ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma
2; 3, comma 2; e 4, comma 4, della legge della Provincia autonoma  di
Bolzano 20 giugno 2016, n. 14  (Modifiche  di  leggi  provinciali  in
materia di istruzione), promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso spedito per  la  notifica  il  16  agosto  2016,
ricevuto il 19 agosto 2016, depositato in cancelleria  il  22  agosto
2016, iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2016 e pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  42,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2016. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nella  udienza  pubblica  dell'8  maggio  2018  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    uditi l'avvocato Stephan Beikircher per la Provincia autonoma  di
Bolzano  e  l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli  per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la  notifica  il  16  agosto  2016  e
depositato il successivo 22 agosto, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 1, comma 2; 3, comma  2;  e  4,  comma  4,  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2016,  n.  14  (Modifiche  di
leggi provinciali in materia di istruzione). 
    In particolare, l'art. 1, comma 2, della legge prov.  Bolzano  n.
14 del 2016 ha inserito  nella  legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 29 giugno 2000, n. 12 (Autonomia delle scuole) l'art. 13-bis,
dedicato alla valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici. 
    L'art. 3, comma 2, della stessa legge provinciale  ha  introdotto
nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2008, n.  5
(Obiettivi   formativi   generali   ed   ordinamento   della   scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione) l'art.  1-septies,  il
quale disciplina la valutazione delle competenze degli studenti  fino
al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. 
    Infine, con il successivo art. 4, comma 4,  e'  stato  modificato
l'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 12 dicembre 1996, n.
24 (Consiglio scolastico provinciale e  disposizioni  in  materia  di
assunzione del  personale  insegnante),  mediante  l'inserimento  dei
commi 6-bis e 6-ter, i quali disciplinano  particolari  modalita'  di
reclutamento ed assunzione del personale insegnante. 
    1.1.- E' denunciata la violazione degli artt. 9, numero 2), 4 e 5
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige)  e  delle  relative
norme di attuazione, ed in particolare degli artt. 1, 3, 4, 9,  11  e
12 del d.P.R.  10  febbraio  1983,  n.  89  (Approvazione  del  testo
unificato dei decreti del  Presidente  della  Repubblica  20  gennaio
1973, n. 116  e  4  dicembre  1981,  n.  761,  concernenti  norme  di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di ordinamento  scolastico  in  provincia  di  Bolzano);  del
d.P.R. 15 luglio 1988, n. 301  (Norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di  iscrizione
nelle scuole con lingua di insegnamento diversa  dalla  madre  lingua
dell'alunno); del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica
di Bolzano); del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
recanti modifiche ed integrazioni al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  febbraio  1983,  n.  89,  concernente   l'ordinamento
scolastico in provincia  di  Bolzano);  del  decreto  legislativo  19
novembre 2003, n. 345 (Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale
della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,  in  materia  di
ordinamento  scolastico  in  provincia  di  Bolzano);   del   decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 245 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione Trentino-Alto  Adige/Südtirol  in  materia  di
accademia  di  belle  arti,  istituti  superiori  per  le   industrie
artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati  in
provincia di Bolzano), nonche' degli artt. 3, 97 e 117, comma  terzo,
della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione). 
    1.2.- Il ricorrente premette che l'art. 9, numero 2), del  d.P.R.
n. 670 del 1972 conferisce alle Province autonome  la  competenza  ad
emanare norme legislative in  materia  di  «istruzione  elementare  e
secondaria  (media,  classica,  scientifica,   magistrale,   tecnica,
professionale e artistica)». Tale potesta' normativa, tuttavia,  deve
rispettare i limiti indicati dallo  stesso  art.  9  e  previsti  dai
precedenti artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia. 
    Successive norme di attuazione hanno dato esecuzione  all'art.  9
dello  statuto  speciale,  tutte  confermando  i  limiti  dei  poteri
legislativi della  Provincia:  cosi',  il  d.P.R.  n.  89  del  1983,
integrato e modificato dal d.lgs. n. 434 del 1996.  Sono  richiamate,
inoltre, le norme di attuazione statutaria contenute  nel  d.P.R.  n.
301 del 1988, nel d.lgs. n. 265 del 1992, nel d.lgs. n. 345 del  2003
e nel d.lgs. n. 245 del 2006. 
    2.- Cio' premesso, il ricorrente ha impugnato,  in  primo  luogo,
l'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, il quale
inserisce  l'art.  13-bis  (Valutazione  del  lavoro  dei   dirigenti
scolastici e delle dirigenti scolastiche) nella legge  prov.  Bolzano
n. 12 del 2000. 
    Tale disposizione prevede un sistema di  valutazione  del  lavoro
dei dirigenti scolastici composto da tre  fasi:  la  valutazione  del
servizio in anno di prova, la valutazione del servizio annuale  e  la
valutazione del servizio globale. L'art. 13-bis  in  esame  individua
nell'ispettore scolastico, ovvero in un  team  di  due  ispettori,  i
soggetti competenti a formulare la  proposta  di  valutazione,  fermo
restando il ricorso al team nella valutazione del servizio  nell'anno
di prova e del servizio globale. Si prevede, inoltre, la possibilita'
di  adottare  una  forma  di   valutazione   alternativa,   approvata
dall'intendente scolastico su richiesta del medesimo dirigente. 
    Ad avviso della difesa statale, questa disciplina si porrebbe  in
contrasto con i principi fondamentali posti dalla  normativa  statale
in materia di istruzione, in  quanto  sarebbero  previsti  criteri  e
modalita' di valutazione dei dirigenti scolastici che differiscono da
quelli previsti dalla legislazione statale. 
    Il contrasto e' ravvisato, in  primo  luogo,  con  la  previsione
contenuta nell'art. 25, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche).  Sia  rispetto   alla
composizione del nucleo di valutazione, sia rispetto alle modalita' e
ai criteri di operativita' dello stesso,  la  disposizione  impugnata
violerebbe i principi generali  stabiliti  dalla  norma  statale  per
tutti i dirigenti scolastici. 
    La disposizione censurata si porrebbe, inoltre, in contrasto  con
la disciplina del procedimento di valutazione  prevista  dall'art.  6
del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione), il quale  darebbe
applicazione ai principi posti dall'art. 25, comma 1, del  d.lgs.  n.
165 del 2001. 
    E' altresi' denunciato il contrasto con gli artt. 3, 7, 13  e  14
del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150  (Attuazione  della
legge 4 marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni);  nonche'  con  gli  artt.  4  e  9  della
direttiva del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 28 giugno 2016, n. 25 (Valutazione dirigenti scolastici). 
    La disposizione  in  esame  violerebbe,  infine,  i  principi  in
materia di valutazione dei dirigenti scolastici  contenuti  nell'art.
l, commi 93 e 94, della legge 13 luglio 2015,  n.  107  (Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti). 
