IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 6695 del 2015, proposto da:
Comune di Liveri, Comune di Baia e Latina, Comune di Dragoni,
Comune di Teora, Comune di Buonalbergo e Associazione per la
Sussidiarieta' e la Modernizzazione degli Enti Locali - A.S.M.E.L.,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Sandulli, Stefano Battini,
Benedetto Cimino, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma,
via Fulcieri Paulucci De Calboli, 9;
Contro Ministero dell'interno, Prefettura di Benevento,
Prefettura di Caserta, Prefettura di Napoli, Prefettura di Avellino,
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
eletto in Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti di Comune di Domicella, Comune di Camigliano,
Comune di Aquilonia, Comune di Foiano di Valforte, in persona dei
legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
della nota del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli
affari interni e territoriali, del 12 gennaio 2015 avente ad oggetto
l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni
fondamentali, mediante unioni o convenzioni, da parte dei comuni;
nonche' per l'accertamento negativo dell'obbligo dei comuni di
stipulare una convenzione per l'esercizio in forma associata o
tramite unione delle proprie funzioni fondamentali ai sensi dell'art.
14, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
dell'interno, dell'U.T.G. - Prefettura di Benevento, dell'U.T.G. -
Prefettura di Caserta, dell'U.T.G. - Prefettura di Napoli e
dell'U.T.G. - Prefettura di Avellino;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2016 la
dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
1. Gli enti ricorrenti, unitamente all'A.S.M.E.L., sono comuni
campani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti rispetto ai quali
trova applicazione la disciplina, posta dall'art. 14, decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, come successivamente modificato, che, ai commi
da 26 a 31 ha dettato le disposizioni «dirette ad assicurare il
coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese
per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni», imponendo ai
comuni di dimensioni minori l'obbligo di esercizio associato delle
funzioni fondamentali, come dalla legge individuate.
In Campania tali disposizioni hanno trovato attuazione con la
legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 che, all'art. 1, commi 110 e 11,
ha previsto che la «dimensione territoriale ottimale e omogenea per
l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma obbligatoriamente
associata» coincida con i c.d. sistemi territoriali di sviluppo
previsti, a fini urbanistici e di coesione territoriale, dalla legge
regionale 13 ottobre 2008, n. 13, rinviando, per la restante
disciplina, alle previsioni del decreto-legge n. 78 del 2010.
All'indomani della scadenza del termine di adempimento fissato
dalla normativa statale alla data del 31 dicembre 2014, il Ministero
dell'interno ha emanato la circolare 12 gennaio 2015 recante
«Esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni
fondamentali, mediante unioni o convenziono da parte dei comuni», con
la quale ha dettato una prima disciplina attuativa degli obblighi di
legge, imponendo alle Prefetture di procedere alla ricognizione dello
stato di attuazione della normativa e di diffidare i comuni
inadempimenti, secondo specifiche tempistiche e modalita'.
Il termine di scadenza, con legge 27 febbraio 2015, n. 11, e'
stato, differito al 31 dicembre 2015, per poi essere nuovamente
differito, con d. legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge
25 febbraio 2016, n. 21, al 31 dicembre 2016.
2. Con il presente ricorso i comuni e l'associazione ricorrenti
agiscono, dunque, innanzi a questo giudice per l'annullamento della
circolare ministeriale 12 gennaio 2015, deducendo che il gravato
provvedimento sarebbe affetto da illegittimita' derivata a causa
dell'illegittimita' costituzionale della disciplina legislativa sulla
cui base e' stata adottata e per il conseguente accertamento negativo
dell'obbligo di stipulare le convenzioni per l'esercizio in forma
associata delle proprie funzioni fondamentali.
Gli enti ricorrenti ritengono sussistere il loro interesse a
ricorrere nonostante l'intervenuta proroga del termine di scadenza,
poiche' la suddetta proroga non investe l'attualita' dell'obbligo
loro imposto, ma solo l'esercizio dei poteri governativi sostitutivi
e di diffida.
3. L'amministrazione dell'Interno si e' costituita in giudizio
eccependo, principalmente, l'inammissibilita' del ricorso per carenza
di interesse dei comuni ricorrenti stante la mancanza di una lesione
concreta e attuale.
4. All'esito della pubblica udienza del 16 febbraio 2016 il
collegio ha chiesto documentati chiarimenti sulla fattispecie
controversa alla resistente amministrazione che ha successivamente
provveduto con il deposito documentale del 23 giugno 2016.
5. Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2016 la causa e' passata
in decisione.
