ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma  1,
lettere a), b) e c), della legge 12 agosto 2016,  n.  164  (Modifiche
alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in  materia  di  equilibrio  dei
bilanci delle regioni e degli enti locali), promossi  dalle  Province
autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto
Adige/Südtirol  e  Friuli-Venezia  Giulia  e  dalle  Regioni  Veneto,
Lombardia e Liguria, con ricorsi notificati il 27 ottobre-2 novembre,
il 28 ottobre, il 28  ottobre-2  novembre  ed  il  28  ottobre  2016,
depositati in cancelleria il 31 ottobre, il 4 e il 7 novembre 2016 ed
iscritti ai numeri da 68 a 74 del registro ricorsi 2016. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella udienza pubblica  dell'11  ottobre  2017  il  Giudice
relatore Daria de Pretis; 
    uditi  gli  avvocati  Renate  von  Guggenberg  per  la  Provincia
autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento e per  le  Regioni  autonome  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e
Friuli-Venezia Giulia, Fabio Cintioli  per  le  Regioni  Lombardia  e
Liguria, Ezio Zanon per la Regione Veneto e  l'avvocato  dello  Stato
Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Provincia autonoma di Bolzano ha  impugnato,  con  ricorso
depositato il 31 ottobre 2016  e  iscritto  al  n.  68  del  registro
ricorsi 2016, tra gli altri, l'art. 4, comma  1,  lettere  a)  e  b),
della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24  dicembre
2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci  delle  regioni  e
degli enti locali), che  ha  modificato  l'art.  12  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per  l'attuazione  del  principio
del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81,  sesto  comma,  della
Costituzione). L'art. 12, inserito nel Capo IV della legge  (dedicato
all'«Equilibrio dei bilanci delle  regioni  e  degli  enti  locali  e
concorso dei medesimi enti alla sostenibilita' del debito pubblico»),
disciplina il «Concorso  delle  regioni  e  degli  enti  locali  alla
sostenibilita' del debito pubblico». 
    L'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n.  164  del  2016  ha
sostituito l'art. 12, comma 1, della  legge  n.  243  del  2012,  nei
seguenti termini: «[l]e regioni, i comuni,  le  province,  le  citta'
metropolitane  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano
concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito  del  complesso
delle amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con legge
dello Stato, nel  rispetto  dei  principi  stabiliti  dalla  presente
legge». L'art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 2016 ha
sostituito l'art. 12, comma 2, della  legge  n.  243  del  2012,  nei
seguenti termini: «[f]ermo restando quanto previsto dall'articolo  9,
comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento  del
ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito  del  complesso
delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti  al  Fondo  per
l'ammortamento dei titoli di Stato  secondo  modalita'  definite  con
legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge». 
    In via preliminare, la ricorrente ricorda che sia la legge n. 164
del 2016 sia la  legge  n.  243  del  2012  sono  state  adottate  in
attuazione  dell'art.  81,  sesto  comma,  della  Costituzione,  come
modificato  dalla  legge  costituzionale  20  aprile   2012,   n.   1
(Introduzione del principio del  pareggio  di  bilancio  nella  Carta
costituzionale), e dell'art. 5 di questa stessa legge costituzionale. 
    La Provincia autonoma di  Bolzano  lamenta  che  la  disposizione
impugnata rinvii a una legge ordinaria la definizione delle modalita'
del concorso degli enti territoriali alla sostenibilita'  del  debito
pubblico  complessivo  e  alla  riduzione   del   debito   attraverso
versamenti al Fondo per l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Tale
rinvio alla legge ordinaria contrasterebbe con  l'art.  5,  comma  2,
lettera c) della legge costituzionale  n.  1  del  2012,  che  invece
demanda a una legge rinforzata, approvata a maggioranza assoluta,  la
disciplina  delle  modalita'  con  le  quali  gli  enti  territoriali
concorrono  alla  sostenibilita'  del  debito  del  complesso   delle
pubbliche  amministrazioni.  Le  nuove  norme  si   limiterebbero   a
riprodurre quanto gia' previsto dalla  legge  costituzionale,  «senza
declinare le  norme  di  principio  alle  quali  la  legge  ordinaria
dovrebbe dare attuazione». 
    La ricorrente poi illustra la ridondanza di tale violazione della
legge  costituzionale  sull'autonomia  finanziaria   delle   province
autonome. 
    1.1.- Con memoria depositata il 9 dicembre 2016, si e' costituito
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso  venga
respinto. 
    In primo luogo, la  difesa  dello  Stato  osserva  che  la  legge
costituzionale n. 1  del  2012  non  riserverebbe  la  disciplina  di
dettaglio alla legge rinforzata, ragion per cui quest'ultima potrebbe
contenere la disciplina generale e rinviare alla legge ordinaria  per
la disciplina di dettaglio. Inoltre, la  disposizione  impugnata  non
avrebbe significativamente innovato l'art. 12 della legge n. 243  del
2012, in quanto anche la previgente formulazione «rinviava alla legge
ordinaria e alla fonte regolamentare», nella parte in cui  attribuiva
ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio  il  compito
di determinare «la misura del contributo [degli enti territoriali] al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». 
    Infine, l'Avvocatura generale dello Stato eccepisce  una  carenza
di interesse attuale al ricorso  della  Provincia,  in  quanto  nulla
escluderebbe  che,  nella  pratica  attuazione   della   disposizione
censurata, la legge sia approvata con la maggioranza prescritta dalla
legge costituzionale n.  1  del  2012,  con  la  conseguenza  che  la
lamentata violazione potrebbe  essere  dedotta  solo  in  un  momento
successivo. 
    2.- Con ricorso depositato il 4 novembre 2016, iscritto al n.  69
del registro ricorsi 2016, anche la Provincia autonoma di  Trento  ha
impugnato, tra gli altri, l'art. 4, comma 1, lettere a) e  b),  della
legge n. 164 del 2016, che ha modificato l'art. 12 della legge n. 243
del 2012. 
    In primo luogo, l'art. 4, comma 1, lettera a), violerebbe  l'art.
5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale n. 1 del 2012,  in
quanto rinvia a una legge ordinaria la  definizione  delle  modalita'
del concorso degli enti territoriali alla sostenibilita'  del  debito
pubblico complessivo, cioe' la disciplina di un oggetto che la citata
norma costituzionale riserverebbe alla legge rinforzata, approvata  a
maggioranza assoluta,  prevista  dall'art.  81,  sesto  comma,  Cost.
L'illegittimita'  non  verrebbe  meno  per  il  fatto  che  la  legge
ordinaria si deve conformare ai «principi  stabiliti  dalla  presente
legge», cioe' dalla legge n. 243 del 2012, in quanto questa, dopo  le
modifiche operate dallo stesso art. 4 della legge n.  164  del  2016,
non conterrebbe alcun principio sul concorso degli enti  territoriali
alla sostenibilita' del debito pubblico complessivo. 