    Ad avviso del ricorrente, la Provincia autonoma avrebbe,  dunque,
esorbitato dalla competenza  attribuitale  dall'art.  9,  numero  2),
dello statuto di autonomia e dalle norme di attuazione statutaria. La
disposizione impugnata violerebbe, altresi', l'art. 117, terzo comma,
Cost., in ragione dell'art. 10 della legge costituzionale  n.  3  del
2001. 
    Infine, nello stabilire modalita' di  valutazione  dei  dirigenti
scolastici  diverse  da  quelle  previste  nel  rimanente  territorio
nazionale,  sarebbe  violato  anche  il  principio  di   parita'   di
trattamento di cui all'art. 3 Cost. La denunciata disparita'  sarebbe
aggravata  dalla  considerazione  che  le  modalita'  di  valutazione
previste  dalla  disciplina  provinciale  sarebbero  suscettibili  di
riflettersi sull'esito della valutazione e, quindi, sull'attribuzione
dell'indennita' di risultato. 
    3.- E' denunciata, inoltre, l'illegittimita' dell'art.  3,  comma
2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, il quale  ha  introdotto
l'art. 1-septies  della  legge  prov.  Bolzano  n.  5  del  2008.  La
disposizione provinciale impugnata disciplina  la  valutazione  delle
competenze degli studenti. 
    A ciascuna istituzione scolastica e' riconosciuta la possibilita'
di sviluppare, fino alla conclusione del secondo biennio del  secondo
ciclo di istruzione e formazione, proprie  modalita'  di  valutazione
delle competenze. Alla Giunta provinciale e' affidato il  compito  di
definirne i criteri e le modalita'  (comma  1  dell'art.  1-septies).
Sulla base di tale impostazione didattica, che ricomprende  anche  la
valutazione delle competenze, e' consentita la formazione di classi o
gruppi di alunni che prescindono dall'anno di corso e dall'eta' degli
studenti  (comma  2).  Alle  istituzioni  scolastiche  e',   inoltre,
attribuita la facolta' di sostituire la valutazione  in  cifre  e  di
decidere  l'ammissione  alla  classe  successiva  esclusivamente   al
termine  del  triennio  o  dei  bienni  previsti  dalle   indicazioni
provinciali (comma 3). 
    Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato,  tale  disciplina
si discosterebbe dai principi posti dall'art. 3 del decreto-legge  1°
settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
e universita' legislazione statale), il quale prevede la  valutazione
periodica ed annuale degli alunni, mediante  l'attribuzione  di  voti
numerici espressi in decimi, la formazione di giudizi sul livello  di
maturazione raggiunto e l'ammissione annuale alla classe successiva. 
    La  disposizione  impugnata  contrasterebbe,  altresi',   con   i
principi stabiliti dal d.P.R. 22 giugno  2009,  n.  122  (Regolamento
recante coordinamento delle norme vigenti per  la  valutazione  degli
alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai  sensi  degli
articoli  2  e  3  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169);
dagli artt. 146, comma 2, 179, comma 2, e  185,  commi  3  e  4,  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  (Approvazione  del  testo
unico  delle  disposizioni  legislative   vigenti   in   materia   di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nonche' con
i principi della delega di cui all'art. l, commi 180 e  181,  lettera
i), della legge n. 107 del 2015. 
    Anche in questo caso sarebbe  invasa  la  competenza  legislativa
statale, in violazione dei limiti stabiliti dall'art. 9,  numero  2),
dello statuto di autonomia e dalle norme  di  attuazione  statutarie,
nonche' l'art. 117, terzo comma, Cost. Sarebbe, inoltre,  violato  il
principio  di  eguaglianza  di  cui  all'art.  3  Cost.,  poiche'  la
disposizione  impugnata  comporterebbe  una  palese   disparita'   di
trattamento  tra  alunni  della   medesima   Provincia   (in   quanto
appartenenti ad istituti diversi), nonche' tra gli  stessi  alunni  e
quelli del restante territorio nazionale. 
    4.- E' denunciata, infine, l'illegittimita' dell'art. 4, comma 4,
della legge provinciale n. 14 del  2016.  Nel  modificare  l'art.  12
della legge provinciale n. 24 del 1996, la disposizione impugnata  ha
introdotto  la  possibilita'   di   conferire   incarichi   a   tempo
determinato, non superiori a 36 mesi e  non  rinnovabili,  attraverso
procedure di selezione  effettuate  dalle  singole  scuole,  anche  a
personale esterno alla categoria dei docenti (comma 6-bis), ovvero  a
cooperative sociali o strutture consimili (comma 6-ter). 
    Tali  previsioni  normative  sarebbero   incompatibili   con   la
disciplina statale del reclutamento del personale, la quale  richiede
che la selezione avvenga tra i docenti abilitati all'insegnamento,  o
che abbiano un titolo  di  studio  che  consenta  l'iscrizione  nelle
graduatorie d'istituto. Il  ricorrente  evidenzia,  inoltre,  che  la
legislazione statale prevede che il servizio svolto da personale  non
docente non puo' essere valutato come servizio d'insegnamento  e  che
le  cooperative  sociali  non  possono  procedere  alla  stipula   di
contratti per la categoria del personale docente. 
    In particolare, e' denunciato il contrasto con i  principi  posti
dai seguenti atti normativi: 1) l'art. 4 della legge 3  maggio  1999,
n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico);  2)
il decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 13 giugno  2007,  n.  131  (Regolamento  per  l'attuazione  e
l'esecuzione delle previsioni della  L.  n.  124  del  1999);  3)  il
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca  10  settembre  2010,  n.   249   (Regolamento   concernente:
«Definizione della disciplina dei requisiti e delle  modalita'  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo
grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge  24  dicembre
2007, n. 244»); 4) l'art. 1, commi 107 e 131, della legge n. 107  del
2015. 
    Queste ultime disposizioni,  in  particolare,  impongono  che,  a
decorrere  dall'anno  scolastico   2016/2017,   l'inserimento   nelle
graduatorie di circolo e di istituto possa avvenire «esclusivamente a
seguito del  conseguimento  del  titolo  di  abilitazione»  e  che  i
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati  con  il  personale
docente, educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  per  la
copertura di posti vacanti e disponibili  «non  possono  superare  la
durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi». 
    Ad avviso del ricorrente, anche l'art. 4, comma  4,  della  legge
provinciale n. 14 del 2016 eccederebbe  dalla  competenza  attribuita
alla Provincia di Bolzano dall'art. 9, numero 2),  dello  statuto  di
autonomia e dalle norme di attuazione  statutaria,  e  -  in  ragione
dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001  -  violerebbe  altresi'
l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    La medesima disposizione si porrebbe, altresi', in contrasto  con
l'art. 97, terzo comma, Cost., che sancisce il principio dell'accesso
mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. 
    5.- La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  si  e'  costituita  nel
presente giudizio chiedendo che le questioni promosse dal  ricorrente
siano dichiarate inammissibili e, in ogni caso, non fondate. 
