TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
                        Sezione Prima Penale 
 
    Il Giudice, in persona della dott.ssa Irene Gallesio, 
    Sulla questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  157
comma 6 c.p., sollevata dal Pubblico  ministero  all'udienza  del  28
febbraio 2017 nel procedimento in epigrafe indicato, 
    Visti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento,  sentite
le parti, 
    Osserva quanto segue. 
 
                  Fatto e svolgimento del processo 
 
    Con decreto del 27 gennaio 2015 il GUP  presso  il  Tribunale  di
Torino ha disposto il rinvio a giudizio di P. A. e V. L. per i  reati
di cui agli artt. 449 c.p. e 590 c.p., in quanto,  secondo  l'ipotesi
accusatoria,  gli  imputati  (il  primo   nella   sua   qualita'   di
Amministratore Unico della societa' Showbusiness  S.r.l.  conduttrice
dell'immobile di via Pomba n. 7 ed esercente la discoteca  Lucignolo,
il secondo in qualita' di proprietario del predetto immobile  adibito
a  discoteca)  avrebbero  «cagionato   il   crollo   parziale   della
controsoffittatura del predetto immobile adibito a discoteca  e  cio'
per colpa e, in particolare, per negligenza e imprudenza, non  avendo
esercitato un attento controllo sulla tenuta della controsoffittatura
del locale»; gli  imputati,  sempre  secondo  l'ipotesi  accusatoria,
avrebbero altresi' cagionato le  lesioni  colpose  ad  una  serie  di
persone presenti nel locale al momento del crollo nel  corso  di  una
serata danzante. 
    Il crollo di cui all'imputazione e' avvenuto  in  Torino,  il  1°
giugno 2008. 
    L'udienza del 21 maggio 2015 veniva rinviata  avanti  la  Sezione
penale  tabellarmente  competente   per   materia,   a   fronte   del
provvedimento  di  riassegnazione  del  Presidente   del   Tribunale;
all'udienza del 20 novembre 2015, dichiarato aperto il  dibattimento,
venivano ammesse le prove richieste dalle parti e sentite le  persone
offese, con produzione di documentazione. 
    Nel  corso  dell'istruttoria  dibattimentale,  che  ha  impegnato
ulteriori  cinque  udienze,  oltre  ad  acquisire  la  documentazione
prodotta dalle  parti,  si  e'  proceduto  all'esame  dei  testi  del
Pubblico Ministero, del  consulente  del  PM,  dei  consulenti  della
difesa, del teste della difesa, nonche', con l'accordo  delle  parti,
all'acquisizione delle  relazioni  tecniche  delle  difese  di  parte
civile con rinuncia a sentire i consulenti. 
    All'udienza del 28 febbraio 2017, terminata l'istruttoria, il  PM
sollevava questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  157,
comma 6, c.p., in relazione all'art. 3  Cost.,  nella  parte  in  cui
prevede che il termine di prescrizione del reato  di  crollo  colposo
sia raddoppiato. 
    Questo giudice ritiene che la questione di costituzionalita'  sia
non manifestamente infondata e rilevante per i motivi che seguono. 
 
            Non manifesta infondatezza della questione - 
Violazione dei principi  di  eguaglianza  e  ragionevolezza  (art.  3
                               Cost.). 
 
