Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  contro  la  Regione  Toscana,  in
persona del Presidente della  Giunta  regionale  pro-tempore  per  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
della Regione Toscana n.  37  del  20  luglio  2018,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 25 luglio  2018,
recante «Interventi  normativi  relativi  alla  prima  variazione  al
bilancio di previsione 2018 - 2020» come da  delibera  del  Consiglio
dei ministri in data 24 settembre 2018; 
    Premessa  in  data  25  luglio  2018,  e'  stata  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  32/2018  la  legge
regionale n. 37 del 20 luglio  2018,  recante  «Interventi  normativi
relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 2020». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene che  l'art.  3  della  citata
legge regionale si ponga in contrasto con l'art. 117, comma 1,  della
Costituzione, per violazione della disciplina europea  relativa  agli
aiuti di Stato. 
    Pertanto, con il presente atto chiede che ne  sia  dichiarata  la
illegittimita' costituzionale, con  conseguente  annullamento,  sulla
base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
Violazione dell'art. 117 comma 1 della Costituzione. 
    La  norma  in  rubrica,  denominata:  «Consorzio  ZIA.  Modifiche
dell'art. 32-septies della legge regionale n. 82/2015», dispone: 
        «1. Al comma 2 dell'art. 32-septies della legge regionale  28
dicembre  2015,  n.  82  (Disposizioni  di   carattere   finanziario.
Collegato alla legge di  stabilita'  per  l'anno  2016),  le  parole:
«700.000.00» sono sostituite dalle seguenti: «1.200.000,00». 
    2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 32-septies della legge regionale
n. 82/2015 e' aggiunto il seguente: 
        «3-ter.  Per  l'anno  2018  e'  autorizzata  la  spesa  di  €
500.000.00, la cui  copertura  finanziaria  risulta  garantita  dagli
stanziamenti della missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'».
programma  01  «Industria,  PMI  e  Artigianato»,  titolo  1   «Spese
correnti» del bilancio di previsione 2018-2020, annualita' 2018». 
    L'articolo in esame autorizza dunque un incremento di  €  500.000
del  contributo  straordinario  che  la  Regione  Toscana  eroga   al
Consorzio Zona Industriale Apuana (ZIA), ai fini della copertura  del
disavanzo  economico  finanziario  risultante  dalla  chiusura  della
gestione commissariale dello stesso, fissando la concorrenza  massima
di € 1.200.000, contro il precedente limite di € 700.000. 
    Il Consorzio ZIA e' un ente pubblico economico  finalizzato  allo
stimolo delle attivita'  industriali  dell'area  della  Provincia  di
Massa Carrara. 
    Tra le  attivita'  previste  dallo  Statuto,  il  Consorzio  puo'
acquisire  partecipazioni  in  societa'  od  imprese   operanti   nel
comprensorio della ZIA, concorrere alla formazione professionale  dei
lavoratori, gestire  immobili,  impianti  e  servizi  finalizzati  al
servizio ed allo sviluppo delle imprese ed erogare servizi reali alle
imprese. (1)   
    L'Ente consorzia enti pubblici territoriali ed imprese private. 
    Alla luce di quanto descritto, il Consorzio ZIA si configura come
tua soggetto giuridico che svolge attivita' di carattere  chiaramente
economico. 
    Tale configurazione descrive il suo carattere di impresa  secondo
l'interpretazione  che  ne  da'  la  giurisprudenza  della  Corte  di
giustizia UE e la prassi della Commissione europea. 
    La disciplina nazionale ed europea degli aiuti di Stato e'  stata
ben  riassunta  dalla  Corte  nella  sentenza  n.  179/2015   (enfasi
aggiunta): 
        «Gli aiuti di Stato incompatibili  con  il  mercato  interno,
secondo la nozione ricavabile dall'art. 107 del TFUE  (in  precedenza
art.  87,  paragrafo  1,  del  Trattato  della  Comunita'   europea),
consistono in agevolazioni di  natura  pubblica,  rese  in  qualsiasi
forma, in grado di favorire talune imprese o talune produzioni  e  di
falsare o minacciare di falsare la concorrenza, nella misura  in  cui
incidono sugli scambi tra gli Stati membri. 