    5.1.- In via  preliminare,  la  difesa  provinciale  ha  eccepito
l'inammissibilita' del ricorso per  la  genericita'  dell'indicazione
dei parametri statutari. In particolare,  il  ricorrente  si  sarebbe
limitato ad elencare le norme di attuazione statutaria in materia  di
ordinamento  scolastico,   senza   tuttavia   denunciare   specifiche
violazioni delle stesse. 
    La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  eccepito,  inoltre,  la
manifesta inammissibilita' delle questioni  promosse  in  riferimento
all'art. 117, terzo comma, Cost.,  invocato  ai  sensi  dell'art.  10
della legge costituzionale n.  3  del  2001.  L'art.  117  Cost.  non
prevede una forma di autonomia piu' ampia di quella configurata dagli
artt. 8 e 9  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,
sicche' non  ricorrerebbero  le  condizioni  per  l'applicazione  del
richiamato art. 10. 
    E'  stata  inoltre  eccepita  l'inammissibilita'  delle   censure
relative alla violazione di norme regolamentari (quali il  d.P.R.  n.
80 del 2013, il d.P.R. n. 122 del 2009 ed il d.m. n. 131  del  2007),
di   direttive   (in   particolare,   la   direttiva   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 giugno 2016,  n.
25), nonche' di decreti ministeriali (come il d.m. n. 249 del  2010),
i quali non potrebbero porre «i principi stabiliti dalle leggi  dello
Stato», ma norme generali non direttamente vincolanti. 
    Al riguardo, la difesa della resistente ha  evidenziato  che,  ai
sensi dell'art. 3 del decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  266
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento),  gli  atti  amministrativi  statali  di  indirizzo  e
coordinamento vincolano la Regione e le  Province  autonome  solo  al
conseguimento  degli  obiettivi  o  risultati  in   essi   stabiliti.
Pertanto, le norme provinciali non potrebbero  ritenersi  illegittime
per violazione delle norme di rango secondario invocate  dalla  parte
ricorrente, le quali non stabiliscono principi stabiliti dalle  leggi
dello Stato. 
    D'altra parte, anche le altre disposizioni  legislative  invocate
nel  ricorso  non  sarebbero  direttamente  applicabili,  in   quanto
contenenti espresse clausole di salvaguardia. 
    La difesa della parte resistente ha, inoltre, evidenziato che  il
d.P.R. n. 89 del 1983 attribuisce alla Provincia autonoma di  Bolzano
la  potesta'  di  disciplinare  con   proprie   leggi   la   migliore
utilizzazione del personale insegnante,  al  fine  di  soddisfare  le
esigenze di continuita' didattica,  nonche'  per  una  piu'  efficace
organizzazione della scuola. In particolare, l'art. 12, comma 9,  del
d.P.R. n. 89 del 1983 consentirebbe  alla  contrattazione  collettiva
provinciale di prevedere  una  disciplina  che  -  nel  rispetto  del
trattamento  economico   fondamentale,   delle   qualifiche   e   del
trattamento  di  previdenza  -   si   differenzi,   anche   in   modo
significativo, dalla disciplina statale. 
    5.2.- Cio' premesso, la resistente ha dedotto che, con l'art.  1,
comma 2, della legge prov. Bolzano n.  14  del  2016,  la  disciplina
provinciale  in  materia  di  valutazione  dei  dirigenti  scolastici
sarebbe stata adeguata ai principi stabiliti dall'art. 25,  comma  1,
del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla successiva legge n. 107 del  2015.
Si fa altresi' rilevare che quest'ultima ha previsto che il nucleo di
valutazione possa «essere articolato con una diversa composizione  in
relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione». 
    La Provincia autonoma ha sottolineato inoltre che, in  base  alla
disposizione provinciale impugnata, spetta  alle  singole  intendenze
scolastiche la definizione degli indicatori e dei dettagli operativi.
In  quanto  emanati  con  disposizioni  di  rango   inferiore,   tali
indicatori non potranno  discostarsi  dai  principi  stabiliti  dalle
disposizioni statali, essendo incorporati  quasi  testualmente  nella
medesima disposizione impugnata. 
    Quanto  ai  criteri  per  l'assegnazione  della  retribuzione  di
risultato, la Provincia resistente ritiene che  non  sia  ravvisabile
alcun contrasto con la disciplina statale,  atteso  che  i  contratti
collettivi provinciali dovranno, a pena di inefficacia, attenersi  ai
criteri generali contenuti nella legge n. 107 del 2015. 
    La parte resistente ritiene,  quindi,  che  la  composizione  del
nucleo di valutazione, il contenuto della valutazione, la definizione
degli indicatori e dei dettagli operativi, nonche' la definizione dei
criteri  per   l'assegnazione   della   retribuzione   di   risultato
garantiscano  una  procedura  adeguata  e  rispettosa  dei   principi
ricavabili dalla disciplina statale. 
    In particolare, la disposizione impugnata  non  si  discosterebbe
dall'impianto  generale  del  d.lgs.  n.  150  del  2009,  volto   ad
assicurare elevati standard qualitativi  ed  economici  del  servizio
attraverso  la  valorizzazione  dei  risultati  e  della  performance
organizzativa e individuale. Anche a  livello  provinciale  sarebbero
definiti gli obiettivi da raggiungere, vi sarebbe un collegamento tra
tali obiettivi e  l'allocazione  delle  risorse  e  sarebbe  altresi'
prevista una misurazione della performance,  utilizzando  criteri  di
valorizzazione del merito. 
    Con riferimento ai criteri per l'assegnazione della  retribuzione
di risultato, la difesa della parte  resistente  ha  sottolineato  la
particolare autonomia in materia finanziaria di cui gode la Provincia
autonoma di Bolzano, in forza del Titolo VI dello  statuto  speciale,
dell'art. 2, comma 113, della legge 23 dicembre 2009, n. 181, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010)», nonche' dell'art. l, commi  da
407  a  413,  della  legge  23  dicembre  2014,   n.   190,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2015)».  Da  questo   complesso
normativo   emergerebbe   che   gli   oneri    finanziari    relativi
all'ordinamento  scolastico   sono   sopportati   interamente   dalla
Provincia autonoma di Bolzano, senza alcun onere  aggiuntivo  per  lo
Stato, il quale provvede al versamento di una somma a forfait. 
    5.3.- La Provincia resistente ha altresi' contestato  le  censure
relative all'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 14 del 2016. 
    In particolare, nessun contrasto sarebbe ravvisabile con il  d.l.
n. 137 del 2008 e con il d.P.R. n. 122 del 2009, i  quali  contengono
una clausola di salvaguardia per le Province autonome di Trento e  di
Bolzano (art. 8, comma l-bis, del d.l. n. 137 del  2008  e  art.  12,
comma l, del d.P.R. n.  122  del  2009).  D'altra  parte,  la  natura
meramente regolamentare del d.P.R. n. 122 del 2009 non  consentirebbe
di  invocarlo  quale   parametro   del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale. 
