IL GIUDICE
A scioglimento della riserva assunta in data 6 ottobre 2016,
letti gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue.
L'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda di condanna al
pagamento dei canoni ex art. 1587 del codice civile relativi al
contratto di locazione datato 1° maggio 2004 intercorso tra la
locatrice s.r.l. Compendium e la conduttrice Annamaria Micciulli (per
reperire il contratto si veda il doc. n. 1 fascicolo ricorrente
s.r.l. Compendium): la conduttrice Annamaria Micciulli ha infatti
pagato l'ammontare dei canoni nella misura divisata in contratto sino
al 30 giugno del 2011 salvo poi, a seguito della tardiva
registrazione del contratto presso i pubblici uffici competenti,
essersi autoridotta il canone locativo nella misura del triplo della
rendita catastale dell'immobile condotto in locazione avvalendosi del
disposto di cui all'art. 3, comma ottavo, del decreto legislativo n.
23 del 2011 (si veda il doc. n. 2 fascicolo ricorrente s.r.l.
Compendium);
L'odierno giudizio e' stato preceduto da una precedente causa,
avanti al Tribunale di Milano prima (doc. n. 3 e 4 fascicolo
ricorrente s.r.l. Compendium) ed alla locale Corte d'appello poi
(doc. n. 5 fascicolo ricorrente s.r.l. Compendium), intercorsa sempre
tra la locatrice s.r.l. Compendium e la conduttrice Annamaria
Micciulli a seguito della quale la predetta locatrice ha ottenuto la
risoluzione del contratto stante la rilevante morosita' accumulata
dalla conduttrice Annamaria Micciulli per avere quest'ultima pagato
nelle more del giudizio il canone locativo nella misura del triplo
della rendita catastale dell'immobile condotto in locazione anziche'
nella misura divisata in contratto (si veda la sentenza della Corte
d'appello di Milano n. 4204 del 2015 di cui al doc. n. 6 fascicolo
ricorrente s.r.l. Compendium): nelle more del giudizio infatti era
accaduto che la Corte costituzionale aveva dapprima, con sentenza n.
50 del 2014, dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 3,
commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011 per eccesso di
delega per violazione dell'art. 76 della Costituzione, e poi aveva,
con sentenza n. 169 del 2015, dichiarato la illegittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, della legge n. 80 del 2014
per violazione dell'art. 136 della Costituzione atteso che tale
ultimo intervento normativo aveva fatto salvi gli effetti prodottisi
e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione
registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo
n. 23 del 2011, in contrasto con un precedente giudicato della Corte
che aveva caducato gli effetti della normativa poi surrettiziamente
riproposta dal legislatore;
Nelle more dell'originario giudizio pertanto sono venute meno le
disposizioni normative che avevano abilitato la conduttrice Annamaria
Micciulli a pagare il canone nella misura del triplo della rendita
catastale dell'immobile condotto in locazione anziche' nella misura
divisata in contratto: da qui la pronuncia risolutoria del contratto
datato 1° maggio 2004 intercorso tra la locatrice s.r.l. Compendium e
la conduttrice Annamaria Micciulli per inadempimento imputabile alla
parte conduttrice;
Con l'odierno giudizio pertanto la locatrice s.r.l. Compendium,
una volta ottenuta la risoluzione del contratto di locazione per
inadempimento imputabile alla conduttrice Annamaria Micciulli, ha
chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di Euro
29.765,73 pari alla differenza tra le somme contrattualmente dovute e
quelle effettivamente versate dalla predetta conduttrice nel periodo
che va dal 15 luglio 2011 sino al 31 dicembre 2015 (si veda la
missiva datata 18 novembre 2015 di cui al doc. n. 18 fascicolo
ricorrente s.r.l. Compendium);
E' successo pero' che nelle more del procedimento di mediazione
obbligatoria instaurato dalla locatrice s.r.l. Compendium, e prima
dell'instaurazione dell'odierno giudizio, e' stata emanata la legge
di stabilita' per l'anno 2016 n. 208 del 2015 che, all'art. 1 comma
59 che ha sostituito integralmente l'art. 13 della legge 9 dicembre
1998, n. 431 (legge sulle locazioni abitative), ha previsto, al comma
5 del novellato art. 13, che: «Per i conduttori che, per gli effetti
della disciplina di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'art. 5, comma 1-ter,
del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel
periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo
di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al
citato art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011,
l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennita' di
occupazione maturata, su base annua, e' pari al triplo della rendita
catastale dell'immobile, nel periodo considerato»: l'introduzione di
tale disciplina normativa da un lato consente alla conduttrice
Annamaria Micciulli di poter continuare ad invocare, nel caso al
vaglio del presente giudizio, la correttezza dell'autoriduzione del
canone locativo nella misura del triplo della rendita catastale
dell'immobile condotto in locazione, mentre dall'altro paralizza la
domanda di parte ricorrente locatrice s.r.l. Compendium che, stante
la vigenza del predetto art. 1, comma 59, della legge n. 208 del
2015, andrebbe respinta;
Sussistono pertanto le condizioni per rimettere alla Corte
costituzionale la questione di legittimita' dell'art. 1, comma 59,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» - per
violazione dell'art. 136 della Costituzione, apparendo tale questione
di legittimita' non manifestamente infondata e rilevante ai fini del
decidere;
Sulla rilevanza della questione non pare sussistano dubbi:
