TRIBUNALE DI ROMA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
Ordinanza
Il Giudice per l'udienza preliminare dott. Costantino De Robbio;
premesso che il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a
giudizio di M. F. per i reati previsti e puniti degli articoli
589-bis, commi 2 e 8 del codice penale, e 186 lettera C, commi 2-bis
e 22-sexies C.d.S.;
che all'udienza del 28 febbraio 2017 il difensore ha sollevato
eccezione di costituzionalita' dell'art. 590-quater codice penale
(introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016 n. 41) in
relazione agli articoli 3, 25 comma 2 e 27 della Costituzione, nella
parte in cui prevede il divieto di prevalenze e/o equivalenza
dell'attenuante speciale prevista dall'art. 589-bis, comma 7 del
codice penale rispetto alle circostanze aggravanti previste dagli
articoli 589-bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter del codice penale;
Osserva
Sulla rilevanza della questione.
L'imputato e' stato tratto a giudizio per il delitto di omicidio
stradale e lesioni stradali plurime, per avere guidato un'autovettura
in stato di ebbrezza e tamponato un autocarro, in tal modo provocando
la morte di uno dei soggetti trasportati su quest'ultimo mezzo
nonche' il ferimento di altro trasportato e del guidatore dello
stesso.
Dagli atti emergono diversi elementi che potrebbero, all'esito
del giudizio abbreviato, comportare l'attribuzione di responsabilita'
concorrenti con quelle dell'imputato:
il guidatore dell'autocarro tamponato era a sua volta sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, sicche' anche la
sua condotta di guida potrebbe avere risentito di tale stato
contribuendo al sinistro;
il trasportato deceduto non indossava la cintura di
sicurezza;
il tratto di strada su cui e' avvenuto il sinistro presentava
illuminazione non funzionante.
L'accertamento di una o piu' di queste circostanze di fatto come
concause del sinistro comporterebbe l'applicazione, in misura da
valutare, della circostanza attenuante prevista dall'art. 589-bis
comma 7, con conseguente diminuzione della pena fino alla meta'.
Tale diminuente tuttavia potrebbe operare solo sulla quantita' di
pena determinata ai sensi delle circostanze aggravanti previste
dall'art. 589-bis, poiche' l'art. 590-quater codice penale impedisce
il bilanciamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti per il
reato di omicidio stradale.
Nel caso in esame, sono state contestate nel capo di imputazione
due circostanze aggravanti: l'aggravante di avere guidato in stato di
ebbrezza (art. 589-bis, secondo comma) e quella di avere provocato la
morte di una persona e lesioni personali ad altre due, in specie -
come si e' detto - il conducente dell'autocarro ed un terzo soggetto
trasportato (art. 589, ottavo comma).
In caso di condanna dunque, qualora il giudice scrivente dovesse
riconoscere sia la diminuente del concorso di colpa che una o piu'
delle circostanze aggravanti contestate, dovrebbero essere applicati
prima gli aumenti di pena previsti per le aggravanti e - solo dopo
- la diminuzione di pena, stante il predetto divieto di bilanciamento
delle circostanze.
Conseguentemente, all'imputato non potrebbe che essere irrogata
una sanzione da determinarsi all'interno di una cornice edittale
imposta dalla norma (l'art. 590-quater codice penale) la cui
legittimita' costituzionale e' contestata.
Sulla non manifesta infondatezza.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, si
osserva quanto segue. Con l'art. 1, comma due, della legge 23 marzo
2016 n. 41 il legislatore ha introdotto nel codice penale l'art.
590-quater, che disciplina il computo delle circostanze.
La norma introduca per i reati di cui agli articoli 589-bis,
589-ter, 590-bis e 590-ter una deroga alla disciplina generale
prevista dagli articoli 63 e seguenti del codice penale.
In virtu' di tale nuova disposizione, e' dunque previsto il
divieto di equivalenza o di prevalenza delle circostanze attenuanti
(diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice
penale) sulle circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis,
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis,
secondo terzo quarto quinto e sesto comma e 590-ter.