6. In via preliminare, giova precisare, in punto di rito, che la
fattispecie in esame rientra nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a, n.
2, c.p.a., ipotesi concernente la «formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento
amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni».
Il petitum della presente controversia concerne, infatti, la
domanda di accertamento dell'obbligo per i comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, di procedere alla costituzione di Unioni
di comuni o di convenzioni per l'esercizio associato delle loro
funzioni fondamentali, e con essa, la domanda caducatoria della
circolare 12 gennaio 2015: l'oggetto di ambedue le domande verte,
dunque, sull'utilizzo obbligatorio dei «moduli convenzionali» da
parte degli enti locali ricorrenti, come tale, rientrante nella
previsione dell'art. 133, comma 1, lettera a, n. 2, c.p.a.
2. Sussiste, altresi', l'interesse e la legittimazione a
ricorrere sia dei comuni ricorrenti, in quanto comuni direttamente
incisi dal gravato provvedimento, come sara' meglio precisato di
seguito, sia dell'Associazione per la Sussidiarieta' e la
Modernizzazione degli Enti Locali (A.S.M.E.L.), associazione che ha
tra le proprie finalita' la valorizzazione del sistema delle
istituzioni locali, in particolare, dei principi di sussidiarieta',
autonomia e decentramento sui quali la questione dibattuta (ovvero la
non obbligatorieta' per i comuni di piccole dimensioni dell'utilizzo
dei moduli associativi previsti) ha, indubbiamente, un'incidenza
immediata; trattasi, altresi', di ente esponenziale spontaneo dotato
di rappresentativita' degli interessi degli enti locali aderenti
rispetto al quale non e' ravvisabile alcuna posizione di conflitto
tra l'interesse in tale sede azionato e quello afferente i singoli
enti consociati.
Pertanto, sulla base degli stessi principi da ultimo affermati
dall'Adunanza Plenaria, nella decisione 2 novembre 2015, n. 2,
l'A.S.M.E.L. puo' ritenersi ente legittimato al presente ricorso.
3. Questo collegio ritiene pregiudiziale rispetto alla decisione
sul merito rimettere alla Corte costituzionale la questione della
legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 26 ss., decreto-legge
n. 78/2010, sollevata da parte ricorrente nei propri motivi di
ricorso, ricorrendone entrambi i presupposti della rilevanza e della
non manifesta infondatezza.
4. In ordine ai presupposti della rilevanza della questione, va
ricordato come, secondo un principio enunciato dalla Corte
costituzionale fin dalle sue prime pronunce, «la circostanza che la
dedotta incostituzionalita' di una o piu' norme legislative
costituisca l''unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non
impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza,
ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum
separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di
legittimita' costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia
chiamato a pronunciarsi» (Corte cost. n. 4 del 2000; n. 59 del 1957;
piu' recentemente, Corte costituzionale n. 1 del 2014).
Nel caso in esame, tale condizione e' soddisfatta, perche' il
petitum oggetto del giudizio principale e' costituito dalla pronuncia
di accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo, per i comuni
ricorrenti, di associarsi in via convenzionale, e dalla correlata
pronuncia di annullamento della circolare ministeriale.
A tale riguardo occorre, infatti, precisare che la circolare
impugnata riveste un contenuto complesso: nella parte in cui richiama
le norme poste dall'art. 14, decreto-legge n. 78/2010, ha carattere
meramente ricognitivo della normativa in materia; nella parte in cui
ordina ai Prefetti, alla scadenza del termine di legge, l'adozione di
un formale atto di diffida, nei confronti degli enti locali rimasti
inadempienti, entro un termine perentorio da stabilire in relazione
alle specificita' e criticita' rilevate, ha un'indubbia portata
precettiva.
Sotto tale profilo, dunque, e' atto immediatamente lesivo per i
comuni ricorrenti e, in quanto tale, autonomamente impugnabile.
L'attualita' dell'interesse a ricorrere, peraltro, permane
nonostante le intervenute proroghe del termine fissato dalla legge
per l'attuazione dell'obbligo legale gravante sugli enti locali
ricorrenti.
La scadenza del termine, da ultimo fissata al 31 dicembre 2016,
infatti, non incide sull'attualita' della lesione che non diviene per
cio' solo meramente eventuale, rimanendo comunque certo il momento in
cui la stessa si realizzera'.
La circolare gravata, d'altra parte, impone agli enti interessati
precise attivita' prodromiche all'attuazione dell'obbligo
legislativamente imposto, dunque obblighi attuali al momento della
proposizione del ricorso e tutt'oggi perduranti, stante l'imminente
scadenza del termine per l'attuazione finale del disposto normativo,
con l'avvertimento che, in caso di inadempienza, «e' previsto il
potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, previo intervento del Prefetto che, decorsi i termini,
assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale
provvedere (comma 31-quater)».
