IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA 
                       Settima Sezione Civile 
 
    Nella persona del giudice dott. Roberto Bonino, ha pronunciato la
seguente Ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.
n. 727 /2017 promossa da: 
        Leonardo   Zuccarino,   codice   fiscale    ZCCLRD43L17D951L,
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico  presso  l'avvocato
Zigrino Anna Maria che lo rappresenta e difende - Attore; 
    Contro GE.FI.L.  -  Gestione  Fiscalita'  Locale  S.p.a.,  codice
fiscale e partita I.V.A. n. 01240080117, elettivamente domiciliata in
via Cassolino n. 20,  84040  Celle  di  Bulgheria  presso  l'avvocato
Marotta Ornella che la rappresenta e difende - Convenuto; 
  Sulle seguenti conclusioni delle parti 
    Per parte attrice: 
        «Voglia  l'on.  Tribunale  adito,  disattesa  ogni  contraria
istanza, in accoglimento della presente domanda: In via preliminare: 
          a)  disporre  l'immediata  sospensione  del   provvedimento
opposto; 
          b) sollevare la questione di legittimita' costituzionale di
tale articolo per violazione degli artt. 24 e 97 della Cost.  poiche'
fattispecie identica a quella posta alla base della  decisione  della
Costituzione n.  44/2016  (anche  l'art.  5  decreto  legislativo  n.
546/1992, oggetto appunto di tale pronuncia della  Consulta,  verteva
su competenza inderogabile). 
    Nel merito: 
          c) accertare e dichiarare l'illegittimita' e l'infondatezza
dell'ingiunzione di  pagamento  e  per  l'effetto  procedere  al  suo
annullamento totale  o  parziale;  conseguentemente,  dichiarare  che
nulla e'  dovuto  dal  sig.  Leonardo  Zuccarino  in  relazione  alla
sanzione pecuniaria prevista nel predetto atto; 
    Nel merito, in subordine: 
        in caso di rigetto,  condannare  l'attore  al  pagamento  del
minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione ascritta; 
        In ogni caso condannare l'autorita'  convenuta  al  pagamento
delle spese e competenze di lite. 
        In via istruttoria chiedere di essere ammesso alla prova  per
interpello e testi sui capitoli  di  prova  che  verranno  articolati
seguiti dalla formula «Vero che»; 
    Per parte convenuta: 
        «Affinche'  l'adita  Giustizia,  disattesa   ogni   contraria
istanza, eccezione  e  difesa  voglia  cosi'  provvedere:  dichiarare
l'inammissibilita'  della  domanda  attorea  per   tardivita'   delle
contestazioni; 
        rigettare il ricorso perche' infondato in fatto ed in diritto
e  per  l'effetto   dichiarare   la   legittimita'   dell'ingiunzione
impugnata; 
        condannare parte attorea alle spese del presente giudizio  da
distrarsi in favore del  procuratore  antistatario  che  dichiara  di
averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.» 
  La vicenda processuale 
    Leonardo Zuccarino con atto di citazione in data 18 gennaio  2017
proponeva opposizione ai sensi  dell'art.  3  del  regio  decreto  n.
639/1910  e  successive  modifiche  e  dell'art.   32   del   decreto
legislativo  n.  150/2011  avverso  l'ingiunzione  di  pagamento   n.
00120161000039276000 notificata il 30 dicembre  2016  dalla  Ge.Fi.L.
S.p.a., in qualita' di Concessionario della riscossione per la Citta'
metropolitana di Genova, assumendo le seguenti conclusioni:  «In  via
preliminare:  disporre  l'immediata  sospensione  del   provvedimento
opposto;  Nel  merito:  accertare   e   dichiarare   l'illegittimita'
e l'infondatezza  dell'ingiunzione  di  pagamento  e  per   l'effetto
procedere al suo annullamento totale  o  parziale;  conseguentemente,
dichiarare che  nulla  e'  dovuto  dal  sig.  Leonardo  Zuccarino  in
relazione alla sanzione pecuniaria prevista  nel  predetto  atto;  in
subordine, in caso di rigetto, condannare  al  pagamento  del  minimo
edittale stabilito dalla legge per la violazione ascritta». 
