LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISA
Sezione 6
riunita con l'intervento dei signori:
Iannelli Enzo - Presidente;
Glendi Graziella - relatore;
Scasso Alberto - giudice;
ha emesso la seguente ordinanza
sul ricorso n. 551/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso
cartella di pagamento n. 08720120014472109000 IVA - aliquote 2008
IRES Tassa auto;
contro Agenzia entrate - Direzione provinciale Pisa;
proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l. leg. rappr. geom. Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza, 7 - 56121 Pisa, difeso da: Volpi rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Amdrea via T. Rook n. 22 -
56100 Pisa;
terzi chiamati in causa:
Regione Toscana - 50100 Firenze;
Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro S.p.a., via Darsena 1 - 56121
Pisa, difeso da D'Agostini avv. Andrea, Piazza D'ancona 5 - 56127
Pisa;
sul ricorso n. 552/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso
cartella di pagamento n. 08720130002418173000 IVA - Aliquote 2009
IRES;
contro Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;
proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. geom.
Gianluca Rossi, via Giuseppe Ravizza, 7 - 56121 Pisa, difeso da:
Volpi rag. Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea via T. Rook
n. 22 - 56100 Pisa;
terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro
S.p.a. via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea,
piazza D'Ancona, 5 - 56127 Pisa;
sul ricorso n. 553/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso
cartella di pagamento n. 08720120018136107000 IVA - Aliquote 2010
IRES;
contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;
proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca
Rossi via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea via T. Rook n. 22 -
56100 Pisa;
terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro
S.p.a. via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea,
piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;
sul ricorso n. 554/14 depositato il 18 settembre 2014, avverso
cartella di pagamento n. 0872014007498077000 IVA - Aliquote 2011
IRES;
contro Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;
proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 -
56100 Pisa;
terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro
S.p.a. via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea,
piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;
sul ricorso n. 555/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso
cartella di pagamento n. 08720110006803262000 IVA - Aliquote 2007
IRAP IRES;
contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;
proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 -
56100 Pisa;
terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro
S.p.a. via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea,
piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;
sul ricorso n. 556/14 depositato il 18 settembre 2014, avverso
cartella di pagamento n. 0872012000079635400 IRAP 2008;
contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;
proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 -
56100 Pisa;
terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro
S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;
sul ricorso n. 557/14 depositato il 18 settembre 2014, avverso
cartella di pagamento n. 0872012001812320800 IRAP 2009;
contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;
proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 -
56100 Pisa;
terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro
S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;
sul ricorso n. 558/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso
cartella di pagamento n. 0872013001133409000 IRAP 2010;
contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;
proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 -
56100 Pisa;
terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro
S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;
sul ricorso n. 559/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso
cartella di pagamento n. 08720120003733134000 IRPEF - Altro 2008;
contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;
proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 -
56100 Pisa;
terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro
S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;
sul ricorso n. 560/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso
cartella di pagamento n. 08720130003581683000 IRPEF - Altro 2009;
contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;
proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 -
56100 Pisa;
terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro
S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;
sul ricorso n. 561/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso
cartella di pagamento n. 08720140006581829000 IRPEF - Altro 2010;
contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;
proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 -
56100 Pisa;
terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro
S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;
sul ricorso n. 562/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso
cartella di pagamento n. 08720130009945719 I.C.I. 2007;
contro: Comune di Fauglia;
proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 -
56100 Pisa;
terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro
S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;
sul ricorso n. 563/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso
cartella di pagamento n. 08720130009737576000 Tas. automobili 2010;
contro: Regione Toscana;
proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l. leg. rappr. geom. Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag.
Mario avv. Domenico Bechini-dr. Andrea Mancini, via T. Rook n. 22 -
56100 Pisa;
terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro
S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;
sul ricorso n. 564/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso
cartella di pagamento n. 08720140004818667000 Tas. automobili 2011;
contro: Regione Toscana;
proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag.
Mario avv. Domenico Bechini-dr. Andrea Mancini, via T. Rook n. 22 -
56100 Pisa;
terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro
S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa.
Svolgimento del processo
Con ricorsi ritualmente proposti fa SAFE s.r.l., in persona del
legale rappresentante, rappresentata e difesa dal rag. Mario Volpi,
dall'avv. Domenico Bechini e dal dott. Andrea Mancini e presso lo
studio del primo elettivamente domiciliata, impugnava le cartelle di
pagamento n. 08720120014472109000, n. 08720130002418173000, n.
08720120018136107000, n. 0872014007498077000, n.
08720110006803262000, n. 0872012000079635400, n. 0872012001812320800,
n. 0872013001133409000, n. 08720120003733134000, n.
08720130003581683000, n. 08720140006581829000, n. 08720130009945719,
n. 08720130009737576000, e n. 08720140004818667000 4, emesse ex art.
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 per
imposte varie e tasse automobilistiche, relative agli anni 2007,
2008, 2009, 2010 e 2011, meglio indicate nell'intestazione e
notificate alla societa' ricorrente, costituita il 28 aprile 2014 ed
iscritta nel registro delle imprese di Pisa il 12 maggio 2014, a
seguito di una operazione straordinaria di scissione parziale dalla
S.C.E.A.T., in qualita' di coobbligata solidale.
