Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura generale dello Stato -  codice  fiscale  80224030587,
fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i  cui
uffici  ex  lege  domicilia  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,
manifestando la volonta' di ricevere le  comunicazioni  all'indirizzo
PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
    Nei confronti della Regione Abruzzo, in  persona  del  presidente
della  giunta  regionale  pro-tempore   per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale degli articoli 5, commi 1 e 2,  lettere
c), b), d), e), h) ed i); 6, comma 1, lettera a), n. 1,  lettera  b),
n. 1 e n. 3, lettera d), n. 1 e n. 3; 7, comma 1, lettere a), b), c),
d) ed f); 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lettere a), b) ed  e),  della
legge  regionale  Abruzzo  n.  42  del  27  dicembre  2015,   recante
«Istituzione   Rete    escursionistica    alpinistica    speleologica
torrentistica  Abruzzo   (REASTA)   per   lo   sviluppo   sostenibile
socio-economico delle zone montane e nuove norme per il  soccorso  in
ambiente montano», pubblicata nel Bollettino ufficiale  regionale  n.
28 del 28 dicembre 2016, giusta delibera del Consiglio  dei  ministri
in data 23 febbraio 2016. 
    Con la legge regionale n. 42 del 27  dicembre  2016  indicata  in
epigrafe, che consta di diciotto  articoli,  la  Regione  Abruzzo  ha
emanato le disposizioni in tema di «Istituzione Rete  escursionistica
alpinistica  speleologica  torrentistica  Abruzzo  (REASTA)  per   lo
sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme
per il soccorso in ambiente montano». 
    Essa   prevede,   all'art.    1,    comma    3,    l'istituzione,
l'individuazione e la definizione delle modalita' di gestione di  una
rete  escursionistica  in  Abruzzo  (REASTA),  «quale  infrastruttura
viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione ed alla
valorizzazione delle aree naturali montane dell'Abruzzo».  Tale  rete
interessa tutto il territorio regionale,  compreso  quello  ricadente
nei parchi nazionali e nelle aree protette regionali. 
    La legge regionale n. 42/2016 citata, inoltre, stabilisce che  le
relative funzioni concernenti la materia  in  esame  attribuite  alla
stessa regione, ai comuni, al CAI Abruzzo, ai collegi  regionali  dei
maestri di sci, delle guide alpine e delle  guide  speleologiche,  al
comitato regionale della Federazione ciclistica e a un  Coordinamento
tecnico regionale. 
    La predetta  normativa,  pertanto,  e'  gravemente  lesiva  delle
funzioni che la legge attribuisce  agli  enti  parco  e  ai  soggetti
gestori delle altre aree protette esistenti nel territorio regionale;
e, piu' in  generale,  si  pone  in  contrasto  con  le  norme  della
legislazione statale che rientrano nella competenza esclusiva in tema
di «tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema»  (art.  117,  comma  2,
lettera s), della Costituzione). 
    Va, inoltre, sottolineato come le  dedotte  illegittimita'  della
legge Regione Abruzzo n. 42/2016 citata si connotino  di  particolare
gravita'. Nella Regione Abruzzo, infatti, sono  presenti  tre  parchi
nazionali, che ricoprono complessivamente piu' di 233 mila ettari,  e
che si trovano esclusivamente in aree montuose, oltre a  tre  riserve
naturali statali, esterne agli stessi, anch'esse  prevalentemente  in
aree di montagna. Tenendo conto che la superficie dell'intera Regione
Abruzzo  e'  di  1.079.121,72  ettari,  dunque,  ben  il  21,97%  del
territorio regionale e' interno a un'area  protetta  nazionale  e  il
territorio non incluso e' costituito perlopiu' dalle aree collinari e
planiziari. 
    In base alla giurisprudenza costituzionale ormai consolidata,  la
«materia delle aree protette» statali e regionali, di cui alla  legge
6 dicembre 1991, n. 394,  contenente  la  «Legge  quadro  sulle  aree
protette», rappresentandone,  appunto,  la  disciplina  fondamentale,
rientra pienamente  nell'«esercizio  della  competenza  esclusiva  in
materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo  comma,
lettera s), della Costituzione» (sentenze n. 20 del 2010; n. 315  del
2010, punto 3. del Considerato in diritto; n. 44 del 2011, punto 4.1.
del Considerato  in  diritto;  e  n.  212  del  2014,  punto  4.  del
Considerato in diritto). 
    La richiamata normativa statale, cui  la  legislazione  regionale
deve   uniformarsi,   secondo   la   giurisprudenza    costituzionale
consolidata, «enunciando la normativa-quadro di  settore  sulle  aree
protette, detta i principi fondamentali della  materia  ai  quali  la
legislazione regionale e' chiamata ad adeguarsi,  assumendo,  dunque,
anche i connotati di normativa interposta» (sentenza n. 212 del 2014,
punto 4. del Considerato in diritto). 
    La  regione,  dunque,  puo'  esercitare   le   proprie   funzioni
legislative anche  in  tale  ambito,  ma  «senza  potervi  derogare»,
potendo, viceversa, «determinare, sempre  nell'ambito  delle  proprie
competenze, livelli maggiori di tutela» (sentenze n. 61 del 2009;  n.
193 del 2010, punto 4. del Considerato in diritto; e n. 44  del  2011
citata). 
    In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito come
«il territorio dei parchi, siano  essi  nazionali  o  regionali,  ben
(possa) essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in
materie riconducibili ai commi terzo e  quarto  dell'art.  117  della
Costituzione, purche' in linea con il nucleo minimo  di  salvaguardia
del patrimonio naturale,  da  ritenere  vincolante  per  le  regioni»
(sentenze n. 232 del 2008, punto 5. del Considerato in diritto; e  n.
