Ricorso, ex art.  127  della  Costituzione,  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, contro la  Regione
Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,
con sede in Bari (70100 - BA), Lungomare N. Sauro n. 33. 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli  artt.
2 e 3 della legge regionale 11 giugno 2018, n. 22, nella parte in cui
ricomprendono tra  gli  enti  beneficiari  della  legge  «le  imprese
sociali, incluse  le  cooperative  sociali»,  come  da  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 2 agosto 2018. 
    Sul B.U.R. Puglia n. 80 del 15 giugno 2018 e' stata pubblicata la
legge  regionale  11  giugno  2018  n.  22,  recante   «Norme   sulla
concessione in comodato d'uso di immobili regionali a Enti  no-profit
che operano in campo socio-sanitario». 
    All'art. 1 («Finalita'») la legge regionale precisa che: 
        la Regione Puglia, ai sensi degli articoli  2  e  3,  secondo
comma 4, secondo comma, e 9 e 18 della Costituzione della  Repubblica
italiana, e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106), e della  normativa  regionale  in
materia di  organizzazioni  di  volontariato  e  di  associazioni  di
promozione sociale, nonche' dell'art. 13  della  legge  regionale  12
maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), riconosce il valore
sociale e la funzione delle attivita' svolte  dagli  enti  del  Terzo
settore  come   espressione   di   partecipazione,   solidarieta'   e
pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne
favorisce l'apporto originale per il conseguimento  di  finalita'  di
carattere  sociale,  civile  e  culturale  e  di  ricerca   etica   e
spirituale. 
    L'art. 2 («Oggetto») dispone che: 
        in  attuazione  delle  finalita'  indicate   all'art.   1   e
nell'esercizio delle facolta' previste per  la  regione  nel  decreto
legislativo n. 117/2017 e della normativa regionale  di  riferimento,
la Regione Puglia individua  i  beni  di  proprieta'  regionali,  non
occupati e non  gia'  finalizzati  ad  altri  usi,  per  i  quali  le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale
e gli altri enti  del  Terzo  settore,  che  svolgano  attivita'  nel
settore sociosanitario, socioeducativo e socioassistenziale,  possono
presentare istanza di comodato d'uso,  per  l'utilizzo  degli  stessi
immobili per le finalita' statutarie e in coerenza con  i  fabbisogni
delle comunita' locali e con le programmazioni sociale e sanitaria di
livello regionale e territoriale. 
    L'art. 3 («Definizioni») prevede infine che: 
        ai fini della presente legge, e ai sensi dell'art. 4 comma  1
del decreto legislativo n. 117/2017, si definiscono  enti  del  Terzo
settore  cui  sono  estesi  gli  obiettivi  di  cui  all'art.  2,  le
organizzazioni  di  volontariato,  le  associazioni   di   promozione
sociale, gli  enti  filantropici,  le  imprese  sociali,  incluse  le
cooperative sociali, gli oratori di cui alla legge regionale 5 luglio
2016, n. 17 (Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione
socioeducativa delle attivita' di oratorio). 
    Orbene, ritiene il  Presidente  del  Consiglio  che  quest'ultima
disposizione, in combinato disposto con  il  precedente  art.  2,  si
ponga in contrasto con l'art. 117 secondo comma lettera e)  Cost.  in
tema  di  «tutela  della  concorrenza»  riservata   alla   competenza
esclusiva dello Stato, laddove ricomprende tra i soggetti beneficiari
della legge «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali». 
    Propone pertanto  questione  di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    La disposizione impugnata si pone in contrasto in particolare con
l'art. 71,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto  legislativo  n.
117/2017 (recante «Codice del Terzo settore,  a  norma  dell'art.  1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,  n.  106»)  il  quale
cosi' dispone: 
        «Lo Stato, le regioni e province autonome e gli  enti  locali
possono concedere  in  comodato  beni  mobili  ed  immobili  di  loro
proprieta', non utilizzati per  fini  istituzionali,  agli  enti  del
Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento
delle loro attivita' istituzionali. La cessione in  comodato  ha  una
durata  massima  di  trent'anni,   nel   corso   dei   quali   l'ente
concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura
e spese, gli  interventi  di  manutenzione  e  gli  altri  interventi
necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile». 
    Come si vede, la norma  nazionale  esclude  espressamente  tra  i
possibili soggetti beneficiari della utilizzazione gratuita  di  beni
degli enti territoriali, le «imprese sociali». 
    Il motivo della esclusione deriva dal  fatto  che  nonostante  le
loro finalita' sociali, tali imprese operano comunque all'interno  di
un mercato concorrenziale, con la conseguenza che  la  concessione  a
tali soggetti di un'agevolazione (quale certamente e'  l'attribuzione
in comodato d'uso di un immobile) sarebbe idonea  ad  incidere  sulla
concorrenza  nei  confronti  di  altre  imprese   alle   quali   tale
possibilita' non e' consentita. 