    Le norme principali che regolano la competenza della  Commissione
ed il procedimento per realizzare il sindacato  sulla  compatibilita'
degli aiuti di Stato e la relativa autorizzazione sono articolate nel
modo seguente. 
    L'art. 108, paragrafo 3, del TFUE dispone che: «Alla  Commissione
sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni,
i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che  un
progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'art.
107, la Commissione inizia senza indugio la  procedura  prevista  dal
paragrafo precedente. Lo  Stato  membro  interessato  non  puo'  dare
esecuzione alle misure progettate  prima  che  tale  procedura  abbia
condotto a una decisione finale». 
    L'art. 45, comma 1, della legge  n.  24  dicembre  2012,  n.  234
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e
all'attuazione  della  normativa  e   delle   politiche   dell'Unione
europea), stabilisce che: «Le  amministrazioni  che  notificano  alla
Commissione europea progetti volti a istituire o a  modificare  aiuti
di Stato ai sensi  dell'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione  europea,  contestualmente  alla  notifica,
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per  le  politiche  europee  una  scheda   sintetica   della   misura
notificata». 
    L'art. 3 del regolamento (UE)  18  dicembre  2013,  n.  1407/2013
(Regolamento  della  Commissione  relativo   all'applicazione   degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
sugli aiuti «de minimis» - che ha  sostituito  il  regolamento  della
Commissione europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della
Commissione relativo all'applicazione degli  articoli  87  e  88  del
trattato agli aiuti d'importanza minore «de minimis») - dispone:  «1.
Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di  cui  al  presente
regolamento sono  considerate  misure  che  non  rispettano  tutti  i
criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1,  del  trattato  e  pertanto
sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3
del trattato. 2.  L'importo  complessivo  degli  aiuti  «de  minimis»
concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica non puo' superare  €
200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari. ...». 
    3.1. - I requisiti costitutivi  di  detta  nozione  di  aiuto  di
Stato,   individuati   dalla   richiamata   legislazione   e    dalla
giurisprudenza europea, possono essere pertanto  cosi'  sintetizzati:
a) intervento da parte dello Stato  o  di  una  sua  articolazione  o
comunque impiego di  risorse  pubbliche  a  favore  di  un  operatore
economico  che  agisce  in  libero  mercato;  b)  idoneita'  di  tale
intervento a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo  tale
da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte di giustizia
dell'Unione europea, sentenza 17 novembre 2009, in  causa  C-169/08),
incidendo   sugli   scambi   tra   Stati   membri;   c)    dimensione
dell'intervento superiore alla soglia economica minima che  determina
la sua configurabilita' come aiuto «de minimis» ai sensi  del  citato
regolamento (UE) n. 1407/2013. 
    Gli  interventi  che  presentano  queste   caratteristiche   sono
qualificabili  aiuti  di  Stato   indipendentemente   dalla   fortuna
giuridica, che puo' assumere sembianze  diverse  quali,  ad  esempio,
sovvenzioni e contributi a vario titolo, prestiti a tasso  agevolato,
garanzie contro un corrispettivo non di  mercato,  vendita  di  beni,
locazione  di  immobili,  acquisizione  di   servizi   a   condizioni
preferenziali per le imprese, riduzioni  fiscali,  partecipazioni  al
capitale di imprese a condizioni che non sarebbero  accettate  da  un
buon investitore privato operante in normali condizioni di mercato. 
    La nozione di aiuto  di  Stato  quindi  di  natura  complessa  ed
afferisce ad una serie ampia  di  transazioni  economiche,  le  quali
hanno  quale  comune  denominatore   l'idoneita'   ad   alterare   la
concorrenza nell'ambito del mercato europeo. 
