ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
586, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», promosso dalla Regione  siciliana  con  ricorso
notificato il 29 febbraio 2016, depositato in cancelleria  l'8  marzo
2016 e iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2016. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  10  maggio  2017  il  Giudice
relatore Daria de Pretis; 
    uditi l'avvocato Beatrice Fiandaca per  la  Regione  siciliana  e
l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del  Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 29 febbraio  2016,  depositato  l'8
marzo 2016 e iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2016, la  Regione
siciliana ha impugnato, tra l'altro, l'art. 1, comma 586, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)», in riferimento agli artt. 17, lettera b), 20,  36  e  43  del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione  dello
statuto della Regione siciliana), nonche' in relazione all'art. 2 del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1965,  n.  1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria). 
    La norma censurata recita: «Gli indennizzi  dovuti  alle  persone
danneggiate  da  trasfusioni,  somministrazioni  di   emoderivati   o
vaccinazioni,  in  base  alla  legge  25  febbraio  1992,   n.   210,
riconosciuti dopo il 1º  maggio  2001,  demandati  alle  regioni,  in
attesa del trasferimento dallo  Stato  delle  somme  dovute,  vengono
anticipati da ogni regione agli aventi diritto». 
    La ricorrente premette  di  aver  promosso  impugnazione  in  via
soltanto cautelativa, in quanto ritiene che la  norma  censurata  non
sia applicabile  alla  Regione  siciliana  sulla  base  dei  seguenti
argomenti normativi. 
    Il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59), ha trasferito  alle  regioni  tutte  le  funzioni  e  i  compiti
amministrativi in  tema  di  salute  (art.  114)  a  decorrere  dalla
contestuale devoluzione delle relative risorse strumentali (art.  7).
Nel caso delle regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome
di Trento e Bolzano, il trasferimento  delle  indicate  funzioni  (ai
sensi dell'art. 10 del d.lgs. n.  112  del  1998)  e  delle  relative
risorse (come previsto dai decreti del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 26 maggio 2000, 8 gennaio  2002,  24  luglio  2003)  sarebbe
dovuto  avvenire  «nei  limiti  e  con  le  modalita'  previste   dai
rispettivi statuti». 
    Tuttavia, lo speciale procedimento di attuazione  previsto  dallo
statuto della Regione siciliana non sarebbe ancora  stato  portato  a
compimento,  con  il  risultato  che   l'erogazione   dell'indennizzo
previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210  (Indennizzo  a  favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e  somministrazioni  di
emoderivati), non rientrerebbe ancora  tra  le  competenze  regionali
siciliane. 
    Se fosse invece ritenuta applicabile anche  nei  confronti  della
Regione siciliana, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto
con gli artt. 17, lettera b), 20, 36 e 43 del  suo  statuto,  nonche'
con l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, «per le refluenze che [tali
attribuzioni  ulteriori]  provocherebbero  in  ambito  finanziario  e
nell'esercizio di funzioni  nella  materia  della  salute  e  per  la
mancata osservanza della normativa  statutaria  nell'attribuzione  di
nuove competenze». 
    2.- Con atto depositato il 7 aprile 2016,  si  e'  costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dalla Avvocatura generale  dello  Stato,  aderendo  alla  tesi
secondo cui l'art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015  non  e'
applicabile alla Regione siciliana. 
    Il trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle  Province
autonome di Trento e Bolzano delle funzioni in materia di  indennizzi
a  favore  di  soggetti   danneggiati   a   causa   di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di  emoderivati  di  cui
alla legge n. 210 del 1992, sarebbe dovuto avvenire con le  modalita'
previste  dai  rispettivi  statuti.  Tale  trasferimento  si  sarebbe
perfezionato per tutte le autonomie speciali ma non  per  la  Regione
ricorrente. Nel territorio siciliano i predetti indennizzi verrebbero
percio' erogati direttamente dal Ministero della Salute a valere  sui
propri capitoli di spesa. 
    2.1.- Con  successiva  memoria  depositata  il  18  aprile  2017,
l'Avvocatura generale dello Stato si e' limitata  a  ribadire  quanto
esposto in sede di costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione siciliana ha impugnato,  tra  l'altro,  l'art.  1,
comma 586, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2016)», per asserita violazione degli artt.  17,
lettera b), 20, 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455 (Approvazione  dello  statuto  della  Regione  siciliana),  in
relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione
Siciliana in materia finanziaria). 
