IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO 
                            Sezione Prima 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 40 del 2017, proposto da: 
    Cristiana Fusco,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Egidio
Lizza, domiciliata  ex  lege  presso  l'indirizzo  PEC  indicato  nel
ricorso; 
    Contro Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali
non costituito in giudizio; Ministero della difesa,  in  persona  del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso  per  legge
dall'Avvocatura distrettuale dello  Stato,  domiciliata  in  Venezia,
piazza S. Marco, 63; 
    Nei confronti di Francesco Spinella  Mancuso  non  costituito  in
giudizio;  
Sul ricorso numero di registro generale 41 del 2017, proposto da: 
    Stefano  Biasotto,  Gianni  Bressan,  Claudio   Catelli,   Giusva
Corradin, Domenico De Guio, Luca Fontana, Ivan Franz,  Walter  Mariz,
Michele Schenal, Giuseppe Signori, Stefano  Girolamo  Stefani,  Lucio
Telesca,  rappresentati  e   difesi   dall'avvocato   Egidio   Lizza,
domiciliati ex lege presso l'indirizzo PEC indicato nel ricorso; 
    Contro Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali
- Corpo forestale dello  Stato,  Ministero  della  difesa  -  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, rappresentati e difesi per  legge
dall'Avvocatura distrettuale dello  Stato,  domiciliata  in  Venezia,
piazza S. Marco, 63; 
    Nei confronti di Nando Paris non costituito in giudizio;  
Sul ricorso numero di registro generale 43 del 2017, proposto da: 
    Roberto Baiocco, Bruno Baldo,  Marco  Barbaresi,  Stefano  Basei,
Paolo Benciolini, Mario Benetton, Luigi Berveglieri,  Alberto  Bruni,
Stefano D'Andrea, Bruno Finco,  Massimo  Gianesini,  Gerardo  Masoch,
Nicola Milan, Stefano Niccolai, Nicola Pierotti, Mirko Plebs, Lorenzo
Rigon, Chiara Stella, Perla Terreni, Davide Trevisan, Davide Venuleo,
Stefano  Zanghierato,  Stefano   Zannol,   rappresentati   e   difesi
dall'avvocato Egidio Lizza, domiciliati ex  lege  presso  l'indirizzo
PEC indicato nel ricorso; 
    Contro Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali
- Corpo forestale dello Stato, Ministero della difesa,  rappresentati
e  difesi  per  legge  dall'Avvocatura  distrettuale   dello   Stato,
domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63; 
    Nei confronti di Marco Stroppa non costituito in giudizio;  
Sul ricorso numero di registro generale 47 del 2017, proposto da: 
    Marina  Bizzotto,  Fabrizio   Carta,   rappresentati   e   difesi
dall'avvocato Egidio Lizza, domiciliati ex  lege  presso  l'indirizzo
PEC indicato nel ricorso; 
    Contro Ministero della difesa, Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, in persona  del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi  per  legge
dall'Avvocatura distrettuale dello  Stato,  domiciliata  in  Venezia,
piazza S. Marco, 63; 
    Nei confronti di Iolanda Di Paolo non costituito in giudizio;  
Sul ricorso numero di registro generale 53 del 2017, proposto da: 
    Fabio Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Egidio  Lizza,
domiciliato ex lege presso l'indirizzo PEC indicato nel ricorso; 
    Contro Ministero della difesa, Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, in persona  del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi  per  legge
dall'Avvocatura distrettuale dello  Stato,  domiciliata  in  Venezia,
piazza S. Marco, 63; 
    Nei confronti di Lorenzo Vitale non costituito in giudizio;  
Sul ricorso numero di registro generale 61 del 2017, proposto da: 
    Salvatore   Durante,   Riccardo   Ferrin,    Marco    Mastandrea,
rappresentati e difesi dall'avvocato  Egidio  Lizza,  domiciliati  ex
lege presso l'indirizzo PEC indicato nel ricorso; 
    Contro Ministero della difesa, Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, in persona  del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi  per  legge
dall'Avvocatura distrettuale dello  Stato,  domiciliata  in  Venezia,
piazza S. Marco, 63; 
    Nei confronti di Barbara De Chicchis non costituito in giudizio;  
Sul ricorso numero di registro generale 65 del 2017, proposto da: 
    Alessandro  Composto,   Angela   Bressa,   Alessio   Delcuratolo,