    La ricorrente illustra poi la ridondanza di tale violazione della
legge  costituzionale  sull'autonomia  finanziaria   delle   province
autonome. 
    In secondo luogo, l'art. 4, comma 1, lettera a),  violerebbe  gli
artt. 79 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige),  e  il
principio dell'accordo in materia finanziaria, in quanto  affiderebbe
a  una  legge  statale  ordinaria  un  oggetto  «gia'  specificamente
regolamentato (e in modo esaustivo) dal citato art. 79» e  dai  commi
da 406 a 413 (in particolare, dal comma 410) dell'art. 1 della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2015)», norme approvate sulla base di un'intesa  raggiunta  ai  sensi
dell'art. 104 dello Statuto e successive alla legge n. 243 del  2012.
Secondo la ricorrente, qualora la legge rinforzata prevista dall'art.
81, sesto comma, Cost.,  avesse  una  qualche  capacita'  derogatoria
rispetto alla disciplina statutaria  sulla  finanza  regionale,  essa
«non potrebbe comunque trasferire tale capacita' ad una comune  legge
ordinaria,  tanto  piu'  quando  le  norme  statutarie   gia'   danno
attuazione ai principi dettati dalla legge  cost.  n.  1  del  2012».
L'art. 4, comma 1, lettera a) violerebbe dunque entrambi i sistemi di
garanzia, sia della fonte rinforzata, sia della fonte negoziata. 
    Anche l'art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 2016,
che rinvia a una legge ordinaria la definizione delle  modalita'  con
le quali gli enti territoriali concorrono alla riduzione  del  debito
pubblico   complessivo   attraverso   versamenti   al    Fondo    per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e' censurato, sia per  violazione
della riserva di legge rinforzata posta dall'art. 5, comma 2, lettera
c), della legge costituzionale n. 1  del  2012,  sia  per  violazione
dell'art. 79 dello Statuto speciale e del principio  dell'accordo  in
materia finanziaria. Esso imporrebbe infatti alle  Province  autonome
di  «contribuire  alla  riduzione  del  debito  del  complesso  delle
pubbliche amministrazioni con modalita'  diverse  -  e  comunque  non
consensuali - da quelle  previste  in  modo  specifico  ed  esaustivo
dell'art. 79 dello statuto, novellato nel 2014».  Quanto  alla  prima
censura, la ricorrente osserva che, precedentemente alla legge n. 164
del 2016, l'art. 12, commi 2  e  3,  della  legge  n.  243  del  2012
regolava compiutamente le modalita' del concorso in questione, mentre
ora l'art. 12, comma 2, opererebbe un «mero  rinvio  in  bianco  alla
legge ordinaria». 
    Inoltre, la ricorrente lamenta la  violazione  del  principio  di
leale collaborazione, in  quanto  la  Corte  costituzionale,  con  la
sentenza n. 88 del 2014, aveva dichiarato l'illegittimita'  dell'art.
12, comma 3, della  legge  n.  243  del  2012,  nella  parte  in  cui
prevedeva che il contributo di cui al comma 2 fosse ripartito tra gli
enti territoriali  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, anziche'  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata.
L'art. 4, comma 1, lettera b) della legge n. 164 del 2016,  rinviando
la disciplina del contributo al Fondo per l'ammortamento  dei  titoli
di  Stato  alla  sola  legge   ordinaria,   e   non   piu'   all'atto
amministrativo  adottato  d'intesa  con  la   Conferenza   unificata,
priverebbe  gli   enti   territoriali   di   ogni   possibilita'   di
coinvolgimento nella relativa decisione, dato che  «il  principio  di
leale  collaborazione  [...]  non   e'   opponibile   alla   funzione
legislativa». 
    2.1.- Con memoria depositata il 7 dicembre 2016, si e' costituito
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso  venga
respinto. 
    In primo luogo, la  difesa  dello  Stato  osserva  che  la  legge
costituzionale n. 1  del  2012  non  riserverebbe  la  disciplina  di
dettaglio alla legge rinforzata, ragion per cui quest'ultima potrebbe
contenere la disciplina generale e rinviare alla legge ordinaria  per
la disciplina di dettaglio. Inoltre, la  disposizione  impugnata  non
avrebbe significativamente innovato l'art. 12 della legge n. 243  del
2012, in quanto anche la previgente formulazione «rinviava alla legge
ordinaria e alla fonte regolamentare», nella parte in cui  attribuiva
ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio  il  compito
di determinare «la misura del contributo [degli enti territoriali] al
Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato».  Ne  deriverebbe
l'inammissibilita' della censura  per  mancanza  di  lesivita'  della
norma impugnata. 
    In via subordinata, per il caso in cui si ritenga  che  la  legge
rinforzata non possa delegare alla legge ordinaria la  disciplina  di
dettaglio,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato   osserva   che   la
disposizione  impugnata,  facendo  generico  riferimento  alle  leggi
statali,  potrebbe  e  dovrebbe  essere  interpretata  nel  senso  di
rinviare alla legge rinforzata, che rientra  nel  genus  della  legge
statale. L'Avvocatura  generale  dello  Stato  eccepisce  dunque  una
carenza di interesse attuale al ricorso, in quanto nulla escluderebbe
che, nella pratica attuazione della disposizione censurata, la  legge
sia   approvata   con   la   maggioranza   prescritta   dalla   legge
costituzionale n.  1  del  2012.  La  lamentata  violazione  potrebbe
pertanto essere dedotta solo in un momento successivo. 
    3.- Con ricorso depositato il 4 novembre 2016 e iscritto al n. 70
del  registro  ricorsi  2016,  la  Regione   autonoma   Trentino-Alto
Adige/Südtirol ha impugnato,  tra  gli  altri,  l'art.  4,  comma  1,
lettere a) e b), della legge n.  164  del  2016,  che  ha  modificato
l'art. 12 della legge n.  243  del  2012,  denunciando  con  analoghe
argomentazioni le medesime violazioni  lamentate  nel  ricorso  della
Provincia autonoma di Trento. 
    3.1.- Con memoria depositata il 7 dicembre 2016, si e' costituito
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso  venga
dichiarato inammissibile e infondato per le medesime ragioni  esposte
nella  memoria  depositata  nel  giudizio  promosso  dalla  Provincia
autonoma di Trento. 
    4.- Con ricorso depositato il 4 novembre 2016 e iscritto al n. 71
del registro ricorsi 2016, la Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia
ha impugnato, tra gli altri, l'art. 4, comma  1,  lettera  a),  della
legge n. 164 del 2016, che ha sostituito l'art. 12,  comma  1,  della
legge n. 243 del 2012. 
