TRIBUNALE DI NAPOLI 
 
    Il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, riunito in  Camera
di consiglio nelle persone dei magistrati: 
      dott. Michele Magliulo, Presidente; 
      dr.ssa Giovanna Ascione, Giudice; 
      dr.ssa Barbara Gargia, Giudice rel. 
    Sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 10  maggio
2017, ha pronunciato la presente ordinanza. 
    Con l'ordinanza-ingiunzione protocollo  n.  2861  del  24  giugno
2016, notificata a  Sodano  Vittorio,  in  data  26  settembre  2016,
l'Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli   ingiungeva   all'odierno
reclamante il pagamento della somma di € 50.000,00,  per  la  dedotta
violazione dell'art. 7 comma 5 del decreto-legge n. 158/12;  proposta
dal Sodano l'opposizione avverso la suddetta ordinanza ingiunzione, a
norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 150/11  e  dell'art.  22
legge  689/81,  e  richiesta,   in   via   preliminare,   l'immediata
sospensione  dell'efficacia  esecutiva  dell'ordinanza,  il   giudice
monocratico, con ordinanza del 9 marzo 2017, rigettava  la  richiesta
di sospensione deducendo l'insussistenza del fumus boni iuris.  Tanto
premesso, il ricorrente, Sodano Vittorio, ha proposto reclamo avverso
la suddetta ordinanza, con atto depositato in  data  24  marzo  2017,
insistendo per la richiesta  sospensione  dell'ordinanza  ingiunzione
attesa l'esistenza sia del fumus boni  iuris  che  del  periculum  in
mora. 
    L'Agenzia delle Dogane si e' costituita chiedendo il rigetto  del
proposto reclamo. 
    All'udienza collegiale del 10 maggio 2017, cui non  compariva  il
procuratore dell'amministrazione reclamata, il collegio ha sottoposto
d'ufficio, alla parte presente, la questione dell'ammissibilita'  del
reclamo, alla luce della lettera dell'art. 5 del decreto  legislativo
n. 150 del 2011, che  definisce  «non  impugnabile»  l'ordinanza  che
decide sull'istanza di sospensione; l'avv. Furro, per il  reclamante,
ha isistito per  l'ammissibilita'  del  proposto  reclamo.  All'esito
della discussione il collegio si e' riservato per la decisione. 
    L'art. 5, al comma 1, stabilisce che il  Giudice  provvede  sulla
sospensione «con ordinanza non impugnabile quando ricorrono  gravi  e
circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione»; al
secondo comma e' prevista la possibilita' di  sospendere  l'efficacia
esecutiva con decreto inaudita  altera  parte  (da  confermare  nella
prima udienza successiva con l'ordinanza  di  cui  al  comma  1),  in
presenza di un «pericolo imminente di un danno grave e irreparabile». 
    Ritiene il collegio di dover sollevare, d'ufficio,  la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art.  5  decreto  legislativo  n.
150/11,  apparendo,  la questione,  rilevante  e  non  manifestamente
infondata, per quanto di seguito si dira'. 
    Deve ritenersi che il provvedimento che decide sulla  sospensione
abbia natura e struttura cautelare. Ed invero,  la  dottrina  che  ha
affrontato  l'argomento  non  dubita  di  tale  natura,  mettendo  in
evidenza che il sintagma «gravi e circostanziate ragioni» consente la
sospensione    solo    in    presenza    dell'apparente    fondatezza
dell'opposizione  e   di   un   consistente   pregiudizio   in   capo
all'opponente. La natura cautelare  del  provvedimento  e'  data  per
presupposta anche nella  relazione  di  accompagnamento  del  decreto
legislativo n. 150  del  2011,  che  individua  i  presupposti  della
sospensione nella «ragionevole fondatezza dei motivi su cui si  fonda
l'opposizione» e nel «pericolo di un grave pregiudizio derivante  dal
tempo occorrente  per  la  decisione  dell'opposizione».  Ancora,  il
rilievo dato e secondo comma dell'art. 5 al «pericolo imminente di un
danno  grave  e  irreparabile»  costituisce  conferma  della   natura
cautelare  dell'ordinanza  de  qua,  atteso  che   la   funzione   di
neutralizzare un pregiudizio ai danni  dell'opponente  non  puo'  non
essere  comune  od   entrambi   i   provvedimenti,   soprattutto   in
considerazione del fatto che il decreto va confermato con l'ordinanza
di cui al comma 1. Come evidenziato dalla dottrina, la differenza tra
i presupposti dei due provvedimenti va ravvisata  nel  fatto  che  le
«gravi e circostanziate ragioni» sottintendono un periculum  in  mora
piu' lieve rispetto a quello correlato alla dimostrazione di un danno
grave ed irreparabile. 