rappresentati  e   difesi   dall'avvocato   Francesco   La   Gattuta,
domiciliati ex lege presso l'indirizzo PEC indicato nel ricorso; 
    Contro Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali
- Corpo forestale dello  Stato,  Ministero  della  difesa  -  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, rappresentati e difesi per  legge
dall'Avvocatura distrettuale dello  Stato,  domiciliata  in  Venezia,
piazza S. Marco, 63; 
    Nei  confronti  di  Paolo  Liberati,  Stefania   Frattaroli   non
costituiti in giudizio;  
Sul ricorso numero di registro generale 37 del 2017, proposto da: 
    Elena Belci, Giorgia Berto, Laura Bertolin,  Enrico  Carli,  Erik
Chiaranda, Mattia Colombi, Alessandro-Maria Conti, Massimo  Da  Corte
Vecchino, Chiara Dal Santo, Zarina Dalla Santa,  Mauro  De  Bernardo,
Stefano De Toni, Katia Del  Fabbro,  Marco  Dodoni,  Dario  Doriguzzi
Bozzo, Elke Ennemoser, Marica Fave', Sandro Federici, Alessio  Ficano
Orlando, Luciano Finco, Giuseppe  Galli,  Salvatore  Genna,  Vittorio
Gios, Roberto Marino,  Sara  Marinucci,  Valentina  Maschio,  Alessia
Molin Poldedana, Laura Morandini,  Diego  Paolini,  Enrico  Paradisi,
Alberto Pertile,  Marianna  Polo,  Carlo  Povelatto,  Giovanni  legge
Pozza, Alberto Rigoni, Matteo Rodella, Stefano Rossi, Viviana  Rossi,
Chiara Simionato, Valentina Simonetto, Maria Urbani, rappresentati  e
difesi  dall'avvocato  Egidio  Lizza,  domiciliati  ex  lege   presso
l'indirizzo PEC indicato nel ricorso; 
    Contro Ministero della difesa, Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, in persona  del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi  per  legge
dall'Avvocatura distrettuale dello  Stato,  domiciliata  in  Venezia,
piazza S. Marco, 63; 
    Nei confronti di Carmen Iermano non costituito in giudizio;  
    Per l'annullamento:  
quanto al ricorso n. 40 del 2017: 
    impugnazione del decreto del Capo del CFS n. 81282 comunicato  il
7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul  Bollettino  Ufficiale  del
CFS ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 177/2016, con cui e'
individuata l'amministrazione presso cui e' assegnata la ricorrente;  
quanto al ricorso n. 41 del 2017: 
    impugnazione del decreto del Capo del CFS n. 81278 comunicato  il
7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul  Bollettino  Ufficiale  del
CFS ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 177/2016, con cui e'
individuata   l'amministrazione   presso   cui   sono   assegnati   i
ricorrenti;  
quanto al ricorso n. 43 del 2017: 
    impugnazione del decreto del Capo del CFS n. 81277 comunicato  il
7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul  Bollettino  Ufficiale  del
CFS ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 177/2016, con cui e'
individuata   l'amministrazione   presso   cui   sono   assegnati   i
ricorrenti;  
quanto al ricorso n. 47 del 2017: 
    impugnazione del decreto del Capo del CFS n. 81276 comunicato  il
7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul  Bollettino  Ufficiale  del
CFS ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 177/2016, con cui e'
individuata   l'amministrazione   presso   cui   sono   assegnati   i
ricorrenti;  
quanto al ricorso n. 53 del 2017: 
    impugnazione del decreto del Capo del CFS n. 81284 comunicato  il
7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul  Bollettino  Ufficiale  del
CFS ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 177/2016, con cui e'
individuata l'amministrazione presso cui e' assegnato il ricorrente e
del provvedimento n. 000007-13/216-10 di prot. del 20  dicembre  2016
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri  del  Ministero  della
difesa, con il  quale  il  ricorrente  e'  inquadrato  nell'Arma  dei
carabinieri;  
quanto al ricorso n. 61 del 2017: 
    impugnazione del decreto del Capo del CFS n. 81280 comunicato  il
7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul  Bollettino  Ufficiale  del
CFS ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 177/2016, con cui e'
individuata   l'amministrazione   presso   cui   sono   assegnati   i
ricorrenti;  
quanto al ricorso n. 65 del 2017: 