    Anche secondo  la  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  la
disposizione impugnata violerebbe l'art.  5,  comma  2,  lettera  c),
della legge costituzionale n. 1 del 2012, in quanto rinvierebbe a una
legge ordinaria la definizione delle  modalita'  del  concorso  degli
enti   territoriali   alla   sostenibilita'   del   debito   pubblico
complessivo, cioe' la disciplina di un oggetto che  la  citata  norma
costituzionale riserva alla legge rinforzata, approvata a maggioranza
assoluta, di cui all'art. 81, sesto comma, Cost. L'illegittimita' non
verrebbe meno per il fatto che la legge ordinaria si deve  conformare
ai «principi stabiliti dalla presente legge» (cioe'  dalla  legge  n.
243 del 2012) in quanto la legge n. 243 del 2012, dopo  le  modifiche
operate dallo stesso  art.  4  della  legge  n.  164  del  2016,  non
conterrebbe alcun principio sul concorso degli enti territoriali alla
sostenibilita' del debito pubblico complessivo. 
    La ricorrente illustra poi la ridondanza di tale violazione della
legge costituzionale sulla sua autonomia finanziaria, precisando  che
i rapporti tra Stato e  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  in
materia finanziaria sono  regolati  dal  principio  dell'accordo,  al
quale potrebbe derogare la legge  rinforzata  prevista  all'art.  81,
sesto comma, Cost., ma non una comune legge ordinaria. 
    4.1.- Con memoria depositata il 7 dicembre 2016, si e' costituito
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso  venga
respinto per le ragioni gia' sintetizzate sopra trattando del ricorso
della Provincia autonoma di Trento. 
    5.- Con ricorso depositato il 4 novembre 2016 e iscritto al n. 72
del registro ricorsi 2016, la Regione Lombardia ha impugnato, tra gli
altri, l'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della  legge  n.  164  del
2016, che hanno rispettivamente sostituito  l'art.  12,  comma  2,  e
abrogato l'art. 12, comma 3, della legge n. 243 del 2012. 
    Le  norme  impugnate   violerebbero   il   principio   di   leale
collaborazione e, con esso, gli artt. 5 e 114  Cost.,  in  quanto  la
legge richiamata dall'art. 12, comma 2, della legge n. 243  del  2012
"assorbirebbe"  anche  i  compiti  prima  assegnati  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'abrogato comma  3
(che, a seguito della sentenza n. 88 del 2014, doveva  ripartire  tra
gli enti territoriali il contributo al Fondo per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato d'intesa con  la  Conferenza  unificata)  ma  sarebbe
adottata, secondo la ricorrente, «senza  alcun  coinvolgimento  delle
Regioni»  e,  dunque,  in   violazione   del   principio   di   leale
collaborazione, riproponendo il vizio censurato dalla citata sentenza
n. 88 del 2014. 
    5.1.- Con memoria depositata il 7 dicembre 2016, si e' costituito
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che  il  ricorso  sia
respinto. La previsione della legge in sostituzione  del  decreto  di
riparto del contributo non farebbe venir meno il coinvolgimento delle
regioni, in quanto l'art. 2, comma  3,  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed  ampliamento  delle  attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
materie ed  i  compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle
province e dei comuni, con la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali),   prevede   il   parere   obbligatorio   della    Conferenza
Stato-regioni sugli schemi di  disegni  di  legge  nelle  materie  di
competenza regionale. Inoltre, la legge n. 164 del 2016  non  avrebbe
introdotto modifiche di sostanza rispetto al previgente art. 12 della
legge n. 243 del 2012 perche' anche tale disposizione  rinviava  alla
legge ordinaria, la' dove attribuiva ai documenti  di  programmazione
finanziaria e di bilancio il compito di  determinare  la  misura  del
contributo al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, cio'  che
condizionava il successivo riparto tra i singoli enti. 
    6.- Con ricorso depositato il 4 novembre 2016 e iscritto al n. 73
del registro ricorsi 2016, la Regione Liguria ha impugnato,  tra  gli
altri, l'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della  legge  n.  164  del
2016, che hanno rispettivamente sostituito  l'art.  12,  comma  2,  e
abrogato l'art. 12, comma 3, della legge n. 243 del 2012, denunciando
con identiche argomentazioni le  medesime  violazioni  lamentate  nel
ricorso della Regione Lombardia. 
    6.1.- Con memoria depositata il 7 dicembre 2016, si e' costituito
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso  venga
respinto per le medesime ragioni esposte nella memoria depositata nel
giudizio promosso dalla Regione Lombardia. 
    7.- Con ricorso depositato il 7 novembre 2016 e iscritto al n. 74
del registro ricorsi 2016, la Regione Veneto ha  impugnato,  tra  gli
altri, l'art. 4 della legge n. 164 del 2016, che ha modificato l'art.
12 della legge n. 243 del 2012. 
    In primo luogo, la ricorrente richiama la sentenza n. 88 del 2014
e afferma che l'art. 4 e' illegittimo nella parte in cui non  prevede
«espressamente un coinvolgimento delle autonomie  territoriali  [...]
nella determinazione delle modalita' di sostenibilita' del debito del
complesso  delle  amministrazioni  pubbliche  e  delle  modalita'  di
concorrenza  alla  riduzione   del   debito   del   complesso   delle
amministrazioni  pubbliche  attraverso  versamenti   al   Fondo   per
l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato».   Cio'   determinerebbe   la
violazione  del  principio  di  leale  collaborazione  e  la  lesione
dell'autonomia finanziaria e amministrativa regionale,  di  cui  agli
artt. 120, 117, terzo e quarto comma, 118 e  119  Cost.,  «alla  luce
dell'incidenza che tali disposizioni possono  avere  sul  complessivo
quadro  gestorio,  economico-finanziario  e  contabile  regionale   e
locale». 
    Inoltre, l'art. 4 violerebbe l'art. 5, comma 2, lettera c)  della
legge costituzionale n. 1 del 2012, in quanto la "delega" alla  legge
non rinforzata da esso disposta eluderebbe la riserva  di  competenza
fissata dalla legge costituzionale. 
    7.1.- Con memoria depositata il 7 dicembre 2016, si e' costituito
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso  venga
respinto per le medesime ragioni esposte nella memoria depositata nel
giudizio promosso dalla Regione Lombardia. 
    8.- Il 20  settembre  2017  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, le Regioni autonome  Trentino-Alto  Adige  e  Friuli-Venezia
Giulia e la Regione Veneto hanno depositato memorie integrative. 
    La Provincia autonoma di Bolzano ribadisce  la  violazione  della
riserva di legge rinforzata e, inoltre, aggiunge che l'art.  4  della
legge n. 164 del 2016 violerebbe anche gli artt. 79, 103, 104  e  107
dello Statuto ed il principio di leale collaborazione, per le  stesse
ragioni fatte valere nel ricorso della Provincia autonoma di Trento e
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. 