    L'attore esponeva: 
        che oggetto dell'ingiunzione erano le sanzioni amministrative
di un precedente atto n. 46/As come indicato  a  pagina  2  dell'atto
opposto; 
        che  mai  nessun  verbale,  o  altro  atto,  veniva   a   lui
regolarmente notificato e, per l'effetto, l'ingiunzione di  pagamento
era illegittima, non essendo stata rispettata  la  procedura  formale
dettata dalla norma per la notifica dell'atto sottostante; 
        che la genericita', la non motivazione e  l'estrema  vaghezza
dell'addebito contestato rendeva gravoso l'esercizio del  diritto  di
difesa; 
        che in  ogni  caso  intendeva  dimostrare  l'inesistenza,  la
nullita',  l'erroneita'   ed   illegittimita'   dell'ingiunzione   di
pagamento; 
        che la  notificazione  dell'atto  impugnato  era  affetta  da
nullita'  radicale  nonche'   da   inesistenza   perche'   effettuata
illegittimamente a mezzo posta e non a mezzo ufficiale giudiziario; 
        che    la    disciplina    relativa    alla     notificazione
dell'ingiunzione fiscale - contenuta nell'art. 2 del regio decreto 14
aprile 1910 n. 639 (e successive modifiche e integrazioni ) - prevede
infatti che la stessa sia notificata, nella forma della citazione, da
un ufficiale giudiziario  o  da  un  messo  addetto  all'Ufficio  del
Giudice di Pace; 
        che l'art. 14 della legge n. 890/1982 non  poteva  applicarsi
alla fattispecie atteso che l'ingiunzione, quale «atto complesso» con
efficacia  di  titolo  e  di  precetto  e,   pertanto,   propedeutico
all'esecuzione forzata, non poteva essere ricondotta nel novero degli
«avvisi e degli altri atti» dell'amministrazione finanziaria e doveva
essere notificato con le modalita' previste dalla legge; 
        che l'art. 10 della legge 3 agosto 1999 n. 265 aveva previsto
che le pubbliche amministrazioni, per  le  notificazioni  dei  propri
atti, possono avvalersi dei messi comunali, qualora non sia possibile
eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale  o
alle altre forme di notificazione previste dalla legge; 
        che era stato rilevato, tuttavia, che con l'anzidetto art. 10
della legge n. 265/1999  il  legislatore,  nell'integrare  il  quinto
comma dell'art. 18 della legge n. 689/1981, se da una parte  richiama
espressamente l'«ordinanza-ingiunzione» (la cui notifica puo'  essere
eseguita secondo le modalita'  indicate  dalla  legge  n.  890/1982),
dall'altra tace sull'ingiunzione fiscale; 
        che  l'ingiunzione  fiscale  deve  necessariamente  contenere
l'indicazione del petitum e della causa petendi, ovvero  una  precisa
individuazione di cio' che si  intende  recuperare  e  delle  ragioni
poste a base della pretesa; che gli atti dell'amministrazione  e  dei
concessionari devono tassativamente indicare: 
          a)  l'ufficio  presso  il  quale  e'   possibile   ottenere
informazioni complete in merito all'atto notificato e il responsabile
del procedimento. 
          b) l'organo giurisdizionale cui e' possibile  ricorrere  in
caso di impugnazione dell'ingiunzione, con i relativi  termini  e  le
modalita' per la costituzione; 
          c) l'organo competente al  riesame  dell'atto  in  sede  di
autotutela; 
          d) nell'ingiunzione emessa per  recuperare  un  tributo,  o
comunque altra tipologia di  entrata  i  cui  atti  sono  impugnabili
innanzi al giudice,  non  e'  sufficiente  indicare  che  l'autorita'
innanzi alla quale impugnare l'atto, ma bisogna, altresi' specificare
le modalita' di presentazione e di costituzione; 
        che  il  presupposto  per  poter  ricorrente  all'ingiunzione
fiscale e' che il credito in base al quale viene emesso  l'ordine  di
pagamento sia certo, liquido  ed  esigibile  e  cio'  allo  scopo  di
tutelare le posizioni soggettive di coloro che  vengono  in  contatto
con gli enti pubblici; 
        che nel caso concreto vi era la totale assenza di  un  idoneo
titolo esecutivo: l'ingiunzione e' un mezzo alternativo alla cartella
di pagamento per la riscossione delle entrate locali, ma deve  essere
fondata  sugli  stessi  presupposti  di  base,  infatti   anche   per
l'ingiunzione si presuppone che sussiste un titolo esecutivo; 