La SAFE s.r.l. ne chiedeva l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, in via pregiudiziale, perche' nelle cartelle si
faceva riferimento alla sua qualita' di coobbligata «anche in
riferimento all'art. 14, commi 1-2 decreto legislativo n. 472/1997»,
relativo alla cessione di azienda, mentre nella specie l'operazione
intercorsa tra S.C.E.A.T. e SAFE e' di scissione parziale, perche' le
cartelle impugnate erano prive di motivazione, anche con riguardo al
titolo della cobbligazione al pagamento e perche' non era stato
indicato il responsabile del procedimento. Quanto al merito, la
ricorrente, osservava che, ai sensi degli articoli 2506-quater, comma
4, e 2506-bis, comma 3, del codice civile, dei debiti della scissa
rispondono in solido la societa' scissa e le beneficiarie, nei limiti
del valore patrimoniale ad esse attribuito, e solo a seguito della
preventiva escussione nei confronti dell'obbligata principale, ed una
diversa prospettazione di responsabilita' illimitata a carico della
beneficiaria, in caso di scissione parziale, per i debiti tributari
della scissa, confligge col principio costituzionale di capacita'
contributiva di cui all'art. 53, tenuto per di piu' conto che il
principio della c.d. «supersolidarieta'» tributaria e' stato espunto
dal nostro ordinamento a far data dalla nota sentenza della Corte
costituzionale 30 aprile 1968, n. 48, oltre a confliggere con gli
articoli 24 e 113 della Costituzione, in ragione di una efficacia
ultra soggettiva degli atti di accertamento notificati alla sola
societa' scissa.
Sosteneva, infatti la ricorrente, con riferimento alla disciplina
tributaria prevista dall'art. 173, del TUIR, che i commi 12 e 13
vanno interpretati nel senso che essi contengono una differenziazione
circa gli obblighi tributari facenti capo alla scissa per gli anni
anteriori alla scissione, nel caso che si tratti di scissione
parziale, ovvero totale. Infatti, e' previsto, nel caso di scissione
parziale, che l'adempimento spetti alla societa' scissa e nei suoi
confronti vada, correlativamente, effettuata l'attivita' di
accertamento, mentre, nel caso di scissione totale, venendo meno
l'ente scisso, detti obblighi e correlativi accertamenti non possono
che fare capo alle beneficiarie, individuando il comma 12, quale
destinataria di detti obblighi quella appositamente designata
nell'atto di scissione, mentre, il successivo comma 13 precisa che,
sempre nel caso della sola scissione totale, qualora la designazione
venga omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per
prima e le altre societa' beneficiarie sono responsabili in solido
per le imposte e sanzioni. Di conseguenza, secondo la prospettazione
della ricorrente, la responsabilita' solidale illimitata delle
beneficiarie sussiste solo quando la scissione e' totale. La
ricorrente aggiungeva che detta interpretazione permette di
comprendere anche il disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto
legislativo n. 472/1997, in tema di sanzioni, che consente di
derogare, per la scissione totale, al principio di cui all'art. 8 del
citato decreto, relativamente all'intrasmissibilita' delle sanzioni
per le persone fisiche, in caso di morte dell'autore dell'illecito, e
lo stesso art. 15 va coordinato col disposto dell'art. 30, comma 2,
del decreto legislativo n. 231/2001, relativo all'ipotesi di
scissione dell'ente, che, in tema di sanzioni pecuniarie penali,
limita la responsabilita' solidale al valore del patrimonio netto
trasferito.
Pertanto, la ricorrente, considerato, altresi', che nessuno dei
creditori, tra essi compresa l'Amministrazione finanziaria, si era
opposta nelle forme e nei termini di legge all'operazione di
scissione, sosteneva che nulla era dovuto dalla SAFE per debiti della
societa' scissa, tuttora esistente, anteriori alla operazione di
scissione, o in subordine, la pretesa tributaria azionata doveva
essere ricondotta nei limiti del patrimonio ad essa SAFE assegnato.
Si costituivano in giudizio, sia Equitalia Centro s.p.a., in
persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea D'Agostini, sia l'Agenzia delle entrate, sia la Regione
Toscana, che, per quanto di competenza, ribadivano la legittimita'
della pretesa e del proprio operato e, confermando che si trattava di
tributi iscritti a ruolo nei riguardi della societa' S.C.E.A.T., come
indicato nelle cartelle ad essa intestate, opponevano che la
disciplina speciale tributaria in materia di operazioni di scissione
si discosta da quella civilistica di cui all'art. 2506-quater, comma
2, codice civile, che limita la responsabilita' solidale nell'ambito
del valore effettivo del patrimonio assegnato o rimasto, in ragione
del fatto che l'Amministrazione finanziaria, stante
l'indisponibilita' del debito di natura pubblica, non e' neppure
tenuta a proporre opposizione ai sensi dell'art. 2503, codice civile
al progetto di scissione, per cui nei suoi confronti non valgono le
limitazioni a disfavore dei creditori previste nella disciplina
civilistica. Inoltre l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n.
472/1997, nel prevedere, in ambito tributario, la responsabilita'
solidale di ciascuna societa' o ente derivato dalla scissione per le
violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione
ha effetto, la riferisce espressamente anche ai casi di scissione
parziale, cosi' confermando che l'interpretazione corretta dell'art.