    La  Provincia  autonoma  di  Trento   e   le   Regioni   autonome
Trentino-Alto  Adige   e   Friuli-Venezia   Giulia,   con   argomenti
coincidenti, confermano le proprie censure e replicano agli argomenti
e alle eccezioni di inammissibilita'  sollevate  dall'Avvocatura.  In
particolare, le ricorrenti  negano  che  l'espressione  «leggi  dello
Stato» possa comprendere la legge  rinforzata  di  cui  all'art.  81,
sesto comma, Cost. 
    La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia precisa che  l'art.  4,
comma 1, lettera a) e' impugnato anche per violazione degli artt.  48
e 49 della legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1  (Statuto
speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia)  e  del   principio
dell'accordo in materia di rapporti finanziari tra  Stato  e  regioni
speciali. 
    La Regione Veneto ribadisce che  la  norma  impugnata  opera  una
«subdelega», in contrasto con l'art. 5, comma  2,  lettera  c)  della
legge costituzionale n. 1 del 2012 e osserva che il  parere  previsto
dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997 non sarebbe in grado
di sanare il «deficit partecipativo» discendente  dall'art.  4  della
legge n. 164 del 2016. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione autonoma
Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  la  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia e le  Regioni  Lombardia,  Liguria  e  Veneto  dubitano  della
legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 12  agosto  2016,
n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia  di
equilibrio dei bilanci delle regioni e degli  enti  locali),  che  ha
modificato  l'art.  12  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione).  L'art.  12,
inserito nel  Capo  IV  della  legge  (dedicato  all'«Equilibrio  dei
bilanci delle regioni e degli enti locali  e  concorso  dei  medesimi
enti  alla  sostenibilita'  del  debito  pubblico»),  disciplina   il
«Concorso delle regioni e degli enti locali alla  sostenibilita'  del
debito pubblico». 
    L'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n.  164  del  2016  ha
sostituito l'art. 12, comma 1, della  legge  n.  243  del  2012,  nei
seguenti termini: «[l]e regioni, i comuni,  le  province,  le  citta'
metropolitane  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano
concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito  del  complesso
delle amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con legge
dello Stato, nel  rispetto  dei  principi  stabiliti  dalla  presente
legge». L'art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 2016 ha
sostituito l'art. 12, comma 2, della  legge  n.  243  del  2012,  nei
seguenti termini: «[f]ermo restando quanto previsto dall'articolo  9,
comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento  del
ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito  del  complesso
delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti  al  Fondo  per
l'ammortamento dei titoli di Stato  secondo  modalita'  definite  con
legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge». L'art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 164 del 2016 ha
abrogato l'art. 12, comma 3, della legge n.  243  del  2012,  che,  a
seguito della sentenza di questa Corte  n.  88  del  2014,  stabiliva
quanto segue: «Il contributo di cui al comma 2 e' ripartito  tra  gli
enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, tenendo  conto  della  quota  di  entrate  proprie  di
ciascun ente  influenzata  dall'andamento  del  ciclo  economico.  Lo
schema del decreto e' trasmesso alle  Camere  per  l'espressione  del
parere da  parte  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili  di
carattere finanziario. I pareri sono  espressi  entro  trenta  giorni
dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'  essere  comunque
adottato». 
    1.1.-   Riservata    a    separate    pronunce    la    decisione
dell'impugnazione delle altre disposizioni della  legge  n.  164  del
2016, vengono in esame, in questa sede, le  sole  questioni  relative
all'art. 4 della medesima legge.  In  considerazione  della  parziale
identita' delle norme denunciate e delle censure  proposte,  i  sette
giudizi, come sopra  delineati,  devono  essere  riuniti  per  essere
trattati congiuntamente e decisi con una unica pronuncia. 
    2.- Nei ricorsi vengono sollevate  quattro  questioni.  In  primo
luogo, l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), e' impugnato  nella  parte
in cui rinvia a una legge ordinaria la  definizione  delle  modalita'
del concorso degli enti territoriali alla sostenibilita'  del  debito
pubblico  complessivo  e  alla  riduzione   del   debito   attraverso
versamenti al Fondo per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato,  per
violazione  dell'art.  5,  comma   2,   lettera   c),   della   legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del  principio  del
pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che invece  demanda
a una legge  approvata  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  di
ciascuna Camera la disciplina delle modalita' con le quali  gli  enti
territoriali concorrono alla sostenibilita' del debito del  complesso
delle pubbliche amministrazioni. Tale censura e' presente nei ricorsi
delle Province autonome di Trento e Bolzano, della  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, della Regione Veneto  e  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia  (quest'ultima  Regione  impugna  solo
l'art. 4, comma 1, lettera a della legge n. 164 del 2016). 
    Una seconda questione e' sollevata solo dalla Provincia  autonoma
di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Esse
censurano l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 164  del
2016 per violazione degli artt. 79 e 104 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige),  e  del  principio  dell'accordo  in   materia
finanziaria, in quanto affiderebbe a una legge statale  ordinaria  un
oggetto «gia' specificamente regolamentato (e in modo esaustivo)  dal
citato art. 79» e dal comma 410 dell'art. 1 della legge  23  dicembre
2014, n. 190, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»,  norma
approvata sulla base di un'intesa raggiunta ai  sensi  dell'art.  104
dello Statuto. 
    Una terza questione e' sollevata anch'essa solo  dalla  Provincia
autonoma  di  Trento   e   dalla   Regione   autonoma   Trentino-Alto
Adige/Südtirol. Le  ricorrenti  ritengono  che  l'art.  4,  comma  1,
lettera b), della legge n. 164 del 2016 violi il principio  di  leale
collaborazione, in quanto, affidando la disciplina del contributo  al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato alla legge ordinaria,  e
non piu' all'atto amministrativo adottato d'intesa con la  Conferenza
unificata, priverebbe gli enti territoriali di ogni  possibilita'  di
coinvolgimento nella relativa decisione dato  che  «il  principio  di
leale  collaborazione  [...]  non   e'   opponibile   alla   funzione
legislativa». 
    Una  quarta  questione  e'  sollevata  dalle  Regioni  Lombardia,
Liguria e Veneto. In particolare, la Regione Veneto contesta l'art. 4
della legge n. 164 del 2016, per violazione  degli  artt.  120,  117,
terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nella parte in cui non prevede
«espressamente un coinvolgimento delle autonomie  territoriali  [...]
nella   determinazione   delle   modalita'   di    [concorso    alla]
sostenibilita'  del  debito  del  complesso   delle   amministrazioni
pubbliche e delle modalita' di concorrenza alla riduzione del  debito
del complesso delle amministrazioni pubbliche  attraverso  versamenti
al Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato».  Una  censura
analoga, per violazione del principio di leale collaborazione e,  con
esso, degli artt. 5 e 114 Cost., e' proposta dalle Regioni  Lombardia
e Liguria, con riferimento all'art. 4, comma  1,  lettere  b)  e  c),
della legge n. 164 del 2016. 