        che l'ingiunzione era viziata a causa  della  mancanza  della
motivazione e della causale del pagamento; 
        che tale mancanza di indicazione in ordine  alla  natura  del
titolo non consentiva al contribuente di  poter  esercitare  in  modo
corretto il proprio  diritto  di  difesa  dinnanzi  alle  commettenti
autorita'; 
        che l'ingiunzione oggetto di opposizione non  presentava  gli
elementi sopra indicati atteso che l'attore era residente in Galliate
Lombardo in provincia di Varese e non aveva alcun collegamento con la
Citta' metropolitana di Genova; 
        che l'atto di ingiunzione presentava una generica descrizione
della natura del debito (pagina 2 dell'ingiunzione) ma dalla  lettura
della descrizione e del codice entrata  indicato  nell'atto  non  era
possibile individuare la tipologia della natura del debito; 
        che  l'ingiunzione  di  pagamento  fiscale   deve   contenere
l'esposizione chiara della pretesa tale da consentire al contribuente
l'esatta conoscenza  della  stessa  in  modo  da  garantire  l'esatto
contraddittorio nonche' il diritto inviolabile alla difesa; 
        che' pertanto l'ingiunzione  di  pagamento  doveva  ritenersi
illegittima e  manifestamente  infondato  era  il  diritto  dell'Ente
Citta' metropolitana di Genova di procedere  alla  riscossione  delle
somme  portate  dall'atto  opposta,  che  pertanto  con   conseguente
annullamento dell'atto; 
        che in ogni caso, considerando l'assenza della notifica degli
atti  precedenti  all'impugnata  ingiunzione,  era  certa  l'avvenuta
prescrizione quantomeno delle sanzioni ivi indicate atteso che l'art.
20  del  decreto  legislativo  n.   472/1992   prevede   un   termine
prescrizionale di 5 anni per la riscossione delle sanzioni; 
        che, pertanto, considerato che gli atti precedenti mai  erano
stati regolarmente notificati all'attore, e le pretese si  riferivano
riferite all'anno 2011  era  maturata  la  prescrizione  dei  diritti
vantati dal concessionario. 
    Il G.I. all'udienza del 13 febbraio 2017 sollevava  d'ufficio  ex
art. 27, primo comma, 28 e 38, terzo comma, c.p.c.  la  questione  di
incompetenza per territorio del Tribunale di  Genova  in  favore  del
Tribunale di La Spezia luogo in cui ha  sede  l'ufficio  della  GEFIL
S.p.a. che ha emesso l'ingiunzione di pagamento opposta. 
    La parte  convenuta  non  si  costituiva  in  giudizio  e  veniva
dichiarata contumace all'udienza del 30 maggio 2017. 
    La causa su richiesta di parte attrice veniva quindi rinviata per
la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 luglio 2017. 
    Il 17 luglio 2017 perveniva in  Cancelleria  a  mezzo  posta  una
comparsa di costituzione e risposta della parte  convenuta  la  quale
concludeva nel modo indicato in epigrafe. 
    La societa' GEFIL S.p.a. esponeva: 
        che l'ingiunzione fiscale era  stata  emessa  a  seguito  del
mancato   pagamento   e   dell'omessa   impugnazione   dell'ordinanza
ingiunzione n. 46/AS prot. gen. 28811/2015 della Citta' metropolitana
di Genova elevata in base al verbale di  accertamento  di  violazione
amministrativa del 17 giugno  2011  redatto  da  agenti  dell'Agenzia
delle Dogane di Genova; 
        che I' ordinanza  ingiunzione  emessa  a  carico  dell'attore
quale  legale  rappresentante  della  Elleenne   S.r.l.   era   stata
ritualmente notificata a Leonardo Zuccarino nell'aprile 2015 mediante
l'invio di raccomandata e conseguente compiuta giacenza; 
        che l'ordinanza/ingiunzione non era stata  impugnata  davanti
all'autorita'  giudiziaria  competente  e   pertanto   era   divenuta
definitiva; 
        che la tesi circa l'inesistenza della notificazione dell'atto
impugnato era infondata; 
        che il titolo esecutivo posto a  fondamento  dell'ingiunzione
era chiaramente evidenziato/indicato nell'atto e l'ingiunzione recava
tutti gli elementi previsti dalla legge; 
        che pertanto la  tesi  dell'opponente  circa  il  difetto  di
motivazione dell'atto era infondata; 
        che  l'eccezione  di  prescrizione  era   infondata   perche'
l'ordinanza/ingiunzione era stata notificata nel mese di aprile  2015
mentre l'ingiunzione fiscale era  stata  notificata  il  29  dicembre
2016. 
