ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  commi
709, 711, 723, lettera a), terzo  periodo,  e  730,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)», promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano,  dalla  Regione
autonoma Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento,  con  ricorsi
notificati il 26 febbraio - 7 marzo 2016, il 29 febbraio  -  7  marzo
2016 e il 29 febbraio 2016, depositati in cancelleria il 4, il 7 e il
10 marzo 2016 e iscritti rispettivamente ai  nn.  10,  13  e  20  del
registro ricorsi 2016. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  20  febbraio  2018  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato Renate von Guggenberg per la Provincia  autonoma
di Bolzano, gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea  Manzi  per  la
Provincia autonoma di  Trento,  l'avvocato  Massimo  Luciani  per  la
Regione autonoma Sardegna e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli  per
il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso spedito per  la
notifica il 26 febbraio 2016 e depositato in cancelleria il  4  marzo
2016  (reg.  ric.  n.  10  del  2016),  ha  promosso   questioni   di
legittimita' costituzionale, tra le altre, dell'art.  1,  commi  709,
711, secondo periodo, 723, lettera a), terzo periodo,  e  730,  della
legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2016)», per contrasto con gli artt. 117,  terzo  comma,  e
119 della Costituzione, con il  principio  di  leale  collaborazione,
nonche' con gli artt. 79, 80, 81 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.
670  (Approvazione  del  testo  unico  delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige),  e  con
gli artt. 17, 18, 19 del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.  268
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige in materia di finanza regionale e provinciale). 
    1.1.- Il  comma  709  stabilisce  che  «[a]i  fini  della  tutela
dell'unita' economica della Repubblica, gli enti di cui  al  comma  1
dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012,  n.  243,  concorrono  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle
disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo,  che
costituiscono principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza
pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo
comma, della Costituzione». Il secondo periodo del comma  711,  nello
specificare  quanto  stabilito  dal  comma  710   (non   oggetto   di
impugnazione,  ai  sensi  del  quale  «[a]i  fini  del  concorso   al
contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al  comma
709  devono  conseguire  un  saldo  non  negativo,  in   termini   di
competenza,  tra  le  entrate  finali  e  le   spese   finali,   come
eventualmente modificato ai sensi dei commi 723, 730,  731  e  732»),
prevede che «[l]imitatamente all'anno 2016,  nelle  entrate  e  nelle
spese finali  in  termini  di  competenza  e'  considerato  il  fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al  netto  della  quota
riveniente dal ricorso all'indebitamento». Il comma 723, lettera  a),
terzo periodo, stabilisce che, «in caso di mancato conseguimento  del
saldo  di  cui  al  comma  710,   nell'anno   successivo   a   quello
dell'inadempienza  [...]  [g]li  enti  locali  delle  regioni  Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento  e
di Bolzano sono  assoggettati  ad  una  riduzione  dei  trasferimenti
correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura
pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato». Infine,
il comma 730 prevede che  «[a]i  fini  della  rideterminazione  degli
obiettivi di cui al comma 728 [che consente agli enti locali,  previa
autorizzazione regionale, di peggiorare il saldo  per  consentire  un
aumento degli impegni di spesa in conto capitale], le  regioni  e  le
province autonome definiscono  criteri  di  virtuosita'  e  modalita'
operative, previo confronto in  sede  di  Consiglio  delle  autonomie
locali e, ove non istituito, con  i  rappresentanti  regionali  delle
autonomie locali. Per i medesimi fini,  gli  enti  locali  comunicano
all'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  (ANCI),  all'Unione
delle  province  d'Italia  (UPI)  e  alle  regioni  e  alle  province
autonome, entro il 15 aprile ed entro  il  15  settembre,  gli  spazi
finanziari di cui necessitano per effettuare  esclusivamente  impegni
in conto capitale ovvero gli spazi finanziari  che  sono  disposti  a
cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del  30  settembre,
le regioni  e  le  province  autonome  comunicano  agli  enti  locali
interessati  i  saldi  obiettivo   rideterminati   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente  locale
e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma
731. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni  in
conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento  del  saldo  di
cui al comma 710». 
    1.2.- Premette la ricorrente che in forza  del  Titolo  VI  dello
statuto reg. Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia  autonoma  di
Bolzano gode di una particolare  autonomia  in  materia  finanziaria,
sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la
modificazione delle disposizioni recate dal medesimo Titolo  VI,  che
ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo
in presenza di una preventiva intesa con la  Regione  e  le  Province
autonome, in applicazione dell'art. 104 dello stesso statuto. 
    La Provincia autonoma richiama il cosiddetto "Accordo di  Milano"
del 30 novembre del 2009,  con  il  quale  la  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  hanno
concordato con il  Governo  la  modificazione  del  Titolo  VI  dello
statuto e che ha condotto, ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a  126,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)», a un nuovo sistema di relazioni  finanziarie  con
lo Stato. Successivamente e' intervenuto  l'accordo  del  15  ottobre
2014 (cosiddetto "Patto  di  garanzia"),  sempre  tra  lo  Stato,  la
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province  autonome
di Trento e di Bolzano, il quale ha portato a ulteriori modifiche del
Titolo VI dello statuto di autonomia,  sempre  secondo  la  procedura
rinforzata prevista dall'art. 104 dello statuto medesimo. 
    Tale ultima intesa, recepita con legge 23 dicembre 2014, n.  190,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'   2015)»,   avrebbe
ulteriormente rinnovato, ai sensi dell'art. l, commi da  407  a  413,
della medesima legge, il sistema  di  relazioni  finanziarie  con  lo
Stato. E' previsto espressamente che  nei  confronti  della  Regione,
delle Province e degli  enti  appartenenti  al  sistema  territoriale
regionale integrato non sono  applicabili  disposizioni  statali  che
prevedono  obblighi,  oneri,  accantonamenti,  riserve  all'erario  o
concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti  al  patto
di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal Titolo VI dello
statuto speciale di autonomia e che sono la  Regione  e  le  Province
autonome  a  provvedere,  per  se'  e  per  gli  enti   del   sistema
territoriale  regionale  integrato  di  rispettiva  competenza,  alle
finalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  contenute  in
specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai  sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266  (Norme  di
attuazione  dello  Statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento),  la  propria  legislazione  ai  principi  costituenti
limiti in virtu' degli artt. 4 e 5, nelle materie  individuate  dallo
statuto,   adottando,   conseguentemente,    autonome    misure    di
razionalizzazione e contenimento della spesa,  anche  orientate  alla
riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni  pubbliche  del
territorio  nazionale,  in  coerenza  con  l'ordinamento  dell'Unione
europea, per cui non si applicano le misure adottate per le Regioni e
per gli altri enti nel restante territorio nazionale. 
    In particolare, la Provincia autonoma di Bolzano richiama  l'art.
79 dello statuto speciale che, al comma 2, definisce i termini  e  le
modalita' del concorso al conseguimento degli  obiettivi  di  finanza
pubblica; al comma 3 stabilisce  che  sono  le  Province  autonome  a
provvedere al coordinamento della finanza pubblica  provinciale,  nei
confronti degli enti del loro territorio facenti  parte  del  sistema
territoriale regionale integrato e che sono le  medesime  a  vigilare
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli
stessi enti locali;  al  comma  4-quater  prevede  che,  a  decorrere
dall'anno 2016, la Regione  e  le  Province  autonome  conseguono  il
pareggio del bilancio  come  definito  dall'art.  9  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per  l'attuazione  del  principio
del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81,  sesto  comma,  della
Costituzione), e che, a decorrere dall'anno 2018, ai predetti enti ad
autonomia differenziata non si applicano il  saldo  programmatico  di
cui al comma 455 dell'art. l della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  di   stabilita'   2013)»,   e   le
disposizioni in materia di patto di stabilita' interno  in  contrasto
con il pareggio di bilancio di cui  al  primo  periodo  dello  stesso
comma 4-quater; infine, al comma 4-sexies prevede  che,  a  decorrere
dall'anno  2015,  «il  contributo  in  termini  di  saldo  netto   da
finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo,  la
regione e le province  e'  versato  all'erario  con  imputazione  sul
capitolo 3465, articolo l, capo X, del bilancio dello Stato entro  il
30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata
del bilancio  dello  Stato  entro  il  30  aprile  e  della  relativa
comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  quest'ultimo  e'  autorizzato  a  trattenere  gli   importi
corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla
regione e a ciascuna provincia relativamente alla  propria  quota  di
contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme
introitate per il tramite della Struttura di gestione». 
