ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lett. b) del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti
per il  completamento  della  procedura  di  cessione  dei  complessi
aziendali del Gruppo  ILVA),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 1° agosto 2016, n. 151,  promosso  dalla  Regione  Puglia,  con
ricorso notificato il 4-5 ottobre 2016, depositato in cancelleria  il
7 ottobre 2016 ed iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2016. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella  udienza  pubblica  del  4  luglio  2017  il  Giudice
relatore Marta Cartabia; 
    uditi l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Puglia e
l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del  Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 7 ottobre 2016 e iscritto al n.  61
del registro ricorsi 2016, la Regione Puglia ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge 9 giugno 2016,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  il
completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del
Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  agosto
2016, n. 151. 
    2.- Secondo la ricorrente, la disposizione censurata, nel dettare
le modalita' di modifica o di integrazione del «Piano delle misure  e
delle attivita' di  tutela  ambientale  e  sanitaria»,  adottato  con
d.P.C.m. del 14 marzo 2014, in attuazione dell'art. 1, comma  1,  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61  (Nuove  disposizioni  urgenti  a
tutela dell'ambiente, della salute e  del  lavoro  nell'esercizio  di
imprese di  interesse  strategico),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, avrebbe escluso  il  coinvolgimento
della Regione interessata, anche nella sola forma  tenue  del  parere
non vincolante. Tale esclusione comporterebbe violazione degli  artt.
3, primo comma, 117, terzo e quarto comma, e  118,  primo  e  secondo
comma,  della  Costituzione,   nonche'   del   principio   di   leale
collaborazione. 
    2.1.- La disposizione  opererebbe,  secondo  la  Regione,  in  un
ambito caratterizzato da un intreccio di materie: la materia  «tutela
dell'ambiente   e   dell'ecosistema»,   affidata   alla    competenza
legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo  comma,  Cost.);
la  materia  «tutela  della   salute»,   affidata   alla   competenza
concorrente di Stato e Regione (art. 117, terzo comma, Cost.);  e  la
materia  "attivita'  produttiva",  ricondotta  dalla   giurisprudenza
costituzionale alla sfera  della  potesta'  residuale  delle  Regioni
(art.  117,  quarto  comma,   Cost.).   Secondo   la   giurisprudenza
costituzionale, quando una disposizione legislativa interviene su  un
intreccio  di  materie  e  non  sia  possibile   individuare   quella
prevalente, lo Stato puo' adottare la menzionata disposizione purche'
nel  rispetto  del  principio  di  leale  collaborazione  e  con   la
previsione  di  adeguate  forme  di  coinvolgimento   della   Regione
interessata (fra le tante, sono richiamate le sentenze n. 39 del 2013
e n. 62 del 2005). L'aver affidato da parte  della  disposizione  ora
censurata la funzione amministrativa di  modificare  o  integrare  il
predetto Piano  al  solo  organo  statale  si  porrebbe,  secondo  la
ricorrente,   in   palese   violazione   degli   invocati   parametri
costituzionali. 
    La violazione sussisterebbe, secondo la Regione, anche qualora si
ritenesse la disposizione  censurata  incidente  sulla  sola  materia
dell'ambiente,  di  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato:
secondo la giurisprudenza costituzionale (sono richiamate le sentenze
n. 232 del 2009 e n. 88 del 2003), anche  in  tali  casi,  quando  la
legge statale «determin[a]  una  "forte  incidenza"  su  funzioni  di
competenza regionale, le attivita' amministrative attuative di  detta
legge de[vono] essere disciplinate nel pieno rispetto  del  principio
di leale collaborazione con la Regione interessata». 
    2.2.-  Il  mancato  coinvolgimento  della   Regione   interessata
contrasterebbe con l'art. 118,  primo  e  secondo  comma,  Cost.,  in
quanto, sin dalla sentenza n. 303 del 2003, si e'  affermato  che  il
principio di sussidiarieta'  esige  «che  -  quando  per  ragioni  di
esercizio  unitario   sia   necessario   attribuirle   [la   funzione
amministrativa] a un livello "superiore" - il livello "inferiore" sia
messo in condizioni di collaborare  con  l'esercizio  della  funzione
medesima in  un  modo  tale,  ovviamente,  da  non  pregiudicarne  la
funzionalita'». 