    La legge 4 dicembre 2005, n. 251, cosiddetta  «ex  Cirielli»,  ha
profondamente modificato la disciplina della prescrizione, stabilendo
che questa, in via generale,  estingue  il  reato  decorso  il  tempo
corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e
comunque in un tempo non inferiore  a  sei  anni,  se  si  tratta  di
delitto e a quattro anni, se si tratta di contravvenzione,  ancorche'
puniti con la sola pena pecuniaria. La ex Cirielli  ha  poi  previsto
alcune deroghe alla  disciplina  introdotta,  tra  le  quali  quella,
dettata dall'art. 157, comma 6, c.p., secondo cui sono raddoppiati  i
termini  di  prescrizione  per  una  serie  di  reati  tassativamente
indicati, tra cui il reato colposo di danno  previsto  dall'art.  449
c.p.,  per  il  quale  e'  dunque  attualmente  previsto  un  termine
prescrizionale pari ad anni dodici,  aumentabile  di  un  quarto,  ai
sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.,  per  effetto  degli  intervenuti
atti interruttivi. 
    Di conseguenza, secondo quanto previsto dall'art. 157,  comma  1,
c.p., il delitto di crollo colposo si prescriverebbe  in  6  anni  (7
anni e mezzo tenendo conto dell'aumento  di  un  quarto  per  effetto
degli atti interruttivi ex art. 161 comma  2  c.p.),  atteso  che  il
massimo edittale previsto per la fattispecie descritta dall'art.  449
c.p. e' di 5 anni; tuttavia, ai sensi del sesto comma  dell'art.  157
c.p., questo termine viene raddoppiato, con  la  conseguenza  che  il
termine prescrizionale e' di 12 anni (che diventano 16  anni  tenendo
conto dell'aumento di un quarto per effetto degli  atti  interruttivi
ex art. 161 comma 2 c.p.). 
    Il termine di prescrizione per  il  reato  di  crollo  doloso  e'
invece di 6 anni, nell'ipotesi in cui l'evento non si verifichi, e di
12 anni, nel caso in cui il disastro avvenga. 
    Ne deriva che il termine prescrizionale nelle ipotesi  di  crollo
colposo e crollo doloso con realizzazione dell'evento e' identico, ed
e' pari a 12 anni. 
    Vi sono pertanto due reati di evento, che ledono lo  stesso  bene
giuridico, che si differenziano unicamente per l'elemento psicologico
- e per questo sono puniti con pene sensibilmente diverse, ovvero  da
3 a 12 anni di  reclusione  l'ipotesi  dolosa,  da  1  a  5  anni  di
reclusione l'ipotesi colposa - i  quali,  pero',  hanno  il  medesimo
termine di prescrizione. 
    Non vi sono dubbi sulla natura  sostanziale  dell'istituto  della
prescrizione: il  decorso  del  tempo  non  si  limita,  infatti,  ad
estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilita' in  se'  e  per
se' del fatto, rappresentando una  causa  di  rinuncia  totale  dello
Stato alla potesta' punitiva.  La  prescrizione  inerisce  dunque  al
complessivo trattamento sanzionatorio in senso lato riservato al reo:
ne consegue che la discrezionalita' del legislatore nel disciplinarla
incontra il limite fissato dall'art. 3 della Costituzione. 
    Ebbene, la previsione del medesimo termine prescrizionale,  tanto
per  l'ipotesi  colposa  del  reato  di   crollo,   quanto   per   la
corrispondente ipotesi dolosa, pone in  rilievo  la  questione  della
compatibilita'  costituzionale  di  un  tale  assetto  sanzionatorio,
rispetto ai principi di  uguaglianza  e  di  ragionevolezza,  di  cui
all'art. 3 Cost., come declinati dallo stesso Giudice delle leggi.  E
invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2014,  ha
dichiarato l'illegittimita' dell'art. 157, comma 6, c.p., nella parte
in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del  medesimo
articolo siano raddoppiati, rispetto al reato di incendio colposo, ai
sensi dell'art. 449, con  riferimento  all'art.  423  c.p.  La  Corte
costituzionale, a fondamento dell'assunto, ha posto in  evidenza  che
la disciplina di cui all'art. 157, comma sesto, c.p.,  determina  una
anomalia di ordine sistematico, laddove il termine prescrizionale per
i delitti realizzati in forma colposa -  nella  specie  l'incendio  -
risulta addirittura superiore rispetto  alla  corrispondente  ipotesi
dolosa, se pure identica sul piano oggettivo. 
    La Corte costituzionale, muovendo dal rilievo che la prescrizione
costituisce,  nell'attuale  configurazione,  un  istituto  di  natura
sostanziale, ha considerato che la discrezionalita'  legislativa,  in
materia, deve essere pur sempre esercitata nel rispetto del principio
di ragionevolezza e in modo tale da non determinare  ingiustificabili
sperequazioni di trattamento, tra fattispecie omogenee. 
    Anche il percorso argomentativo ora richiamato in via di  estrema
sintesi, induce a ritenere non manifestamente  infondata  l'eccezione
di legittimita' costituzionale dedotta dal PM, rispetto all'art. 157,
comma  6,  c.p.,  con  riferimento  all'art.  3  Cost.,  giacche'  la
determinazione dei medesimi termini di prescrizione, per il reato  di