    Ora, l'art. 5 definisce «non impugnabile» l'ordinanza che  decide
sulla sospensione. Con tale espressione, il legislatore  delegato  ha
inteso privare le parti della possibilita' di impugnare la  decisione
interinale del giudice. La lettera della  legge  non  lascia  margini
interpretativi al riguardo, come gia' sottolineato dalla  dottrina  e
dalla giurisprudenza di merito (cfr.  Tribunale  di  Torino,  sezione
terza civile, ordinanza collegiale del  20  dicembre  2013).  Inoltre
l'art. 5 costituisce norma  speciale,  entrata  in  vigore  in  epoca
successiva  alla  disciplina  del  rito   cautelare   uniforme,   con
conseguente deroga a quanto previsto dagli articoli  669-terdecies  e
quaterdecies c.p.c. 
    La  questione   di   legittimita'   costituzionale   non   appare
manifestamente infondata,  sotto  il  profilo  della  violazione  dei
principi e dei criteri direttivi della legge delega  ossia  dell'art.
54 della legge n. 69 del 2009. La delega conferita al  Governo  aveva
come  scopo  principiale  quello  di   ridurre   e   semplificare   i
procedimenti civili  di  cognizione  rientranti  nella  giurisdizione
ordinaria e regolati dalla legislazione  speciale.  A  tal  fine,  il
comma 4 dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009, prevedeva i seguenti
principi e criteri direttivi: 
        «a) restano fermi i criteri di competenza, nonche' i  criteri
di composizione dell'organo giudicante, previsti  dalla  legislazione
vigente; 
        b) i procedimenti civili di natura contenziosa  autonomamente
regolati dalla legislazione  speciale  sono  ricondotti  ad  uno  dei
seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di  concentrazione
processuale, ovvero di officiosita' dell'istruzione  sono  ricondotti
al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice
procedura civile; 2) i procedimenti, anche se in Camera di consiglio,
in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione
o  dell'istruzione  della  causa,  sono  ricondotti  al  procedimento
sommario di cognizione  di  cui  al  libro  quarto,  titolo  I,  capo
III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'art. 51
della presente legge,restando tuttavia esclusa per tali  procedimenti
la possibilita' di conversione nel rito ordinario; 3) tutti gli altri
procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo,  titoli
I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile; 
        c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2)  e
3) della lettera b) non  comporta  l'abrogazione  delle  disposizioni
previste dalla legislazione speciale  che  attribuiscono  al  giudice
poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che
non  possono  conseguirsi  con  le norme  contenute  nel  codice   di
procedura civile; 
        d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali  in
materia di procedure concorsuali, famiglia e minori,  nonche'  quelle
contenute nel regio decreto 14 dicembre  1933,  n.  1669,  nel  regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736», nella legge 20  maggio  1970,  n.
300, nel codice  della  proprieta'  industriale  di  cui  al  decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di  cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206». 
    Come si puo' agevolmente notare, la  delega  nulla  prevedeva  in
tema di disciplina cautelare, tanto che la  normativa  contenuta  nel
capo del titolo I del libro IV del codice  di  procedura  civile  non
risulta in alcun modo richiamata. Certo, la lettera c)  del  comma  4
escludeva   l'abrogazione   delle   «disposizioni   previste    dalla
legislazione speciale [...] finalizzate a produrre  effetti  che  non
possono conseguirsi con le norme contenute nel  codice  di  procedura
civile», e in tale previsione e' possibile rinvenire la necessita' di
conservare  le  disposizioni  che  prevedevano  la  possibilita'   di
sospendere l'atto amministrativo impugnato.  Tuttavia,  non  vi  sono
elementi testuali per poter  ritenere  che  il  legislatore  delegato
potesse incidere sulla disciplina previgente, modificandola. 