    dei decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato,  n.  81253,
n. 81275, n. 81276, n. 81277, n. 81278, n. 81279, n. 81280, n. 81282,
n. 81284 di assegnazione del personale, in  base  a  quanto  previsto
dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177,
pubblicati  nel  Supplemento  al  Bollettino  Ufficiale   del   Corpo
forestale dello Stato del 7 novembre 2016;  
quanto al ricorso n. 37 del 2017: 
    impugnazione del decreto del Capo del CFS n. 81279 comunicato  il
7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul  Bollettino  Ufficiale  del
CFS ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 177/2016, con cui e'
individuata l'amministrazione presso cui sono assegnati i ricorrenti. 
    Visti i ricorsi e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  della
difesa  e  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali - Corpo forestale dello Stato; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  10  gennaio  2018  il
dott.  Nicola  Fenicia  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
    1. Richiamata la sentenza non definitiva n. 183 del  16  febbraio
2018, resa nei medesimi giudizi riuniti di cui in  epigrafe,  con  la
presente ordinanza il collegio ritiene di dover  sollevare  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 8 comma 1 lettera  a)  della
legge n. 124 del 2015, e degli articoli da 7 a 14 e 18,  del  decreto
legislativo n. 177 del 2016, per violazione degli articoli 2, 4, 76 e
77 comma 1 della Costituzione, essendo la questione rilevante ai fini
della decisione del ricorso e non manifestamente infondata. 
    2. Analoga questione e' stata sollevata, in termini  maggiormente
ampi, dal Tribunale amministrativo regionale  per  l'Abruzzo  sezione
staccata di Pescara, con ordinanza del 16 agosto 2017 n. 235;  questo
Tribunale intende riaffrontare la questione, limitandola  al  profilo
dell'acquisizione non volontaria da parte del personale del CFS,  per
effetto della disciplina legislativa in esame, dello status militare. 
    3.  Appare   utile   ricordare   brevemente   i   passaggi   piu'
significativi di tale disciplina legislativa. 
    Lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e  l'assorbimento
della maggior parte delle sue  funzioni  e  personale  nell'Arma  dei
carabinieri e' stato disposto dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 e 18 del decreto legislativo n. 177 del 2016, in attuazione  della
delega conferita dall'art. 8 comma 1 lettera a) della  legge  n.  124
del 2015. 
    I  criteri  e  principi  direttivi  rinvenibili  in  tale  ultima
disposizione sono i seguenti: «riordino delle funzioni di polizia  di
tutela dell'ambiente, del territorio e del mare,  nonche'  nel  campo
della  sicurezza  e  dei  controlli   nel   settore   agroalimentare,
conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato  ed
eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia,  fatte
salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di  lotta
attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con  mezzi  aerei
degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco
con le connesse risorse e ferme restando la  garanzia  degli  attuali
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e  della
sicurezza agroalimentare e  la  salvaguardia  delle  professionalita'
esistenti, delle specialita' e  dell'unitarieta'  delle  funzioni  da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le  funzioni
trasferite e il transito del relativo personale»... «2)  in  caso  di
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in  un'ottica  di
razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa
Forza di polizia, nonche' la facolta' di transito, in un  contingente
limitato, previa determinazione delle relative modalita', nelle altre
Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle  funzioni  alle
stesse  attribuite  e  gia'  svolte  dal  medesimo   personale,   con
l'assunzione   della   relativa   condizione,   ovvero    in    altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
nell'ambito delle relative  dotazioni  organiche,  con  trasferimento
delle corrispondenti risorse finanziarie.». 