Gli enti ricorrenti deducono, quindi, l'illegittimita' derivata
della circolare impugnata lamentando l'illegittimita' costituzionale
della normativa primaria sulla cui base essa e' stata adottata.
La questione di costituzionalita' dell'art. 14, comma 26 - 31,
decreto-legge n. 78 del 2010, e', dunque, pregiudiziale rispetto alla
decisione definitiva del presente ricorso, risultando quest'ultima
strettamente dipendente dall'esito del giudizio di costituzionalita'.
5. La questione di costituzionalita', oltre che rilevante, non
appare, a questo collegio, manifestamente infondata sotto i profili
che saranno di seguito evidenziati.
Il quadro normativo di riferimento in materia e' il frutto di una
serie di interventi normativi che si sono cosi' succeduti nel tempo:
la legge 5 maggio 2009, n. 42 di «Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»
ha dettato all'art. 21 una prima elencazione provvisoria delle
funzioni rilevanti, per la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard dei comuni;
e' intervenuto, quindi, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica», convertito in legge, dall'art. 1, comma
1, legge 30 luglio 2010, n. 122, che all'art. 14, comma 26 - 31,
successivamente modificato dall'art. 19, decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, ha cosi' statuito:
«26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni e'
obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui
all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni
esercitate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sono funzioni
fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione
finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico
comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato
dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione
civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio
e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei
relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini,
secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della
Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla
competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi
scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti
in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di servizi
elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica.
28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a
3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunita'
montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente
con quello di una o di piu' isole e il Comune di Campione d'Italia,
esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al
comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali
funzioni e' legato alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma
associata secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, fermo
restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione
di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche
dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il
software, la formazione informatica e la consulenza nel settore
dell'informatica.
28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'art. 32 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni
fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non puo'
essere svolta da piu' di una forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i
comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali,
la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica
per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei
comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i
principi di efficacia, economicita', di efficienza e di riduzione
delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28.
Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio
delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine
indicato dalla stessa normativa.
31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni
di cui al presente articolo e' fissato in 10.000 abitanti, ovvero in
3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a
comunita' montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono
essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite
demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica
alle unioni di comuni gia' costituite.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno
triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'art.
30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza
del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni
aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed
efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la
Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, i comuni interessati sono
obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente
mediante unione di comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle
funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre
delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti
funzioni fondamentali di cui al comma 27;
31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter,
il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio
entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova
applicazione l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai
commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facolta' assunzionali
sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti,
garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i
vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della
spesa complessivamente considerata.»;
e' intervenuta, da ultimo, la legge 7 aprile 2014, n. 56
recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni», che all'art. 1, comma 121 ha
ulteriormente stabilito che:
«121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni
comunali derivanti dal comma 28 dell'art. 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai
comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge
regionale, che puo' fissare una diversa decorrenza o modularne i
contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni
istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o
superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o
appartenuti a comunita' montane, e che devono obbligatoriamente
esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto
previsto dal citato comma 28 dell'art. 14, sono esentati da tale
obbligo per un mandato elettorale»;
per la Regione Campania la disciplina delle dimensioni
territoriali per l'esercizio del relativo obbligo associativo e'
stata infine posta, come gia' riferito, dalla legge regionale 7
agosto 2014, n. 16.
6. Gli enti ricorrenti impugnano, quindi, la circolare
ministeriale attuativa dell'obbligo di esercizio associato delle
funzioni comunali, domandando altresi' l'accertamento negativo di
tale obbligo, per illegittimita' derivata dell'atto
dall'illegittimita' costituzionale della normativa sopra richiamata,
deducendo:
I. Incostituzionalita' dell'art. 14, commi 26 ss., del
decreto-legge n. 78 del 2010 per violazione dell'art. 77 Cost. per
carenza manifesta dei requisiti di necessita' ed urgenza;
II. Incostituzionalita' dell'art. 14, commi 26 ss., del
decreto-legge n. 78 del 2010 per violazione degli articoli 3, 5, 95,
97, 117, comma sesto, 114, 118 Cost., con riferimento ai principi di
buon andamento, differenziazione e tutela delle autonomie locali; per
violazione dell'art. 117, comma primo, Cost. con riferimento all'art.