    Nella relazione  al  decreto  legislativo  n.  150  del  2011  si
giustifica la scelta di prevedere e disciplinare il  sub-procedimento
di  sospensione  con  la  necessita'   di   coordinare   le   diverse
disposizioni delle speciali in tema  di  poteri  di  sospensione  del
giudice, ma l'esigenza di effettuare necessario coordinamento con  le
altre disposizioni vigenti, esigenza richiamata dal comma 2 dell'art.
54,  correttamente  intesa,  avrebbe   imposto   l'applicazione   del
cautelare uniforme piuttosto che l'introduzione di una disciplina  in
deroga ad esso, in assenza di un qualsivoglia  principio  o  criterio
direttivo in tal senso e in violazione, come si vedra'  a  breve,  di
quanto previsto dall'art. 3 Cost.. 
    Dunque, ritiene, il Collegio, che debba ravvivarsi un eccesso  di
delega, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost., per i seguenti
motivi: a) i  principi  e  i  criteri  direttivi  non  riguardano  il
cautelare,  ne'  giustificavano  l'introduzione  di  una   disciplina
speciale per i provvedimenti cautelari  previsti  dalla  legislazione
speciale  oggetto  del  riordino  previsto  dalla  legge  delega;  b)
legislatore delegato non  poteva  introdurre  alcuna  innovazione  in
ordine alle «disposizioni previste dalla legislazione speciale  [...]
finalizzate a produrre effetti che non  possono  conseguirsi  con  le
norme contenute nel codice di procedura civile» e quindi  non  poteva
introdurre alcuna previsione di non impugnabilita' in precedenza  non
prevista; c) il necessario coordinamento  imponeva  di  estendere  il
rito cautelare uniforme anche  ai  provvedimenti  cautelari  previsti
dalla legislazione speciale. 
    Va inoltre aggiunto che la previsione  della  non  impugnabilita'
dell'ordinanza prevista dall'art. 5 del decreto  legislativo  n.  150
del 2011, appare in violazione anche dell'art. 3 della  Costituzione.
Il legislatore  delegato  ha,  infatti,  introdotto  un'irragionevole
disparita' di trattamento tra provvedimenti cautelari.  A  differenza
di tutti gli altri casi di provvedimenti aventi  natura  e  struttura
cautelare, l'ordinanza, in  esame  non  e'  impugnabile  mediante  il
reclamo previsto dall'art. 669-terdecies codice di procedura  civile.
Tale speciale mezzo di impugnazione  e',  infatti,  esteso  dall'art.
669-quaterdecies codice di procedura civile agli altri  provvedimenti
cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.  Orbene,
non vi e' alcun motivo per  ritenere  che  le  parti  che  propongono
opposizione avverso una ordinanza  ingiunzione  (cosi'  come  avverso
l'ingiunzione ex RD 639/10) e che ne chiedano la sospensione, ex art.
