ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3 e  6
della legge della  Regione  Toscana  4  maggio  2017,  n.  21  (Nuove
disposizioni in materia  di  accreditamento  delle  strutture  e  dei
servizi alla persona del sistema sociale integrato -  Modifiche  alla
L.R. n. 82/2009 e alla L.R. n. 51/2009),  promosso  con  ricorso  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  notificato  l'11-14  luglio
2017, depositato in cancelleria il 18 luglio 2017, iscritto al n.  50
del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  22  maggio  2018  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato  Marcello  Cecchetti  per  la
Regione Toscana. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato la legge della Regione Toscana 4 maggio 2017,  n.
21 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e
dei servizi alla persona del sistema sociale  integrato  -  Modifiche
alla L.R. n. 82/2009  e  alla  L.R.  n.  51/2009),  censurandone  (in
motivazione) i soli artt. 2, 3 e 6, quest'ultimo  -  che  sostituisce
l'art. 6 della legge della Regione Toscana 28 dicembre  2009,  n.  82
(Accreditamento delle  strutture  e  dei  servizi  alla  persona  nel
sistema sociale integrato) - relativamente al comma  1,  lettera  b),
della disposizione cosi' novellata. 
    1.1.- Secondo il ricorrente, la disposizione di  cui  all'art.  2
della   suddetta    legge    -    intervenendo    sulla    disciplina
dell'accreditamento   delle   strutture   sociali   e    di    quelle
sociosanitarie  allo  scopo  di   uniformare   i   due   sistemi   di
accreditamento e controllo - violerebbe la disciplina statale, per la
quale  le   strutture   sociosanitarie   dovrebbero   essere   invece
assoggettate allo stesso regime di quelle sanitarie.  E  segnatamente
si porrebbe in contrasto sia con gli «artt. 8-bis, 8-ter  e  8-quater
del  D.lgs.  n.   502/92,   che   disciplinano   l'autorizzazione   e
l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sia con
l'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, recante il "Disciplinare
per la revisione della normativa  dell'accreditamento",  che  prevede
l'istituzione di un sistema  di  accreditamento  uniforme  a  livello
nazionale, nonche' con l'Intesa Stato-Regioni del  19  febbraio  2015
che,   sempre   al    fine    di    uniformare    il    sistema    di
autorizzazione/accreditamento delle  strutture  sanitarie  a  livello
nazionale, definisce, sulla base di  quanto  previsto  dai  documenti
prodotti dal Tavolo per lo sviluppo e l'applicazione del  sistema  di
accreditamento nazionale, la tempistica degli  adempimenti  regionali
ed aziendali, attuativi della richiamata Intesa del 20 dicembre 2012,
nonche' i requisiti e le modalita' di funzionamento degli  "organismi
tecnicamente accreditati"». 
    1.2.- A sua volta l'art. 3 della legge reg.  Toscana  n.  21  del
2017, affidando la valutazione e la verifica  per  le  strutture  del
sistema sociale integrato al «Gruppo  tecnico  regionale»,  senza  la
previsione  di  alcun  meccanismo  di  coordinamento  funzionale  con
l'«Organismo  tecnicamente  accreditante»  istituito   dalle   citate
intese,  violerebbe  -  per  un  verso  -  le  disposizioni  di   cui
all'Allegato A dell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre  2012,  «che
al paragrafo 4, quarto capoverso, riguardante  "verifiche:  modalita'
strumenti  e  responsabilita'",  prevede  la  verifica  esterna   del
possesso  dei  requisiti  per  l'accreditamento  da   parte   di   un
"predefinito organismo accreditante"», e - per altro verso - con  «la
disciplina contenuta nell'allegato B dell'Intesa Stato-Regioni del 19
febbraio 2015 che contiene "i  criteri  per  il  funzionamento  degli
organismi 'tecnicamente' accreditanti", ai quali, in  base  a  quanto
convenuto nelle menzionate intese, le Regioni e le Province  autonome
si debbono adeguare». 
    1.3.- I medesimi rilievi  formulati  nei  confronti  dell'art.  3
della legge reg. Toscana n. 21 del 2017,  varrebbero,  infine,  anche
con riferimento all'art. 6, comma 1, lettera  b),  della  legge  reg.
Toscana n. 82 del 2009, come  sostituito  dall'art.  6  della  stessa
legge reg. Toscana n.  21  del  2017,  in  quanto,  nel  disciplinare
l'attivita' di controllo delle strutture accreditate, «non indica  il
termine ultimo di durata dell'accreditamento». 
