TRIBUNALE DI FORLI'
Sezione penale
Ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale -
art. 23 legge n. 87/1953.
Il G.O.P. dott.ssa Sonia Serafini;
Premesso che:
V A e' stato tratto a giudizio per del reato di cui all'art.
590-bis codice penale commi 1 e 7 per lesioni personali gravi
(risultate guaribili in un periodo superiore a quaranta giorni)
patite da R F a seguito di un sinistro stradale occorso in data 7
luglio 2016;
la contestazione del comma 7 del menzionato articolo
presuppone il riconoscimento della colpa concorrente in capo alla
persona offesa;
in ipotesi di condanna dell'imputato per i reati di cui agli
articoli 589-bis e 590-bis codice penale, ai sensi dell'art. 222 -
quarto periodo del comma 2 - decreto legislativo n. 285/92 consegue
la revoca della patente di guida, la quale non puo' essere di nuovo
conseguita prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca, ai sensi
del comma 3-ter del menzionato articolo;
all'udienza del 23 ottobre 2017 il difensore ha sollevato la
questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 222 decreto
legislativo n. 285/92, nella parte in cui prevede l'applicazione
della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della
patente di guida a fronte di condanne per reati a condotte diverse
sotto il profilo della colpa, della offensivita' e della
pericolosita', poiche' in contrasto con i principi dettati dagli
articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione.
A scioglimento della riserva.
Osserva
Sulla rilevanza della questione.
E' indubbio che la questione possieda rilevanza per il
procedimento in oggetto, dal momento che, in caso di condanna,
all'imputato verrebbe inevitabilmente comminata la sanzione
accessoria della revoca della patente, con successiva impossibilita'
di conseguirne una nuova prima del decorso di cinque anni (nonostante
- tra l'altro - il concorso di colpa che emerge dalla contestazione
in capo di imputazione del comma 7 dell'art. 590-bis c.p.).
Sulla non manifesta infondatezza della questione.
Il legislatore, con l'introduzione del reato di omicidio stradale
e del reato di lesioni personali stradali (1) , ha stabilito uno
specifico ed autonomo assetto normativo, significativamente piu'
repressivo rispetto a quanto previsto per le figure colpose di
omicidio e lesioni; cio', con l'obiettivo di contenere in modo
efficace il crescente numero di vittime della strada determinato da
condotte di guida colpose o sotto l'effetto di alcool e di sostanze
stupefacenti.
A parere di questo giudicante, pero', il legislatore, giungendo
ad applicare la medesima sanzione accessoria a condotte di
offensivita' e di grado di colpa di livello diverso, ha disatteso i
criteri di ragionevolezza e di proporzione, quali elementi
integratori del principio costituzionale di uguaglianza.
La discriminazione - vietata dal suddetto principio - puo' essere
infatti rappresentata non solo con il trattamento di situazioni
uguali in modo diverso, ma anche con il trattamento di situazioni
diverse in modo uguale, salvo che il legislatore non abbia stabilito
le differenze con ragionevolezza ed obiettivita'.
Si ritiene che nella disparita' di trattamento rilevata
dall'applicazione della stessa pena accessoria a situazioni
estremamente diverse sia dal punto di vista della gravita' del reato
che del disvalore sociale della condotta, non vi sia affatto
ragionevolezza ed obiettivita'. Infatti risulta che, ad una condanna
per lesioni stradali gravi - ossia per un reato punito con la pena
della reclusione fino a sei mesi nell'ipotesi in cui l'evento sia
determinato da una comportamento concorrente della persona offesa
(art. 590-bis n. 7) - consegue la revoca della patente di guida per
cinque anni, ossia la stessa applicata nelle ipotesi aggravate del
medesimo articolo e nel caso di omicidio stradale, per il quale puo'
essere comminata la reclusione fino a diciotto anni.
E d'altra parte, la portata della diversa offensivita' delle
condotte e' stata presa in considerazione nei lavori preparatori del
disegno di legge n. 2729 «Modifiche alla disciplina sanzionatoria in
materia di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o
gravissime» (2) . In tale atto viene proposta, infatti, la modifica
dell'art. 222 C.d.S., mediante la limitazione della sanzione
accessoria alle ipotesi di lesioni aggravate di guida in stato di
ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacente.
L'equiparazione dell'applicazione della medesima sanzione
accessoria a reati cosi' diversi per gravita' e disvalore della
condotta, inoltre, contrasta con il terzo comma dell'art. 27 della
Costituzione, risultando quindi un'abnorme punizione - come si legge
nei menzionati lavori preparatori - «per quei cittadini che non si
mettono alla guida ubriachi o drogati», perdendo la legge «il nobile
motivo per cui e' stata promulgata».
Pertanto, una particolare severita' e rigidita' della risposta
sanzionatoria - ancorche' per quello che concerne le sanzioni
accessorie - determina una violazione di entrambi gli articoli della
Costituzione essendo lesi il principio di proporzionalita' della pena
rispetto alla gravita' del fatto commesso, nonche' quello della
finalita' rieducativa della pena.
(1) legge n. 41/2016, che ha dettato la disciplina dei nuovi articoli
589-bis e 590-bis c.p.
(2) Inizativa dei senatori Fravezzi, Zeller, Lanice, Panizza, Longo,
Di Giacomo, Berger, Lai Conte e Sposetti, comunicato alla
Presidenza in data 8 marzo 2017