44 del 2011 citata). 
    Ha precisato, inoltre, che  «la  disciplina  statale  delle  aree
protette, che inerisce alle finalita' essenziali della  tutela  della
natura  attraverso  la  sottoposizione  di  porzioni  di   territorio
soggette a speciale protezione», risponde a tali finalita' per  mezzo
di due differenti tipi di strumenti: la regolamentazione  sostanziale
delle attivita' che possono essere svolte in  quelle  aree,  come  le
«limitazioni all'esercizio della caccia» (sentenza n. 315 del 2010  e
n.  44  del  2011  citate),  e  la  «predisposizione   di   strumenti
programmatici e gestionali per la valutazione  di  rispondenza  delle
attivita' svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della  flora
e della fauna» (sentenza n. 387 del 2008; e n. 44 del  2011  citata).
La legge regionale  n.  42/2016  indicata  in  epigrafe  si  pone  in
contrasto con  strumenti  dell'uno  e  dell'altro  tipo,  tra  quelli
predisposti dalla legislazione statale. E' avviso  del  Governo  che,
con le norme  denunciate  in  epigrafe,  la  Regione  Abruzzo  abbia,
pertanto, ecceduto  dalla  propria  competenza  in  violazione  della
normativa costituzionale, come si confida di dimostrare  in  appresso
con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. L'art. 5, commi 1 e 2, lettere b),  d),  e)  ed  i),  della  legge
Regione Abruzzo n. 42/2016 citata viola gli articoli 117,  comma,  2,
lettera s), e comma 6: e 118, commi 1  e  2,  della  Costituzione  in
riferimento agli articoli 8, 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata. 
    L'art. 5, comma 1, prevede che «1. La  Regione  Abruzzo,  per  il
tramite  della  struttura  regionale   competente   in   materia   di
pianificazione territoriale ed il supporto del coordinamento  tecnico
regionale di cui all'art. 8, provvede alla gestione e  organizzazione
della REASTA con la collaborazione dei  comuni,  dell'Amministrazione
separata dei beni  di  uso  civico  (ASBUC),  del  CAI  Abruzzo,  del
Collegio regionale maestri di sci  Abruzzo,  del  Collegio  regionale
guide alpine Abruzzo,  del  Collegio  regionale  guide  speleologiche
Abruzzo, della Federazione ciclistica italiana - comitato  Abruzzo  e
degli enti  gestori  dei  parchi  nazionali  e  delle  aree  protette
regionali». Il successivo comma 2 specifica  in  quali  attivita'  si
sostanzia la «gestione e organizzazione»  della  REASTA,  attribuendo
alla regione - per quel che rileva n questa  sede  -  «b)  promozione
dell'attivita' di validazione in ambito regionale dei nuovi  sentieri
e percorsi  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  escursionistiche,
alpinistiche  e  speleologiche»;  «d)  approvazione   del   programma
triennale degli interventi straordinari  di  cui  all'art.  10»;  «e)
promozione  della  formazione  e  coordinamento  della   rete   delle
strutture  ricettive  funzionali  alle  attivita'   escursionistiche,
alpinistiche, speleologiche e torrentistiche»; h) «promozione,  anche
attraverso  appositi  finanziamenti,  della  ordinaria   gestione   e
manutenzione della REASTA e attivazione dei controlli sull'esecuzione
degli interventi»; «i) predisposizione, all'occorrenza, di  programmi
di gestione  della  REASTA,  ivi  inclusi  i  progetti  afferenti  ai
percorsi  escursionistici  a  valenza  regionale  nonche'  quelli  di
coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali». 
    Al riguardo occorre ricordare che l'art. 11, comma 1, della legge
n. 394 del 1991 citata affida al regolamento del Parco il compito  di
disciplinare  «l'esercizio  delle  attivita'  consentite   entro   il
territorio del Parco», precisando, al comma 2, come il medesimo debba
regolare: a) «la tipologia e le modalita' di costruzione di  opere  e
manufatti»; e) «il soggiorno  e  la  circolazione  del  pubblico  con
qualsiasi mezzo  di  trasporto»;  d)  «lo  svolgimento  di  attivita'
sportive, ricreative ed  educative»;  f)  «i  limiti  alle  emissioni
sonore, luminose o di altro genere»; nonche',  h),  «l'accessibilita'
nel territorio del Parco attraverso percorsi e strutture  idonee  per
disabili, portatori di handicap e anziani». 
    Il successivo art. 12, inoltre, prevede,  al  comma  1,  che  «la
tutela  dei  valori  naturali  ed  ambientali»  del   Parco   avvenga
attraverso lo strumento del piano per  il  Parco,  nel  quale  dovra'
essere pianificata, tra l'altro, a)  l'«organizzazione  generale  del
territorio e sua articolazione in  aree  o  parti  caratterizzate  da
forme differenziate di uso, godimento e tutela»; e, d), i «sistemi di
attrezzature e servizi per la gestione  e  la  funzione  sociale  del
parco,  musei,  centri  di  visite,  uffici  informativi,   aree   di
campeggio, attivita' agroturistiche». 
    A tal fine il piano e' chiamato a suddividere  il  territorio  in
base  al  diverso  grado   di   protezione,   giungendo   fino   alla
identificazione di  a)  «riserve  integrali  nelle  quali  l'ambiente
naturale e' conservato nella  sua  integrita'»  (art.  12,  comma  2,
citato). 
    Nella parte in cui le disposizioni regionali sopra richiamate non
prevedono che le attivita' della Regione sopra  illustrate  destinate
ad interessare il territorio dei parchi nazionali  debbano  svolgersi
in conformita' al regolamento  ed  al  piano  di  ciascun  parco,  si
pongono in contrasto con le norme della legge n. 394 del  1991  sopra
richiamate. 
