IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA Settima Sezione Civile Nella persona del giudice dott. Roberto Bonino, ha pronunciato la seguente Ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 727 /2017 promossa da: Leonardo Zuccarino, codice fiscale ZCCLRD43L17D951L, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso l'avvocato Zigrino Anna Maria che lo rappresenta e difende - Attore; Contro GE.FI.L. - Gestione Fiscalita' Locale S.p.a., codice fiscale e partita I.V.A. n. 01240080117, elettivamente domiciliata in via Cassolino n. 20, 84040 Celle di Bulgheria presso l'avvocato Marotta Ornella che la rappresenta e difende - Convenuto; Sulle seguenti conclusioni delle parti Per parte attrice: «Voglia l'on. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della presente domanda: In via preliminare: a) disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto; b) sollevare la questione di legittimita' costituzionale di tale articolo per violazione degli artt. 24 e 97 della Cost. poiche' fattispecie identica a quella posta alla base della decisione della Costituzione n. 44/2016 (anche l'art. 5 decreto legislativo n. 546/1992, oggetto appunto di tale pronuncia della Consulta, verteva su competenza inderogabile). Nel merito: c) accertare e dichiarare l'illegittimita' e l'infondatezza dell'ingiunzione di pagamento e per l'effetto procedere al suo annullamento totale o parziale; conseguentemente, dichiarare che nulla e' dovuto dal sig. Leonardo Zuccarino in relazione alla sanzione pecuniaria prevista nel predetto atto; Nel merito, in subordine: in caso di rigetto, condannare l'attore al pagamento del minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione ascritta; In ogni caso condannare l'autorita' convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite. In via istruttoria chiedere di essere ammesso alla prova per interpello e testi sui capitoli di prova che verranno articolati seguiti dalla formula «Vero che»; Per parte convenuta: «Affinche' l'adita Giustizia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa voglia cosi' provvedere: dichiarare l'inammissibilita' della domanda attorea per tardivita' delle contestazioni; rigettare il ricorso perche' infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare la legittimita' dell'ingiunzione impugnata; condannare parte attorea alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.» La vicenda processuale Leonardo Zuccarino con atto di citazione in data 18 gennaio 2017 proponeva opposizione ai sensi dell'art. 3 del regio decreto n. 639/1910 e successive modifiche e dell'art. 32 del decreto legislativo n. 150/2011 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 00120161000039276000 notificata il 30 dicembre 2016 dalla Ge.Fi.L. S.p.a., in qualita' di Concessionario della riscossione per la Citta' metropolitana di Genova, assumendo le seguenti conclusioni: «In via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto; Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimita' e l'infondatezza dell'ingiunzione di pagamento e per l'effetto procedere al suo annullamento totale o parziale; conseguentemente, dichiarare che nulla e' dovuto dal sig. Leonardo Zuccarino in relazione alla sanzione pecuniaria prevista nel predetto atto; in subordine, in caso di rigetto, condannare al pagamento del minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione ascritta». L'attore esponeva: che oggetto dell'ingiunzione erano le sanzioni amministrative di un precedente atto n. 46/As come indicato a pagina 2 dell'atto opposto; che mai nessun verbale, o altro atto, veniva a lui regolarmente notificato e, per l'effetto, l'ingiunzione di pagamento era illegittima, non essendo stata rispettata la procedura formale dettata dalla norma per la notifica dell'atto sottostante; che la genericita', la non motivazione e l'estrema vaghezza dell'addebito contestato rendeva gravoso l'esercizio del diritto di difesa; che in ogni caso intendeva dimostrare l'inesistenza, la nullita', l'erroneita' ed illegittimita' dell'ingiunzione di pagamento; che la notificazione dell'atto impugnato era affetta da nullita' radicale nonche' da inesistenza perche' effettuata illegittimamente a mezzo posta e non a mezzo ufficiale giudiziario; che la disciplina relativa alla notificazione dell'ingiunzione fiscale - contenuta nell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 (e successive modifiche e integrazioni ) - prevede infatti che la stessa sia notificata, nella forma della citazione, da un ufficiale giudiziario o da un messo addetto all'Ufficio del Giudice di Pace; che l'art. 14 della