    1.1.-  Va  riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle
questioni vertenti sulle altre disposizioni contenute nella legge  n.
208 del 2015  impugnate  dalla  Regione  siciliana  con  il  medesimo
ricorso. 
    2.- La questione promossa deve  essere  dichiarata  inammissibile
per i seguenti motivi. 
    3.- In attuazione della delega  prevista  all'art.  1,  comma  l,
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per  il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti  locali,  per
la riforma della Pubblica Amministrazione e  per  la  semplificazione
amministrativa) - che, come noto,  aveva  attribuito  al  Governo  il
compito  di  operare  un  massiccio  decentramento  funzionale,   con
l'impiego di tutti gli strumenti possibili a Costituzione invariata -
l'art.  114  del  decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59) ha  disposto  il  trasferimento  alle  regioni  di
«tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana
e sanita' veterinaria,  salvo  quelli  espressamente  mantenuti  allo
Stato». 
    L'effettivo trasferimento dei compiti amministrativi si e'  avuto
soltanto per  effetto  dei  successivi  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri (come previsto dall'art. 7 della legge  n.  59
del 1997). Segnatamente e per quanto di interesse: il d.P.C.m. del 26
maggio 2000 ha trasferito  alle  regioni  -  con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2001  -  le  risorse  finanziarie  e  organizzative  relative
alle funzioni in materia di indennizzi di cui alla legge 25  febbraio
1992, n.  210  (Indennizzo  a  favore  dei  soggetti  danneggiati  da
complicanze  di  tipo   irreversibile   a   causa   di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni  di  emoderivati),  come
risulta dalla lettera a), della tabella A, allegata  al  decreto;  il
d.P.C.m. 8 gennaio 2002 e  il  d.P.C.m.  24  luglio  2003  hanno  poi
rideterminato le  risorse  finanziarie  da  trasferire.  Sono  invece
rimasti a carico dello Stato  gli  oneri  derivanti  dal  contenzioso
instauratosi  in  sede  esclusivamente  giurisdizionale   (ai   sensi
dell'art. 123 del d.lgs. n. 112 del 1998). 
    3.1.- Per le autonomie speciali, il decentramento  amministrativo
era prescritto dovesse avvenire (non in via diretta,  bensi')  «[c]on
le modalita' previste dai rispettivi statuti» (art. 10 del d.lgs.  n.
112 del 1998). Su queste basi, il trasferimento in capo agli enti  ad
autonomia differenziata delle  funzioni  amministrative  in  tema  di
indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 richiedeva il necessario
rispetto dei particolari percorsi procedurali (consensuali)  previsti
per  modificare  le  norme  di  attuazione  degli  statuti   medesimi
(procedimenti, peraltro, fatti espressamente salvi anche  dai  citati
decreti attuativi). 
    3.2.- Come concordemente riconosciuto da entrambe  le  parti  del
giudizio, non sono state ancora adottate le norme di  attuazione  (ai
sensi dell'art. 43 dello statuto  della  Regione  siciliana)  per  la
disciplina di tali  nuove  provvidenze  assistenziali,  sicche'  allo
stato la Regione siciliana  non  rientra  nel  novero  delle  regioni
beneficiarie delle relative  risorse  strumentali  e  le  prestazioni
vengono erogate direttamente dal Ministero  della  Salute,  il  quale
gestisce in via amministrativa le posizioni (e i  relativi  ruoli  di
spesa) dei residenti nel territorio siciliano. 
    3.3.- La norma impugnata - nel  prescrivere  che  gli  indennizzi
dovuti in base alla legge n. 210 del 1992 vengano anticipati da  ogni
regione agli aventi diritto in attesa del trasferimento  dallo  Stato
delle  somme  dovute  -  presuppone  che   si   tratti   di   compiti
amministrativi gia' «demandati alle  regioni».  Essa  non  e'  dunque
applicabile alla Regione siciliana, nella quale l'erogazione di  tale
prestazione  non  costituisce  una  competenza  regionale,  ma  resta
direttamente affidata al Ministero della Salute  che  la  effettua  a
valere sui propri capitoli. 
    3.4.- Dalla rilevata, evidente, non  applicabilita'  della  norma
denunciata alla Regione siciliana deriva, dunque,  l'inammissibilita'
della sollevata questione (sentenze n. 196 del 2015, n. 176 del 2012,
n. 172 del 2010, n. 107 del 2009, n. 290 del 2008).