ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  3,  7,
comma 6, e 22, comma 1, della legge della Regione Basilicata 5 agosto
2016, n. 18 (Norme in materia di autorizzazione alla  costruzione  ed
esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a
150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale,
e delle linee e degli impianti indispensabili per la  connessione  di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato  il
30 settembre-4 ottobre 2016, depositato in cancelleria il  4  ottobre
2016 ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2016. 
    Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2017 il Giudice relatore
Giancarlo Coraggio; 
    udito l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  impugnato  gli
artt. 3, 7, comma 6,  e  22,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Basilicata 5 agosto 2016, n. 18 (Norme in materia  di  autorizzazione
alla costruzione ed esercizio di  linee  ed  impianti  elettrici  con
tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte  della  rete
di  trasmissione  nazionale,  e  delle   linee   e   degli   impianti
indispensabili per la connessione di impianti per  la  produzione  di
energia da fonti rinnovabili), per violazione  dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    1.1.- Deduce il ricorrente che la legge regionale impugnata  reca
norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed  esercizio  di
linee ed impianti elettrici con  tensione  non  superiore  a  150.000
volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e delle
linee e degli impianti indispensabili per la connessione di  impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
    La disciplina dettata dal legislatore non sarebbe rispettosa  del
riparto di competenze legislative fissato dall'art. 117, terzo comma,
Cost., che assegna allo Stato il  compito  di  elaborare  i  principi
fondamentali regolanti  la  materia  della  produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia. 
    L'introduzione di una soglia di riferimento (150.000 volt)  nella
individuazione degli  impianti  i  cui  processi  autorizzatori  sono
disciplinati a livello regionale lascerebbe  infatti  scoperta  tutta
una serie di infrastrutture energetiche, che, non essendo  ricomprese
in  quelle  facenti  parte  della  rete   di   trasporto   nazionale,
necessitano di un indirizzo regolatorio da parte dell'ente regionale. 
    La legge regionale impugnata si porrebbe cosi' in  contrasto  con
la normativa statale interposta in materia di  energia,  dettata  dal
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239  (Disposizioni  urgenti  per  la
sicurezza e lo sviluppo del sistema  elettrico  nazionale  e  per  il
recupero  di  potenza  di   energia   elettrica),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290. 
    Quest'ultimo  avrebbe  modificato  il  previgente  assetto  delle
competenze tra Stato e Regioni, passando da un riparto della  materia
basato su criteri  oggettivi,  quali  le  soglie  di  tensione  degli
impianti elettrici, a uno incentrato sulla loro appartenenza  o  meno
alla rete nazionale di trasporto dell'energia. 
    L'art. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003 dispone,  infatti,  che,
al fine di  garantire  la  sicurezza  del  sistema  energetico  e  di
promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia  elettrica,  la
costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete
nazionale di  trasporto  dell'energia  elettrica  sono  attivita'  di
preminente interesse statale e  sono  soggetti  ad  un'autorizzazione
unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,  previa
intesa con la Regione o le Regioni interessate. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in particolare, ritiene
censurabili gli artt. 3, 7, comma 6,  e  22,  comma  1,  della  legge
regionale in esame, perche': a) il primo reca le definizioni ai  fini
dell'applicazione della legge,  ma  omette  qualsivoglia  riferimento
alle linee di altissima tensione, nonostante esse possano  anche  non
essere annoverate tra  le  strutture  facenti  parte  della  rete  di
trasporto nazionale; b) il secondo, nel disciplinare la presentazione
della domanda di autorizzazione, ripropone il  menzionato  limite  di
tensione; c) il terzo, nel prevedere che l'esercente puo', entro  due
anni  dall'entrata  in  vigore  della   legge   regionale,   chiedere
un'autorizzazione in sanatoria per gli impianti gia' in esercizio, fa
anch'esso riferimento alla soglia di 150.000 volt. 