    Le menzionate disposizioni regionali contrastano con l'art.  117,
comma 2, lettera s), della Costituzione, poiche',  come  si  e'  gia'
detto, incidono sul nucleo di salvaguardia  predisposto  dalla  legge
statale, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia
di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con  riferimento  a  una
particolare categoria di aree protette. 
    Ad analoghe conclusioni deve giungersi  per  quanto  riguarda  la
mancata previsione della conformita' alle  «misure  di  salvaguardia»
introdotte dall'art. 6, eventualmente dettate, ai sensi dell'art.  8,
comma 5, della legge n. 394/1991 citata, fino alla entrata in  vigore
della specifica disciplina dell'area protetta. 
    La mancata previsione della conformita' al regolamento del Parco,
inoltre, determina anche la violazione dell'art. 117, comma 6,  della
Costituzione, in base al quale «la potesta' regolamentare spetta allo
Stato nelle materie di  legislazione  esclusiva»,  nella  logica  del
parallelismo e dell'esclusivita', poiche' comporta la  lesione  della
potesta' regolamentare  in  una  materia  di  competenza  legislativa
esclusiva statale, nella specie destinata ad  essere  esercitata,  in
base al citato art. 11 della legge n. 394 del 1991, dagli enti parco. 
    Infine,   la   possibilita'   che   l'attivita'   gestionale    e
organizzatoria regionale si esplichi in  difformita'  dal  piano  del
Parco comporta a sua volta la lesione dell'art. 118,  commi  1  e  2,
della Costituzione, poiche' in tal modo si  pregiudica  una  funzione
amministrativa di tipo programmatorio affidata dalla legge statale in
una materia di propria competenza,  ad  un  ente  pubblico  nazionale
quale l'Ente  parco  (sentenza  n.  193  del  2010,  punto  3.2,  del
Considerato in diritto). 
2. L'art. 5, comma 2, lettere b), d),  e),  h)  ed  i),  della  legge
Regione Abruzzo n. 42/2016 citata viola l'art. 117, commi 2,  lettera
s), e 6, e l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione in riferimento
all'art. 13 della legge n. 394/1991 citata. 
    L'art. 5, comma 2, della legge regionale  n.  42/2016  citata  e'
costituzionalmente illegittimo anche sotto un diverso profilo.  Esso,
infatti, nella misura in cui  legittima  interventi  all'interno  dei
territori dei parchi nazionali - quali l'apertura di nuovi sentieri o
la realizzazione di strutture ricettive - senza nulla osta  dell'Ente
parco, anche ove necessario ai sensi dell'art. 13 della legge n.  394
del 1991 citata, contrasta con l'art. 117, comma 2, lettera s), della
Costituzione, poiche' si pone come lesivo di un  importante  standard
ambientale stabilito  dalla  legge  statale,  la  legge  n.  394/1991
citata,  con  riferimento  al  settore  delle  aree   protette,   che
costituisce standard  adeguato  e  uniforme  previsto  nell'esercizio
della competenza esclusiva dello Stato. 
    Determina anche la violazione dell'art. 117, comma 6, della 
    Costituzione, in base al quale «la potesta' regolamentare  spetta
allo  tato nelle materie di legislazione esclusiva», nella logica del
parallelismo e dell'esclusivita', poiche' comporta la  lesione  della
potesta' regolamentare  in  una  materia  di  competenza  legislativa
esclusiva statale. 
    Contrasta,  inoltre,  con  l'art.  118,  commi  1  e   2,   della
Costituzione,  poiche'  pregiudica  irrimediabilmente  una   funzione
amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato in una materia di
propria  competenza  esclusiva.  Si  tratta,  infatti,  di   funzioni
affidate - da parte del legislatore competente per materia - in  base
ai principi di sussidiarieta', differenziazione  ed  adeguatezza  ivi
contenuti. 
3. L'art. 5, commi 1 e 2, lettere c), d), e), h) ed i),  della  legge
Regione Abruzzo n. 42/2016 citata viola l'art. 117, comma 2,  lettera
s), e l'art. 118, commi 1 e 2, della  Costituzione,  con  riferimento
agli articoli 1, comma 4, 9 e 12 della legge n. 394/1991 citata. 
    Come si e' gia' detto, l'art. 5, comma 1, della  legge  regionale
in esame prevede che le funzioni di gestione e  organizzazione  della
REASTA»  siano  effettuate  «con  la   collaborazione   dei   comuni,
dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC), del CAI
Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del  Collegio
regionale  guide  alpine  Abruzzo,  del  Collegio   regionale   guide
speleologiche  Abruzzo,  della  Federazione  ciclistica  italiana   -
comitato Abruzzo e degli enti gestori dei parchi  nazionali  e  delle
aree protette regionali». 
    In particolare, tale norma - per quel che rileva in questa sede -
si applica alle funzioni specificamente  individuate  dal  successivo
comma 2 alle lettere c), d), e), h), ed i). 
    Le funzioni individuate dalle  menzionate  lettere  dell'art.  5,
comma 2, sono di tipo specificatamente gestorio. Comprendono, dunque,
anche  la  pianificazione,  la  promozione  e  la  realizzazione   di
interventi. 
    La  legge  n.  394  del  1991   citata,   tuttavia,   e'   chiara
nell'affidare l'attivita' di gestione dei Parchi  nazionali  all'Ente
parco. In tal senso depone, inequivocabilmente, l'art.  1,  comma  3,
della citata legge n. 394/1991,  che  espressamente  individua  nella
disciplina  dal  medesimo  dettata  lo  «speciale  regime  (...)   di
gestione» al quale i territori delle aree protette  sono  sottoposti.