3 della Carta europea dell'autonomia locale; per violazione degli
articoli 3 e 97 per irragionevolezza e contraddittorieta' intrinseca
ed estrinseca. Incostituzionalita' dell'art. 1, commi 110 e 111,
legge regionale Campania n. 16 del 2014;
III. Incostituzionalita' per violazione o elusione delle
procedure previste dall'art. 133 Cost. per l'istituzione di nuovi
comuni. Violazione degli articoli 114 e 119 Cost. in relazione
all'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali.
7. Il collegio ritiene che i dubbi di legittimita' costituzionali
rappresentati da parte ricorrente non siano manifestamente infondati.
8. La prima questione sollevata concerne la lamentata carenza dei
presupposti di necessita' e di urgenza per l'adozione del
decreto-legge.
L'art. 77, comma 2, Cost., infatti, dispone che «in casi
straordinari di necessita' e d'urgenza» il Governo e' legittimato ad
adottare «provvedimenti provvisori con forza di legge» destinati a
perdere efficacia ex tunc ove non convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione.
La dottrina ritiene, tradizionalmente, che la legge di
conversione, avente natura di legge sostanziale, si sostituisce,
quanto meno per l'avvenire, al decreto-legge convertito; da quel
momento, pertanto, le norme che questo aveva provvisoriamente
introdotte vedono rinnovata la propria fonte che, dunque, non e' piu'
il provvedimento governativo bensi' la successiva legge di
conversione (cd. novazione della fonte).
Sulla base di tale insegnamento si era formato l'indirizzo della
giurisprudenza costituzionale piu' risalente che negava la
sindacabilita' di ogni vizio proprio del decreto-legge a seguito
della legge di conversione, facendo leva sulla configurazione di
quest'ultima come forma di novazione (Corte cost. n. 108 del 1986, n.
243 del 1987, nn. 808, 810, 1033, 1035 e 1060 del 1988, n. 263 del
1994).
Tale orientamento, a partire dalla sentenza n. 29 del 1995, e'
stato dalla Corte costituzionale abbandonato, laddove e' stata, per
la prima volta, esclusa l'efficacia sanante della legge di
conversione.
Nella citata sentenza n. 29 del 1995, la Corte ha affermato che
ai sensi dell'art. 77 Cost., «la pre-esistenza di una situazione di
fatto comportante la necessita' e l'urgenza di provvedere tramite
l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,
costituisce un requisito di validita' costituzionale dell'adozione
del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel
presupposto configura tanto un vizio di legittimita' costituzionale
del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle
possibilita' applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio
in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima,
nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti
di validita' in realta' insussistenti e, quindi, convertito in legge
un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione».
Pertanto, prosegue la sentenza in esame, «non esiste alcuna
preclusione affinche' la Corte costituzionale proceda all'esame del
decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del
rispetto dei requisiti di validita' costituzionale relativi alla
pre-esistenza dei presupposti di necessita' e urgenza, dal momento
che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta
una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo
prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione,
sia con riguardo agli effetti della stessa».
Sebbene talune pronunce abbiano in alcuni casi fatto riemergere
la tradizionale impostazione dell'efficacia sanante della legge di
conversione (cfr. sentenza n. 419 del 2000; n. 376 del 2001; e n. 16
e 29 del 2002), tuttavia, e' stata successivamente pressoche'
costantemente affermata, dal giudice delle leggi, la possibilita' del
sindacato sui presupposti di necessita' e urgenza del decreto-legge -
esercitabile pero' solo nei limiti della loro «evidente mancanza» -
anche dopo la conversione in legge (cfr. sentenze n. 341 del 2003;
nn. 6 e 178, 196, 285 e 299 del 2004; nn. 2, 62 e 272 del 2005), fino
ad arrivare alla sentenza n. 171 del 2007, che, per la prima volta,
ha dichiarato fondata (e non solamente ammissibile) la questione di
incostituzionalita' della legge di conversione per la carenza
evidente dei presupposti di necessita' e urgenza rispetto
all'adozione del decreto-legge convertito.
Tra le pronunce che ne sono seguite, tutte ormai confermative
dell'indirizzo favorevole alla declaratoria di incostituzionalita'
della legge di conversione per carenza dei presupposti di necessita'
e urgenza (cfr. sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014), merita di
essere richiamata, in tale sede, la sentenza n. 220 del 2013 che, nel
dichiarare fondate talune questioni di legittimita' costituzionale
rispetto alle norme di riforma delle Province contenute nel
decreto-legge n. 95/2012, ha reso importanti affermazioni sulla
legittimita' dell'utilizzo del decreto-legge al fine di introdurre
norme ordinamentali in materia di enti locali.
