IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sezione Prima Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 40 del 2017, proposto da: Cristiana Fusco, rappresentata e difesa dall'avvocato Egidio Lizza, domiciliata ex lege presso l'indirizzo PEC indicato nel ricorso; Contro Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non costituito in giudizio; Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63; Nei confronti di Francesco Spinella Mancuso non costituito in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 41 del 2017, proposto da: Stefano Biasotto, Gianni Bressan, Claudio Catelli, Giusva Corradin, Domenico De Guio, Luca Fontana, Ivan Franz, Walter Mariz, Michele Schenal, Giuseppe Signori, Stefano Girolamo Stefani, Lucio Telesca, rappresentati e difesi dall'avvocato Egidio Lizza, domiciliati ex lege presso l'indirizzo PEC indicato nel ricorso; Contro Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63; Nei confronti di Nando Paris non costituito in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 43 del 2017, proposto da: Roberto Baiocco, Bruno Baldo, Marco Barbaresi, Stefano Basei, Paolo Benciolini, Mario Benetton, Luigi Berveglieri, Alberto Bruni, Stefano D'Andrea, Bruno Finco, Massimo Gianesini, Gerardo Masoch, Nicola Milan, Stefano Niccolai, Nicola Pierotti, Mirko Plebs, Lorenzo Rigon, Chiara Stella, Perla Terreni, Davide Trevisan, Davide Venuleo, Stefano Zanghierato, Stefano Zannol, rappresentati e difesi dall'avvocato Egidio Lizza, domiciliati ex lege presso l'indirizzo PEC indicato nel ricorso; Contro Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, Ministero della difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63; Nei confronti di Marco Stroppa non costituito in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 47 del 2017, proposto da: Marina Bizzotto, Fabrizio Carta, rappresentati e difesi dall'avvocato Egidio Lizza, domiciliati ex lege presso l'indirizzo PEC indicato nel ricorso; Contro Ministero della difesa, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63; Nei confronti di Iolanda Di Paolo non costituito in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 53 del 2017, proposto da: Fabio Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Egidio Lizza, domiciliato ex lege presso l'indirizzo PEC indicato nel ricorso; Contro Ministero della difesa, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63; Nei confronti di Lorenzo Vitale non costituito in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 61 del 2017, proposto da: Salvatore Durante, Riccardo Ferrin, Marco Mastandrea, rappresentati e difesi dall'avvocato Egidio Lizza, domiciliati ex lege presso l'indirizzo PEC indicato nel ricorso; Contro Ministero della difesa, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63; Nei confronti di Barbara De Chicchis non costituito in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 65 del 2017, proposto da: Alessandro Composto, Angela Bressa, Alessio Delcuratolo, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco La Gattuta, domiciliati ex lege presso l'indirizzo PEC indicato nel ricorso; Contro Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63; Nei confronti di Paolo Liberati, Stefania Frattaroli non costituiti in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 37 del 2017, proposto da: Elena Belci, Giorgia Berto, Laura Bertolin, Enrico Carli, Erik Chiaranda, Mattia Colombi, Alessandro-Maria Conti, Massimo Da Corte Vecchino, Chiara Dal Santo, Zarina Dalla Santa, Mauro De Bernardo, Stefano De Toni, Katia Del Fabbro, Marco Dodoni, Dario Doriguzzi Bozzo, Elke Ennemoser, Marica Fave', Sandro Federici, Alessio Ficano Orlando, Luciano Finco, Giuseppe Galli, Salvatore Genna, Vittorio Gios, Roberto Marino, Sara Marinucci, Valentina Maschio, Alessia Molin Poldedana, Laura Morandini, Diego Paolini, Enrico Paradisi, Alberto Pertile, Marianna Polo, Carlo Povelatto, Giovanni legge Pozza, Alberto Rigoni, Matteo Rodella, Stefano Rossi, Viviana Rossi, Chiara Simionato, Valentina Simonetto, Maria Urbani, rappresentati e difesi dall'avvocato Egidio Lizza, domiciliati ex lege presso l'indirizzo PEC indicato nel ricorso; Contro Ministero della difesa, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63; Nei confronti di Carmen Iermano non costituito in giudizio; Per l'annullamento: quanto al ricorso n. 40 del 2017: impugnazione del decreto del Capo del CFS n. 81282 comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 177/2016, con cui e' individuata l'amministrazione presso cui e' assegnata la ricorrente; quanto al ricorso n. 41 del 2017: impugnazione del decreto del Capo del CFS n. 81278 comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 177/2016, con cui e' individuata l'amministrazione presso cui sono assegnati i ricorrenti; quanto al ricorso n. 43 del 2017: impugnazione del decreto del Capo del CFS n. 81277 comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 177/2016, con cui e' individuata