Tale speciale  regime  di  gestione,  in  particolare  per  i  Parchi
nazionali, e' imperniato - dal punto di vista del  soggetto  titolato
allo  svolgimento  dell'attivita'  di  gestione  -  sull'Ente  parco,
individuato e  disciplinato  dall'art.  9  della  legge  n.  394/1991
citata, e - dal punto di vista funzionale - sul piano del  Parco,  di
cui al gia' citato art. 12, in corrispondenza biunivoca. 
    Nello stesso senso depone anche l'art. 29 della legge n. 394  del
1991 citata, che affida agli organismi gestori  delle  aree  protette
speciali  poteri  di  controllo  sulla  conformita'  delle  attivita'
realizzate all'interno delle medesime  rispetto  al  regolamento,  al
piano o al nulla osta. 
    Essendo la  REASTA  destinata  ad  includere  anche  porzioni  di
territorio ulteriori rispetto  a  quelle  dei  parchi  nazionali,  ed
essendo l'intervento  legislativo  regionale  diretto  a  mettere  in
connessione e coordinare tutti i percorsi escursionistici  regionali,
la possibilita' per la regione  di  predisporre  atti  gestori  quali
quelli sopra menzionati va correlata, nella misura in  cui  gli  atti
gestori stessi sono destinati a spiegare  effetti  anche  all'interno
dei territori dei parchi nazionali, al  limite,  derivante  dall'art.
117, comma 2,  lettera  s),  della  Costituzione  e  dalla  legge  n.
394/1991 citata, costituito dalla circostanza  che  essi  non  devono
pregiudicare  le  funzioni  affidate  agli  enti  parco  dalla  legge
statale, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia
di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», per non incorrere  nella
violazione, appunto,  dell'art.  117,  comma  2,  lettera  s),  della
Costituzione. 
    Risulta,  inoltre,  violato  l'art.  118,  commi  1  e  2,  della
Costituzione, poiche' si tratta di funzioni affidate - da  parte  del
legislatore  competente  per  materia  -  in  base  ai  principi   di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti. 
    Non basta, evidentemente,  per  superare  le  dedotte  violazioni
delle norme e dei principi costituzionali, la previsione  secondo  la
quale tali attivita' devono  essere  svolte  dalla  regione  «con  la
collaborazione» degli enti gestori  dei  parchi  nazionali  (art.  5,
comma 1, seconda parte, citato), poiche' tale forma di intervento  si
rivela palesemente insufficiente per tutelare appieno le  prerogative
di questi ultimi. Risulta,  infatti,  evidente  che  la  disposizione
regionale ammette anche forme di intervento sulle quali -  nonostante
lo svolgimento di pratiche collaborative - l'Ente parco non abbia  al
fine prestato il proprio consenso. Cio' costituisce,  con  chiarezza,
lesione dello standard di tutela ambientale predisposto  dalla  legge
n. 394 del 1991 citata, che ha posto tale Ente a presidio dei «valori
naturalistici,   scientifici,   estetici,   culturali   educativi   e
ricreativi» presenti nel Parco nazionale  (art.  2,  comma  1,  della
legge n. 394 del 1991 citata). 
    Le  prerogative  dell'Ente  parco  sarebbero  garantite  solo  ed
esclusivamente ove la mera «collaborazione»  fosse  sostituita  dalla
necessaria previsione di una «intesa» -  la  cui  mancanza  non  puo'
essere superabile in alcun modo - con i soggetti gestori dei parchi. 
4. L'art. 6, comma 1, lettera a), n. 1, lettera b), n.  1  e  n.  3),
lettera d), n. 1 e n. 3,  della  legge  Regione  Abruzzo  n.  42/2016
citata viola l'art. 117, comma 2, lettera s), e l'art. 118, commi 1 e
2, della Costituzione., con riferimento agli articoli 1, comma 4,  2,
comma 1, e 12 della legge n. 394/1991 citata. 
    L'art.  6,  comma   1,   citato   affida   ad   alcuni   soggetti
specificamente individuati una serie di funzioni  e  compiti,  tra  i
quali, in questa sede, rilevano specificamente i seguenti: lettera a)
n. 1, al CAI  Abruzzo  viene  affidata  la  funzione  di  «controllo,
indicazione  e   monitoraggio   degli   interventi   di   segnaletica
sentieristica»; lettera b) n. 1, al Collegio guide alpine Abruzzo  il
compito della «attribuzione del numero identificativo sul terreno  di
ogni  singolo  sentiero,  via  ferrata,  via  alpinistica,   via   di
arrampicata  sportiva,  tratturo,  ippovia,  pista  ciclabile  e   di
mountain biking e itinerario free ride» e, lettera b), n.  3,  quello
della «manutenzione dei sentieri e percorsi inseriti  nella  REASTA»;
lettera d), n. 1,  al  Collegio  guide  speleologiche  Abruzzo  viene
affidato la  funzione  consistente  nella  «attribuzione  del  numero
identificativo all'ingresso di ogni  cavita'  e  di  ogni  torrente»,
nonche', lettera d), n. 3, il compito di «manutenzione  dei  percorsi
attraverso le grotte ed i torrenti inseriti nella REASTA». 
    Si tratta di funzioni specificamente e  immediatamente  gestorie,
che in base agli articoli 1, comma 4, 9 e 12 della legge n.  394  del
1991 citata, devono ritenersi spettare agli enti parco. 
    Ne consegue l'incostituzionalita'  della  previsione  legislativa
regionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s),  poiche'
si pone come lesivo di un importante  standard  ambientale  stabilito
dalla legge statale, la legge n. 394/1991 citata, con riferimento  al
settore delle aree protette,  che  costituisce  standard  adeguato  e
uniforme previsto nell'esercizio  della  competenza  esclusiva  dello
Stato. 