    Quindi il Governo era delegato a provvedere alla riorganizzazione
del  Corpo  forestale  dello  Stato  ed  eventuale  assorbimento  del
medesimo in altra Forza di polizia salvaguardando le professionalita'
esistenti,  le  specialita'  e  l'unitarieta'   delle   funzioni   da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le  funzioni
trasferite e il transito del relativo personale. 
    E il Governo ha attuato tale delega disponendo l'assorbimento del
Corpo forestale  nell'Arma  dei  carabinieri,  facendo  confluire  in
quest'ultima quasi tutte le  sue  funzioni  e  il  personale  a  esse
preposto. 
    In particolare, l'art. 7 comma 1 del decreto legislativo  n.  177
del 2016  ha  disposto  che:  «Il  Corpo  forestale  dello  Stato  e'
assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale  esercita  le  funzioni
gia' svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto
disposto dall'art. 2, comma 1, e ad  eccezione  delle  competenze  in
materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con
mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco ai sensi dell'art. 9,  nonche'  delle  funzioni  attribuite
alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di  finanza  ai  sensi
dell'art. 10 e  delle  attivita'  cui  provvede  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 11». 
    Conseguentemente, il comma 2  dell'art.  7  ha  rideterminato  le
funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri, includendovi quelle del
disciolto Corpo forestale  dello  Stato;  l'art.  8  ha  disposto  la
riorganizzazione   dell'Arma   dei   carabinieri    in    conseguenza
dell'assorbimento del  Corpo  forestale  dello  Stato;  l'art.  9  ha
disposto l'attribuzione al Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  di
specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato; l'art.  10  ha
disposto l'attribuzione alla  Polizia  di  Stato  e  al  Corpo  della
guardia di finanza di specifiche  funzioni;  l'art.  11  ha  disposto
l'attribuzione delle residuali funzioni  del  Corpo  forestale  dello
Stato  (in  materia  di  rappresentanza  e  tutela  degli   interessi
forestali nazionali in sede europea e internazionale;  certificazione
in materia di commercio internazionale e di detenzione  di  esemplari
di fauna e di flora  minacciati  di  estinzione;  tenuta  dell'elenco
degli alberi  monumentali)  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; l'art. 12 ha quindi  rideterminato  l'aumento
delle piante organiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco,  della  Polizia  di  Stato,  della  Guardia  di
finanza  e  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  in  misura  corrispondente  al  personale  destinato  alle
funzioni a essi trasferite. 
    Detto articolo ha disciplinato anche le  modalita'  del  transito
del personale (oltre che dei mezzi) del Corpo forestale nell'Arma dei
carabinieri, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nella  Polizia
di Stato, nella Guardia di finanza e nel  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  oltre  che,  a  domanda,  in  altre
amministrazione che sono «individuate, preferibilmente tra quelle che
svolgono funzioni attinenti alle professionalita'  del  personale  da
ricollocare». 
    In sostanza, in base all'art. 12 del decreto legislativo  n.  177
del 2016, il Capo del Corpo forestale dello Stato, con  provvedimenti
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
medesimo  decreto  legislativo,  deve  individuare,  sulla  base  del
servizio prestato e delle funzioni esercitate  all'atto  dell'entrata
in vigore, l'amministrazione - tra l'Arma dei carabinieri,  il  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, la Polizia di Stato,  la  Guardia  di
finanza  e  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali  -  presso  la  quale  ciascuna  unita'  di  personale   e'
assegnata. 
