TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, a scioglimento della riserva formulata
all'udienza del 20 gennaio 2017 nel procedimento n. 1130/2016 r.g. ex
art. 1, comma 51, legge n. 92/2012, in opposizione ad ordinanza resa
ex art. 1, comma 49, legge n. 92/2012, r.g.l. n. 1130/2016, promosso
da Servizi Commerciali Integrati S.R.L. (c.f. 02695670352) avv.
Leonardo Esposito, contro Elvira Rasulova, avvocati A. Monachetti, M.
Congeduti, Alberto Piccinini,
Ha pronunciato la presente ordinanza, osservando quanto segue in
Fatto e diritto
Il presente procedimento
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. ex art. 1, comma 48,
legge n. 92/2012, concernente la prima fase (c.d. sommaria) del
presente giudizio la signora Elvira Rasulova impugnava il
licenziamento intimatole dalla Italservizi s.r.l. (ora Agriservice MO
srl in liquidazione) in data 30 novembre 2015 con decorrenza dal 31
dicembre 2015 ritenendolo radicalmente nullo e/o legittimo e/o
inefficace. A tal fine formulava apposite conclusioni in via
principale e subordinata nei confronti di numerosi convenuti (Burani
Interfood spa, Servizi Commerciali Integrati srl, Agriservice MO srl
e Burani Stefano Luigi personalmente ed in proprio) affermando
l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica e/o gruppo
d'imprese che dir si voglia e la contemporanea utilizzazione della
propria prestazione lavorativa da parte di tutti i convenuti, sicche'
l'intervenuto licenziamento era da porre nel nulla nei confronti di
ognuno dei soggetti invocati in causa.
Si costituiva - tra le altre parti - anche l'odierna opponente
Burani Interfood s.p.a. accependo in via preliminare
l'inammissibilita' del ricorso proposto con il «rito Fornero»,
essendo nel frattempo intervenuta da parte della Agriservice MO srl
(successivamente in liquidazione) la revoca del licenziamento in data
25 gennaio 2016.
All'esito della prima fase del procedimento la scrivente giudice
emetteva ordinanza con cui affermava l'inammissibilita' del ricorso
proposto dalla ricorrente Rasulova per carenza di interesse ad agire,
mancando appunto il licenziamento che e' oggetto per espressa
volonta' normativa ex rito «Fornero». In mento alle spese di lite la
scrivente condannava la lavoratrice al rimborso di quelle sostenute
dalla attuale ed effettiva (almeno formalmente) datrice di lavoro
Agriservice MO srl in liquidazione; e compensava le spese sostenute
da tutte le altri parte convenute.
Ha opposto l'ordinanza la sola azienda Burani Interfood s.p.a.,
che nell'atto di opposizione si duole (tipicamente) del capo
dell'ordinanza relativo alla liquidazione delle spese della prima
fase del presente giudizio rilevando la mancanza dei presupposti
richiesti a tal fine dall'art. 92, comma 2 c.p.e. e la mancanza di
motivazione alcuna in merito alla disposta compensazione per le altre
parti, censurando infine disparita' di trattamento rispetto alla
Agriservice MO s.r.l. (in cui favore erano state - come s'e' detto -
risarcite le spese).
Si e' costituita la lavoratrice contestando in fatto e diritto
l'opposizione e sollevando eccezione di incostituzionalita' dell'art.
92 c.p.c., evidenziando la situazione di sostanziale ingiustizia
subita posto che, a seguito di' una serie di dubbi passaggi
lavorativi tra soggetti tra loro collegati che ne hanno utilizzato la
prestazione lavorativa, e' stata ingiustamente licenziata da un
datore di lavoro cosi' «apparente» che ancora oggi, pur risultando il
rapporto di lavoro ancora in essere, e' del tutto inadempiente (e
latitante).
Evidenzia la convenuta/opposta come un'interpretazione rigida del
testo del novellato art. 92 c.p.c. determinerebbe un'illegittima
riduzione della discrezionalita' del Giudice nella valutazione degli
elementi, e in modo particolare dei «giusti motivi», idonei a
giustificare la compensazione delle spese di lite.