    2.3.- La disposizione censurata sarebbe altresi'  in  violazione,
secondo la ricorrente,  dell'art.  3  Cost.,  non  ponendo  essa  una
disciplina  generale  e  astratta  riguardante  la  modifica   e   le
integrazioni di tutti i Piani delle misure e delle attivita'  di  cui
all'art. 1 del d.l. n. 61 del 2013, bensi' una disciplina concernente
la modifica del contenuto di uno specifico  atto  amministrativo  (il
d.P.C.m. 14 marzo 2014)  e  riguardante  uno  specifico  stabilimento
industriale (l'impianto siderurgico ILVA di Taranto).  Il  differente
trattamento tra la procedura per le modifiche o  le  integrazioni  al
Piano concernente lo stabilimento ILVA di Taranto e quella  prevista,
ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 61 del 2013, per tutti gli
altri  Piani  determinerebbe,  ad  avviso   della   ricorrente,   una
discriminazione irragionevole, ridondando tale irragionevolezza sulla
violazione delle competenze regionali. 
    3.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e costituitosi  con  atto
depositato l'11 novembre 2016, chiede che la questione promossa dalla
Regione Puglia sia dichiarata inammissibile e comunque infondata. 
    3.1.- Una prima eccezione di inammissibilita'  consisterebbe  nel
rilievo che l'esclusione del parere regionale, ai fini della proposta
di modifica del Piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria di cui al  d.P.C.m.  del  14  marzo  2014,  e'
avvenuta, a differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente, ad  opera
non della disposizione impugnata, bensi' dell'art. 1,  comma  8,  del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 (Disposizioni  urgenti  per  la
cessione  a  terzi  dei  complessi  aziendali   del   Gruppo   ILVA),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13:
quest'ultimo, infatti, nel disporre  le  procedure  di  modifica  del
Piano, richiama i soli commi 5 e 9 dell'art. 1 del  d.l.  n.  61  del
2013, ove compatibili, escludendo dunque esplicitamente il comma 7  e
ogni riferimento al  previo  parere  non  vincolante  della  Regione.
L'attuale questione di legittimita' costituzionale si configurerebbe,
dunque,  secondo  l'Avvocatura  generale   dello   Stato,   come   un
aggiramento dei limiti temporali di cui all'art. 127 Cost. 
    3.2.- Una seconda eccezione di ammissibilita' atterrebbe, invece,
al diverso profilo della individuazione delle presunte materie  lese.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la disposizione  censurata
non interferirebbe ne' con la materia «tutela della salute», ne'  con
la materia  "attivita'  produttive",  ma  involgerebbe  quella  della
«tutela dell'ambiente», di esclusiva competenza legislativa  statale.
Le eventuali modifiche o integrazioni al Piano delle misure  e  delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria, di cui alla  disposizione
censurata, infatti, sono disposte «con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e  del  mare  e  del  Ministro  dello  sviluppo   economico»,   cosi'
evidenziando, secondo il  resistente,  la  differenza  rispetto  alla
procedura relativa all'adozione del Piano, emanato ai sensi del  d.l.
n. 61 del 2013, in cui era previsto il coinvolgimento  del  Ministero
della salute. La differenza procedimentale - che giustificherebbe  la
riconducibilita' della disposizione censurata alla sola materia della
«tutela dell'ambiente» - starebbe nel fatto che la procedura da  essa
prevista avrebbe a oggetto «esclusivamente le eventuali  modifiche  o
integrazioni alle prescrizioni per la tutela dell'ambiente del  Piano
originario, che il nuovo individuato  gestore,  aggiudicatario  della
procedura  di  vendita,  riterra'  necessari  per  l'esercizio  degli
impianti dello stabilimento siderurgico nel nuovo assetto produttivo,
ivi compresi  eventuali  nuovi  titoli  autorizzativi».  A  ulteriore
conforto della differenza, lo Stato resistente evidenzia che, in base
alla   stessa   disposizione   censurata,   eventuali   modifiche   o
integrazioni «devono in  ogni  caso  assicurare  standard  di  tutela
ambientale coerenti con le previsioni del  Piano  approvato»  e  deve
essere garantito «il pieno rispetto dei valori  limite  di  emissione
stabiliti dalla normativa dell'Unione europea». 