    Il medesimo art. 12, al comma 4, prevede poi che il personale del
disciolto Corpo forestale dello Stato - nei venti  giorni  successivi
alla pubblicazione del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  che  deve  individuare  (preferibilmente  tra  quelle   che
svolgono funzioni attinenti alle professionalita'  del  personale  da
ricollocare)  le  amministrazioni  statali,  diverse  dall'Arma   dei
carabinieri, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dalla  Polizia
di Stato, dalla Guardia di finanza e dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, e verso le quali  e'  consentito  il
transito - possa  presentare  domanda  per  detto  transito,  potendo
altresi' indicare, nella medesima domanda, se,  in  caso  di  mancato
accoglimento    della    stessa,    intenda    rimanere     assegnato
all'amministrazione del  comparto  sicurezza  o  al  Ministero  delle
politiche agricole come stabilito nel  decreto  del  Capo  del  Corpo
forestale (nel qual  caso,  il  mancato  accoglimento  della  domanda
determina la definitivita' del  provvedimento  di  assegnazione).  In
caso di mancanza di detta  indicazione,  il  non  accoglimento  della
domanda di transito in altra amministrazione  determina  l'automatica
partecipazione  di  tale  personale  a  forme  di  ricollocazione  in
mobilita' (cui consegue il trattamento economico dell'amministrazione
di destinazione,  ai  sensi  dell'art.  30,  comma  2-quinquies,  del
decreto legislativo n.  165  del  2001),  da  attuarsi  previo  esame
congiunto con le organizzazioni sindacali, e,  in  caso  di  «mancato
ulteriore  assorbimento  entro  il  31  dicembre  2016,  il  predetto
personale cessa di appartenere al  comparto  sicurezza  e  difesa»  e
viene collocato in disponibilita' ai sensi dell'art. 33, comma 8, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (cui   consegue   la
sospensione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e
il diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello  stipendio  e
dell'indennita' integrativa speciale,  con  esclusione  di  qualsiasi
altro emolumento  retributivo  comunque  denominato,  per  la  durata
massima di ventiquattro mesi). 
    Continuando nell'esame degli articoli del decreto legislativo  n.
177 del 2016 che hanno disposto lo scioglimento del Corpo  forestale,
si evidenzia  che  l'art.  13  disciplina  gli  aspetti  contabili  e
gestionali del transito del personale e dei mezzi del disciolto Corpo
forestale nelle altre Forze di Polizia; l'art. 14 disciplina  il  neo
costituito ruolo forestale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  introduce
l'art. 2214-quater al decreto legislativo  n.  66/2010  (testo  unico
sull'ordinamento militare), il quale al comma 2 prevede ora che:  «Il
personale del Corpo forestale dello Stato  transitato  nell'Arma  dei
carabinieri assume lo stato giuridico di militare»; gli articoli  15,
16 e 17 disciplinano l'inquadramento nei  ruoli  rispettivamente  dei
Vigili del fuoco, della Guardia di finanza e della Polizia di  Stato,
del personale del Corpo forestale transitato in tali  amministrazione
del comparto sicurezza; l'art. 18 detta le  disposizioni  transitorie
riguardanti il trasferimento all'Arma dei  carabinieri  dei  rapporti
attivi e passivi intestati al disciolto Corpo forestale,  nonche'  la
disciplina dei  procedimenti  pendenti  riguardanti  il  rapporto  di
lavoro e di quiescenza del personale transitato nelle varie Forze  di
polizia; l'art. 19, infine, contiene norme di carattere finanziario. 
    4. Cio' premesso,  in  attuazione  di  tale  riforma  sono  stati
adottati i decreti del Capo del  Corpo  forestale,  impugnati  con  i
ricorsi  in  esame,  di  assegnazione  dei  ricorrenti  all'Arma  dei
carabinieri.  E'  dunque  evidente,  in  punto  di  rilevanza   della
questione  di  legittimita'  costituzionale,  che   la   declaratoria
d'incostituzionalita'    delle    norme    censurate    comporterebbe
l'illegittimita' dei decreti impugnati e dunque  il  loro  necessario
annullamento da parte di questo tribunale amministrativo regionale. 
