ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  11,  comma
9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4  agosto
2017, n. 31 (Assestamento del bilancio  per  gli  anni  2017-2019  ai
sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26),
promosso con ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
notificato il 9-13 ottobre 2017,  depositato  in  cancelleria  il  13
ottobre  2017,  iscritto  al  n.  82  del  registro  ricorsi  2017  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  48,  prima
serie speciale, dell'anno 2017. 
    Udito nella camera di consiglio del 23  maggio  2018  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti. 
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  9-13  ottobre  2017  e
depositato il 13  ottobre  2017  (reg.  ric.  n.  82  del  2017),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  promosso,  in  riferimento
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonche' agli artt.  4,
numero 1), e 68, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia),
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 9, della
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017,  n.
31 (Assestamento  del  bilancio  per  gli  anni  2017-2019  ai  sensi
dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); 
    che,  secondo  il  ricorrente,  la  norma  regionale  esenta   le
amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego  regionale  e
locale dal limite dell'ammontare complessivo delle risorse  destinate
annualmente al trattamento economico accessorio del personale,  anche
di livello dirigenziale, posto dall'art. 23,  comma  2,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e  integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli
16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    che il limite cosi' stabilito dalla citata  disposizione  statale
costituirebbe principio  fondamentale  in  materia  di  coordinamento
della finanza pubblica, come tale non derogabile  dalla  legislazione
regionale, ivi compresa quella delle Regioni a statuto speciale; 
    che, pertanto, la disposizione impugnata  violerebbe  sia  l'art.
117, terzo comma, Cost., che  l'art.  4,  numero  1),  e  l'art.  68,
secondo  comma,  dello  statuto  speciale  della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia, secondo cui la potesta' legislativa  regionale
in materia di stato giuridico ed economico del personale addetto agli
uffici e agli  enti  regionali  deve  svolgersi  in  armonia  con  la
Costituzione e con i  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica; 
    che  la  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  non   si   e'
costituita; 
    che, nelle  more  del  giudizio,  la  norma  impugnata  e'  stata
abrogata dall'art. 12, comma 10, della legge della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia 10 novembre 2017, n. 37  (Disposizioni  urgenti
in materia di programmazione contabilita'). 
    Considerato che, con atto notificato in data 12  gennaio  2018  e
depositato nella cancelleria di questa Corte il 15 gennaio  2018,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare  al
ricorso, in conformita' alla  delibera  adottata  dal  Consiglio  dei
ministri nella seduta del 29 dicembre 2017, per essere venute meno le
ragioni  che  avevano  indotto  all'impugnazione  della  disposizione
regionale in oggetto; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta  rinuncia  al  ricorso  in  via  principale
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del  processo
(ex plurimis, ordinanze n. 60 e n. 55 del 2018; n. 112 e n.  100  del
2017; n. 137 e n. 27 del 2016). 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.