    La ricorrente rammenta che l'art. 80, comma l, dello statuto,  da
ultimo sostituito dall'art. l, comma 518,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2014)»,
attribuisce alle Province autonome la potesta'  legislativa  primaria
in materia di finanza locale;  l'art.  81,  comma  2,  dello  statuto
prevede inoltre che, allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni  al
raggiungimento  delle  finalita'  e  all'esercizio   delle   funzioni
stabilite dalle leggi, le Province autonome corrispondono  ai  Comuni
stessi idonei mezzi finanziari da concordare tra il Presidente  della
relativa Provincia  e  una  rappresentanza  unitaria  dei  rispettivi
Comuni. 
    La Provincia autonoma di Bolzano  evidenzia  che  il  regime  dei
rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali  e'  dominato  dal
principio  dell'accordo  e  dal  principio  di  consensualita'  (sono
richiamate le sentenze n. 28 del 2016, n. 133 del  2010,  n.  82  del
2007, n. 353 del 2004, n. 98 del 2000 e n.  39  del  1984  di  questa
Corte),  definiti,  per   quanto   riguarda   la   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, dagli artt. 103, 104 e 107 dello statuto speciale. 
    Osserva   che   la   previsione   di   una   disciplina   statale
immediatamente e direttamente applicabile alla Provincia autonoma  di
Bolzano si pone in contrasto con l'art. 107 dello statuto  e  con  il
principio  di  leale  collaborazione,   in   quanto   determina   una
modificazione  unilaterale  da  parte  dello  Stato  dell'ordinamento
provinciale. 
    Secondo  la  ricorrente,  una  modifica   non   potrebbe   essere
giustificata nemmeno con  l'asserzione  che  le  norme  in  questione
costituirebbero principi fondamentali di coordinamento della  finanza
pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma,
Cost., ovvero tutelerebbero l'unita' economica della Repubblica. 
    Nel richiamare alcuni precedenti di questa Corte (sentenze n. 482
del 1995, n. 354  del  1993  e  n.  1033  del  1988),  la  ricorrente
sottolinea come l'esplicita qualificazione, da parte del  legislatore
statale, di alcune disposizioni  come  "principio  fondamentale"  non
risulterebbe  vincolante  tutte  le  volte  in   cui   non   vi   sia
corrispondenza con il relativo contenuto. In  particolare,  le  norme
oggetto  del  ricorso  presenterebbero  un  contenuto  immediatamente
precettivo,   di   diretta   applicazione,   non   compatibile    con
l'ordinamento statutario delle Province autonome. Nel caso di specie,
il contrasto si produrrebbe con le norme statutarie che  conferiscono
a queste ultime la potesta' legislativa esclusiva e la corrispondente
potesta' amministrativa in materia di  finanza  locale,  soggetta  al
solo   limite   dei   principi   costituenti   «norme   di    riforma
economico-sociale», nonche' con la funzione attribuita alle  medesime
dal coordinamento della finanza pubblica provinciale,  che  comprende
la finanza locale. 
    Espone  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  che  la  legge   di
stabilita' prescrive  la  cessazione  dell'applicazione  delle  norme
dell'ordinamento concernenti la disciplina del  patto  di  stabilita'
interno degli  enti  locali  a  decorrere  dall'anno  2016  e  innova
sostanzialmente l'ordinamento, introducendo un obiettivo di saldo non
negativo per gli enti territoriali (commi da 707 a 734). 
    Nei confronti degli enti di cui al  comma  l  dell'art.  9  della
legge n. 243 del  2012,  che  comprendono  le  Regioni,  le  Province
autonome e i Comuni, la nuova normativa dispone, ai fini della tutela
dell'unita' economica della  Repubblica,  che  essi  concorrono  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle
disposizioni di cui ai commi da 707 a 734  della  legge  n.  208  del
2015, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento  della
finanza pubblica, ai sensi degli  artt.  117,  terzo  comma,  e  119,
secondo comma, Cost. In particolare, nei confronti dei predetti  enti
prevede (commi 709 e 710) che essi devono  conseguire  un  saldo  non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le  spese
finali (come eventualmente modificato ai sensi dei  commi  728,  730,
731 e 732 della stessa legge di stabilita' 2016). 
    Ai fini dell'applicazione della norma che introduce l'obbligo  di
conseguire un saldo non negativo (comma 710), e'  stabilito  che  «le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli l, 2, 3, 4 e 5 dello
schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23  giugno  2011,
n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli l, 2 e  3
del medesimo schema di bilancio»  e  che,  «[l]imitatamente  all'anno
2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza  e'
considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al
netto della quota riveniente dal  ricorso  all'indebitamento»  (comma
711). 
    Riferisce la ricorrente che sul piano tecnico-contabile e'  stato
evidenziato in sede di «Conferenza delle Regioni del 3 febbraio 2016»
che  l'applicazione  della  predetta   norma,   limitata   al   2016,
comporterebbe che, dal 2017, tali poste di entrata  e  di  spesa  non
possano essere considerate ai fini del  rispetto  dell'equilibrio  di
bilancio. 
    In particolare si osserva che il fondo pluriennale vincolato,  in
relazione  alla  nuova  disciplina  sull'armonizzazione  dei  sistemi
contabili (decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»), rappresenta lo strumento per reimputare su esercizi  successivi
spese   gia'   impegnate,   relativamente   alle    quali    sussiste
un'obbligazione giuridicamente perfezionata,  ma  che  giungeranno  a
scadenza negli esercizi sui quali vengono reimputate. Trattandosi  di
spese  gia'  impegnate  sull'esercizio  in  corso   o   su   esercizi
precedenti, le stesse risultano finanziariamente coperte con  entrate
dell'esercizio in cui  sono  state  impegnate.  Proprio  per  questo,
l'operazione di reimputazione delle spese determina  la  costituzione
di un fondo pluriennale tra le entrate del bilancio  (alimentato  con
le risorse degli anni in cui erano  state  impegnate  le  spese)  che
serve per finanziare le spese negli anni in  cui  le  stesse  vengono
reimputate. La quota del «fondo pluriennale vincolato di entrata» che
non serve a coprire spese reimputate  nell'esercizio,  ma  per  spese
reimputate negli esercizi successivi, e'  accantonata  in  un  «fondo
pluriennale vincolato di spesa». 
    Poiche' - si prosegue - dal 2017,  ai  fini  degli  equilibri  di
finanza pubblica, gli enti territoriali non potranno considerare, tra
le entrate, il saldo tra il «fondo pluriennale vincolato di  entrata»
e il «fondo pluriennale vincolato di spesa», tanto implicherebbe  che
l'ente debba trovare copertura, con risorse nuove di competenza, alle
spese reimputate sul medesimo esercizio, restando  inutilizzabili  le
risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato. 
    Sempre in sede tecnica  («Conferenza  delle  Regioni»)  e'  stato
anche osservato che le risorse del fondo  pluriennale  vincolato  non
rappresentano un "avanzo di amministrazione" non utilizzabile ai fini
degli equilibri di bilancio di cui all'art. 9 della legge n. 243  del
2012, in quanto non si tratta di risorse non utilizzate derivanti  da
economie di spesa o da maggiori accertamenti di  entrata,  bensi'  di
risorse utilizzate per coprire spese per le quali  sussiste  in  capo
all'ente un'obbligazione giuridicamente perfezionata, che giungera' a
scadenza in un esercizio successivo. 