    3.- In via preliminare, occorre esaminare  le  due  eccezioni  di
inammissibilita' sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato. 
    In primo luogo, nei giudizi instaurati  dalle  quattro  autonomie
speciali la difesa erariale ha  eccepito  una  carenza  di  interesse
attuale al ricorso, in quanto l'art. 12 della legge n. 243 del  2012,
come modificato dalla disposizione impugnata, potrebbe essere  inteso
nel senso di  rinviare  alla  legge  rinforzata  e  in  quanto  nulla
escluderebbe che, nella pratica attuazione della norma censurata,  la
legge  sia  approvata  con  la  maggioranza  prescritta  dalla  legge
costituzionale n. 1 del 2012, con la  conseguenza  che  la  lamentata
violazione potrebbe essere dedotta solo in un momento successivo. 
    L'eccezione non e' fondata. Se una legge rinforzata rimette  alla
«legge dello Stato» la definizione delle modalita' del concorso degli
enti territoriali alla sostenibilita' del  debito  pubblico,  ragioni
sia testuali che logiche impediscono di riferire tale rinvio  ad  una
successiva legge rinforzata, dovendosi invece ritenere che  la  legge
rinforzata intenda ammettere l'intervento della legge ordinaria nella
regolazione della materia. 
    A parte cio',  l'eventualita'  che  il  rinvio  dell'art.  12  si
traduca in una legge approvata  a  maggioranza  assoluta  non  incide
sull'interesse a contestare lo stesso art. 12: si deve ricordare  che
«il giudizio promosso in via principale  e'  condizionato  alla  mera
pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva  della  ripartizione
di competenze, a prescindere dagli effetti che essa  abbia  prodotto»
(sentenza n. 195 del 2017; nello stesso senso, ad  esempio,  sentenze
n. 262 del 2016 e n. 195 del 2015). 
    3.1.- L'Avvocatura generale dello Stato ha poi eccepito che anche
la  previgente  formulazione  dell'art.  12   rinviava   alla   legge
ordinaria.  Di  conseguenza  la  censura  sarebbe  inammissibile  per
mancanza di lesivita' della norma impugnata. 
    Nemmeno tale eccezione e' fondata. In primo luogo, l'art. 4 della
legge n. 164 del 2016  ha  una  portata  chiaramente  innovativa,  in
particolare la' dove sostituisce il comma 2  e  la'  dove  abroga  il
comma 3 dell'art. 12 della legge n. 243 del 2012. Il fatto che l'art.
12 gia' rinviasse alla «legge  dello  Stato»  non  e'  sufficiente  a
rendere sovrapponibili il suo  testo  previgente  e  la  disposizione
impugnata. 
    Inoltre, e' opportuno ricordare che la giurisprudenza costante di
questa Corte e' nel senso che  una  norma  ripetitiva  di  una  norma
precedente e' comunque impugnabile (da ultimo, sentenza  n.  182  del
2017). 
    4.- Sempre  in  via  preliminare,  occorre  rilevare  che,  nella
memoria depositata in vista dell'udienza, la  Provincia  autonoma  di
Bolzano osserva che l'art. 4 della legge n. 164 del  2016  violerebbe
gli artt. 79, 103, 104 e 107 dello Statuto,  il  metodo  pattizio  in
materia finanziaria e il principio di leale  collaborazione,  per  le
stesse ragioni fatte valere nei ricorsi della Provincia  autonoma  di
Trento e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. 
    Nell'atto introduttivo del giudizio,  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano ha lamentato la violazione della riserva di legge rinforzata,
facendo riferimento all'art. 79 dello Statuto e alla legge n. 190 del
2014 solo per argomentare la ridondanza di quel vizio  sull'autonomia
finanziaria della Provincia, mentre e' assente nel ricorso la censura
relativa al principio di leale collaborazione. 
    Per  costante   giurisprudenza   costituzionale,   le   questioni
sollevate  per  la  prima  volta  nella  memoria   integrativa   sono
inammissibili (da ultimo, sentenze n. 154 e n. 126 del 2017 e n.  145
del 2016). Per queste  ragioni,  si  deve  concludere  che  i  motivi
fondati sullo Statuto speciale, sul metodo pattizio e  sul  principio
di leale collaborazione, in quanto dedotti dalla  Provincia  autonoma
di Bolzano solo nella memoria integrativa, sono inammissibili. 
    4.1.- Nella memoria depositata in vista dell'udienza, la  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia afferma che l'art. 4, comma 1, lettera
a) e' impugnato anche per violazione degli artt. 48 e 49 della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia Giulia), e del principio dell'accordo  in  materia  di
rapporti finanziari tra Stato e regioni speciali. 
    Nel ricorso, tuttavia, la Regione ha fatto  valere  solamente  la
violazione della riserva di legge rinforzata, richiamando  gli  artt.
48 e 49 dello Statuto e il principio pattizio  solo  per  argomentare
sulla ridondanza della violazione dell'art. 5, comma 2,  lettera  c),
della   legge   costituzionale   n.   1   del   2012   sull'autonomia
costituzionale della Regione, tanto e' vero che  tale  argomentazione
si chiude con un riferimento al «vizio denunciato nel presente motivo
di ricorso». Che questa sia l'esatta portata della censura  formulata
nel ricorso risulta confermato, da un lato, dall'epigrafe del  quarto
motivo,  che  cita  solo  la  violazione  della  riserva   di   legge
rinforzata, senza alcun accenno ai parametri attinenti  all'autonomia
finanziaria, dall'altro dal fatto che  la  Regione  impugna  soltanto
l'art. 4, comma 1, lettera a), mentre non impugna l'art. 4, comma  1,
lettera b), cioe' la norma che produce conseguenze piu' rilevanti dal
punto di vista finanziario, prevedendo il  versamento  al  Fondo  per
l'ammortamento dei titoli di Stato. 
    Per queste ragioni si deve concludere che il motivo fondato sugli
artt. 48 e 49 dello Statuto  e  sul  principio  pattizio,  in  quanto
dedotto  dalla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  solo  nella  memoria
integrativa, e' inammissibile. 
    5.- Prima di esaminare le questioni nel merito, occorre precisare
il significato dell'art. 4 della legge n. 164 del 2016. La  Provincia
autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
impugnano separatamente le lettere a) e b) dell'art. 4, comma 1, e la
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna solo l'art.  4,  comma
1, lettera a). Le ricorrenti presuppongono dunque  che  i  due  commi
dell'attuale art. 12 della legge n.  243  del  2012  siano  autonomi,
mentre e' da ritenere che essi siano collegati fra loro. 