    Risulta,  inoltre,  violato  l'art.  118,  commi  1  e  2,  della
Costituzione, poiche' si tratta di funzioni affidate - da  parte  del
legislatore  competente  per  materia  -  in  base  ai  principi   di
sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza   ivi   contenuti;
pregiudicando   irrimediabilmente   una    funzione    amministrativa
legittimamente assegnata  dallo  Stato  in  una  materia  di  propria
competenza esclusiva. 
5. L'art. 7, commi 1, lettera a), n.  19,  lettera  a),  lettera  b),
lettera c), lettera d) e lettera f), della legge Regione  Abruzzo  n.
4/2016 viola l'art. 117, comma 2, lettera s), e l'art. 118, commi 1 e
2, della Costituzione con riferimento agli articoli 1,  comma  4,  2,
comma 1, e 12 della legge n. 394/1991 citata. 
    Anche l'art. 7, comma 1, lettere a),  b),  c),  d)  ed  f),  deve
ritenersi costituzionalmente illegittimo per  quanto  gia'  osservato
supra nei precedenti quattro motivi di impugnazione. 
    L'art. 7 citato affida ai comuni  e  alle  ASBUC  il  compito  di
gestire lettera a), «la  porzione  di  REASTA  afferente  al  proprio
territorio» e presiedere «all'ordinaria manutenzione dei  percorsi  e
sentieri di cui al comma 1 dell'art. 3, in collaborazione e  raccordo
con gli enti gestori dei  parchi  nazionali  e  delle  aree  protette
regionali ricadenti nel territorio di loro  competenza  e  stipulando
convenzioni  e  collaborazioni  con  il  CAI  Abruzzo,  il   Collegio
regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide  alpine
Abruzzo  ed  il  Collegio  regionale  guide  speleologiche  Abruzzo»;
lettera b), di predispone ed approvare «entro il 30 novembre di  ogni
anno un programma per l'anno successivo di manutenzione ordinaria dei
percorsi escursionistici, alpinistici, speleologici  e  torrentistici
ricadenti nel territorio  di  loro  competenza,  ivi  inclusi  quelli
interni ad aree naturali protette, individuandone i  costi»;  lettera
c), di verificare «che la manutenzione dei  percorsi  sia  effettuata
nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  presente  legge   e   dal
regolamento attuativo di cui all'art. 14»; lettera f), di  «stipulare
convenzioni con le forze dell'ordine e con le associazioni  preposte,
per  l'affidamento  dell'attivita'  di  controllo  e  vigilanza   del
rispetto dei divieti di cui all'art. 12». 
    Anche in questo caso si tratta di funzioni  di  gestione  diretta
che, in base alle norme della legge n.  394  del  1991  citate,  deve
inequivocabilmente ritenersi di spettanza dei  soggetti  gestori  dei
parchi nazionali. Ne deriva che la previsione in esame deve ritenersi
costituzionalmente illegittima nella parte  in  cui  prevede  che  le
funzioni e i compiti sopra elencati possano essere svolti dai  comuni
e dalle  ASBUC  anche  con  riferimento  a  porzioni  del  territorio
regionale ricadenti all'interno del perimetro di parchi nazionali. 
    Ne  consegue  l'incostituzionalita'  dell'art.   7   citato   per
violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), poiche' si  pone  come
lesivo di un importante standard  ambientale  stabilito  dalla  legge
statale, la legge n. 394/1991  citata,  con  riferimento  al  settore
delle aree protette, che costituisce  standard  adeguato  e  uniforme
previsto nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato. 
    Risulta,  inoltre,  violato  l'art.  118,  commi  1  e  2,  della
Costituzione, poiche' si tratta di funzioni affidate - da  parte  del
legislatore  competente  per  materia  -  in  base  ai  principi   di
sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza   ivi   contenuti;
pregiudicando   irrimediabilmente   una    funzione    amministrativa
legittimamente assegnata  dallo  Stato  in  una  materia  di  propria
competenza esclusiva. 
6. L'art. 10, comma 1, della legge Regione Abruzzo n. 42/2016  citata
viola l'art. 117, comma 2, lettera s), e l'art. 118,  commi  1  e  2,
della Costituzione, con riferimento agli  articoli  1,  comma  4,  2,
comma 1, e 12 della legge n. 394/1991 citata. 
    In base all'art. 10, comma 1, della legge  regionale  n.  42/2016
citata «la  Regione  Abruzzo  approva  ogni  tre  anni  il  programma
triennale  degli  interventi   straordinari   sulla   REASTA».   Tale
programma, «predisposto  dal  Dipartimento  regionale  competente  in
materia di pianificazione  territoriale,  in  collaborazione  con  il
Dipartimento competente in materia di turismo e con il  supporto  del
CTR, e' approvato dalla giunta regionale, previa  acquisizione  delle
proposte dei comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle
aree protette regionali». Il «programma triennale»,  in  particolare,
comprende tra l'altro iniziative volte a favorire la «creazione» e il
«mantenimento»  della  rete  delle  strutture  ricettive   funzionali
all'attivita' escursionistica (lettera e); a «favorire l'integrazione
con la rete del trasporto pubblico locale (...) anche  attraverso  la
creazione di nuove connessioni con la rete  esistente»  (lettera  k);
«favorire l'intermodalita' del trasporto  ecologico  incentivando  la
nascita di  percorsi  turistici  integranti  la  mobilita'  pedonale,
ciclistica e ippica e dei necessari punti di incontro»  (lettera  l);
«garantire la fruibilita' e la sicurezza dei percorsi escursionistici
(...) attraverso programmi di  manutenzione  straordinaria»  (lettera
n);  regolamentare  «l'utilizzo  della  REASTA  in   funzione   delle
differenti tipologie  di  attivita'  sportive  e  del  tempo  libero»
(lettera p); «garantire la fruibilita' e la sicurezza  dei  percorsi»
inseriti nella rete dei REASTA (lettera q). 