    Si osserva, inoltre, che in base all'art. 9 del d.P.R. n. 89  del
1983,  il  legislatore  provinciale  ha  disciplinato  gli  obiettivi
formativi generali, l'ordinamento della scuola  dell'infanzia  e  del
primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, senza mai  dare
luogo ad alcuna censura governativa o ministeriale. 
    Sono cosi'  stati  posti  i  principi  generali  in  merito  alle
indicazioni provinciali per la  definizione  dei  curricula  relativi
alle scuole di ogni ordine e grado. A questi principi deve  attenersi
la Giunta provinciale, delegata ad approvare, per le scuole  dei  tre
gruppi  linguistici,  le  proprie  indicazioni,  caratterizzate   dai
principi  dell'individualizzazione  e  della  personalizzazione   del
percorso di studio.  Siffatta  flessibilita'  troverebbe  espressione
anche nella disposizione impugnata, in base alla quale possono essere
formate classi o gruppi che differiscono dall'anno  di  corso  e  che
possono essere composte da alunni di eta' diversa. 
    Tale  possibilita'  costituirebbe  una  realta'  affermata  nella
prassi provinciale. Nella scuola primaria, a causa del numero  esiguo
di alunni, la maggior parte dei plessi scolastici  al  di  fuori  dei
centri urbani non avrebbe una  classe  per  ogni  anno  di  corso  e,
pertanto, la didattica per gruppi di alunni che prescindono dall'anno
di corso e dall'eta' sarebbe la soluzione da preferire. 
    L'individualizzazione  dell'insegnamento  imporrebbe  di   tenere
conto dei progressi individuali e di  rispondere  in  modo  mirato  a
differenti situazioni, pianificando con i singoli alunni e con i loro
genitori un percorso personale di apprendimento differenziato. 
    A  ciascuna  istituzione  scolastica  sarebbe  quindi  consentita
l'individuazione di una propria modalita' di valutazione, sulla  base
dei criteri definiti dalla Giunta  provinciale.  Tale  modalita'  non
sarebbe antitetica rispetto alla valutazione "classica"  espressa  in
cifre,  che  comunque   continuerebbe   ad   essere   applicata,   ma
consentirebbe  un'ulteriore  possibilita'   di   accertamento   delle
conoscenze e competenze degli alunni. 
    D'altra parte, la certificazione delle competenze al termine  del
primo ciclo di istruzione sarebbe prevista, anche a livello  statale,
dal decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 16 novembre 2012, n.  254  (Regolamento  recante  indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89). 
    Anche la  piu'  recente  produzione  normativa  dimostrerebbe  la
tendenza, a  livello  sia  europeo,  sia  nazionale,  a  valutare  le
competenze. La Provincia resistente  ha  sottolineato  che  nel  2003
l'Organizzazione per lo  sviluppo  economico  e  la  cooperazione  ha
definito la competenza come «la capacita' di adempiere alle richieste
complesse  in  un   particolare   contesto   attivando   prerequisiti
psicosociali (incluse le facolta' cognitive e non  cognitive)».  Tale
impostazione troverebbe riscontro  anche  nella  Raccomandazione  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006,  relativa  a
competenze chiave per  l'apprendimento  permanente  (2006/962/CE),  e
nella  successiva  Raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del  Quadro  europeo
delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01). 
    Con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost.,  la
difesa della Provincia autonoma di Bolzano ritiene  che  il  rispetto
del principio di eguaglianza e di parita' di trattamento debba essere
riferito non a tutti gli alunni di tutte le istituzioni  scolastiche,
ma agli alunni di ciascuna singola scuola,  i  quali  si  trovano  in
un'eguale situazione e ai quali vengono applicati gli stessi  criteri
di valutazione definiti  ex  ante  dal  collegio  dei  docenti  della
singola istituzione scolastica. 
    Pertanto,  al  fine  di  ovviare  alle   problematiche   connesse
all'adozione  di  diverse  modalita'   di   valutazione,   la   legge
provinciale in esame  dispone  che,  in  caso  di  trasferimento,  il
consiglio di classe della scuola di  provenienza  indichi  l'anno  di
corso in cui inserire l'alunno e che, ove il trasferimento avvenga in
scuole che non hanno adottato il sistema valutativo  per  competenze,
si sostituisca tale valutazione con quella in cifre. 
    La   disposizione   impugnata   garantirebbe,   in   ogni   caso,
l'osservanza della disciplina degli  esami  conclusivi  del  primo  e
secondo ciclo di istruzione e formazione i quali, in quanto esami  di
Stato, devono necessariamente essere uniformi in tutto il  territorio
nazionale. Essa si sottrarrebbe, pertanto, alle censure avversarie. 
    5.4.- Infine, con specifico  riferimento  alle  censure  relative
all'art. 4, comma 4, della legge prov. Bolzano n.  14  del  2016,  la
Provincia autonoma ha evidenziato che l'art. l, comma 77, della legge
n. 107 del 2015 contiene una specifica clausola  di  salvaguardia  in
materia di assunzione del personale docente. Essa fa salve le diverse
determinazioni che le Provincie  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono adottare in materia di assunzione del  personale  docente  in
considerazione delle rispettive specifiche esigenze. 
    D'altra parte, gia' con l'art. 12, commi 5 e 6, della legge prov.
Bolzano n. 24 del 1996 era stata prevista la possibilita',  per  ogni
intendenza scolastica, di istituire un'apposita  graduatoria  per  il
reclutamento di personale specificamente qualificato in  relazione  a
particolari metodologie  didattiche  o  a  particolari  tipologie  di
offerta formativa. 
    I nuovi  commi  6-bis  e  6-ter,  introdotti  dalla  disposizione
impugnata,  prevedono  due  alternative  alla  procedura   ordinaria,
qualora nel personale della  scuola  non  siano  rinvenibili  persone
munite delle competenze richieste. Soltanto in questo  caso,  dunque,
sarebbe consentita l'estensione della  selezione  a  persone  esterne
alla  categoria  del  personale  docente,  ovvero  l'assegnazione  di
incarichi di collaborazione a cooperative sociali o strutture simili. 
    D'altra  parte,  le  cooperative   sociali   non   stipulerebbero
contratti di lavoro, ma si limiterebbero a porre a disposizione delle
istituzioni scolastiche gli esperti dei quali queste  ultime  abbiano
bisogno. Attesa la priorita' riconosciuta al personale  docente,  non
sarebbe ravvisabile alcun contrasto con l'art. 97, terzo comma, Cost. 
    In ogni caso, poi, il generale riconoscimento del  principio  per
il quale il servizio svolto da personale docente privo del titolo  di
studio  o  dell'abilitazione  non  e'  valutabile  come  servizio  di
insegnamento avrebbe reso non  necessaria  una  precisazione  in  tal
senso.  Anche  questa  censura  del  ricorrente   dovrebbe,   quindi,
ritenersi non fondata. 