    3.3.- L'Avvocatura generale dello Stato chiede  che,  qualora  la
questione sia ritenuta ammissibile, ne sia comunque dichiarata la non
fondatezza.  A  differenza  di  quanto  affermato  dalla  ricorrente,
infatti, nel caso di  specie,  sarebbe  possibile  individuare  nella
«tutela dell'ambiente» la materia dotata del carattere di prevalenza,
con la conseguenza che la disciplina statale rappresenta, secondo  la
giurisprudenza costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 235, n.
61 e n. 12 del 2009),  un  limite  alle  discipline  che  le  Regioni
dettano in  altre  materie  di  loro  competenza.  La  giurisprudenza
costituzionale    che    qualifica    l'ambiente    come     "valore"
costituzionalmente protetto idoneo, in quanto tale, a investire altre
materie che ben possono essere di  competenza  concorrente  regionale
(sono richiamate le sentenze n. 214 del 2005, n. 259 del 2004, n.  96
del 2003, n. 407 del 2002), consentirebbe  inoltre  di  escludere  la
pretesa lesione del principio di leale collaborazione: trattandosi di
una sorta di materia "trasversale", spetterebbe allo Stato il compito
di  fissare  standard  di  tutela  uniformi  sull'intero   territorio
nazionale. 
    L'Avvocatura generale dello Stato osserva, inoltre, che nel  caso
di specie lo Stato ha agito attraverso il meccanismo  della  chiamata
in   sussidiarieta'   verticale   nell'esercizio    delle    funzioni
amministrative, in virtu' dell'art. 118 Cost., essendo previsto  -  a
differenza  di  quanto  ritenuto  dalla  Regione  ricorrente   -   un
procedimento che  assicura  la  partecipazione  anche  della  Regione
Puglia: essa, infatti, puo', insieme agli altri soggetti interessati,
«interloquire nella fase di consultazione pubblica avente ad  oggetto
l'eventuale domanda di  autorizzazione  dei  nuovi  interventi  e  di
modifica del Piano» (secondo quanto  prevedrebbe  il  comma  8.1  del
novellato art. 1 del d.l. n. 191 del 2015);  e  puo'  partecipare  al
tavolo  di  coordinamento  Stato-Regione,   incardinato   presso   la
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  al  fine  di  facilitare  lo
scambio  di  informazioni  tra  le   amministrazioni   in   relazione
all'attuazione del Piano,  ivi  comprese  le  eventuali  modifiche  o
integrazioni (secondo  quanto  prevedrebbe  il  comma  8.2-bis  dello
stesso art. 1). Tali commi, modificativi del previgente art. 1, comma
8, del d.l. n. 191  del  2015,  assicurerebbero  dunque,  secondo  il
resistente, le garanzie partecipative  della  Regione  Puglia,  cosi'
contemperando  le  esigenze  sottese  all'esercizio  unitario   della
funzione amministrativa con il principio di leale collaborazione. 
    3.4.- Altresi' infondata sarebbe la pretesa lesione  dell'art.  3
Cost., non presentando la disposizione censurata  i  caratteri  della
legge-provvedimento:  essa,  infatti,  non   avrebbe   un   contenuto
particolare e concreto e non  produrrebbe  effetti  direttamente  nei
confronti  di  destinatari  particolari  o  di  numero  limitato  (e'
richiamata la sentenza n. 72 del 2015). Infine essa,  pur  prevedendo
per  lo  stabilimento  ILVA  di  Taranto  un  procedimento  ad   hoc,
risulterebbe ad ogni modo ragionevole e proporzionata in relazione ai
fini dalla stessa perseguiti. 
