilancio
dello Stato. 
    L'interpretazione  qui   temuta   e',   inoltre,   indirettamente
avvalorata dalla circostanza che nel decreto-legge n.  193  del  2016
non  sia  presente  una  generale  clausola  di  salvaguardia   delle
competenze degli enti ad autonomia differenziata: benche' infatti  il
comma 6 nell'art.  6-bis  del  decreto-legge  sancisca  che  «per  le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e  di
Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene
in conformita' e compatibilmente con le forme e con le condizioni  di
speciale autonomia previste dai rispettivi statuti», e' evidente  che
tale disposizione si riferisce soltanto alla particolare procedura di
definizione agevolata delle entrate regionali e  degli  enti  locali,
specificamente regolata  da  tale  articolo.  Ne',  ad  escludere  la
lesione delle competenze provinciali, pare sufficiente la clausola di
garanzia con cui si chiude la prima parte della  legge  di  bilancio,
la' dove e' stabilito - all'art. 1, comma 638, che  «le  disposizioni
della presente legge si applicano alle regioni a statuto  speciale  e
alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento  alla  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3».
Infatti, una norma che quantifica  una  entrata  del  bilancio  dello
Stato (comma 633) e una norma che la imputa nello stato di previsione
dello stesso bilancio statale (art. 2) non sono di per se'  destinate
ad «applicarsi»  alla  ricorrente  Provincia,  e  la  loro  lesivita'
consiste, per la Provincia di Trento, proprio nel fatto che  esse  si
applicano allo Stato. Dunque, tale clausola di  salvaguardia  risulta
incapace di impedire gli effetti riflessi che gli articoli  1,  commi
633-636,  e  2  hanno  sulla  destinazione  delle  risorse   generate
dall'applicazione dell'art. 7 del decreto-legge n. 193 del 2016. 
    Invece, in assenza di tali prescrizioni, e  in  mancanza  di  una
espressa  disposizione  in  contrario,   sarebbe   dovuta   prevalere
l'interpretazione conforme a Costituzione (nel caso, allo Statuto  di
autonomia), con assegnazione alla ricorrente Provincia  della  dovuta
parte del gettito. 
    La presente impugnazione si rivolge dunque avverso l'art.  7  del
decreto-legge n. 193 del 2016 nella parte in cui esso, da solo  o  in
combinazione con l'art. 1, commi 633-636, nonche' con l'art. 2  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, determini l'assegnazione  allo  Stato
di risorse  tributarie  che  per  Statuto  spettano  alla  ricorrente
Provincia, e si rivolge avverso  l'art.  1,  commi  633-636,  nonche'
contro l'art. 2 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  in  quanto
quantificando il gettito  e  assegnandolo  al  bilancio  dello  Stato
contribuiscano a determinare tale effetto. 
I. - Violazione del Titolo  VI  dello  statuto  di  autonomia,  e  in
particolare contrasto con gli articoli 75, 75-bis e 80 dello statuto,
nonche' con gli articoli 5 e 6 del decreto  legislativo  n.  268  del
1992. 
    Posta la premessa che tale sia la destinazione del gettito  della
procedura riattivata dall'art. 7 del decreto-legge n. 193  del  2016,
rimane solo da illustrare come tale procedura si riferisca a  risorse
che spettano alla Provincia autonoma di Trento  in  forza  di  quanto
dispone il titolo VI dello statuto e segnatamente in forza di  quanto
prescrivano gli articoli 75 e 80, e  come  dunque  tale  destinazione
allo Stato contrasti con lo Statuto. 
    Come si e' descritto in narrativa, la riapertura  della  finestra
temporale  per  la  collaborazione  volontaria   fiscale,   sia   con
riferimento ai capitali e alle attivita' finanziarie all'estero,  sia
con riferimento alle violazioni dichiarative  riferite  ad  attivita'
interne, genera un gettito consistente nel versamento di  imposte  su
cespiti non dichiarati e dei correlativi interessi e sanzioni. 
