Ricorso, ex art. 127 della Costituzione, del Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione
Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,
con sede in Bari (70100 - BA), Lungomare N. Sauro n. 33.
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt.
2 e 3 della legge regionale 11 giugno 2018, n. 22, nella parte in cui
ricomprendono tra gli enti beneficiari della legge «le imprese
sociali, incluse le cooperative sociali», come da delibera del
Consiglio dei ministri in data 2 agosto 2018.
Sul B.U.R. Puglia n. 80 del 15 giugno 2018 e' stata pubblicata la
legge regionale 11 giugno 2018 n. 22, recante «Norme sulla
concessione in comodato d'uso di immobili regionali a Enti no-profit
che operano in campo socio-sanitario».
All'art. 1 («Finalita'») la legge regionale precisa che:
la Regione Puglia, ai sensi degli articoli 2 e 3, secondo
comma 4, secondo comma, e 9 e 18 della Costituzione della Repubblica
italiana, e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106), e della normativa regionale in
materia di organizzazioni di volontariato e di associazioni di
promozione sociale, nonche' dell'art. 13 della legge regionale 12
maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), riconosce il valore
sociale e la funzione delle attivita' svolte dagli enti del Terzo
settore come espressione di partecipazione, solidarieta' e
pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne
favorisce l'apporto originale per il conseguimento di finalita' di
carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e
spirituale.
L'art. 2 («Oggetto») dispone che:
in attuazione delle finalita' indicate all'art. 1 e
nell'esercizio delle facolta' previste per la regione nel decreto
legislativo n. 117/2017 e della normativa regionale di riferimento,
la Regione Puglia individua i beni di proprieta' regionali, non
occupati e non gia' finalizzati ad altri usi, per i quali le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale
e gli altri enti del Terzo settore, che svolgano attivita' nel
settore sociosanitario, socioeducativo e socioassistenziale, possono
presentare istanza di comodato d'uso, per l'utilizzo degli stessi
immobili per le finalita' statutarie e in coerenza con i fabbisogni
delle comunita' locali e con le programmazioni sociale e sanitaria di
livello regionale e territoriale.
L'art. 3 («Definizioni») prevede infine che:
ai fini della presente legge, e ai sensi dell'art. 4 comma 1
del decreto legislativo n. 117/2017, si definiscono enti del Terzo
settore cui sono estesi gli obiettivi di cui all'art. 2, le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione
sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le
cooperative sociali, gli oratori di cui alla legge regionale 5 luglio
2016, n. 17 (Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione
socioeducativa delle attivita' di oratorio).
Orbene, ritiene il Presidente del Consiglio che quest'ultima
disposizione, in combinato disposto con il precedente art. 2, si
ponga in contrasto con l'art. 117 secondo comma lettera e) Cost. in
tema di «tutela della concorrenza» riservata alla competenza
esclusiva dello Stato, laddove ricomprende tra i soggetti beneficiari
della legge «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali».
Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai
sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti
Motivi
La disposizione impugnata si pone in contrasto in particolare con
l'art. 71, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n.
117/2017 (recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106») il quale
cosi' dispone:
«Lo Stato, le regioni e province autonome e gli enti locali
possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro
proprieta', non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del
Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento
delle loro attivita' istituzionali. La cessione in comodato ha una
durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente
concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura
e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi
necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile».
Come si vede, la norma nazionale esclude espressamente tra i
possibili soggetti beneficiari della utilizzazione gratuita di beni
degli enti territoriali, le «imprese sociali».
Il motivo della esclusione deriva dal fatto che nonostante le
loro finalita' sociali, tali imprese operano comunque all'interno di
un mercato concorrenziale, con la conseguenza che la concessione a
tali soggetti di un'agevolazione (quale certamente e' l'attribuzione
in comodato d'uso di un immobile) sarebbe idonea ad incidere sulla
concorrenza nei confronti di altre imprese alle quali tale
possibilita' non e' consentita.