    4.- Con memoria depositata il 12 giugno 2017, la  Regione  Puglia
chiede che le  due  eccezioni  di  inammissibilita'  della  questione
avanzate  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  siano   dichiarate
infondate. La prima - secondo la quale la disposizione censurata  non
avrebbe   innovato   l'ordinamento   previgente   in   relazione   al
coinvolgimento della Regione nella  procedura  per  la  modifica  del
Piano,  essendo  tale  coinvolgimento  gia'  stato  escluso  con   il
previgente d.l. n. 191 del 2015 - perche' la  disposizione  impugnata
nel  presente  giudizio  non  si  sarebbe   limitata   a   modificare
parzialmente  la  previsione  previgente,  ma  l'avrebbe  interamente
sostituita, divenendo dunque suscettibile di  autonoma  impugnazione.
La seconda - secondo la quale la Regione  non  avrebbe  correttamente
individuato la materia, dato che la disposizione oggetto del presente
giudizio   dovrebbe   riferirsi   alla   «tutela   dell'ambiente    e
dell'ecosistema», attribuita alla  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato - in quanto  tali  considerazioni  inerirebbero  gia'  al
merito della questione e non  alla  sua  ammissibilita'.  La  Regione
Puglia insiste poi nel merito sulle  argomentazioni,  gia'  formulate
nel ricorso, a sostegno della fondatezza della questione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 7 ottobre 2016 e iscritto al n.  61
del registro ricorsi 2016, la Regione Puglia ha  promosso,  ai  sensi
dell'art.  127  della   Costituzione,   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge  9
giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il  completamento  della
procedura di cessione  dei  complessi  aziendali  del  Gruppo  ILVA),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2016,  n.  151,
per violazione degli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo
e  secondo   comma,   Cost.,   nonche'   del   principio   di   leale
collaborazione. 
    1.1.- Secondo  la  ricorrente,  la  disposizione  impugnata,  nel
disciplinare la procedura per la modifica o l'integrazione del «Piano
delle misure e delle attivita' di  tutela  ambientale  e  sanitaria»,
adottato con d.P.C.m. 14 marzo 2014, in attuazione dell'art. 1, comma
1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (Nuove disposizioni urgenti
a tutela dell'ambiente, della  salute  e  del  lavoro  nell'esercizio
delle  imprese  di  interesse   strategico),   avrebbe   escluso   il
coinvolgimento della Regione interessata. Differentemente  da  quanto
avvenuto per l'approvazione del suddetto Piano, nella  cui  procedura
era prevista l'acquisizione del  parere,  ancorche'  non  vincolante,
della Regione (comma 7 dell'art. 1 del d.l. n. 61  del  2013),  nella
nuova procedura di modifica o integrazione  allo  stesso  non  si  fa
riferimento ad alcun parere, neanche nella sua forma piu' tenue. Tale
mancato coinvolgimento determinerebbe la violazione degli artt.  117,
terzo e quarto comma, Cost., per lesione della competenza concorrente
in materia di «tutela della salute» e della competenza  regionale  in
materia di "attivita' produttiva", 118, primo e secondo comma, Cost.,
per lesione del principio di sussidiarieta', nonche' del principio di
leale collaborazione. 
    1.2.- La mancata  previsione  del  coinvolgimento  della  Regione
Puglia  determinerebbe,   inoltre,   secondo   la   ricorrente,   una
irragionevole discriminazione tra la procedura per la modifica  o  la
integrazione del Piano concernente lo stabilimento ILVA di Taranto  e
quella prevista, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.l.  n.  61  del
2013,  per  tutti  gli  altri  Piani.  Una  discriminazione  la   cui
irragionevolezza   ridonderebbe   sulla   violazione   delle   stesse
competenze regionali. 
    2.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  costituitosi  in
giudizio, avanza due eccezioni di inammissibilita', che devono essere
preliminarmente valutate. 