173, comma 13, TUIR e' quella secondo cui la prevista responsabilita'
illimitata in solido per tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi
delle altre societa' beneficiarie si riferisce sia al caso di
scissione totale, che parziale. Infine, sottolineava in particolare
Equitalia, non e' previsto un beneficium excussionis a favore di
ciascuna delle societa' tenute a rispondere dei debiti anteriori alla
scissione e il richiamo effettuato dalla societa' ricorrente al
disposto di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 231/2001 e'
inconferente, riguardando detta norma la diversa ipotesi di sanzioni
pecuniarie derivanti da reato dell'ente, che non attiene alla
presente fattispecie.
Le parti resistenti, dunque, chiedevano, previo rigetto
dell'istanza di sospensione, il rigetto dei ricorsi, con la vittoria
delle spese.
Fissata l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione, la
societa' ricorrente depositava memoria, producendo un prospetto sulla
sua situazione patrimoniale ed economica ed una perizia di stima del
valore dell'azienda e la Commissione, sentite le parti, previa
riunione dei ricorsi RG numeri 552/14, 553/14, 554/14, 555/14,
556/14, 557/14, 558/14, 559/14, 560/14, 561/14, 562/14, 563/14 e
564/14 al ricorso RG n. 551/14, vista la complessita' della questione
e rilevato che il credito preteso era di gran lunga superiore ai
limiti del valore netto del patrimonio attribuito alla beneficiaria,
sospendeva l'esecuzione nel limite eccedente il valore del patrimonio
netto attribuito, fissando l'udienza di trattazione del merito.
A detta udienza comparivano le parti che ne avevano fatto
richiesta, insistendo ancora nelle rispettive tesi difensive. Quindi
la Commissione si riservava di decidere ai sensi dell'art. 35 decreto
legislativo n. 546/1992.
Motivi della decisione
Visti gli atti, sentite le parti, sciolta la riserva, vanno
pregiudizialmente esaminate le questioni inerenti la legittimita'
delle cartelle circa la individuazione del titolo di cobbligata della
societa' ricorrente, e relativa motivazione, e l'asserita mancata
indicazione del responsabile del procedimento.
1. Infondatezza delle questioni pregiudiziali dedotte dalla
ricorrente.
In ordine ad esse, la Commissione osserva che dalle cartelle di
pagamento si evince chiaramente come la pretesa sia riferita agli
omessi versamenti risultanti dal controllo, ex art. 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, sulle
dichiarazioni dei redditi della S.C.E.A.T. e agli omessi pagamenti
per ICI e tasse automobilistiche ex art. 17 legge n. 449/1997: la
S.C.E.A.T. viene infatti, indicata, nell'intestazione degli atti,
quale «destinatario» e viene aggiunto che la SAFE e' stata
individuata quale destinatario «in qualita' di coobbligato».
Il riferimento, poi, contenuto nelle cartelle, alla disciplina
delle sanzioni di cui all'art. 14, sulla cessione di azienda,
piuttosto che all'art. 15 del decreto legislativo n. 472/1997, sulla
trasformazione, fusione e scissione di societa', come nel caso, si
sostanzia in un mero errore materiale, perche', in effetti, l'importo
dovuto e' stato calcolato per l'intero, secondo la disciplina
dell'art. 15, e non nei limiti del valore del patrimonio conferito,
ai sensi dell'art. 14. Quanto alla motivazione, nelle cartelle sono
indicati gli estremi delle iscrizioni a ruolo, con la menzione dei
tributi, l'annualita' di riferimento e le targhe dei veicoli, in
relazione alle tasse automobilistiche, in modo che il contribuente e'
stato messo in grado di comprendere a cosa si riferisca la pretesa.
Privo di pregio e', infine, anche il motivo relativo all'asserita
mancata indicazione del responsabile del procedimento, perche' nelle
cartelle sono, invece, indicati i nominativi dei responsabili delle
iscrizioni a ruolo nella parte relativa al dettaglio degli addebiti
e, nella parte relativa alle comunicazioni dell'Agente della
riscossione, e' indicato il nominativo e la qualifica del
responsabile del procedimento di emissione e notifica delle cartelle.
2. Disciplina civilistica dei debiti della scissa non soddisfatti
dalla societa' cui fanno carico.
Passando, dunque, al merito, secondo la disciplina civilistica,
si ha scissione di societa' quando l'originaria societa' trasferisce
tutto il suo patrimonio ad altre societa' preesistenti, o di nuova
costituzione, e l'originaria societa' si estingue (scissione totale),
oppure quando l'originaria societa' rimane e trasferisce solo parte
del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola altra societa'
(scissione parziale).
Per quanto riguarda gli effetti della scissione, l'art.
2506-quater, ultimo comma, del codice civile dispone che «ciascuna
societa' e' solidalmente responsabile, nel limiti del valore
effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei
debiti della societa' scissa non soddisfatti dalla societa' cui fanno
carico». Detta disposizione si coordina con il disposto del comma 3
dell'art. 2506-bis codice civile, secondo cui, in riferimento al
progetto di scissione, «degli elementi del passivo, la cui
destinazione non e' desumibile dal progetto, rispondono in solido,
nel primo caso» (scissione totale) «le societa' beneficiarie, nel
secondo caso» (scissione parziale) «la societa' scissa e le societa'
beneficiarie. La responsabilita' solidale e' limitata al valore
effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna societa'
beneficiaria».