legge n. 890/1982 non poteva applicarsi alla fattispecie atteso che l'ingiunzione, quale «atto complesso» con efficacia di titolo e di precetto e, pertanto, propedeutico all'esecuzione forzata, non poteva essere ricondotta nel novero degli «avvisi e degli altri atti» dell'amministrazione finanziaria e doveva essere notificato con le modalita' previste dalla legge; che l'art. 10 della legge 3 agosto 1999 n. 265 aveva previsto che le pubbliche amministrazioni, per le notificazioni dei propri atti, possono avvalersi dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge; che era stato rilevato, tuttavia, che con l'anzidetto art. 10 della legge n. 265/1999 il legislatore, nell'integrare il quinto comma dell'art. 18 della legge n. 689/1981, se da una parte richiama espressamente l'«ordinanza-ingiunzione» (la cui notifica puo' essere eseguita secondo le modalita' indicate dalla legge n. 890/1982), dall'altra tace sull'ingiunzione fiscale; che l'ingiunzione fiscale deve necessariamente contenere l'indicazione del petitum e della causa petendi, ovvero una precisa individuazione di cio' che si intende recuperare e delle ragioni poste a base della pretesa; che gli atti dell'amministrazione e dei concessionari devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e il responsabile del procedimento. b) l'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere in caso di impugnazione dell'ingiunzione, con i relativi termini e le modalita' per la costituzione; c) l'organo competente al riesame dell'atto in sede di autotutela; d) nell'ingiunzione emessa per recuperare un tributo, o comunque altra tipologia di entrata i cui atti sono impugnabili innanzi al giudice, non e' sufficiente indicare che l'autorita' innanzi alla quale impugnare l'atto, ma bisogna, altresi' specificare le modalita' di presentazione e di costituzione; che il presupposto per poter ricorrente all'ingiunzione fiscale e' che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento sia certo, liquido ed esigibile e cio' allo scopo di tutelare le posizioni soggettive di coloro che vengono in contatto con gli enti pubblici; che nel caso concreto vi era la totale assenza di un idoneo titolo esecutivo: l'ingiunzione e' un mezzo alternativo alla cartella di pagamento per la riscossione delle entrate locali, ma deve essere fondata sugli stessi presupposti di base, infatti anche per l'ingiunzione si presuppone che sussiste un titolo esecutivo; che l'ingiunzione era viziata a causa della mancanza della motivazione e della causale del pagamento; che tale mancanza di indicazione in ordine alla natura del titolo non consentiva al contribuente di poter esercitare in modo corretto il proprio diritto di difesa dinnanzi alle commettenti autorita'; che l'ingiunzione oggetto di opposizione non presentava gli elementi sopra indicati atteso che l'attore era residente in Galliate Lombardo in provincia di Varese e non aveva alcun collegamento con la Citta' metropolitana di Genova; che l'atto di ingiunzione presentava una generica descrizione della natura del debito (pagina 2 dell'ingiunzione) ma dalla lettura della descrizione e del codice entrata indicato nell'atto non era possibile individuare la tipologia della natura del debito; che l'ingiunzione di pagamento fiscale deve contenere l'esposizione chiara della pretesa tale da consentire al contribuente l'esatta conoscenza della stessa in modo da garantire l'esatto contraddittorio nonche' il diritto inviolabile alla difesa; che' pertanto l'ingiunzione di pagamento doveva ritenersi illegittima e manifestamente infondato era il diritto dell'Ente Citta' metropolitana di Genova di procedere alla riscossione delle somme portate dall'atto opposta, che pertanto con conseguente annullamento dell'atto; che in ogni caso, considerando l'assenza della notifica degli atti precedenti all'impugnata ingiunzione, era certa l'avvenuta prescrizione quantomeno delle sanzioni ivi indicate atteso che l'art. 20 del decreto legislativo n. 472/1992 prevede un termine prescrizionale di 5 anni per la riscossione delle sanzioni; che, pertanto, considerato che gli atti precedenti mai erano stati regolarmente notificati all'attore, e le pretese si riferivano riferite all'anno 2011 era maturata la prescrizione dei diritti vantati dal concessionario. Il G.I. all'udienza del 13 febbraio 2017 sollevava d'ufficio ex art. 27, primo comma, 28 e 38, terzo comma, c.p.c. la questione di incompetenza per territorio del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di La Spezia luogo in cui ha sede l'ufficio della GEFIL S.p.a. che ha emesso l'ingiunzione di pagamento opposta. La