    2.1.- Con una prima eccezione, l'Avvocatura generale dello  Stato
rileva che il ricorso si configura come  un  aggiramento  dei  limiti
temporali di cui all'art. 127 Cost.,  poiche'  la  lesione  lamentata
dalla Regione ricorrente  si  sarebbe  generata  a  opera  non  della
disposizione  ora  censurata,  bensi'  dell'art.  1,  comma  8,   del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 (Disposizioni  urgenti  per  la
cessione  a  terzi  dei  complessi  aziendali   del   Gruppo   ILVA),
convertito, con modificazioni,dalla legge 1° febbraio  2016,  n.  13:
quest'ultimo, infatti,  nel  disporre  le  procedure  di  modifica  o
integrazione del Piano adottato con d.P.C.m. 14 marzo 2014,  richiama
i soli commi 5 e 9  dell'art.  1,  del  d.l.  n.  61  del  2013,  ove
compatibili,  escludendo  dunque  esplicitamente  il  comma   7   che
prevedeva il previo parere non  vincolante  della  Regione  in  vista
della approvazione del piano stesso. 
    L'eccezione  non  puo'  essere   accolta,   giacche'   l'istituto
dell'acquiescenza non e' applicabile  nel  giudizio  di  legittimita'
costituzionale in via principale (da  ultimo,  sentenza  n.  231  del
2016). Se e' vero che la lesione lamentata dalla  Regione  ricorrente
poteva essere riferita gia' al precedente d.l. n. 191  del  2015,  il
cui art. 1, comma 8, non faceva riferimento alcuno alla  acquisizione
del parere della Regione interessata, la mancata impugnazione  a  suo
tempo di tale disposizione non rileva ai fini dell'ammissibilita' del
presente giudizio, poiche' la disposizione censurata -  che  peraltro
presenta contenuti di novita' rispetto alla disposizione modificata -
ha  comunque  l'effetto  di  reiterare  la  lesione  da  cui   deriva
l'interesse a ricorrere della Regione. 
    2.2.- Con la seconda eccezione, l'Avvocatura generale dello Stato
rileva che la  disciplina  censurata  non  interferisce  ne'  con  la
materia  concorrente  della  «tutela  della  salute»,  ne'   con   la
competenza  in  materia  di  "attivita'  produttive",  ma   interessa
esclusivamente quella della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»,
attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    Tale eccezione riguarda il problema  della  individuazione  della
materia nel cui  ambito  ricondurre  la  disposizione  censurata.  Un
profilo  che  attiene  non  alla  fase  della  ammissibilita'   della
questione, bensi' a quella del merito. Pertanto, anche questa seconda
eccezione di inammissibilita' deve essere respinta. 
    3.- Nel merito, le questioni aventi a oggetto l'art. 1, comma  1,
lettera b), del d.l. n. 98 del 2016 non sono fondate. 
    3.1.- E' necessario procedere a una preliminare ricostruzione del
contesto riguardante lo stabilimento ILVA di Taranto, anche  al  fine
di una  corretta  collocazione  delle  disposizioni  impugnate  negli
appropriati ambiti materiali ai sensi dell'art. 117 Cost. 
    Il decreto-legge n. 98 del 2016 costituisce l'ultimo tassello  di
una successione normativa  che,  sin  dal  2012,  ha  interessato  lo
stabilimento ILVA di Taranto. 
    Qualificata  «stabilimento  di  interesse  strategico  nazionale»
(art. 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,  recante
«Disposizioni urgenti a tutela  della  salute,  dell'ambiente  e  dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti  industriali
di interesse  strategico  nazionale»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 dicembre  2012,  n.  231),  l'azienda  ILVA  e'  stata
sottoposta a procedure che hanno permesso la prosecuzione  della  sua
attivita' produttiva,  pur  se  essa  «abbia  comportato  e  comporti
oggettivamente  pericoli   gravi   e   rilevanti   per   l'integrita'
dell'ambiente e della salute a  causa  della  inosservanza  reiterata
della autorizzazione integrata ambientale» (art. 1, comma 1, del d.l.
n. 61 del 2013): prima e'  stata  sottoposta  alla  vigilanza  di  un
Garante (art. 3, commi 4 e 6, del d.l.  n.  207  del  2012);  poi,  a
quella di un Commissario straordinario (art. 1 del  d.l.  n.  61  del
2013), al fine di consentire la continuita' aziendale e  al  contempo
assicurare l'esecuzione degli interventi necessari  per  il  rispetto
dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). 