La norma dibattuta
Come noto, il sistema processuale civile si regge, in materia di
spese, sulla previsione dell'art. 91 c.p.c. che prevede che «Il
giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui,
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa.
Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale
proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza
giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo
maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto
dal secondo comma dell'art. 92.».
Il secondo comma dell'art. 92 e' stato piu' volte oggetto di
revisione da parte del legislatore.
Dal testo originario nato con il codice di procedura civile (che
prevedeva la compensazione delle spese di lite «se vi e' soccombenza
reciproca o concorrono altri giusti motivi») si e' passati alla
specificazione introdotta dall'art. 2, primo comma, lettera a), legge
28 dicembre 2005, n. 263, in base al quale i «giusti motivi» devono
essere «esplicitamente indicati nella motivazione». L'art. 45,
undicesimo comma, legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato poi il
testo nel senso che le spese possono essere compensate «se vi e'
soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali
ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione».
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132 (come modificato dalla legge di convenzione
10 novembre 2014, n. 162), l'art. 92, comma 2, c.p.c. - in questa
sede espressamente censurato - e' diventato il seguente:
«Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta
novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le
spese tra le parti, parzialmente o per intero».
Le letture possibili dell'attuale formulazione della norma.
La recente attuale formulazione della norma elimina la locuzione
prevista dalla riforma del 2009 «gravi ed eccezionali ragioni»
prevedendo nel testo unicamente tre ipotesi di compensazione: la
soccombenza reciproca (che di fatto e' lo stesso principio della
soccombenza di cui all'art. 91, e dunque non ne costituisce deroga in
applicazione specifica), la «assoluta novita' della questione
trattata» e il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle
questioni dirimenti».
E' primariamente da chiedersi se di questa norma si debba dare
una lettura tassativa (nel senso cioe' che al di fuori delle tre
ipotesi ivi contemplate non sia consentito al Giudice legittimamente
compensare le spese di un giudizio); ovvero elastica e/o comunque
costituzionalmente orientata (1) .
Se questa seconda opzione fosse praticabile, la presente
questione sarebbe valutabile dalla Corte come manifestamente
infondata (quanto alla rilevanza, si veda nel prosieguo).
Pare alla scrivente che il testo letterale dell'articolo imponga
una tassativita' di ipotesi dalla quale il giudice non possa
discostarsi, sia perche' il legislatore e' intervenuto esplicitamente
proprio nello specifico articolo che disciplina, in via generale, le
ipotesi di compensazione delle spese (cfr. il titolo dell'art. 92)
eliminando l'opzione delle «altre gravi ed eccezionali ragioni,
esplicitamente motivazione» che e' quella su cui si e' formata, negli
anni (come, in precedenza, per la qualificazione dei «giusti motivi»)
una abbondante e qualificata casistica giurisprudenziale (2) ; sia
perche' in tal senso depone l'analisi della relazione ministeriale
(Ministero della giustizia) al disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 132/2014 (3) ; sia infine perche' il secondo comma
va letto in combinato disposto anche con il primo comma dell'art. 92
(4) , che a sua volta prevede, ribadendolo, il concetto della
soccombenza, introducendovi due eccezioni specifiche, e cioe' il caso
di spese ritenute eccessive e superflue, ovvero il caso di
trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c., e cioe' per
violazioni endoprocessuali al dovere delle parti e dei difensori di
comportarsi in giudizio con lealta' e probita' (5) .
In particolare, con riguardo a questa specifica ipotesi, si deve
notare come il testo normativo la prevede proprio come ipotesi del
tutto peculiare al principio generale della soccombenza che viene
specificamente richiamato nel testo («... puo', indipendentemente
dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese,
anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui
all'art. 88») in questo modo rafforzando l'interpretazione qui
avallata di essere di fronte ad una elencazione tassativa delle
ipotesi di deroga al predetto principio generale.