    Anche in questo caso la norma della legge della  Regione  Abruzzo
n.  42/2016   citata   affida   all'amministrazione   regionale   una
rilevantissima funzione programmatoria e gestoria che, nella parte in
cui interessa porzioni del territorio regionale ricadenti all'interno
del perimetro di parchi nazionali, e' senz'altro di  spettanza  degli
enti parco. 
    Non essendo sufficiente, evidentemente, a tutelarne, in chiave di
osservanza ai precetti costituzionali la mera acquisizione delle loro
«proposte», risulta chiaro che la  disposizione  regionale  in  esame
ammette anche forme di intervento su cui l'Ente parco  non  abbia  al
fine prestato il proprio consenso. 
    Cio'  risulta  lesivo  dello  standard   di   tutela   ambientale
predisposto dalla legge n. 394 del 1991 citata,  che  ha  posto  tale
Ente a presidio dei  «valori  naturalistici,  scientifici,  estetici,
culturali educativi e ricreativi» presenti nel Parco nazionale  (art.
2, comma 1, della legge n. 394 del 1991 citata). 
    Anche in questo caso, peraltro, la disposizione in esame potrebbe
essere compatibile con i precetti costituzionali richiamati, articoli
117, comma 2, lettera s), e 118, commi 1  e  2,  della  Costituzione,
solo ove fosse previsto che il Programma triennale  degli  interventi
debba essere approvato - nelle parti in cui interessa  il  territorio
dei  Parchi  nazionali  -  «previa  intesa»  con   gli   enti   parco
specificamente  interessati,  fermo  restando   che,   ove   non   si
addivenisse ad una  determinazione  condivisa  tra  questi  ultimi  e
l'Amministrazione regionale, la  mancanza  dell'intesa  non  potrebbe
essere superabile in alcun modo. 
    In assenza di tale  previsione  la  norma  non  puo'  che  essere
considerata contrastante con gli articoli 117, comma 2, lettera s), e
118, commi 1 e 2, della Costituzione. 
7. L'art. 10, comma 1, della legge Regione Abruzzo n. 42/2016  citata
viola l'art. 117, commi 2, lettera s), e 6; e l'art. 118, commi  1  e
2, della Costituzione, con riferimento agli articoli 11  e  12  della
legge n. 394/1991 citata. 
    L'art.  10  citato,  concernente  il  programma  triennale  degli
interventi, e' costituzionalmente illegittima anche  sotto  un  altro
profilo. 
    Essa, infatti, non prevede che tale programma, per  la  parte  in
cui si rivolge alle porzioni di territorio regionale  ricomprese  nel
perimetro dei Parchi nazionali, debba necessariamente  rispettare  il
regolamento ed il piano del Parco. 
    Come si e' gia' sottolineato supra, tuttavia, l'art. 11, comma 1,
della legge n. 394 del 1991 citata affida al regolamento del Parco il
compito di disciplinare «l'esercizio delle attivita' consentite entro
il territorio del Parco», mentre il successivo art.  12  prevede  che
«la tutela dei valori  naturali  ed  ambientali»  del  Parco  avvenga
attraverso lo strumento del piano per il Parco. 
    Nella parte in cui le disposizioni regionali sopra richiamate non
prevedono che le attivita' della regione sopra  illustrate  destinate
ad interessare il territorio dei parchi nazionali  debbano  svolgersi
in conformita' al regolamento  ed  al  piano  di  ciascun  Parco,  si
pongono in contrasto con le citate norme della legge n. 394 del 1991,
violando,  pertanto,  l'art.  117,  comma  2,   lettera   s),   della
Costituzione,  poiche'  esse  incidono  sul  nucleo  di  salvaguardia
predisposto  dalla  legge  statale,  in   esercizio   della   propria
competenza  esclusiva  in  materia   di   «tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema», con riferimento ai parchi nazionali. 
    La mancata previsione della conformita' al regolamento del Parco,
d'altra parte, implica anche la violazione dell'art.  117,  comma  6,
della Costituzione, in  base  al  quale  «la  potesta'  regolamentare
spetta allo Stato nelle materie  di  legislazione  esclusiva»,  nella
logica del parallelismo  e  dell'esclusivita',  poiche'  comporta  la
lesione della potesta' regolamentare in  una  materia  di  competenza
legislativa esclusiva  statale,  nella  specie  destinata  ad  essere
esercitata dagli enti parco in base al citato art. 11 della legge  n.
394 del 1991 citato. 
    Infine,   la   possibilita'   che   l'attivita'   gestionale    e
organizzatoria regionale si esplichi in  difformita'  dal  piano  del
Parco comporta a sua volta la lesione dell'art. 118,  commi  1  e  2,
della Costituzione, poiche' in tal modo si  pregiudica  una  funzione
amministrativa di tipo programmatorio affidata dalla legge statale in
una materia di propria competenza,  ad  un  ente  pubblico  nazionale
quale  l'Ente  parco,  in  base  ai   principi   di   sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti. 
8. L'art. 10, commi 1 e 2, della legge  Regione  Abruzzo  n.  42/2016
citata viola l'art. 117, commi 2, lettera s),  e  6;  e  l'art.  118,
commi 1 e 2, della Costituzione, con riferimento  all'art.  13  della
legge n. 394/1991 citata. 
    L'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2,  della
legge regionale Abruzzo n. 42 del 2016  citata,  si  prospetta  anche
sotto un ulteriore profilo. 