crollo  colposo,  oggetto  dell'odierno  processo,  e  per  l'omologa
ipotesi dolosa, appare  collidente  con  il  delineato  principio  di
ragionevolezza. 
    Cio' in  quanto,  anche  nel  caso  in  esame,  viene  ad  essere
scardinata la scala della complessiva gravita' delle due  fattispecie
criminose, atteso che l'ipotesi di crollo colposo (ex artt. 449 e 434
c.p.), meno grave e per questo punita con la pena edittale da  uno  a
cinque anni, viene a prescriversi nel medesimo tempo  occorrente  per
la piu' grave ipotesi dolosa, di cui all'art. 434 c.p., punita con la
reclusione da tre a dodici anni. 
    E' poi  appena  il  caso  di  rilevare  che  la  declaratoria  di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  157,  sesto  comma,  c.p.,
pronunciata dal Giudice delle leggi con la richiamata sentenza n. 143
del 2014, e' espressamente circoscritta al meccanismo  del  raddoppio
dei termini di prescrizione, relativo al reato di  incendio  colposo,
oggetto di quello scrutinio, e non ha carattere di  generalita',  con
riguardo agli altri delitti colposi di danno previsti  dall'art.  449
c.p.. E invero, se pure la anomalia sistematica e'  stata  colta  con
riferimento alla  generale  previsione  del  raddoppio  dei  termini,
prevista dall'art. 157, comma 6 c.p., rispetto ai delitti colposi  di
danno di cui all'art. 449 c.p., la Corte costituzionale ha  osservato
che detta anomalia emergeva  con  particolare  evidenza  proprio  con
riferimento  al  reato  di  incendio,   all'esito   della   specifica
comparazione del complessivo trattamento sanzionatorio  previsto  per
tale delitto, nella forma dolosa piuttosto che in quella colposa. 
    Come   si   vede,   la   valutazione   effettuata   dalla   Corte
costituzionale  discende  dall'analisi  comparativa   delle   cornici
edittali previste per il reato di incendio - ponendo in relazione  la
forma dolosa rispetto a quella colposa - e non dal  mero  inserimento
del  titolo  di  reato  nell'ambito  dei  reati  colposi  di   danno,
richiamati dall'art. 449 c.p., per i quali e' previsto  il  raddoppio
del  termini  di  prescrizione.  Detti  rilievi,  se  pure   inducono
certamente a rilevare la non manifesta infondatezza dell'eccezione in
esame, con riferimento all'art. 157, comma  sesto,  c.p.,  proprio  a
seguito della declinazione del  principio  di  ragionevolezza,  quale
limite della discrezionalita'  legislativa,  effettuata  dalla  Corte
costituzionale  con  la  sentenza  n.   143   del   2014,   conducono
contestualmente ad escludere la possibilita'  di  estendere,  in  via
interpretativa, il portato demolitorio della  citata  sentenza  della
Corte costituzionale, rispetto ad altri disastri colposi,  stante  il
margine di discrezionalita' che informa la relativa valutazione. 
    Da ultimo, si evidenzia che non appaiono elementi che determinino
una giustificazione ad una cosi'  marcata  deroga  del  principio  di
ragionevolezza come sopra delineata. 
    Come infatti indicato dalla Corte costituzionale  nella  sentenza
sopra richiamata, il legislatore ben potrebbe adottare scelte diverse
a  seguito   di   serie   valutazioni   correlate   alle   specifiche
caratteristiche  degli  illeciti  considerati  ed  alla  ponderazione
complessiva degli interessi coinvolti. 
    Nel caso in esame, pero', tali giustificazioni risultano carenti. 
    Come infatti indicato  dalla  stessa  Corte  (con  argomentazioni
applicabili al caso in oggetto), non possono venire  in  evidenza  le
giustificazioni emergenti dai lavori parlamentari che  hanno  portato
il legislatore ad approvare la modifica all'art. 157 c.p.. 
    In primo luogo, non appaiono congrue le giustificazioni legate al
«grado di allarme  sociale»,  poiche'  esso  «puo'  legittimare,  nei
congrui  casi,  parametrazioni   dei   termini   prescrizionali   che
sovvertano la scala di disvalore segnata dalle combinatorie  edittali
quando si tratti di figure criminose eterogenee in rapporto  al  bene
protetto o, quantomeno, alle modalita' di aggressione: non quando  si
discuta  di  fattispecie  identiche  sul  piano  oggettivo,  che   si
differenziano tra loro unicamente per la componente psicologica». 
    In conclusione, alla luce dei rilievi sopra esposti,  si  ritiene
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 157 comma 6 c.p., nella parte in cui prevede
che il termine di prescrizione sia raddoppiato per il  reato  di  cui
all'art.  449  c.p.,  in  relazione  all'art.  434,  c.p.   (disastro
colposo),  per  contrasto  con  i  principi  di  eguaglianza   e   di
ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la
norma denunziata stabilisce la durata del  termine  di  prescrizione,
per il meno grave reato di disastro colposo, in misura sovrapponibile
rispetto alla piu' grave corrispondente fattispecie  dolosa,  di  cui
all'art. 434, comma 2, c.p. 
 