    Contestualmente al commissario straordinario, e' stato nominato -
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
sentiti i Ministri della salute  e  dello  sviluppo  economico  -  un
comitato di tre esperti (art. 1, comma 5, del d.l. n. 61  del  2013),
incaricato di predisporre e  proporre  al  Ministro  il  piano  delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria che prevede
le azioni e  i  tempi  necessari  per  garantire  il  rispetto  delle
prescrizioni di legge e dell'AIA. Il Piano  e'  stato  approvato  con
d.P.C.m. del 14 marzo 2014, secondo la procedura prevista dal comma 7
dell'art. 1 dello stesso d.l. n. 61 del 2013. 
    In virtu' del decreto-legge 5 gennaio 2015,  n.  1  (Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico  nazionale
in crisi e per lo sviluppo della  citta'  e  dell'area  di  Taranto),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  lo
stabilimento di Taranto  e'  stato  assoggettato  alla  procedura  di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Solo nel
2016 si e' dato avvio al procedimento di aggiudicazione ai fini della
cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo ILVA, con il d.l.
n. 191 del 2015 e con il d.l. n. 98 del 2016, il cui art. 1, comma 1,
lettera b),  e'  oggetto  della  attuale  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    3.2.- Come si evince dalla ricostruita successione normativa, gli
interventi legislativi riguardanti lo stabilimento ILVA  di  Taranto,
seppur diversi nel loro contenuto, sono accomunati  da  una  medesima
ratio, quella di realizzare  un  ragionevole  bilanciamento  tra  una
pluralita' di interessi costituzionalmente  rilevanti:  da  un  lato,
l'interesse  nazionale  alla  prosecuzione  dell'attivita'   di   uno
stabilimento avente natura strategica e al mantenimento  dei  livelli
occupazionali; dall'altro, l'interesse a che  l'attivita'  produttiva
prosegua nel rispetto dell'ambiente circostante e della salute  degli
individui. Questa  pluralita'  di  beni  e  interessi  costituzionali
coinvolti era gia' stata rilevata da questa Corte con riferimento  al
decreto-legge n. 207 del 2012, la  cui  ratio  e'  stata  individuata
«nella realizzazione di  un  ragionevole  bilanciamento  tra  diritti
fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla  salute
(art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e  al
lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva  l'interesse  costituzionalmente
rilevante al mantenimento dei  livelli  occupazionali  ed  il  dovere
delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni  sforzo  in  tal  senso»
(sentenza n. 85 del 2013). 
    4.- La disciplina ora censurata, riguardante una situazione grave
ed eccezionale, si inserisce in  questa  cornice  costituzionale  che
impone alle istituzioni di tenere  in  considerazione  l'esigenza  di
garantire la continuita' produttiva di ILVA, scongiurando  una  crisi
occupazionale, «senza tuttavia sottovalutare la grave  compromissione
della  salubrita'  dell'ambiente,  e  quindi   della   salute   delle
popolazioni presenti nelle zone limitrofe» (sentenza n. 85 del 2013). 
    Al fine di accelerare il procedimento di  trasferimento  a  terzi
delle  attivita'  aziendali  del  gruppo  ILVA   in   amministrazione
straordinaria, la disposizione censurata, modificando  il  precedente
d.l. n. 191 del 2015,  ha  introdotto  un  nuovo  e  piu'  articolato
procedimento di aggiudicazione, idoneo ad assicurare «priorita'  alla
valutazione dei profili ambientali delle offerte» (come  risulta  dal
preambolo al decreto stesso). 