Se si dovesse, dunque, applicare la disciplina civilistica, dei
debiti anteriori alla scissione della S.C.E.A.T., risponderebbe la
stessa S.C.E.A.T., e la beneficiaria SAFE sarebbe solidalmente
responsabile dei debiti dalla prima non soddisfatti, nei limiti del
patrimonio netto ad essa attribuito.
3. Disciplina tributaria dei debiti fiscali e pene pecuniarie
riferibili alla scissa.
Tuttavia l'art. 173 TUIR, nella formulazione successiva alle
disposizioni civilistiche sopra menzionate, detta una disciplina che
appare diversa in riferimento ai debiti tributari della scissa
anteriori alla scissione.
Detta disciplina, in quanto speciale, e' destinata a prevalere su
quella generale del codice civile nei rapporti tra contribuente e
pubblica amministrazione.
Dunque, l'art. 173, innanzi tutto, afferma la neutralita' fiscale
delle operazioni di scissione, salvo il caso di conguaglio. Quindi,
dispone che dalla data in cui ha effetto la scissione, le posizioni
soggettive della scissa, in caso di scissione totale, sono attribuite
alle beneficiarie, e in caso di scissione parziale restano in capo
alla scissa alle beneficiarie e alla stessa scissa in proporzione
delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite (per
le beneficiarie) o rimaste (per la scissa), salvo che trattasi di
posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli
elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi
presso: i rispettivi titolari. Dispone, poi, che gli obblighi
relativi agli acconti delle imposte proprie e delle ritenute su
redditi altrui, restano in capo alla scissa, in caso di scissione
parziale, ovvero si trasferiscono alle societa' beneficiarie, in caso
si scissione totale, sempre in relazione alle quote di patrimonio
netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse. Infine, ai
commi 12 e 13, passa a regolare gli effetti della scissione sui
debiti tributari, in capo all'originaria societa', contratti prima
dell'operazione di scissione.
I commi 12 e 13 testualmente recitano:
«12. Gli obblighi tributari della societa' scissa riferibili ai
periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha
effetto sono adempiuti, in caso di scissione parziale, dalla stessa
societa' scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla
societa' beneficiaria appositamente designata all'atto di scissione».
«13. I controlli, gli accertamenti ed ogni altro procedimento
relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della
societa' scissa o, nel caso di scissione totale, di quella
appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio
dell'Agenzia delle entrate della societa' scissa. Se la designazione
e' omessa si considera designata la beneficiaria nominata per prima
nell'atto di scissione. Le altre societa' beneficiarie sono
responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie gli
interessi e ogni altro debito, e anche nei loro confronti possono
essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le
societa' coobbligate hanno facolta' di partecipare ai suddetti
procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri
di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione».
Come si vede, nelle su riportate disposizioni non vi e' alcun
cenno ad una limitazione della responsabilita' solidale nell'ambito
del patrimonio netto attribuito o rimasto, come previsto per i debiti
nella disciplina civilistica. Aggiungesi che l'art. 15 del decreto
legislativo n. 472/1997, con riferimento specifico alle somme dovute
per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la
scissione produce effetto e, quindi, per le sanzioni pecuniarie,
disciplina l'operazione di scissione unitamente all'operazione di
trasformazione e fusione, nel senso che, per queste ultime, la
societa' o ente risultante dalla trasformazione e fusione, anche per
incorporazione, subentra negli obblighi delle societa' trasformate o
fuse, e, per la scissione, «anche parziale», ciascuna societa' o ente
e' obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni
commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce
effetto.
Il tutto differenziandosi nettamente detta disciplina da quella
della cessione di azienda, di cui al precedente art. 14, ove si
dispone che, a parte il caso di frode, «il cessionario e'
responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva
escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o
del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni
riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui avviene la
cessione e nei due precedenti, nonche' per quelle gia' irrogate e
contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni
commesse in epoca anteriore».
4. Disciplina penale per le sanzioni pecuniarie dovute dall'ente
scisso.
Da ultimo, infine, le parti hanno menzionato l'art. 30, comma 2,
del decreto legislativo n. 231/2001 che, con riguardo alla disciplina
penale, ferma la responsabilita' dell'ente scisso, in caso di
scissione parziale, per i reati commessi anteriormente alla
scissione, dispone che «i beneficiari della scissione, sia totale che
parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni
pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente
alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e'
limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al
singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale e' stato
trasferito anche in parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale
e' stato commesso il reato», con una disposizione che differenzia la
posizione della scissa e della beneficiaria della scissione in
riferimento alla sanzione pecuniaria tributaria rispetto a quella
penale, mentre, per la cessione di azienda, la disciplina penale di
cui al successivo art. 33 del medesimo decreto legislativo n.
231/2001 e' esattamente conforme a quella tributaria, come detto.
5. Infondatezza dell'interpretazione della disciplina fiscale da
applicare proposta dalla ricorrente.