    Le   disposizioni   regionali    impugnate,    in    conclusione,
disattenderebbero l'assetto delle competenze fissate dal  legislatore
statale, creando di fatto un vuoto normativo  nella  regolamentazione
delle linee elettriche con tensione  superiore  a  150.000  volt  non
facenti parte della rete di trasporto nazionale dell'energia. 
    2.- Con memoria depositata nella cancelleria di questa  Corte  il
29 maggio  2017,  il  ricorrente  ha  ribadito  le  deduzioni  svolte
nell'atto introduttivo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  impugnato  gli
artt. 3, 7, comma 6,  e  22,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Basilicata 5 agosto 2016, n. 18 (Norme in materia  di  autorizzazione
alla costruzione ed esercizio di  linee  ed  impianti  elettrici  con
tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte  della  rete
di  trasmissione  nazionale,  e  delle   linee   e   degli   impianti
indispensabili per la connessione di impianti per  la  produzione  di
energia da fonti rinnovabili), per violazione  dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione,  in  relazione  ai  principi  fondamentali
della  materia  «produzione,  trasporto  e  distribuzione   nazionale
dell'energia» recati dall'art. 1-sexies del decreto-legge  29  agosto
2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza  di  energia
elettrica), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre
2003, n. 290. 
    1.1.- Secondo il ricorrente, le norme censurate - che dettano  le
definizioni  ai  fini  dell'applicazione  della  legge  (art.  3)   e
disciplinano la  presentazione  delle  domande  di  autorizzazione  a
regime e transitoria (rispettivamente, artt. 7, comma 6, e 22,  comma
1) - sarebbero affette dal vizio comune  di  non  avere  regolato  le
procedure autorizzatorie relative alle linee elettriche con  tensione
superiore a 150.000 volt non  appartenenti  alla  rete  di  trasporto
nazionale. 
    Anche  queste  autorizzazioni,  infatti,   sarebbero   ormai   di
competenza regionale, proprio in forza dell'art. 1-sexies citato, che
avrebbe modificato il precedente assetto regolatorio incentrato sulla
menzionata soglia quantitativa di tensione. 
    2.- Le questioni sono inammissibili, in primo luogo, per  difetto
di interesse. 
    2.1.- Con  un'unica  censura  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri lamenta, in sostanza, che  il  legislatore  regionale  abbia
omesso di regolare un tratto  della  materia  e  a  tale  censura  il
ricorrente fa seguire una richiesta di caducazione delle disposizioni
impugnate. 
    Una pronuncia ablatoria, tuttavia, «non  potrebbe  recare  alcuna
effettiva utilita' al fine della difesa delle  posizioni  sostanziali
[...] fatte valere, atteso che una tale  pronuncia,  avendo  il  solo
effetto di  privare  di  efficacia  la  disposizione  impugnata,  non
potrebbe certamente assicurare  quella  disciplina  [...]  dalla  cui
mancata adozione deriva, secondo lo stesso ricorrente, la lesione  di
dette posizioni» (sentenza n. 199 del 2014). 
    In ogni caso, la disciplina asseritamente mancante non  «potrebbe
essere introdotta con una pronuncia  di  questa  Corte,  non  potendo
essa,   evidentemente,   sostituirsi   al    legislatore    regionale
nell'esercizio della funzione legislativa allo  stesso  spettante  in
una materia di legislazione concorrente» (ancora sentenza n. 199  del
2014). 
    3.- Le  questioni  sono  inammissibili,  in  secondo  luogo,  per
insufficienza della motivazione posta a sostegno della comune censura
e per mancata  ricostruzione  del  quadro  normativo  di  riferimento
(sentenze n. 135 del 2017, n. 265 del 2016, n. 171, n. 82 e n. 60 del
2015; ordinanza n. 86 del 2016 ). 
    3.1.- L'assunto di fondo del ricorrente e'  che  l'art.  1-sexies
(comma 1) del d.l. n.  239  del  2003  avrebbe  introdotto  un  nuovo
riparto  di   competenze   tra   Stato   e   Regioni   in   relazione
all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e  impianti
elettrici, riparto fondato sulla loro appartenenza o meno  alla  rete
di  trasporto  nazionale:   l'autorizzazione   degli   impianti   non
riconducibili alla rete sarebbe ora,  a  prescindere  dalla  tensione
(inferiore o superiore a 150.000 volt), di spettanza delle Regioni. 