In caso di concorrenza di una o piu' delle predette circostanze
aggravanti e di circostanze attenuanti, le diminuzioni conseguenti al
riconoscimento delle attenuanti si operano sulla quantita' di pena
determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
E' stato in questo modo esteso ai delitti di omicidio stradale e
lesioni stradali il meccanismo di limitazione della discrezionalita'
del giudice penale nella valutazione degli aumenti e diminuzioni di
pena gia' introdotto nel nostro sistema penale in diverse occasioni
negli ultimi anni.
Il legislatore ha in particolare previsto il divieto di
bilanciamento delle circostanze per la prima volta con la modifica
operata dalla legge 5 dicembre del 2005 n. 251 all'art. 69, comma
quarto del codice penale, introducendo un limite al principio
generale del giudizio di bilanciamento nel caso di recidiva reiterata
(art. 99, quarto comma codice penale).
La Corte costituzionale si e' espressa sulla legittimita' in via
generale di tale divieto, stabilendo che le deroghe al bilanciamento
possono essere ritenute costituzionalmente legittime, purche' non
«trasmondino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio»
(sentenza n. 68 del 2012).
Un importante criterio ermeneutico e' stato offerto, sullo stesso
tema, da altra pronuncia della Corte con la sentenza n. 251 del 2012,
ove si legge che le deroghe al bilanciamento delle circostanze non
sono legittime se determinano «un'alterazione degli equilibri
costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilita'
penale».
In piu' occasioni la Corte ha ravvisato in concreto il
superamento di questi limiti, dichiarando incostituzionale il divieto
di bilanciamento delle circostanze in relazione:
a) all'art. 73, comma 5 del testo unico n. 309/1990 (sentenza
n. 251 del 2012);
b) all'art. 648, secondo comma del codice penale (sentenza
105 del 2014);
c) all'art. 609-bis, terzo comma del codice penale (sentenza
74 del 2016).
Nella prima delle tre sentenze menzionate la Corte ha fatto
discendere il giudizio di illegittimita' costituzionale dalla
sproporzione delle sanzioni discendente dalla mancata possibilita' di
bilanciare le circostanze rispetto alle pene applicabili laddove tale
divieto non vi fosse stato.
Ha in particolare evidenziato che nel caso di recidiva reiterata
equivalente all'attenuante il massimo edittale previsto dal quinto
comma dell'art. 73 del testo unico sugli stupefacenti per il fatto di
«lieve entita'» (sei anni di reclusione) corrispondeva al minimo
della pena da irrogare per la corrispondente ipotesi prevista per il
reato-base (l'art. 73, primo comma del testo unico n. 309/1990
prevede infatti come noto la pena da sei a venti anni di reclusione).
Dunque il minimo della pena detentiva previsto per il fatto di
«lieve entita'» (un anno di reclusione) ne risultava moltiplicato per
sei nei confronti del recidivo reiterato, che subiva cosi' di fatto
un aumento incomparabilmente superiore a quello specificamente
previsto dall'art. 99, quarto comma codice penale per la recidiva
reiterata, che, a seconda dei casi, e' della meta' o di due terzi.
Proprio in questo aumento sproporzionato rispetto all'ipotesi
base e' stata ravvisata l'illegittimita' costituzionale della norma.
Un procedimento logico analogo e' stato seguito in occasione del
secondo intervento (avvenuto con la gia' menzionata sentenza n. 105
del 2014), laddove la Corte ha rilevato che per effetto della
recidiva reiterata il minimo della pena detentiva previsto per il
fatto di particolare tenuita' della ricettazione (15 giorni di
reclusione) veniva moltiplicato per 48 volte, determinando un aumento
incomparabilmente superiore a quello specificamente previsto per tale
recidiva dall'art. 99, quarto comma, codice penale, che, come detto,
e' della meta' o di due terzi.
Pur tenendo conto delle differenze tra la disciplina dell'art.
69, quarto comma e quella dell'art. 590-quater del codice penale, si
puo' applicare il medesimo ragionamento seguito dalla Corte
costituzionale in queste due ipotesi (il ragionamento seguito dalla
terza delle sentenze citate, la n. 74 del 2016, segue un percorso
logico diverso) anche all'ipotesi speciale di divieto di
bilanciamento delle circostanze che qui interessa.
Come si e' visto in precedenza, le circostanze aggravanti
contestate sono due: guida in stato di ebbrezza e pluralita' di
eventi mortali e/o lesivi; a fronte di tali aggravanti viene
potenzialmente in gioco - oltre alla concessione delle circostanze
attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis codice penale - la
diminuente speciale prevista dal comma settimo dello stesso art.