    Cio' implicherebbe che l'applicazione  di  una  specifica  regola
contabile prevista dal d.lgs. n. 118 del  2011  andrebbe  a  incidere
significativamente    sull'autonomia    finanziaria    degli     enti
territoriali. 
    L'applicazione della regola in esame determinerebbe,  per  talune
realta' territoriali, tra le quali la Provincia autonoma di  Bolzano,
un rilevante impatto in  termini  di  investimenti  realizzabili,  in
quanto  renderebbe  necessario   rifinanziare   con   nuove   risorse
investimenti che gia' dispongono della relativa copertura. 
    La  Provincia  autonoma  di  Bolzano   lamenta   che   tutte   le
disposizioni contenute nei commi da 707  a  734  siano  definite  dal
comma 709 come «principi fondamentali di coordinamento della  finanza
pubblica», ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. e che le stesse
disposizioni   siano   dichiaratamente   finalizzate   alla    tutela
dell'unita' economica della Repubblica, laddove tale enunciazione  di
principio  parrebbe  richiamare  implicitamente  anche  l'art.   120,
secondo   comma,   Cost.,   che   legittima   l'intervento    statale
nell'esercizio del potere sostitutivo quando lo richieda  la  «tutela
dell'unita' economica». 
    Obietta tuttavia la  Provincia  autonoma  che  la  qualificazione
nominalistica di determinate norme come  "principi  fondamentali"  da
parte del legislatore statale non e' vincolante qualora il  contenuto
concreto delle medesime non sia corrispondente,  secondo  l'indirizzo
piu' volte espresso da questa Corte (sono richiamate le  sentenze  n.
482 del 1995, n. 355 del 1994, n. 354 del 1993 e n. 1033 del 1988). 
    Secondo  la  ricorrente,  le  predette   disposizioni   avrebbero
contenuto immediatamente precettivo, di diretta  applicazione,  e  in
parte non sarebbero compatibili con  l'ordinamento  statutario  delle
Province autonome. Esse, pertanto, risulterebbero incoerenti, per non
dire in contrasto, con la formula di salvaguardia  secondo  cui  sono
applicabili «compatibilmente»,  rendendola  vana,  in  quanto,  nelle
parti in cui sono dettate  espressamente  per  le  Province  autonome
nonche' per gli enti locali (Comuni) del rispettivo  territorio,  non
lascerebbero spazio all'interpretazione e, nelle parti  in  cui  sono
dettate indirettamente per le Province autonome e per gli enti locali
del relativo territorio, mediante rinvio all'art. 9  della  legge  n.
243 del 2012, non li escludono espressamente. 
    Si renderebbe pertanto necessario impugnare la norma generale  di
cui al comma 709, che  prescrive  anche  alle  Province  autonome  il
rispetto di tutte le disposizioni contenute nei commi da  707  a  734
della legge in esame, anziche' solamente dei principi desumibili  dai
predetti commi, e le disposizioni che  si  riferiscono  espressamente
alle Province autonome (comma 723, lettera a, terzo periodo, e  comma
730), nonche' il comma 711, secondo periodo, il quale limita al  solo
anno 2016 la considerazione del  fondo  pluriennale  vincolato  nelle
entrate e nelle spese finali in termini di competenza. 
    2.- La Provincia autonoma di Trento, con ricorso spedito  per  la
notificazione il 29 febbraio 2016 e depositato in cancelleria  il  10
marzo 2016 (reg. ric. n. 20  del  2016),  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale, tra le altre, dell'art.  1,  commi  709,
711, secondo periodo, 723 lettera a), terzo  periodo,  e  730,  della
legge n. 208 del 2015, per contrasto con gli artt. 97, secondo comma,
117, terzo comma, e 119 Cost., nonche' con gli  artt.  79,  80  e  81
dello statuto reg. Trentino-Alto Adige/Südtirol e con  l'art.  2  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto
tra gli atti legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,
nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento). 
    Espone la ricorrente che i commi 709, 711, secondo periodo,  723,
lettera a), terzo  periodo,  e  730  fanno  parte  di  un  gruppo  di
disposizioni  che,  posto  il  passaggio  dal  metodo  del  patto  di
stabilita' a quello  dell'equilibrio  di  bilancio,  determinato  dal
comma 707,  stabiliscono  le  regole  del  nuovo  sistema,  anche  in
attuazione dell'art. 9 della legge n.  243  del  2012.  La  Provincia
ricorrente non contesta, sul piano generale, tale passaggio,  ma  non
puo' non rilevare che  talune  disposizioni  presenterebbero  diversi
aspetti di dissonanza dal quadro statutario, quale concordato con  lo
Stato. Con riferimento al comma 709, la ricorrente osserva  che  tale
comma sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto,  qualificando
come principi fondamentali di coordinamento  della  finanza  pubblica
anche disposizioni specifiche e  dettagliate,  intenderebbe  porre  a
essa vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dallo statuto, dato
che i richiamati commi da 707 a 734 avrebbero per lo  piu'  contenuti
specifici ed estremamente dettagliati e  alcuni  non  riguarderebbero
neppure il sistema delle autonomie territoriali (quali, ad esempio, i
commi 717 e 718). In definitiva, i commi da 704 a 734 costituirebbero
un coacervo non unitario, talora espressione  di  competenze  statali
fondate su altro titolo, ma in ogni  caso  insuscettibile  di  essere
unificato sotto il titolo di «principi fondamentali di  coordinamento
della finanza pubblica» e di essere imposto a tale  titolo,  mediante
autoqualificazione della norma, alla ricorrente Provincia autonoma. 
    In merito al fondo pluriennale  vincolato  di  cui  all'impugnato
comma 711, secondo periodo, la Provincia autonoma di Trento  contesta
la limitazione della facolta' di utilizzo  del  fondo  al  solo  anno
2016, da cui deriverebbe che, a partire  dal  2017,  dovranno  essere
impiegate, a copertura delle spese del fondo, nuove entrate dell'anno
sul quale vengono riprogrammate le spese  medesime,  con  conseguente
congelamento  delle  risorse  disponibili  gia'  previste.  Da   cio'
conseguirebbe, dunque, una compressione del  principio  di  autonomia
finanziaria sul lato della spesa,  principio  implicitamente  accolto
dallo statuto per far fronte all'esercizio delle  funzioni  assegnate
agli enti ad autonomia differenziata. 
    Inoltre,  la  limitazione  del  ricorso  al   fondo   pluriennale
vincolato sarebbe in contrasto con l'art. 79, comma  4-quater,  dello
statuto, che pone come obiettivo la  neutralita'  finanziaria  per  i
saldi di finanza pubblica, definita tramite intesa con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
    Infine, la ricorrente sottolinea  come  il  vincolo  posto  dalla
legge di stabilita' si porrebbe in contrasto  con  il  principio  del
buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall'art.  97,
secondo comma,  Cost.,  perche'  precluderebbe  la  realizzazione  di
programmi di investimento finanziati dalle  entrate  accantonate  nel
fondo vincolato. 
    La Provincia autonoma di Trento sviluppa  poi  nel  dettaglio  le
censure relative ai commi 723,  lettera  a),  terzo  periodo,  e  730
(entrambi a regime a partire dal 2018, ai sensi del  comma  734,  non
oggetto di impugnazione), denunciandone il  contrasto  con  le  norme
statutarie  che  affidano  all'ente  ad  autonomia  differenziata  la
disciplina  dei  rapporti  finanziari  con  gli  enti  locali   della
Provincia, oltre che con l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. 
