LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Seconda Sezione civile
composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati:
Vincenzo Mazzacane - Presidente;
Luigi Giovanni Lombardo - rel. consigliere;
Giuseppe Grasso, consigliere;
Raffaele Sabato, consigliere;
Gianluca Grasso, consigliere;
ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
22933-2016 proposto da:
B. B. elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio 37,
presso lo studio dell'avvocato Alessandro Graziani, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato Massimo Rossi;
ricorrente;
Contro Consiglio notarile di Milano, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Sistina 42, presso lo studio dell'avvocato Francesco
Giorgianni, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
Matteo Gozzi e Remo Danovi; controricorrente;
nonche' contro Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d'appello di Milano, Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano; intimati;
avverso l'ordinanza n. 1605/2015 della Corte d'appello di Milano,
depositata il 12 luglio 2016;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
del 18 luglio 2017 dal consigliere Luigi Giovanni Lombardo;
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore
generale Alberto Celeste, che ha concluso per l'inammissibilita' del
ricorso;
Udito l'avvocato Massimo Rossi, difensore della ricorrente, che
ha chiesto raccoglimento del ricorso;
Udito l'avvocato Francesco Giorgianni, difensore del resistente,
che ha chiesto raccoglimento del controricorso;
Fatti di causa
1. - La notaio B. B., esercente in ..., fu sottoposta a
procedimento disciplinare su richiesta del Consiglio notarile di
Milano e, con decisione n.... della Commissione amministrativa
regionale di disciplina (CO.RE.DI.) della Lombardia, fu condannata
alla sanzione disciplinare della destituzione.
Era avvenuto che, in vari esposti pervenuti al Consiglio notarile
di Milano, diversi clienti della notaio avevano lamentato che
quest'ultima, quale sostituto di imposta, non aveva versato
all'erario le somme trattenute - in occasione degli atti da lei
rogati - ai fini del pagamento delle imposte indirette, cosicche'
l'Agenzia delle entrate aveva richiesto ai clienti della medesima di
versare le imposte de quibus.
Per fatti analoghi la notaio B. era stata gia' sottoposta per due
volte a procedimento disciplinare dinanzi alla CO.RE.DI. della
Lombardia ed era stata condannata, con decisione n. ... del ..., alla
sanzione di mesi due di sospensione e, con decisione n. ... del ...,
alla sanzione di un anno di sospensione.
2. - Avverso la decisione della Commissione amministrativa
regionale di disciplina della Lombardia, l'incolpata propose reclamo
alla Corte di appello di Milano, che, con ordinanza del 12 luglio
2016, rigetto' il gravame.
3. - Per la Cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso B.
B. sulla base di sei motivi.
Ha resistito con controricorso il Consiglio notarile di Milano,
che ha proposto altresi' ricorso incidentale condizionato affidato ad
un motivo.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano e il
Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale sono rimasti
intimati.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 codice di
procedura civile
Ragioni della decisione
Col ricorso la notaio B. lamenta, tra le altre doglianze, la
violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360
n. 3 codice di procedura civile), nonche' il vizio di motivazione del
provvedimento impugnato (ex art. 360 n. 5 codice di procedura
civile), per avere la Corte di appello ritenuto che l'art. 147,
secondo comma, dell'ordinamento del notariato imponga sempre la
irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione qualora il
notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione
per violazione del medesimo art. 147, violi nuovamente la medesima
disposizione e per avere, altresi', ritenuto che l'irrogazione della
destituzione non possa essere esclusa dalla concessione delle
attenuanti generiche.
Va premesso che l'art. 144, primo comma, della legge 16 febbraio
1913 n. 89 («Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»),
come sostituito dall'art. 26 decreto legislativo 1° agosto 2006, n.
249, stabilisce: «Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono
circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso
l'infrazione, si e' adoperato per eliminare le conseguenze dannose
della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la
sanzione pecuniaria e' diminuita di un sesto e sono sostituiti
l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella
misura prevista dall'art. 138-bis, comma 1, alla sospensione e la
sospensione alla destituzione».
L'art. 147 dell'ordinamento dei notariato, come sostituito
dall'art. 30 decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, stabilisce
poi: «E' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno
o, nei casi piu' gravi, con la destituzione, il notaio che pone in
essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque
modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua
dignita' e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal
Consiglio nazionale del notariato; c) fa illecita concorrenza ad
altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero
servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di
pubblicita' non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque
altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe
notarile.
La destituzione e' sempre applicata se il notaio, dopo essere
stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del
presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni
successivi all'ultima violazione».