Per altro, neppure cercando di allargare le maglie dell'art. 88
c.p.c. (letto in combinato disposto con l'art. 175, primo comma,
c.p.c. (6) ) si puo' pensare ad un generalizzato potere residuo del
Giudice di compensazione delle spese al di fuori dei casi elencati
dalla norma, attesa la peculiarita' dell'art. 88 (7) il suo carattere
strettamente circoscritto all'ambito procedimentale, e le peculiari
caratteristiche di afflittivita' della deroga prevista dall'art. 91,
primo comma, che introduce una specifica sanzione (la condanna alle
spese anche in caso di vittoria della causa) alle parti o ai
difensori che abbiano compiuto slealta' all'interno del processo (8)
.
Tanto osservato, l'unica lettura che alla scrivente pare
possibile della norma qui censurata e' quella in base alla quale solo
volute dal legislatore ed esplicitamente previste unicamente tre
ipotesi tassative di compensazione delle spese di lite nell'ambito
dell'intero processo civile e delle plurime materie in esso trattate
e decise.
Ragioni della non manifesta infondatezza delle questioni di
legittimita' Costituzionale.
Si ritiene allora che la norma di cui e' causa, come da ultimo
modificata, sottragga al Giudice ogni possibilita' ed ogni ambito di
intervento in cui valutare nel concreto la modulazione delle spese di
lite al di la' delle circoscritte e residuali ipotesi tipizzate.
In particolare, va ricordato che la liquidazione delle spese di
lite e' il passaggio finale, ma non di minor giustizia, della
definizione degli altri capi di domanda, e dunque occorre che anche
in questa fase il Giudice possa avere la possibilita' di valutare
discrezionalmente le vicende oggettive e soggettive portate alla sua
attenzione nel corso ed a causa del processo, dovendosi rappresentare
come in generale il principio di compensazione delle spese (che e'
comunque di deroga al piu' generale principio della soccombenza) sia
necessariamente legato/subordinato ad eventi esterni al processo, sui
quali i litiganti non hanno alcuna possibilita' di incidere, ed a
ragioni oggettive e soggettive talmente gravi ed eccezionali da
consentire appunto una deroga al «normale».
Tale esigenza e' poi particolarmente necessaria (e dunque massima
e' la sua frustrazione in termini di giustizia) nelle cause - come
quella qui esaminata - di lavoro o di previdenza, nelle quali
l'attore, in primo grado, e' sostanzialmente sempre il lavoratore;
oltre che, in generale, nelle cause in cui si discute di diritti
personali o personalissimi, in materia di famiglia e stato delle
persone, in materia di salute.
Gran parte di queste controversie sono «a controprova» (es., per
quanto riguarda quelle di diritto del lavoro: quelle che sono
condizionate dalla consistenza numerica dell'impresa, le cause di
impugnazione di licenziamento, sospensione in CIG/CIGS,
trasferimento, mutamento mansioni, ecc.), nel senso che il lavoratore
deve introdurle non disponendo di tutti i dati che incidono sulla
legittimita' o meno del provvedimento datoriale, che egli ha gia'
subito e di cui chiede al Giudice il controllo di legittimita', da
operare appunto all'esito dell'assolvimento della prova da parte del
datore; lo stesso dicasi per le cause inerenti danni alla salute nei
confronti di enti (es: INAIL, AUSL) ovvero di privati (es.: colpa
medica), ove spesso la materia in fatto viene decisa dal Giudice
mediante l'aiuto di consulenti tecnici che applicano proprie
valutazioni in campi di particolare complessita' e discrezionalita'
tecnica (sicche' puo' capitare - e infatti spesso capita - che vi sia
contrasto tra i pareri medici su elementi sostanziali della causa,
quali l'esistenza di nesso causale ovvero la valutazione di profili
di responsabilita' operativa).