    La nuova disciplina distingue la  fase  della  valutazione  degli
interventi di modifica o integrazione al Piano delle misure  e  delle
attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria  da  quella  della  loro
autorizzazione, prevedendo,  in  particolare,  che  i  primi  debbano
essere valutati da un comitato di esperti, prima che sia  individuato
l'aggiudicatario (art. 1, comma 8, del d.l. n. 191  del  2015,  nella
versione  introdotta  dal  d.l.  n.  98  del  2016).   La   fase   di
autorizzazione  dei   nuovi   interventi   e',   invece,   successiva
all'individuazione dell'aggiudicatario:  quest'ultimo,  infatti,  «in
qualita' di individuato gestore, puo' presentare apposita domanda  di
autorizzazione dei nuovi interventi e di  modifica  del  Piano  delle
misure e delle attivita' di  tutela  ambientale  e  sanitaria  [...],
sulla base  dello  schema  di  Piano  accluso  alla  propria  offerta
vincolante definitiva» (art. 1, comma 8.1, del d.l. n. 191 del  2015,
nella versione introdotta dal d.l. n. 98 del 2016). 
    5.- La Regione Puglia lamenta il fatto  che  le  modifiche  o  le
integrazioni al Piano possano  avvenire  senza  che  sia  sentita  la
Regione  interessata,  neppure  nella  forma  tenue  del  parere  non
vincolante. 
    Invero, la disciplina vigente consente alla Regione di esprimersi
sulle  variazioni  del  Piano  ambientale,  in  vari  momenti   della
procedura e secondo diverse modalita'. 
    Anzitutto,    la    nuova     procedura     di     individuazione
dell'aggiudicatario prevede, come si e'  detto,  che  la  valutazione
sulle richieste di modifica o integrazione al  Piano  proposte  dagli
offerenti sia affidata a un comitato di esperti, il quale «si  avvale
della struttura commissariale di ILVA, del  Sistema  nazionale  delle
agenzie ambientali  e  puo'  avvalersi  delle  altre  amministrazioni
interessate» (art. 1, comma 8.2, del d.l.  n.  191  del  2015,  nella
versione introdotta dal d.l. n. 98 del 2016). 
    Inoltre,    la    domanda    di     autorizzazione     presentata
dall'aggiudicatario «e' resa disponibile  per  la  consultazione  del
pubblico sul sito del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare per  un  periodo  di  trenta  giorni,  ai  fini
dell'acquisizione di eventuali osservazioni» e di tale disponibilita'
e' dato «tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a
diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione  regionale»
(art. 1, comma 8.1, gia' citato). Tale  forma  di  partecipazione  e'
aperta, ovviamente, a un'ampia platea di soggetti e  in  questa  sede
anche la Regione, portatrice di  un  interesse  qualificato  in  tale
ambito,  e'  messa  in  grado  di  esprimere  le  proprie  autorevoli
osservazioni. Sugli esiti della consultazione e' effettuata poi,  dal
medesimo comitato  di  esperti,  un'istruttoria,  «predisponendo  una
relazione di sintesi delle  osservazioni  ricevute»  (art.  1,  comma
8.1). 
    Le modifiche o le integrazioni «devono in  ogni  caso  assicurare
standard di tutela ambientale coerenti con le  previsioni  del  Piano
approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14
marzo 2014» (art. 1, comma 8.1), che era stato adottato previo parere
della Regione. 
    Infine, e'  prevista  l'istituzione,  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, di «un coordinamento tra la regione Puglia, i
Ministeri  competenti  e  i  comuni  interessati  con  lo  scopo   di
facilitare lo scambio di informazioni tra  dette  amministrazioni  in
relazione all'attuazione del Piano [...], ivi comprese  le  eventuali
modifiche o integrazioni» (art. 1, comma 8.2-bis, introdotto in  sede
di conversione del d.l. n. 98 del 2016). Anche la fase di attuazione,
dunque, e' configurata come un'attivita' dinamica,  e  non  meramente
esecutiva, nel cui ambito la voce della Regione  ha  modo  di  essere
debitamente tenuta in considerazione. 
    Il procedimento, che culmina con l'approvazione di un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri avente valore di autorizzazione
ambientale integrata, presenta dunque varie forme di  partecipazione,
le quali, nel loro insieme, non possono  considerarsi  meno  efficaci
rispetto al parere non vincolante richiesto dalla ricorrente e che la
stessa  non  esita  a  definire   come   "tenue"   forma   di   leale
collaborazione. 
