TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Prima Penale Il Giudice, in persona della dott.ssa Irene Gallesio, Sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157 comma 6 c.p., sollevata dal Pubblico ministero all'udienza del 28 febbraio 2017 nel procedimento in epigrafe indicato, Visti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, sentite le parti, Osserva quanto segue. Fatto e svolgimento del processo Con decreto del 27 gennaio 2015 il GUP presso il Tribunale di Torino ha disposto il rinvio a giudizio di P. A. e V. L. per i reati di cui agli artt. 449 c.p. e 590 c.p., in quanto, secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati (il primo nella sua qualita' di Amministratore Unico della societa' Showbusiness S.r.l. conduttrice dell'immobile di via Pomba n. 7 ed esercente la discoteca Lucignolo, il secondo in qualita' di proprietario del predetto immobile adibito a discoteca) avrebbero «cagionato il crollo parziale della controsoffittatura del predetto immobile adibito a discoteca e cio' per colpa e, in particolare, per negligenza e imprudenza, non avendo esercitato un attento controllo sulla tenuta della controsoffittatura del locale»; gli imputati, sempre secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero altresi' cagionato le lesioni colpose ad una serie di persone presenti nel locale al momento del crollo nel corso di una serata danzante. Il crollo di cui all'imputazione e' avvenuto in Torino, il 1° giugno 2008. L'udienza del 21 maggio 2015 veniva rinviata avanti la Sezione penale tabellarmente competente per materia, a fronte del provvedimento di riassegnazione del Presidente del Tribunale; all'udienza del 20 novembre 2015, dichiarato aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove richieste dalle parti e sentite le persone offese, con produzione di documentazione. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che ha impegnato ulteriori cinque udienze, oltre ad acquisire la documentazione prodotta dalle parti, si e' proceduto all'esame dei testi del Pubblico Ministero, del consulente del PM, dei consulenti della difesa, del teste della difesa, nonche', con l'accordo delle parti, all'acquisizione delle relazioni tecniche delle difese di parte civile con rinuncia a sentire i consulenti. All'udienza del 28 febbraio 2017, terminata l'istruttoria, il PM sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 6, c.p., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo sia raddoppiato. Questo giudice ritiene che la questione di costituzionalita' sia non manifestamente infondata e rilevante per i motivi che seguono. Non manifesta infondatezza della questione - Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.). La legge 4 dicembre 2005, n. 251, cosiddetta «ex Cirielli», ha profondamente modificato la disciplina della prescrizione, stabilendo che questa, in via generale, estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque in un tempo non inferiore a sei anni, se si tratta di delitto e a quattro anni, se si tratta di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola pena pecuniaria. La ex Cirielli ha poi previsto alcune deroghe alla disciplina introdotta, tra le quali quella, dettata dall'art. 157, comma 6, c.p., secondo cui sono raddoppiati i termini di prescrizione per una serie di reati tassativamente indicati, tra cui il reato colposo di danno previsto dall'art. 449 c.p., per il quale e' dunque attualmente previsto un termine prescrizionale pari ad anni dodici, aumentabile di un quarto, ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p., per effetto degli intervenuti atti interruttivi. Di conseguenza, secondo quanto previsto dall'art. 157, comma 1, c.p., il delitto di crollo colposo si prescriverebbe in 6 anni (7 anni e mezzo tenendo conto dell'aumento di un quarto per effetto degli atti interruttivi ex art. 161 comma 2 c.p.), atteso che il massimo edittale previsto per la fattispecie descritta dall'art. 449 c.p. e' di 5 anni; tuttavia, ai sensi del sesto comma dell'art. 157 c.p., questo termine viene raddoppiato, con la conseguenza che il termine prescrizionale e' di 12 anni (che diventano 16 anni tenendo conto dell'aumento di un quarto per effetto degli atti interruttivi ex art. 161 comma 2 c.p.). Il termine di prescrizione per il reato di crollo doloso e' invece di 6 anni, nell'ipotesi in cui l'evento non si verifichi, e di 12 anni, nel