    L'ordinamento europeo riserva alla competenza  della  Commissione
europea la verifica  di  compatibilita'  dell'aiuto  con  il  mercato
interno, nel rispetto delle norme  e  delle  procedure  previste  dal
Trattato e dalla legislazione comunitaria. 
    Per questo motivo e' stato affermato che  «Ai  giudici  nazionali
spetta solo l'accertamento dell'osservanza dell'art. 108, n. 3, TFUE,
e cioe' dell'avvenuta  notifica  dell'aiuto.  Ed  e'  solo  a  questo
specifico fine che il giudice nazionale, ivi compresa  questa  Corte,
ha una competenza limitata a verificare se la  misura  rientri  nella
nozione  di  aiuto»  (sentenza  n.   185   del   2011)   secondo   la
configurabilita' astratta della fattispecie e, ove  questa  sussista,
se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti  e
procedure finalizzati alle verifiche di competenza della  Commissione
europea». 
    Orbene, applicando i suddetti principi al caso in esame si evince
che: 
        a) l'aiuto e' stato concesso dalla Regione  ed  e'  quindi  a
carico della finanza pubblica; 
        b) il beneficiario e' un soggetto che opera sul  mercato  con
la conseguenza che la misura e' idonea a falsare (o a  minacciare  di
falsare) la concorrenza; 
        c)  l'importo  e'  nettamente  superiore  al  tetto  del  «de
minimis» previsto dal regolamento (CE) n. 1407/2013. 
    Ne consegue  che  l'intervento  posto  in  essere  dalla  Regione
Toscana con la norma in esame, diretto a coprire disavanzo  economico
finanziario risultante dalla chiusura  della  gestione  commissariale
del Consorzio, esprime la natura di aiuto di Stato. 
    In tale situazione sussisteva l'obbligo per la Regione da un lato
di comunicare il progetto alla  Commissione  europea,  dall'altro  di
sospendere   l'erogazione   dell'aiuto   (clausola   di   standstill)
subordinandola alla positiva approvazione del progetto da parte della
stessa Commissione. 
    Risultano pertanto violati sia l'art. 108, par. 3 del  TFUE,  sia
l'art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 quali  norme
interposte. 
    Si richiama da ultimo quanto anche  di  recente  precisato  dalla
Corte al riguardo, «la  legislazione  regionale,  volta  a  prevedere
contributi e aiuti puo' ritenersi conforme al riparto  costituzionale
delle materie, qualora sia coerente con  la  disciplina  del  diritto
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (sentenza n. 217 del  2012)»
(sentenza n. 98/2017). 
    Alla luce delle considerazioni svolte si  ritiene  che  l'art.  3
della  legge  regionale  Toscana  n.  37/18  sia   costituzionalmente
illegittimo  per   violazione   dell'art.   117,   comma   1,   della
Costituzione, in quanto la disposizione risulta in contrasto  con  la
disciplina europea relativa agli aiuti di Stato ed in particolare con
l'art. 108, par. 3 del TFUE e l'art. 45,  comma  1;  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234. 

(1) Dalla visura del registro delle imprese (allegato 2) risulta che:
    «1. il Consorzio,  allo  scopo  di  valorizzare  le  risorse  del
    territorio finalizzate ai processi  di  industrializzazione,  nel
    rispetto dei piani urbanistici dei comuni ed  in  adempimento  di
    quanto previsto dalle leggi di cui al precedente art. 1, provvede
    in  particolare  a:  1.1.  promuovere  lo   studio   ed   attuare
    direttamente  l'esecuzione  di   infrastrutture   ed   opere   di
    sistemazione di terreni ed impianti, nonche' la  manutenzione  di
    quanto gia' in esercizio e dei servizi relativi; 1.2.  realizzare
    e gestire, in collaborazione con le associazioni  imprenditoriali
    e  la  C.C.I.A.A.,  infrastrutture   per   l'industria,   rustici
    industriali  e  servizi  reali  alle   imprese;   1.3.   chiedere
    l'espropriazione degli immobili compresi entro il perimetro della
    zona industriale Apuana e nei territori dei  comuni  consorziati,
    nei limiti e secondo le norme  stabilite  dal  R.D.L.  24  luglio
    1938, n 1266, dal decreto legislativo C.P.S. 3  aprile  1947,  n.