    Un dubbio in effetti potrebbe sorgere dopo le modifiche apportate
dalla legge n. 164 del  2016.  Nel  testo  originario  dell'art.  12,
l'inciso «ai sensi del presente articolo»,  contenuto  nel  comma  1,
implicava chiaramente un rapporto di integrazione tra il primo comma,
recante la regola generale, e i commi seguenti che ne precisavano  le
modalita' di realizzazione. Nel testo attuale, invece, l'eliminazione
di quell'inciso determina un margine di  incertezza,  alimentata  dal
fatto che  gli  incisi  contenuti  nel  comma  1  «secondo  modalita'
definite  con  legge  dello  Stato»  e  «nel  rispetto  dei  principi
stabiliti dalla presente legge» sono ripetuti nel comma 2. 
    Ciononostante, questa Corte ritiene che i commi 1 e 2 del vigente
art. 12 della legge n. 243 del 2012 disciplinino lo stesso  fenomeno,
che, cioe', il concorso alla «sostenibilita' del debito del complesso
delle amministrazioni pubbliche» (comma 1) si  traduca  nel  concorso
alla  «riduzione  del  debito  del  complesso  delle  amministrazioni
pubbliche» (comma 2), in coerenza con il  criterio  generale  di  cui
all'art. 4, comma  3,  della  legge  n.  243  del  2012.  Dai  lavori
preparatori  e  dai  dossier  parlamentari,   infatti,   emerge   che
l'eliminazione dell'inciso «ai sensi del presente articolo» nel comma
1 si spiega con il fatto che il comma  2  e'  stato  modificato,  con
conseguente rinvio alla legge  ordinaria,  e  il  comma  3  e'  stato
abrogato:  il  che  conferma  il  collegamento  fra   i   due   commi
dell'attuale art. 12. Del resto,  nella  disposizione  previgente  il
concorso alla sostenibilita' del debito si traduceva nella  riduzione
del debito statale, tramite un contributo al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato. 
    6.- Precisato cio', si puo'  passare  all'esame  della  questione
relativa  alla  violazione  della  riserva   di   legge   rinforzata,
sollevata, come  detto,  dalle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  dalla
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Veneto. 
    La censura non e' fondata in quanto, da un lato,  la  riserva  di
legge  rinforzata  -  invocata  dalle  ricorrenti   -   deve   essere
considerata relativa e, dall'altro lato, l'art. 12 della legge n. 243
del 2012, come modificato dalla disposizione impugnata,  presenta  un
contenuto sufficiente a soddisfare la riserva relativa. 
    Quanto al primo profilo, e'  opportuno  ricordare  che,  in  base
all'art.  81,  sesto  comma,  Cost.  (come  modificato  dalla   legge
costituzionale n.  1  del  2012),  «[i]l  contenuto  della  legge  di
bilancio, le norme fondamentali  e  i  criteri  volti  ad  assicurare
l'equilibrio  tra  le  entrate  e  le  spese   dei   bilanci   e   la
sostenibilita'   del   debito   del   complesso    delle    pubbliche
amministrazioni sono stabiliti  con  legge  approvata  a  maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi
definiti con legge costituzionale». L'art. 5, comma  2,  lettera  c),
della legge costituzionale n. 1 del 2012 dispone  poi  che  la  legge
rinforzata prevista dall'art. 81, sesto comma, Cost.  disciplina  «le
modalita' attraverso le  quali  i  Comuni,  le  Province,  le  Citta'
metropolitane, le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano concorrono alla sostenibilita' del debito del complesso delle
pubbliche amministrazioni». 
    Mentre  l'art.  81,   sesto   comma,   Cost.,   non   riguardante
specificamente gli enti territoriali, ha una formulazione chiaramente
corrispondente alla previsione di una  riserva  relativa  («le  norme
fondamentali e i criteri»), l'art. 5,  comma  2,  lettera  c),  della
legge costituzionale n. 1 del 2012, rivolto specificamente agli  enti
territoriali, e' meno chiaro sotto questo profilo,  ma  va  anch'esso
inteso  nel  senso  di  istituire  una  riserva  relativa  di   legge
rinforzata. Infatti, se, dal punto di vista letterale, il riferimento
alle  «modalita'»  non  e'  risolutivo,  dal  momento  che  la   loro
disciplina puo' avere gradi diversi di determinatezza e  puo'  essere
solo parzialmente fissata nella legge rinforzata, dal punto di  vista
logico  la  natura  della  materia  rende  implausibile  imputare  al
legislatore costituzionale  la  volonta'  di  istituire  una  riserva
assoluta di legge rinforzata. La materia finanziaria si colloca in un
contesto per sua natura mutevole ed e' per  definizione  soggetta  ai
corrispondenti cambiamenti, i quali richiedono  capacita'  di  rapido
adattamento. Si puo' osservare al riguardo che non a  caso  la  parte
finanziaria  degli  statuti  speciali  e'  modificabile   con   legge
ordinaria (previo  accordo  con  la  singola  regione).  Non  sarebbe
percio' logico irrigidire  totalmente  in  una  legge  rinforzata  le
modalita' di concorso degli enti territoriali alla sostenibilita' del
debito pubblico. E, d'altro canto, il rinvio alla legge ordinaria era
gia' previsto nel testo originario dell'art. 12, comma 1, della legge
n. 243 del 2012. 
    Chiarito cio', sotto l'altro profilo, l'art. 12  della  legge  n.
243 del 2012, come modificato dall'art. 4  della  legge  n.  164  del
2016, presenta un contenuto idoneo a soddisfare la  riserva  relativa
di legge rinforzata. L'art. 12 non  si  risolve  infatti  nella  mera
ripetizione  dell'art.  5,  comma  2,   lettera   c),   della   legge
costituzionale n. 1 del 2012, ma contiene, al comma 2,  due  elementi
aggiuntivi rispetto alla norma costituzionale, che hanno la  funzione
di precisarne condizioni e modalita' di applicazione: il  riferimento
all'«andamento del ciclo economico», di  cui  e'  prescritto  che  si
debba tener conto, e  l'indicazione  delle  modalita'  attraverso  le
quali gli enti territoriali  concorrono  alla  riduzione  del  debito
pubblico («versamenti al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
Stato»). Questo secondo elemento, in  particolare,  rende  l'art.  12
idoneo a soddisfare la riserva relativa di legge rinforzata, dato che
l'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale  n.  1  del
2012 prescrive proprio l'indicazione delle «modalita'»  del  concorso
alla sostenibilita' del debito pubblico. 
    7.- La seconda questione, sollevata dalla Provincia  autonoma  di
Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol,  impone
di verificare se l'art. 4 della legge n. 164 del 2016 possa prevedere
che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  e  le  Province
autonome concorrano alla riduzione del  debito  pubblico  «attraverso
versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli  di  Stato  secondo
modalita' definite con legge dello Stato», o  se  cio'  sia  precluso
dall'art. 79 dello Statuto speciale e dall'art. 1, comma  410,  della
legge n. 190 del 2014, disposizioni che, secondo le ricorrenti,  gia'
regolerebbero  il  concorso  della  Regione  e  delle  Province  alla
riduzione del debito pubblico. 