In questi casi l'ipotetica soccombenza della parte attrice
potrebbe rivelarsi «incolpevole» e comunque «opinabile»; tale in ogni
caso da consentire un intervento motivato del Giudice in ordine al
criterio di ripartizione delle spese di causa che possa superare il
rigido assetto della soccombenza. Per altro, per introdurre la causa
in primo grado, il lavoratore - attore (per rimanere al caso
esaminato in causa e portato all'attenzione di questa Corte) deve di
regola sostenere l'onere del Contributo unificato, l'anticipazione
delle spese legali e spesso di quelle per conteggi, oltre l'IVA sulla
prestazione dei professionisti; e tutti questi oneri, come pure
quello eventuale delle spese di soccombenza, sono indetraibili per il
lavoratore o comunque per il privato. Al contrario, il datore, di
regola, recuperera' l'IVA sulle prestazioni del difensore e detrarra'
dal reddito la relativa parcella, come le spese di eventuale
soccombenza: con un differenziale di costo iniziale di accesso alla
giustizia, che grava solo sul lavoratore, ed uno finale che e'
comunque dell'ordine del 50-70% a sfavore del lavoratore e
conseguente disuguaglianza formale oltre che sostanziale tra le
parti.
In sostanza, per quanto ora esposto, parrebbe che in un contesto
in fatto gia' spesso sfavorevole alla parte attrice nei casi sopra
rappresentati (ove cioe' si tratta di un lavoratore, di un ammalato,
di un pensionato, di una persona socialmente o economicamente debole
o necessitante di tutela), il meccanismo della attuale distribuzione
delle spese di lite incida in modo ulteriormente gravoso su essa
parte in quanto:
a. priva irragionevolmente il Giudice della essenziale
funzione di giustizia, ovvero quella di adeguare la pronunzia alle
peculiarita' del modello processuale ed alle condizioni personali e
circostanze concrete del caso di specie;
b. esercita di fatto una gravissima limitazione del diritto
all'effettivita' dell'accesso alla giustizia in danno del lavoratore:
questi, gia' gravato asimmetricamente (in suo danno) dagli oneri
dianzi decritti e in certi casi trovandosi privo di lavoro o di
retribuzione, deve preventivare il rischio oggettivo che, anche
introducendo una causa a controprova, sia condannato a pagare le
spese di soccombenza; identico ragionamento anche per le altre
categorie di soggetti sopra elencati;
c. colpisce, in tali frequenti casi, del tutto
irragionevolmente una parte incolpevole, che certo non ha «abusato»
del processo o invocato presunti diritti che, a priori, sapeva essere
inesistenti;
d. esercita la predetta limitazione, in termini di pesante
«deterrenza», in modo proporzionalmente (e vieppiu'
irragionevolmente) maggiore per quanto minore sia la capacita'
economica del lavoratore: il meccanismo dell'art. 91 c.p.c., opera
ciecamente, e contraddittoriamente, anche a carico del lavoratore che
abbia redditi inferiori alla soglia per cui la stessa legge prevede
l'esenzione dal pagamento del contributo fiscale.
La precedente giurisprudenza della Corte costituzionale
Va ricordato come in piu' occasioni, il Giudice delle leggi si
sia occupato delle spese giudiziali, sempre consentendo - a parere di
chi scrive - sulla necessita' dell'esistenza di una norma «di
chiusura» che garantisca un ambito di discrezionalita' ed escluda la
tassativita' delle ipotesi.
Ad es. Corte cost. 18 novembre 1982, n. 196 (9) in materia di
processo tributario ha escluso che la scelta legislativa fosse
«irragionevole», perche' la condanna alle spese giudiziali non e'
riderogabile: «la inderogabilita', come e' consentita al giudice
quando nelle singole fattispecie ravvisi la esistenza dei "giusti
motivi" indicati nel citato art. 92, cosi' ugualmente puo' essere
preveduta dalla legge quando ravvisi la presenza di elementi che
giustifichino la diversificazione dalla regola generale del c.p.c.».