589-bis del codice penale.
L'art. 589-bis, settimo comma prevede che «qualora l'evento non
sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole,
la pena e' diminuita fino alla meta'».
Il legislatore ritiene dunque che la pena dell'autore della
condotta che ha provocato l'evento morte debba essere assoggettato ad
una pena diminuita, avendo altro conducente (sia egli il soggetto
rimasto ucciso o un terzo) contribuito causalmente alla commissione
dell'evento, perche' a sua colpevole di violazione di norme generiche
o specifiche.
Si tratta di una diminuente ad effetto speciale che puo' essere
applicata in tutti i casi - che statisticamente si riscontrano nella
maggior parte dei sinistri stradali - in cui entrambi i soggetti
coinvolti abbiano violato norme generali o speciali e siano dunque
«in colpa», anche se in misura sensibilmente differente tra di loro.
Nel caso di concorso di colpa, dunque , la pena e' diminuita
«fino alla meta'», proprio per consentire al giudice di adeguare la
sanzione al grado effettivo di colpa dell'imputato rispetto al fatto
contestato.
Conseguentemente, la pena prevista dall'art. 589-bis, primo comma
(da 2 a 7 anni) diventa punibile con una pena minima di un anno,
quella del secondo comma (8-12 anni) con una pena minima di 4 anni e
quella del quarto comma (5-10 anni) con una pena minima di due anni e
sei mesi.
Ma operando anche l'aumento delle circostanze aggravanti tale
diminuzione non potra' avere effetto se non partendo dalla
fattispecie aggravata, stante il divieto di bilanciamento delle
circostanze.
Conseguentemente, il riconoscimento da parte del giudice della
circostanza aggravante prevista dall'art. 589-bis, secondo comma
comporta una pena edittale minima di otto anni di reclusione,
diminuita ai sensi dell'art. 589-bis, settimo comma in caso di
riconoscimento di concorso di colpa a quattro anni di reclusione.
Laddove invece non operasse tale divieto e si potesse procedere
al bilanciamento delle circostanze secondo la regola generale
prevista dall'art. 69, secondo comma, in caso di prevalenza della
circostanza attenuante prevista dall'art. 589, settimo comma codice
penale il giudice dovrebbe operare la diminuzione «fino alla meta'»
sulla pena prevista per il delitto-base dall'art. 589-bis, primo
comma codice penale e dunque dal minimo edittale di due anni di
reclusione si scenderebbe ad un anno di reclusione.
Per effetto della norma in discussione (590-quater) dunque
l'imputato subisce un aumento della cornice edittale pari al
quadruplo, senza contare l'eventuale ulteriore aumento di pena per
l'altra aggravante contestata (pluralita' di eventi lesivi), che puo'
comportare un ulteriore aumento di pena «fino al triplo», dunque in
ipotesi dagli otto anni si passerebbe ad un minimo edittale di
ventiquattro anni, da diminuire per effetto dell'attenuante a dodici
anni di reclusione come pena minima, pari al sestuplo della pena
minima applicabile se non esistesse il divieto di bilanciamento delle
circostanze che si assume illegittimo.
I predetti aumenti appaiono irragionevoli ed arbitrari, e violano
il criterio di proporzione tra le fattispecie previste dalla norma
penale in esame.
Sottrarre al giudice la possibilita' di valutare nel caso
concreto la prevalenza della diminuente rispetto alle aggravanti
potrebbe comportare infatti un aumento sproporzionato di pena anche
nel caso di percentuale minima di colpa dell'imputato.
Si pensi al caso in cui un soggetto, che si e' messo alla guida
in stato di ebbrezza, sia coinvolto in un incidente stradale
dall'esito mortale e che all'esito del processo si accerti un grado
di colpa pari all'1% in capo all'imputato (poiche' per il restante
99% la colpa e' dell'altro conducente rimasto ucciso nel sinistro):
in un caso siffatto, ad una percentuale minima di colpa
corrispondera' una conseguenza del tutto sproporzionata (4 anni di
pena minima), non potendo in alcun modo essere valutata la
circostanza che la colpa sia minima come prevalente sulla circostanza
aggravante dello stato di ubriachezza.