    La ricorrente sottolinea l'invasione della competenza legislativa
provinciale in materia di finanza locale e,  piu'  in  generale,  del
potere di vigilanza e coordinamento  della  Provincia  nei  confronti
degli «enti del sistema territoriale integrato» previsto dagli  artt.
da 79 a 81 dello statuto  speciale.  In  particolare,  risulterebbero
violati l'art. 80, comma,  1,  laddove  attribuisce  alla  ricorrente
competenza legislativa primaria  in  materia  di  finanza  locale,  e
l'art. 79, comma 3, che affida alle Province autonome il  compito  di
coordinare la finanza pubblica provinciale, definendo  i  concorsi  e
gli obblighi  nei  confronti  degli  enti  del  sistema  territoriale
integrato, e  di  vigilare  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica. A questo proposito, la ricorrente sottolinea che il
potere  di  vigilanza  includerebbe,  per   costante   giurisprudenza
costituzionale, anche la competenza in materia  di  sanzioni  per  la
mancata osservanza delle regole. Vi sarebbe poi una lesione del comma
4 del citato art. 79, che sancisce l'inapplicabilita', agli enti  del
sistema territoriale  integrato,  delle  norme  statali  che  fissano
«obblighi,  oneri,  accantonamenti,  riserve  all'erario  o  concorsi
comunque  denominati,  ivi  inclusi  quelli  afferenti  il  patto  di
stabilita` interno, diversi da quelli previsti dal presente  titolo».
A tutela dell'assetto teste' citato, l'art. 2 del d.lgs. n.  266  del
1992  esclude  la  possibilita'  per   lo   Stato   di   disciplinare
immediatamente le materie di competenza provinciale, spettando invece
alla Provincia un potere-dovere di adeguamento della normativa. 
    Considerazioni in parte  analoghe  sono  riservate  alla  seconda
disposizione summenzionata. Il comma 730 dell'art. 1 della  legge  n.
208 del 2015 porrebbe norme dettagliate e  direttamente  applicative,
di natura procedurale, nel caso in cui la Provincia  autonoma  decida
di autorizzare uno scostamento degli enti  locali  dalla  regola  del
saldo non negativo, per consentire un aumento degli impegni di  spesa
in conto capitale (art. 1, comma 728, della legge n. 208  del  2015).
La norma, di  diretta  applicazione  nei  confronti  della  Provincia
autonoma e  di  dettaglio,  attribuirebbe  allo  Stato  una  generale
competenza a disciplinare il rapporto della  medesima  Provincia  con
gli enti locali del proprio territorio, in violazione dello statuto e
della normativa di attuazione. 
    3.- La Regione autonoma Sardegna,  con  ricorso  spedito  per  la
notificazione il 29 febbraio 2016 e depositato in  cancelleria  il  7
marzo 2016 (reg. ric. n. 13 del 2016), ha  promosso,  tra  le  altre,
questioni di costituzionalita' dell'art. 1, comma 711, della legge n.
208 del 2015, per violazione degli artt. 3, 81, 117, 118 e 119  Cost.
e degli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(Statuto speciale per la Sardegna). 
    Ad avviso della ricorrente, la scelta di limitare  al  solo  anno
2016 la rilevanza del fondo pluriennale vincolato  determinerebbe  un
irragionevole sacrificio della sua autonomia finanziaria. 
    Evidenzia  in  proposito  la  Regione   autonoma   Sardegna   che
dall'esercizio 2017, ai sensi del comma 711, ai fini degli  equilibri
di  finanza  pubblica,  gli  enti  territoriali  non  potranno   piu'
considerare tra  le  entrate  il  saldo  tra  il  «fondo  pluriennale
vincolato di entrata» e il «fondo pluriennale vincolato di spesa». Ne
conseguirebbe che ciascun  ente  (ivi  comprese  le  Regioni)  dovra'
trovare copertura,  con  risorse  nuove  di  competenza,  alle  spese
reimputate sul medesimo  esercizio,  non  potendo  utilizzare  quelle
accantonate  nel  fondo  pluriennale  vincolato.   Tale   circostanza
comporterebbe una rilevante compressione  dell'autonomia  finanziaria
degli enti territoriali, perche' irrigidisce le condizioni alle quali
le Regioni possono essere considerate con i «saldi in equilibrio», ai
sensi del comma 709. Tale irrigidimento, pero', secondo  la  Regione,
sarebbe del tutto irragionevole e  ingiustificato.  In  primo  luogo,
perche' l'inclusione nel saldo del fondo pluriennale vincolato per il
solo  esercizio  2016   creerebbe   un'evidente   difficolta'   nella
costruzione del bilancio finanziario su base triennale, come previsto
dal comma 712 della legge di stabilita' 2016, che impone di  allegare
al bilancio un  prospetto  contenente  le  previsioni  di  competenza
triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica  del
rispetto del saldo finale di competenza. In secondo luogo, perche' la
rilevanza del fondo pluriennale vincolato, per quanto concerne sia le
voci di entrata che le voci di spesa, limitata  al  solo  anno  2016,
comporterebbe che le poste residue del fondo pluriennale che  saranno
effettivamente riscosse negli anni dal 2017 in  avanti  non  verranno
considerate al fine dell'equilibrio dei saldi; per converso, le poste
residue del fondo  pluriennale  effettivamente  impiegate  in  uscita
saranno considerate al fine dell'equilibrio dei  saldi.  Ne  consegue
che le  poste  in  uscita  impiegate  a  partire  dal  2017  dovranno
sostanzialmente essere rifinanziate, nonostante  che  le  risorse  in
entrata per il loro finanziamento  siano  state  gia'  individuate  e
contabilizzate per il tramite del fondo pluriennale vincolato. 
    Per tale ragione il comma 711, nella parte in cui limita al  solo
anno 2016 la rilevanza del saldo del fondo pluriennale di  entrata  e
di spesa, risulterebbe irragionevole e violerebbe gli  artt.  3,  81,
117 e 119 Cost. e 7 e  8  dello  statuto  reg.  Sardegna,  producendo
l'irragionevole effetto di richiedere agli enti territoriali, tra cui
la Regione autonoma Sardegna,  di  stanziare  ulteriori  risorse  per
spese che trovano  gia'  la  loro  copertura  nel  fondo  pluriennale
vincolato,  determinando  un  irragionevole  sacrificio  della   loro
autonomia finanziaria, protetta dagli artt. 7 e 8 dello statuto e 117
e 118 Cost. 
    Secondo la ricorrente, la mancata considerazione  del  saldo  del
fondo pluriennale di spesa  comporterebbe  anche  la  violazione  del
principio di veridicita' dei bilanci pubblici,  di  cui  all'art.  81
Cost. In particolare, dato che non  si  verificherebbe  l'effetto  di
«neutralizzazione» temporale cui e' preordinato il fondo  pluriennale
vincolato secondo le prescrizioni del d.lgs. n.  118  del  2011,  gli
enti territoriali vincolati dal  comma  711  si  troveranno  ad  aver
accumulato poste in entrata  non  utilizzabili  e,  per  converso,  a
doverne stanziare di nuove a  copertura  di  spese  gia'  finanziate.
Tanto   integrerebbe   anche   la   violazione   delle   disposizioni
costituzionali    e    statutarie    che    proteggono    l'autonomia
economico-finanziaria della Regione autonoma Sardegna  (art.  7  e  8
dello statuto e 117 e 119  Cost.).  L'art.  117  Cost.,  risulterebbe
ulteriormente violato in quanto l'imposizione  di  tale  vincolo  nei
confronti delle Regioni costituirebbe un esercizio illegittimo  della
competenza legislativa concorrente in materia di «coordinamento della
finanza pubblica» ex art. 117,  terzo  comma,  Cost.  Il  legislatore
statale,  nella  sostanza,  non  avrebbe  fissato  un  principio   di
contenimento della spesa collegato all'attuazione dell'art. 81 Cost.,
bensi'  avrebbe  determinato  un  vincolo  specifico,  arbitrario   e
illimitato  nel  tempo  sugli  "spazi"   economico-finanziari   delle
Regioni. 
    4.- Con riferimento  a  tutti  i  ricorsi  si  e'  costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  chiedendo  che  siano
dichiarate infondate  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
prospettate. 
    In  via  generale,  la  difesa  dello  Stato  sottolinea  la  non
applicabilita'   agli   enti   ad   autonomia   differenziata   delle
disposizioni impugnate. Il comma 992 dell'art. 1 della legge  n.  208
del 2015 prevede, infatti,  che  «[l]e  disposizioni  della  presente
legge sono applicabili nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le
disposizioni  dei  rispettivi  statuti  e  le   relative   norme   di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2005, n. 3». 
