ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel conflitto di attribuzione tra  enti  sorto  a  seguito  della
deliberazione della Giunta regionale del Veneto  13  marzo  2018,  n.
306/DRG, recante: «Indizione referendum consultivo  sul  progetto  di
legge n. 8 di iniziativa popolare relativo a "Suddivisione del Comune
di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia  e  Mestre".  Indizione
della consultazione referendaria per domenica 30  settembre  2018  ed
approvazione del quesito referendario», promosso dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato  l'11-15  maggio  2018,
depositato in cancelleria il 21 maggio 2018, iscritto  al  n.  2  del
registro  conflitti  tra  enti  2018  e  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    udito nella camera di consiglio del 17  luglio  2018  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto  che  il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
proposto, con il  ricorso  in  epigrafe,  conflitto  di  attribuzione
contro la Regione Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, della
deliberazione 13 marzo  2018,  n.  306/DRG,  della  Giunta  di  detta
Regione, recante «Indizione referendum  consultivo  sul  progetto  di
legge n. 8 di iniziativa popolare relativo a "Suddivisione del Comune
di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia  e  Mestre".  Indizione
della consultazione referendaria per domenica 30  settembre  2018  ed
approvazione del quesito  referendario»,  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione n. 27 del 16 marzo  2018,  ritenuta  invasiva
della sfera di competenza attribuita allo Stato,  in  riferimento  ai
parametri fissati negli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p),  e
133 della Costituzione, in relazione all'art. 1, commi 19 e 22, della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'  metropolitane,
sulle province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni),  nonche'  in
relazione all'art. 1 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012,
n. 1 (Statuto del Veneto) e agli artt. 2 e  10  dello  statuto  della
Citta' metropolitana di Venezia, approvato  con  deliberazione  della
Conferenza metropolitana n. 1 in data 20 gennaio 2016; 
    che infatti, secondo il  ricorrente,  la  suddetta  deliberazione
«esprime[rebbe] in modo chiaro e inequivoco la pretesa della  Regione
di intervenire sul  territorio  del  comune  capoluogo  della  Citta'
metropolitana [...], interferendo con le attribuzioni  statali  sugli
organi della Citta' metropolitana», poiche' il comma 22  dell'art.  1
della legge n. 56 del 2014 «prevede [...] una  ipotesi  esclusiva  di
modifica di quel territorio mediante un procedimento che, nel caso in
cui si intenda  eleggere  direttamente  il  sindaco  e  il  consiglio
metropolitano, affida al comune capoluogo l'iniziativa di  articolare
il territorio del Comune  capoluogo  in  piu'  comuni»  (circostanza,
quest'ultima, nella specie non verificatasi, stante, anzi,  la  netta
opposizione ad una tale opzione da parte del Comune di  Venezia,  che
ne ha, a sua volta, impugnato i provvedimenti  attuativi  innanzi  al
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto); 
    che il proposto conflitto - precisa ancora il  ricorrente  -  non
pone «in discussione la possibilita' di devolvere - in via generale -
la materia della modificazione  delle  circoscrizioni  comunali  alla
competenza regionale, ai  sensi  dell'articolo  133,  secondo  comma,
della Costituzione, come recepito  nell'ordinamento  regionale  dalla
legge regionale n. 25 del 1992», muove bensi' dal rilievo  che,  «nel
caso di specie, come negli altri casi in cui si verta in  materia  di
separazione  territoriale  del  Comune-capoluogo  metropolitano,   il
titolo di competenza legislativa e' quello statale,  ai  sensi  degli
articoli  114,  117,  secondo  comma,  lettera  p),   e   133   della
Costituzione, e la relativa disciplina va  quindi  individuata  nelle
previsioni di cui alla legge n.  56  del  2014».  Il  che  troverebbe
conferma anche nelle previsioni statutarie (art. 2,  comma  2,  dello
statuto della Citta' metropolitana di Venezia), a tenore delle  quali
«[l]e variazioni del territorio  metropolitano  sono  regolate  dalla
Costituzione e dalla legge dello  Stato»,  oltre  che  nello  statuto
della stessa  Regione  Veneto,  laddove,  all'art.  1,  sancisce  che
Venezia, Citta' metropolitana, e' il capoluogo del Veneto; 
    che cio', dunque, radicherebbe l'"attualita'" della lesione delle
prerogative statuali che il Governo ha interesse  a  rimuovere  e  la
«sussistenza del tono costituzionale del conflitto»; 
    che la Regione Veneto, costituitasi con  atto  depositato  il  18
giugno  2018,  ha  preliminarmente  eccepito  l'inammissibilita'  del
conflitto, in quanto il deliberato referendum  consultivo  ricadrebbe
comunque nella sua competenza legislativa e amministrativa, anche  ai
sensi dell'art. 1, comma 22, della legge  n.  56  del  2014,  con  la
conseguenza che le controversie relative  alla  sua  regolarita'  non
potrebbero costituire oggetto di conflitto tra  Stato  e  Regione.  E
perche'  difetterebbe,  a  suo  avviso,  l'attualita'  della  lesione
denunciata, costituendo  quel  referendum  non  altro  che  una  fase
interna  al  procedimento  di  eventuale  approvazione  della   legge
regionale di variazione delle circoscrizioni comunali, cui andrebbero
in prosieguo  riservate  le  prospettate  censure  di  illegittimita'
costituzionale; 
    che,  nel  merito,  la  resistente   ha   poi   prospettato   che
l'interpretazione piu' corretta del comma 22 dell'art. 1 della  legge
n.  56  del  2014  sia  quella  per  cui  esso  «regol[i]  solo   una
particolarissima   specie   di   cambiamento   dei   confini   (cioe'
l'articolazione territoriale in occasione del passaggio  all'elezione
a suffragio universale degli organi di governo metropolitano), mentre
si disinteress[i] di tutte le  altre  fattispecie  di  mutamento  dei
confini che sono ricompresi nella previsione  di  cui  all'art.  133,
comma secondo della Costituzione». E, in subordine, ha chiesto che  -
ove non si  condivida  una  siffatta  esegesi  del  citato  comma  22
(quella, cioe', di una «doppia via per la modifica  territoriale  dei
comuni capoluogo di citta' metropolitana»)  -  questa  Corte  sollevi
avanti a se' la questione di legittimita'  costituzionale  del  comma
stesso, per contrasto con gli artt. 3 e 133, secondo comma, Cost.,  e
«valuti» altresi', l'eccezione di illegittimita'  costituzionale  del
precedente comma 19 del predetto art. 1 della legge n. 56  del  2014,
in riferimento ai medesimi artt. 3 e 133,  secondo  comma,  oltreche'
all'art. 1, Cost. 
    Considerato   che,   con   atto   depositato   per   il   tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato il 6 luglio 2018, il  Presidente
del Consiglio dei ministri - dopo aver premesso che,  «a  seguito  di
nuova  valutazione  del  merito  della  vicenda,  il  Consiglio   dei
Ministri, all'esito dell'esame svolto nella seduta del 2 luglio 2018,
ha ritenuto non sussistere piu'  l'interesse  alla  coltivazione  del
ricorso»  per  conflitto  avverso  la  riferita  deliberazione  della
Regione Veneto - ha rinunciato al ricorso; 
    che, con delibera adottata nella medesima data del 6 luglio 2018,
depositata il 13 luglio successivo, la Regione Veneto ha accettato la
rinunzia; 
    che cio' comporta l'estinzione del processo, ai  sensi  dell'art.
25, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.