«Si deve osservare innanzitutto che l'art. 117, secondo comma,
lettera p), Cost. attribuisce alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato la disciplina dei seguenti ambiti: «legislazione
elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Citta' metropolitane».
La citata norma costituzionale indica le componenti essenziali
dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali, per loro natura
disciplinate da leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti ad
esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, secondo le linee
di svolgimento dei principi costituzionali nel processo attuativo
delineato dal legislatore statale ed integrato da quelli regionali.
E' appena il caso di rilevare che si tratta di norme ordinamentali,
che non possono essere interamente condizionate dalla contingenza,
sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse
nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell'art. 77
Cost., concepiti dal legislatore costituente per interventi specifici
e puntuali, resi necessari e improcrastinabili dall'insorgere di
«casi straordinari di necessita' e d'urgenza».
Da quanto detto si ricava una prima conseguenza sul piano della
legittimita' costituzionale: ben potrebbe essere adottata la
decretazione di urgenza per incidere su singole funzioni degli enti
locali, su singoli aspetti della legislazione elettorale o su
specifici profili della struttura e composizione degli organi di
Governo, secondo valutazioni di opportunita' politica del Governo
sottoposte al vaglio successivo del Parlamento. Si ricava altresi',
in senso contrario, che la trasformazione per decreto-legge
dell'intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale,
previsto e garantito dalla Costituzione, e' incompatibile, sul piano
logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una
trasformazione radicale dell'intero sistema, su cui da tempo e'
aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che
certo non nasce, nella sua interezza e complessita', da un «caso
straordinario di necessita' e d'urgenza».
I decreti-legge traggono la loro legittimazione generale da casi
straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo
di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere
regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti
necessita'. Per questo motivo, il legislatore ordinario, con una
norma di portata generale, ha previsto che il decreto-legge debba
contenere «misure di immediata applicazione» (art. 15, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»). La norma
citata, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale,
esprime ed esplicita cio' che deve ritenersi intrinseco alla natura
stessa del decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012), che entrerebbe in
contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni
destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo, in quanto
recanti, come nel caso di specie, discipline mirate alla costruzione
di nuove strutture istituzionali, senza peraltro che i perseguiti
risparmi di spesa siano, allo stato, concretamente valutabili ne'
quantificabili, seppur in via approssimativa.» (cosi', Corte
costituzionale n. 220/2013).
I principi cosi' affermati appaiono confacenti alle norme poste
all'attenzione di questo collegio giudicante in quanto:
le norme di cui all'art. 14, comma 26 - 31, decreto-legge n.
78/2010 lungi dall'incidere su aspetti particolari o su singole
funzioni degli enti locali, introducono una riforma ordinamentale
giungendo a: delineare in via definitiva l'elenco delle funzioni
fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p
(comma 27); incidere sull'assetto organizzativo dei comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti prevedendo, in via
definitiva, l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni
fondamentali stesse (commi 28 - 31-quinquies);
il decreto-legge n. 78 del 2010, in parte qua, inoltre, non
appare trarre la propria legittimazione dalla necessita' di
disciplinare casi straordinari, bensi', come gia' sottolineato,
arriva a dettare un'ordinaria disciplina ordinamentale degli enti
locali, senza peraltro contenere misure di immediata applicazione;
le disposizioni sull'obbligo di esercizio associato non hanno
trovato, infatti, immediata applicazione, essendo stato previsto, dal
comma 31-ter, in particolare, un loro attuazione dilazionata nel
tempo. Tali termini sono stati, inoltre, piu' volte prorogati, sino
al termine ultimo del 31 dicembre 2016, fissato dall'art. 4, comma 4,
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25
febbraio 2016, n. 21;
le medesime disposizioni non sono state adeguatamente
giustificate nemmeno sotto il profilo dei risparmi di spesa che si
sarebbero potuti ottenere in virtu' dell'intervento riformatore,
risparmi che, nella specie, non risultano essere stati mai
quantificati. A tale riguardo appare sufficiente riportare taluni
passaggi della relazione tecnica presentata dal Governo alle Camere,
in cui, con riferimento al testo originario dell'art. 14 del 78 del
2010 si afferma testualmente: «Commi 25-32. Razionalizzazione. Le
disposizioni sono volte a razionalizzare l'esercizio delle funzioni
da parte degli enti di piu' piccola dimensione con risparmi che non
sono pero' quantificabili»; mentre con riferimento al testo novellato
dall'art. 19 del decreto-legge n. 95 del 2012: «la norma prevede, in
particolare, l'obbligo dei comuni di modesta dimensione demografica
di costituire unioni di comuni. Il trasferimento da parte dei comuni
delle risorse umane, connesse alle funzioni gestite dall'unione,
garantisce l'invarianza della spesa non comportando nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica».