caso in cui il disastro avvenga. Ne deriva che il termine prescrizionale nelle ipotesi di crollo colposo e crollo doloso con realizzazione dell'evento e' identico, ed e' pari a 12 anni. Vi sono pertanto due reati di evento, che ledono lo stesso bene giuridico, che si differenziano unicamente per l'elemento psicologico - e per questo sono puniti con pene sensibilmente diverse, ovvero da 3 a 12 anni di reclusione l'ipotesi dolosa, da 1 a 5 anni di reclusione l'ipotesi colposa - i quali, pero', hanno il medesimo termine di prescrizione. Non vi sono dubbi sulla natura sostanziale dell'istituto della prescrizione: il decorso del tempo non si limita, infatti, ad estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilita' in se' e per se' del fatto, rappresentando una causa di rinuncia totale dello Stato alla potesta' punitiva. La prescrizione inerisce dunque al complessivo trattamento sanzionatorio in senso lato riservato al reo: ne consegue che la discrezionalita' del legislatore nel disciplinarla incontra il limite fissato dall'art. 3 della Costituzione. Ebbene, la previsione del medesimo termine prescrizionale, tanto per l'ipotesi colposa del reato di crollo, quanto per la corrispondente ipotesi dolosa, pone in rilievo la questione della compatibilita' costituzionale di un tale assetto sanzionatorio, rispetto ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., come declinati dallo stesso Giudice delle leggi. E invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2014, ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 157, comma 6, c.p., nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo siano raddoppiati, rispetto al reato di incendio colposo, ai sensi dell'art. 449, con riferimento all'art. 423 c.p. La Corte costituzionale, a fondamento dell'assunto, ha posto in evidenza che la disciplina di cui all'art. 157, comma sesto, c.p., determina una anomalia di ordine sistematico, laddove il termine prescrizionale per i delitti realizzati in forma colposa - nella specie l'incendio - risulta addirittura superiore rispetto alla corrispondente ipotesi dolosa, se pure identica sul piano oggettivo. La Corte costituzionale, muovendo dal rilievo che la prescrizione costituisce, nell'attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale, ha considerato che la discrezionalita' legislativa, in materia, deve essere pur sempre esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento, tra fattispecie omogenee. Anche il percorso argomentativo ora richiamato in via di estrema sintesi, induce a ritenere non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale dedotta dal PM, rispetto all'art. 157, comma 6, c.p., con riferimento all'art. 3 Cost., giacche' la determinazione dei medesimi termini di prescrizione, per il reato di crollo colposo, oggetto dell'odierno processo, e per l'omologa ipotesi dolosa, appare collidente con il delineato principio di ragionevolezza. Cio' in quanto, anche nel caso in esame, viene ad essere scardinata la scala della complessiva gravita' delle due fattispecie criminose, atteso che l'ipotesi di crollo colposo (ex artt. 449 e 434 c.p.), meno grave e per questo punita con la pena edittale da uno a cinque anni, viene a prescriversi nel medesimo tempo occorrente per la piu' grave ipotesi dolosa, di cui all'art. 434 c.p., punita con la reclusione da tre a dodici anni. E' poi appena il caso di rilevare che la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 157, sesto comma, c.p., pronunciata dal Giudice delle leggi con la richiamata sentenza n. 143 del 2014, e' espressamente circoscritta al meccanismo del raddoppio dei termini di prescrizione, relativo al reato di incendio colposo, oggetto di quello scrutinio, e non ha carattere di generalita', con riguardo agli altri delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 c.p.. E invero, se pure la anomalia sistematica e' stata colta con riferimento alla generale previsione del raddoppio dei termini, prevista dall'art. 157, comma 6 c.p., rispetto ai delitti colposi di danno di cui all'art. 449 c.p., la Corte costituzionale ha osservato che detta anomalia emergeva con particolare evidenza proprio con riferimento al reato di incendio, all'esito della specifica comparazione del complessivo trattamento sanzionatorio previsto per tale delitto, nella forma dolosa piuttosto che in quella colposa. Come si vede, la valutazione effettuata dalla