    La procedura interessa le  imposte  sui  redditi  e  le  relative
addizionali,  le  imposte  sostitutive,  l'imposta  regionale   sulle
attivita' produttive, l'imposta sul valore degli immobili all'estero,
l'imposta  sul  valore  delle  attivita'  finanziarie  all'estero   e
l'imposta sul valore aggiunto, come si ricava dalla ripetuta menzione
di queste imposte sia nel comma 1 dell'art. 7  del  decreto-legge  n.
196 del 2016, sia  nel  successivo  comma  3  (che  recita:  «possono
avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per  sanare  le  violazioni  degli
obblighi di  dichiarazione  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
relative addizionali, delle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
redditi,  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le violazioni relative alla
dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30  settembre
2016»), e dunque tributi erariali e relative addizionali  locali  che
sono - pro quota e limitatamente all'importo incassato nel territorio
provinciale - di spettanza della Provincia  autonoma  di  Trento,  ai
sensi dell'art. 75, lettera d), e) e g) per IVA,  IRPEF,  nonche'  ai
sensi dell'art. 80, comma 3, per le addizionali locali:  in  tutti  i
casi anche con riferimento alle maggiorazioni e interessi per mancato
o tardivo pagamento (art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 268  del
1992). 
    In particolare, l'art. 75  dello  statuto  stabilisce  che  «sono
attribuite  alle  Province  le  seguenti  quote  del  gettito   delle
sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi
territori provinciali: ... 
        d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto,  esclusa
quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai
sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 
        e) i nove decimi dell'imposta sul  valore  aggiunto  relativa
all'importazione  determinata  assumendo  a  riferimento  i   consumi
finali; 
        g) i  nove  decimi  di  tutte  le  altre  entrate  tributarie
erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta
locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza  regionale  o
di altri enti pubblici». 
    L'art. 75-bis dello statuto  precisa  che  «nell'ammontare  delle
quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province  sono
comprese  anche  le  entrate   afferenti   all'ambito   regionale   e
provinciale affluite, in attuazione  di  disposizioni  legislative  o
amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e
delle  rispettive  province»,  In  tali  ipotesi,  l'ammontare  delle
entrate di spettanza della Provincia ma versate fuori dal  territorio
provinciale sulla base di disposizioni amministrative e'  determinato
sulla base delle rendicontazioni degli uffici competenti,  mentre  la
determinazione   dell'ammontare   delle   altre   entrate   afferenti
all'ambito provinciale ed affluite fuori dal relativo  territorio  in
attuazione di disposizioni  di  legge,  fino  a  quando  non  saranno
definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con  il
Ministro del  tesoro,  modalita'  analitiche  di  determinazione  dei
gettiti di spettanza  provinciale,  e'  effettuata  d'intesa  tra  il
Ministro  del  tesoro  ed  i  presidenti  delle   rispettive   giunte
provinciali (cosi' dispone l'art. 6 del decreto  legislativo  n.  268
del 1992). 
    Per quanto riguarda i tributi locali, l'art. 80, comma  3,  dello
statuto devolve alle Province «le compartecipazioni al gettito  e  le
addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono
agli enti locali» e, come si e'  ricordato  sopra,  la  procedura  di
voluntary disclosure comprende le imposte  sui  redditi  e  «relative
addizionali». 
    La disciplina della devoluzione di tali tributi  alla  ricorrente
Provincia e' completata dal decreto legislativo n. 268 del 1992, e in
particolare dall'art. 5, a termini del  quale  «la  devoluzione  alle
province autonome di Trento e Bolzano delle quote del  gettito  delle
entrate tributarie e la cessione dei canoni, di cui agli articoli 70,
71 e 75 dello Statuto, e' effettuata sulla base dell'ammontare  delle
entrate stesse versate in conto competenza e in conto  residui  nelle
casse dello Stato nel territorio delle due province, nonche' ai sensi
dell'art. 6» (comma 1), con la precisazione che  «ai  fini  dell'art.
75, comma 1, lettera g), dello  Statuto  per  entrate  tributarie  si
intendono le entrate qualificate come tali nel bilancio dello  Stato.