    La procedura introdotta con l'art. 1, comma 1,  lettera  b),  del
d.l. n. 98 del  2016  risponde  a  esigenze  di  accelerazione,  rese
doverose  dalla  peculiarita'  e  dalla  gravita'  della   situazione
creatasi a Taranto e concretizzatesi  nell'anticipazione  della  fase
della valutazione delle eventuali modifiche o integrazioni  al  Piano
del 14 marzo 2014 al momento della selezione dei soggetti  offerenti.
Ma, al contempo, predispone diversi strumenti di coinvolgimento della
Regione  interessata,   nel   rispetto   del   principio   di   leale
collaborazione il  quale,  secondo  un  orientamento  costante  della
giurisprudenza  costituzionale,  puo'  esprimersi  a  livelli  e  con
strumenti «diversi in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla
natura e all'intensita' delle esigenze  unitarie  che  devono  essere
soddisfatte» (sentenza n. 62 del 2005). 
    6.- Gli stessi percorsi argomentativi appena delineati inducono a
ritenere altresi' non fondata la questione sollevata  in  riferimento
all'art. 3 Cost. 
    La Regione Puglia lamenta che la nuova procedura, operando non in
termini generali e astratti per la  modifica  o  le  integrazioni  di
tutti i Piani delle misure e delle attivita' di cui  all'art.  1  del
d.l. n. 61 del 2013, bensi' per il solo Piano approvato con  d.P.C.m.
14 marzo 2014 e riguardante uno  specifico  stabilimento  industriale
(l'impianto  siderurgico  ILVA   di   Taranto),   introdurrebbe   una
discriminazione   irragionevole   e   che    tale    irragionevolezza
ridonderebbe sulla violazione delle competenze regionali. 
    Come la giurisprudenza di questa Corte ha  gia'  evidenziato,  le
leggi provvedimento - cui la disciplina censurata puo'  ascriversi  -
non sono di per se' incompatibili con  l'assetto  costituzionale,  ma
devono  soggiacere  «ad  un  rigoroso   scrutinio   di   legittimita'
costituzionale per il pericolo di disparita' di trattamento insito in
previsioni di tipo particolare e derogatorio» (ex plurimis,  sentenze
n. 85 del 2013 e n. 20 del 2012; nello stesso senso, sentenza n.  270
del 2010). La  loro  legittimita'  costituzionale  va  «"valutata  in
relazione al loro specifico contenuto" (sentenze n. 137 del 2009,  n.
267 del 2007 e n. 492 del 1995) e  devono  risultare  i  criteri  che
ispirano le scelte con esse realizzate, nonche' le relative modalita'
di   attuazione   (sentenza   n.   137   del    2009)»,    attraverso
l'individuazione «"[de]gli interessi  oggetto  di  tutela  e  [del]la
ratio della norma [...] desumibili dalla norma stessa, anche  in  via
interpretativa,  in  base  agli   ordinari   strumenti   ermeneutici»
(sentenza n. 270 del 2010). 
    La natura  di  azienda  di  interesse  strategico  nazionale;  le
ricadute delle vicende che hanno riguardato lo stabilimento  ILVA  di
Taranto sul piano occupazionale, ambientale, sanitario ed  economico;
la necessita' di perfezionare le procedure di trasferimento  a  terzi
delle  attivita'  aziendali  del  gruppo  ILVA   in   amministrazione
straordinaria e di armonizzare la tempistica delle misure  di  tutela
ambientale con l'autorizzazione all'esercizio  d'impresa  sono  tutti
elementi che denotano la necessita' di  intervenire  urgentemente  in
questioni di pubblica utilita', con misure ad  hoc,  come  del  resto
gia' era avvenuto nel passato e come ritenuto da questa Corte con  la
sentenza n. 85 del 2013. Alla luce di tali considerazioni,  la  nuova
procedura di modifica e integrazione del Piano delle misure  e  delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria,  approvato  con  d.P.C.m.
del 14 marzo 2014, non appare  priva  di  giustificazione  sul  piano
costituzionale ne', tanto meno, irragionevolmente discriminatoria.