    6.- Su concorde richiesta delle parti, avanzata all'udienza del 6
giugno 2017,  e'  stato  disposto  il  rinvio  a  nuovo  ruolo  della
discussione del presente giudizio. 
    A seguito di nuova fissazione dell'udienza  dell'8  maggio  2018,
con atto depositato il 27 aprile 2018 il Presidente del Consiglio dei
ministri -  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 8 (Modifiche di leggi
provinciali  in  materia  di  cultura,  procedimento  amministrativo,
ordinamento  degli  uffici  e  personale,  istruzione,  enti  locali,
agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e  caccia,
sanita',   politiche   sociali,   edilizia    abitativa    agevolata,
apprendistato,   trasporti,   artigianato,   turismo   e    industria
alberghiera, rifugi  alpini,  commercio,  appalti  pubblici  e  altre
disposizioni)  -  ha  rinunciato   parzialmente   al   ricorso,   con
riferimento alle censure promosse nei confronti degli artt. 3,  comma
2, e 4, comma 4, della legge provinciale n. 14 del 2016. 
    Il 7 maggio 2018 la difesa della Provincia autonoma di Bolzano ha
depositato atto di accettazione della rinuncia parziale al ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2; 3, comma 2; e  4,
comma 4, della legge della Provincia autonoma di  Bolzano  20  giugno
2016,  n.  14  (Modifiche  di  leggi  provinciali   in   materia   di
istruzione). 
    In particolare, l'art. 1, comma 2, ha inserito nella legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 29 giugno 2000, n. 12 (Autonomia  delle
scuole) l'art. 13-bis,  dedicato  alla  valutazione  del  lavoro  dei
dirigenti scolastici. 
    L'art. 3, comma 2, della stessa legge provinciale n. 14 del  2016
ha introdotto nella legge della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  16
luglio 2008, n. 5 (Obiettivi formativi generali ed ordinamento  della
scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di  istruzione)   l'art.
1-septies, il quale disciplina la valutazione delle competenze  degli
studenti fino al primo biennio della  scuola  secondaria  di  secondo
grado. 
    Infine, con il successivo art. 4, comma 4,  e'  stato  modificato
l'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 12 dicembre 1996, n.
24 (Consiglio scolastico provinciale e  disposizioni  in  materia  di
assunzione del  personale  insegnante),  mediante  l'inserimento  dei
commi 6-bis e 6-ter, i quali disciplinano  particolari  modalita'  di
reclutamento ed assunzione del personale insegnante. 
    1.1.- E' denunciata la violazione degli artt. 9, numero 2, 4 e  5
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige)  e  delle  relative
norme di attuazione, ed in particolare degli artt. 1, 3, 4, 9,  11  e
12 del d.P.R.  10  febbraio  1983,  n.  89  (Approvazione  del  testo
unificato dei decreti del  Presidente  della  Repubblica  20  gennaio
1973, n. 116  e  4  dicembre  1981,  n.  761,  concernenti  norme  di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di ordinamento  scolastico  in  provincia  di  Bolzano);  del
d.P.R. 15 luglio 1988, n. 301  (Norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di  iscrizione
nelle scuole con lingua di insegnamento diversa  dalla  madre  lingua
dell'alunno); del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica
di Bolzano); del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
recanti modifiche ed integrazioni al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  febbraio  1983,  n.  89,  concernente   l'ordinamento
scolastico in provincia  di  Bolzano);  del  decreto  legislativo  19
novembre 2003, n. 345 (Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale
della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,  in  materia  di
ordinamento  scolastico  in  provincia  di  Bolzano);   del   decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 245 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione Trentino-Alto  Adige/Südtirol  in  materia  di
accademia  di  belle  arti,  istituti  superiori  per  le   industrie
artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati  in
provincia di Bolzano), nonche' degli artt. 3, 97 e 117, comma  terzo,
della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione). 
    1.2.- In particolare,  l'illegittimita'  dell'art.  1,  comma  2,
della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016 e' denunciata in riferimento
agli artt. 4, 5 e 9, comma primo, numero 2),  dello  statuto  e  alle
norme di attuazione statutaria, nonche' agli artt.  3  e  117,  terzo
comma, della Costituzione, poiche'  -  esorbitando  dalla  competenza
attribuita dallo  statuto  in  materia  di  istruzione  elementare  e
secondaria - la Provincia autonoma avrebbe introdotto un  sistema  di
valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici differente da  quello
previsto dalla legislazione statale ed in contrasto  con  i  principi
fondamentali posti da quest'ultima, i  quali  prevedono  una  diversa
composizione del nucleo di valutazione,  nonche'  diversi  criteri  e
modalita' operative dello stesso. Inoltre, nello stabilire  modalita'
di valutazione dei dirigenti scolastici diverse  da  quelle  previste
nel rimanente territorio nazionale, avrebbe violato il  principio  di
uguaglianza e di parita' di trattamento. 
    1.2.1.- L'art. 3, comma 2, della legge prov. Bolzano  n.  14  del
2016 e' impugnato in riferimento agli artt. 4, 5 e  9,  primo  comma,
numero 2), dello statuto  e  alle  norme  di  attuazione  statutaria,
nonche' agli artt. 3 e 117, terzo  comma,  Cost.  Nell'introdurre  un
sistema di valutazione del rendimento scolastico secondo modalita'  e
criteri  che  differiscono  da  quelli  previsti  dalla  legislazione
statale, la disposizione impugnata si porrebbe  in  contrasto  con  i
principi fondamentali in materia di istruzione e di  valutazione  del
rendimento scolastico, i quali prevedono la valutazione periodica  ed
annuale  degli  alunni,  mediante  l'attribuzione  di  voti  numerici
espressi  in  decimi,  la  formazione  di  giudizi  sul  livello   di
maturazione raggiunto e l'ammissione annuale alla classe  successiva.
Cio' comporterebbe una palese  disparita'  di  trattamento,  sia  tra
alunni appartenenti ad istituti  scolastici  diversi  della  medesima
Provincia, sia  tra  questi  stessi  alunni  e  quelli  del  restante
territorio nazionale, attesa la difficolta' di comparare i  risultati
rispettivamente  raggiunti,  nonche'  di  individuare  la  classe  di
riferimento per l'iscrizione degli studenti, in caso di trasferimento
ad istituzione di altra Provincia o Regione. 
    1.2.2.- Infine, l'art. 4, comma 4, della legge prov.  Bolzano  n.