    Cio' emerge chiaramente anche  dalla  relazione  illustrativa  al
decreto legislativo n. 117/2017, dove si precisa che 
        «L'art. 71 ripropone estendendo i relativi benefici  a  tutti
gli enti del Terzo settore  di  cui  alla  legge  n.  106/2016  e  al
presente decreto legislativo, con l'eccezione delle  imprese  sociali
in  ragione  della  specificita'  di  queste  ultime  e  per  evitare
situazioni distorsive della concorrenza con  le  altre  tipologie  di
imprese, alcune disposizioni  gia'  in  vigore.  In  particolare,  il
comma 1 corrisponde al comma 4 dell'art. 32 della legge n.  383/2000,
che consente alle APS di svolgere le proprie attivita'  istituzionali
presso le proprie sedi e i locali a disposizione senza previo  cambio
di destinazione d'uso. La ratio e' consentire  lo  svolgimento  delle
attivita' istituzionali di interesse generale presso la propria  sede
anche temporanea, indipendentemente  dalla  destinazione  urbanistica
dei locali stessi; naturalmente  tali  attivita',  comunque  di  tipo
istituzionale, non devono avere carattere produttivo. I commi 2  e  4
estendono a tutti gli enti del terzo settore (sempre  con  esclusione
delle imprese sociali) i benefici gia' previsti  rispettivamente  dai
commi  1  (per  le  sole  associazioni  di   promozione   sociale   e
organizzazioni di volontariato) e 5 (per le sole APS) del citato art.
32 della legge n. 383/2000, consentendo rispettivamente agli enti del
terzo  settore,  per  lo  svolgimento  delle   rispettive   attivita'
istituzionali, di ottenere in comodato dallo Stato, dalle  regioni  e
province autonome e dagli enti  locali  beni  immobili  e  mobili  di
proprieta' delle stesse ma non utilizzati  (ponendo  a  carico  degli
enti comodatari l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e
spesa,  gli  interventi  di  manutenzione  e  gli  altri   interventi
necessari a mantenere la  funzionalita'  dell'immobile);  nonche'  di
accedere alle forme di agevolazione e alle facilitazioni previste per
i privati (ad  esempio  alle  forme  di  credito  edilizio  agevolato
previsto  dalla  normativa  nazionale  e  regionale)   in   caso   di
costruzione  o  manutenzione   conservativa   e   straordinaria,   di
adeguamento  alle  disposizioni  in  materia  di   sicurezza,   delle
strutture e degli edifici da  utilizzare  per  lo  svolgimento  delle
attivita' istituzionali. Cio', naturalmente, a parita' di  condizioni
con gli altri soggetti privati e nel limite delle risorse finanziarie
comunque disponibili. 
    Anche in questo caso la ratio e' quella di  estendere  (fatta  la
suddetta eccezione delle imprese sociali) a tutti gli enti del  terzo
settore,  disciplinati  congiuntamente,  forme  di  benefici   finora
rinvenibili  in  disposizioni  specifiche  riferite  solo  ad  alcune
tipologie di esse  (prevalentemente  le  associazioni  di  promozione
sociale e in alcuni  casi  le  organizzazioni  di  volontariato),  in
considerazione del  particolare  riconoscimento  del  valore  sociale
delle  attivita'  svolte  dagli  enti  del  terzo  settore  nel  loro
complesso. 
    Infine, il comma 3 si propone di  coordinare  la  normativa  gia'
esistente in materia di concessione di immobili demaniali culturali a
soggetti privati a canone  agevolato  per  finalita'  di  restauro  e
apertura alla pubblica fruizione (art.  3-bis  del  decreto-legge  n.
351/2001 e art.1, commi 303, 304 e  305  della  legge  n.  311/2004),
incentrata sul principio  di  solidarieta',  con  la  disciplina  del
partenariato  pubblico-privato  introdotta  dal  nuovo   codice   dei
contratti pubblici (art. 151, comma  3  del  decreto  legislativo  n.
50/2016). Tale disciplina introduce procedure semplificate di  scelta
del partner finalizzate alla valorizzazione degli immobili  culturali
demaniali, e appare particolarmente opportuna laddove il partner  sia
un ente del Terzo settore. Si prevede che le  concessioni  in  parola
siano assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento
dell'equilibrio economico finanziario dell'iniziativa e comunque  non
eccedente i 50 anni». 
    Ad ulteriore conferma di quanto detto, il decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 112 (recante «Revisione della disciplina  in  materia
di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2,  lettera  c)  della
legge 6 giugno 2016, n. 106»), al fine di  evitare  di  incorrere  in
violazioni delle regole europee in tema di aiuti di  Stato,  all'art.
18 («Misure, fiscali e di sostegno economico») prevede  espressamente
al comma 9 che: 
        «L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente  articolo  e
dell'art. 16 [«Fondo per la promozione e lo  sviluppo  delle  imprese
sociali»] e' subordinata, ai sensi dell'art. 108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione
della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali». 
    Appare dunque evidente come la disciplina delle agevolazioni alle
imprese sociali, realta' economiche che operano sul mercato (1)     ,
rientri nella competenza esclusiva del legislatore statale  ai  sensi
del citato art. 117, secondo comma, lett. e)  Cost.  e  non  potevano
dunque le disposizioni impugnate disporre in modo diverso rispetto  a
quanto previsto dalla norma interposta (il citato art. 71 comma 2 del
decreto legislativo n. 117/2017). 
    Da  cio'  la  illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni
regionali impugnate. 

(1) L'art. 1 comma 1 del  citato  decreto  legislativo  n.  112/2017,
    definisce imprese sociali quelle che «esercitano in via stabile e
    principale un'attivita' d'impresa di  interesse  generale,  senza
    scopo di lucro e per - finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di
    utilita' sociale, adottando modalita' di gestione responsabili  e
    trasparenti  e  favorendo  il  piu'  ampio   coinvolgimento   dei
    lavoratori. degli utenti e di  altri  soggetti  interessati  alle
    loro attivita'»