Le  entrate  tributarie  comprendono  addizionali,  maggiorazioni  ed
interessi per mancato o ritardato pagamento e  non  comprendono  pene
pecuniarie, multe,  ammende  e  sanzioni  amministrative  inflitte  a
seguito di trasgressioni» (comma 2). 
    Questo  peculiare  ordinamento  finanziario,   articolato   sulla
attribuzione  all'ente  autonomo  di  quote  di   tributi   erariali,
costituisce uno degli aspetti piu' rilevanti della specialita'  degli
enti ad autonomia differenziata, come  ha  bene  evidenziato  codesta
Ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 155 del  2015,  laddove
ha rilevato che l'esame della disciplina finanziaria delle  autonomie
speciali  evidenzia,  «quale  connotato  tipico  della   stessa,   la
compartecipazione  ai   tributi   erariali   afferenti   al   proprio
territorio» e ha concluso che «in ogni caso,  si  puo'  dire  che  il
tratto distintivo piu' rilevante dell'autonomia speciale sta  proprio
nell'entita' della devoluzione del gettito delle  entrate  tributarie
che risponde  al  principio  secondo  il  quale  i  tributi  erariali
rimangono per la maggior parte sul territorio a cui sono riferibili». 
    Le norme impugnate,  per  contro,  imputando  integralmente  allo
Stato  il  gettito  della   operazione   di   voluntary   disclosure,
pretenderebbero di sottrarre alla Provincia autonoma spettanze che le
sono devolute dalle norme dello statuto. La violazione dell'autonomia
finanziaria della  Provincia,  come  conformata  dalle  citate  norme
statutarie, sussiste sotto un duplice profilo. 
    Da un lato,  infatti,  la  sottrazione  di  risorse  e'  attuale,
perche' le quote di gettito attribuite dallo statuto  alla  Provincia
sono incamerate e trattenute dallo Stato. Dall'altro lato, vi e'  una
ulteriore    lesione,    perche'    l'operazione    di    disclosure,
sovrapponendosi alle normali procedure di accertamento e  riscossione
di imposte  non  dichiarate,  preclude  per  il  futuro  il  recupero
«ordinario»  di  tali  tributi  che  potrebbe  portare  nelle   casse
provinciali le quote del relativo gettito. Altrimenti  detto,  se  il
legislatore  non  avesse  riaperto  la  finestra  temporale  per   la
collaborazione volontaria fiscale riservandone il gettito allo Stato,
la situazione della Provincia sarebbe  migliore,  perche'  parte  del
gettito preventivato sarebbe comunque stato recuperato attraverso  le
vie ordinarie e ripartito tra Stato e  Province  autonome  secondo  i
criteri dettati nello statuto. 
    La rilevanza di questo profilo di  lesione  e'  confermata  dalla
specifica norma dello statuto speciale,  dettata  nell'art.  81,  che
riconosce alle Province autonome il potere di concorrere  a  definire
gli indirizzi  per  l'accertamento  dei  tributi  e  di  stipulare  i
conseguenti accordi operativi con agenzie fiscali («le  attivita'  di
accertamento dei tributi nel territorio delle  province  sono  svolte
sulla base di indirizzi e obiettivi  strategici  definiti  attraverso
intese tra ciascuna provincia e il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e conseguenti accordi operativi  con  le  agenzie  fiscali»).
Tale  norma  da'  infatti  riconoscimento   giuridico   all'interesse
dell'ente autonomo a che l'attivita' di accertamento sia  svolta  nel
modo piu' efficace. 