parte convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del 30 maggio 2017. La causa su richiesta di parte attrice veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 luglio 2017. Il 17 luglio 2017 perveniva in Cancelleria a mezzo posta una comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta la quale concludeva nel modo indicato in epigrafe. La societa' GEFIL S.p.a. esponeva: che l'ingiunzione fiscale era stata emessa a seguito del mancato pagamento e dell'omessa impugnazione dell'ordinanza ingiunzione n. 46/AS prot. gen. 28811/2015 della Citta' metropolitana di Genova elevata in base al verbale di accertamento di violazione amministrativa del 17 giugno 2011 redatto da agenti dell'Agenzia delle Dogane di Genova; che I' ordinanza ingiunzione emessa a carico dell'attore quale legale rappresentante della Elleenne S.r.l. era stata ritualmente notificata a Leonardo Zuccarino nell'aprile 2015 mediante l'invio di raccomandata e conseguente compiuta giacenza; che l'ordinanza/ingiunzione non era stata impugnata davanti all'autorita' giudiziaria competente e pertanto era divenuta definitiva; che la tesi circa l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato era infondata; che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'ingiunzione era chiaramente evidenziato/indicato nell'atto e l'ingiunzione recava tutti gli elementi previsti dalla legge; che pertanto la tesi dell'opponente circa il difetto di motivazione dell'atto era infondata; che l'eccezione di prescrizione era infondata perche' l'ordinanza/ingiunzione era stata notificata nel mese di aprile 2015 mentre l'ingiunzione fiscale era stata notificata il 29 dicembre 2016. All'udienza del 18 luglio 2017 la difesa dell'attore eccepiva la tardivita' della costituzione della societa' convenuta e chiedeva comunque un termine per esame. Successivamente, dopo la concessione di un termine all'attore per replicare alla comparsa della societa' convenuta, all'udienza del 21 novembre 2017 la difesa di Leonardo Zuccarino precisava le conclusioni nel modo indicato in epigrafe. La difesa dell'attore all'udienza del 30 maggio 2017 e all'udienza di precisazioni delle conclusioni ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, secondo comma, del decreto legislativo n. 150/2011 per violazione degli articoli 24 e 97 Costituzione richiamando a sostegno dell'eccezione quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44/2016. Il Giudice all'esito del deposito delle comparse conclusionali e' chiamato a decidere la controversia. La norma oggetto ed i parametri costituzionali La difesa dell'attore ha sollevato nel corso del processo, all'udienza di precisazione delle conclusioni nella comparsa conclusionale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, secondo comma, del decreto legislativo n. 150/2011 per violazione degli articoli 24 e 97 Costituzione. La rilevanza della questione Il Tribunale deve applicare l'art. 32, secondo comma, del decreto legislativo n. 150/2011, richiamato dall'art. 3 del regio decreto n. 639/1910, il quale prevede che «e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto», per decidere sulla propria competenza territoriale. La Suprema Corte, tenuto conto della particolare natura del procedimento di opposizione alla c.d. ingiunzione fiscale, ha in piu' occasioni affermato: che il criterio di competenza di cui all'art. 3 del regio decreto n. 639/1910 e' «criterio di competenza territoriale inderogabile» (in senso conforme da ultimo Cass. sez. 6-3 ord. n. 17611/2013); che «In tema di opposizione alla cd. ingiunzione fiscale, il criterio di competenza previsto dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2011, trova applicazione, per identita' di «ratio», sia nell'ipotesi di provvedimento emesso dalla P.A. che in quella di provvedimento emesso dal suo concessionario del servizio di riscossione e, in tale caso, il «luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emanato il provvedimento» non coincide con la sede legale del concessionario bensi' con il luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale di questo che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione, atteso che il termine «ufficio», sul piano semantico, deriva dal latino «officium», forma contratta di «opificium», che indica colui che realizza l'opera, e, sul piano sistematico, e' utilizzato dalla legge per indicare una carica o gli «interna corporis» di una piu' vasta organizzazione, rilievi ai quali deve aggiungersi la considerazione che, nel diritto amministrativo, il medesimo lemma non risulta mai usato dal legislatore come