9. Pur ritenendosi assorbente la questione di legittimita'
costituzionale di cui al punto precedente, ove la medesima verra'
ritenuta fondata, il collegio ritiene di sollevare anche le ulteriori
questioni prospettate da parte ricorrente, in quanto ritenute, del
pari, non manifestamente infondate.
10. Le norme dell'art. 14, comma 26 - 31 decreto-legge n. 78/2010
appaiono, infatti, a questo collegio porsi altresi' in contrasto con
gli articoli 3, 5, 95 e 97, 117, comma sesto, 114, 118 Cost., con
riferimento ai principi di buon andamento, differenziazione e tutela
delle autonomie locali; con l'art. 117, comma primo, Cost. con
riferimento all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale.
L'esercizio associato delle funzioni comunali e' stato, sin dalla
sua introduzione, caratterizzato dalla volontarieta' e dalla
flessibilita', come e' dato evincere dal capo V del titolo II del
testo unico enti locali, che nel disciplinare le forme associative
degli enti locali (convenzioni, consorzi, unioni di comuni, esercizio
associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, accordi di
programma) prevede la volontarieta' nell'an e la flessibilita' nel
quomodo della scelta delle forme associative alle quali aderire.
La normativa de qua sembra ribaltare questo assetto che, per gli
enti locali di minori dimensioni, da volontario diviene obbligatorio,
da flessibile diviene rigido: per i comuni di minori dimensioni
l'esercizio di tutte le funzioni fondamentali elencate al comma 28
dell'art. 14, ad eccezione della tenuta dei registri di stato civile
e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonche'
in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di
competenza statale (lett. l), devono obbligatoriamente essere svolte
in forma associata, con conseguente obbligo di aggregazione della
relativa organizzazione burocratica.
Cio' comporta delle rilevanti conseguenze sul normale
funzionamento del circuito democratico:
a) gli organi gestionali non sono piu' sottoposti
all'indirizzo politico degli organi rappresentativi. Nell'attuale
ordinamento degli enti locali, gli organi politici (consiglio,
giunta, sindaco) esercitano la funzione di controllo degli appararti
burocratici essenzialmente tramite due strumenti: il potere di
indirizzo politico - amministrativo (emanazione di direttive, piani e
programmi) e il potere di attribuzione degli incarichi di funzione
dirigenziale.
Secondo il modello di gestione associata obbligatoria entrambi i
poteri vengono sottratti agli organi politici comunali, i singoli
uffici vengono a perdere la loro individualita', dando vita a nuovi
uffici co-gestiti da tutti i comuni associati e al conseguente
accentramento delle funzioni di indirizzo, con vulnus del principio
di responsabilita' politica degli organi democraticamente eletti,
espresso dagli articoli 95 e 97 Cost. nonche' dell'autonomia degli
enti locali coinvolti.
Gia' la Corte costituzionale, nella sentenza n. 52 del 1969 aveva
sottolineato come «l'emanazione dei provvedimenti amministrativi
demandati alla competenza degli organi rappresentativi del comune e
della provincia si lega con nesso inscindibile all'attivita'
preparatoria ed a quella esecutiva: e non si puo' non riconoscere, in
verita', che la sfera di autonomia sarebbe compromessa se agli enti
ai quali essa e' riconosciuta e garantita fosse sottratta del tutto
la disponibilita' degli strumenti necessari alla sua esplicazione.»
Il concetto di autonomia locale quale diritto e capacita'
effettiva di amministrare la parte piu' importante degli affari
pubblici e' stato ancor piu' chiaramente espresso nella cd. Carta
europea dell'autonomia locale, convenzione europea firmata a
Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata dall'Italia con legge 30
dicembre 1989, n. 439, come tale vincolante, per il legislatore
interno, ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost., che all'art. 3 cosi'
statuisce: «1. Per autonomia locale, s'intende il diritto e la
capacita' effettiva, per le collettivita' locali, di regolamentare ed
amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilita',
e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari
pubblici. 2. Tale diritto e' esercitato da Consigli e Assemblee
costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario,
diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi
responsabili nei loro confronti»;
b) l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni
fondamentali appare, inoltre, comprimere, la potesta' regolamentare
dei comuni riconosciuta, dall'art. 117, comma 6 Cost., «in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite».