    1.4.- Le impugnate disposizioni regionali -  conclude,  pertanto,
il ricorrente - «non rispettando le citate  Intese,  condivise  dalla
stessa Regione, oltre  a  violare  l'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di
tutela  della  salute,  ledono  altresi'  il   principio   di   leale
collaborazione consacrato nelle stesse intese, quale espressione  del
necessario coordinamento dei livelli di governo statale  e  regionale
nella materia di cui trattasi, in violazione degli artt. 5, 120,  117
e 118 della Costituzione». 
    2.- La Regione Toscana, costituitasi, ha eccepito preliminarmente
l'inammissibilita'   del   ricorso,   in   quanto   genericamente   e
immotivatamente  rivolto  (in  dispositivo)  contro  l'intera   legge
regionale n. 21 del 2017. 
    Nel merito, ha sottolineato, in premessa, come l'obiettivo  della
legge  impugnata  sia  quello   di   rivisitare   le   modalita'   di
accreditamento delle strutture sociali e sociosanitarie per  renderle
omogenee a quelle  del  settore  sanitario  di  cui  alla  precedente
propria legge 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia  di  qualita'  e
sicurezza  delle   strutture   sanitarie:   procedure   e   requisiti
autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento),  assicurando
un sistema di servizi alla persona  dotata  di  un  pari  livello  di
qualita' e  sicurezza  su  tutto  il  territorio  regionale,  la  cui
verifica e controllo sarebbero a tal fine, appunto, attribuiti  «agli
stessi   organismi   che   costituiscono   l'Organismo   tecnicamente
accreditante in ambito sanitario». 
    Ha, quindi, escluso la fondatezza delle  censure  in  particolare
rivolte agli artt. 2, 3 e 6 della legge regionale in esame. 
    E cio' in quanto: 
    -  l'art.  2  prospetterebbe   esclusivamente   i   criteri   per
l'individuazione dei requisiti per  l'accreditamento  sociosanitario,
rinviando alla fonte  regolamentare  la  loro  concreta  e  specifica
indicazione; 
    -  l'art.  3  si  limiterebbe  ad  istituire,  anche  in   ambito
sociosanitario,  lo  stesso  organismo,  ossia  il   gruppo   tecnico
regionale di valutazione, gia' presente nel sistema di accreditamento
sanitario, rinviando alla fonte  regolamentare  la  disciplina  delle
concrete modalita' di costituzione e funzionamento; 
    - l'art. 6 disciplinerebbe le sole attivita' di  controllo  delle
strutture  accreditate  e  non   anche   i   termini   di   validita'
dell'accreditamento. 
    3.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  dichiarato  in
prosieguo di rinunziare all'impugnazione del solo art. 6 della  legge
reg. Toscana n. 21 del 2017, ritenendo che l'art. 59, comma 1,  della
successiva legge della Regione Toscana 12 dicembre 2017, n. 70 (Legge
di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017)  «ha  modificato  la
norma impugnata eliminando in  tal  modo  i  vizi  di  illegittimita'
costituzionale che [la] inficiavano». 
    Tale parziale rinunzia e' stata accettata dalla resistente. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha  impugnato  la  legge
della Regione Toscana 4 maggio 2017, n.  21  (Nuove  disposizioni  in
materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla  persona
del sistema sociale integrato - Modifiche alla L.R. n. 82/2009 e alla
L.R.  n.  51/2009),  e  segnatamente,  i  suoi  artt.  2,   3   e   6
(quest'ultimo, che sostituisce l'art. 6  della  legge  della  Regione
Toscana 28  dicembre  2009,  n.  82,  recante  «Accreditamento  delle
strutture e dei servizi alla persona nel sistema sociale  integrato»,
relativamente al  comma  1,  lettera  b),  della  disposizione  cosi'
novellata), denunciandone il contrasto con gli artt.  5,  117,  terzo
comma, 118 e 120 della Costituzione. 
    A suo avviso,  l'art.  2  della  legge  denunciata  indicherebbe,
infatti,   i   requisiti   per   l'accreditamento   delle   strutture
sociosanitarie in modo rispondente allo  scopo  di  assoggettarle  al
«sistema di accreditamento e di verifiche dell'accreditamento che  e'
proprio del sistema sociale». Cio' che, appunto, sarebbe in contrasto
con gli artt. 8-bis, 8-ter e  8-quater  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421) - recante il principio fondamentale in materia di  tutela  della
salute, per il  quale  le  strutture  sociosanitarie  devono  essere,
invece,  assoggettate   allo   stesso   regime   di   autorizzazioni,
accreditamento e accordi contrattuali  delle  strutture  sanitarie  -
oltre che con le Intese Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 e  del  19
febbraio 2015, finalizzate a promuovere un sistema di  accreditamento
uniforme a livello nazionale. 