Nel quadro del trattamento sanzionatorio previsto per il notaio
che si renda responsabile di illecito disciplinare, puo' rilevarsi
come la disposizione dell'art. 144 detti una norma di «carattere
generale», che vale per tutti i casi in cui non venga altrimenti
disposto; una norma in forza della quale, ogni volta che ricorrono
circostanze attenuanti, deve applicarsi una sanzione piu' lieve (nei
termini previsti dalla stessa disposizione) rispetto a quella
edittale.
Al contrario, l'art. 147, secondo comma, detta una norma di
«carattere speciale» rispetto alla detta regola generale: essa, per
gli illeciti disciplinari previsti dal primo comma della medesima
disposizione, stabilisce che «La destituzione e' sempre applicata se
il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla
sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene
nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione».
Cio' vuol dire che, in tale ipotesi, il trattamento sanzionatorio
e' insensibile alla eventuale «lievita'» in concreto del fatto
costituente illecito disciplinare, essendo la sanzione prevista dalla
legge in modo inderogabile, sulla base di una presunzione iuris et de
iure di gravita' del fatto.
In altre parole, in presenza della recidiva reiterata
infradecennale richiamata dall'art. 147, secondo comma, della legge
citata, va sempre applicata la sanzione della destituzione, non
potendosi, pur quando ricorrano circostanze attenuanti, addivenirsi
alla sostituzione della sanzione della destituzione con quella della
sospensione.
Cosi' configurata la disciplina legislativa, la Corte ritiene non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 147, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in
relazione agli articoli 3 e 24 Cost.
E' costante, nella giurisprudenza costituzionale, la
considerazione secondo cui l'art. 3 Cost. esige che la pena sia
proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che
il sistema sanzionatorio adempia nel contempo sia alla funzione di
difesa sociale sia a quella di tutela delle posizioni individuali. E
la tutela del principio di proporzionalita', nel campo del diritto
penale, ha condotto a «negare legittimita' alle incriminazioni che,
anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalita' statuali di
prevenzione, producono, attraverso le pena, danni all'individuo (ai
suoi diritti fondamentali) ed alla societa' sproporzionatamente
maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la
tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni» (Corte
cost., sentenze n. 341 del 1994 e n. 409 del 1989). In questa
prospettiva, va ricordato anche l'art. 49, numero 3), della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea - proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000, e che ha ora lo stesso valore giuridico dei trattati,
in forza dell'art. 5, comma 1, del Trattato sull'Unione europea
(TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13
dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n.
130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009 - a tenore del quale
«le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al
reato».
Proprio nel settore penale dell'ordinamento, la giurisprudenza
costituzionale ha affermato che il principio di proporzionalita'
esige un'articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda
possibile l'adeguamento della pena alle effettive responsabilita'
personali; tale principio costituisce un limite della potesta'
punitiva statale, svolgendo una funzione di giustizia e anche di
tutela delle posizioni individuali, in armonia con il «volto
costituzionale» del sistema penale (Corte cost., sentenza n. 50 del
1980), caratterizzato - altresi' - dalla finalita' rieducativa della
pena prescritta dall'art. 27 Cost. (Corte cost., sentenza n. 313 del
1990; si vedano anche le sentenze n. 183 del 2011, n. 129 del 2008,
n. 251 e n. 68 del 2012; da ultimo, n. 74 e n. 236 del 2016).
E' noto, peraltro, che il principio della proporzionalita' della
sanzione e il conseguente divieto di automatismo sanzionatorio sono
stati estesi, nella giurisprudenza costituzionale, dal campo del
diritto penale ad altri campi del diritto e in particolare, per
quanto qui rileva, al campo delle sanzioni disciplinari. Cosi', ad
es., in materia di sanzioni disciplinari per i militari (Corte cost.,
sentenze n. 268 del 2016 e n. 363 del 1996); in materia di sanzioni
disciplinari per i magistrati (Corte cost., sentenza n. 170 del
2015); in materia di sanzioni disciplinari per i ragionieri e periti
commerciali (Corte cost., sentenza n. 2 del 1999).
Anche nel capo delle sanzioni disciplinari per i notai, la Corte
costituzionale ha gia' avuto occasione di applicare il principio
della proporzionalita' della sanzione e il divieto di automatismo
sanzionatorio.
Cosi', nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'ormai
abrogato art. 142, ultimo comma, della legge n. 89 del 1913, nella
parte in cui prevedeva in via disciplinare la destituzione di diritto
del notaio che fosse stato condannato per i reati indicati dall'art.