14 del 2016 e' impugnato in riferimento agli artt. 4, 5  e  9,  comma
primo, numero 2), dello statuto speciale e alle norme  di  attuazione
statutaria, nonche' all'art. 117, terzo comma, Cost. La  disposizione
impugnata - esorbitando dalla competenza  statutaria  in  materia  di
istruzione elementare e secondaria - introdurrebbe una  procedura  di
reclutamento del personale a tempo determinato differente  da  quella
prevista dalla legislazione statale ed in contrasto  con  i  principi
fondamentali  posti  da  quest'ultima,  i  quali  prevedono  che   il
personale a tempo determinato debba essere assunto tra  il  personale
docente  che  abbia  conseguito  l'abilitazione,  ovvero  che   abbia
comunque  un  titolo  di  studio  che  consenta  l'iscrizione   nelle
graduatorie d'istituto; che  il  servizio  svolto  da  personale  non
docente non possa essere valutato  come  servizio  d'insegnamento  e,
infine, che le cooperative sociali non possano procedere alla stipula
di contratti per la categoria del personale docente. La procedura  di
reclutamento del  personale  a  tempo  determinato  introdotta  dalla
disposizione impugnata violerebbe, inoltre, l'art.  97  Cost.  ed  il
principio del pubblico concorso per  l'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni. 
    2.- Va preliminarmente  rilevato  che,  dopo  l'introduzione  del
presente giudizio, e' entrata in  vigore  la  legge  della  Provincia
autonoma  di  Bolzano  6  luglio  2017,  n.  8  (Modifiche  di  leggi
provinciali  in  materia  di  cultura,  procedimento  amministrativo,
ordinamento  degli  uffici  e  personale,  istruzione,  enti  locali,
agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e  caccia,
sanita',   politiche   sociali,   edilizia    abitativa    agevolata,
apprendistato,   trasporti,   artigianato,   turismo   e    industria
alberghiera, rifugi  alpini,  commercio,  appalti  pubblici  e  altre
disposizioni). 
    L'art. 12 di tale legge, alle lettere d) ed e), ha  abrogato  sia
l'art. 1-septies della legge provinciale n. 5  del  2008,  introdotto
dal censurato art. 3, comma 2, della  legge  provinciale  n.  14  del
2016, sia i commi 6-bis e 6-ter dell'art. 12 della legge  provinciale
n. 24 del 1996, inseriti dall'impugnato art. 4, comma 4, della stessa
legge n. 14 del 2016. 
    2.1.- Pertanto, rilevato il venir meno di  alcune  delle  ragioni
che avevano indotto alla proposizione del ricorso, il Presidente  del
Consiglio dei ministri ha rinunciato  parzialmente  all'impugnazione,
con specifico riferimento alle disposizioni degli artt. 3, comma 2, e
4, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 14 del  2016.  Nel  medesimo
atto  si  dichiara  la  permanenza  dei  motivi  di  impugnativa  con
riferimento all'art. 1, comma 2, della medesima legge provinciale. La
rinuncia parziale e' stata,  quindi,  accettata  dalla  Provincia  di
Bolzano con atto ritualmente depositato. 
    2.2.- Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, e' necessario, quindi,  dichiarare
l'intervenuta estinzione del processo, limitatamente  alle  questioni
aventi ad oggetto l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma 4, della legge
della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2016. 
    3.- Devono essere,  a  questo  punto,  esaminati  i  profili  che
attengono  all'ammissibilita'  delle  residue  questioni,  aventi  ad
oggetto l'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del  2016,
che  disciplina  il  procedimento  di   valutazione   dei   dirigenti
scolastici. 
    3.1.-    Va    preliminarmente    disattesa    l'eccezione     di
inammissibilita'  del  ricorso,  per   l'asserita   genericita'   dei
parametri invocati. 
    Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano, il  ricorrente  si
sarebbe limitato a fornire un'elencazione delle norme  di  attuazione
statutaria in materia di ordinamento scolastico,  omettendo  tuttavia
di chiarirne il contenuto e la portata,  nonche'  di  denunciare  gli
specifici profili di contrasto delle disposizioni impugnate. 
    Se e' pur vero che dalla  mancata  indicazione  delle  competenze
legislative assegnate dallo statuto discende l'inammissibilita' di un
ricorso statale avverso la legge di un soggetto ad autonomia speciale
(ex plurimis, sentenze n. 103 del 2017, n. 252 del 2016, n. 151 e  n.
142 del 2015 e n.  288  del  2013),  tuttavia,  nel  caso  in  esame,
l'indicazione della competenza statutaria che si  assume  violata  e'
chiaramente  espressa  e  riferita   alla   materia   dell'istruzione
elementare e secondaria, di cui all'art. 9, numero 2), il quale a sua
volta contiene il richiamo ai precedenti artt. 4  e  5  del  medesimo
statuto. 
    Nel  tessuto  argomentativo  del  ricorso,  il  riferimento  alle
successive norme di  attuazione  statutaria  non  introduce  autonome
questioni di legittimita' costituzionale, ma e' volto,  piuttosto,  a
corroborare la violazione dei parametri statutari, denunciata in  via
principale, attraverso  l'indicazione  delle  disposizioni  attuative
che, in linea di continuita' con essi, contribuiscono a confermare  i
limiti  della  potesta'  legislativa  provinciale   in   materia   di
istruzione. 
    3.2.- Anche  l'eccezione  di  inammissibilita'  del  ricorso  per
l'omessa  indicazione  dei  principi  fondamentali  violati  non   e'
fondata. 
    Ai sensi dell'art. 9, numero 2),  dello  statuto  speciale,  alla
Provincia autonoma di Bolzano e' attribuita la  potesta'  legislativa
concorrente in materia di «istruzione elementare e secondaria (media,
classica,   scientifica,   magistrale,   tecnica,   professionale   e
artistica)». Questa potesta' legislativa deve essere  esercitata  «in
armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica» e rispettare  gli  obblighi  internazionali  e  gli
interessi nazionali, «nonche' le  norme  fondamentali  delle  riforme
economico-sociali della Repubblica» (art. 4 dello statuto). In quanto
potesta' legislativa concorrente, essa incontra lo  specifico  limite
«dei principi  stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato»,  espressamente
stabilito dall'art. 5 dello statuto (sentenze n. 328 del  2010  e  n.
213 del 2009). 
    Cio' premesso, laddove lo Stato denunci la violazione dei  limiti
di una potesta' legislativa  concorrente,  e'  onere  del  ricorrente
indicare specificamente la disposizione statale che ritiene  violata,
ed in particolare il principio fondamentale  asseritamente  leso  (ex
plurimis, sentenze n. 252 del 2016, n. 54 del 2015, n. 165 del  2014,
n. 141 del 2013 e n. 312 del 2010). 
    Nel caso in esame, tale onere di allegazione e' stato soddisfatto
attraverso l'espressa  e  analitica  indicazione  delle  disposizioni
statali, qualificate come norme interposte. Nella prospettazione  del
ricorrente, esse pongono i principi fondamentali dei quali si  assume
la violazione. 