l'amministrazione presso cui sono assegnati i ricorrenti; quanto al ricorso n. 47 del 2017: impugnazione del decreto del Capo del CFS n. 81276 comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 177/2016, con cui e' individuata l'amministrazione presso cui sono assegnati i ricorrenti; quanto al ricorso n. 53 del 2017: impugnazione del decreto del Capo del CFS n. 81284 comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 177/2016, con cui e' individuata l'amministrazione presso cui e' assegnato il ricorrente e del provvedimento n. 000007-13/216-10 di prot. del 20 dicembre 2016 del Comando generale dell'Arma dei carabinieri del Ministero della difesa, con il quale il ricorrente e' inquadrato nell'Arma dei carabinieri; quanto al ricorso n. 61 del 2017: impugnazione del decreto del Capo del CFS n. 81280 comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 177/2016, con cui e' individuata l'amministrazione presso cui sono assegnati i ricorrenti; quanto al ricorso n. 65 del 2017: dei decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato, n. 81253, n. 81275, n. 81276, n. 81277, n. 81278, n. 81279, n. 81280, n. 81282, n. 81284 di assegnazione del personale, in base a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, pubblicati nel Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato del 7 novembre 2016; quanto al ricorso n. 37 del 2017: impugnazione del decreto del Capo del CFS n. 81279 comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 177/2016, con cui e' individuata l'amministrazione presso cui sono assegnati i ricorrenti. Visti i ricorsi e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. Richiamata la sentenza non definitiva n. 183 del 16 febbraio 2018, resa nei medesimi giudizi riuniti di cui in epigrafe, con la presente ordinanza il collegio ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 comma 1 lettera a) della legge n. 124 del 2015, e degli articoli da 7 a 14 e 18, del decreto legislativo n. 177 del 2016, per violazione degli articoli 2, 4, 76 e 77 comma 1 della Costituzione, essendo la questione rilevante ai fini della decisione del ricorso e non manifestamente infondata. 2. Analoga questione e' stata sollevata, in termini maggiormente ampi, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara, con ordinanza del 16 agosto 2017 n. 235; questo Tribunale intende riaffrontare la questione, limitandola al profilo dell'acquisizione non volontaria da parte del personale del CFS, per effetto della disciplina legislativa in esame, dello status militare. 3. Appare utile ricordare brevemente i passaggi piu' significativi di tale disciplina legislativa. Lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e l'assorbimento della maggior parte delle sue funzioni e personale nell'Arma dei carabinieri e' stato disposto dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18 del decreto legislativo n. 177 del 2016, in attuazione della delega conferita dall'art. 8 comma 1 lettera a) della legge n. 124 del 2015. I criteri e principi direttivi rinvenibili in tale ultima disposizione sono i seguenti: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalita' esistenti, delle specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale»... «2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie.». Quindi il Governo era delegato a provvedere alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia salvaguardando le professionalita' esistenti, le specialita' e l'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale. E il Governo ha attuato tale delega disponendo l'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri, facendo confluire in quest'ultima quasi tutte le sue funzioni e il personale a esse preposto. In particolare, l'art. 7 comma 1 del decreto legislativo n. 177 del 2016 ha disposto che: «Il Corpo forestale dello Stato e' assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia' svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 9, nonche' delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'art. 10 e delle attivita' cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 11». Conseguentemente, il comma 2 dell'art. 7 ha rideterminato le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri, includendovi quelle del disciolto Corpo forestale dello Stato; l'art. 8 ha disposto la riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato; l'art. 9 ha disposto l'attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato; l'art. 10 ha disposto l'attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza di specifiche funzioni; l'art. 11 ha disposto l'attribuzione delle residuali funzioni del Corpo forestale dello Stato (in materia di rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali) al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; l'art. 12 ha quindi rideterminato l'aumento delle piante organiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in misura corrispondente al personale destinato alle funzioni a essi trasferite. Detto articolo ha disciplinato anche le modalita' del transito del personale (oltre che dei mezzi) del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nella Polizia di Stato, nella Guardia di finanza e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oltre che, a domanda, in altre amministrazione che sono «individuate, preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalita' del personale da ricollocare». In sostanza, in base all'art. 