Essendo queste le disposizioni normative da applicare, e
segnatamente l'art. 173, commi 12 e 13, del TUIR e l'art. 15 del
decreto legislativo n. 492/1997, non convince l'interpretazione
offerta dalla societa' ricorrente, secondo cui, nella disciplina
fiscale summenzionata, che, ripetesi, prevale su quella generale del
codice civile, si avrebbe una differenziazione nel caso di scissione
parziale rispetto alla scissione totale, tale da escludere la
responsabilita' solidale per le scissioni parziali, o, al limite,
equiparare la disciplina tributaria a quella prevista per i debiti di
natura civilistica, con il limite del patrimonio netto attribuito.
L'interpretazione dell'art. 173 del TUIR proposta dalla
ricorrente e' la seguente: poiche' il comma 12 dell'art. 173,
nell'ipotesi di scissione parziale, mantiene fermi gli obblighi
tributari della societa' scissa in capo ad essa, ed e' nei confronti
della scissa che vanno effettuati i controlli e gli accertamenti e
ogni altro procedimento relativo ai debiti fiscali anteriori alla
scissione, il disposto del successivo comma 13, relativo alla
responsabilita' solidale delle altre societa' beneficiate, si
riferirebbe solo alla disciplina della scissione totale, posto che il
periodo precedente riguarda il caso di mancata indicazione della
designata, che si ha nell'ipotesi, appunto, di scissione totale,
essendo la designata il soggetto nei cui confronti l'Amministrazione
finanziaria si rivolge, non esistendo piu' la scissa, disponendosi
che, in tal caso, si considera designata la beneficiaria nominata per
prima nell'atto di scissione. Secondo la ricorrente, dunque, il
periodo successivo relativo alla responsabilita' solidale illimitata
delle «altre beneficiarie», non puo' che riferirsi a tutte le altre
beneficiarie che non sono la designata o la prima nominata, sempre, e
solo, in caso di scissione totale.
Detta interpretazione, pero', contrasta con il dettato letterale
della norma. Innanzi tutto, perche' lo stesso comma 13 riguarda sia
la scissione totale che la scissione parziale, laddove indica i
soggetti nei cui confronti sono svolti i controlli e gli accertamenti
ed ogni altro procedimento relativo agli obblighi tributari anteriori
della scissa, e cioe' la stessa scissa, per la scissione parziale, e
la societa' designata, per la scissione totale, ed, inoltre, perche'
il termine «altre», riferito alle beneficiarie, collegato al periodo
precedente, se vale a differenziare dette «altre» dalla societa'
beneficiaria designata o nominata per prima, non vale ad escludere le
beneficiarie nel caso di scissione parziale, posto che nella
scissione parziale il debitore principale e' la scissa, nella totale
la beneficiaria designata o la prima nominata, e le «altre
beneficiarie» sono le beneficiarie diverse, che esistono anche in
caso di scissione parziale, dal momento che vi e', comunque, una
beneficiaria necessaria (si ricorda che la disciplina civile consente
ve ne sia anche una sola), ed altre eventuali.
Inoltre, come sottolineato, nella disposizione tributaria non vi
e' menzione di limite alcuno alla responsabilita', ne' in caso di
scissione totale, ne' pure di scissione parziale.
All'interpretazione offerta dal contribuente osta, poi, il
dettato dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997,
perche' davvero non si comprende come possa intendersi diversamente
il dettato normativo assolutamente chiaro secondo cui «nei casi di
scissione, anche parziale di societa' o enti, ciascuna societa' o
ente e' obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per
violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione
produce effetto».
Ne deriva, allora, che i dati normativi applicabili, art. 173,
comma 12 e 13, TUIR, e art. 15 decreto legislativo n. 472/1997, non
prevedono affatto che la responsabilita' solidale della scissa si
abbia solo in caso di scissione totale, essendo chiaramente prevista
la responsabilita' solidale delle beneficiarie anche in caso di
scissione parziale.
6. Tentativo di interpretazione della disciplina fiscale da applicare
conforme al dettato costituzionale.
Nelle suddette norme e' pur vero che si parla di responsabilita'
solidale, senza specificare alcunche', ne' in termini di limitazioni,
ne' di illimitatezza. Si potrebbe ipotizzare che il silenzio del
legislatore non vada inteso quale deroga alla disciplina civilistica
sulla responsabilita' solidale nell'operazione di scissione,
applicandosi anche alla disciplina fiscale il limite del patrimonio
netto attribuito. Tuttavia la nozione generale del debito solidale,
ai sensi dell'art. 1292 codice civile, e' proprio quella che vede i
piu' debitori obbligati tutti per la medesima prestazione, sicche'
ciascuno puo' essere costretto ai pagamento per la totalita', di tal
che, allorquando nelle norme che la Commissione e' tenuta ad
applicare si parla di soggetti «responsabili in solido» (art. 173,
comma 13, TUIR) e di soggetto «obbligato in solido» (art. 15, comma
2, decreto legislativo n. 472/1997) non si puo' che rimandare alla
nozione generale di debito solidale come sopra menzionata. Inoltre,
nell'ambito della disciplina fiscale, con particolare riferimento
agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 472/1997, non si
comprenderebbe perche', nel caso di cessione di azienda, con l'art.