    All'udienza del 18 luglio 2017 la difesa dell'attore eccepiva  la
tardivita' della costituzione della  societa'  convenuta  e  chiedeva
comunque un termine per esame. 
    Successivamente, dopo la concessione di un termine all'attore per
replicare alla comparsa della societa' convenuta, all'udienza del  21
novembre  2017  la  difesa  di  Leonardo   Zuccarino   precisava   le
conclusioni nel modo indicato in epigrafe. 
    La  difesa  dell'attore  all'udienza  del  30   maggio   2017   e
all'udienza  di  precisazioni  delle  conclusioni  ha  sollevato   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, secondo comma,
del decreto legislativo n. 150/2011 per violazione degli articoli  24
e  97  Costituzione  richiamando  a  sostegno  dell'eccezione  quanto
affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44/2016. 
    Il Giudice all'esito del deposito delle comparse conclusionali e'
chiamato a decidere la controversia. 
  La norma oggetto ed i parametri costituzionali 
    La difesa  dell'attore  ha  sollevato  nel  corso  del  processo,
all'udienza  di  precisazione  delle   conclusioni   nella   comparsa
conclusionale questione di legittimita' costituzionale dell'art.  32,
secondo comma, del decreto legislativo  n.  150/2011  per  violazione
degli articoli 24 e 97 Costituzione. 
  La rilevanza della questione 
    Il Tribunale deve applicare l'art. 32, secondo comma, del decreto
legislativo n. 150/2011, richiamato dall'art. 3 del regio decreto  n.
639/1910, il quale prevede che «e' competente il giudice del luogo in
cui ha sede l'ufficio che ha emesso il  provvedimento  opposto»,  per
decidere sulla propria competenza territoriale. 
    La Suprema Corte,  tenuto  conto  della  particolare  natura  del
procedimento di opposizione alla c.d. ingiunzione fiscale, ha in piu'
occasioni affermato: 
        che il criterio di competenza di cui  all'art.  3  del  regio
decreto  n.  639/1910  e'  «criterio   di   competenza   territoriale
inderogabile» (in senso conforme da ultimo Cass.  sez.  6-3  ord.  n.
17611/2013); 
        che «In tema di opposizione alla cd. ingiunzione fiscale,  il
criterio di competenza previsto dall'art. 32, comma  2,  del  decreto
legislativo n. 150 del 2011, trova  applicazione,  per  identita'  di
«ratio», sia nell'ipotesi di provvedimento emesso dalla P.A.  che  in
quella di provvedimento emesso dal suo concessionario del servizio di
riscossione e, in tale caso, il «luogo in cui ha sede  l'ufficio  che
ha emanato il provvedimento» non coincide  con  la  sede  legale  del
concessionario bensi' con il luogo in  cui  ha  sede  l'articolazione
territoriale di questo che ha materialmente predisposto e  notificato
l'ingiunzione, atteso che il termine «ufficio», sul piano  semantico,
deriva dal latino «officium», forma  contratta  di  «opificium»,  che
indica colui che realizza  l'opera,  e,  sul  piano  sistematico,  e'
utilizzato dalla  legge  per  indicare  una  carica  o  gli  «interna
corporis» di una piu' vasta organizzazione,  rilievi  ai  quali  deve
aggiungersi la considerazione che,  nel  diritto  amministrativo,  il
medesimo lemma non risulta mai usato dal legislatore come sinonimo di
sede della persona giuridica» (in senso conforme Cass. sez. 6-3  ord.
n. 23110/2017); 
        che «In tema di opposizione ad ingiunzione  fiscale,  qualora
l'ente impositore non provveda  direttamente  a  riscossione,  ma  la
appalti a terzi in concessione, le controversie sulla  sussistenza  e
sulla legittimita' della pretesa erariale vanno introdotte, ai  sensi
dell'art. 32, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  150  del  2011,
dinanzi  al  giudice  del  luogo  in  cui  ha  sede   l'articolazione
territoriale del concessionario che ha  materialmente  predisposto  e
notificato l'ingiunzione, e non al giudice nella  cui  circoscrizione
il concessionario ha la sede legale, atteso che il termine  "ufficio"
indica l'organo che  ha  compiuto  l'attivita',  non  la  sede  della
persona  giuridica»  (in  senso  conforme  Cass.  sez.  6-3  ord.  n.
15417/2017). 