Cio' emerge chiaramente anche dalla relazione illustrativa al
decreto legislativo n. 117/2017, dove si precisa che
«L'art. 71 ripropone estendendo i relativi benefici a tutti
gli enti del Terzo settore di cui alla legge n. 106/2016 e al
presente decreto legislativo, con l'eccezione delle imprese sociali
in ragione della specificita' di queste ultime e per evitare
situazioni distorsive della concorrenza con le altre tipologie di
imprese, alcune disposizioni gia' in vigore. In particolare, il
comma 1 corrisponde al comma 4 dell'art. 32 della legge n. 383/2000,
che consente alle APS di svolgere le proprie attivita' istituzionali
presso le proprie sedi e i locali a disposizione senza previo cambio
di destinazione d'uso. La ratio e' consentire lo svolgimento delle
attivita' istituzionali di interesse generale presso la propria sede
anche temporanea, indipendentemente dalla destinazione urbanistica
dei locali stessi; naturalmente tali attivita', comunque di tipo
istituzionale, non devono avere carattere produttivo. I commi 2 e 4
estendono a tutti gli enti del terzo settore (sempre con esclusione
delle imprese sociali) i benefici gia' previsti rispettivamente dai
commi 1 (per le sole associazioni di promozione sociale e
organizzazioni di volontariato) e 5 (per le sole APS) del citato art.
32 della legge n. 383/2000, consentendo rispettivamente agli enti del
terzo settore, per lo svolgimento delle rispettive attivita'
istituzionali, di ottenere in comodato dallo Stato, dalle regioni e
province autonome e dagli enti locali beni immobili e mobili di
proprieta' delle stesse ma non utilizzati (ponendo a carico degli
enti comodatari l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e
spesa, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi
necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile); nonche' di
accedere alle forme di agevolazione e alle facilitazioni previste per
i privati (ad esempio alle forme di credito edilizio agevolato
previsto dalla normativa nazionale e regionale) in caso di
costruzione o manutenzione conservativa e straordinaria, di
adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza, delle
strutture e degli edifici da utilizzare per lo svolgimento delle
attivita' istituzionali. Cio', naturalmente, a parita' di condizioni
con gli altri soggetti privati e nel limite delle risorse finanziarie
comunque disponibili.
Anche in questo caso la ratio e' quella di estendere (fatta la
suddetta eccezione delle imprese sociali) a tutti gli enti del terzo
settore, disciplinati congiuntamente, forme di benefici finora
rinvenibili in disposizioni specifiche riferite solo ad alcune
tipologie di esse (prevalentemente le associazioni di promozione
sociale e in alcuni casi le organizzazioni di volontariato), in
considerazione del particolare riconoscimento del valore sociale
delle attivita' svolte dagli enti del terzo settore nel loro
complesso.
Infine, il comma 3 si propone di coordinare la normativa gia'
esistente in materia di concessione di immobili demaniali culturali a
soggetti privati a canone agevolato per finalita' di restauro e
apertura alla pubblica fruizione (art. 3-bis del decreto-legge n.
351/2001 e art.1, commi 303, 304 e 305 della legge n. 311/2004),
incentrata sul principio di solidarieta', con la disciplina del
partenariato pubblico-privato introdotta dal nuovo codice dei
contratti pubblici (art. 151, comma 3 del decreto legislativo n.
50/2016). Tale disciplina introduce procedure semplificate di scelta
del partner finalizzate alla valorizzazione degli immobili culturali
demaniali, e appare particolarmente opportuna laddove il partner sia
un ente del Terzo settore. Si prevede che le concessioni in parola
siano assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento
dell'equilibrio economico finanziario dell'iniziativa e comunque non
eccedente i 50 anni».
Ad ulteriore conferma di quanto detto, il decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112 (recante «Revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della
legge 6 giugno 2016, n. 106»), al fine di evitare di incorrere in
violazioni delle regole europee in tema di aiuti di Stato, all'art.
18 («Misure, fiscali e di sostegno economico») prevede espressamente
al comma 9 che:
«L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e
dell'art. 16 [«Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese
sociali»] e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione
della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali».
Appare dunque evidente come la disciplina delle agevolazioni alle
imprese sociali, realta' economiche che operano sul mercato (1) ,
rientri nella competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi
del citato art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. e non potevano
dunque le disposizioni impugnate disporre in modo diverso rispetto a
quanto previsto dalla norma interposta (il citato art. 71 comma 2 del
decreto legislativo n. 117/2017).
Da cio' la illegittimita' costituzionale delle disposizioni
regionali impugnate.
(1) L'art. 1 comma 1 del citato decreto legislativo n. 112/2017,
definisce imprese sociali quelle che «esercitano in via stabile e
principale un'attivita' d'impresa di interesse generale, senza
scopo di lucro e per - finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale, adottando modalita' di gestione responsabili e
trasparenti e favorendo il piu' ampio coinvolgimento dei
lavoratori. degli utenti e di altri soggetti interessati alle
loro attivita'»