    Con  riferimento  a  ciascuna  delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale promosse dal ricorrente, spetta dunque a questa  Corte
il compito  di  riconoscere,  nelle  norme  interposte  espressamente
indicate dal ricorrente, i  principi  fondamentali  che  regolano  la
materia,  nonche'  di  verificare  la   coerenza   della   disciplina
provinciale impugnata rispetto ad essi. 
    3.3.- Sono inammissibili le censure del ricorrente riferite  alla
violazione della normativa statale secondaria. 
    Al riguardo, l'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.
266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il  Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento) stabilisce che  gli  atti  amministrativi  statali  di
indirizzo e coordinamento vincolano la Regione e le Province autonome
solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi  stabiliti.
Ne discende che l'emanazione delle norme  di  attuazione  degli  atti
statali  di  indirizzo  e'  riservata,  per  quanto   di   rispettiva
competenza, alla Regione o alle Province autonome. 
    D'altronde, ai  sensi  dell'art.  117,  sesto  comma,  Cost.,  la
potesta'  regolamentare  spetta   allo   Stato   nelle   materie   di
legislazione esclusiva  e  l'autonomia  legislativa  provinciale  non
potrebbe essere limitata per mezzo di un atto statale secondario. 
    Pertanto, questa Corte ha costantemente  escluso  un  obbligo  di
conformazione  delle  Province  autonome   alla   normativa   statale
secondaria di attuazione, in quanto cio' comporterebbe  la  posizione
sovraordinata   di   tale   normativa   rispetto   alle    competenze
costituzionalmente garantite delle Province autonome, cosi' alterando
il rapporto tra competenze statali e provinciali, a  vantaggio  delle
prime.  Questa  Corte  ha  cosi'  affermato   che   «[l]'obbligo   di
adeguamento a carico della legislazione delle Province autonome  puo'
derivare soltanto da una norma statale avente  rango  legislativo,  e
non, invece, da norma di rango secondario» (sentenza n. 267 del 2003;
nello stesso senso, sentenze n. 183 del 2012, n. 209 del 2009, n. 533
del 2002, n. 371 e n. 84 del 2001). 
    Ne consegue che la denunciata violazione delle  norme  secondarie
invocate dalla parte ricorrente non determina l'illegittimita'  delle
norme provinciali, essendo le prime  inidonee  a  stabilire  principi
della legislazione statale e a fungere da parametro interposto. 
    4.- Nel  merito,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano
n. 14 del 2016 e' fondata nella parte in cui  introduce  il  comma  3
dell'art.  13-bis  della  legge  prov.  Bolzano  n.  12  del  2000  -
limitatamente  all'esclusione   del   carattere   sempre   collegiale
dell'organo chiamato a  svolgere  le  verifiche  e  ad  esprimere  la
proposta di valutazione - e il comma 4 dello stesso art. 13-bis della
legge prov. Bolzano n. 12 del 2000. 
    4.1.- Il procedimento  di  valutazione  dei  dirigenti  e'  volto
all'acquisizione  di  elementi   informativi   utili   per   misurare
l'efficienza delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio e,
quindi, per orientare le future scelte  dell'amministrazione  statale
nel settore scolastico. A tale procedimento di valutazione e' sottesa
un'imprescindibile esigenza  di  uniformita'  della  misurazione,  la
quale  comporta  la  necessaria  omogeneita'   del   metodo   e   del
procedimento  attraverso  i  quali  vengono  acquisiti  gli  elementi
informativi. 
    Cio' premesso, la legislazione statale ha previsto e disciplinato
la  struttura  del  procedimento   di   valutazione   dei   dirigenti
scolastici, in primo luogo, nell'art. 25, primo  comma,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche).  Esso
prevede che «I dirigenti scolastici [...] sono valutati tenuto  conto
della specificita'  delle  funzioni  e  sulla  base  delle  verifiche
effettuate   da   un   nucleo   di   valutazione   istituito   presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente  e
composto  da  esperti  anche  non  appartenenti   all'amministrazione
stessa». L'art. 1, comma 3, del d.lgs. n.  165  del  2001  stabilisce
espressamente che le disposizioni dello stesso decreto «costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione». 
    In seguito, il modello procedimentale introdotto  dal  richiamato
art. 25 per la valutazione dei dirigenti scolastici e' stato ribadito
e sviluppato dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni  legislative   vigenti).   Nell'architettura   di   tale
complessivo intervento legislativo, il momento di verifica ha assunto
carattere strategico, in quanto strettamente connesso all'ampliamento
dei  compiti  e  delle  responsabilita'  degli  stessi  dirigenti  e,
pertanto,   funzionale   al   potenziamento   dell'autonomia    delle
istituzioni scolastiche. 
    La  legge  n.  107  del  2015  prevede  che  «Il  nucleo  per  la
valutazione  dei  dirigenti  scolastici  e'   composto   secondo   le
disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001,  n.  165,  e  puo'  essere  articolato  con  una  diversa
composizione  in  relazione  al  procedimento  e  agli   oggetti   di
valutazione» (art. 1, comma 93). 
    4.1.1.- La  portata  applicativa  di  tale  disposizione  non  e'
scalfita dalla previsione  della  clausola  di  salvaguardia  di  cui
all'art. 1, comma 211, della stessa legge n. 107 del 2015,  la  quale
prevede che «Le disposizioni di cui alla presente legge si  applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei  rispettivi  statuti  e
con le relative norme di attuazione». 
    In presenza di clausole di questo tenore, i  parametri  di  rango
statutario assumono la funzione di limite  generale  all'applicazione
delle disposizioni statali in contrasto con  gli  statuti  e  con  le
relative norme di  attuazione,  nel  senso  che  la  clausola  ha  la
funzione di rendere queste ultime applicabili agli enti ad  autonomia
differenziata, «solo  a  condizione  che,  in  ultima  analisi,  cio'
avvenga nel "rispetto" degli statuti speciali» (sentenze  n.  23  del
2014, n. 215 del 2013 e n. 241 del 2012). 
    Peraltro,  in  considerazione  della  natura  concorrente   della
potesta' legislativa provinciale in materia di istruzione, e' proprio
il rispetto del parametro statutario  ad  imporre  di  verificare  la
conformita'  della  disciplina  provinciale  in  esame  ai   principi
fondamentali posti dalla legge statale, ai quali la stessa  Provincia
e' soggetta in materia di istruzione. 
    4.1.2.- Successivamente all'entrata in vigore della legge n.  107
del 2015, la disposizione provinciale  in  esame  ha  introdotto  una
peculiare disciplina del procedimento di  valutazione  dei  dirigenti
scolastici, che si presenta innovativa sotto plurimi profili. Essa si
discosta da quella statale,  invocata  a  parametro  interposto,  con
riferimento  a  molteplici  aspetti  che  devono   essere   esaminati
partitamente. 
    4.2.- Le censure del ricorrente si appuntano, in primo luogo, sul
primo comma del nuovo art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del
2000, il quale prevede la periodicita' delle valutazioni. 