    Ne'  puo'  incidere  sulla  rilevanza  della  questione,   basata
sull'acquisizione non volontaria dello status militi,  il  fatto  che
gli odierni ricorrenti abbiano la possibilita' di chiedere di  essere
assegnati alle altre amministrazioni statali individuate con  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri:  tale  possibilita'  non
concretizza, infatti, per essi, una reale condizione di  liberta'  di
scelta, in  quanto  lo  sbilanciamento  tra  le  due  alternative  li
costringe di fatto ad optare per la  militarizzazione;  invero,  come
anche si dira' appresso trattando  il  profilo  della  non  manifesta
infondatezza, le altre amministrazioni statali diverse dall'Arma  dei
carabinieri rispetto alle quali puo'  esercitarsi  l'opzione  non  si
presentano omogenee rispetto al Corpo forestale, non  trattandosi  di
forze di polizia  ad  ordinamento  civile;  e'  previsto  inoltre  un
contingente  estremamente  circoscritto  di  posti  disponibili  (600
posti) rispetto al numero dei forestali (circa 8.000), a conferma del
fatto  che  l'opzione  alternativa  e'  ab  origine  concepita   come
ristretta se non eccezionale; infine, il mancato  accoglimento  della
domanda di transito in altre amministrazioni espone gli interessati a
conseguenze penalizzanti che possono comportare anche la collocazione
in disponibilita' e  quindi  l'estinzione  del  rapporto  di  lavoro;
rischiando  quindi  di  rivelarsi,   la   strada   alternativa   alla
militarizzazione, un vicolo stretto e senza sbocchi. 
    5. In punto di non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale,  si  evidenzia  invece  che  la  forzata
assunzione dello status giuridico militare, con tutte le  limitazioni
e  penalizzazioni  connesse  a  tale  status,  e   la   corrispettiva
cessazione delle funzioni di polizia ad ordinamento civile in capo al
personale  del  CFS,  sembrano  incidere   significativamente   sulla
fondamentale liberta' di autodeterminazione dell'individuo,  tutelata
dall'art. 2 della Costituzione, che riconosce e afferma il valore del
singolo individuo, nonche' il suo diritto di sviluppare pienamente la
propria personalita', effettuando autonomamente le proprie  scelte  e
facendo valere i propri diritti e adempiendo ai propri doveri. 
    Tale  liberta'  di   autodeterminazione   trova   una   specifica
declinazione,  nella  materia   del   lavoro,   nell'art.   4   della
Costituzione, con il riconoscimento della liberta' di scelta di  ogni
cittadino della propria attivita' lavorativa;  il  che  comporta,  da
parte  dei  pubblici  poteri,  il  dovere  di  astensione   da   ogni
interferenza nella liberta' del singolo di scegliere autonomamente la
professione che maggiormente si addice alla propria personalita'. 
    La  riorganizzazione  della   pubblica   amministrazione   e   la
razionalizzazione del suo  assetto  sono  esigenze  che  non  possono
portare a sacrificare tali liberta' fondamentali dell'individuo;  per
contro,  la  riforma  recata  dalla  legge  delega  e   dal   decreto
legislativo attuativo  in  esame,  determinando  la  militarizzazione
forzata della massima parte membri del  CFS,  sembrano  anteporre  le
suddette esigenze pubbliche  al  valore  dell'individuo,  comprimendo
tali liberta' nel loro nucleo essenziale. 
    E' peraltro indubbio che l'acquisizione  dello  status  giuridico
militare  deve  essere  la  conseguenza   della   scelta   libera   e
incondizionata d'intraprendere la carriera militare. 
    A tal proposito, e' appena  il  caso  di  evidenziare  che,  come
enunciato espressamente nell'art. 1465 del decreto legislativo n.  66
del 2010, «Ai militari spettano i diritti che la  Costituzione  della
Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire  l'assolvimento  dei
compiti  propri  delle  Forze  armate  sono   imposte   ai   militari
limitazioni  nell'esercizio  di  alcuni  di  tali  diritti,   nonche'
l'osservanza  di  particolari   doveri   nell'ambito   dei   principi
costituzionali»; e che i medesimi, tra l'altro, sono soggetti  ad  un
regime di disciplinare e gerarchico  molto  piu'  intenso  di  quello
delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, che si riverbera  anche
nel rapporto di servizio (cfr. ad esempio la natura di ordini di gran
parte degli atti di gestione del  rapporto  di  servizio)  oltre  che
sulla liberta' personale (sulla quale incidono ad esempio le sanzioni
disciplinari di corpo); sono soggetti al codice  penale  militare  di
pace; alla giurisdizione della magistratura militare; all'obbligo  di
difesa militare  della  Patria,  e  sono  tenuti  ad  affrontare,  se
necessario, anche il rischio di sacrificare la vita. 