    Nelle  stesse  violazioni  incorrerebbero  anche   l'art.   3   -
«affidando la valutazione e la verifica per le strutture del  sistema
sociale integrato al [...] Gruppo tecnico regionale, senza, tuttavia,
prevedere  alcun   meccanismo   di   coordinamento   funzionale   con
l'Organismo  tecnicamente  accreditante  istituito  dalle  menzionate
intese» - e l'art. 6, che, nel disciplinare le attivita' di controllo
delle strutture  socio-sanitarie  accreditate,  non  indicherebbe  il
termine ultimo di durata dell'accreditamento. 
    2.- Resiste al ricorso la Regione Toscana che, prima ancora della
non fondatezza, ne eccepisce l'inammissibilita', per genericita', sul
rilievo che l'atto sarebbe «rivolto contro l'intera  legge  regionale
21/2017,      chiedendone      l'integrale      dichiarazione      di
incostituzionalita', mentre poi le censure sono  formulate  solo  nei
confronti di alcune disposizioni». 
    L'eccezione cosi' formulata - il cui esame e' preliminare  -  non
e' condivisibile. 
    E' pur vero, infatti, che nella epigrafe e  nel  dispositivo  del
ricorso risulta indicata l'intera legge regionale n. 21 del 2017,  ma
la precisazione  «come  da  delibera  del  Consiglio  dei  ministri»,
contenuta nello stesso dispositivo, e la rispondenza, al contenuto di
tale delibera, delle specifiche disposizioni  alle  quali  (soltanto)
sono  rivolte  le  censure  articolate  in  motivazione,  esclude  la
«genericita'  del   ricorso»   e,   con   cio',   la   sua   asserita
inammissibilita'. 
    3.- All'impugnazione dell'art. 6 della legge regionale in  esame,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha, pero',  poi  rinunciato,
ritenendo satisfattiva la modifica operata con  la  successiva  legge
della Regione Toscana 12 dicembre 2017, n. 70 (Legge di  manutenzione
dell'ordinamento regionale  2017).  La  resistente  ha  accettato  la
rinunzia, per  cui,  limitatamente  alla  questione  di  legittimita'
costituzionale   della   suddetta   disposizione,    va    dichiarata
l'estinzione  del  processo,  ai  sensi  dell'art.  23  delle   Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
    4.- Le questioni residue sono entrambe non fondate. 
    Nel censurare gli artt. 2 e 3 della legge regionale in esame,  il
ricorrente  ne  ravvisa  il  contrasto  con  gli  evocati   parametri
costituzionali in ragione del fatto che, a  suo  avviso,  gli  stessi
«assoggettano   le   strutture   socio-sanitarie   al   sistema    di
accreditamento e di verifiche dell'accreditamento che e' proprio  del
sistema sociale», in difformita' da quanto prescritto dalla normativa
statale di riferimento (artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater del  d.lgs.  n.
502 del 1992), per la quale le strutture  socio-sanitarie  dovrebbero
essere assoggettate allo stesso regime di quelle sanitarie. 
    Lo scopo cui dichiaratamente  risponde  l'impugnata  legge  della
Toscana e' proprio quello, invece, di «uniformare progressivamente  i
due sistemi di accreditamento sanitario e sociale»;  e  «[i]n  questo
nuovo quadro evolutivo si evidenzia l'esigenza, come gia'  realizzato
in  altre  regioni,  di  prevedere  che  le  strutture,  in  possesso
dell'autorizzazione al  funzionamento,  richiedano  l'accreditamento,
anziche' al comune  territorialmente  competente,  alla  Regione,  la
quale, effettuati i controlli rilascia l'accreditamento» (punti 2 e 3
del Preambolo). 
    Il ricorso muove, dunque, da una premessa erronea, che condiziona
la lettura delle disposizioni denunciate. 