In senso analogo, e cioe' in sostanza con riferimento alla
possibilita' che la modulazione delle spese da parte del Giudice sia
meccanismo necessario per evitare la declaratoria di
incostituzionalita' delle norme, Corte cost., 25 luglio 1985, n. 222,
ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 489, ultimo comma, c.p.p. allora vigente, nella parte in
cui non prevedeva, in caso di condanna dell'imputato ai risarcimenti
ed alle restituzioni, la compensazione delle spese processuali per
giusti motivi. Nell'occasione la Corte ha rilevato che «la
differenziata disciplina dettata con la norma impugnata, la quale
rientra in un orientamento normativo favorevole alla parte civile
relativamente alle spese processuali (...) e' giustificata
dall'esigenza di non frapporre remore alla costituzione del
danneggiato, anche in vista dell'apporto che la sua partecipazione
puo' dare alla dialettica del processo penale e quindi
all'accertamento della responsabilita' penale».
Corte cost. 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato
l'incostituzionalita' dell'art. 641, terzo comma, modificato
dall'art. 2, legge 10 maggio 1976, n. 358, nella parte in cui
escludeva che il giudice, in caso di accoglimento della domanda,
dovesse liquidare le spese ove il decreto ingiuntivo fosse emesso
sulla base di titoli gia' dotati di efficacia esecutiva.
Nell'occasione la Corte ha rilevato che la liquidazione delle spese
costituisce normale complemento dell'accoglimento della domanda,
cosicche', in mancanza, il diritto di agire in giudizio non sarebbe
adeguatamente garantito.
Corte cost. 2 aprile 1999, n. 117, ha dichiarato manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23,
legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 91 c.p.c., nella parte in
cu non prevedevano la condanna dell'opponente alle spese in favore
dell'amministrazione resistente costituitasi a mezzo di propri
funzionari. Nell'occasione, la Corte ha ribadito che la condanna alle
spese «non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare
la derogabilita' sia su iniziativa del giudice del singolo processo,
quando ricorrano giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc.
civ., sia per previsione di legge - con riguardo al tipo di
procedimento - in presenza di elementi che giustifichino la
diversificazione dalla regola generale».
Vale la pena poi di ricordare le disposizioni che prevedono, a
determinate condizioni, l'esonero dalle spese giudiziali in alcune
controversie previdenziali: l'art. 57, legge 30 aprile 1969, n. 153 e
l'art. 152 disp. atti c.p.c.
In riferimento alla prima norma Corte cost. 14 febbraio 1973, n.
23, ha dichiarato infondata la questione di legittimita'
costituzionale, perche' «il detto esonero dalle spese stabilito in
favore dell'assicurato - lungi dal determinare una disparita' di
posizione tra le parti (che e' solo apparente) - realizza, invece,
attraverso un meccanismo di neutralizzazione della notoria minor
resistenza del lavoratore di fronte al rischio processuale, una
situazione di sostanziale parita'. Onde, non fonte di disuguaglianza
- esso esonero, in definitiva, costituisce - bensi' mezzo di
ripristino di una uguaglianza che, se pur esistente sul piano
formale, e' suscettibile, comunque, di cadere, ove il rischio del
processo - apparendo troppo gravoso - distolga il lavoratore dal far
valere sue fondate pretese».
Nello stesso senso, in riferimento all'art. 152 disp. att.
c.p.c., Corte cost. 15 giugno 1979, n. 60, ha osservato che «il
legislatore, disponendo la compensazione delle spese del giudizio in
caso di soccombenza del lavoratore, ha voluto porlo al riparo dal
rischio processuale, al fine di consentirli di far valere le sue
pretese non temerarie nei confronti degli istituti di previdenza e
assistenza. Il costo del processo puo' essere gravoso anche per chi
non sia povero nei limiti richiesti per ottenere il patrocinio a
spese dello Stato e puo' costituire, anche in tal caso, una remora a
far valere le proprie fondate ragioni. A tale inconveniente, ha
voluto porre rimedio la norma denunziata, prescindendo dalle
condizioni economiche del lavoratore interessato, al fine di
neutralizzare la sua notoria minore resistenza di fronte al rischio
processuale».