    Un'adeguata  prospettazione  delle  questioni  sollevate  avrebbe
tuttavia richiesto  un'articolata  e  ragionata  ricostruzione  della
norma assunta a parametro interposto e delle altre che  concorrono  a
regolare la materia. 
    3.2.- Il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione  della  delega
di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), mai espressamente
abrogato, nel trasferire  le  funzioni  amministrative  statali  alle
Regioni e agli enti locali, all'art. 88, numero 4, mantiene  in  capo
allo Stato la competenza sulle «opere concernenti le linee elettriche
relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts». 
    Il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59), anch'esso mai espressamente abrogato,  conserva  allo  Stato  le
funzioni amministrative concernenti «le reti  per  il  trasporto  con
tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche  relative
alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per
l'esercizio delle attivita' elettriche,  di  competenza  statale,  le
altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti» (art.  29,
comma 2, lettera g), e affida invece alle  Regioni  e  alle  Province
(artt. 30 e 31) la competenza ad  autorizzare  gli  elettrodotti  con
tensione non superiore a 150 KV (sentenze n. 313 del 2010  e  n.  248
del 2006). 
    Lo stesso art. 1-sexies del d.l. n. 239 del  2003,  al  comma  5,
prevede  che   «[l]e   regioni   disciplinano   i   procedimenti   di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di
competenza  regionale  in  conformita'  ai  principi  e  ai   termini
temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per  le  opere
che ricadono nel territorio di piu' regioni, le autorizzazioni  siano
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia  o
di mancata definizione  dell'intesa,  lo  Stato  esercita  il  potere
sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione». 
    Ai sensi dell'art. 7, commi 3 e  4,  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia  ambientale),   e   delle
elencazioni, attualmente vigenti, di cui agli Allegati II e III  alla
Parte  seconda  dello  stesso  decreto,  alla   Regione   spetta   la
valutazione d'impatto ambientale per gli «[E]lettrodotti aerei per il
trasporto  di  energia  elettrica,  non  facenti  parte  della   rete
elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale  superiore
100 kV con tracciato di lunghezza superiore a  10  km»,  mentre  allo
Stato  spetta   la   valutazione   d'impatto   ambientale   per   gli
«[E]lettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore  a
150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti
in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato  di  lunghezza
superiore a 40 chilometri», nonche' per gli «[E]lettrodotti aerei per
il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica
di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e
con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km», e gli  «[E]lettrodotti
aerei esterni per il trasporto di energia  elettrica,  facenti  parte
della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale
superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza  superiore  a  3  Km,
qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilita' di cui
all'articolo 20». 
    L'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica), poi, prevede che la rete  di
trasmissione nazionale - la cui individuazione concreta e' rimessa  a
un successivo decreto ministeriale - ricomprende le reti di  tensione
uguale o superiore a 220 KV e  le  parti  di  rete,  aventi  tensioni
comprese tra 120 e 220 KV, da individuare secondo criteri funzionali. 
    4.- Questo complesso quadro normativo, il cui esame - come  detto
- e' stato completamente omesso dal ricorrente, avrebbe  imposto  una
motivazione non «meramente assertiva» (sentenze n. 251 e  n.  32  del
2015) del perche' l'art. 1-sexies, comma 1, del d.l. n. 239 del 2003,
nel prevedere la competenza statale sugli elettrodotti relativi  alla
rete di trasporto nazionale, avrebbe anche implicitamente  attribuito
alle  Regioni  le  funzioni  amministrative   relative   alle   linee
elettriche superiori a 150.000 volt (non  facenti  parte  della  rete
nazionale), correlativamente abrogando le previgenti disposizioni che
le attribuiscono allo Stato.