    Ne deriverebbe, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la non
fondatezza delle questioni di legittimita'  prospettate,  perche'  la
clausola di salvaguardia  eliminerebbe  in  radice  qualsiasi  dubbio
circa la legittimita' costituzionale delle disposizioni  oggetto  del
ricorso.  A  supporto  di  tale  argomentazione  la  difesa  erariale
richiama le pronunce di questa Corte (sentenze n. 241 del 2012  e  n.
215 del 2013), che hanno stabilito come, in presenza di una  clausola
di salvaguardia, la questione di  legittimita'  costituzionale  debba
essere  dichiarata  non  fondata,  perche',  ove  il  contrasto   non
sussista, ovviamente non vi sarebbe alcuna violazione della normativa
statutaria,  mentre,  in  caso  di  incompatibilita',   la   clausola
impedirebbe l'applicazione alle ricorrenti della normativa censurata. 
    In ogni caso, al netto della clausola di salvaguardia, secondo la
difesa  statale  le  disposizioni  impugnate  costituirebbero   piena
attuazione del coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt.
117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. 
    5.- Tutte  le  ricorrenti  e  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri hanno depositato memorie sia in prossimita' dell'udienza del
9 maggio 2017 che in prossimita' di quella successiva del 20 febbraio
2018, con le quali hanno  ribadito  e  sviluppato  le  argomentazioni
contenute negli atti precedenti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con i ricorsi indicati in epigrafe la Provincia  autonoma  di
Bolzano, la Provincia  autonoma  di  Trento  e  la  Regione  autonoma
Sardegna hanno promosso, tra le altre, secondo quanto qui di  seguito
specificato, questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
commi 709, 711, 723, lettera a), terzo periodo, e 730, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)», in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 81, 97,  secondo
comma, 117, 118 e 119  della  Costituzione,  al  principio  di  leale
collaborazione,  agli  artt.  79,  80,  81  e  107  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 7 e  8  della  legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna) nonche' in relazione agli artt. 17, 18  e  19  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale) e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.
266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il  Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento). 
    1.1.- In particolare, la Regione autonoma Sardegna  ha  impugnato
il solo comma 711 dell'art.  1  della  legge  n.  208  del  2015,  in
riferimento agli artt. 3, 81, 117, 118 e 119 Cost.,  nonche'  7  e  8
della legge cost. n. 3 del 1948. 
    1.2.- Le questioni sollevate dalle Province autonome di Bolzano e
di Trento possono essere accorpate secondo la seguente articolazione. 
    1.2.1.- La Provincia autonoma di Bolzano sostiene che  l'art.  1,
comma 709,  della  legge  n.  208  del  2015  sia  costituzionalmente
illegittimo in quanto qualificherebbe come principi  fondamentali  di
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art.  117,  terzo
comma,  Cost.,  norme  dettagliate   con   contenuto   immediatamente
precettivo e, in quanto tali, non compatibili con il  d.P.R.  n.  670
del 1972. 
    Secondo la Provincia autonoma di  Trento,  il  citato  comma  709
sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto,  qualificando  come
principi fondamentali di coordinamento della finanza  pubblica  anche
disposizioni specifiche e  dettagliate,  intenderebbe  porre  vincoli
ulteriori rispetto a quelli previsti dallo statuto speciale. 
    1.2.2.- La Provincia autonoma di Bolzano  censura  il  successivo
comma 711, laddove, ai fini  della  determinazione  delle  entrate  e
delle spese valevoli per l'equilibrio di  bilancio,  limita  al  solo
anno 2016 la  considerazione  del  fondo  pluriennale  vincolato,  di
entrata e di spesa, al netto  della  quota  proveniente  dal  ricorso
all'indebitamento. 
    Cio'  comporterebbe  che,  dall'esercizio  2017,  tali  poste  di
entrata e di spesa non possano essere  considerate  per  il  rispetto
dell'equilibrio di bilancio. 
    Poiche', ai fini degli equilibri di finanza  pubblica,  dal  2017
gli enti territoriali non potrebbero considerare, tra le entrate,  il
saldo tra il «fondo pluriennale vincolato di  entrata»  e  il  «fondo
pluriennale vincolato di spesa», essi dovrebbero  trovare  copertura,
con risorse nuove di competenza, alle spese reimputate  sul  medesimo
esercizio,  restando  inutilizzabili  quelle  accantonate  nel  fondo
pluriennale vincolato. La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  richiama
inoltre alcuni passaggi del verbale della «Conferenza delle  Regioni»
relativi al problematico regime dell'avanzo di amministrazione e  del
fondo pluriennale vincolato. 
    1.2.3.- La Provincia autonoma  di  Bolzano  lamenta  inoltre  che
l'art. 1, commi 723, lettera a), terzo periodo, e 730, della legge n.
208 del  2015  abbia  dettato  norme  che  interferirebbero  in  modo
evidente con l'assetto dei rapporti finanziari intercorrenti  tra  le
Province autonome e lo Stato, che  comprende  anche  la  finanza  dei
Comuni del territorio provinciale. 
    Con riguardo al menzionato comma 723, lettera a), terzo  periodo,
la  Provincia  autonoma  di  Trento  sottolinea   l'invasione   della
competenza legislativa provinciale in materia di  finanza  locale  e,
piu' in generale, del  potere  di  vigilanza  e  coordinamento  della
Provincia autonoma nei confronti degli «enti del sistema territoriale
integrato»  previsto  dallo   statuto   speciale.   In   particolare,
risulterebbero violati l'art. 80, comma  1,  dello  statuto,  laddove
attribuisce  alla  ricorrente  competenza  legislativa  primaria   in
materia di finanza locale, e l'art. 79, comma 3, dello  statuto,  che
affida alle Province autonome il compito di coordinamento,  definendo
i concorsi e gli  obblighi  nei  confronti  degli  enti  del  sistema
territoriale  integrato,  e  di  vigilare  sul  raggiungimento  degli
obiettivi di finanza pubblica. 
    1.2.4.- In ordine all'art. 1, comma 730, della legge n.  208  del
2015, le Province autonome di  Bolzano  e  di  Trento  evocano,  come
meglio specificato nella parte narrativa della presente sentenza, gli
artt. 79, 80, 81 dello statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige,
gli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 268 del 1992 e l'art. 2 del d.lgs. n.
266 del 1992. 
    La Provincia autonoma di Bolzano deduce che il fondo  pluriennale
vincolato, in relazione alla nuova disciplina sull'armonizzazione dei
sistemi contabili recata dal decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti  locali  e  dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della  legge  5  maggio
2009,  n.  42),  rappresenterebbe  lo  strumento  per  reimputare  su
esercizi successivi spese gia' impegnate,  relativamente  alle  quali
sussiste  un'obbligazione   giuridicamente   perfezionata,   ma   che
giungeranno a scadenza negli esercizi sui quali  vengono  reimputate.
Trattandosi di spese gia' impegnate  sull'esercizio  in  corso  o  su
esercizi  precedenti,  le  stesse   risulterebbero   finanziariamente
coperte con entrate dell'esercizio in cui sono state impegnate. 
    Conseguentemente, il fatto che, dall'anno  2017,  ai  fini  degli
equilibri di finanza  pubblica  gli  enti  territoriali  non  possano
considerare  nel  novero  delle  entrate  il  saldo  tra  il   «fondo
pluriennale vincolato di entrata» e il «fondo  pluriennale  vincolato
di spesa», renderebbe necessaria per l'ente la ricerca di  una  nuova
copertura al fine di fronteggiare con  risorse  di  competenza  spese
reimputate  sul  medesimo   esercizio,   restando   irragionevolmente
inutilizzabili le risorse accantonate  in  attuazione  di  interventi
pianificati negli esercizi precedenti. 