5, comma 1, numero 3), della medesima legge, la Corte costituzionale
ha affermato che «La destituzione di diritto del notaio penalmente
condannato per uno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, della legge
notarile, non costituisce un effetto penale della condanna ne' una
pena accessoria, ma una sanzione disciplinare, la cui automatica ed
indifferenziata previsione per l'infinita serie di situazioni che
stanno nell'area della commissione di uno stesso, pur grave, reato,
viola il «principio di proporzione» il quale e' alla base della
razionalita' che domina il «principio di eguaglianza». E' pertanto
costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. -
l'art. 142, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella
parte in cui prevede che «e' destituito di diritto» il notaio che ha
riportato condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3,
della stessa legge, anziche' riservare ogni provvedimento al
procedimento disciplinare camerale del Tribunale civile, come per le
altre cause enunciate nello stesso art. 142» (Corte cost., sentenza
n. 40 del 1990).
Orbene, tornando all'esame della norma posta dal secondo comma
dell'art. 147 dell'ordinamento del notariato, si e' veduto come essa,
nella sua perentorieta', preveda la destituzione del notaio per il
solo fatto che lo stesso, dopo essere stato condannato per due volte
alla sanzione della sospensione per la violazione dello stesso art.
147, contravvenga ancora una volta, nei dieci anni successivi, la
medesima disposizione.
Trattasi di una previsione che prescinde del tutto dalla
considerazione della condotta posta in essere dal notaio e dalla
gravita' della stessa e che non consente al giudice della disciplina
di graduare la sanzione; graduazione che appare oltremodo necessaria
considerato che il primo comma dell'art. 147 (nel punire il notaio
che «compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella
vita pubblica o privata, la sua dignita' e reputazione o il decoro e
prestigio della classe notarile; viola in modo non occasionale le
norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;
fa illecita concorrenza ad altro notaio (...) servendosi di qualunque
altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe
notarile») configura fattispecie di illecito disciplinare a forma
libera (in questo senso, Cassazione, Sez. U, n. 25457 del 26 ottobre
2017), che possono avere, nei diversi casi concreti, una gravita'
molto diversa tra loro.
In altre parole, l'art. 147, secondo comma, cit. prevede una
sorta di «automatismo sanzionatorio» correlato ad una presunzione
iuris et de iure di gravita' del fatto e di pericolosita' dei
recidivo reiterato, che preclude al giudice disciplinare di pervenire
- nella fattispecie concreta - a diverse conclusioni mediante il
giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (anche
generiche) eventualmente concorrenti. E secondo la giurisprudenza
costituzionale, le presunzioni assolute, quando limitano un diritto
della persona, violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie
e irrazionali, cioe' se non rispondono a dati di esperienza
generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque
accidit, come avviene tutte le volte in cui sia «agevole» formulare
ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a
base della presunzione stessa (Corte cost., sentenze n. 185 del 2015,
n. 232 e n. 213 del 2013, n. 182 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139
del 2010).
Elevato e' percio' il rischio, nel procedimento disciplinare
notarne, che il giudice della disciplina si trovi costretto ad
infliggere al notaio la sanzione della destituzione per il solo fatto
che ricorra la situazione descritta nella richiamata norma di cui
all'art. 147, secondo comma, cit., pur quando, nel concreto, tale
sanzione risulti di entita' eccessiva e non sia ragionevole in
rapporto al disvalore della condotta.
Sotto tale profilo, appare non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo
comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nel testo attualmente in
vigore, innanzitutto in rapporto all'art. 3 Cost., sia sotto il
profilo della violazione del principio di eguaglianza per il fatto di
assimilare situazioni che - di volta in volta - possono avere un
disvalore molto diverso l'una dall'altra, sia sotto il profilo della
violazione del principio di ragionevolezza, impedendo al giudice
disciplinare l'adeguamento della sanzione alla gravita' in concreto
dell'illecito commesso.
Ma appare non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo comma, della legge
16 febbraio 1913, n. 89 anche in rapporto all'art. 24 Cost., per il
fatto di precludere all'incolpato la possibilita' di chiedere al
giudice di apprezzare la sua condotta in concreto e di pervenire
all'irrogazione della sanzione piu' adeguata al caso.
La soluzione della detta questione di legittimita' costituzionale
risulta rilevante ai fini della decisione del presente ricorso,
avendo la ricorrente lamentato proprio che la Corte di appello ha
rifiutato di considerare la concedibilita' delle circostanze
attenuanti generiche sul presupposto che le stesse non avrebbero
potuto, nel caso di specie e ricorrendo la fattispecie di cui al
secondo comma dell'art. 147 della legge n. 89 del 1913, escludere
l'irrogazione della destituzione quale sanzione prevista
inderogabilmente dalla legge.
Va percio' dichiarata rilevante e non manifestamente infondata,
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo
comma, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, come sostituito dall'art.
30 decreto legislativo 1° agosto 2006 n. 249, in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione.
Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla
dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale, segue la sospensione del
giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.