    372 modificato dal decreto-legge 31 marzo  1948,  n.  242,  dalla
    legge 21 luglio 1950, n. 818, dalla legge 31 marzo 1968, n. 435 e
    dalle leggi regionali 7 maggio 1985, n. 59 e 14 giugno  1989,  n.
    39; 1.4.  promuovere  e  favorire  la  soluzione  di  ogni  altro
    problema tecnico attinente l'impianto ed il  funzionamento  degli
    stabilimenti industriali  e/o  artigianali;  1.5.  promuovere  ed
    attivare iniziative per  il  riutilizzo  delle  aree  dismesse  a
    seguito di cessazione di precedenti attivita' o per sottoutilizzo
    da parte dei proprietari, in attuazione del disposto dell'art.  2
    del decreto-legge 31 marzo 1948, n. 242, sia entro  il  perimetro
    della zona industriale Apuana,  che  nel  territorio  dei  comuni
    consorziati; 1.6. gestire immobili, impianti e servizi  anche  di
    carattere  tecnologico  finalizzati  al  solo  servizio  ed  allo
    sviluppo delle imprese, che insistono nel comprensorio della zona
    industriale apuana e nei territori dei comuni  consorziati;  1.7.
    collaborare con le  competenti  autorita'  nazionali,  regionali,
    provinciali e locali, nella elaborazione  degli  strumenti  della
    pianificazione territoriale,  nel  controllo  della  sicurezza  e
    salubrita'  degli  impianti,  rendendosi  parte  attiva  per   il
    rispetto della normativa urbanistica; 1.8.  assumere  iniziative,
    in  collaborazione  con   la   C.C.I.A.A.   e   le   associazioni
    imprenditoriali, per l'orientamento e la formazione professionale
    de lavoratori  da  impiegarsi  nella  zona  industriale,  per  la
    qualificazione  degli  imprenditori  ed   ogni   altro   servizio
    formativo  connesso  a  soggetti  partecipanti  alla   produzione
    industriale; 1.9. promuovere iniziative pubbliche e/o private per
    creazione di nuove imprese e  per  la  qualificazione  di  quelle
    esistenti, anche attraverso la  costituzione  di  associazioni  e
    consorzi; 1.10. acquisire partecipazioni in societa'  od  imprese
    operanti nel comprensorio della zona  industriale  Apuana  e  nei
    territori  dei  comuni  consorziati,  per  la  nascita  di  nuove
    industrie o per il consolidamento di quelle esistenti  o  per  la
    fornitura di servizi di  tipo  industriale;  1.11.  concorrere  a
    regolare  la  distribuzione  degli  insediamenti  produttivi  nel
    territorio di competenza; 1.12. assumere funzioni  di  «Sportello
    unico» per le imprese della zona industriale Apuana in accordo  e
    collaborazione degli enti locali  competenti  in  materia;  1.13.
    collaborare con le amministrazioni  locali  alla  predisposizione
    degli strumenti urbanistici relativi alla zona industriale e piu'
    in generale alle aree produttive; 1.14.  gestire  direttamente  o
    tramite  societa'  all'uopo   costituite,   centri   di   servizi
    all'impresa; 1.15. offrire, di concerto con  le  associazioni  di
    categoria, servizi reali alle imprese dell'area ZIA con lo  scopo
    di promuovere e favorire la nascita  di  filiere  produttive,  di
    aumentare la loro dimensione, di  rafforzare  la  loro  capacita'
    competitiva e tecnologica, stimolando e organizzando  la  domanda
    di innovazione e di  ricerca  proveniente  dalle  imprese;  1.16.
    svolgere e promuovere ogni altra iniziativa o  servizio  comunque
    connessi ai propri fini e alla produzione industriale.