    La fondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente e' inoltre
dimostrata dal puntuale precedente rappresentato  dalla  gia'  citata
sentenza n. 66 del  2016,  che  ha  dichiarato  l'incostituzionalita'
dell'art.  1,  comma  7,  della  legge  15  dicembre  2014,  n.   186
(Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali  detenuti
all'estero nonche' per  il  potenziamento  della  lotta  all'evasione
fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), nella parte  in
cui si applica alla Regione autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,
sulla premessa che «l'ordinamento finanziario della Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (legge  n.  690  del  1981)  attribuisce
integralmente alla stessa Regione il gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa', delle
relative imposte sostitutive (art. 2, primo comma, lettere  a  e  b),
dell'IVA (art. 3, secondo comma), nonche', per i nove decimi,  quello
di tutte le altre entrate tributarie erariali,  comunque  denominate,
"percette" nel territorio regionale (art. 4, terzo  comma)»  e  sulla
constatazione che «il censurato comma 7, sottraendo alla Regione,  in
tutto o in parte, il  gettito,  ottenuto  grazie  alle  procedure  di
collaborazione volontaria, di tributi erariali ad essa spettante,  si
pone  in  contrasto  con  le  evocate  disposizioni  dell'ordinamento
finanziario regionale che tale devoluzione prevedono». 
    Le stesse ragioni mostrano ora l'illegittimita' delle  norme  qui
impugnate, che nella medesima fattispecie producono lo stesso effetto
sottrattivo. 
II. - Violazione dell'art. 75-bis comma  3,  e  79,  comma  4,  dello
Statuto speciale. 
    Ad avviso della Provincia autonoma di Trento,  risultano  violati
anche gli articoli 75-bis, comma 3, e  79,  comma  4,  dello  statuto
speciale. 
    Infatti, l'art. 7 del decreto-legge n. 193 del 2016, in combinato
con l'art. 1, commi 633-636, e 2, della legge n. 234  del  2016,  nei
termini sopra esposti, determina una riserva di gettito allo Stato in
carenza  delle  condizioni  previste  dallo  statuto   speciale   per
l'introduzione di riserve (art. 75-bis, comma 3) e in presenza di una
clausola che vieta, in via  generale,  riserve  allo  Stato.  Dispone
infatti l'art. 79, comma 4, dello Statuto che  «nei  confronti  della
Regione e  delle  Province  e  degli  enti  appartenenti  al  sistema
territoriale regionale integrato non  sono  applicabili  disposizioni
statali  che  prevedono  obblighi,  oneri,  accantonamenti,   riserve
all'erario  o  concorsi  comunque  denominati,  ivi  inclusi   quelli
afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da quelli  previsti
dal presente titolo». 
    Per parte sua, l'art. 75-bis, comma 3, stabilisce che «il gettito
derivante da maggiorazioni di aliquote o  dall'istituzione  di  nuovi
tributi, se destinato per legge alla copertura ai sensi dell'art.  81
della Costituzione,  di  nuove  specifiche  spese  di  carattere  non
continuativo che non rientrano  nelle  materie  di  competenza  della
regione o delle province, ivi comprese quelle  relative  a  calamita'
naturali, e' riservato  allo  Stato,  purche'  risulti  temporalmente
delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale
e  quindi  quantificabile»  ed  esclude  espressamente,  al   secondo
periodo, «riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi
di riequilibrio della finanza pubblica». 
    Nel presente caso, in primo  luogo  non  si  tratta  ne'  di  una
maggiorazione di aliquote ne' di istituzione di nuovi tributi, bensi'
del recupero di tributi ordinari secondo regole particolari. 
    Anche questo punto e' gia' stato ben chiarito  da  codesta  Corte
sempre nella sentenza n. 66 del 2016, la quale ha osservato  che  «la
disciplina delle procedure di collaborazione volontaria non determina
alcuna maggiorazione  di  aliquota  ne'  una  generale  modifica  dei
tributi,  trattandosi,   a   legislazione   fiscale   sostanzialmente
immutata,  del   gettito   tributario   originariamente   dovuto   ed
illecitamente sottratto» (ed ha quindi  escluso  l'applicabilita'  al
caso di specie dell'art. 8, primo comma, della legge n. 690 del 1981,
il  quale  consente,  in  deroga  alla  regola  generale,  che  siano
riversati allo  Stato  «il  provento  derivante  alla  regione  Valle
d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e  da  altre  modificazioni  dei
tributi ad essa devoluti, disposte successivamente  alla  entrata  in
vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove  sia  destinato  per
legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, della  Costituzione,  per
la copertura di nuove o maggiori  spese  che  sono  da  effettuare  a
carico del bilancio statale, e' riversato allo Stato»). 