sinonimo di sede della persona giuridica» (in senso conforme Cass. sez. 6-3 ord. n. 23110/2017); che «In tema di opposizione ad ingiunzione fiscale, qualora l'ente impositore non provveda direttamente a riscossione, ma la appalti a terzi in concessione, le controversie sulla sussistenza e sulla legittimita' della pretesa erariale vanno introdotte, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2011, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione, e non al giudice nella cui circoscrizione il concessionario ha la sede legale, atteso che il termine "ufficio" indica l'organo che ha compiuto l'attivita', non la sede della persona giuridica» (in senso conforme Cass. sez. 6-3 ord. n. 15417/2017). Ne consegue che, applicando l'art. 32, secondo comma, del decreto legislativo n. 150/2011, secondo l'interpretazione fornita sul punto dalla Suprema Corte, il Tribunale di Genova dovrebbe dichiararsi incompetente per territorio a decidere la controversia essendo inderogabilmente competente per territorio il Tribunale di La Spezia luogo ove si trovano sia la sede legale sia l'ufficio della societa' GEFIL S.p.a. che ha emesso l'ingiunzione di pagamento impugnata in qualita' di concessionaria del servizio di riscossione per conto e nell'interesse dell'ente impositore Citta' metropolitana di Genova: in tal senso il Giudice ha sollevato d'ufficio la questione di incompetenza territoriale inderogabile del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di La Spezia all'udienza del 13 febbraio 2017. La norma oggetto della questione di costituzionalita' sollevata dalla difesa dell'attore La difesa di Leonardo Zuccarino ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, secondo comma, del decreto legislativo n. 150/2011 per violazione degli articoli 97 e 24 Costituzione nella parte in cui la suddetta norma prevede che per le controversie proposte ai sensi dell'art. 3 del regio decreto n. 639/1910 nei confronti del concessionario della riscossione che ha emesso l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910 e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del concessionario della riscossione anziche' quello in cui ha sede l'ente locale impositore rappresentato nel caso concreto dalla Citta' Metropolitana di Genova. La difesa dell'attore ha richiamato a fondamento della propria eccezione i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44/2016. La non manifesta infondatezza della questione Il Tribunale ritiene la questione sollevata non manifestamente infondata con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 24 Costituzione. Si' ritiene che, come nella fattispecie oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016, nella disciplina in esame il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita', abbia individuato un criterio attributivo della competenza che concretezza "quella condizione di «sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione» suscettibile «di integrare la violazione del citato parametro costituzionale». Invero l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi e delle proprie entrate patrimoniali con la conseguenza che lo spostamento richiesto al cittadino che voglia esercitare il proprio diritto di azione, garantito dal parametro evocato, e' potenzialmente idoneo a costituire una condizione di «sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione» o comunque a «rendere "oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale». Lo stesso legislatore, all'art. 52, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha precisato che l'individuazione, da parte dell'ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ( determinante ai fini del radicamento della competenza ) «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente». Il fatto che il cittadino debba farsi carico di uno spostamento geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa integra un considerevole onere a suo carico. Ne consegue che non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'attore con riferimento all'art. 24 Cost. nei confronti della norma oggetto che, ai fini del radicamento della competenza territoriale, individua sempre ed in ogni caso quale unico criterio di riferimento il luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui e' affidato il servizio della riscossione dell'entrata patrimoniale dell'ente pubblico concedente e tale sede appartenga ad un circondario diverso da quello in cui ricade la sede dell'ente locale impositore/concedente. Questo Tribunale ritiene pertanto che la questione che qui si prospetta sia rilevante e non manifestamente infondata.