    L'applicazione della regola in esame determinerebbe,  per  talune
realta' territoriali, tra le quali la Provincia autonoma di Bolzano e
i propri enti locali, un rilevante  impatto  sfavorevole,  in  quanto
renderebbe necessario rifinanziare con nuove risorse investimenti che
gia' disporrebbero della relativa copertura, assicurata  con  risorse
degli esercizi nei quali essi sono stati programmati e finanziati. 
    In particolare, dette norme  non  sarebbero  compatibili  con  le
previsioni statutarie che attribuiscono  alle  Province  autonome  la
potesta'  legislativa  esclusiva,  e   la   corrispondente   potesta'
amministrativa, in materia di finanza locale. 
    La Provincia autonoma  di  Trento  svolge  analoghe  censure.  In
particolare, ritiene illegittimo l'art. 1, comma 730, della legge  n.
208  del  2015  in  quanto  detterebbe   in   tema   di   avanzo   di
amministrazione  e  fondo  pluriennale  vincolato  norme  dettagliate
direttamente applicative. Non competerebbe allo Stato ne' determinare
regole in materia di finanza provinciale, ne' strutturare i saldi  di
finanza pubblica in modo tale da ledere  l'autonomia  provinciale  in
relazione  ai  principi  di  programmazione  e  di   buon   andamento
dell'amministrazione. La norma disporrebbe un indebito accantonamento
di  risorse  degli  enti   territoriali   provinciali   appositamente
conservate  per  i  pertinenti  investimenti  nel  fondo  pluriennale
vincolato. 
    2.-  Poiche'  i  ricorsi  vertono  su  disposizioni  parzialmente
coincidenti risulta opportuna la riunione  dei  relativi  giudizi  ai
fini di una decisione congiunta, riservando a  separate  pronunce  la
decisione  delle  altre  questioni  di  legittimita'   costituzionale
promosse con i medesimi ricorsi. 
    3.- Preliminarmente,  occorre  evidenziare  che,  successivamente
alla loro proposizione, l'art. 1, comma 463, della legge 11  dicembre
2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il  triennio  2017-2019),
ha disposto che  «[a]  decorrere  dall'anno  2017  cessano  di  avere
applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734  dell'art.  1  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli  adempimenti  degli
enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione  del
saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208,  nonche'  l'applicazione  delle  sanzioni  in  caso  di  mancato
conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato
ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'art. 1 della legge  28  dicembre
2015, n. 208 [...]». 
    Sempre in via preliminare  va  rilevato  che,  con  deliberazione
della Giunta regionale del 13  febbraio  2018,  la  Regione  autonoma
Sardegna ha rinunciato al  ricorso.  Al  riguardo  va  dichiarata  la
cessazione della materia  del  contendere,  non  essendo  intervenuta
accettazione della rinuncia a opera del resistente ne' risultando  un
contrario interesse di questo a coltivare il giudizio. 
    4.- Cio' posto, e' pregiudiziale l'esame dell'eccezione sollevata
dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  la  quale  viene
prospettata l'infondatezza di tutte le  questioni  in  ragione  della
clausola di salvaguardia enunciata  dall'art.  1,  comma  992,  della
legge n. 208 del 2015. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Questa Corte, pronunciandosi proprio in merito a  detta  clausola
di salvaguardia, ha precisato che «[l]'art. l, comma 992, della legge
n. 208 del  2015,  introdotto  nel  corso  dell'esame  al  Senato  al
precipuo  scopo  di  tutelare  le  autonomie  speciali   (emendamento
50.0.14),  non  contempla  una  mera  formula  di  stile,  priva   di
significato  normativo,  ma  ha  la  precisa  funzione   di   rendere
applicabili  le  disposizioni  della  medesima  legge  agli  enti  ad
autonomia differenziata, a condizione che tali disposizioni non siano
lesive delle  prerogative  regionali  e  provinciali.  L'operativita'
delle clausole di salvaguardia deve essere  esclusa  nei  particolari
casi in cui singole norme di  legge,  in  virtu'  di  una  previsione
espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili  agli  enti
ad autonomia speciale (fra le tante, sentenza n.  40  del  2016).  Si
deve  dunque  verificare,  con  riguardo  alle  singole  disposizioni
impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti  dotati
di autonomia speciale, con  l'effetto  di  neutralizzare  la  portata
della clausola generale» (sentenza n. 191 del 2017). 
    Ebbene, poiche' le norme  impugnate  annoverano  direttamente  le
ricorrenti (e i rispettivi  enti  locali)  tra  i  destinatari  delle
previsioni ritenute lesive dell'autonomia speciale, non e' possibile,
come vorrebbe lo Stato, escludere a priori  e  in  generale  la  loro
lesivita', ma occorre esaminare le singole disposizioni,  valutandosi
se risulti di volta in volta contraddetta e  vanificata  la  garanzia
posta dalla clausola di  salvaguardia  (sentenza  n.  40  del  2016),
specie laddove le censure delle ricorrenti  si  appuntino,  come  nel
caso in esame, non sui principi espressi in  dette  disposizioni,  ma
sul loro contenuto dettagliato e immediatamente precettivo. 
    5.- Le questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano  e
dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell'art.  1,  comma
709, della legge n. 208 del 2015 non  sono  fondate  nei  termini  di
seguito specificati. 
    Il citato comma  709  stabilisce  che  «[a]i  fini  della  tutela
dell'unita' economica della Repubblica, gli enti di cui  al  comma  1
dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012,  n.  243,  concorrono  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle
disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo,  che
costituiscono principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza
pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo
comma, della Costituzione». 
    Questa Corte ha piu'  volte  affermato  che  l'autoqualificazione
operata dal legislatore  e'  priva  di  carattere  precettivo  e  non
determina alcun effetto vincolante (ex plurimis, sentenze n. 121 e n.
39  del  2014).  E'  l'esame  analitico  del  «contenuto  normativo»,
dell'«oggetto» e dello «scopo»  della  singola  disposizione  che  ne
delinea il significato precettivo (sentenza n.  39  del  2014).  Solo
l'analisi delle restanti diposizioni impugnate e' in grado di svelare
la  correttezza  della  qualificazione   legislativa   e   cioe'   se
effettivamente esse esprimano principi di coordinamento della finanza
pubblica  oppure,  come  sostengono  le  ricorrenti,  se   contengano
altresi' norme specifiche e dettagliate: in tal senso,  per  dirimere
la questione sottoposta all'attenzione di questa Corte, lo  scrutinio
del comma 709 non puo' essere  considerato  a  se'  stante,  ma  deve
essere condotto di pari passo all'esame compiuto  sulle  disposizioni
cui l'autoqualificazione accede. Di per se', quindi, il comma 709 non
presenta   profili   di   incostituzionalita'   se   non   attraverso
l'associazione con norme specificamente in contrasto con i  caratteri
del   coordinamento   della   finanza   pubblica.   Tale   patologica
combinazione  e'  stata  dedotta  dalle  parti  in  giudizio  per  le
disposizioni  oggetto  di  successivo  scrutinio.  All'esito  di  non
fondatezza di  tali  questioni  consegue  analoga  pronuncia  per  la
disposizione in esame. 
    6.- Le censure relative all'art. 1, commi 711, secondo periodo, e
730,  della  legge  n.  208  del  2015  sono  caratterizzate  da   un
indissolubile intreccio, in particolare con  riguardo  agli  istituti
dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale  vincolato,  e
meritano pertanto uno scrutinio contestuale. 
    L'applicazione di tali norme determinerebbe  per  talune  realta'
territoriali, tra le  quali  le  Province  ricorrenti,  un  rilevante
impatto, in  quanto  renderebbe  necessario  rifinanziare  con  nuove
risorse investimenti che gia' dispongono  della  relativa  copertura.