14, comma 1, il legislatore abbia chiaramente disposto che il
cessionario e' responsabile in solido al pagamento dell'imposta e
delle sanzioni, ma coi limiti della preventiva escussione e del
valore dell'azienda ceduta, mentre con l'art. 15, comma 2, in caso di
scissione, anche parziale, di societa' o enti, il legislatore abbia
fatto menzione della sola obbligazione in solido al pagamento delle
somme dovute per le violazioni commesse dalla scissa, senza
null'altro aggiungere.
Se si potesse anche ritenere che il silenzio del legislatore
rimandi alla disciplina civilistica specificamente prevista per
l'operazione di scissione, questo potrebbe se mai, allora, valere per
le imposte, ma non per le sanzioni, proprio perche' il legislatore,
al comma 2 dell'art. 15, nel caso di scissione, non ha ritenuto di
esternare alcun limite, come invece ha fatto per il caso di cessione
di azienda. Ma questo senza che sia ravvisabile alcun razionale
fondamento di differenziazione rispetto a quanto disposto per il
debito tributario dall'art. 173, comma 13, TUIR, dove, del pari, il
legislatore ha omesso di indicare espressamente alcun limite.
Questa Commissione, pertanto, ritiene che, nonostante ogni sforzo
interpretativo che sia conforme ai principi costituzionali di
ragionevolezza e uguaglianza e di imposizione adeguata all'effettiva
capacita' contributiva, il dettato normativo di cui agli articoli
173, comma 13, del TUIR e 15, comma 2, del decreto legislativo n.
472/1997 non possa che essere interpretato nella sua formulazione
letterale nel senso che, nel caso che ne occupa, ovvero di scissione
parziale, la societa' beneficiaria risponde solidalmente, senza
limitazioni, dei debiti pregressi della societa' scissa, come
sostenuto dalla difesa delle parti resistenti.
Ora siffatta conclusione offre motivo di dubbio di
costituzionalita', in relazione ai vizi dedotti in ricorso, sia in
riferimento all'art. 3 che all'art. 53 della Costituzione.
La questione appare, infatti, ad avviso di questa Commissione,
non manifestamente infondata, non essendo, appunto, possibile non
dubitare che, nel caso di scissione, ed in particolare di scissione
parziale, come nella specie, ove, peraltro, rimane in essere la
societa' originaria debitrice, poi, scissa, cui si aggiunge la
costituzione di un'altra, o piu', societa', tutte con il loro
patrimonio, la diversa disciplina, in riferimento alla beneficiaria,
per i debiti civilistici, limitati alla quota di patrimonio netto
attribuito ed, invece, illimitata, per i debiti tributari, confligga
con i principi costituzionali di uguaglianza e di effettiva capacita'
contributiva del debitore coobbligato.
7. Questione di costituzionalita'. Non manifesta infondatezza in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Sotto il primo profilo, con riferimento all'art 3 della
Costituzione, va rimarcato, innanzi tutto come l'operazione di
scissione sia caratterizzata dal principio di neutralita' fiscale,
sancito dai primi tre commi dello stesso art. 173 TUIR, per cui tale
istituto costituisce uno strumento di organizzazione societaria, nel
quale non debbono aver luogo plusvalenze o minusvalenze e neppure
alterazioni (in senso accrescitivo o diminutivo) di oneri,
responsabilita' e garanzie, che snaturerebbero l'essenza stessa
dell'istituto.
Una disciplina fiscale che alteri detto equilibrio, ponendo una
responsabilita' illimitata in capo alla beneficiaria per i debiti di
altro soggetto, verrebbe ad incrinare l'essenziale principio di
neutralita' della scissione e la stessa ragion d'essere
dell'istituto, creando indebiti vantaggi al creditore e altrettanti
indubbi svantaggi per situazioni debitorie pregresse rispetto al
nuovo assetto organizzativo societario, che contrastano con
l'intrinseca razionalita' che sta alla base di ciascuna norma, con
l'effetto che detta irrazionalita' e le conseguenze che ne derivano
violano di per se' l'uguaglianza di trattamento normativo in capo ai
destinatari della norma stessa.
Tanto cio' e' vero che per altre tipologie di operazioni
societarie, come in caso di cessione di azienda di cui all'art. 14
del decreto legislativo n. 472/1997, e come in caso di trasformazione
e fusione, di cui agli articoli 170, 171 e 172 TUIR e art. 15, comma
1, decreto legislativo n. 472/1997, la disciplina fiscale si conforma
agli elementi strutturali e alle finalita' delle relative operazioni
che connotano gli istituti.
Infatti, in caso di cessione di azienda, il cessionario e'
responsabile in solido dei debiti fiscali del cedente, fatto salvo il
beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti
del valore dell'azienda ceduta, mentre in caso di trasformazione e
fusione, evidentemente non esistendo piu' il soggetto originario,
rispondono gli enti che ne sono derivati.
Lo stesso dicasi per il raffronto con la disciplina penale, posto
che, come sopra rilevato, l'art 33 e lo stesso art. 30, comma 2, del
decreto legislativo n. 231/2001, dettano una disciplina, che, nel
doveroso rispetto dei profili di natura sanzionatoria, e' conforme
alla struttura civilistica, sia per il caso di cessione di azienda,
sia per il caso di scissione parziale. Infatti in caso di cessione di
azienda, «il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il
beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti
del valore di azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria», cosi'
come per gli obblighi tributari e sanzioni tributarie di cui all'art.