vigente la disposizione dell'art. 1, comma 59, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 sopra richiamata che ha introdotto il nuovo
testo dell'art. 13, quinto comma, della legge n. 431 del 1998, la
domanda di parte ricorrente locatrice s.r.l. Compendium non puo'
trovare accoglimento stante la previsione di legge che consente ai
conduttori che, per gli effetti della disciplina sulla cedolare secca
di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23 hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di
entrata in vigore del predetto decreto legislativo sino al giorno 16
luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura triplo della
rendita catastale dell'immobile, di tacitare le pretese pecuniarie
del locatore e di adempiere la fondamentale obbligazione del
pagamento dei canoni di cui all'art. 1587 del codice civile mediante
la corresponsione, nel periodo considerato, del canone di locazione
dovuto nella predetta misura del triplo della rendita catastale
dell'immobile anziche' nella maggiore misura prevista in contratto;
Si consideri poi che, ove si dovesse ritenere conforme a
Costituzione e, per l'effetto, applicabile all'odierno giudizio la
disposizione di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 sopra richiamata, si perverrebbe al paradosso tale per
cui la locatrice s.r.l. Compendium ha ottenuto una sentenza di
risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della
conduttrice Annamaria Micciulli all'obbligo di corrispondere il
canone nella misura divisata in contratto salvo poi non potere
ottenere la condanna della medesima conduttrice al pagamento del
residuo dovuto nella misura di Euro 29.765,73, pari alla differenza
tra le somme contrattualmente dovute e quelle effettivamente versate
dalla predetta conduttrice nel periodo di riferimento, il cui mancato
adempimento ha determinato l'adozione della pronuncia costitutiva di
risoluzione gia' passata in giudicato;
Del pari non residuano dubbi circa la non manifesta infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 59,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per violazione dell'art. 136
della Costituzione - a mente del quale «Quando la Corte dichiara la
illegittimita' costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione» - se si considera che
la Corte costituzionale ha gia' censurato la protrazione degli
effetti della normativa sulla cedolare secca, e sull'applicazione
della misura sanzionatoria del canone locativo del triplo della
rendita catastale del bene locato ivi contemplata in luogo della
misura pattuita in contratto, posta in essere dall'art. 5, comma
1-ter, della legge n. 80 del 2014, avendo dichiarato la
illegittimita' costituzionale di tale ultima norma con sentenza n.
169 del 2015 per violazione dell'art. 136 della Costituzione;
La previsione di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 non fa altro infatti che avere reiterato sotto
mentite spoglie il contenuto dell'art. 5, comma 1-ter, della legge n.
80 del 2014 - a sua volta dichiarato incostituzionale - che aveva a
propria volta fatto salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei
contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, rendendo in tal modo
applicabile la disciplina della cosiddetta cedolare secca anche dopo
lo scrutinio di incostituzionalita' della norma - l'art. 5, comma
1-ter, della legge n. 80 del 2014 appunto - che ne ha reiterato gli
effetti;
Palese pertanto si manifesta, a seguito dell'adozione dell'art.
1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'elusione del
giudicato delle sentenze della Consulta n. 50/2014 e n. 169/2015
sopra richiamate, atteso che tale norma ha fatto esplicito e testuale
richiamo agli articoli 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n.
23/2011 e 5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 47/2014,
rispettivamente dichiarati incostituzionali con le sentenze n.
50/2014 e n. 169/2015, per individuare il proprio ambito temporale di
applicazione retroattiva, avendolo fatto coincidere con quello di
precaria vigenza delle predette norme benche' dichiarate illegittime
e, quindi, da considerare come non mai introdotte nell'ordinamento
giuridico;
La medesima disposizione del resto ha poi circoscritto l'ambito
soggettivo della platea dei destinatari ai conduttori che hanno di
fatto gia' beneficiato degli effetti delle disposizioni gia'
dichiarate incostituzionali, tra cui rientra la parte convenuta
conduttrice Annamaria Micciulli nell'odierno giudizio, avendo
prescritto testualmente che «Per i conduttori che, per gli effetti
della disciplina di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'art. 5, comma 1-ter,
del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel
periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo
di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al
citato art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011»: tale
disposizione ha reiterato, quanto al suo contenuto precettivo, la
norma di cui all'art. 3, comma 8, lettera c) del decreto legislativo
n. 23/2011 facendo si' che i conduttori che abbiano beneficiato degli
effetti delle disposizioni incostituzionali potranno continuare a
beneficiarne sine die ad onta delle declaratorie di
incostituzionalita' delle norme sopra richiamate;
In definitiva, non potendosi prescindere, ai fini della decisione
della presente causa, dall'applicazione dell'art. 1, comma 59, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed apparendo rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
di tale norma per violazione dell'art. 136 della Costituzione, devesi
sollevare la relativa questione avanti la Corte costituzionale nei
termini di cui al dispositivo.