Infatti, sia l'avanzo di amministrazione  che  il  fondo  pluriennale
vincolato  comportano  la  conservazione  di  risorse  accertate   in
esercizi precedenti  per  una  diacronica  utilizzazione  secondo  le
finalita' programmate  nei  predetti  antecedenti  programmi.  Ed  e'
proprio  il  timore  che  i  meccanismi  contabili   ipotizzati   dal
legislatore nazionale possano pregiudicare l'esecuzione di interventi
gia' pianificati e finanziati secondo un fisiologico cronoprogramma a
ispirare le impugnative delle Province ricorrenti. 
    Tanto premesso, le questioni non sono fondate nei sensi  appresso
specificati. 
    Il secondo periodo dell'art. 1, comma 711, della legge n. 208 del
2015, nello specificare quanto stabilito  dal  precedente  comma  710
(non oggetto di impugnazione) - ai sensi del quale,  «[a]i  fini  del
concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli  enti  di
cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in  termini
di competenza,  tra  le  entrate  finali  e  le  spese  finali,  come
eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731  e  732»  -
prevede che, «[l]imitatamente all'anno 2016, nelle  entrate  e  nelle
spese finali  in  termini  di  competenza  e'  considerato  il  fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al  netto  della  quota
riveniente dal ricorso all'indebitamento». 
    Il comma 730 del medesimo articolo dispone che, «[a]i fini  della
rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728, le regioni e le
province autonome definiscono  criteri  di  virtuosita'  e  modalita'
operative, previo confronto in  sede  di  Consiglio  delle  autonomie
locali e, ove non istituito, con  i  rappresentanti  regionali  delle
autonomie locali. Per i medesimi fini,  gli  enti  locali  comunicano
all'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  (ANCI),  all'Unione
delle  province  d'Italia  (UPI)  e  alle  regioni  e  alle  province
autonome, entro il 15 aprile ed entro  il  15  settembre,  gli  spazi
finanziari di cui necessitano per effettuare  esclusivamente  impegni
in conto capitale ovvero gli spazi finanziari  che  sono  disposti  a
cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del  30  settembre,
le regioni  e  le  province  autonome  comunicano  agli  enti  locali
interessati  i  saldi  obiettivo   rideterminati   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente  locale
e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma
731. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni  in
conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento  del  saldo  di
cui al comma 710». 
    Le Province autonome di Trento e di Bolzano lamentano che con  le
norme  impugnate  il   legislatore   statale   avrebbe   escluso   la
collocazione del fondo pluriennale vincolato tra le poste di  entrata
e di spesa valevoli ai fini del rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Analoga sorte avrebbe riguardato l'avanzo di amministrazione. 
    La lesione determinata dalla disposizione  impugnata  si  sarebbe
concretata proprio con il mancato utilizzo, a partire dall'anno 2017,
del fondo  pluriennale  vincolato,  limite  venuto  poi  meno  grazie
all'intervento della legge n. 232 del 2016, che, con l'art. 1,  comma
466, ne ha esteso l'impiego ai futuri esercizi finanziari (2017, 2018
e 2019). 
    Se, da un  lato,  non  si  puo'  disconoscere  che  l'intervenuta
previsione  sia  almeno  parzialmente  satisfattiva  delle   esigenze
manifestate dalle ricorrenti - dato che, con i ricorsi in esame, esse
richiedono proprio  un'estensione  dell'impiego  del  predetto  fondo
negli esercizi finanziari successivi  fino  alla  fine  del  triennio
2016-2018 - dall'altro e' necessario ricordare come la  normativa  in
esame sia  stata  assoggettata  da  questa  Corte  a  interpretazione
adeguatrice con le precedenti sentenze n. 247 e n. 252 del 2017.  Non
e' invece in discussione  in  questa  sede  la  reintroduzione  della
regola contestata a decorrere dall'esercizio  2020  per  effetto  del
medesimo art. 1, comma  466,  della  legge  n.  232  del  2016.  Tale
reintroduzione e' fatta oggetto di autonoma  impugnazione  attraverso
successivi ricorsi, tra cui quelli delle medesime  Province  autonome
(reg. ric. n. 20 e n. 24 del 2017). 
    L'art.  1,  comma  730,  della  legge  n.  208  del  2015   detta
prescrizioni di natura procedurale che si inseriscono nell'ambito del
cosiddetto patto di solidarieta' tra enti territoriali,  disciplinato
dall'art. 1, commi da 728 a 732, della  medesima  legge.  Tale  patto
consente  agli  enti  locali  di  ricorrere   all'indebitamento   per
finanziare spese di investimento, a condizione che sia rispettato  un
duplice  requisito:  a)  la  definizione   di   appositi   piani   di
ammortamento; b) il rispetto, per il complesso degli enti di ciascuna
Regione, dell'equilibrio di bilancio. 
    Il patto di solidarieta' permette  il  ricorso  all'indebitamento
per spese di investimento purche' sia rispettata la regola posta  dal
citato comma 728 - a sua volta riproduttiva dell'art.  10,  comma  3,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni  per  l'attuazione
del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art.  81,  sesto
comma, della Costituzione) - ma pretende il  rispetto  dell'obiettivo
finanziario   a   livello   regionale,   mediante   un    contestuale
miglioramento compensativo, di pari importo, del saldo  dei  restanti
enti locali della Regione e delle Province ricorrenti. 
    Pertanto - come gia' rilevato - il combinato  delle  disposizioni
impugnate,  malgrado  una  non   perfetta   corrispondenza,   risulta
sostanzialmente analogo a quello gia' scrutinato da  questa  Corte  a
proposito delle norme introdotte dalla legge 12 agosto 2016,  n.  164
(Modifiche alla legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  in  materia  di
equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), in tema di
utilizzazione dell'avanzo di amministrazione e del fondo  pluriennale
vincolato. 
    Con i ricorsi iscritti ai numeri 68, 69, 70, 71 e 74 del registro
ricorsi dell'anno 2016 era stato, infatti, impugnato, l'art. 1, comma
1, lettere b)  ed  e),  della  legge  n.  164  del  2016  sulla  base
dell'assunto secondo cui tale norma avrebbe precluso  l'utilizzazione
dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato alle
loro naturali scadenze. Con due distinte pronunce (sentenze n. 252  e
n. 247 del 2017)  questa  Corte  ha  respinto  tale  interpretazione,
adottandone un'altra costituzionalmente adeguata. 
    Quanto all'avanzo di amministrazione, e' stato affermato  che  le
intese in ordine alla volontaria messa a disposizione da parte  degli
enti   territoriali   del   proprio   avanzo    di    amministrazione
«costituiscono [...] lo strumento  per  garantire  un  equilibrio  di
bilancio non limitato al singolo ente ma riferito all'intero comparto
regionale. [...] [S]e e' vero che nella  previsione  e'  presente  un
obbligo procedimentale  che  condiziona  l'immediata  utilizzabilita'
degli avanzi di  amministrazione,  e'  anche  vero  che  la  concreta
realizzazione del risultato finanziario rimane  affidata  al  dialogo
fra gli enti interessati che l'avvio dell'intesa dovrebbe comportare.
[...] Alla stregua di tali considerazioni [...] non si e' in presenza
di  una  espropriazione  dei  residui   di   amministrazione.   [...]
Egualmente infondata e' l'ulteriore censura  della  Regione,  secondo
cui la norma introdurrebbe il vincolo di utilizzare  i  risultati  di
amministrazione per i soli  investimenti,  violando,  cosi',  la  sua
autonomia finanziaria. La disposizione, in effetti, da' per  scontato
il  vincolo,  ma  cio'  fa  solo  nei  limiti  connessi  al  positivo
espletamento dell'intesa» (sentenza n. 252 del 2017); e che «gli enti
territoriali in avanzo di amministrazione hanno la mera facolta' -  e
non l'obbligo - di mettere a disposizione delle  politiche  regionali
di investimento una parte o l'intero avanzo. E' infatti  nella  piena
disponibilita' dell'ente titolare dell'avanzo partecipare o meno alle
intese in ambito regionale. Solo in caso di libero esercizio di  tale
opzione l'ente puo' destinare  l'avanzo  all'incremento  degli  spazi
finanziari regionali» (sentenza n. 247 del 2017). 