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, il Capo del Corpo forestale dello Stato, con provvedimenti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, deve individuare, sulla base del servizio prestato e delle funzioni esercitate all'atto dell'entrata in vigore, l'amministrazione - tra l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la Polizia di Stato, la Guardia di finanza e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - presso la quale ciascuna unita' di personale e' assegnata. Il medesimo art. 12, al comma 4, prevede poi che il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato - nei venti giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che deve individuare (preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalita' del personale da ricollocare) le amministrazioni statali, diverse dall'Arma dei carabinieri, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di finanza e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e verso le quali e' consentito il transito - possa presentare domanda per detto transito, potendo altresi' indicare, nella medesima domanda, se, in caso di mancato accoglimento della stessa, intenda rimanere assegnato all'amministrazione del comparto sicurezza o al Ministero delle politiche agricole come stabilito nel decreto del Capo del Corpo forestale (nel qual caso, il mancato accoglimento della domanda determina la definitivita' del provvedimento di assegnazione). In caso di mancanza di detta indicazione, il non accoglimento della domanda di transito in altra amministrazione determina l'automatica partecipazione di tale personale a forme di ricollocazione in mobilita' (cui consegue il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 165 del 2001), da attuarsi previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, e, in caso di «mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa» e viene collocato in disponibilita' ai sensi dell'art. 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cui consegue la sospensione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi). Continuando nell'esame degli articoli del decreto legislativo n. 177 del 2016 che hanno disposto lo scioglimento del Corpo forestale, si evidenzia che l'art. 13 disciplina gli aspetti contabili e gestionali del transito del personale e dei mezzi del disciolto Corpo forestale nelle altre Forze di Polizia; l'art. 14 disciplina il neo costituito ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri e introduce l'art. 2214-quater al decreto legislativo n. 66/2010 (testo unico sull'ordinamento militare), il quale al comma 2 prevede ora che: «Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare»; gli articoli 15, 16 e 17 disciplinano l'inquadramento nei ruoli rispettivamente dei Vigili del fuoco, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, del personale del Corpo forestale transitato in tali amministrazione del comparto sicurezza; l'art. 18 detta le disposizioni transitorie riguardanti il trasferimento all'Arma dei carabinieri dei rapporti attivi e passivi intestati al disciolto Corpo forestale, nonche' la disciplina dei procedimenti pendenti riguardanti il rapporto di lavoro e di quiescenza del personale transitato nelle varie Forze di polizia; l'art. 19, infine, contiene norme di carattere finanziario. 4. Cio' premesso, in attuazione di tale riforma sono stati adottati i decreti del Capo del Corpo forestale, impugnati con i ricorsi in esame, di assegnazione dei ricorrenti all'Arma dei carabinieri. E' dunque evidente, in punto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, che la declaratoria d'incostituzionalita' delle norme censurate comporterebbe l'illegittimita' dei decreti impugnati e dunque il loro necessario annullamento da parte di questo tribunale amministrativo regionale. Ne' puo' incidere sulla rilevanza della questione, basata sull'acquisizione non volontaria dello status militi, il fatto che gli odierni ricorrenti abbiano la possibilita' di chiedere di essere assegnati alle altre amministrazioni statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: tale possibilita' non concretizza, infatti, per essi, una reale condizione di liberta' di scelta, in quanto lo sbilanciamento tra le due alternative li costringe di fatto ad optare per la militarizzazione; invero, come anche si dira' appresso trattando il profilo della non manifesta infondatezza, le altre amministrazioni statali diverse dall'Arma dei carabinieri rispetto alle quali puo' esercitarsi l'opzione non si presentano omogenee rispetto al Corpo forestale, non trattandosi di forze di polizia ad ordinamento civile; e' previsto inoltre un contingente estremamente circoscritto di posti disponibili (600 posti) rispetto al numero dei forestali (circa 8.000), a conferma del fatto che l'opzione alternativa e' ab origine concepita come ristretta se non eccezionale; infine, il mancato accoglimento della domanda di transito in altre amministrazioni espone gli interessati a conseguenze penalizzanti che possono comportare anche la collocazione in disponibilita' e quindi l'estinzione del rapporto di lavoro; rischiando quindi di rivelarsi, la strada alternativa alla militarizzazione, un vicolo stretto e senza sbocchi. 