La Corte costituzionale ha piu' volte sottolineato, a
salvaguardia della posizione di autonomia dei comuni, la necessita'
di chiarire i limiti che incontra il legislatore nazionale e
regionale nell'esercizio dei poteri di coordinamento dell'esercizio
delle funzioni locali.
Nella sentenza n. 229 del 2001, avente ad oggetto la disciplina
dell'associazionismo degli enti locali, nella specie delle comunita'
montane, la Corte afferma come deve senz'altro riconoscersi alla
Regione, «nell'esercizio della sua potesta' legislativa esclusiva di
"ordinamento degli enti locali", il potere di valutare le esigenze di
coordinamento e di esercizio integrato delle funzioni degli enti
locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti congruenti allo
scopo, compresa tra questi l'istituzione di altri enti locali non
necessari [...] Tale potere, peraltro, non e' assoluto, l'esercizio
della potesta' legislativa regionale esclusiva dovendo essere, tra
l'altro, «in armonia con la Costituzione, con i principi generali
dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme
fondamentali delle riforme economico-sociali».
Tanto la concreta istituzione quanto la soppressione delle
comunita' montane comportano un'intromissione nell'originaria
autonomia organizzativa e funzionale dei comuni interessati,
autonomia che e' garantita dagli articoli 5 e 128 Cost. [...] Il
coordinamento tra la competenza regionale esclusiva in materia di
ordinamento degli enti locali e l'originaria posizione costituzionale
di autonomia di questi ultimi comporta - analogamente a quanto questa
Corte gia' ebbe a statuire nella sentenza n. 83 del 1997, in
riferimento a competenze comunali aventi diretto fondamento nell'art.
128 Cost. - che le determinazioni regionali relative alla creazione o
alla soppressione delle comunita' montane, per le conseguenze
concrete che ne derivano sul modo di organizzarsi e sul modo di
esercitarsi dell'autonomia comunale, debbano necessariamente
coinvolgere gli stessi comuni interessati, con modalita' che la legge
regionale deve prevedere per assicurare la necessaria efficacia della
partecipazione comunale.
Dell'anzidetto principio di coinvolgimento degli enti locali
infraregionali nelle determinazioni regionali «di ordinamento» sono
espressione tanto l'art. 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998,
quanto l'art. 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Nel
prevedere che le regioni ad autonomia ordinaria adottino la legge di
allocazione delle funzioni tra i diversi livelli del Governo locale e
regionale, anche di natura associativa, il legislatore nazionale ha
stabilito che le regioni stesse istituiscano strumenti e procedure di
raccordo e concertazione, anche permanenti, con gli enti locali
(commi 2 e 5 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 112). Sia questo
un principio generale dell'ordinamento o una diretta conseguenza dei
principi risultanti dagli articoli 5 e 128 Cost., ovvero l'una e
l'altra cosa, la conseguenza comunque e' che tale principio vale
anche nei confronti delle determinazioni in materia di soppressione
delle comunita' montane assunte dalle regioni ad autonomia speciale,
nell'esercizio della loro competenza in materia di ordinamento degli
enti locali.»
La necessita' dell'effettiva partecipazione degli enti locali
nell'esercizio dei poteri legislativi statali e regionali in materia
di ordinamento degli enti locali e' stata altresi' ribadita, da
ultimo nella sentenza n. 129 del 2016, con cui la Corte ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte
in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle
riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a
ciascun comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli
enti interessati, ne' l'indicazione di un termine per l'adozione del
decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno:
«Nessun dubbio che, come gia' ripetutamente affermato da questa Corte
(sentenze n. 65 e n. 1 del 2016, n. 88 e n. 36 del 2014, n. 376 del
2003), le politiche statali di riduzione delle spese pubbliche
possano incidere anche sull'autonomia finanziaria degli enti
territoriali; tuttavia, tale incidenza deve, in linea di massima,
essere mitigata attraverso la garanzia del loro coinvolgimento nella
fase di distribuzione del sacrificio e nella decisione sulle relative
dimensioni quantitative, e non puo' essere tale da rendere
impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione
(sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015 e n. 241 del 2012).».
10.1. Per le medesime ragioni e per contrasto con gli stessi
parametri costituzionali di cui al punto precedente, appare altresi'
dubbia, a questo collegio, la legittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 110 e 111, legge regionale Campania n. 16/2014 che
nell'individuare gli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni
fondamentali ha fatto generico riferimento ai cd. sistemi
territoriali di sviluppo, previsti a loro volta in ambito urbanistico
dalla legge regionale n. 13 del 2008, senza in merito svolgere
adeguata istruttoria attraverso il necessario coinvolgimento degli
enti locali interessati.