Corte cost. 3 aprile 1987, n. 98, ha poi affermato che «detto
esonero (l'estensione del beneficio oltre la categoria dei non
abbienti, n.d.r.) concreta un meccanismo di neutralizzazione della
notoria minore resistenza del lavoratore di fronte al rischio del
processo che, apparendo troppo gravoso, lo possa distogliere dal far
valere in giudizio la sua fondata pretesa previdenziale o
assistenziale; che tutti i lavoratori, siccome versano nella identica
situazione psicologica, hanno titolo alla stessa forma di tutela e
cioe' al detto esonero, che rimuove le conseguenze economiche
derivanti dalla soccombenza nel giudizio, sia che si tratti di
prestazioni previdenziali che di prestazioni assistenziali».
Infine, pare aderente al caso in esame la valutazione svolta
dalla Corte cost. 13 aprile 1994, n. 134, che ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, in legge 14
novembre 1992, n. 438 (norma che aveva abrogato la disciplina
dell'esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese nel
processo previdenziale indipendentemente dal reddito del richiedente)
ricordando «la particolare valenza del diritto alla prestazione
previdenziale ed assistenziale ai sensi dell'art. 38, comma 2, Cost.
e il carattere strumentale del regime di esonero delle spese di
soccombenza ai fini della effettiva tutelabilita' del diritto stesso
...» ed in base a cio' si verificava «... insanabile contrasto -
nella sua interezza - con i precetti costituzionali evocati:
risultandone, per l'effetto, indiscriminatamente (e irragionevolmente
quindi) ripristinata la situazione di disparita' sostanziale nel
processo (rispetto all'istituto assicuratore) cui avevano posto
rimedio le disposizioni abrogate (art. 3); limitata di fatto la
possibilita' di agire a tutela dei propri diritti (art. 24); non
tutelata a sufficienza la condizione di inabile al lavoro (art. 38
Cost.)».
Sulla traccia di questa decisione, Corte cost. 20 marzo 1998, n.
71, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nella
parte in cui consente, nelle ipotesi ivi previste, l'esonero dal
pagamento delle spese di giudizio anche lavoratori abbienti.
In tutte le sentenze sopra citate la Corte evidenzia la
necessaria eccezione al principio generale per il quale le spese
giudiziali seguono la soccombenza, pur circoscrivendo la sua analisi
alle controversie previdenziali ed assistenziali, materie nelle quali
le norme denunciate erano state adottate.
In queste materie la Corte sancisce la particolare natura dei
diritti dedotti ed la qualita' degli enti convenuti, ed esprime il
concetto (a parere della scrivente estensibile anche agli altri casi
sopra rappresentati) per cui il principio di uguaglianza sostanziale
di cui all'art. 3, comma 2, Cost., prevale su quello di uguaglianza
formale ex art. 3, comma 1, Cost., e su quello della parita' delle
armi nel processo ex art. 111, Cost.
Ragioni della rilevanza della questione nel caso specifico
Per guanto sopra sommariamente esposto in fatto, la lavoratrice
Rasulova, originaria ricorrente nel procedimento per l'impugnazione
del licenziamento, si trova in questa fase processuale convenuta in
opposizione per essere condannata (in tesi opponente) alla rifusione
delle spese processuali sia della prima che dell'attuale fase; e
viene censurato anche l'ammontare della liquidazione di condanna
della Rasulova adottata dal Giudice in prima fase a vantaggio di una
sola tra le numerose societa' originariamente convenute.
Nello specifico caso, come s'e' detto, la peculiarita' oggettiva
della vicenda rende assai difficoltosa una ricostruzione in fatto
degli avvenimenti, dovendosi procedere ad una ricognizione dei
numerosi passaggi subiti dal lavoratore (alcuni dei quali avvenuti
addirittura a propria insaputa, e dunque eminentemente formali) da
una societa' all'altra; e dovendosi del pari procedere ad una
ricostruzione delle trasformazioni e cessioni societarie avvenute, in
forza delle quali le plurime aziende coinvolte, tra loro collegate di
fatto o in diritto, hanno cambiato nome, assetto e composizione
societaria, ceduto rami d'azienda ed effettuato altre intricate
modifiche interne.
Pertanto si puo' ritenere che, all'esito della eventuale
istruttoria in fatto, la lavoratrice rischi la condanna alle spese di
lite in danno di tutte e quante le societa' coinvolte, per ragioni
esclusivamente processuali/procedimentali legate alla soccombenza per
cosi' dire formale, pur avendo nel merito numerosi elementi da far
valere a sostegno delle sue richieste; e questo rende rilevante,
nello specifico caso, l'eccezione qui proposta.