    Ne consegue che, applicando l'art. 32, secondo comma, del decreto
legislativo n. 150/2011, secondo l'interpretazione fornita sul  punto
dalla Suprema Corte, il  Tribunale  di  Genova  dovrebbe  dichiararsi
incompetente  per  territorio  a  decidere  la  controversia  essendo
inderogabilmente competente per territorio il Tribunale di La  Spezia
luogo ove si trovano sia la sede legale sia l'ufficio della  societa'
GEFIL S.p.a. che ha emesso l'ingiunzione di  pagamento  impugnata  in
qualita' di concessionaria del servizio di riscossione  per  conto  e
nell'interesse dell'ente impositore Citta' metropolitana  di  Genova:
in tal senso il  Giudice  ha  sollevato  d'ufficio  la  questione  di
incompetenza territoriale inderogabile del  Tribunale  di  Genova  in
favore del Tribunale di La Spezia all'udienza del 13 febbraio 2017. 
  La norma oggetto della  questione  di  costituzionalita'  sollevata
dalla difesa dell'attore 
    La difesa di Leonardo Zuccarino  ha  sollevato  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 32, secondo comma, del  decreto
legislativo n.  150/2011  per  violazione  degli  articoli  97  e  24
Costituzione nella parte in cui la suddetta norma prevede che per  le
controversie proposte ai sensi  dell'art.  3  del  regio  decreto  n.
639/1910 nei confronti del concessionario della  riscossione  che  ha
emesso l'ingiunzione di pagamento ex art.  2  del  regio  decreto  n.
639/1910 e' competente il giudice del luogo in cui ha  sede l'ufficio
del concessionario della riscossione anziche' quello in cui  ha  sede
l'ente locale impositore rappresentato nel caso concreto dalla Citta'
Metropolitana di Genova. 
    La difesa dell'attore ha richiamato a  fondamento  della  propria
eccezione i principi affermati  dalla  Corte  costituzionale  con  la
sentenza n. 44/2016. 
  La non manifesta infondatezza della questione 
    Il Tribunale ritiene la questione  sollevata  non  manifestamente
infondata  con  riferimento  alla  dedotta  violazione  dell'art.  24
Costituzione. 
    Si' ritiene che, come nella fattispecie  oggetto  della  sentenza
della Corte costituzionale n. 44/2016, nella disciplina in  esame  il
legislatore,  nell'esercizio  della   sua   discrezionalita',   abbia
individuato un criterio attributivo della competenza che  concretezza
"quella condizione  di  «sostanziale  impedimento  all'esercizio  del
diritto  di  azione  garantito  dall'art.  24   della   Costituzione»
suscettibile  «di  integrare  la  violazione  del  citato   parametro
costituzionale». 
    Invero l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere
geografico-spaziale nell'individuazione del  terzo  cui  affidare  il
servizio di accertamento e riscossione dei  propri  tributi  e  delle
proprie entrate patrimoniali con la conseguenza  che  lo  spostamento
richiesto al cittadino che voglia esercitare il  proprio  diritto  di
azione, garantito dal parametro evocato, e' potenzialmente  idoneo  a
costituire una condizione di «sostanziale  impedimento  all'esercizio
del diritto di azione» o comunque a «rendere "oltremodo difficoltosa"
la tutela giurisdizionale». 
    Lo stesso legislatore, all'art. 52,  comma  5,  lettera  c),  del
decreto   legislativo   n.   446   del   1997,   ha   precisato   che
l'individuazione, da parte dell'ente locale, del  concessionario  del
servizio di accertamento e riscossione  dei  tributi  e  delle  altre
entrate ( determinante ai fini del  radicamento  della  competenza  )
«non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente». 
    Il fatto che il cittadino debba farsi carico di  uno  spostamento
geografico anche significativo per esercitare il proprio  diritto  di
difesa integra un considerevole onere a suo carico. 
    Ne consegue che non appare manifestamente infondata la  questione
di legittimita' costituzionale sollevata dall'attore con  riferimento
all'art. 24 Cost. nei confronti della norma oggetto che, ai fini  del
radicamento della competenza territoriale,  individua  sempre  ed  in
ogni caso quale unico criterio di riferimento il luogo in cui ha sede
l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto anche  nel  caso  in
cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui  e'  affidato  il
servizio  della  riscossione  dell'entrata   patrimoniale   dell'ente
pubblico concedente e tale sede appartenga ad un circondario  diverso
da   quello   in   cui    ricade    la    sede    dell'ente    locale
impositore/concedente. 
    Questo Tribunale ritiene pertanto che la  questione  che  qui  si
prospetta sia rilevante e non manifestamente infondata.