14 decreto legislativo n. 472/2997. In caso di scissione, gli enti
beneficiari della scissione, «sia totale che parziale», sono
solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute
dall'ente scisso per i reati commessi dalla data dalla quale la
scissione ha avuto effetto con obbligo «limitato al valore effettivo
del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti
di ente al quale e' stato trasferito, anche in parte il ramo di
attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato»,
disposizione quest'ultima strettamente afferente alla natura penale
della responsabilita', e con una disciplina che, dunque, e' conforme
al dettato civilistico di cui agli articoli 2506-quater, comma 4 e
2506-bis, comma 3, codice civile, ma si discosta, nettamente da
quella tributaria di cui agli articoli 173, comma 13, del TUIR e art.
15, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997.
Per ritenere, allora, che, in caso di scissione, la normativa
tributaria sia legittimamente diversa nell'escludere limiti alla
responsabilita' della beneficiaria per i debiti fiscali pregressi
della scissa, rispetto a quella civilistica (e a quella penale),
occorrerebbe individuare, nella fattispecie della scissione e, per
quel che qui interessa, della scissione parziale, un qualche elemento
di differenziazione rispetto agli altri fenomeni societari, di cui
sopra detto, che giustifichi siffatto rigore.
Ma, come gia' rilevato, il principio di neutralita'
dell'operazione di scissione impedisce che sia ravvisabile un
qualsivoglia ragionevole motivo che consenta uno squilibrio tale
nell'assunzione di tutti i debiti pregressi della scissa da parte
della societa' derivante dalla scissione, in contrasto con quanto
negozialmente stabilito e oltre il valore del patrimonio netto
assegnato, tenendosi conto che la societa' scissa debitrice e' sempre
esistente, con il suo patrimonio rimasto, nei cui confronti
l'Amministrazione finanziaria puo' rivolgersi per la soddisfazione
del debito che, infatti, lo stesso art. 173 TUIR chiaramente intende
essere rimasto in capo alla scissa, ai sensi del piu' volte
menzionato comma 12.
Inoltre, per quanto attiene alla fattispecie sanzionatoria di cui
all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997, sempre
sotto il profilo del parametro costituzionale di cui all'art. 3, non
si comprende, sempre nel caso di scissione parziale, l'equiparazione
del trattamento sanzionatorio della scissa, che e' pur sempre
l'autrice della violazione, e in quanto tale chiamata a rispondere
illimitatamente della violazione da essa stessa commessa, con quello
della beneficiaria che, pur estranea alla commissione dell'illecito
altrui, ne dovrebbe, del pari, rispondere illimitatamente, in
contrasto, tra l'altro, con gli stessi principi generali sulla
sanzione tributaria, di cui, in particolare, agli articoli 5
(colpevolezza) e 7 (criteri di determinazione della sanzione) del
medesimo decreto legislativo n. 472/1997.
Si evidenzia, altresi', al proposito, che l'art. 14 del decreto
legislativo n. 472/1997, per la cessione di azienda, differenzia la
responsabilita' del cessionario rispetto a quella del cedente anche
per il limite temporale della commissione della violazione nell'anno
in cui e' avvenuta la cessione o nei due anni precedenti, salvo, per
quelle riferite agli anni precedenti, sia intervenuta nel medesimo
periodo l'irrogazione o contestazione della violazione, mentre l'art.
15, comma 2, anche per la scissione parziale uniforma la
responsabilita' solidale per ciascuna societa' od ente derivante
dalla scissione, che sono tutte tenute al pagamento delle somme
dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale
la scissione produce effetto, senza alcun limite temporale a favore
delle beneficiarie. Per giustificare una responsabilita' solidale
illimitata delle beneficiarie, infine, non puo' aver rilievo la
circostanza che il debito tributario sia indisponibile, come afferma
l'Agenzia delle entrate, tanto che l'Amministrazione non e' tenuta ad
opporsi all'operazione di scissione. Non vi e' dubbio che gli
obblighi facenti capo alla scissa e alla beneficiaria non vengono
meno, essi permangono, come permangono anche, ad esempio, in caso di
cessione di azienda, ma questo non toglie, che per la cessione di
azienda, restino giustamente fermi, nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria, i limiti della responsabilita'
tributaria in capo alla cessionaria. Il limite alla responsabilita',
nell'ambito del valore dell'azienda conferita o del patrimonio netto
attribuito, non e', infatti, previsto per ostacolare il recupero dei
crediti o del pagamento delle imposte, in spregio ai diritti del
creditore ma costituisce il bilanciamento alla sfera patrimoniale che
viene trasmessa da una societa' ad un'altra.
8. Questione di costituzionalita'. Non manifesta infondatezza in
riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Proprio in riferimento a questa considerazione, emerge, a parere
della Commissione, il secondo profilo di incostituzionalita' delle
disposizioni normative in esame, con riferimento all'art. 53 della
Costituzione, ovvero al fondamentale principio di capacita'
contributiva.