    4.1.- L'art. 2 della legge reg. Toscana n.  21  del  2017  -  nel
sostituire l'art. 3 della legge regionale n. 82 del 2009  -  prevede,
al  novellato  comma  1,  che  «[i]  requisiti  per  l'accreditamento
attengono all'intero processo di produzione, erogazione  e  fruizione
dei servizi e riguardano, in particolare: a)  per  le  strutture:  1)
gestione del servizio  in  relazione  al  sistema  organizzativo;  2)
aspetti tecnico-professionali e formativi,  quali  espressione  delle
conoscenze,  competenze  e  abilita'  tecniche  e  relazionali  degli
operatori; 3) modalita'  di  rilevazione  della  soddisfazione  degli
utenti e degli operatori. b) per i servizi di assistenza domiciliare:
1) elementi organizzativi, di professionalita' ed esperienza, atti  a
rispondere ai bisogni di cura della persona  nell'ambiente  domestico
ed a valorizzare le  competenze  degli  operatori;  2)  modalita'  di
rilevazione della soddisfazione degli utenti e  degli  operatori,  ad
esclusione degli operatori individuali. c) per gli altri servizi alla
persona:  1)  elementi  organizzativi   caratterizzati   da   elevata
capacita' di risposta nei tempi e nelle modalita' di  erogazione  dei
servizi; 2) elementi di  competenza  professionale  e  di  esperienza
socio   assistenziale   tali   da   garantire   l'appropriatezza    e
l'adeguatezza necessarie ad  assicurare  la  gestione  di  situazioni
complesse sia a livello relazionale  che  per  la  contestualita'  di
esigenze eterogenee fra  loro;  3)  modalita'  di  rilevazione  della
soddisfazione degli utenti e degli operatori». 
    E prosegue stabilendo, nei commi successivi, che «2. Al  fine  di
garantire la sicurezza e la regolarita' del lavoro,  i  requisiti  di
cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l'articolo  26  della
legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di  contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza  e  regolarita'  del
lavoro). 3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l'altro,
della capacita' di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle
persone e dell'apporto  fornito  alle  comunita'  di  riferimento  in
termini di  solidarieta',  coesione  e  qualita'  della  vita.  4.  I
requisiti generali per l'accreditamento, distinti  per  tipologia  di
servizio, sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 11. 5.
I requisiti specifici,  distinti  per  tipologia  di  servizio,  sono
definiti  con   deliberazione   della   Giunta   regionale.   6.   La
deliberazione di cui al comma 5 individua anche gli indicatori per la
veridica dell'attivita' svolta e dei risultati  raggiunti,  ai  sensi
degli articoli 5 e 8. 7. La Giunta  regionale  relaziona  annualmente
alla  commissione   consiliare   competente   sull'applicazione   dei
requisiti specifici e degli indicatori definiti con la  deliberazione
di cui al comma 5». 
    4.1.1.- La disposizione scrutinata, correttamente letta  nel  suo
complessivo  contesto,  rende  evidente  come  quelli  dalla   stessa
individuati siano non gia' requisiti in senso tecnico,  ma  piuttosto
"criteri", ai quali attenersi per la  determinazione  dei  «requisiti
generali» e dei «requisiti specifici», che  sono  oggetto  di  futura
determinazione, rispettivamente, «con regolamento di cui all'articolo
11» (comma 4) e «con deliberazione della Giunta regionale» (comma 5). 
    D'altra parte i "criteri" cosi' elencati - la' dove  valorizzano:
le modalita' di gestione del servizio, ossia assicurano che tutte  le
strutture   accreditate   garantiscano   dotazioni   strumentali    e
tecnologiche appropriate per quantita', qualita' e funzionalita'; gli
aspetti   organizzativi,   tecnico-professionali,    formativi,    di
esperienza, volti a garantire adeguate condizioni  di  organizzazione
interna  e  la  partecipazione  della  struttura   a   programmi   di
accreditamento  professionale;  le  modalita'  di  rilevazione  della
soddisfazione degli utenti e degli  operatori,  con  cio'  prevedendo
forme di  partecipazione  dei  cittadini  e  degli  utilizzatori  dei
servizi alla verifica dell'attivita' - non sono difformi dai principi
per  l'accreditamento  istituzionale  delle  strutture  sanitarie   e
socio-sanitarie sanciti dal citato art. 8-quater del  d.lgs.  n.  502
del 1992. E cio' a prescindere dalla considerazione  che  l'impugnata
disposizione non esclude che la  Regione,  nel  dettare  i  requisiti
generali e specifici,  possa  riferirsi  anche  ai  criteri  generali
uniformi stabiliti dalla legge statale. 
    Dal che dunque l'insussistenza  della  violazione  dei  parametri
costituzionali (peraltro non tutti motivatamente evocati)  addebitata
(genericamente e indifferenziatamente nella sua interezza) all'art. 2
della legge oggetto del presente giudizio. 