Le specifiche violazioni alla Costituzione
A parere della scrivente, dunque, e per tutte le considerazioni
sopra svolte, l'ablazione che l'art. 92 c.p.c. riformato fa del
potere giudiziale di valutare i «gravi ed eccezionali motivi» per
compensare le spese di lite, anche nei casi specifici di cui sopra e
tipici del processo del lavoro o dei processi vertenti su diritti
personali, rende manifesta l'illegittimita' della norma, per le
ragioni seguenti:
1. Per violazione del combinato disposto degli artt. 3, 24 e 111
Cost. posto che, in simili casi:
a. si manifesta violazione dell'eguaglianza formale tra le parti
(art. 3, comma 1), della parita' processuale (art. 111) e del diritto
di azione (art. 24), che viene limitato, in primo grado, a danno del
solo lavoratore;
b. soprattutto si manifesta violazione dell'eguaglianza
sostanziale enunciata dall'art. 3, comma 2 Cost., che esigerebbe un
trattamento differenziato, ma di vantaggio, per il soggetto piu'
debole e costretto ad agire giudizialmente, mentre paradossalmente
l'art. 92 c.p.c. ha l'effetto esattamente inverso.
2. Per incompatibilita' con l'art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'UE, che esige l'«effettivita'» del diritto di
azione e di «accesso alla giustizia» (commi 1 e 3) e «l'equita'» del
processo, quest'ultima irragionevolmente lesa da una sanzione che
colpisce una parte che non ha «responsabilita'» processuale (nelle
cause a controprova).
3. Per violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU, in rapporto al
«diritto all'equo processo» ed al diritto ad un «ricorso effettivo»,
posto che l'art. 92 c.p.c., come riformato in chiave specificamente
«deflattiva», si manifesta come mezzo sproporzionato allo scopo
perseguito.
4. Per violazione degli artt. 14 della CEDU e 21 della Carta dei
diritti fondamentali dell'UE, in punto di discriminazione fondata,
rispettivamente, «sulla ricchezza» o su «ogni altra condizione» (art.
14 CEDU) o sul «patrimonio» (art. 21 Carta UE), in rapporto al
divieto che il Giudice possa tener conto, per decidere sulla
eventuale compensazione delle spese, della condizione personale del
lavoratore - anche e soprattutto se economicamente cosi' svantaggiato
da essere considerato esente dal contributo fiscale -, cosi'
pregiudicandone il diritto di azione proprio in ragione della
limitata capacita' economica, anche a prescindere da ragioni di
«colpevolezza processuale». La discriminazione vietata dall'art. 14
della Convenzione consiste nel «trattare in modo differente, salvo
giustificazione obiettiva e ragionevole, le persone che si trovano in
situazioni simili o analoghe». Secondo la giurisprudenza della Corte
«una distinzione e' discriminatoria» ai sensi dell'art. 14 se manca
di una giustificazione obiettiva e ragionevole, cioe' «se essa non
persegua uno scopo legittimo o se c'e' un rapporto di ragionevole
proporzionalita' tra i mezzi impiegati e lo scopo che si e'
prefissata» (CEDI: 1° dicembre 2009).
5. L'art. 92, secondo comma c.p.c. si pone inoltre in contrasto
con l'art. 117, comma 1 della Costituzione che impone il rispetto da
parte del legislatore italiano dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. Come riconosciuto dalla
Corte costituzionale con le sentenze numeri 348 e 349 del 2007 e 311
del 2009 il contrasto di una norma nazionale con una norma
convenzionale (nel caso di specie gli artt. 2, 14, 35 CEDU), si
traduce in una violazione dell'art. 1117, comma 1 della Costituzione.
6. L'illegittimita' della normativa di cui e' causa e' altresi'
nei confronti della nostra Costituzione, per violazione degli artt.
24, 25, primo comma, 102, 104 e 111.