Pretendere che, in permanenza dell'esistenza della societa'
scissa, la quale potrebbe aver anche scisso poca parte del suo
patrimonio, per la costituzione della o delle beneficiarie, vengano
riversati in capo ad una di esse, illimitatamente, tutti i debiti
fiscali della scissa, appare obiettivamente sproporzionato alla
capacita' reddituale della beneficiaria, tale da rendere detta
operazione, a dir poco, «suicida» da parte della beneficiaria
medesima, in presenza di debiti tributari della scissa, che,
ripetesi, permane in essere.
Non si puo', dunque, che rimarcare quanto gia' rilevato dalla
stessa Corte costituzionale e proposito della c.d. supersolidarieta'
tributaria con le sentenze 30 aprile 1968, n. 48 e 17 dicembre 1968,
n. 139, ovvero come non possa imputarsi ex lege ad un soggetto una
obbligazione solidale per il pagamento di imposte riferibili a fatti
indice di capacita' contributiva propri di un altro soggetto, a meno
che il coobbligato non sia in grado di procacciarsi preventivamente,
rispetto all'insorgenza dell'obbligazione, la provvista finanziaria
necessaria per adempiere all'obbligo solidale, cosi' da ristabilire
l'adeguata rispondenza al parametro della capacita' contributiva. Se,
dunque, la norma tributaria prevede un obbligo ex lege di
responsabilita' illimitata a carico della beneficiaria, detto obbligo
e' totalmente svincolato rispetto al rapporto tra la scissa e la
beneficiaria medesima e la capacita' contributiva di quest'ultima,
mentre se, secondo i criteri civilistici, la beneficiaria e' tenuta a
rispondere dei debiti tributari nell'ambito del patrimonio
attribuito, detta ripartizione, tra responsabilita' della scissa e
della beneficiaria, va ad equilibrare la capacita' contributiva, nel
senso che vi e' perfetta proporzionalita' tra quanto conferito e
l'accollo di debiti altrui da parte della beneficiaria.
Senza dimenticare quanto detto sopra, ovvero che il Fisco puo'
sempre agire per i debiti della scissa sulla parte di patrimonio non
conferito alla beneficiaria e che rimane alla scissa, che e' la
debitrice.
Il tutto, sia sotto il profilo degli obblighi tributari, che
delle conseguenti pene pecuniarie.
9. Rilevanza della questione per la decisione da adottare.
La questione, infine, e' di evidente rilevanza, nella fattispecie
in esame, anche a far mente ai valori di cui si tratta.
Come si evince dal ricorso e dalla memoria della SAFE, e non
specificamente contestato dalle altre parti, la pretesa azionata
nelle cartelle impugnate in conseguenza dei debiti tributari della
S.C.E.A.T. e' di complessive € 1.797.090,00, il patrimonio netto
contabile assegnato alla SAFE e' di' € 41.802,72, posto che alla
S.C.E.A.T. sono rimasti valori attivi, quali terreni edificabili e
crediti verso clienti e non e' chiaro se SAFE sia l'unica
beneficiaria della scissione, inoltre il valore di mercato
dell'azienda SAFE, secondo una perizia agli atti, e' di € 214.844,00.
Pertanto, la rilevanza della questione nella fattispecie sta nel
fatto che, se la responsabilita' della beneficiaria per i debiti
fiscali della scissa, e relative sanzioni pecuniarie, anteriori
all'operazione di scissione e' illimitata, come si evince dal dato
testuale degli articoli 173, comma 13, del TUIR e dall'art. 15, comma
2, del decreto legislativo n. 472/1997, e se dette disposizioni
normative fossero rispettose dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3 e 53 della Costituzione, la pretesa azionata con gli atti
qui impugnati dovrebbe essere dichiarata da questa Commissione
fondata e il ricorso essere rigettato, dovendo rispondere la SAFE di
tutti i pregressi debiti della S.C.E.A.T. qui azionati, mentre, se la
suddetta normativa fosse in contrasto con i principi costituzionali,
come non infondatamente si dubita che sia, e dovendosi, allora,
applicare la disciplina generale prevista dal codice civile, questa
Commissione dovrebbe, invece, accogliere parzialmente il ricorso,
annullando gli atti per la parte che eccede il patrimonio netto
attribuito alla SAFE, contenendo, dunque, la responsabilita' della
medesima SAFE per i debiti tributari e sanzioni facenti capo alla
S.C.E.A.T. nei limiti del patrimonio netto ad essa attribuito.
Pertanto, non potendosi che disattendere l'interpretazione
fornita dalla societa' ricorrente del dato normativo in oggetto, e
non consentendo il dettato letterale dell'art. 173, comma 13, TUIR e
dell'art. 15, comma 2 decreto legislativo n. 472/1997, altra
interpretazione che sia conforme ai valori costituzionali, come sopra
detto, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale delle stesse disposizioni normative
nella parte in cui stabiliscono, in caso di scissione parziale, una
responsabilita' solidale illimitata, piuttosto che contenuta nei
limiti del valore effettivo del patrimonio netto attribuito, della
societa' beneficiaria per i debiti tributari della societa' scissa
anteriori all'operazione di scissione non soddisfatti dalla societa'
cui fanno carico e per le pene pecuniarie conseguenti alle violazioni
commesse dalla scissa anteriormente alla data dalla quale la
scissione produce effetto, in riferimento agli articoli 3 e 53 della
Costituzione, il giudizio va sospeso e gli atti rimessi alla Corte
costituzionale ai sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953.