5. In punto di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, si evidenzia invece che la forzata assunzione dello status giuridico militare, con tutte le limitazioni e penalizzazioni connesse a tale status, e la corrispettiva cessazione delle funzioni di polizia ad ordinamento civile in capo al personale del CFS, sembrano incidere significativamente sulla fondamentale liberta' di autodeterminazione dell'individuo, tutelata dall'art. 2 della Costituzione, che riconosce e afferma il valore del singolo individuo, nonche' il suo diritto di sviluppare pienamente la propria personalita', effettuando autonomamente le proprie scelte e facendo valere i propri diritti e adempiendo ai propri doveri. Tale liberta' di autodeterminazione trova una specifica declinazione, nella materia del lavoro, nell'art. 4 della Costituzione, con il riconoscimento della liberta' di scelta di ogni cittadino della propria attivita' lavorativa; il che comporta, da parte dei pubblici poteri, il dovere di astensione da ogni interferenza nella liberta' del singolo di scegliere autonomamente la professione che maggiormente si addice alla propria personalita'. La riorganizzazione della pubblica amministrazione e la razionalizzazione del suo assetto sono esigenze che non possono portare a sacrificare tali liberta' fondamentali dell'individuo; per contro, la riforma recata dalla legge delega e dal decreto legislativo attuativo in esame, determinando la militarizzazione forzata della massima parte membri del CFS, sembrano anteporre le suddette esigenze pubbliche al valore dell'individuo, comprimendo tali liberta' nel loro nucleo essenziale. E' peraltro indubbio che l'acquisizione dello status giuridico militare deve essere la conseguenza della scelta libera e incondizionata d'intraprendere la carriera militare. A tal proposito, e' appena il caso di evidenziare che, come enunciato espressamente nell'art. 1465 del decreto legislativo n. 66 del 2010, «Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonche' l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali»; e che i medesimi, tra l'altro, sono soggetti ad un regime di disciplinare e gerarchico molto piu' intenso di quello delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, che si riverbera anche nel rapporto di servizio (cfr. ad esempio la natura di ordini di gran parte degli atti di gestione del rapporto di servizio) oltre che sulla liberta' personale (sulla quale incidono ad esempio le sanzioni disciplinari di corpo); sono soggetti al codice penale militare di pace; alla giurisdizione della magistratura militare; all'obbligo di difesa militare della Patria, e sono tenuti ad affrontare, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita. 6. L'assenza di una libera scelta nel transito in questione si ricava dalla disciplina prevista dall'art. 12 all'art. 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016 sopra descritta: in sostanza, il personale assegnato all'Arma dei carabinieri (o ad altra forza di polizia o al Ministero delle politiche agricole), se rinuncia a tale assegnazione si espone a procedure di mobilita' e al collocamento in disponibilita', quindi ad un sicuro peggioramento delle condizioni giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro e a una possibile estinzione dello stesso, previa collocazione in disponibilita' per 24 mesi. Cio' senza considerare che l'incertezza e il conseguente rischio di esporsi a una tale procedura (circostanze che appaiono sufficienti a sconsigliare ai piu' di percorrere tale strada) risiedono, come gia' detto, anche nell'esiguo numero di posti disponibili per il transito di personale in altre amministrazioni (circa 600 posti a fronte di circa 8.000 forestali). Tale esiguo numero di posti disponibili in altre amministrazioni civili dello Stato, se da un lato appare giustificato dall'esigenza di non disperdere il personale del Corpo forestale e quindi di mantenere i medesimi livelli di efficienza imposti dalla legge delega (come rilevato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 1183 del 2016), dall'altro rende meramente formale e astratta (secondo una valutazione che deve necessariamente essere compiuta ex ante, e non ex post, allorche' l'esiguo numero di