    La questione non e' fondata, nei termini di seguito precisati. 
    Come noto, l'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega  al
Governo  in   materia   di   federalismo   fiscale,   in   attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione), dispone che  «[l]e  regioni  a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  nel
rispetto degli statuti speciali, concorrono  al  conseguimento  degli
obiettivi di perequazione e  di  solidarieta'  ed  all'esercizio  dei
diritti e doveri da essi derivanti, nonche' al  patto  di  stabilita'
interno e  all'assolvimento  degli  obblighi  posti  dall'ordinamento
comunitario, secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti  da  norme  di
attuazione dei rispettivi statuti,  da  definire,  con  le  procedure
previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del  graduale
superamento del criterio della spesa storica di cui  all'articolo  2,
comma 2, lettera m)». In base al comma  2,  le  norme  di  attuazione
devono tener conto, principalmente, della «dimensione  della  finanza
delle predette regioni e  province  autonome  rispetto  alla  finanza
pubblica  complessiva»  e  «delle  funzioni  da  esse  effettivamente
esercitate e dei relativi oneri». 
    Tale  disposizione  e'  stata  attuata,  per  le  autonomie   del
Trentino-Alto Adige,  non  tramite  nuove  norme  di  attuazione,  ma
direttamente mediante  la  modifica  della  parte  finanziaria  dello
Statuto con le leggi ordinarie "rinforzate" 23 dicembre 2009, n. 191,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e n. 190 del 2014,
adottate sulla base di specifici accordi,  in  virtu'  dell'art.  104
dello Statuto speciale. 
    La normativa cosi' introdotta ha  previsto  versamenti  da  parte
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Province autonome,
riduzioni di entrate e assunzione di ulteriori competenze (si  vedano
le diverse disposizioni dell'art. 79 dello Statuto speciale e  l'art.
1, comma 408, della legge n. 190 del  2014).  Piu'  precisamente,  il
concorso della Regione e  delle  Province  autonome  agli  oneri  del
debito pubblico e' regolato: per  gli  anni  2014-2017  dall'art.  1,
comma 410, della legge n.  190  del  2014;  per  gli  anni  2018-2022
dall'art. 79, comma 4-bis, dello Statuto speciale, in  attuazione  di
quanto previsto dall'Accordo tra  il  Governo,  la  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  in
materia di finanza pubblica del 15  ottobre  2014  (punto  12,  primo
periodo, anche con riferimento al punto 5); per gli  anni  successivi
al 2022 dall'art. 79, comma 4-ter,  dello  Statuto  speciale.  Che  i
commi 4-bis e 4-ter dell'art. 79 abbiano ad oggetto  il  concorso  al
pagamento degli oneri del debito pubblico, collegandosi  all'art.  1,
comma 410, della legge n. 190 del 2014, e' confermato  dal  confronto
tra quanto da essi disposto e il punto 12 dell'Accordo (da leggere in
combinato con il punto 5) e  dal  riferimento  operato  dallo  stesso
comma 4-ter alla «variazione percentuale degli oneri del debito delle
pubbliche amministrazioni». 
    I citati commi 4-bis e 4-ter dell'art. 79 dello Statuto  speciale
hanno rango costituzionale e su questo stesso piano  va  posto  anche
l'art. 1, comma 410, della legge  n.  190  del  2014,  essendo  stato
approvato ai sensi dell'art. 104 dello Statuto speciale, come risulta
espressamente dall'art. 1, comma 406, della legge n. 190 del 2014. 
    Poiche'  queste   disposizioni   sono   successive   alla   legge
costituzionale n. 1 del 2012 e regolano  specificamente  il  concorso
della Regione autonoma e delle Province autonome al  pagamento  degli
oneri del debito pubblico, si deve ritenere che l'art. 4 della  legge
n. 164 del 2016, non potendo discostarsi dalle prime,  in  quanto  di
rango  sottordinato,  debba  essere  inteso,  in  base  al   criterio
dell'interpretazione adeguatrice, nel senso che esso non  incide  sul
concorso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle  Province
autonome alla riduzione del debito pubblico e parimenti nel senso che
tale concorso resta quello stabilito dalle norme  statutarie  citate.
In base a tale  interpretazione  costituzionalmente  orientata  della
disposizione censurata, la  legge  ordinaria  prevista  dall'art.  12
della legge n. 243 del 2012 non potra' dunque  introdurre  diverse  e
ulteriori forme di contributo della Regione e delle Province. 
    Che questo debba essere il significato dell'art. 4 della legge n.
164 del 2016 risulta  confermato  anche  da  altre  due  disposizioni
dell'art. 79 dello Statuto speciale, che espressamente  affermano  il
carattere esaustivo degli obblighi  e  dei  concorsi  previsti  dalle
norme speciali concernenti la Regione autonoma e le Province autonome
e ammettono  ulteriori  contributi  solo  in  casi  ed  entro  limiti
determinati (sentenza n. 154 del 2017). La prima e' l'art. 79,  comma
4, primo periodo - anch'essa successiva alla legge costituzionale  n.
1 del 2012 - che espressamente esclude l'applicabilita' alla Regione,
alle Province  e  agli  enti  appartenenti  al  sistema  territoriale
regionale  di  meccanismi  di  concorso  alla  riduzione  del  debito
pubblico tramite versamenti a un fondo statale (segnatamente  esclude
che  siano  loro  applicabili  disposizioni  statali  che  9prevedono
«obblighi,  oneri,  accantonamenti,  riserve  all'erario  o  concorsi
comunque  denominati,  ivi  inclusi  quelli  afferenti  il  patto  di
stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo»).
La seconda e' l'art. 79, comma 4-septies, dello Statuto speciale, che
fa salva la facolta' da parte  dello  Stato  di  modificare,  per  un
periodo di tempo definito, i contributi  a  carico  della  Regione  e
delle Province, previsti a decorrere dal 2018,  «per  far  fronte  ad
eventuali eccezionali  esigenze  di  finanza  pubblica  nella  misura
massima del 10 per cento dei predetti contributi  stessi»,  subordina
contributi di importo superiore  all'accordo  con  la  Regione  e  le
Province  e  condiziona  a  limiti  rigorosi  (una  percentuale   non
superiore al 10 per  cento  e  un  periodo  limitato)  incrementi  di
contributo  per  eventuali  manovre  straordinarie   necessarie   per
assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio
del bilancio pubblico. 