    In  particolare,  il  legislatore  provinciale  ha  previsto  tre
distinte scansioni temporali  del  servizio  oggetto  di  valutazione
(servizio in anno di prova, servizio annuale e servizio  globale).  A
questo riguardo, l'art. 1, comma 94, della legge n. 107 del  2015  ha
stabilito che «La valutazione e' coerente con l'incarico triennale  e
con il profilo professionale ed  e'  connessa  alla  retribuzione  di
risultato». 
    In effetti,  una  cadenza  annuale  delle  valutazioni  e'  stata
prevista dall'art. 4,  comma  3  (Valutazione  dei  dirigenti)  della
successiva direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 28  giugno  2016,  n.  25  (Valutazione  dei  dirigenti
scolastici). Tuttavia, non solo tale  atto  normativo  e'  successivo
alla disposizione provinciale impugnata, ma va altresi' escluso  che,
per  i  motivi  illustrati  nel  precedente  punto  3.3.,   da   tale
disposizione di rango secondario discenda un vincolo cui la  potesta'
legislativa provinciale debba attenersi. 
    La peculiare modulazione da parte del legislatore provinciale dei
periodi di attivita' sottoposti  a  valutazione,  ancorche'  distinta
rispetto a quella prevista dalla legge statale, e'  coerente  con  la
natura triennale dell'incarico dirigenziale. Pertanto,  in  linea  di
continuita' con il principio fondamentale enunciato  dal  legislatore
statale, essa regola legittimamente lo spazio di autonomia  spettante
al legislatore provinciale nella materia in esame. 
    4.3.- Neppure in riferimento alla previsione  del  secondo  comma
del medesimo  art.  13-bis  sussiste  il  contrasto  con  i  principi
fondamentali  della  legge  statale.  Tale  disposizione   identifica
espressamente gli «ambiti» che  devono  essere  considerati  ai  fini
della valutazione. 
    Le  differenze  tra  tali  ambiti,   definiti   dal   legislatore
provinciale, e i criteri generali previsti nelle lettere da a) ad  e)
dell'art. 1, comma 93, della legge n. 107 del  2015,  attengono  alla
rispettiva formulazione letterale, piuttosto che alla  loro  concreta
natura, rispetto alla quale si riscontra una adeguata  e  sufficiente
corrispondenza. 
    4.4.- Il contrasto con i principi fondamentali della legislazione
statale sussiste, invece, nella previsione di cui al terzo comma  del
medesimo art. 13-bis, inserito dall'art.  1,  comma  2,  della  legge
prov. Bolzano n. 14 del 2016. 
    Nel legittimo esercizio dell'autonomia  legislativa  riconosciuta
alla Provincia autonoma in materia di istruzione,  tale  disposizione
attribuisce all'intendente scolastico la competenza  ad  adottare  il
provvedimento di valutazione. Essa tuttavia restringe solo ad  alcune
ipotesi  la  previsione  della  composizione  collegiale  dell'organo
chiamato a svolgere le  verifiche  e  ad  esprimere  la  proposta  di
valutazione.  Cio'  e'  previsto,  infatti,  nella  valutazione   del
servizio in anno di prova, di cui all'art. 13-bis, comma  3,  lettera
a), e nella valutazione del servizio globale (art. 13-bis,  comma  3,
lettera c), mentre la proposta di valutazione  del  servizio  annuale
viene elaborata da un solo ispettore scolastico (art.  13-bis,  comma
3, lettera b). 
    Viceversa, ai sensi dell'art. 25, primo comma, del d.lgs. n.  165
del 2001 e dell'art. 1, comma 94 della legge  n.  107  del  2015,  le
verifiche prodromiche al provvedimento di valutazione  sono  in  ogni
caso  affidate  ad  un  nucleo  di  valutazione,   istituito   presso
l'amministrazione scolastica regionale.  Esso  e'  presieduto  da  un
dirigente   e   composto   da   esperti   anche   non    appartenenti
all'amministrazione stessa. La disciplina statale, dunque, prevede in
ogni  caso  la  composizione  collegiale  dell'organo   chiamato   ad
effettuare le verifiche e ad esprimere la proposta di valutazione. 
    E' pur vero che la legge n. 107 del 2015 introduce un margine  di
flessibilita', laddove consente che  il  nucleo  di  valutazione  sia
«articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento
e  agli  oggetti  di  valutazione»  (art.  1,  comma  94).  Tuttavia,
l'innovazione introdotta dalla disciplina provinciale e le differenze
sopra evidenziate tra i due modelli di valutazione non attengono alla
mera «composizione» dell'organo.  Esse  investono,  infatti,  la  sua
stessa identita' e  la  sua  funzione,  essendo  il  requisito  della
collegialita'  volto  a  valorizzare   il   contributo   di   diverse
professionalita'  e  la   migliore   ponderazione   degli   interessi
coinvolti. 
    Va,  dunque,  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale,   per
violazione dell'art.  9,  numero  2),  dello  statuto  di  autonomia,
dell'art. 13-bis, terzo comma, della legge prov. Bolzano  n.  12  del
2000 (inserito dall'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n.  14
del 2016), nella parte in cui esclude il carattere sempre  collegiale
dell'organo chiamato a  svolgere  le  verifiche  e  ad  esprimere  la
proposta di valutazione. 
    4.5.- La violazione dei principi fondamentali della legge statale
si ravvisa anche nella disposizione, inserita dall'art. 1,  comma  2,
della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, contenuta nell'art. 13-bis,
comma 4, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2000. 
    E' attribuito all'intendente scolastico il  potere  -  del  tutto
inedito e sfornito di  qualsiasi  riferimento  normativo  nell'ambito
della disciplina statale - di approvare, «su richiesta» del dirigente
scolastico interessato, «anche una forma di  valutazione  alternativa
per la valutazione del servizio annuale e globale». 
    L'assoluta mancanza di indicazioni in ordine  alla  natura  e  ai
limiti di tale procedura «alternativa»,  definita  secondo  modalita'
concordate  tra  il  dirigente  soggetto  a  valutazione  e  l'organo
chiamato ad esprimerla, introduce un grave  elemento  di  incertezza,
poiche' rende imponderabili i criteri della valutazione e aleatori  i
suoi risultati. 
    Tale previsione del legislatore provinciale, oltre a  violare  la
necessaria   terzieta'   dell'organo   chiamato   ad   esprimere   la
valutazione, vanifica l'indispensabile predeterminazione  di  criteri
oggettivi ed uniformi di valutazione, stabiliti sia  dal  legislatore
statale, sia dalla stessa legge prov. Bolzano n. 14  del  2016.  Cio'
collide, dunque,  con  i  principi  fondamentali  della  legislazione
statale, rinvenibili sia nell'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 165 del
2001, sia nell'art. 1, commi 93 e 94, della legge n. 107 del 2015, ai
quali anche la Provincia autonoma di Bolzano e' soggetta  in  materia
di istruzione.