5 del decreto legislativo n. 150/11, debbano  essere  private  di  un
mezzo per ottenere una revisione della decisione cautelare  resa  dal
giudice monocratico  e  cio'  anche  in  considerazione  delle  gravi
conseguenze che possono derivare dall'esecuzione  di  ingiunzioni  di
pagamento aventi ad un oggetto rilevanti importi di denaro (come  nel
caso  di  specie,  in  cui  e'  in  discussione  una  sanzione  di  €
50.000,00).  Siamo  in  presenza  di  «un'incoerenza  interna»   alla
disciplina della tutelare cautelare che la  Corte  costituzionale  ha
gia'   ritenuto   sufficiente   per   dichiarare   costituzionalmente
illegittimo il disposto degli articoli  669-quaterdecies  e  695  del
codice di procedura civile, nella parte in  cui  non  prevedevano  la
reclamabilita'  del  provvedimento  di   rigetto   dell'istanza   per
l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e
696 dello stesso codice (cfr. sentenza n. 144 del 2008). La discrasia
e' ancora piu' evidente se si  considera  che,  rispetto  agli  altri
titoli esecutivi di natura stragiudiziale, l'ordinanza che,  in  sede
di opposizione pre-esecutiva, (c.d. opposizione a  precetto),  decide
sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, oggi  prevista
dall'art. 613, comma 1, codice di procedura civile, e' reclamabile ai
sensi dell'art. 624, comma 2, codice di procedura civile. Ed  invero,
come messo in evidenza da autorevole  dottrina,  il  legislatore  del
2005 ha introdotto uno specifico strumento di natura cautelare  volto
ad inibire  l'esecuzione  del  pignoramenento,  sussistendone  «gravi
motivi».  Sulla  scia  di  tale  ricostruzione,   la   piu'   attenti
giurisprudenza di merito considera ammissibile il reclamo avverso  la
suddetta ordinanza, in quanto:  a)  e'  un  provvedimento  di  natura
cautelare; b) e' ad essa applicabile il disposto dell'art. 624, comma
2, codice di procedura civile, che non distingue tra  ordinanza  resa
ai sensi del primo comma e ordinanza resa ai sensi del secondo  comma
dell'art. 615 codice di procedura civile; c) manca una previsione  di
non impugnabilita'  (per  un  riepilogo  delle  decisioni  favorevoli
all'ammissibilita' del reclamo, cfr. Tribunale di  Latina,  ordinanza
collegiale del 21 novembre 2014.  Appare  poi  irragionevole  che  la
possibilita' di proporre reclamo sia  accordata  con  riferimento  ad
istanze di sospensione relative a titoli esecutivi giudiziali, mentre
sia negata con  riferimento  all'ingiunzione  amministrativa,  avente
natura di titolo stragiudiziale e come tale dotata di una portata  di
accertamento del diritto in contestazione di gran lunga inferiore, se
non nulla (si richiama al riguardo la gia' citata Cassazione n.  9989
del 2016). 
    Infine, la dottrina, ha sottolineato come la previsione della non
impugnabilita'  da  parte  dell'art.  5  crei   una   disparita'   di
trattamento anche  con  quanto  previsto  dall'art.  62  del  decreto
legislativo n. 109 del 2010 (Codice del concesso amministrativo).  La
norma  da  ultimo  richiamata  prevede  che  contro  i  provvedimenti
cautelari resi dal Tribunale amministrativo  regionale  e'  possibile
proporre appello al Consiglio di Stato. Dunque, confrontando  le  due
discipline  si  giunge  alla  conclusione  che  rispetto  ad   alcuni
provvedimenti amministrativi e' possibile ottenere,  sempre  in  sede
cautelare, la revisione della decisione del primo giudice, mentre per
provvedimenti amministrativi  la  cui  opposizione  e'  regolata  dal
decreto legislativo n. 150 del 201 non e' riconosciuta tale  facolta'
alle parti: se si considera che il decreto  legislativo  n.  109  del
2010 regola pure i casi di giurisdizione esclusiva,  appare  evidente
la  disparita'  di   trattamento   tra   ingiunzioni   rimesse   alla
giurisdizione del giudice ordinario ed ingiunzioni  rientranti  nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
    In conclusione, ad avviso del  collegio,  l'art.  5  del  decreto
legislativo n. 150 del 2011, come richiamato dall'art. 6 del medesimo
provvedimento  legislativo   che   rinvia,   con   riferimento   alla
sospensione dell'efficacia esecutiva, alla  precedente  norma,  viola
l'art. 3 della Costituzione nella parte in  cui  qualifica  come  non
impugnabile  l'ordinanza  che  decide  sull'istanza  di  sospensione,
sottraendola in tal modo al  disposto  degli  artt,  669-terdecies  e
quaterdeies codice di procedura civile. 
    Per i motivi in precedenza esposti, dunque, il  collegio  solleva
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  5  del  decreto
legislativo n. 150 del 2011, come richiamato dal successivo  art.  6,
nella parte in cui non consente la proposizione del reclamo  ex  art.
669-terdecies codice di  procedura  civile  avverso  l'ordinanza  che
decide sulla sospensione dell'efficacia  esecutiva  dell'ordinanza  -
ingiunzione emessa ai sensi della legge  n.  689/81,  per  violazione
degli articoli 76 e 3 della Costituzione.