    Per quel che riguarda il fondo pluriennale vincolato, e' stato in
quella sede ribadito che «accertamenti, impegni, obbligazioni  attive
e passive rimangono  rappresentati  e  gestiti  in  bilancio  secondo
quanto programmato a  suo  tempo  dall'ente  territoriale.  Pertanto,
l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4  e  5  dell'entrata  e  nei
titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere  intesa  in  senso  meramente
tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per  il  consolidamento
dei conti nazionali.  Tale  aggregazione  contabile  non  incide  ne'
quantitativamente  ne'  temporalmente  sulle  risorse  legittimamente
accantonate per la copertura di  programmi,  impegni  e  obbligazioni
passive concordate negli esercizi anteriori alle scadenze  del  fondo
pluriennale vincolato. [...] [L]a qualificazione normativa del  fondo
pluriennale vincolato costituisce una definizione identitaria univoca
dell'istituto, la cui  disciplina  e'  assolutamente  astretta  dalla
finalita' di conservare la copertura delle  spese  pluriennali.  Cio'
comporta che nessuna disposizione - ancorche' contenuta  nella  legge
rinforzata - ne possa implicare un'eterogenesi semantica e funzionale
senza violare l'art. 81 della  Costituzione»  (sentenza  n.  247  del
2017). 
    In definitiva, la disciplina  in  esame,  analogamente  a  quella
introdotta dalla legge n. 164 del 2016, non comporta un'ablazione ne'
dell'avanzo di amministrazione, ne' del fondo pluriennale  vincolato,
i quali, in conformita' alla loro specifica disciplina contenuta  nel
d.lgs. n. 118 del 2011, sono rimasti  anche  per  l'anno  2016  nella
disponibilita'  degli  enti  territoriali  titolari,  fermo  restando
l'obbligo procedimentale del tentativo di  intesa  per  eventualmente
commutare  l'avanzo  di   amministrazione   in   spazio   finanziario
conferibile a diversa amministrazione in ambito regionale. 
    Peraltro, nel corso dell'udienza le stesse ricorrenti  -  che  al
momento della proposizione dei  ricorsi  non  potevano  giovarsi  del
riscontro  con  la  sopravvenuta  giurisprudenza  di   questa   Corte
(sentenze n. 252 e n. 247 del 2017) - hanno  condiviso  la  soluzione
esegetica contenuta nelle precitate sentenze. 
    Cosi' interpretate, le disposizioni impugnate  superano  pertanto
il vaglio di  costituzionalita'  e,  conseguentemente,  le  questioni
sollevate dalle ricorrenti risultano non fondate. 
    7.- Le questioni di legittimita'  costituzionale  promosse  dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti  dell'art.  1,
comma 723, lettera a), terzo periodo, della legge n. 208 del 2015 non
sono   fondate   poiche'   detta   disposizione,   se   correttamente
interpretata, non lede le prerogative delle ricorrenti. 
    Detto periodo stabilisce che, in caso  di  mancato  conseguimento
del saldo  di  cui  al  comma  710,  nell'anno  successivo  a  quello
dell'inadempienza, «gli enti  locali  delle  regioni  Friuli  Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti
erogati dalle medesime regioni o province  autonome  in  misura  pari
all'importo corrispondente allo scostamento registrato». 
    Come precedentemente  ricordato,  la  disposizione  impugnata  e'
stata in vigore fino al 31 dicembre 2016, a  seguito  dell'emanazione
dell'art. l, comma 463,  della  legge  n.  232  del  2016.  La  norma
subentrata ha tenuto fermi - con riferimento al  2017  -  «[...]  gli
adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio  e  alla
certificazione del saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, nonche' l'applicazione delle sanzioni in  caso
di mancato conseguimento del saldo 2016, di  cui  al  medesimo  comma
710, accertato ai sensi dei commi da 720  a  727  dell'art.  1  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 [...]». Il complesso quadro  normativo
e' peraltro arricchito dall'art. l, comma 734, della legge n. 208 del
2015,  il  quale  stabiliva  che,  per  gli  anni  2016  e  2017,  le
disposizioni  del  comma  723  non  trovassero  applicazione  per  le
autonomie speciali, rimanendo ferma la precedente  disciplina  recata
dal patto di stabilita'. 
    Inoltre, per quanto concerne le sanzioni  applicabili  agli  enti
locali che non rispettino il saldo di bilancio, la materia  e'  stata
in seguito disciplinata dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge
n. 164 del 2016, che ha sostituito il testo  dell'art.  9,  comma  4,
della legge n. 243 del 2012. Con  tale  ultima  previsione  e'  stato
introdotto  un  meccanismo  di  "premi  e   sanzioni",   demandandone
l'attuazione a una legge dello Stato. Tanto e'  in  effetti  avvenuto
con la legge n. 232 del 2016, che ha introdotto un articolato sistema
di monitoraggio (art. 1, commi da 368 a 474), sanzionatorio (art.  1,
commi da 475 a 478, 480 e 481) e premiale (art.  1,  comma  479),  in
parte oggetto di impugnazione (art. 1,  comma  475)  da  parte  della
Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso iscritto al  n.  20  del
registro ricorsi 2017. 
    La polivalenza semantica  del  caleidoscopico  quadro  normativo,
modificatosi  in  un  ristretto  arco  di  tempo,  non  ne  impedisce
un'interpretazione secundum Constitutionem, potendosi  ricondurre  al
principio generale piu' volte affermato da questa Corte, secondo  cui
la tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata  «riguarda
pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendo
dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della "finanza pubblica
allargata", come gia' affermato  da  questa  Corte  (in  particolare,
sentenza n. 425 del 2004)» (sentenza n. 267 del 2006). 
    E' vero - come sostenuto dalle ricorrenti - che la materia  della
finanza provinciale di Trento e di Bolzano e' ispirata  al  principio
dell'accordo, il quale nel caso di  specie  si  e'  manifestato,  tra
l'altro,   attraverso   una   legislazione   peculiare    finalizzata
all'attuazione e al rispetto dei vincoli  macroeconomici  di  matrice
europea e nazionale. E' altresi' indiscutibile che la vigilanza e  la
concreta attuazione di tale  specifico  quadro  finanziario  -  ferma
restando   la    competenza    in    termini    di    controllo    di
legittimità-regolarita' sui bilanci delle locali sezioni di controllo
della Corte dei conti (sentenza n. 40 del 2014) - e'  demandata  alle
Province autonome in coerenza con gli obiettivi  loro  assegnati.  Le
disposizioni  provinciali  -  emanate  a  seguito   dello   specifico
strumento dell'accordo  -  assumono  cosi'  carattere  di  «parametro
normativo  primario  per   la   gestione   finanziaria   degli   enti
sub-regionali tra i quali, appunto, gli enti locali  territorialmente
interessati» (sentenza n. 40 del 2014). 
    Tuttavia, il carattere generale e indefettibile  dei  vincoli  di
finanza pubblica esige che, indipendentemente dallo  speciale  regime
di cui godono gli enti  territoriali  provinciali  nel  perseguimento
degli obiettivi macroeconomici assegnati alla finanza provinciale,  i
colpevoli scostamenti registrati nelle singole gestioni  di  bilancio
debbano trovare  riscontro  in  un  omogeneo  sistema  sanzionatorio,
proporzionato all'entita'  delle  infrazioni  -  nel  caso  in  esame
riferite a un ordito normativo  di  matrice  provinciale  -  commesse
dagli enti locali. 
    Dunque, a prescindere  dalla  complessa  e  costante  successione
delle diverse formulazioni normative che lo hanno espresso nel tempo,
il  principio  di  indefettibilita'  delle  sanzioni  per  gli   enti
territoriali che  si  discostano  colpevolmente  dagli  obiettivi  di
finanza  pubblica  -  se  inteso  in  modo  conforme  alla  peculiare
disciplina  provinciale  -  non  contrasta  coi  parametri  statutari
invocati dalle ricorrenti e le relative  censure  risultano  pertanto
infondate.