ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 2, anche «in relazione al comma 1», del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Campania, nel procedimento vertente tra l'Agente di riscossione Equitalia Sud spa e A. E., con ordinanza del 6 maggio 2016, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2017 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio. Ritenuto in fatto 1.- La Commissione tributaria regionale della Campania, con ordinanza iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2016, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «sia in se' che in relazione al comma 1 di essa norma, per divisato contrasto» con gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, «nonche' con criteri di razionalita' e con i principi generali dell'ordinamento». 1.1.- Il giudice rimettente espone che la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto un ricorso proposto avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo ad un'autovettura inviatogli da Equitalia Sud spa per conto dell'Agenzia delle entrate di Napoli e del Comune di Napoli, relativamente a dieci cartelle di pagamento per tributi TARSU, IVA, IRPEF, IRAP ed altro dal 2005 al 2011, il tutto per un importo complessivo di euro 61.022,72. La parte ricorrente aveva dedotto l'omessa notifica delle cartelle richiamate nel preavviso e la decadenza dal diritto a quelle esazioni tributarie, nonche' la necessita' di usare la detta auto per accompagnare il figlio minore portatore di grave handicap. L'Agenzia delle entrate di Napoli ed il Comune di Napoli si erano costituiti deducendo la loro estraneita' alla lite, in quanto la notifica delle cartelle riguardava esclusivamente Equitalia Sud spa, e quest'ultima, costituitasi anch'essa, aveva contestato ogni avversa deduzione. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, previamente ritenuto impugnabile il preavviso di fermo, lo aveva annullato rilevando la mancata prova documentale della notifica delle cartelle ad esso prodromiche, pur rigettando la domanda di annullamento di queste ultime e quella di declaratoria di decadenza. Avverso tale sentenza - prosegue l'ordinanza di rimessione - aveva proposto appello Equitalia Sud spa, producendo documentazione relativa alla notifica delle suddette cartelle e comunque sostenendo l'erroneita' della decisione impugnata per inammissibilita' e infondatezza della domanda di annullamento del preavviso di fermo, nonche' per difetto di prova circa la dedotta necessita' del contribuente di accompagnare con l'autovettura in oggetto il figlio minore portatore di handicap. 1.2.- A parere del giudice rimettente - stante la rilevanza della questione, in quanto strettamente funzionale alla decisione sulla legittimita' della produzione in appello della prova documentale della notifica delle cartelle prodromiche al preavviso di fermo in oggetto, pur se tale prova era nella disponibilita' della parte producente gia' in primo grado - l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 sarebbe costituzionalmente illegittimo «sia in se' che in relazione al comma 1 della stessa norma», in quanto «sembra far salva indiscriminatamente la possibilita' di produzione in secondo grado di nuovi documenti». Il giudice a quo rammenta che della norma impugnata si e' costantemente registrata una rigida interpretazione letterale, che avalla la legittimita' della produzione di nuovi documenti in appello pur quando essi, come nella specie, gia' all'epoca del giudizio di primo grado siano in possesso della parte, la quale per mera inerzia non li ha prodotti. La norma impugnata, a parere della Commissione tributaria regionale, finirebbe col vanificare il rispetto del diritto di difesa. Una produzione documentale nuova in appello (possibile in primo grado e non avvenuta per mera inerzia della parte interessata) potrebbe artatamente impedire alla controparte processuale la proposizione di motivi aggiunti in primo grado e quindi condurre alla perdita di un grado di giudizio, con chiara compromissione del diritto consacrato nell'art. 24 Cost. La Commissione tributaria regionale della Campania - evidenziato come, nel giudizio a quo, la prova della notifica al contribuente delle cartelle prodromiche al preavviso di fermo in oggetto ben potrebbe essere acquisita nel secondo grado, pur non avendo Equitalia Sud spa provato la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore impeditivi di tale produzione in primo grado - rileva come cio' comporterebbe il superamento della perenzione cristallizzatasi davanti alla Commissione tributaria provinciale per mancata produzione di tali documenti nel termine previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale resterebbe, quindi, sempre sanabile davanti alla Commissione tributaria regionale (al massimo, subordinatamente al rispetto del termine dei venti giorni anteriori alla prima udienza in appello), peraltro operando, tale sanatoria, in modo del tutto incondizionato, senza cioe' alcun limite legato ad un previo giudizio di eventuale indispensabilita' dell'acquisizione. Da tali argomentazioni il giudice a quo desume anche la violazione dell'art. 3 Cost., derivante dalla disparita' di trattamento delle parti a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello documenti gia' in suo possesso nel grado anteriore ed in danno della controparte. Alla luce delle medesime motivazioni sarebbe infine ravvisabile, «altresi', quasi a mo' di corollario, la non manifesta infondatezza della stessa questione di costituzionalita' rispetto all'art. 117, co. 1, Cost. e, per esso, rispetto ai vincoli derivanti, a tacer d'altro, dall'art. 6 CEDU, che sancisce il diritto ad un processo equo». 2.- E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata. 2.1.- Innanzitutto, si profilerebbe un difetto di rilevanza, in quanto l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' della norma censurata non potrebbe incidere sull'esito del giudizio a quo. E cio' alla luce del principio (affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite, con sentenza 7 novembre 2011, n. 15144) secondo il quale il mutamento della propria precedente interpretazione di una norma processuale da parte del giudice della nomofilachia, il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, non puo' comportare una decadenza non esistente nella previgente giurisprudenza. A parere dell'Avvocatura, tale principio, ispirato dall'esigenza di tutelare l'affidamento delle parti rispetto alle regole processuali, elaborato dalla giurisprudenza per impedire l'applicazione in peius di una nuova giurisprudenza nel senso di escluderne la retroattivita', andrebbe, a fortiori, applicato per tutelare l'affidamento in una chiara disposizione di legge, quale, appunto, l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e nella facolta', in essa sancita, di produzione di documenti per la prima volta in appello. Ulteriore profilo di inammissibilita' deriverebbe dall'assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate in un ambito - quello delle norme processuali - connotato da ampia discrezionalita' del legislatore. Infatti, la questione impingerebbe nell'individuazione del momento del giudizio oltre il quale alle parti e' impedito il deposito di documenti, frutto di una valutazione necessariamente rimessa alla discrezionalita' del legislatore. 2.2.- Quanto al merito, L'Avvocatura deduce la manifesta infondatezza della questione. Non sarebbe, infatti, ravvisabile alcuna disparita' di trattamento tra le parti processuali, posto che la facolta' di produrre documenti prevista dalla norma censurata e' attribuita ad entrambe. Inoltre non potrebbe ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di consentire che un'attivita' probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello. Tanto avrebbe gia' affermato questa Corte, dichiarando manifestamente infondata la censura di violazione dell'art. 3 Cost. per l'asserita intrinseca irragionevolezza della disciplina per cui, nel rito ordinario, scaduti i termini concessi ai sensi dell'art. 184 del codice di procedura civile, nuove produzioni documentali non sono piu' possibili in primo grado - se non ove ricorrano gli estremi della rimessione in termini ex art. 184-bis cod. proc. civ. - mentre sarebbero ammissibili in appello (e' richiamata l'ordinanza n. 401 del 2000). Considerato in diritto 1.- La Commissione tributaria regionale della Campania dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «sia in se' che in relazione al comma 1 di essa norma», il quale prevede che nel giudizio di appello «[e'] fatta salva la facolta' delle parti di produrre nuovi documenti». 1.1.- La disposizione violerebbe gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonche' «criteri di razionalita' e [...] i principi generali dell'ordinamento». Secondo il rimettente, la facolta' di produrre per la prima volta in appello documenti gia' nella disponibilita' della parte nel grado anteriore genererebbe una disparita' di trattamento tra le parti del giudizio. Essa, inoltre, impedirebbe artatamente alla controparte la proposizione di motivi aggiunti in primo grado e quindi condurrebbe alla perdita, da parte di quest'ultima, di un grado di giudizio, con chiara compromissione del diritto consacrato nell'art. 24 Cost. Sussisterebbe inoltre la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 6 della CEDU. 2.