11. Infine, non manifestamente infondata appare la questione di
legittimita' costituzionale delle norme dell'art. 14, comma 26 ss,
decreto-legge n. 78/2010 per violazione degli articoli 133, comma 2,
Cost., in relazione all'istituzione di nuovi comuni, e degli articoli
114 e 119 Cost., in relazione all'autonomia organizzativa e
finanziaria degli enti locali.
L'art. 133, comma 2, Cost., prevede che «La Regione, sentite le
popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni».
Con riferimento alla questione di legittimita' dell'art. 16 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, nella parte in cui ha previsto
la possibilita' (e, dunque, non l'obbligo), per i comuni con
popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, dell'esercizio in forma
associata delle funzioni e dei servizi ad essi spettanti, la Corte
costituzionale, con sentenza n. 44 del 2014, ha escluso il contrasto
con l'art. 133, comma 2, Cost., della normativa censurata in quanto
«detta normativa non prevede la fusione dei piccoli Comuni, con
conseguente modifica delle circoscrizioni territoriali. In realta',
diversamente da quanto accade in caso di fusione, gli enti che
partecipano all'unione non si estinguono, ma esercitano le loro
funzioni amministrative in forma associata».
Tali affermazioni, tuttavia, meritano di essere nuovamente
vagliate alla luce del disposto normativo in tale sede censurato.
L'esercizio associato imposto come forma obbligatoria ai comuni
di dimensioni minori dall'art. 14, comma 28, decreto-legge n. 78/2010
investe, infatti, tutte le funzioni fondamentali come individuate al
comma 27 del medesimo art. 14, eccezion fatta per le funzioni di cui
alla lettera l).
Sebbene attraverso l'esercizio associato di tali funzioni,
imposto per legge, gli enti interessati non risultino formalmente
estinti, occorre tuttavia interrogarsi sull'autonomia che, ai sensi
degli articoli 114, 117, comma 6, 118 e 119, Cost., residua in capo
ai medesimi in termini di: a) potesta' regolamentare; b) titolarita'
d'esercizio di funzioni proprie o conferite; c) autonomia finanziaria
di entrata e di spesa.
Come correttamente osservato da parte ricorrente, l'autonomia di
un ente territoriale non puo' essere disgiunta dalla titolarita' di
un «nucleo minimo» di attribuzioni e delle correlate potesta'
regolamentari e finanziarie. Questo nucleo minimo non puo' che essere
rappresentato dalle funzioni fondamentali, per le quali opera una
riserva costituzionale di esercizio individuale.
Le norme del decreto-legge n. 78 del 2010, in tal sede censurate,
hanno disposto la traslazione di tutte queste funzioni ad un soggetto
nuovo o diverso, spogliandone il precedente titolare, cio' che, ai
fini dell'art. 133, comma 2 Cost., non appare distinguibile
dall'estinzione dell'ente locale per fusione o incorporazione.
La mancata previsione del coinvolgimento delle popolazioni
interessate, alla stregua del disposto dell'art. 133, comma 2, Cost.,
rende anche sotto tale profilo dubbia la legittimita' della riforma
operata dalle norme del decreto-legge n. 78 del 2010.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, in conclusione,
appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 26-31, decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122,
per i seguenti profili:
a) per contrasto con l'art. 77, comma 2, Cost., in relazione alla
evidente carenza dei presupposti di straordinaria necessita' e
urgenza legittimanti il ricorso allo strumento decretale d'urgenza;
b) per contrasto con gli articoli 3, 5, 95, 97, 117, comma sesto,
114, 118 Cost., con riferimento ai principi di buon andamento,
differenziazione e tutela delle autonomie locali; per violazione
dell'art. 117, comma primo, Cost. con riferimento all'art. 3 della
Carta europea dell'autonomia locale;
c) per contrasto con gli articoli 133, comma 2, Cost., in
relazione all'istituzione di nuovi comuni, e con gli articoli 114 e
119 Cost., in relazione all'autonomia organizzativa e finanziaria
degli enti locali;
nonche' la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 110 e 111, legge Regione Campania n. 16 del 2014 per contrasto
con gli articoli 3, 5, 95, 97, 117, comma sesto, 114, 118 Cost., con
riferimento ai principi di buon andamento, differenziazione e tutela
delle autonomie locali.
13. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge 11
marzo 1953, n. 87, il presente giudizio e' sospeso fino alla
definizione dell'incidente di costituzionalita'.