    Infatti, se gli interventi compresi  nel  «piano  triennale»  ivi
disciplinati possono essere realizzati  in  assenza  del  nulla  osta
dell'Ente parco, anche ove tale nulla osta sia  necessario  ai  sensi
dell'art. 13 della legge n. 394 del 1991 citato, la  norma  regionale
deve ritenersi emanata in violazione degli  articoli  117,  comma  2,
lettera  s),  e  6,  nonche'  dell'art.  118,  commi  1  e  2,  della
Costituzione in riferimento al menzionato  art.  13  della  legge  n.
394/1991 citato. 
    L'art. 10, commi 1 e  2,  citato  lede,  infatti,  un  importante
standard ambientale  stabilito  dalla  legge  statale,  la  legge  n.
394/1991 citata, con riferimento al settore  delle  aree  protette  e
pregiudica    irrimediabilmente    una    funzione     amministrativa
legittimamente assegnata  dallo  Stato  in  una  materia  di  propria
competenza esclusiva. 
    Ne consegue l'incostituzionalita'  della  previsione  legislativa
regionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s),  poiche'
si pone come lesivo di un importante  standard  ambientale  stabilito
dalla legge statale, la legge n. 394/1991 citata, con riferimento  al
settore delle aree protette,  che  costituisce  standard  adeguato  e
uniforme previsto nell'esercizio  della  competenza  esclusiva  dello
Stato. 
    La  mancata  previsione  della  necessarieta'  del   nulla   osta
dell'Ente parco, d'altra parte, implica anche la violazione dell'art.
117, comma 6, della Costituzione, nella  logica  del  parallelismo  e
dell'esclusivita',  poiche'  comporta  la  lesione   della   potesta'
regolamentare in una  materia  di  competenza  legislativa  esclusiva
statale, nella specie destinata ad essere esercitata dagli enti parco
in base al citato art. 13 della legge n. 394 del 1991 citato. 
    Risulta,  inoltre,  violato  l'art.  118,  commi  1  e  2,  della
Costituzione, poiche' si tratta di funzioni affidate - da  parte  del
legislatore  competente  per  materia  -  in  base  ai  principi   di
sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza   ivi   contenuti;
pregiudicando   irrimediabilmente   una    funzione    amministrativa
legittimamente assegnata  dallo  Stato  in  una  materia  di  propria
competenza esclusiva. 
9. L'art. 14, comma 2, lettere a), b)  ed  e),  della  legge  Regione
Abruzzo n. 42/2016 citata viola l'art. 117, commi 2, lettera s), e  6
della Costituzione. 
    L'art. 14,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  42/16  citata
attribuisce al regolamento attuativo ivi disciplinato il  compito  di
stabilire «le caratteristiche tecniche a cui deve  essere  uniformata
la  segnaletica  della  REASTA,  prevedendo  anche  un  termine   per
l'adeguamento della segnaletica esistente» (lettera a); «i criteri  e
le  prescrizioni  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  degli
itinerari escursionistici, alpinistici, speleologici e  torrentistici
rientranti  nella  REASTA»  (lettera  b);  «i  criteri  generali   di
manutenzione dei percorsi della REASTA» (lettera e). 
    L'art. 11, comma 1, della legge n. 394 del 1991  citata,  invece,
attribuisce al regolamento  del  Parco  il  compito  di  disciplinare
«l'esercizio delle  attivita'  consentite  entro  il  territorio  del
Parco», precisando, inoltre, come il  medesimo  debba  regolare,  fra
l'altro, lettera a), «la tipologia e le modalita' di  costruzione  di
opere e manufatti»; lettera c), «il soggiorno e la  circolazione  del
pubblico  con  qualsiasi  mezzo  di  trasporto»;  lettera   d),   «lo
svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed educative»;  lettera
g), «i limiti alle emissioni sonore, luminose  o  di  altro  genere»;
nonche', lettera  h),  «l'accessibilita'  nel  territorio  del  parco
attraverso percorsi e strutture idonee  per  disabili,  portatori  di
handicap e anziani». 
    Il successivo art. 12, inoltre, prevede,  al  comma  1,  che  «la
tutela  dei  valori  naturali  ed  ambientali»  del   Parco   avvenga
attraverso lo strumento del piano per  il  Parco,  nel  quale  dovra'
essere pianificata - tra  l'altro  -  lettera  a),  l'«organizzazione
generale  del  territorio  e  sua  articolazione  in  aree  o   parti
caratterizzate da forme differenziate di uso,  godimento  e  tutela»;
lettera c), i  «sistemi  di  accessibilita'  veicolare  e  pedonale»;
nonche', lettera d), i «sistemi di  attrezzature  e  servizi  per  la
gestione e la funzione sociale del parco, musei,  centri  di  visite,
uffici informativi, aree di campeggio, attivita' agroturistiche». 
    Com'e' evidente, le menzionate disposizioni  dell'art.  14  della
legge regionale n. 42/2016 citata affidano al  regolamento  attuativo
settori che, invece, la legge n.  394  del  1991  citata  attribuisce
all'attivita' regolatoria degli enti parco. 
    Va sottolineato, peraltro, che - come statuito nella sentenza  n.
108 del 2005 (punto  3.1.  del  Considerato  in  diritto),  la  legge
statale rimette la disciplina delle  attivita'  compatibili  entro  i
confini del territorio protetto, al regolamento  del  Parco,  che  e'
adottato dall'Ente parco, e  approvato  dal  Ministro  dell'ambiente,
previa parere degli enti locali, e comunque d'intesa con le regioni. 
    Lo standard ambientale di cui si tratta (sentenza n. 70 del 2011)
tiene conto anche della incidenza  che  la  funzione  regolatoria  in
esame ha sulle funzioni regionali, predisponendo  adeguati  strumenti
di collaborazione con la medesima. 