    6. L'assenza di una libera scelta nel transito  in  questione  si
ricava dalla disciplina prevista dall'art. 12 all'art. 12 del decreto
legislativo  n.  177  del  2016  sopra  descritta:  in  sostanza,  il
personale assegnato all'Arma dei carabinieri (o  ad  altra  forza  di
polizia o al Ministero delle politiche agricole), se rinuncia a  tale
assegnazione si espone a procedure di mobilita' e al collocamento  in
disponibilita', quindi ad un sicuro  peggioramento  delle  condizioni
giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro  e  a  una  possibile
estinzione dello stesso, previa collocazione in disponibilita' per 24
mesi. 
    Cio' senza considerare che l'incertezza e il conseguente  rischio
di esporsi a una tale procedura (circostanze che appaiono sufficienti
a sconsigliare ai piu' di percorrere  tale  strada)  risiedono,  come
gia' detto, anche nell'esiguo numero  di  posti  disponibili  per  il
transito di personale in altre amministrazioni  (circa  600  posti  a
fronte di circa 8.000 forestali). 
    Tale esiguo numero di posti disponibili in altre  amministrazioni
civili dello Stato, se da un lato appare  giustificato  dall'esigenza
di non disperdere il  personale  del  Corpo  forestale  e  quindi  di
mantenere i medesimi livelli di efficienza imposti dalla legge delega
(come rilevato anche dal Consiglio di Stato nel parere  n.  1183  del
2016), dall'altro rende meramente formale  e  astratta  (secondo  una
valutazione che deve necessariamente essere compiuta ex ante,  e  non
ex post, allorche' l'esiguo numero di  personale  che  ha  scelto  la
strada del transito ad altra  amministrazione  e'  appunto  l'effetto
dell'esiguita'  dei  posti  e  dell'incertezza  del  suo  esito)   la
possibilita'  di  scelte  alternative  alla  «militarizzazione»,  per
coloro  i  quali  vi  sono  ricompresi  in  virtu'   delle   funzioni
precedentemente esercitate; non essendo peraltro affatto garantita la
presenza di posti  disponibili  in  altre  amministrazioni,  di  pari
qualifica e grado del possibile interessato, nell'ambito della stessa
Regione di residenza di quest'ultimo. 
    D'altro canto,  la  necessita'  di  un  transito  tendenzialmente
completo  nell'Arma  dei  carabinieri  e'  assicurata   dal   decreto
legislativo proprio in attuazione  dei  criteri  di  delega,  dovendo
essere mantenuti gli attuali livelli di presidio  dell'ambiente,  del
territorio e del mare, cui era preposto il disciolto Corpo forestale. 
    E' dunque chiaro che i ricorrenti sono stati  destinati  all'Arma
dei carabinieri acquisendo lo status giuridico militare ope  legis  e
non in base ad una libera scelta. 
    7. Sotto i profili appena illustrati, appaiono quindi violati gli
articoli 2 e 4 della Costituzione, in particolare  l'art.  2  laddove
non e'  stato  rispettato  il  principio  di  autodeterminazione  del
personale del Corpo forestale, e l'art. 4,  laddove  il  rapporto  di
impiego e di servizio appare  radicalmente  mutato  con  l'assunzione
dello status di militare, pur in mancanza di  una  scelta  pienamente
libera e  volontaria  da  parte  del  medesimo  personale  del  Corpo
forestale. 