    Data l'evidente assenza del presupposto  fondamentale,  solo  per
completezza occorre  anche  osservare  che,  in  secondo  luogo,  non
risulta che l'operazione sia distintamente contabilizzata, nel  senso
che il gettito affluisca a speciali capitoli di bilancio dello  Stato
e  che,  in  terzo  luogo,  il  gettito  derivante  dalla   voluntary
disclosure non e' destinato «al  finanziamento  di  nuove  specifiche
spese di carattere non continuativo»,  bensi'  al  raggiungimento  di
generali equilibri di finanza pubblica. 
    Tale generica destinazione risulta non  solo  dal  preambolo  del
decreto-legge, che menziona le esigenze  di  finanza  pubblica  e  la
finalita' di garantire l'effettivita' del  gettito  delle  entrate  e
l'incremento del livello  di  adempimento  spontaneo  degli  obblighi
tributari e per i fini di cui all'art. 4, paragrafo 3,  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'art. 81, comma 1,
della Costituzione, ma anche da quanto stabiliscono i commi 634 e 635
della legge di bilancio 2017  per  il  caso  di  scostamenti  tra  la
previsione di incasso e il gettito  effettivo,  visto  che  per  tale
ipotesi sono previste misure alternative finalizzate ad  evitare  «un
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza  pubblica»  e
ad «assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione». 
III. - Violazione degli articoli 103, 104 e 107 dello statuto  e  del
connesso principio pattizio  e  di  leale  collaborazione,  anche  in
relazione all'art. 120, secondo comma, Cost. e all'Accordo del 2014. 
    Da ultimo, la destinazione del gettito  allo  Stato,  come  sopra
descritta, viola altresi' gli art. 103, 104 e 107 dello  statuto,  il
metodo  pattizio  da  essi  sancito   e   il   principio   di   leale
collaborazione, di cui all'art. 120, secondo comma, Cost.,  anche  in
relazione all'Accordo tra  Stato  e  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige / Südtirol e Province autonome del 24 ottobre 2014. 
    Infatti,  le  norme  impugnate  intervengono   su   una   materia
disciplinata  nello  statuto  speciale  con  norme  che  sono   state
concordate tra lo  Stato  e  la  Provincia  autonoma  di  Trento  con
l'Accordo  del  2014,  e  dispongono  in  modo  incompatibile  con  i
contenuti di quell'accordo recepito nello statuto. 
    Ora, poiche' la modifica delle norme dello  statuto  speciale  e'
possibile o con legge costituzionale (art. 103 dello statuto) oppure,
limitatamente alle norme del titolo VI, con  la  procedura  negoziata
regolata dall'art. 104 dello statuto (per cui «le norme del titolo VI
e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con  legge  ordinaria
dello Stato su concorde  richiesta  del  Governo  e,  per  quanto  di
rispettiva  competenza,  della  Regione  o  delle   due   Province»),
l'intervento unilaterale dello Stato lede tali disposizioni. 
    Analogamente, codesta Corte costituzionale ha  giudicato  che  la
norma  che  riservava  allo  Stato  il   gettito   della   precedente
collaborazione volontaria, in contrasto con l'ordinamento finanziario
della Valle d'Aosta, fosse illegittima per violazione degli  articoli
48-bis e 50 dello statuto speciale approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, sul  rilievo  che  le  regole  sulla  finanza
regionale  siano  suscettibili  di  modificazione  «solo  secondo  le
procedure previste dall'art. 48-bis  dello  statuto  medesimo,  cosi'
come  disposto  dalle  norme  di  attuazione  (art.  1  del   decreto
legislativo  n.  320  del  1994)»,  con  la   conseguenza   che   «la
disposizione impugnata, non adottata con la procedura statutaria,  e'
costituzionalmente illegittima». 
    Violati sono altresi' il principio del metodo pattizio  (ricavato
dall'art. 104 e dall'art. 107 dello statuto) e  nonche'  l'imperativo
di leale collaborazione, stante la violazione di quanto pattuito  tra
lo Stato e la Provincia.