ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da
431  a  434,  della  legge  23  dicembre  2014,   n.   190,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge  di  stabilita'  2015)»,  promosso  dalla  Regione
Veneto, con ricorso notificato il 25  febbraio  2015,  depositato  in
cancelleria il 4 marzo 2015 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi
2015. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 21  giugno  2017  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  25  febbraio  2015  e
depositato in cancelleria il 4  marzo  2015,  la  Regione  Veneto  ha
impugnato, fra gli altri, i commi 431, 432, 433  e  434  dell'art.  1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita' 2015)», in riferimento agli artt. 117,  secondo,  terzo  e
quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione; 
    che con le disposizioni impugnate si prevede la predisposizione e
si disciplinano i meccanismi di funzionamento e finanziamento  di  un
piano nazionale per la riqualificazione  sociale  e  culturale  delle
aree urbane degradate; 
    che ad avviso della ricorrente, la predisposizione del piano  non
prevede alcuna forma di intesa preventiva con le Regioni, presupposto
indefettibile,  in  casi,  quale  quello  di  specie,   di   funzioni
amministrative  attratte   in   sussidiarieta'   dall'amministrazione
centrale legate  a  competenze  legislative  diverse,  concorrenti  o
residuali,  con  conseguente  violazione  del  principio   di   leale
collaborazione; 
    che, sotto  altro  profilo,  il  fondo  previsto  dal  comma  434
dell'impugnato art. 1 della legge n. 190 del 2014  da'  corpo  ad  un
trasferimento finanziario a  destinazione  vincolata  in  materie  di
competenza concorrente e residuale delle Regioni senza che  ricorrano
i presupposti legittimanti sanciti dal  quinto  comma  dell'art.  119
Cost. e, in  ogni  caso,  senza  prevedere  il  coinvolgimento  delle
Regioni in sede di programmazione e riparto  dei  relativi  fondi  da
erogare; 
    che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, adducendo l'infondatezza delle censure e  concludendo  per  la
reiezione del ricorso; 
    che successivamente alla proposizione del ricorso, con l'art.  9,
comma 7,  lettera  b),  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78
(Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali), convertito con modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, e' stato modificato il  disposto  dell'impugnato
comma 431 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, prevedendo che  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  considerato  dalla
disposizione oggetto di modifica debba essere emanato  «[...]  previa
intesa con la Conferenza unificata [...]», intesa  poi  raggiunta  in
data 1° ottobre 2015; 
    che, con atto depositato il 13 gennaio 2017, la ricorrente, vista
la delibera del 30 dicembre 2016 della Giunta della  Regione  Veneto,
ha dichiarato di rinunciare al ricorso relativamente  ai  commi  431,
432, 433 e 434 dell'art. 1 della  legge  n.  190  del  2014,  con  la
motivazione della intervenuta intesa in linea con quanto previsto dal
comma 431 dell'art. 1  della  legge  n.  190  del  2014,  cosi'  come
novellato dopo la proposizione del ricorso; 
    che con atto depositato il 30 gennaio  2017,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, a seguito della delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 20 gennaio 2017, ha dichiarato di accettare la  rinuncia
parziale al ricorso. 
    Considerato che l'esame di questa  Corte  e'  qui  limitato  alla
questione relativa ai commi 431, 432, 433 e  434  dell'art.  1  della
legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita'  2015)»,  restando  riservata  a  separate   pronunce   la
decisione sulle altre questioni promosse dalla ricorrente; 
    che nei giudizi di legittimita' costituzionale in via  principale
la  rinuncia  al  ricorso,  accettata  dalla  resistente  costituita,
determina l'estinzione dei processi ai sensi dell'art. 23 delle norme
integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale  (ex
plurimis, sentenze n. 82 e n. 77 del 2015; ordinanze n. 49 e n. 3 del
2017, n. 93, n. 79 e n. 73 del 2015).