    4.2.- A sua volta, l'art. 3 della legge della reg. Toscana n.  21
del 2017 inserisce, nel testo della precedente legge regionale n.  82
del 2009,  l'art.  3-ter,  rubricato  «Gruppo  tecnico  regionale  di
valutazione per le strutture del sistema sociale integrato», a tenore
del quale: 
    «1.  Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  controllo  di  cui
all'articolo 6, la Giunta regionale  si  avvale  del  Gruppo  tecnico
regionale  di  valutazione  per  le  strutture  del  sistema  sociale
integrato, al quale e' preposto un coordinatore;  il  Gruppo  tecnico
opera presso il competente settore regionale. 2. Il  direttore  della
direzione competente per materia costituisce il  Gruppo  tecnico  con
proprio decreto. 3. Il Gruppo tecnico e'  costituito  da  esperti  in
materia di qualita' e di valutazione delle  prestazioni  del  sistema
sociale integrato. 4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3  il
regolamento di cui all'articolo 11 definisce il numero dei componenti
del  Gruppo  tecnico,  le  modalita'  di  scelta  e   le   cause   di
incompatibilita' dei medesimi, nonche' le modalita' di costituzione e
funzionamento del  gruppo  stesso.  5.  Al  coordinatore  del  Gruppo
tecnico compete un'indennita' di carica ed il  rimborso  delle  spese
sostenute nella misura prevista per i dirigenti  regionali.  6.  Agli
altri  componenti  del  Gruppo  tecnico  compete  esclusivamente   il
rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i  dirigenti
regionali.  7.  La  Giunta  regionale,  con  propria   deliberazione,
disciplina la corresponsione dell'indennita' di carica e dei rimborsi
spese di cui ai commi 5 e 6, determinandone gli importi, i criteri  e
le modalita' di erogazione». 
    4.2.1.- Secondo il ricorrente, la valutazione e la  verifica  per
le strutture del sistema sociale integrato  sarebbero  attribuite  al
Gruppo tecnico regionale senza la previsione di alcun  meccanismo  di
coordinamento funzionale con l'«Organismo tecnicamente  accreditante»
istituito dalle citate intese, in contrasto con  le  disposizioni  di
cui all'Allegato A dell'Intesa Stato-Regioni  del  20  dicembre  2012
«che  al  paragrafo  4,  quarto  capoverso,  riguardante  "verifiche:
modalita' strumenti e responsabilita'", prevede la  verifica  esterna
del possesso dei  requisiti  per  l'accreditamento  da  parte  di  un
"predefinito organismo accreditante"», e con «la  disciplina  di  cui
all'allegato sub B dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 che
contiene  "i   criteri   per   il   funzionamento   degli   organismi
'tecnicamente' accreditanti"». 
    E in cio' risiederebbe il motivo del vulnus che,  dal  denunciato
art. 3, si assume arrecato agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e  120
Cost. 
    4.2.2.- Anche in questo  caso  le  censure  muovono  da  una  non
condivisibile lettura della disposizione in questione. 
    Il su citato art. 3 della legge  reg.  Toscana  n.  21  del  2017
sostanzialmente   riprende,   infatti,   il   sistema   di   verifica
dell'accreditamento  vigente   nel   sistema   sanitario   attraverso
l'attribuzione delle attivita' di controllo agli stessi organismi che
costituiscono  l'«Organismo  tecnicamente  accreditante»  in   ambito
sanitario. 
    Come si evince dalla lettura degli artt. 3 e  12  della  suddetta
legge regionale, gli organismi di controllo e  verifica  nel  sistema
sociosanitario sono peraltro due - il  Gruppo  tecnico  regionale  di
valutazione e la Commissione regionale per la qualita' e sicurezza  -
e  cioe'  gli  stessi  che   gia'   costituivano   nel   sistema   di
accreditamento della Toscana l'«Organismo tecnicamente accreditante»,
ai sensi della legge della Regione  Toscana  5  agosto  2009,  n.  51
(Norme in materia di qualita' e sicurezza delle strutture  sanitarie:
procedure  e  requisiti  autorizzativi  di  esercizio  e  sistemi  di
accreditamento), del regolamento regionale 17 novembre 2016, n. 79/R,
nonche' della deliberazione di Giunta regionale  Toscana  26  ottobre
2015, n. 1021,  con  la  quale  e'  stata  recepita  nell'ordinamento
regionale l'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 ed approvato il
«Manuale Operativo  dell'Organismo  Tecnicamente  Accreditante  della
Regione Toscana»,  ritenuto  a  livello  ministeriale  conforme  alle
indicazioni contenute nella medesima intesa. 
    Il che porta ad escludere, anche con riguardo all'esaminato  art.
3, la fondatezza delle censure formulate dal ricorrente.