                      Rilevanza della questione 
 
    Il delitto di cui all'art. 449 c.p. per cui si procede  e'  stato
commesso il 1° giugno  2008:  nell'ipotesi  in  cui  la  disposizione
dell'art. 157, comma 6, c.p., nella parte in cui prevede il raddoppio
del termine prescrizionale per il  reato  di  crollo  colposo,  fosse
dichiarata  incostituzionale,  la  fattispecie   contestata   sarebbe
prescritta,  essendo  comunque  decorso  il  termine   prescrizionale
massimo di 7 anni e mezzo (1° dicembre 2015). 
    Nel caso in cui, invece, la norma di cui  all'art.  157  comma  6
c.p. fosse conforme ai parametri costituzionali, il reato  contestato
agli odierni imputati  non  sarebbe  ancora  prescritto,  in  quanto,
tenendo altresi'  conto  dell'aumento  di  un  quarto  per  gli  atti
interruttivi, si prescriverebbe in data 1° giugno 2024. 
    La  questione  di  costituzionalita'   sollevata   dal   Pubblico
Ministero, oltre ad essere non manifestamente  infondata,  e'  dunque
rilevante nel caso concreto. 
    Alla luce di tali  considerazioni  si  ritiene  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 157, comma 6, c.p., nella  parte  in  cui  prevede  che  il
termine di prescrizione sia raddoppiato per il reato di cui  all'art.
449 c.p.  in  relazione  all'art.  434  c.p.  (crollo  colposo),  per
contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza,  in  quanto
la norma prevede per il reato meno grave di crollo colposo lo  stesso
termine prescrizionale previsto  per  la  piu'  grave  corrispondente
fattispecie dolosa. 
    Il  presente  procedimento  deve  pertanto  essere  sospeso   con
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.