L'intervenuto decreto-legge poi convertito per altro costituisce
una ingerenza del potere legislativo su quello giudiziario.
Parrebbe infatti lesa l'indipendenza e l'autonomia della funzione
giudiziaria (e conseguente violazione degli artt. 102, 104, 111 della
Costituzione), nonche' come venga eluso il principio del giudice
naturale precostituito per legge (con violazione dell'art. 25, primo
comma della Costituzione); infine viene leso il diritto del cittadino
ad un giusto processo, diritto tutelato anche dall'art. 6 CEDU e 47
Carta UE e anche dall'art. 111 della Costituzione.
Per quanto sopra, non sembra lecito dubitare che la questione di
legittimita' come sollevata e' rilevante nel presente giudizio, sul
quale e' destinata ad operare direttamente.
(1) Come argomenta il Giudice del lavoro di Torino, dott. Mollo,
nella propria recentissima sentenza n. 2259 del 13 febbraio 2017.
(2) A titolo puramente esemplificativo, tra le piu' recenti: Cass. n.
21083/2015; Cass. n. 14546/2015; Cass. n. 11301/2015; Cass. n.
24634/2014; Cass. n. 16037/2014; Cass. n. 319/2014; Cass. n.
1371/2013: Cass. n. 15413/2011; Cass. n. 25250/20; Cass.
21521/2010; Cas.s. n. 20324/2010: ecc.
(3) Che afferma come «Complementari finalita' di contrazione dei
tempi del processo civile fondano le misure per la funzionalita'
del medesimo processo, quali: la limitazione delle ipotesi in cui
il giudice puo' compensare le spese del processo ...», per cui
«Nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi
anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo
uso del potere discrezionale di compensazione delle spese
processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la
soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari
danno per la parte che risulti aver avuto ragione. Con la
funzione di disincentivare l'abuso del processo e' previsto che
la compensazione possa essere disposta dal giudice solo nei casi
di soccombenza reciproca ovvero di novita' della questione decisa
o mutamento della giurisprudenza. Stante il particolare
affidamento che la parte introduce il giudizio fa nel regime
delle spese, si e' ritenuto opportuno stabilire che la previsione
in parola si applichi ai procedimenti introdotti a decorrere dal
trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto».
(4) (I) Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo
precedente, puo' escludere la ripetizione delle spese sostenute
dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e
puo', indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte
al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per
trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato
all'altra parte. (II) Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel
caso di novita' della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo'
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
(5) «e puo', indipendentemente dalla soccombenza, condannare una
parte al rimborso delle spese anche non ripetibili, che per
trasgressione al dovere di cui all'art. 88.»
(6) Il giudice «esercita tutti i poteri intesi al piu' sollecito e
leale svolgimento del procedimento».
(7) «Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in
giudizio con lealta' e probita'. In caso di mancanza dei
difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita'
che esercitano il potere disciplinare su di essi».
(8) Ed in tal senso ha da sempre argomentato la giurisprudenza della
SC; cfr. Cass. n. 10090/2015, Cass. n. 3338/2012, Cass. n.
6635/2007: «In materia di spese processuali, al criterio della
soccombenza puo' derogarsi solo quando la parte risultata
vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealta' e probita',
imposti dall'art. 88 c.p.c. Tale violazione, inoltre, e'
rilevante unicamente nel contesto processuale, restando estranee
circostanze che, sia pur riconducibili ad un comportamento
commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un
contesto extraprocessuale, le quali circostanze possono, al piu',
giustificare una compensazione delle spese (in applicazione del
principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la decisione
della corte territoriale che, in controversia previdenziale,
aveva condannato l'INPS al pagamento delle spese processuali, sul
presupposto che l'ente previdenziale avesse concorso a dare
origine alla controversia negando, in radice, la sussistenza di
una inabilita' temporanea assoluta conseguita ad infortunio sul
lavoro e sostenendo questa tesi in giudizio)».
(9) La sentenza ha dichiarato infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
nella parte in cui escludeva la condanna alle spese nel processo
tributario, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della
Costituzione.