- In via preliminare, va affermata l'inammissibilita' di quest'ultima censura per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente si limita ad affermare che dalle argomentazioni sviluppate con riferimento agli altri parametri «discende altresi', quasi a mo' di corollario la non manifesta infondatezza della stessa questione di costituzionalita' rispetto all'art. 117 co. 1 Cost. e, per esso, rispetto ai vincoli derivanti, a tacer d'altro, dall'art. 6 CEDU, che sancisce il diritto ad un processo equo». 2.1.- Conclusione analoga nel senso dell'inammissibilita' vale per la censura basata sulla violazione di «criteri di razionalita'» e non meglio precisati «principi generali dell'ordinamento». Manca infatti l'indicazione dei parametri costituzionali violati e, comunque, qualsiasi argomentazione a supporto della censura. 3.- Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza formulata dall'Avvocatura generale dello Stato. Secondo la difesa erariale, una pronuncia di accoglimento della questione di legittimita' costituzionale non potrebbe mai produrre effetti nel giudizio a quo. E cio' alla luce del principio elaborato dalla Cassazione, secondo il quale va esclusa l'operativita' della preclusione derivante dal nuovo indirizzo giurisprudenziale nei confronti della parte che abbia confidato nella consolidata precedente interpretazione di una norma processuale. 3.1.- Il ragionamento pone sullo stesso piano il mutamento di orientamento giurisprudenziale e la declaratoria di incostituzionalita' di una norma e ne fa conseguire l'irretroattivita' delle pronunce di incostituzionalita' aventi ad oggetto norme di carattere processuale. Cio' e' in evidente contrasto con la fisionomia del controllo di costituzionalita', risultante dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), caratterizzato dall'efficacia retroattiva delle pronunce di legittimita' costituzionale e fisiologicamente destinato ad incidere sul giudizio principale. 4.- Nel merito, non e' fondata la censura di disparita' di trattamento tra le parti del giudizio, sostenuta sulla base del presunto «sbilanciamento a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello documenti gia' in suo possesso nel grado anteriore». Sul punto e' sufficiente rilevare che tale facolta' e' riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, cosicche' non sussistono le ragioni del lamentato «sbilanciamento». 5.- Ai fini dell'esame dell'altra censura, e' opportuno premettere che questa Corte ha piu' volte chiarito che non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformita' tra i diversi tipi di processo (ex plurimis sentenze n. 165 e n. 18 del 2000, n. 82 del 1996; ordinanza n. 217 del 2000), e, piu' specificatamente, un principio di uniformita' del processo tributario e di quello civile (tra le altre, ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 e n. 329 del 2000, n. 8 del 1999). Quanto alla disciplina dei singoli istituti processuali, e' riconosciuta un'ampia discrezionalita' del legislatore nella loro conformazione (ex plurimis, sentenze n. 94 del 2017, n. 121 e n. 44 del 2016), fermo restando, naturalmente, il limite della manifesta irragionevolezza di una disciplina che comporti un'ingiustificabile compressione del diritto di agire (sentenze n. 121 e n. 44 del 2016, n. 335 del 2004). Con particolare riferimento all'art. 24 Cost., questa Corte ha costantemente ritenuto che esso non impone l'assoluta uniformita' dei modi e dei mezzi della tutela giurisdizionale: cio' che conta e' che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalita' tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attivita' processuale (ex plurimis, sentenze n. 121 e n. 44 del 2016; ordinanza n. 386 del 2004). 5.1.- Ebbene, nella specie non vi e' una compressione dell'esercizio del diritto di difesa nei sensi indicati. La previsione che un'attivita' probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello non e' di per se' irragionevole, poiche' «il regime delle preclusioni in tema di attivita' probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilita' in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile» (ordinanza n. 401 del 2000). 5.2.- Non sussiste, infine, la dedotta violazione dell'art. 24 Cost. per la perdita di un grado di giudizio: e' infatti giurisprudenza pacifica di questa Corte che la garanzia del doppio grado non gode, di per se', di copertura costituzionale (ex multis, sentenza n. 243 del 2014; ordinanze n. 42 del 2014, n. 190 del 2013, n. 410 del 2007 e n. 84 del 2003). 6.- Le argomentazioni svolte conducono ad una pronuncia di non fondatezza della questione sollevata.