In sostanza la pena da irrogare subisce un aumento esorbitante ed
inevitabile solo per effetto dello stato di ebbrezza e non in
relazione al contributo causale dato dall'evento: in tal modo, il
legislatore mostra di dare allo stato di ebbrezza un valore che
prescinde del tutto dall'effettiva incidenza di tale stato nella
causazione della morte della vittima del sinistro.
Chi si pone alla guida del mezzo in stato di ebbrezza si espone
al rischio di eventi a cui puo' anche contribuire in maniera
pressocche' irrilevante e ne risponde penalmente: e' palese lo
sconfinamento in una sorta di responsabilita' oggettiva che e' del
tutto avulsa dai parametri costituzionali.
Tale profilo di irragionevolezza sembra diretta conseguenza del
fatto che la norma dell'art. 590-quater del codice penale e' l'unica
in cui sia previsto il divieto di bilanciamento di circostanze per
delitti colposi.
A cio' va aggiunto che il legislatore sembra conferire eccessiva
considerazione all'integrazione dell'aggravante dello stato di
ebbrezza, senza tenere conto che:
a) nel nostro ordinamento la guida in stato di ebbrezza
costituisce titolo di reato autonomo ed e' punita a titolo
contravvenzionale (art. 186 del codice della strada);
b) si tratta di circostanza che riguarda la persona del
colpevole e non il fatto, tanto che come si e' visto non sempre
assume valore causale nella determinazione dell'evento.
Al giudice e' dunque imposto di assegnare valore comunque
prevalente ad una circostanza ritenuta di non rilevante allarme
sociale da altra norma e potenzialmente avulsa dal fatto rispetto
alle circostanze (attenuanti) anche se queste hanno diretta
connessione con il fatto per cui si procede e che hanno contribuito
all'evoluzione causale che ha determinato l'evento.
Tale limitazione della discrezionalita' del giudice nella
valutazione del fatto appare arbitraria ed irragionevole, ed in netto
contrasto con i principi costituzionali richiamati in epigrafe.
Ulteriore profilo di irragionevolezza della norma in esame
discende dalla comparazione tra l'omicidio stradale e l'omicidio
colposo previsto dall'art. 589 del codice penale.
E' noto che, fino all'emanazione della legge n. 41 del 2016,
l'omicidio commesso con violazione delle regole del codice della
strada era inserita come circostanza aggravante nel corpus
dell'omicidio colposo.
Cio' dimostra che non vi e' alcuna sostanziale differenza tra
l'ipotesi «speciale» di omicidio colposo oggi disciplinata dall'art.
589-bis e le altre forme di omicidio colposo rimaste ancorate al
parametro dell'art. 589 del codice penale.
Ed allora, non appare rispondente a criteri di equita' che per
un'ipotesi di omicidio colposo non stradale aggravato (si pensi ad
alcune allarmanti ipotesi di colpa medica o agli infortuni sul
lavoro) si possa, attraverso il bilanciamento delle circostanze,
scendere ad una pena minima di sei mesi di reclusione mentre per
l'omicidio stradale aggravato debba partirsi dal minimo edittale di
quattro anni di reclusione.
Anche sotto questo profilo pare innegabile la violazione dei
parametri costituzionali invocati: contrasta infatti con i criteri di
proporzione e uguaglianza della pena che il medesimo evento di reato
subisca nelle due ipotesi un trattamento sanzionatorio cosi'
diversificato.
Ulteriori spunti in tal senso giungono da una recente sentenza
della Corte costituzionale (la n. 236 del 2016) in tema di
alterazione di stato (art. 567 del codice penale) che ha sancito una
novita' anche rispetto ad altre pronunce della stessa Corte.
La questione era stata sollevata non in relazione ad
un'illegitimita' di trattamento sanzionatorio in comparazione con
altre norme, ma di per se'.
Si era infatti rilevato che la cornice edittale manifesterebbe la
propria irragionevole severita' nell'impedire di fatto al giudice di
tenere conto delle situazioni concrete in cui il soggetto agisce: da
qui l'incostituzionalita' della norma, perche' tale circostanza
«oltre ad imporre al giudice di irrogare sanzioni non proporzionate
al reale disvalore della condotta, aggraverebbe nel reo, la
percezione di subire una condotta ingiusta, svincolata dalla gravita'
della propria condotta, in frontale contrasto con il principio di
necessaria finalizzazione rieducativa della pena».