personale che ha scelto la strada del transito ad altra amministrazione e' appunto l'effetto dell'esiguita' dei posti e dell'incertezza del suo esito) la possibilita' di scelte alternative alla «militarizzazione», per coloro i quali vi sono ricompresi in virtu' delle funzioni precedentemente esercitate; non essendo peraltro affatto garantita la presenza di posti disponibili in altre amministrazioni, di pari qualifica e grado del possibile interessato, nell'ambito della stessa Regione di residenza di quest'ultimo. D'altro canto, la necessita' di un transito tendenzialmente completo nell'Arma dei carabinieri e' assicurata dal decreto legislativo proprio in attuazione dei criteri di delega, dovendo essere mantenuti gli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, cui era preposto il disciolto Corpo forestale. E' dunque chiaro che i ricorrenti sono stati destinati all'Arma dei carabinieri acquisendo lo status giuridico militare ope legis e non in base ad una libera scelta. 7. Sotto i profili appena illustrati, appaiono quindi violati gli articoli 2 e 4 della Costituzione, in particolare l'art. 2 laddove non e' stato rispettato il principio di autodeterminazione del personale del Corpo forestale, e l'art. 4, laddove il rapporto di impiego e di servizio appare radicalmente mutato con l'assunzione dello status di militare, pur in mancanza di una scelta pienamente libera e volontaria da parte del medesimo personale del Corpo forestale. 8. Sotto altro profilo d'incostituzionalita' ritiene il collegio che la legge delegante, all'art. 8 comma 1, lettera a), abbia dettato, in merito alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, direttive eccessivamente vaghe e generiche, soprattutto laddove prevede l'eventuale assorbimento del medesimo «in altra Forza di polizia» senza fissazione dei criteri alla cui stregua poter individuare tale Forza di polizia di destinazione, e senza tener conto delle peculiarita' ordinamentali di ciascun corpo di polizia. Cosicche', la legge delegante, per via di tale sua ambiguita', sembra valicare i limiti prescritti dall'art. 76 della Costituzione, rappresentati dalla «determinazione di principi e criteri direttivi» e dalla definizione degli oggetti dell'intervento legislativo. La riprova della difettosa formulazione dei criteri guida si coglie proprio nel conseguente disorientamento del Governo, il quale, al momento di attuare la riforma, in assenza di criteri che potessero guidarlo nell'individuazione della Forza di polizia piu' idonea ad assorbire il Corpo forestale e piu' conforme ad esso, abbia scelto l'Arma dei carabinieri, ovvero il corpo di polizia, fra quelli esistenti, meno omogeneo e finanche incompatibile dal punto di vista ordinamentale con il Corpo forestale. Si ritiene dunque che la scelta operata dal Governo sia l'effetto di una originaria illegittimita' dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 124 del 2015, per violazione dell'art. 76 della Costituzione. 9. Diversamente, ove si dovesse ritenere esente da profili d'incostituzionalita' la legge delegante, allora l'illegittimita' cadrebbe sull'interpretazione da parte del Governo, dei criteri della delega, nel senso della possibile militarizzazione del personale del Corpo forestale, e dunque in senso non conforme al contesto costituzionale e legislativo di riferimento per le ragioni gia' esposte. Infatti, in ipotesi, al fine di evitare l'interferenza sulle liberta' fondamentali di cui si e' detto sopra, avrebbero potuto essere trovate soluzioni organizzative alternative, comunque compatibili con la funzionalita' della riforma: come, ad esempio, il trasferimento delle funzioni e, dunque, del personale del Corpo forestale all'interno della Polizia di Stato, con la previsione, come opzione facoltativa, del transito nelle altre forze di polizia ad ordinamento militare, diverse da quella assorbente (Guardia di finanza e Carabinieri). Tale soluzione, che avrebbe visto come elettiva una Forza di polizia ad ordinamento civile, compatibile per funzioni e professionalita' con il CFS, avrebbe evitato al personale trasferito le penalizzazioni connesse all'acquisizione non volontaria dello status militare. In tal caso risulterebbe violato, da parte del decreto legislativo n. 177/2016, anche l'art. 77, comma 1, della Costituzione, non avendo il legislatore delegato rispettato la volonta' del delegante, che non poteva essere quella - contrastante con l'ordinamento - di consentire il mutamento della condizione da civile a militare del personale del disciolto CFS. 10. Per tutte le considerazioni suesposte, occorre pertanto rimettere la questione alla Corte costituzionale sospendendo la pronuncia nel presente giudizio. 11. Ai sensi dell'art. 23, secondo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio e' sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'. 12. Ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza e' notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.