Corte costituzionale discende dall'analisi comparativa delle cornici edittali previste per il reato di incendio - ponendo in relazione la forma dolosa rispetto a quella colposa - e non dal mero inserimento del titolo di reato nell'ambito dei reati colposi di danno, richiamati dall'art. 449 c.p., per i quali e' previsto il raddoppio del termini di prescrizione. Detti rilievi, se pure inducono certamente a rilevare la non manifesta infondatezza dell'eccezione in esame, con riferimento all'art. 157, comma sesto, c.p., proprio a seguito della declinazione del principio di ragionevolezza, quale limite della discrezionalita' legislativa, effettuata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 2014, conducono contestualmente ad escludere la possibilita' di estendere, in via interpretativa, il portato demolitorio della citata sentenza della Corte costituzionale, rispetto ad altri disastri colposi, stante il margine di discrezionalita' che informa la relativa valutazione. Da ultimo, si evidenzia che non appaiono elementi che determinino una giustificazione ad una cosi' marcata deroga del principio di ragionevolezza come sopra delineata. Come infatti indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra richiamata, il legislatore ben potrebbe adottare scelte diverse a seguito di serie valutazioni correlate alle specifiche caratteristiche degli illeciti considerati ed alla ponderazione complessiva degli interessi coinvolti. Nel caso in esame, pero', tali giustificazioni risultano carenti. Come infatti indicato dalla stessa Corte (con argomentazioni applicabili al caso in oggetto), non possono venire in evidenza le giustificazioni emergenti dai lavori parlamentari che hanno portato il legislatore ad approvare la modifica all'art. 157 c.p.. In primo luogo, non appaiono congrue le giustificazioni legate al «grado di allarme sociale», poiche' esso «puo' legittimare, nei congrui casi, parametrazioni dei termini prescrizionali che sovvertano la scala di disvalore segnata dalle combinatorie edittali quando si tratti di figure criminose eterogenee in rapporto al bene protetto o, quantomeno, alle modalita' di aggressione: non quando si discuta di fattispecie identiche sul piano oggettivo, che si differenziano tra loro unicamente per la componente psicologica». In conclusione, alla luce dei rilievi sopra esposti, si ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157 comma 6 c.p., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione sia raddoppiato per il reato di cui all'art. 449 c.p., in relazione all'art. 434, c.p. (disastro colposo), per contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma denunziata stabilisce la durata del termine di prescrizione, per il meno grave reato di disastro colposo, in misura sovrapponibile rispetto alla piu' grave corrispondente fattispecie dolosa, di cui all'art. 434, comma 2, c.p. Rilevanza della questione Il delitto di cui all'art. 449 c.p. per cui si procede e' stato commesso il 1° giugno 2008: nell'ipotesi in cui la disposizione dell'art. 157, comma 6, c.p., nella parte in cui prevede il raddoppio del termine prescrizionale per il reato di crollo colposo, fosse dichiarata incostituzionale, la fattispecie contestata sarebbe prescritta, essendo comunque decorso il termine prescrizionale massimo di 7 anni e mezzo (1° dicembre 2015). Nel caso in cui, invece, la norma di cui all'art. 157 comma 6 c.p. fosse conforme ai parametri costituzionali, il reato contestato agli odierni imputati non sarebbe ancora prescritto, in quanto, tenendo altresi' conto dell'aumento di un quarto per gli atti interruttivi, si prescriverebbe in data 1° giugno 2024. La questione di costituzionalita' sollevata dal Pubblico Ministero, oltre ad essere non manifestamente infondata, e' dunque rilevante nel caso concreto. Alla luce di tali considerazioni si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 6, c.p., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione sia raddoppiato per il reato di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 434 c.p. (crollo colposo), per contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, in quanto la norma prevede per il reato meno grave di crollo colposo lo stesso termine prescrizionale previsto per la piu' grave corrispondente fattispecie dolosa. Il presente procedimento deve pertanto essere sospeso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.