Secondo la sentenza in esame, dunque una pena eccessiva lede il
principio di rieducazione della pena, qualora non sia proporzionata
al reale disvalore della condotta punita, ed e' in contrasto con gli
articoli 3 e 27 della Costituzione.
Ricorda infatti la Corte che l'art. 3 della Costituzione «esige
che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito
commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo
alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni
individuali. E la tutela del principio di proporzionalita', nel campo
del diritto penale, conduce a "negare legittimita' alle
incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere
finalita' statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena,
danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla societa'
sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da
quest'ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette
incriminazioni" (sentenze n. 341 del 1994 e n. 409 del 1989)».
Nello stesso senso, l'art. 49, numero 3), della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea - proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000, e che ha ora lo stesso valore giuridico dei trattati, in forza
dell'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea (TUE), come
modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007,
ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130, ed
entrato in vigore il 1° dicembre 2009 - a tenore del quale «le pene
inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».
Laddove dunque - sottolinea ancora la Corte - la proporzione tra
sanzione e offesa difetti manifestamente, perche' alla carica
offensiva insita nella condotta descritta dalla fattispecie normativa
il legislatore abbia fatto corrispondere conseguenze punitive di
entita' spropositata, non ne potra' che discendere una compromissione
ab initio del processo rieducativo, processo al quale il reo tendera'
a non prestare adesione, gia' solo per la percezione di subire una
condanna profondamente ingiusta (sentenze n. 251 e n. 68 del 2012),
del tutto svincolata dalla gravita' della propria condotta e dal
disvalore da essa espressa.
In tale contesto, una particolare asprezza della risposta
sanzionatoria determina percio' una violazione congiunta degli
articoli 3 e 27 Cost., essendo lesi sia il principio di
proporzionalita' della pena rispetto alla gravita' del fatto
commesso, sia quello della finalita' rieducativa della pena (sentenza
n. 68 del 2012, che richiama le sentenze n. 341 del 1994 e n. 343 del
1993).
La valutazione che qui si sollecita sulla illegittimita'
costituzionale della norma in esame dal punto di vista del contrasto
tra i valori costituzionali richiamati ed una cornice edittale
eccessivamente severa non implica, ovviamente, valutazioni
discrezionali sulla dosimetria della pena che spettano in via
esclusiva al Parlamento. Si intende pero' sollecitare l'intervento
della Corte costituzionale, come gia' avvenuto in diverse occasioni
in passato, affinche' intervenga per ricondurre a coerenza le scelte
gia' delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo
puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili
incongruenze.
In tal senso, limitando il giudizio alla coerenza e la
proporzionalita' delle sanzioni rispettivamente attribuite dal
legislatore a ciascuna delle due fattispecie di cui si compone il
reato di omicidio stradale, appare possibile pervenire ad un giudizio
di manifesta irragionevolezza per sproporzione della forbice edittale
censurata, in quanto la fattispecie dell'omicidio stradale aggravato
dallo stato di ebbrezza risulta punita in maniera sproporzionata
rispetto alla fattispecie di omicidio stradale non aggravato prevista
dal primo comma dell'art. 579 del codice penale.
Il divieto di bilanciamento delle circostanze impedisce al
giudice di sanare tale sproprozione persino nei casi, sopra
evidenziati, in cui minima e' l'incidenza della condotta
dell'imputato nella determinazione dell'evento.
Conseguentemente, dovranno essere assoggettati a sanzione
eccessiva, rispetto agli autori di omicidio stradale con colpa minima
non aggravati dallo stato di ebbrezza, gli autori di eventi identici
con identica percentuale (minima) di colpa solo perche' in stato di
ebbrezza e persino se tale stato non abbia determinato l'evento: e'
evidente che una sanzione cosi' congegnata non puo' che essere
percepita come eccessiva da chi la subisce, cio' che puo'
compromettere la finalita' rieducativa della pena.
Anche sotto questo profilo, dunque la norma sul divieto di
bilanciamento delle circostanze risulta in contrasto con le norme
costituzionali.