Ricorso, ex art. 127 della Costituzione, del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede in Bari (70100 - BA), Lungomare N. Sauro n. 33. Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale 11 giugno 2018, n. 22, nella parte in cui ricomprendono tra gli enti beneficiari della legge «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 2 agosto 2018. Sul B.U.R. Puglia n. 80 del 15 giugno 2018 e' stata pubblicata la legge regionale 11 giugno 2018 n. 22, recante «Norme sulla concessione in comodato d'uso di immobili regionali a Enti no-profit che operano in campo socio-sanitario». All'art. 1 («Finalita'») la legge regionale precisa che: la Regione Puglia, ai sensi degli articoli 2 e 3, secondo comma 4, secondo comma, e 9 e 18 della Costituzione della Repubblica italiana, e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e della normativa regionale in materia di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, nonche' dell'art. 13 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), riconosce il valore sociale e la funzione delle attivita' svolte dagli enti del Terzo settore come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale. L'art. 2 («Oggetto») dispone che: in attuazione delle finalita' indicate all'art. 1 e nell'esercizio delle facolta' previste per la regione nel decreto legislativo n. 117/2017 e della normativa regionale di riferimento, la Regione Puglia individua i beni di proprieta' regionali, non occupati e non gia' finalizzati ad altri usi, per i quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo settore, che svolgano attivita' nel settore sociosanitario, socioeducativo e socioassistenziale, possono presentare istanza di comodato d'uso, per l'utilizzo degli stessi immobili per le finalita' statutarie e in coerenza con i fabbisogni delle comunita' locali e con le programmazioni sociale e sanitaria di livello regionale e territoriale. L'art. 3 («Definizioni») prevede infine che: ai fini della presente legge, e ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017, si definiscono enti del Terzo settore cui sono estesi gli obiettivi di cui all'art. 2, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, gli oratori di cui alla legge regionale 5 luglio 2016, n. 17 (Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attivita' di oratorio). Orbene, ritiene il Presidente del Consiglio che quest'ultima disposizione, in combinato disposto con il precedente art. 2, si ponga in contrasto con l'art. 117 secondo comma lettera e) Cost. in tema di «tutela della concorrenza» riservata alla competenza esclusiva dello Stato, laddove ricomprende tra i soggetti beneficiari della legge «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali». Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti Motivi La disposizione impugnata si pone in contrasto in particolare con l'art. 71, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 117/2017 (recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106») il quale cosi' dispone: «Lo Stato, le regioni e province autonome e gli enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprieta', non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile». Come si vede, la norma nazionale esclude espressamente tra i possibili soggetti beneficiari della utilizzazione gratuita di beni degli enti territoriali, le «imprese sociali». Il motivo della esclusione deriva dal fatto che nonostante le loro finalita' sociali, tali imprese operano comunque all'interno di un mercato concorrenziale, con la conseguenza che la concessione a tali soggetti di un'agevolazione (quale certamente e' l'attribuzione in comodato d'uso di un immobile) sarebbe idonea ad incidere sulla concorrenza nei confronti di altre imprese alle quali tale possibilita' non e' consentita. Cio' emerge chiaramente anche dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 117/2017, dove si precisa che «L'art. 71 ripropone estendendo i relativi benefici a tutti gli enti del Terzo settore di cui alla legge n. 106/2016 e al presente decreto legislativo, con l'eccezione delle imprese sociali in ragione della specificita' di queste ultime e per evitare situazioni distorsive della concorrenza con le altre tipologie di imprese, alcune disposizioni gia' in vigore. In particolare, il comma 1 corrisponde al comma 4 dell'art. 32 della legge n. 383/2000, che consente alle APS di svolgere le proprie attivita' istituzionali presso le proprie sedi e i locali a disposizione senza previo cambio di destinazione d'uso. La ratio e' consentire lo svolgimento delle attivita' istituzionali di interesse generale presso la propria sede anche temporanea, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; naturalmente tali attivita', comunque di tipo istituzionale, non devono avere carattere produttivo. I commi 2 e 4 estendono a tutti gli enti del terzo settore (sempre con esclusione delle imprese sociali) i benefici gia' previsti rispettivamente dai commi 1 (per le sole associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato) e 5 (per le sole APS) del citato art. 32 della legge n. 383/2000, consentendo rispettivamente agli enti del terzo settore, per lo svolgimento delle rispettive attivita' istituzionali, di ottenere in comodato dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali beni immobili e mobili di proprieta' delle stesse ma non utilizzati (ponendo a carico degli enti comodatari l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e spesa, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile); nonche' di accedere alle forme di agevolazione e alle facilitazioni previste per i privati (ad esempio alle forme di credito edilizio agevolato previsto dalla normativa nazionale e regionale) in caso di costruzione o manutenzione conservativa e straordinaria, di adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza, delle strutture e degli edifici da utilizzare per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Cio', naturalmente, a parita' di condizioni con gli altri soggetti privati e nel limite delle risorse finanziarie comunque disponibili. Anche in questo caso la ratio e' quella di estendere (fatta la suddetta eccezione delle imprese sociali) a tutti gli enti del terzo settore, disciplinati congiuntamente, forme di benefici finora rinvenibili in disposizioni specifiche riferite solo ad alcune tipologie di esse (prevalentemente le associazioni di promozione sociale e in alcuni casi le organizzazioni di volontariato), in considerazione del particolare riconoscimento del valore sociale delle attivita' svolte dagli enti del terzo settore nel loro complesso. Infine, il comma 3 si propone di coordinare la normativa gia' esistente in materia di concessione di immobili demaniali culturali a soggetti privati a canone agevolato per finalita' di restauro e apertura alla pubblica fruizione (art. 3-bis del decreto-legge n. 351/2001 e art.1, commi 303, 304 e 305 della legge n. 311/2004), incentrata sul principio di solidarieta', con la disciplina del partenariato pubblico-privato introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici (art. 151, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016). Tale disciplina introduce procedure semplificate di scelta del partner finalizzate alla valorizzazione degli immobili culturali demaniali, e appare particolarmente opportuna laddove il partner sia un ente del Terzo settore. Si prevede che le concessioni in parola siano assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni». Ad ulteriore conferma di quanto detto, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»), al fine di evitare di incorrere in violazioni delle regole europee in tema di aiuti di Stato, all'art. 18 («Misure, fiscali e di sostegno economico») prevede espressamente al comma 9 che: «L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 16 [«Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali»] e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali». Appare dunque evidente come la disciplina delle agevolazioni alle imprese sociali, realta' economiche che operano sul mercato (1) , rientri nella competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi del citato art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. e non potevano dunque le disposizioni impugnate disporre in modo diverso rispetto a quanto previsto dalla norma interposta (il citato art. 71 comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017). Da cio' la illegittimita' costituzionale delle disposizioni regionali impugnate. (1) L'art. 1 comma 1 del citato decreto legislativo n. 112/2017, definisce imprese sociali quelle che «esercitano in via stabile e principale un'attivita' d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per - finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, adottando modalita' di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il piu' ampio coinvolgimento dei lavoratori. degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attivita'»