    Per le ragioni qui esposte, dunque, nella parte in cui l'art. 14,
comma 2, della legge regionale n. 42/2016 consente al regolamento  di
disciplinare i sopra richiamati  oggetti  anche  con  riferimento  al
territorio degli enti  parco,  deve  ritenersi  incostituzionale  per
violazione dell'art. 117, comma 2,  lettera  s),  e  comma  6,  della
Costituzione, in riferimento agli articoli 11 e  12  della  legge  n.
394/1991 citata. 
    L'art. 14 citato, infatti, si pone come lesivo di  un  importante
standard ambientale  stabilito  dalla  legge  statale,  la  legge  n.
394/1991 citata, con riferimento al settore delle aree protette,  che
costituisce standard  adeguato  e  uniforme  previsto  nell'esercizio
della competenza esclusiva dello Stato. 
    L'art. 14 citato deve  ritenersi  costituzionalmente  illegittimo
anche per la violazione dell'art. 117, comma 6,  della  Costituzione,
in base al quale «la potesta' regolamentare spetta allo  Stato  nelle
materie di legislazione esclusiva», nella logica del  parallelismo  e
dell'esclusivita',  poiche'  comporta  la  lesione   della   potesta'
regolamentare in una  materia  di  competenza  legislativa  esclusiva
statale, nella specie destinata ad essere esercitata dagli enti parco
in base al citato art. 11 della legge n. 394 del 1991 citato. 
    Va, infine, rilevato che tutte le richiamate  disposizioni  della
legge  regionale  n.  42/2016  devono  ritenersi   costituzionalmente
illegittime  anche  con  riferimento  alla  parte  in  cui  la   loro
applicazione e'  destinata  a  coinvolgere  porzioni  del  territorio
incluse nel perimetro di riserve naturali  statali  e  aree  protette
regionali. 
    Quanto alle prime, risulta innanzitutto, con chiarezza  dall'art.
1 della  legge  n.  394  del  1991  citato,  come  anch'esse  debbano
risultare sottoposte ad uno «speciale regime» che  coinvolge  sia  la
loro «tutela» che la loro «gestione». 
    Il successivo art. 17, inoltre, precisa che e' compito  del  loro
decreto  istitutivo  determinare  «i  confini  della  riserva  ed  il
relativo  organismo  di  gestione»  nonche'  «indicazioni  e  criteri
specifici cui devono conformarsi il piano di gestione  della  riserva
ed il relativo regolamento  attuativo,  emanato  secondo  i  principi
contenuti nell'art. 11 della presente legge». 
    Anche se disciplinate in modo certamente meno dettagliato,  anche
per le riserve naturali statali la legge n. 394 del 1991 citata pone,
a tutela della loro  missione  ambientale,  vincoli  organizzativi  e
funzionali analoghi a quelli che caratterizzano i  parchi  nazionali,
prevedendo in particolare: a) l'affidamento della  loro  gestione  ad
uno specifico organismo, individuato ad hoc dal  decreto  istitutivo;
b) lo svolgimento di un'attivita' di pianificazione dell'attivita' di
gestione; c) l'esistenza di un momento  regolatorio  delle  attivita'
consentite nell'area protetta. Quanto alle aree  protette  regionali,
occorre, innanzitutto, ricordare come sia consolidato  l'orientamento
della giurisprudenza costituzionale secondo il  quale  la  disciplina
delle aree protette,  rientrando  nella  competenza  esclusiva  dello
Stato in materia di «tutela dell'ambiente»  prevista  dall'art.  117,
comma 2, lettera s), della Costituzione, detta norme fondamentali del
settore cui la legislazione  regionale  deve  uniformarsi  anche  con
riferimento alle aree protette regionali (sentenze n. 212  del  2014,
punto 4. del Considerato in diritto; n. 171 del 2012,  punto  3.  del
Considerato in diritto; n. 315 del 2010 e n. 44 del 2011 citate). 
    In  particolare,  la  richiamata  normativa   statale,   cui   la
legislazione regionale deve uniformarsi,  secondo  la  giurisprudenza
costituzionale  consolidata,  «enunciando  la   normativa-quadro   di
settore sulle aree protette,  detta  i  principi  fondamentali  della
materia ai quali la legislazione regionale e' chiamata ad  adeguarsi,
assumendo,  dunque,  anche  i  connotati  di  normativa   interposta»
(sentenza n. 212 del  2014,  punto  4.  del  Considerato  in  diritto
citata; n. 14 del 2012; n. 108 del 2005 citata). 
    Essa  prevede  l'esistenza  di  un  soggetto  gestore   dell'area
protetta regionale, che non puo' essere  spogliato  delle  competenze
sugli  interventi  nella  medesima,  secondo  quanto  prevedono   gli
articoli 1, comma 4, e 23 della legge n. 394/1991 citata. 
    Le  norme  statali  prevedono,   inoltre,   l'esistenza   di   un
regolamento dell'area protetta,  ai  sensi  dell'art.  22,  comma  1,
lettera d) (sentenze n. 14 e n. 171 del 2012; n. 44 del  2011;  e  n.
315 del 2010 citate) - e di un piano  del  Parco  regionale,  di  cui
all'art.  23,  cui  sono  affidati  compiti  analoghi  agli  omologhi
strumenti di regolamentazione e pianificazione degli enti parco dello
Stato. 
    Sia  alle  riserve  naturali  statali  che  alle  aree   protette
regionali, infine, si applica  l'art.  29  della  legge  n.  394/1991
citata, che - ad ulteriore conferma di quanto  sinora  argomentato  -
affida  all'«organismo  di  gestione  dell'area  naturale   protetta»
importanti poteri di controllo circa la conformita'  delle  attivita'
realizzate nell'area rispetto al regolamento, al  Piano  e  al  nulla
osta.