    8. Sotto altro profilo d'incostituzionalita' ritiene il  collegio
che la legge  delegante,  all'art.  8  comma  1,  lettera  a),  abbia
dettato, in merito alla riorganizzazione del  Corpo  forestale  dello
Stato,  direttive  eccessivamente  vaghe  e  generiche,   soprattutto
laddove prevede l'eventuale assorbimento del medesimo «in altra Forza
di polizia» senza fissazione  dei  criteri  alla  cui  stregua  poter
individuare tale Forza di polizia  di  destinazione,  e  senza  tener
conto delle peculiarita' ordinamentali di ciascun corpo  di  polizia.
Cosicche', la legge delegante, per via di tale sua ambiguita', sembra
valicare  i  limiti  prescritti  dall'art.  76  della   Costituzione,
rappresentati dalla «determinazione di principi e criteri  direttivi»
e dalla definizione degli oggetti dell'intervento legislativo. 
    La riprova della difettosa  formulazione  dei  criteri  guida  si
coglie proprio nel conseguente disorientamento del Governo, il quale,
al momento di attuare la riforma, in assenza di criteri che potessero
guidarlo nell'individuazione della Forza di polizia  piu'  idonea  ad
assorbire il Corpo forestale e piu' conforme ad  esso,  abbia  scelto
l'Arma dei carabinieri,  ovvero  il  corpo  di  polizia,  fra  quelli
esistenti, meno omogeneo e finanche incompatibile dal punto di  vista
ordinamentale con il Corpo forestale. 
    Si ritiene dunque che la scelta operata dal Governo sia l'effetto
di una originaria illegittimita' dell'art. 8,  comma  1,  lettera  a)
della  legge  124  del  2015,  per  violazione  dell'art.  76   della
Costituzione. 
    9. Diversamente,  ove  si  dovesse  ritenere  esente  da  profili
d'incostituzionalita' la  legge  delegante,  allora  l'illegittimita'
cadrebbe sull'interpretazione da parte del Governo, dei criteri della
delega, nel senso della possibile militarizzazione del personale  del
Corpo  forestale,  e  dunque  in  senso  non  conforme  al   contesto
costituzionale e legislativo  di  riferimento  per  le  ragioni  gia'
esposte. 
    Infatti, in ipotesi, al  fine  di  evitare  l'interferenza  sulle
liberta' fondamentali di cui si  e'  detto  sopra,  avrebbero  potuto
essere  trovate   soluzioni   organizzative   alternative,   comunque
compatibili con la funzionalita' della riforma: come, ad esempio,  il
trasferimento delle funzioni  e,  dunque,  del  personale  del  Corpo
forestale all'interno della Polizia di Stato, con la previsione, come
opzione facoltativa, del transito nelle altre  forze  di  polizia  ad
ordinamento  militare,  diverse  da  quella  assorbente  (Guardia  di
finanza e  Carabinieri).  Tale  soluzione,  che  avrebbe  visto  come
elettiva una Forza di polizia ad ordinamento civile, compatibile  per
funzioni e professionalita' con il CFS, avrebbe evitato al  personale
trasferito le penalizzazioni connesse all'acquisizione non volontaria
dello status militare. 
    In  tal  caso  risulterebbe  violato,  da   parte   del   decreto
legislativo  n. 177/2016,   anche   l'art.   77,   comma   1,   della
Costituzione,  non  avendo  il  legislatore  delegato  rispettato  la
volonta' del delegante, che non poteva essere quella  -  contrastante
con l'ordinamento - di consentire il mutamento  della  condizione  da
civile a militare del personale del disciolto CFS. 
    10. Per  tutte  le  considerazioni  suesposte,  occorre  pertanto
rimettere la  questione  alla  Corte  costituzionale  sospendendo  la
pronuncia nel presente giudizio. 
    11. Ai sensi dell'art. 23, secondo e terzo comma, della legge  11
marzo 1953,  n.  87,  il  presente  giudizio  e'  sospeso  fino  alla
definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    12. Ai sensi dell'art. 23, quarto comma,  della  legge  11  marzo
1953,  n.  87,  la  presente  ordinanza  e'  notificata  alle   parti
costituite e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.