    8.-  La  terza  questione  e'  stata  sollevata  dalla  Provincia
autonoma  di  Trento   e   dalla   Regione   autonoma   Trentino-Alto
Adige/Südtirol. Le  ricorrenti  ritengono  che  l'art.  4,  comma  1,
lettera b), della legge n. 164 del 2016 violi il principio  di  leale
collaborazione,  per  aver  sostituito  la  procedura  amministrativa
concertata (divenuta tale per effetto della sentenza n. 88 del  2014)
con  l'atto  legislativo,  non  essendo   il   principio   di   leale
collaborazione riferibile alla funzione legislativa. 
    La questione ricalca quella decisa  dalla  sentenza  n.  250  del
2015. Anche in quel caso le Regioni ricorrenti avevano contestato  la
previsione di un intervento legislativo unilaterale dello  Stato,  in
sostituzione della  determinazione  amministrativa  definita  tramite
accordo precedentemente  prevista.  Questa  Corte  ha  dichiarato  la
questione  non  fondata,  osservando  che  «le  ricorrenti   sembrano
configurare una  sorta  di  riserva  costituzionale  di  procedimento
amministrativo concertato, aperto  alla  partecipazione  dei  diversi
livelli di governo interessati dal coordinamento  finanziario,  ma  a
tale prospettazione deve replicarsi che, ne' le norme  invocate  come
parametro,  ne'  la  giurisprudenza  costituzionale  sorreggono  tale
tesi». 
    Per  questa  stessa  ragione,  di  inesistenza  di  una   riserva
costituzionale  di  procedura  amministrativa  concertata,  anche  la
questione relativa al principio  di  leale  collaborazione  sollevata
dalla  Provincia  autonoma  di  Trento  e  dalla   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige deve essere dunque dichiarata non fondata. 
    9.- La  quarta  questione,  sollevata  dalle  Regioni  Lombardia,
Liguria e Veneto, attiene anch'essa alla violazione del principio  di
leale collaborazione, ma e' posta in una prospettiva diversa rispetto
a quella appena esaminata. Le Regioni ordinarie ricorrenti  censurano
infatti l'art. 4 della legge n. 164 del 2016 per non  avere  previsto
un coinvolgimento regionale nella definizione delle  modalita'  della
riduzione del debito, cioe' nell'adozione dell'atto legislativo a cui
tale definizione e' affidata. 
    Nemmeno in  questa  prospettiva,  tuttavia,  la  questione  della
violazione del principio di leale collaborazione e' fondata. 
    Giustamente  le  regioni  sottolineano  l'esigenza  di  un   loro
coinvolgimento nella scelta  relativa  alle  modalita'  del  concorso
degli enti territoriali alla riduzione del debito  pubblico,  essendo
evidente che tale concorso, in particolare con la modalita'  prevista
dall'art. 12, comma 2, della legge n. 243  del  2012  (versamenti  al
Fondo per l'ammortamento dei titoli  di  Stato),  presenta  un  forte
impatto sulla loro autonomia finanziaria, come ha riconosciuto  anche
questa Corte, introducendo nell'art. 12, comma 3, della legge n.  243
del  2012  il  vincolo  di  un'intesa  con  la  Conferenza  unificata
(sentenza n. 88 del 2014). Tale riconosciuta esigenza  collaborativa,
se impone allo Stato di improntare la sua attivita' di  coordinamento
della finanza pubblica allargata a «canoni  di  ragionevolezza  e  di
imparzialita' nei confronti dei soggetti chiamati a  concorrere  alla
dimensione complessiva della manovra» (sentenze n. 107 del 2016 e  n.
19 del 2015), non conduce tuttavia a  ritenere  che  l'art.  4  della
legge n. 164 del 2016 sia  illegittimo  per  non  avere  previsto  il
coinvolgimento delle regioni nell'approvazione della legge  ordinaria
destinata  a  regolare  le  modalita'   del   concorso   degli   enti
territoriali alla riduzione del debito pubblico. 
    Questa  Corte,  invero,  non  ha  mai  ritenuto   necessario   un
coinvolgimento delle regioni nel  procedimento  di  formazione  delle
leggi  e  ha  costantemente  escluso  che  nel  principio  di   leale
collaborazione possa essere rinvenuto  un  fondamento  costituzionale
all'applicazione  dei  meccanismi  collaborativi   nel   procedimento
legislativo (sentenze n. 192 del 2017, n. 43 del  2016,  n.  250  del
2015, n. 63 del 2013, n. 79 del 2011, n. 278, n. 112  e  n.  100  del
2010, n. 298, n. 249, n. 247, n. 232, n. 225, n.  107  e  n.  12  del
2009, n. 401 e n. 98 del 2007, n. 181 del 2006, n. 272 del  2005,  n.
196 del 2004, n. 437 del 2001). A cio' si deve aggiungere che,  dalla
previsione in Costituzione di alcune particolari ipotesi in  cui  una
legge statale ordinaria e' preceduta da un raccordo  con  le  regioni
(art. 116, terzo comma, art. 132,  secondo  comma,  art.  133,  primo
comma), non e'  lecito  desumere  alcuna  regola  generale  circa  la
necessita' di percorsi collaborativi di quel genere,  tanto  meno  la
regola per  cui,  oltre  ai  casi  specifici  considerati  in  quelle
previsioni,  le  leggi  statali  incidenti  sull'autonomia  regionale
possano essere  ritenute  implicitamente  rinforzate  da  un  vincolo
procedimentale di collaborazione con le regioni. 
    Se e' vero che e' stata recentemente dichiarata  l'illegittimita'
di una legge  di  delega  per  non  aver  previsto  l'intesa  con  la
Conferenza unificata (o con la Conferenza  Stato-regioni,  a  seconda
dei casi) in vista dell'adozione dei decreti legislativi (sentenza n.
251 del 2016),  va  sottolineato  che  tale  pronuncia  si  riferisce
segnatamente al rapporto che intercorre tra legge  delega  e  decreto
legislativo, e che non sarebbe  corretto  estenderne  la  portata  al
diverso  rapporto  intercorrente  tra  legge   rinforzata   e   legge
ordinaria. A tale estensione osta infatti la circostanza, di per  se'
decisiva, che il  procedimento  legislativo  e'  disciplinato  da  un
sistema di norme  contenute  nella  Costituzione  e  nei  regolamenti
parlamentari ai quali la prima rinvia per la  disciplina  integrativa
(artt. 64 e 72 Cost.),  con  la  conseguenza  che  si  deve  ritenere
precluso a una legge, per quanto rinforzata, di regolare la procedura
legislativa di altra legge, ancorche' di rango diverso,  restando  la
legge (non costituzionale) in ogni caso priva di competenza  su  tale
oggetto   (sentenze   n.   249   del   2009,   che   ha    dichiarato
costituzionalmente illegittimo un vincolo procedimentale  imposto  al
legislatore regionale dall'art. 205, comma 6, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», nonche'
n. 112 e n. 100 del 2010).